Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 02-03-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-03-2021
Data Scadenza bando 01-04-2021
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO

Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32, della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
Vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. E' indetta una procedura di selezione per il  reclutamento  di
tre allievi finanzieri del contingente  ordinario  della  Guardia  di
finanza, riservata al coniuge  e  ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
fratelli o  alle  sorelle  del  personale  delle  Forze  di  polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento  della  capacita'  lavorativa  in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi  ivi  richiamate  ovvero
per effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento  di
servizi di polizia o di soccorso pubblico. 
    2. Lo svolgimento della procedura comprende: 
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli. 
    3. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    4. Il Corpo della guardia di  finanza,  in  ragione  di  esigenze
attualmente   non   valutabili   ne'   prevedibili   anche   connessa
all'emergenza epidemiologica da «COVID-19», si riserva la facolta' di
revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove
selettive, di  modificare,  fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria finale di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori  anche  sulla  base
del numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'
di Governo. 
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti e condizioni per l'ammissione 
                     alla procedura reclutativa 
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui  all'art.  3,  comma  1,  compiuto
il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Il limite  anagrafico  massimo  cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per  coloro  che  alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea; 
      d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  delitti  non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      f) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine  alla  vita
di bordo o al volo; 
      h) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia; 
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti - pena l'esclusione dal concorso - alla  data
di scadenza del termine per la presentazione della  relativa  domanda
di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura  reclutativa  deve
essere compilata  esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica
disponibile       sul       portale       attivo        all'indirizzo
«https:concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo  le  istruzioni  del   sistema
automatizzato, entro le ore 12,00 del  trentesimo  giorno  successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo  essersi  registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione e  concluderne
la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3.  I  candidati,  ove  richiesto   in   sede   di   accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica,    dovranno    fornire    il    numero
identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso  la
funzione «visualizza istanza» presente nella propria  area  riservata
del  portale  nonche'  comunicato  sulla  propria  casella  di  posta
elettronica certificata. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it  entro  le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita'  di
cui al comma 4, potranno essere  modificate  esclusivamente  entro  i
termini di cui ai commi 1 e 4. 
    6.  Eventuali  variazioni  di  recapiti  e   di   stato   civile,
intervenute successivamente ai  termini  di  cui  ai  commi  1  e  4,
dovranno  essere  comunicate  all'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      d) di godere dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      f) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      g) il  titolo  di  studio  di  cui  e'  in  possesso  indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito; 
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare,  ovvero  prosciolto,  d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine  alla  vita
di bordo o al volo; 
      i)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      l) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      m) di appartenere alle categorie di cui all'art.  6,  comma  2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni; 
      n) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi  di  punteggio,
di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o preferenziali  elencati
all'art. 15 del bando e all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al  riguardo,  si  precisa  che  e'
onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita'
e la  tempistica  indicate  all'art.  6,  comma  2,  lettera  b),  la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni  sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso  dei  titoli
preferenziali; 
      o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia; 
      p) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso nonche' le modalita' di notifica della graduatoria finale di
merito. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 22 del  bando  di  concorso  ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  4,  con  provvedimento  del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano con  modalita'  differenti  da
quelle previste; 
      d)          pervengano           all'indirizzo           P.E.C.
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it   in    assenza    dei    relativi
presupposti o comunque oltre i termini previsti per la  presentazione
della domanda di partecipazione alla  procedura  reclutativa  di  cui
all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna»; 
      e) non siano integrate, entro il termine di cui  al  successivo
art. 6, comma 2,  lettera  a),  della  documentazione  attestante  il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l). 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura  di  selezione,  con  riserva,  in
attesa  dell'accertamento  dell'effettivo  possesso   dei   requisiti
previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di cui all'art. 2,  provvede,  tramite  i  reparti  del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. E' altresi' onere dei candidati: 
      a)  inviare  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it o consegnare o  far  pervenire  al
Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno
solare successivo alla data di scadenza del termine di  presentazione
della domanda di partecipazione al  concorso,  pena  l'archiviazione,
idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza
del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido  al  servizio,
che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma  1,
lettera l); 
      b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso del titolo maggiorativo di punteggio di cui  all'allegato
2 e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati  all'art.  15  del
bando e all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487,  anche  se  non  indicati  nella  domanda  di
partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei termini di
presentazione   della   stessa.   In   alternativa,    la    predetta
documentazione puo'  essere  inviata,  entro  la  data  di  effettivo
accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata  concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it.  In  tal
caso,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di   avvenuta
accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta  di   avvenuta
consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativo di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di  effettivo  accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  l'amministrazione  pubblica   che   la
detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati  oltre  la  data  di  svolgimento  degli
accertamenti di cui all'art. 11. 
    3. I documenti, incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a)  Sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza  e  da  almeno  due
ufficiali medici, membri; 
      c) Sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta  da  almeno  un  ufficiale  della  Guardia  di
finanza e da due  ufficiali  medici  (di  cui  almeno  uno  di  grado
superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o,  a
parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   Sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno due ufficiali  della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
                               Art. 8 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia  di  finanza,  entro trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
per essere sottoposti alla visita medica di primo accertamento. 
    Il predetto Centro, notifichera', mediante  l'invio  di  apposita
comunicazione  all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
utilizzato da ogni candidato per la registrazione al citato  portale,
le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione  e  protezione
dal rischio di contagio da «COVID-19». 
    2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    3.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, e  alle  direttive  tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto  ministeriale  n.  155/2000  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso  di  un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  anche   con   correzione
diottrica secondo i parametri specificati al  punto  17,  lettera  p)
delle citate direttive tecniche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della  sottocommissione  di  cui  al  comma  2,
lettera a) e' immediatamente  comunicato  all'interessato  il  quale,
qualora non idoneo, puo'  contestualmente  presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    8.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il  termine  comunicato  dal
predetto reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata dopo il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia entro  il  termine  stabilito
dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati che possono  impugnarli  producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  4,
lettera e),  sono  parimenti  ammessi,  con  riserva,  gli  aspiranti
giudicati non idonei purche' abbiano presentato la richiesta  di  cui
al comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.  Fatto
salvo quanto previsto all'art. 14, comma 4,  il  candidato  risultato
assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione,  nei
casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato  non  idoneo,  e'
escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
               di visita medica di primo accertamento 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in
originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza  presso
il Centro di reclutamento. 
    Qualora, all'atto delle visite mediche, le concorrenti  risultino
positive al test di gravidanza, sono ammesse  con  provvedimento  del
comandante del Centro di reclutamento d'ufficio, anche in deroga  per
una sola volta ai limiti di eta',  a  svolgere  gli  accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo  concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria dell'originaria procedura reclutativa. 
    4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a), b),  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato o non esibisca in tale  data  i  certificati  in
argomento, e' escluso dalla procedura. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 13 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   sono   sottoposti   all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera d). 
    6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla  procedura
di selezione. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 14 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                 del candidato alle prove selettive 
 
 
    1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede  concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di  prevenzione
del contagio  da  «COVID-19»  o  che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa,
non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica    e    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli
11 e 13 e' escluso  dalla  procedura.  Compatibilmente  con  i  tempi
tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i  presidenti
delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b),  c)  e
d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' escluso dalla procedura. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. In caso di proroga dello stato di emergenza  epidemiologica  e
fermo  restando   quanto   previsto   al   comma   1,   i   candidati
impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento
del «COVID-19», a uno o piu' accertamenti di  cui  al  comma  1  sono
rinviati su istanza dell'interessato a sostenerli  nell'ambito  della
prima analoga procedura reclutativa  successiva  alla  cessazione  di
tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it   e   corredata    da    scansione
fronte-retro del documento di riconoscimento. 
    Le  eventuali  risultanze  degli  accertamenti   gia'   sostenuti
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nella  graduatoria
finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
                               Art. 15 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone la graduatoria  finale  di  merito  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato. 
    2. Sono  iscritti  nell'anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali. 
    3. Il punteggio di merito e' determinato dal voto e dal titolo di
studio conseguito di cui alla tabella in allegato 2. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico o al valor civile. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso,  siano
stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza viene approvata  la  graduatoria  finale  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  della
stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    8. Le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una  sola  volta,
ai  limiti  di  eta',  uno  o  piu'   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali,   nell'ambito   della   prima   procedura   reclutativa
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
qualora idonee, saranno: 
      a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito  conseguito
nella graduatoria  finale  di  merito  della  presente  procedura  di
selezione e avviate alla frequenza del primo corso utile in  aggiunta
ai vincitori della procedura selettiva cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini  giuridici,  dei  vincitori  della  presente  procedura  di
selezione. 
    La relativa posizione di graduatoria  sara'  determinata  secondo
quanto previsto all'art. 14-bis del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. Gli  effetti
economici della nomina saranno riconosciuti, in  ogni  caso,  con  la
stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti  al  corso  di
formazione effettivamente frequentato. 
    9. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul  portale
attivo  all'indirizzo   «https://concorsi.gdf.gov.it»,   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  51,  Roma
(numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi a un corso di formazione in qualita'  di  allievi  finanzieri
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del  dirigente  il  Servizio  sanitario  del  Reparto  di  itruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine della  graduatoria,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso  a
seguito di rinunce o decadenze, le relative  graduatorie  cessano  di
avere validita'. 
    3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
dovranno consegnare all'Istituto di istruzione presso il  quale  sono
stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per  l'ammissione  ad  analoghi  e  successivi
corsi  nei  termini  previsti  dall'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995,  n.  199  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    5. Il Comando generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  5  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del  Reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori,  si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del  Centro  di
reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  reiterando,  al  fine  di
verificare  il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica   degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11. 
    7. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  12,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
    10. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   Commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di Finanza o dell'autorita' da esso
delegata. 
                               Art. 17 
 
 
            Mancata presentazione al corso di formazione 
                    e differimento del candidato 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e'  considerato  rinunciatario  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di   convocazione   al
comandante della Legione allievi della Guardia  di  finanza,  tramite
posta elettronica  certificata  all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it,
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni di assenza maturati, a eccezione  di  quelli  effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni sono comunicate al candidato dalla  Legione  allievi
della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il  ritardo  si  protragga  per  oltre novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva. 
                               Art. 18 
 
 
               Spese di partecipazione alla procedura 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 19 
 
 
           Trattamento economico degli allievi finanzieri 
 
 
    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore. 
                               Art. 20 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  16,  i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo. 
                               Art. 21 
 
 
             Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», 
             informazioni utili e modalita' di notifica 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e  App
Store oppure scansionando con il proprio  dispositivo  mobile  il  QR
code presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  utilizzato  da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
n.  2016/679  (di  seguito  RGPD)  si  rendono  agli  interessati  le
informazioni relative  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti
nell'ambito della procedura di cui alla  presente  determinazione  o,
comunque, acquisiti a tale scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it; 
    Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di  reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica
certificata: rm0300000p@pec.gdf.it; 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della guardia di  finanza  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it; 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        (1) e' finalizzato: 
          (a) all'instaurazione del rapporto di  lavoro  che  trovano
base giuridica nel decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  199,  e
successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, nell'art.
6, comma 2, del medesimo decreto; 
          (b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        (2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera  e),  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b), del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        (3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati  e
istruiti, con l'utilizzo di  procedure  anche  informatizzate  e  con
l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per  il  perseguimento  delle  finalita'  per  cui  i  dati
personali sono raccolti e successivamente trattati  e,  comunque,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,  del  RGPD  e
dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come
modificato dal decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101.  Cio',
anche  in  caso  di  eventuale  comunicazione   a   terzi   e   anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        (4) sara' effettuato, ai fini  della  tutela  dei  diritti  e
delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire il rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        (5) potra' prevedere la diffusione  dei  dati  personali  nei
casi in cui sia previsto nell'ambito del  presente  bando  ovvero  da
norme di  legge  o  regolamento  e  comunicati  alle  Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  e
alla  posizione  giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato,
nonche',  in  caso  di  esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti
competenti in materia previdenziale; 
        (6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
 
        Roma, 17 febbraio 2021 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico