Concorso per 15 avvocati dello stato (lazio) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 15
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 07-08-2020
Sintesi: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CONCORSO (Scad. 22-09-2020) Concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti di avvocato dello Stato. (Decreto n. 116) L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico ...
Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-08-2020
Data Scadenza bando 22-09-2020
Condividi

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CONCORSO (Scad. 22-09-2020)

Concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti di avvocato dello Stato. (Decreto n. 116)

 
 
                   L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,  recante
modificazioni all'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ed  in
particolare l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni
ed   integrazioni,    concernente    modificazioni    all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  ed  il  relativo
regolamento approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  3
maggio 1957, n. 686, e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge  3  aprile  1979,  n.  103,  concernente  modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, e successive  modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche,  ed  in  particolare  l'art.  1,
lettera c; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista  la  legge  24  febbraio  1997,  n.  27,   concernente   la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in  materia  di
esercizio della professione forense, ed in particolare l'art.  5,  3°
comma; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68,  concernente  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili,  ed  in  particolare  l'art.  16,  3°
comma; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche, ed  in  particolare  l'art.  35,  6°  comma,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice  in   materia   di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2011,
n. 161,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del  concorso
a procuratore dello Stato, ed in particolare l'art.  5  e  l'art.  8,
comma 2; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e relativa legge  di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l'art. 8; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e relativa legge  di
conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni  urgenti  per
il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 73, comma 14; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, conv. in legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  con  il  quale  la
disposizione di cui all'art. 4, comma 45,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per  il  reclutamento  del
personale di magistratura; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art.
1, comma 485, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in  particolare
l'art. 1, comma 319, in materia di  autorizzazione  a  bandire  e  ad
assumere avvocati dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a quindici posti
di avvocato dello Stato. 
                               Art. 2 
 
 
    Al  concorso  possono  partecipare  i   cittadini   italiani   di
incensurabile condotta civile e  morale  in  possesso  dei  requisiti
previsti  dal  presente  decreto  ed   appartenenti   alle   seguenti
categorie: 
      a) procuratori dello Stato con almeno  due  anni  di  effettivo
servizio; 
      b) magistrati ordinari  nominati  a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
      c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b); 
      d) magistrati amministrativi; 
      e) avvocati attualmente iscritti all'albo con  l'anzianita'  di
iscrizione non inferiore a sei anni; 
      f) dipendenti  dello  Stato  appartenenti  ai  ruoli  delle  ex
carriere direttive con almeno cinque anni di  effettivo  servizio,  i
quali abbiano superato l'esame di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato; 
      g) professori universitari di materie  giuridiche  di  ruolo  o
stabilizzati  e  assistenti  universitari  di   materie   giuridiche,
appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli  esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
      h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali,  degli
enti  pubblici  a  carattere  nazionale,  assunti  mediante  pubblici
concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella  carriera
direttiva o professionale legale, che  abbiano  superato  l'esame  di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. 
    Il  possesso  delle  condizioni  richieste  per  l'ammissione  al
concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine  stabilito
dall'art. 3 per la presentazione delle domande. 
                               Art. 3 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Ai  fini  della  partecipazione   al   concorso   e'   necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it sezione «CONCORSI». 
    Per  effettuare  la  registrazione,  oltre  ai  dati  anagrafici,
occorrera' in particolare inserire: 
      1. codice fiscale; 
      2. indirizzo di posta elettronica; 
      3. codice di sicurezza (password). 
    Completata  la  registrazione,  il  candidato  deve  redigere  la
domanda di partecipazione al concorso  compilando  i  campi  previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa  disponibile  dal  giorno  di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione). 
    Dopo aver completato la compilazione della domanda, il  candidato
deve stampare la domanda  di  partecipazione  prodotta  dal  sistema,
firmarla in calce  e,  unitamente  a  fotocopia  fronte/retro  di  un
documento di identita', provvedere alla scansione generando un  unico
file formato pdf. 
    Per  completare  la  procedura  occorre   inviare   la   domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento  del  file
dal link predisposto sul portale. 
    La procedura di invio della domanda deve essere completata  entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. 
    Nel  caso  di  piu'  invii   verra'   presa   in   considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere del termine  previsto  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema  non  permettera'  piu'  l'accesso  al  FORM  ne'
l'invio della domanda. 
    Nel  caso  si  venisse  a  determinare  l'indisponibilita'  della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si  riserva
di  comunicare,  attraverso  il  proprio  sito  internet,   modalita'
alternative per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso. 
    Per la  partecipazione  al  concorso  il  candidato  dovra'  aver
effettuato un versamento in conto entrata del  bilancio  dello  Stato
della somma di euro 15,00 a titolo di diritto  di  segreteria,  quale
contributo per la copertura delle spese della procedura  concorsuale.
Il versamento potra' essere effettuato mediante bonifico  bancario  o
postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0  10
2412 00, intestato alla Tesoreria provinciale dello  Stato  di  Roma,
indicando  la  causale  «Concorso  Avvocato  dello  Stato -  capo  X,
capitolo 2412, art. 00», oppure mediante bollettino postale sul conto
corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, indicando la causale «Concorso Avvocato dello  Stato -
capo X, capitolo 2412, art. 00». 
    Nella domanda di ammissione  al  concorso  gli  aspiranti  devono
dichiarare: 
      il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
      il codice fiscale; 
      la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si
desidera siano  trasmesse  le  eventuali  comunicazioni  relative  al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni  dovra'
essere tempestivamente comunicata; 
      la  categoria  di  appartenenza  per   la   quale   si   chiede
l'ammissione al concorso; 
      il possesso della cittadinanza italiana; 
      il comune ove sono iscritti nelle liste  elettorali,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      le eventuali condanne penali  riportate  (anche  se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
      i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
      gli eventuali  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza
di essere sottoposti; 
      il possesso della laurea  specialistica  in  giurisprudenza,  o
laurea  magistrale  in  giurisprudenza,  ovvero   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita, secondo il  previgente  ordinamento  degli
studi, al termine di un corso  universitario  di  durata  legale  non
inferiore  a  quattro   anni,   specificando   luogo   e   data   del
conseguimento; 
      l'idoneita' fisica all'impiego; 
      di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio  di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      di non essere stati destituiti o dispensati  ovvero  licenziati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento; 
      di non essere stati dichiarati decaduti da un  impiego  statale
per aver  conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      se, nel caso  in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria,
indicandone gli estremi identificativi dell'avvenuto pagamento. 
    In calce alle  dichiarazioni  gli  aspiranti  devono  apporre  la
propria firma per esteso  e  in  modo  leggibile,  consapevoli  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 4 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto; 
      coloro le cui domande non sono state inviate  nei  termini  e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; 
      coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti. 
                               Art. 5 
 
 
    L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali. 
    Le prove scritte debbono essere svolte nel termine  di  otto  ore
dalla dettatura del tema e consistono: 
      a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile; 
      b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano; 
      c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un  tema  di  carattere  teorico,  a   giudizio   della   commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario; 
      d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un  tema  di  carattere  teorico,  a   giudizio   della   commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale. 
    Le prove orali consistono: 
      a)  in  un  esame  sulle  seguenti  materie:  diritto   civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione  sociale,  diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale,  diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,   diritto
tributario, contabilita' di  Stato,  diritto  ecclesiastico,  diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano; 
      b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al  candidato  almeno  ventiquattro  ore
prima. 
    Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in  due  giorni
differenti. 
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
del 10 novembre 2020, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in
cui si svolgeranno le prove scritte. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni  e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di
disporre  l'esclusione  dei  candidati,  in  qualsiasi  momento   del
procedimento  concorsuale,  ove  venga  accertata  la  mancanza   dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello  Stato,  il  Corpus
Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o,  quanto  ai
testi  latini,  con  semplici  annotazioni  relative  a  varianti  di
lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte  i
testi da consultare il giorno  precedente  a  quello  d'inizio  delle
prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso  di  cui
al quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 6 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta da un vice Avvocato generale dello Stato, con funzioni di
presidente, e da  un  Avvocato  dello  Stato  alla  terza  classe  di
stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da  un
avvocato iscritto all'albo speciale  dei  patrocinanti  dinanzi  alle
giurisdizioni  superiori,  da  un  professore  ordinario  in  materie
giuridiche nelle universita',  designati  rispettivamente  dal  primo
presidente della Corte di cassazione, dal  presidente  del  Consiglio
nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta. 
    Trascorso il  termine  suddetto  senza  che  siano  pervenute  le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello  Stato
sono scelti dall'Avvocato generale. 
    Un avvocato dello Stato alla  seconda  o  alla  prima  classe  di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario  della  commissione  e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati  dal  presidente  e
dal segretario. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali. 
    Per ogni prova la somma  dei  punti  divisa  per  il  numero  dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. 
    Sono ammessi alle prove orali i candidati  che  hanno  conseguito
non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e  non  meno  di
sette decimi in ciascuna di esse. 
    Sono dichiarati idonei i candidati che nelle  prove  orali  hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova. 
    La  commissione  forma  la  graduatoria  degli  idonei  nel  modo
indicato dagli  articoli  28  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo
1948, n. 155. 
    A parita' di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti
dalle vigenti disposizioni di legge. 
                               Art. 7 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  all'espletamento
di  detta  prova,  gli  eventuali  titoli,  previsti  dalle   vigenti
disposizioni di legge, che diano diritto a preferenza nella nomina. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso ai sensi  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
                               Art. 8 
 
 
    La graduatoria di  merito  e'  approvata  dall'Avvocato  generale
dello Stato sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego  e  sara'  pubblicata  sul  portale  di  cui
all'art. 3, comma 2, del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
 
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  saranno
nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio  ed  immessi
in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    Le prestazioni di servizio rese  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto saranno comunque compensate. 
    Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno  produrre  apposita  dichiarazione  sostitutiva   di
certificazione, ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita'  che  saranno  successivamente  indicate   nell'invito   ad
assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
                               Art. 10 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello  Stato  alla  I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in base all'applicazione delle disposizioni  vigenti  alla
data della nomina, oltre a gli emolumenti di cui  all'art.  27  della
legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425. 
                               Art. 11 
 
 
    La presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  selezione
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della  procedura  concorsuale,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati)» (di seguito regolamento). 
    I dati personali  oggetto  del  trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    I dati forniti dai candidati saranno raccolti e  trattati  presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   titolare   del   trattamento,
nell'ambito dell'ufficio I - AA.GG. e personale. 
    Si fa presente che in occasione delle operazioni  di  trattamento
dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati  che
il  regolamento  generale  sulla  protezione   dei   dati   definisce
«categorie particolari di dati personali» (art.  9),  in  quanto  gli
stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali
dati saranno trattati con la  massima  riservatezza  e  per  le  sole
finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati  hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei  casi  previsti,  l'accesso  ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o  la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    Qualora  l'interessato  ritenga  che  il  trattamento  dei   dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    Il dato di contatto del titolare del trattamento, al  quale  puo'
rivolgersi per esercitare i diritti sopra  indicati,  e':  Avvocatura
dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), via dei Portoghesi n.  12,
00186;         tel.:         (+39)         06.68291;          e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it -                     PEC:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it 
    Gli interessati  possono,  inoltre,  contattare  il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    Il dato di contatto del responsabile della  protezione  dei  dati
presso  l'Avvocatura  dello  Stato  e':  Avvocatura  dello  Stato   -
Responsabile della protezione dei dati personali, via dei  Portoghesi
n. 12, IT-00186, Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it 
                               Art. 12 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. 
 
      Roma, 7 luglio 2020 
 
                               L'Avvocato generale: Palmieri Sandulli