Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 06-10-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 05-11-2020) Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 05-11-2020
Data Scadenza bando 05-11-2020
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 05-11-2020)

Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           del personale, delle risorse e per l'attuazione 
               dei provvedimenti del giudice minorile 
      del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' 
 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto in particolare, l'art. 1, comma 311 della predetta legge n.
145 del 2018, che prevede, al fine di  far  fronte  alle  eccezionali
esigenze gestionali degli istituti  penitenziari  per  minorenni,  la
dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento  per
la giustizia  minorile  e  di  comunita'  e'  incrementata  di  sette
posizioni di livello dirigenziale non generale e il  Ministero  della
giustizia e' autorizzato, in deroga ai vigenti vincoli  assunzionali,
a bandire procedure concorsuali e ad assumere a  tempo  indeterminato
fino  a  sette  unita'  di  personale  di  livello  dirigenziale  non
generale; 
    Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge
n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1,  comma  418,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sono determinate le modalita' ed i  criteri  per  le
assunzioni del personale di cui al comma 311; 
    Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  272  concernente
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati  minorenni»  e,
in particolare, l'art. 7, comma 5 relativo alla direzione dei  centri
per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili, ove si
prevede che alla direzione dei centri per  la  giustizia  minorile  e
degli istituti  e  servizi  minorili  sono  preposti  funzionari  che
abbiano svolto significative attivita' nel  settore  minorile  e  che
siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in  particolare  l'art.
3, comma 6, secondo cui la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla   natura   del    servizio    o    ad    oggettive    necessita'
dell'amministrazione; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma  1-ter,
che prevede in deroga all'art. 2, commi 2 e 3  del  medesimo  decreto
legislativo,   che   il   personale   della   carriera   dirigenziale
penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonche' gli
articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38,  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri della Unione europea e 52, comma  1-bis,
sull'inquadramento e  la  progressione  in  carriera  dei  dipendenti
pubblici; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la  «Delega  al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; 
    Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge n.  154
del 2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo  e'
chiamato  a  rispettare   nell'adozione   dei   decreti   legislativi
attuativi,  alla  lettera  b)  prevede   quello   della   «previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria  esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso  pubblico,  con  esclusione  di
ogni immissione dall'esterno»;  nonche'  l'art.  2,  comma  1,  della
medesima legge  secondo  cui  «in  considerazione  della  particolare
natura delle funzioni  esercitate  dal  personale  appartenente  alla
carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto  di  lavoro
e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»; 
    Visto il decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l'art.  4,  comma  3,
secondo  cui,  «per  l'ammissione  al  concorso   e'   richiesta   la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella  stabilita  dal
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita'  morali  e
di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno  2019,  n.  56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  novembre  2015  concernente
l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia  minorile  e
di comunita' degli uffici di livello dirigenziale  non  generale,  la
definizione dei  relativi  compiti,  nonche'  l'organizzazione  delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16,  commi
1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84; 
    Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sul reclutamento del personale delle  pubbliche  amministrazioni
con modalita' semplificate; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione del 25 maggio 2020,  recante
l'individuazione delle modalita' e dei criteri  per  l'assunzione  di
cinque dirigenti di istituto  penale  per  i  minorenni,  di  livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 311-bis, legge
30 dicembre 2018, n. 145; 
    Considerato che nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
del Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita',  sussiste
una vacanza di organico pari a cinque unita'; 
    Attesa, pertanto, la  necessita'  di  procedere  alla  emanazione
della procedura concorsuale finalizzata  alla  assunzione  di  cinque
dirigenti di  istituto  penitenziario  di  livello  dirigenziale  non
generale, ruolo di dirigente di istituto penale minorile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque  posti,  a
tempo  indeterminato,  di  dirigenti  di  livello  dirigenziale   non
generale, ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni. 
    2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a  numero  uno,
e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella  III
area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli
direttivi  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e  con  almeno  tre
anni di effettivo servizio in tali posizioni. 
    3. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto  della
formazione della graduatoria finale di merito. 
    4. I posti  riservati  non  utilizzati  a  favore  dei  candidati
interni  sono  conferiti  ai   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria. 
    5. Il  Ministero  della  giustizia  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  del  concorso  stesso  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina  dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020 - 2021. 
    6. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
        Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente  comma
per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formazione della graduatoria definitiva di  cui  al  successivo
art. 12. 
                               Art. 3 
 
              Requisiti e condizioni di partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso  sono  richiesti  i
seguenti requisiti: 
      a. cittadinanza italiana; 
      b. godimento dei diritti civili e politici; 
      c. possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d. laurea magistrale o specialistica  o  titoli  equiparati  ed
equipollenti  conseguiti  presso  una  universita'  o  presso   altro
istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad  una
delle seguenti classi: LM-50 Programmazione e  gestione  dei  servizi
educativi,  LM-57  Scienze  dell'educazione  degli  adulti  e   della
formazione  pedagogia  continua,  LM-85  Scienze  pedagogiche,  LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62
Scienze della politica, LM-56 Scienze dell'economia,  LM-87  Servizio
sociale e politiche sociali,  LM-88  Sociologia  e  ricerca  sociale,
ovvero laurea  specialistica  conseguita  presso  una  universita'  o
presso  altro  istituto  di  istruzione   universitaria   equiparato,
appartenente ad una delle seguenti  classi  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
28 novembre 2000: 65/S Scienze dell'educazione degli adulti  e  della
formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche,  22/S  Giurisprudenza,
102/S  Teoria  e  tecniche  della  normazione   e   dell'informazione
giuridica, 56/S Programmazione e gestione  dei  servizi  educativi  e
formativi, 57/S Programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei
servizi  sociali,  70/S  Scienze   della   politica,   64/S   Scienze
dell'economia,  89/S  Sociologia,  LS-71  Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea conformi
alla tabella di equiparazione  tra  lauree  di  vecchio  ordinamento,
lauree  specialistiche  e  lauree  magistrali  allegata  al   decreto
interministeriale 9 luglio 2009.  I  predetti  titoli  di  studio  si
intendono conseguiti presso universita' o altri  istituti  equiparati
della Repubblica. I titoli di  studio  conseguiti  all'estero  presso
universita' e istituti di istruzione universitaria  sono  considerati
validi se sono stati dichiarati  equivalenti  a  titoli  universitari
italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia; 
      e. idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per  i  soggetti
con disabilita' come idoneita' allo  svolgimento  delle  mansioni  di
dirigente di istituto penitenziario; 
      f. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva  secondo
la vigente normativa italiana. 
    2. Non possono partecipare al concorso coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e  ai  sensi  delle
corrispondenti  disposizioni  previste  da  norme  di  legge  e   dai
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi  al  personale  dei
vari comparti. 
    3.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il modulo della domanda (FORM) e  le  modalita'  operative  di
compilazione  ed  invio  telematico  sono  disponibili   dal   giorno
successivo  alla  suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale   del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    3. Al termine della compilazione il sistema restituira', oltre al
PDF della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,  completa  del  numero
identificativo, data e ora di presentazione  della  domanda,  che  il
candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire  il  giorno
della prova scritta d'esame quale titolo per la  partecipazione  alla
stessa, unitamente alla domanda, che dovra'  essere  sottoscritta  il
giorno della prova d'esame. 
    4. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    5. Alla scadenza del termine ultimo per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    7. In caso di  indisponibilita'  del  sistema  informatico  negli
ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di  scadenza  del
presente bando, l'amministrazione potra' comunicare, mediante  avviso
sul sito ufficiale del Ministero  della  giustizia,  www.giustizia.it
eventuali  modalita'  di  invio  delle  domande,  sostitutive   della
procedura suddetta. 
                               Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni: 
      a. il cognome e il nome; 
      b. la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 
      c. il possesso della cittadinanza italiana; 
      d. l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      f. il titolo di studio previsto alla lettera d) dell'art. 3 del
presente  bando,  con  l'indicazione  dell'universita'  che   lo   ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g. i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      h. di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi  per
i soggetti con disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni  di  dirigenti  di  esecuzione  penale  esterna  di  livello
dirigenziale non generale; 
      i. di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      j. la lingua straniera facoltativa,  tra  francese,  tedesco  o
spagnolo, qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza; 
      k. di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
integrazioni e modificazioni; 
      l. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva  secondo
la vigente normativa italiana. 
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli riserva, precedenza e preferenza.  Qualora  non  espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno  presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica  dove  ciascun  candidato  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al  concorso.  Gli  aspiranti  sono,  inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione  di  indirizzo  o
recapito intervenute successivamente  all'inoltro  della  domanda  di
partecipazione presso il quale si intende ricevere  le  comunicazioni
del concorso alla seguente mail: dgpram.dgmc@giustizia.it 
    4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dal 10 dicembre 2020 mediante pubblicazione nella scheda  di  sintesi
del  concorso  presente  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    5. L'amministrazione si riserva di procedere alla verifica  della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ivi  compresa  la   perdita   degli
eventuali  benefici  conseguiti  sulla  base  di  dichiarazioni   non
veritiere. 
                               Art. 6 
 
Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del
Ministero, in possesso di titolo di studio  non  attinente  a  quello
previsto per l'ammissione al concorso. 
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi  non  eccederanno  il
cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. 
    3. I candidati di cui ai commi precedenti, al fine di  consentire
l'individuazione e la predisposizione dei  mezzi  e  degli  strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione  al  concorso,  dovranno
far pervenire copia della certificazione indicata  nella  domanda  di
partecipazione, entro il termine che sara'  indicato  nell'avviso  di
pubblicazione del calendario delle prove di esame alla seguente mail:
dgpram.dgmc@giustizia.it 
                               Art. 7 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, punto  4,  che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente  sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it  tutte
le  comunicazioni  personali  agli  aspiranti  avverranno  in   forma
scritta. 
    2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilita'
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata  ricezione  da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da  inesatte
o incomplete indicazioni di recapito da  parte  dell'aspirante  o  da
mancata oppure tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali   o
telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, o ad eventi di forza maggiore. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice, nominata  con  provvedimento  del
direttore generale del personale, delle risorse  e  per  l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile, e' composta da: 
      a. un dirigente generale o un magistrato di pari qualifica  con
funzioni di presidente; 
      b. due  dirigenti  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria
esperti  nelle  materie  oggetto  del  concorso   con   funzioni   di
componenti; 
      c. un funzionario  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
ovvero  un  funzionario  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria   con
esclusive funzioni di segretario. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  presidente  e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un  quadriennio
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso di accesso al  ruolo  dei  dirigenti  di  istituto
penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consistera'
in  tre  prove  scritte  e  una  prova   orale.   In   considerazione
dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti  autorizzati,
le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di seguito indicate. 
    2. La prima prova scritta consistera' in una serie di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      a. diritto dell'esecuzione penale con  particolare  riferimento
al libro IV, titolo I, libro X  del  codice  di  procedura  penale  e
diritto penitenziario (legge  n.  354/1975;  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi  n.  121/2018,  n.
123/2018 e n. 124/2018); 
      b. diritto amministrativo; 
      c. diritto costituzionale e pubblico; 
      d. diritto penale; 
      e. elementi di procedura penale; 
      f. legislazione penale minorile con particolare riferimento  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 e relative  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272; 
      g.  contabilita'  di  stato,  con  particolare  riferimento  al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; 
      h. sociologia dell'organizzazione, con particolare  riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro; 
      i.   elementi   di   psicologia   dell'eta'   evolutiva   (fase
adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della
devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile. 
    3. Sono  ammessi  a  sostenere  le  successive  prove  scritte  i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra  i  primi  cento,
nonche' i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
candidato classificato all'ultimo posto utile. 
    4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta  concorrera'
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento
di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: 
      a. diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro  IV,
titolo  I,  libro  X  del  codice  di  procedura  penale  e   diritto
penitenziario  (legge  n.  354/1975;  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  230/2000,  decreto  legislativo  n.   121/2018)   con
particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni; 
      b.   scienze   pedagogiche,   sociologia   della   devianza   e
criminologia, con particolare riferimento allo studio delle  condotte
devianti  ed  antigiuridiche  dei  minorenni,  alla  formulazione  ed
attuazione   del   progetto   educativo   volto   a    favorire    la
responsabilizzazione  e  l'inclusione  sociale   del   minorenne   in
condizione detentiva, nonche' a ridurre il rischio di recidiva. 
    Dette prove, la cui durata e' stabilita  in  otto  ore,  dovranno
essere svolte nell'ordine precedentemente  indicato.  La  valutazione
minima per il superamento della seconda e della terza  prova  scritta
e' di 21/30. 
    6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  esclusivamente  i
candidati che abbiano conseguito  nelle  predette  prove  scritte  la
valutazione minima di 21/30. 
    7. La prova orale vertera' sulle stesse materie delle  tre  prove
scritte ed inoltre sulle seguenti materie: 
      a. diritto del lavoro con particolare riferimento alla  materia
sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico  impiego  e  del
diritto sindacale; 
      b. ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 
    8.  La  prova  orale  prevede   altresi'   l'accertamento   della
conoscenza della  lingua  inglese  e  delle  capacita'  e  attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni  informatiche.  Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione,  possono  sostenere  anche   una   prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue  diverse  dall'inglese
indicate alla lettera j) dell'art. 5  del  bando  di  concorso.  Alla
prova facoltativa di lingua  straniera  e'  attribuito  il  punteggio
massimo di 1,00. 
    9. L'accertamento della conoscenza  della  lingua  inglese  e  di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato  tra  quelle
previste alla lettera j) dell'art.  5  del  bando,  consiste  in  una
traduzione (senza ausilio del  dizionario)  di  un  testo  e  in  una
conversazione.  La  prova  orale  di  informatica  sara'  diretta  ad
accertare il possesso, da parte  dei  candidati,  di  un  livello  di
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse in  linea  con  gli  standard  europei,  da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 
    10. La prova orale si intende superata se il  candidato  consegue
una votazione di almeno 21/30. 
                               Art. 10 
 
     Diario della prima prova scritta e modalita' di svolgimento 
 
    1. La prima prova scritta si svolgera' nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento che  sara'  pubblicato
nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it a partire dal 10 dicembre
2020. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
di legge. 
    2. Durante la prova scritta e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Nel  corso  della  prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', della copia della domanda  e  della  ricevuta  di
invio rilasciata dal sistema  informatico,  per  sostenere  la  prima
prova scritta. 
    L'assenza dalla prima prova scritta, qualunque ne sia  la  causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito della prima  prova  scritta  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
    4. Saranno ammessi a sostenere le successive due prove scritte  i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra  i  primi  cento,
nonche' i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
candidato classificato all'ultimo posto utile. 
                               Art. 11 
 
Titoli di riserva, preferenza e precedenza a parita' di  merito  e  a
                     parita' di merito e titoli 
 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente. 
    2. I candidati che avranno superato la prova orale  dovranno  far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni  decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i
documenti in carta semplice attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
riserva di  cui  al  precedente  art.  2,  nonche'  di  preferenza  e
precedenza di cui al precedente comma, gia' dichiarati nella  domanda
di ammissione al concorso. 
    3. Fermo restando il termine sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a  mezzo  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno   all'indirizzo   Ministero   della   giustizia
Dipartimento per la giustizia  minorile  e  di  comunita',  Direzione
generale  del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
provvedimenti del giudice minorile, Ufficio  III  -  Concorsi  -  via
Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero al  seguente  indirizzo  di
posta elettronica: dgpram.dgmc@giustizia.it 
    4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. 
                               Art. 12 
 
         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
 
    1. Al termine  delle  prove  orali  la  commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per
l'esecuzione  dei  provvedimenti  del  giudice  minorile  approva  la
graduatoria di merito e dichiara i  vincitori  del  concorso  tenendo
conto delle riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma  2  e  delle
riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza  e  precedenza,  a
parita' di merito e a parita' di  merito  e  titoli,  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria sara' pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero della  giustizia,  nella  scheda  di  sintesi  dedicata  al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  I  vincitori   del   concorso   sono   nominati   consiglieri
penitenziari  di  istituto  penale  per  i  minorenni  e  ammessi   a
frequentare un corso di formazione iniziale, della durata di diciotto
mesi, che si svolgera' presso  la  Scuola  superiore  dell'esecuzione
penale e sara' articolato in periodi  di  formazione  teorico-pratica
alternati a tirocinio operativo, le cui modalita'  saranno  stabilite
con successivo decreto del Ministro della giustizia. 
    4.  Al  termine  del  periodo  di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima  assegnazione,
ad un  istituto  penale  per  minorenni,  in  relazione  alla  scelta
manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
    5. I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
    6. In  caso  di  mancato  superamento  del  corso  di  formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto  e  il  relativo
provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 
    7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza  senza
detrazioni d'anzianita'. 
                               Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge, fermo restando che l'esercizio del  diritto  di  accesso  agli
atti del concorso puo' essere differito fino alla  conclusione  della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e  speditezza  della
procedura stessa. 
    2. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio
del diritto di accesso, autorizzano  la  visione  e  l'estrazione  di
copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti  valere
nei confronti del Ministero della giustizia  -  Dipartimento  per  la
giustizia minorile e di comunita' - via Damiano Chiesa n. 24 -  00136
Roma, titolare del trattamento. 
    6. Il responsabile del trattamento e' il  dirigente  dell'ufficio
III - concorsi della Direzione generale del personale, delle  risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 
                               Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto nel  presente  bando  si  rinvia  alle
norme  in  materia  di  accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel
decreto del Presidente della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272
nonche' all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
      Roma, 28 agosto 2020 
 
                                       Il direttore generale: Starita 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico