Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 22-11-2019
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 22 dicembre 2019) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo. Anno 2020. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-11-2019
Data Scadenza bando 22-12-2019
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 22 dicembre 2019)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo. Anno 2020.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale militare  
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei  e  i  decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  16  marzo  2007,
concernenti le determinazioni delle classi  di  laurea  magistrale  e
delle classi delle lauree universitarie; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   ed
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;  
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva  n.  95/46/CE,  recante  il  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019)»; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0106545 del 19 giugno 2019, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2020; 
    Viste le lettere dello Stato maggiore della marina n.  M_D  MSTAT
0059037 del 24 luglio 2019, n. M_D MSTAT 0067413 del 5 settembre 2019
e n. M_D MSTAT 0082479 del 21 ottobre 2019, contenenti  gli  elementi
di programmazione del presente bando; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  in  corso  di
registrazione presso  la  Corte  dei  conti,  recante,  fra  l'altro,
disposizioni  per  il  reclutamento  degli  ufficiali   in   servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal codice stesso; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2020,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  militare,  un  concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi  tre
guardiamarina in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario militare marittimo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo  sanitario  militare  marittimo  con  la  seguente
ripartizione: 
      a) uno per laureati in biologia per il Corpo sanitario militare
marittimo; 
      b) uno per  laureati  in  psicologia  per  il  Corpo  sanitario
militare marittimo; 
      c) uno per  laureati  in  medicina  veterinaria  per  il  Corpo
sanitario militare marittimo. 
    2. Ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, dei tre posti di cui al precedente comma 1, uno  e'  riservato
al  coniuge  e  ai  figli  superstiti  ovvero  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per gli  interessati,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso  la  stessa
amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.difesa.it e www.marina.difesa.it  definendone  le  modalita'.  Il
citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.  
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b)  non  abbiano  superato:  il  giorno   di   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti  di  eta'
previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  per  l'ammissione  ai
pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio: 
        per il posto di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera
a): laurea  magistrale  in  biologia  (L.M.  6)  o  in  biotecnologie
mediche,  veterinarie  e   farmaceutiche   (L.M.   9),   diploma   di
abilitazione all'esercizio della  professione  di  biologo  ai  sensi
degli  articoli  30,  31  e  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  328/2001  e  diploma  di  specializzazione  (DS)   in
patologia clinica o in microbiologia o in biochimica; 
        per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
laurea magistrale in psicologia (L.M. 51) e diploma  di  abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo; 
        per il posto di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera
c): laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma  di
abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al
decreto ministeriale del 9 settembre 1957. 
    Saranno ritenuti validi anche i  diplomi  di  laurea  (DL)  o  le
lauree  specialistiche   (LS)   conseguiti   secondo   i   precedenti
ordinamenti, equiparati, ai sensi  dei  decreti  interministeriali  9
luglio 2009 e successive modifiche  ed  integrazioni,  alle  predette
classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi  pubblici.
Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono
dichiarati  equipollenti  a  quelli  richiesti.   Allo   scopo,   gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
la relativa attestazione di equipollenza.  Per  i  titoli  di  studio
conseguiti  all'estero  e'   richiesta   idonea   certificazione   di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle  competenti  autorita'
ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia  ancora  in
possesso del  provvedimento  di  equipollenza  o  equivalenza  dovra'
dichiarare nella domanda di  partecipazione  di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  a  meno
che, decorsi  almeno  cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo secondo le norme previste  per  il  servizio  di
leva,  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di
rinuncia allo status  di  obiettore  di  coscienza  presso  l'ufficio
nazionale per il  servizio  civile  (solo  se  concorrenti  di  sesso
maschile); 
      g) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al  conseguimento  della  nomina  a  guardiamarina  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b)  tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere  mantenuti
sino  al  conferimento  della  nomina  a  guardiamarina  in  servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.  
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente  bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il
sito   internet   www.difesa.it   area   «siti   di    interesse    e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it» 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art.  1  e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5  le  successive
comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale.  
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 
    Successivamente alla scadenza del termine di presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'  e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 
    4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il  relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di cui al precedente  comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2 del presente bando. 
    8. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio. 
    Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a  informare
i  comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,  tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione. 
    Detti candidati  dovranno  verificare  l'avvenuta  ricezione  del
suddetto  messaggio  e  l'avvenuta  acquisizione  della  copia  della
domanda di partecipazione da parte  dei  comandi  degli  enti/reparti
d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.  
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.), e in  un'area  privata  relativa  alle  eventuali
comunicazioni di carattere personale. I  candidati  ricevono  notizia
della presenza di tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero mediante sms. 
    2. Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo,  pubblicate  nel
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it   e   per   conoscenza    in    aggiunta
all'indirizzo  r1d1s2@persomil.difesa.it.  Non   saranno   prese   in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it.   Non   saranno,   altresi',   prese    in
considerazione  variazioni  riguardanti   l'omessa   o   l'incompleta
indicazione di titoli  di  merito  e/o  di  preferenza  previsti  dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 4, comma 1. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2020_2S».  
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-scientifica); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
amministrazione dello Stato. 
    2. L'amministrazione  della  Difesa  non  risponde  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo.  
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale; 
      d) la commissione per la prova di efficienza fisica; 
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due o piu' ufficiali in servizio di grado  non  inferiore  a
capitano di corvetta, di cui  almeno  uno  appartenente  allo  stesso
Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri; 
      c) uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti, che avranno diritto
di voto solo per le materie di pertinenza; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  primo  maresciallo  della  Marina  militare  ovvero  un
dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore  a  «funzionario  di
amministrazione», segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  capitano
di fregata, presidente; 
      b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale o con qualifica  di  «perito  in  materia  di  selezione
attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 
    5. La commissione per la prova di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore della Marina  militare  in  servizio,
presidente; 
      b) due ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare del ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  ufficiali
e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.  
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale; 
      b) una prova scritta di cultura  tecnico-scientifica,  entrambe
della durata massima di sei ore. 
    I relativi programmi d'esame sono riportati  nell'allegato  A  al
presente bando. 
    Dette prove scritte avranno luogo presso  l'Accademia  navale  di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 15 e 16 gennaio 2020. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle  date  di  svolgimento
delle prove scritte saranno rese note a partire dal 16 dicembre 2019,
mediante avviso nella sezione comunicazioni del portale dei  concorsi
e avranno valore di notifica a tutti gli  effetti  nei  confronti  di
tutti i candidati. 
    I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro  le
7,30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di  riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato  e
potendo   esibire,   all'occorrenza,   il   messaggio   di   avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli  estremi
di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le  modalita'
di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera a  inchiostro  indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,  13,
14 e 15, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intendera'  superata  dai  concorrenti  che
abbiano riportato una votazione non inferiore  a  18/30.  Sulla  base
della media dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti  nelle  prove
scritte, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) provvedera' a formare tre distinte  graduatorie  provvisorie  (una
per ciascun profilo professionale richiesto all'art. 1) al solo  fine
di  individuare  i  concorrenti  da   ammettere   agli   accertamenti
successivi. 
    3. Saranno ammessi  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
successivo art. 10, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie  di
cui al precedente comma 2: 
      i primi 10 concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a); 
      i primi 10 concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma  1,
lettera b); 
      i primi 10 concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma  1,
lettera c). 
    Saranno inoltre ammessi i  concorrenti  che  hanno  riportato  lo
stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 
    4. L'esito delle prove scritte, il calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi  noti
a partire  dal  10  febbraio  2020,  con  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso  sara',
inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it e
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti
i  concorrenti.  Sara'  anche  possibile  chiedere  informazioni   al
riguardo allo Stato maggiore della Marina, ufficio relazioni  con  il
pubblico, piazzale Marina n. 4 -  00196  Roma,  tel.  0636804442/3084
(mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per  il  personale  militare  -  sezione  relazioni  con  il
pubblico numero 06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).  
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  la  commissione,
dopo aver corretto in  forma  anonima  gli  elaborati,  procedera'  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera'  i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino a un massimo di  10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a) per attivita' professionale documentata svolta  presso  enti
pubblici o privati per ogni periodo di sei mesi: 0,5/30 punti per  un
massimo di punti 2/30; 
      b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle  Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato  per  un  periodo
minimo di un anno: punti 2/30; 
      c) per i seguenti titoli accademici posseduti  in  aggiunta  al
titolo di studio richiesto per  la  partecipazione  al  concorso:  un
massimo di punti 6 cosi' ripartiti: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)  e  c):
diploma di specializzazione (DS): punti 2/30; 
        2) altra  laurea  specialistica/magistrale  posseduta:  punti
2/30; 
        3) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; master di 1°  (MU1)
o 2° livello (MU2): punti 1/30.  
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 8,  comma  3,  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  - via  delle  Palombare  n.   3,
indicativamente nel mese di marzo 2020 (durata presunta 3-4  giorni).
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  amministrazione  dello
Stato. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) originale o copia conforme del certificato medico, in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale e che esercita in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport. La mancata  o  difforme
presentazione  di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione   dal
concorso; 
      b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  effettuato  in  data  non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
centro di selezione); 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti  lo  stato  di   buona   salute,   l'assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi da quella di presentazione; 
      d) referto  originale  degli  esami  sottoelencati,  effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e
il dosaggio quantitativo del G6PD,  che  non  presentano  termini  di
scadenza, e a meno di diversa indicazione: 
        emocromo completo con formula leucocitaria; 
        VES; 
        glicemia; 
        azotemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale e frazionata; 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,  anti
HBc e anti HCV; 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
        ricerca anticorpi per HIV; 
        ai soli fini dell'eventuale successivo impiego,  referto,  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
      e) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. La mancata  presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio  concernenti  il
gruppo sanguigno e l'analisi completa dell'urina. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai sei  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    La mancata presentazione  del  suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di  sesso  femminile  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti  al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la  sussistenza
di detto  stato.  L'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'  alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera'  l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, secondo il quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione generale per  il  personale  militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
generale che escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando; 
      c) sottoporra'  il  candidato  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  propedeutica  ai  successivi  accertamenti,   volta   a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di  quanto
previsto dal successivo comma 6;  gli  interessati  inoltre  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  nonche'  un'ulteriore
dichiarazione di consenso  informato  all'esecuzione  del  protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto  riportato  nell'allegato  F,  che
costituisce parte integrante al presente decreto; 
      d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra  il  caso  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e  di
laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei  e
cocaina,  benzodiazepine.   In   caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  l'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita'  al  servizio  militare»  ed
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea» di  cui,  rispettivamente,
agli art. 582 e 586 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata  con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale alle matassine colorate. L'accertamento dello stato
refrattivo,    ove    occorra,    puo'    essere     eseguito     con
l'autorefrattometro,   o   in   cicloplegia,   o   con   il    metodo
dell'annebbiamento; 
      b) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4  giugno
2014; 
      c) parametri fisici correlati alla composizione corporea,  alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente  attiva  rientranti  nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste  dalla
Direttiva tecnica dello Stato maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato
generale  della  sanita'  militare  -  edizione  2016,  citata  nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  come
previsto dall'art. 635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare,
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 94. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto  delle  caratteristiche  somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti: 
        in  possesso  dei  requisiti  sopraccitati  cui   sia   stato
attribuito  il  seguente  profilo  sanitario  minimo:  psiche  PS  2;
costituzione  CO  2;  apparato  cardiocircolatorio  AC  2;   apparato
respiratorio  AR  2;  apparati  vari  AV  2  (indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PDH non puo' essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata  in  premessa),  fermo
restando che i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto  deficit
di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione
e  di  responsabilizzazione,  di   cui   all'allegato   E;   apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato  osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo  AU
valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati. In caso  di
mancata  presentazione  del  referto  di   analisi   di   laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovra' essere prodotto
dai concorrenti all'atto dell'incorporamento  qualora  vincitori,  ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale  AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
      b) inidonei, i concorrenti che denotino: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
        3) abuso sistematico di alcool; 
        4)  uso  anche  saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
        5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        6)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        9) tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare. 
      c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        1) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale  della  Marina  militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
        2) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina  militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta  stante
agli interessati. 
    7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.  Essi  potranno  tuttavia  presentare,
seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro  di
selezione della Marina  militare  di  Ancona,  specifica  istanza  di
riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che  dovra'  poi  essere
supportata da  specifica  documentazione  rilasciata  a  riguardo  da
struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il
Servizio sanitario nazionale,  relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato il giudizio di inidoneita'.  Tale  documentazione  dovra'
improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate  al  precedente
art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione  generale  per
il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello  di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle  procedure  concorsuali,  i  concorrenti  che  presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11:
a tal riguardo, la commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,
alla luce di quanto gia' emerso nel corso degli  stessi  accertamenti
effettuati, valutera' l'opportunita' o meno di ammettere con  riserva
il concorrente a sostenere le  prove  di  efficienza  fisica  di  cui
all'art. 12. 
    8. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di  supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, nonche' la richiesta di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente  comma  6,  lettera  b),
numeri 3) e 4) determineranno il  mancato  accoglimento  dell'istanza
medesima e il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli
accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal  caso  gli
interessati  riceveranno  apposita  comunicazione  da   parte   della
Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato nullo
l'eventuale  giudizio  di  idoneita'  conseguito  negli  accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva. 
    Qualora invece la documentazione sanitaria  giunga  correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sara'  valutata  dalla
commissione di cui al precedente art.  7,  comma  1,  lettera  e)  la
quale,  solo  se  lo  riterra'  necessario,  potra'  sottoporre   gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima  di  emettere  il
giudizio definitivo. 
    9.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che  rinunceranno  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.  
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera  c),  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e, con riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare», emanate rispettivamente dal Comando scuole e  dallo
Stato   maggiore   della   Marina    militare,    vigenti    all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti  -  si  articola  in  specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
      a) area «stile di pensiero»; 
      b) area «emozioni e relazioni»; 
      c) area «produttivita' e competenze gestionali»; 
      d) area «motivazionale». 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo   della   Marina
militare»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare». 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.  
                               Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui   al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera d), alle prove  di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno
presso il Centro di selezione della Marina  militare  di  Ancona  e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno in: 
      a) esercizi obbligatori: 
        nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        piegamenti sulle braccia; 
        addominali; 
      b) esercizio facoltativo: corsa piana 2.000 metri. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono contenute le  modalita'  di  svolgimento  degli
esercizi  nonche'  quelle  di   valutazione   dell'idoneita'   e   di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    Per conseguire l'idoneita' alle prove  di  efficienza  fisica  il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara'  comunicato
per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui  all'art.
7, comma 1,  lettera  d),  e'  definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti
giudicati inidonei  saranno  esclusi  dal  concorso  senza  ulteriori
comunicazioni. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non
determina il giudizio di inidoneita' ma  ad  esso,  qualora  eseguito
correttamente  dai  concorrenti,  sara'   attribuito   il   punteggio
incrementale stabilito dalla tabella riportata nell'allegato D. 
    Anche agli esercizi obbligatori sono associati eventuali punteggi
incrementali. 
    La somma di detti punteggi concorrera' sino a un massimo di punti
3 alla formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 15. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati, dalle rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di selezione della Marina militare,  al  Ministero
della  difesa,  Direzione  generale  per  il  personale  militare,  I
reparto, 1ª Divisione  reclutamento  ufficiali  e  sottufficiali,  2ª
Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.  
                               Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli  argomenti  previsti
dal programma riportato nell'allegato A  al  presente  decreto.  Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - viale Italia
n. 72, indicativamente nel mese di maggio 2020. I  candidati  ammessi
alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della  stessa,
comunicazione ai sensi  dell'art.  5,  comma  1  del  presente  bando
contenente il  punteggio  conseguito  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua  straniera  (in  una  sola  fra  le
seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco), della durata
massima  di  quindici  minuti,  che  sara'  svolta  con  le  seguenti
modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione al  voto  conseguito  nella  lingua
straniera prescelta, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30 = 0 punti; 
      b) 21/30 = 0,20 punti; 
      c) 22/30 = 0,40 punti; 
      d) 23/30 = 0,60 punti; 
      e) 24/30 = 0,80 punti; 
      f) 25/30 = 1,00 punti; 
      g) 26/30 = 1,20 punti; 
      h) 27/30 = 1,40 punti; 
      i) 28/30 = 1,60 punti; 
      l) 29/30 = 1,80 punti; 
      m) 30/30 = 2,00 punti.  
                               Art. 14 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
ripartizione dei posti a concorso di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto,  sara'  formata  dalla  commissione  esaminatrice,   secondo
l'ordine del punteggio conseguito  da  ciascun  concorrente  ottenuto
sommando: 
      a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d)  l'eventuale   punteggio   assegnato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera; 
      e) l'eventuale punteggio attribuito negli esercizi  facoltativi
delle prove di efficienza fisica. 
    2. A  parita'  di  merito,  nel  decreto  di  approvazione  della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di  titoli  di  preferenza  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane di eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito,  ovvero  ai
concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare, di cui all'art. 655 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3,  nel  caso
di rinunce di concorrenti vincitori collocati  in  graduatorie  nelle
quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione  generale  si
riserva, altresi', la  possibilita'  di  devolvere  i  posti  rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali  o  dei  ruoli  normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, sara' pubblicata nel sito www.difesa.it e  nel  portale  dei
concorsi on-line. 
                               Art. 15 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare  marittimo
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando scuole  della  Marina
militare.  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli   ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno
presentare, pena revoca  della  nomina,  copia  della  documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza,
in ottemperanza a quanto  disposto  dall'art.  4  della  legge  n.  3
dell'11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita  di
incorporamento volta  ad  accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'
psicofisica prevista per il reclutamento e, in  tale  sede,  dovranno
presentare  nelle  modalita'  previste  dall'art.  10,  se  non  gia'
prodotto all'atto degli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  gia'
citato art. 10, referto di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio del G6PD. I vincitori di concorso  saranno  sottoposti,  ove
necessario,  al  completamento  del  profilo  vaccinale  secondo   le
modalita' definite nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegato al decreto interministeriale  16  maggio  2018.  A
tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: 
      il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017,  n.  73,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazione  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della Sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel  caso  in  cui
alcuni dei posti a concorso  risulteranno  scoperti  per  rinuncia  o
decadenza di  vincitori,  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro  1/12  della
durata del corso stesso, di  altrettanti  candidati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  guardiamarina  in
servizio permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  che,
trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.  1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    Per  gli  ufficiali  che   supereranno   il   corso   applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    6. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.  Il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.  
                               Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre  verra'  acquisito   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
      
      
                               Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    La Direzione generale per il personale militare puo' escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in
possesso dei prescritti  requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi
decaduti dalla nomina a guardiamarina in servizio permanente,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.  
                               Art. 18 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  la  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari  per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per  il
rientro in sede. In particolare, detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno non superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta'  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.  
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
      Roma, 31 ottobre 2019 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                           Allegato A 
 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI TRE
  GUARDIAMARINA IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE  DEL  CORPO
  SANITARIO MILITARE MARITTIMO. 
 
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando). 
    I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte: 
      a) una prova scritta di cultura generale, della durata  massima
di  sei  ore,  consistente  nello  svolgimento  di  una  composizione
scritta, vertente su argomenti di carattere  generale  e/o  attinente
alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche  predisposti
dalla commissione esaminatrice; 
      b)  una  prova  scritta   di   cultura   tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di una composizione scritta  nel  tempo
massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera,  nel  tempo
massimo di  sei  ore,  predisposti  dalla  commissione,  vertente  su
argomenti predisposti dalla commissione  esaminatrice,  previsti  dal
programma d'esame per la prova orale  del  concorso  riportato  nella
parte II del seguente paragrafo 2. 
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando). 
    La commissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma  1,  lettera
a) del bando interroghera' i concorrenti  sulle  materie  d'esame  di
seguito riportate. 
PARTE I - MATERIE COMUNI PER TUTTI I CONCORSI. 
    a) Storia  (Testo  di  riferimento:  «Storia  e  politica  navale
dell'eta' contemporanea» - edito dall'ufficio  storico  della  Marina
militare) 
      1) la 1ª guerra mondiale: 
        la gara navale anglo-tedesca all'inizio del novecento e nuovi
tipi di unita'; 
        cause, lineamenti generali  del  conflitto,  con  particolare
riferimento alla guerra navale, alle azioni ed  agli  avvenimenti  in
cui e' stata coinvolta la Regia marina; 
        il primato informativo inglese e la «Stanza 40»; 
        l'inizio del  conflitto  e  le  azioni  di  superficie  sugli
oceani; 
        le operazioni nel mare del nord  fino  alla  battaglia  dello
Jutland; 
        la  guerra  nel  Mediterraneo  prima  e   dopo   l'intervento
dell'Italia - azioni nell'Adriatico (con particolare riferimento alle
operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi); 
        la grande battaglia navale dello Jutland; 
        la neutralita' e l'intervento degli Stati Uniti; 
        la guerra sottomarina; 
        ultime azioni nel mare del nord e la vittoria alleata; 
        le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre; 
      2) la 2ª guerra mondiale: 
        cause, lineamenti generali  del  conflitto,  con  particolare
riferimento alla guerra navale, alle azioni ed  agli  avvenimenti  in
cui e' stata coinvolta la Regia marina; 
        la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e  lo  stato  di
preparazione al conflitto; 
        l'Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo  Spada
ed azioni minori; 
        l'attacco a Taranto e la fine della  «guerra  parallela».  Lo
scontro di Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova; 
        la battaglia di Gaudo e Matapan; 
        le audaci imprese dei mezzi d'assalto italiani  e  la  guerra
dei convogli; 
        le operazioni navali mediterranee nel 1942; 
        l'invasione della Sicilia, l'armistizio e la cobelligeranza; 
    b) nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina  militare
(decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive  modifiche  ed
integrazioni): 
      1) nozioni sul personale della Marina militare: 
        i corpi della Marina militare e le  loro  funzioni  (articoli
118÷123,132), la Sanita' militare  (articoli  181÷195-ter,  202÷207),
disposizioni generali  dei  militari  (articoli  621÷625),  gerarchia
militare (articoli 626÷632), i ruoli (articoli 790÷797, 811, 812),  i
compiti del personale militare (articoli 837÷843), lo stato giuridico
(articoli  851÷858,  861÷935),  la  ferma  e  la  rafferma  (articoli
936÷947,  953÷960),  la   documentazione   caratteristica   (articoli
1025÷1029), l'avanzamento (1030÷1034, 1050÷1060); 
      2) nozioni di regolamenti: 
        la disciplina militare (titolo  VIII  del  libro  quarto  del
decreto legislativo n. 66/2010 e capo I e  II  del  titolo  VIII  del
libro  quarto  del decreto  del  Presidente   della   Repubblica   n.
90/2010).  
PARTE II - MATERIE DEI SINGOLI CONCORSI (dalle quali  saranno  tratti
gli argomenti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale). 
    a) Per i concorrenti in possesso  di  laurea  in  biologia  o  in
biotecnologie mediche, veterinarie  e  farmaceutiche  (materie  della
seconda prova scritta e della prova orale): 
      1) biologia generale: 
        proprieta' dei viventi; 
        costituzione chimica e fisica della materia vivente; 
        la classificazione dei viventi; 
        la cellula: origine, struttura, sviluppo; 
        le attivita' cellulari; 
        il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni; 
        la duplicazione del materiale nucleare; 
        le  molecole  biologiche:  carboidrati,   lipidi,   proteine,
porfirine, acidi nucleici; 
        tessuti animali:  classificazione  ed  origine  dei  tessuti,
tessuto epiteliale,  tessuto  connettivo,  sangue  e  linfa,  tessuto
muscolare, tessuto nervoso; 
        lo sviluppo degli organismi; 
        la riproduzione dei viventi; 
        lo sviluppo embrionale dei vertebrati; 
        l'ereditarieta'; 
        le basi fisiche dell'ereditarieta', le mappe cromosomiche, la
genetica molecolare,  la  sintesi  delle  proteine,  la  genetica  di
popolazione, i processi evolutivi, la speciazione; 
        gli organismi e l'ambiente; 
        rapporti  tra   gli   organismi   e   l'ambiente:   simbiosi,
coinquilismo, parassitismo, cicli evolutivi dei parassiti; 
      2) microbiologia: 
        posizione sistematica; 
        suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie, virus; 
        citologia dei batteri; 
        genetica microbica; 
        metabolismo microbico; 
        coltivazione dei microrganismi; 
        crescita e morte dei microrganismi; 
        rapporti tra ospite e parassita; 
        principi di immunologia; 
        cenni di tecnica batteriologica; 
        sterilizzazione e disinfezione; 
        chemioterapici ed antibiotici; 
        corinebatteri; 
        pneumococchi; 
        streptococchi; 
        stafilococchi; 
        neisserie; 
        enterobatteri; 
        gruppo emophilus-bordetella; 
        versinie, francisella, pasteurella; 
        brucelle; 
        batteri sporigeni aerobi; 
        batteri sporigeni anaerobi; 
        microbatteri-actinomiceti; 
        spirochete; 
        virus, rickettsie, miceti patogeni, protozoi (cenni).  
    b)  per  i  concorrenti  in  possesso  di  laurea  in  psicologia
((materie della seconda prova scritta e della prova orale): 
      1) psicologia generale: 
        processi  cognitivi:  memoria,  apprendimento,  linguaggio  e
pensiero; 
        processi  affettivi:  principali  teorie,  classificazione  e
descrizioni di motivazioni ed emozioni; 
        i grandi temi della psicologia, cenni  storici  e  principali
correnti; 
      2) metodologia e tecniche della ricerca psicologica: 
        concetto di probabilita'; 
        le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica  base
(scale nominali, ordinali, ad intervalli, di rapporto. Moda, mediana,
media,   devianza,   varianza,   deviazione   standard,   codevianza,
covarianza, correlazione e  regressione  lineare.  Percentili,  rango
percentile, punti z, punti standard); 
        costruzione questionari; 
      3) psicologia dinamica, clinica e cognitiva: 
        fondamenti di psicologia di personalita'; 
        nosografia psicopatologica; 
        principali   modelli   di   riferimento:    cognitivismo    e
costruttivismo,  approccio  sistemico-relazionale,  comportamentismo,
psicoanalisi; 
        quadri sintomatologici e comportamenti devianti; 
        teorie fattoriali dell'intelligenza; 
        teorie dello sviluppo; 
        psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia; 
        modelli mentali e processi inferenziali; 
        problem solving; 
      4) testistica e valutazione psicologica: 
        valutazione mediante questionari di personalita' e  scale  di
atteggiamenti; 
        i test nella pratica clinica e nella selezione del personale; 
        assessment e psicodiagnosi; 
        teorie e tecniche del colloquio e dell'intervista; 
        progettazione e realizzazione di interventi; 
      5) psicologia sociale: 
        i temi della psicologia  sociale  (interazione  sociale,  gli
stereotipi, gli  atteggiamenti,  i  pregiudizi,  le  rappresentazioni
sociali, le teorie attribuzionali, fenomeni di influenza sociale e di
identita'); 
        il concetto di gruppo e le principali teorie; 
        empowerment e strategie d'intervento;  
    c)  per  i  concorrenti  in  possesso  di  laurea   in   medicina
veterinaria (materie  della  seconda  prova  scritta  e  della  prova
orale): 
      legislazione veterinaria; 
      patologia medica degli animali da reddito; 
      sanita' pubblica veterinaria; 
      malattie infettive degli animali da reddito; 
      ispezione degli alimenti di origine animale; 
      igiene e tecnologie alimentari; 
      igiene degli allevamenti e delle produzioni; 
      normativa  nazionale  ed  europea  relativa  agli  alimenti  di
origine animale e alla sanita' pubblica; 
      il laboratorio nell'analisi degli alimenti; 
      malattie   trasmissibili    di    importanza    internazionale:
«transboundary diseases». 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico