Concorso per 2329 funzionari giudiziari (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2329
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 26-07-2019
Sintesi: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso (Scad. 26 agosto 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-08-2019
Data Scadenza bando 26-08-2019
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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Concorso (Scad. 26 agosto 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.

 
 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministro  del  tesoro,  del  Ministro
della funzione pubblica e del Ministro dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione studi -  Formez  -  subentra  nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli  articoli  3  e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle  categorie
protette; 
    Tenuto conto, altresi', che il Ministero della giustizia  attesta
la copertura o l'avvio delle  procedure  finalizzate  alla  copertura
delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3  e  18,  comma  2,  della
legge  12  marzo  1999,  n.   68,   fermo   restando   che   all'atto
dell'assunzione il Ministero medesimo dovra' applicare la riserva dei
posti calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50,  comma  1,  che  introduce
l'art.  16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex  decreto  n.  270
del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 300, 301, 307 e 361; 
    Vista la nota 7 febbraio 2019, n. 41601,  con  cui  il  Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  ha
comunicato al Dipartimento della funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Ispettorato  generale  per   gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del  lavoro  pubblico
la ripartizione della spesa autorizzata in  relazione  alle  esigenze
dei vari profili professionali; 
    Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella  predetta  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  18  aprile  2019,  recante
«Modalita'   di   assunzione   del   personale   amministrativo   non
dirigenziale   da   inquadrare   nei    ruoli    dell'Amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145»; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del  20  giugno  2019,  che  autorizza  il  Ministero  della
giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria  a  indire
procedure  di  reclutamento   per   gli   anni   2019-2020-2021   per
quattrocento posti di funzionario giudiziario - Area  III  -  F1,  in
attesa di registrazione da parte della Corte dei conti; 
    Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in  particolare,  l'art.  14,  commi  10-bis,  10-ter  e
10-sexies; 
    Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia  prot.  n.  0024851.U
del 19 giugno 2019, contenente la richiesta di  attivazione,  tramite
la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura  concorsuale
per varie unita' di personale  non  dirigenziale  da  inquadrare  nei
diversi profili  dell'amministrazione  giudiziaria,  penitenziaria  e
minorile e di comunita'; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia prot.  n.  00127084.U
del  9  luglio  2019,   contenente   la   delega   alla   Commissione
interministeriale RIPAM per l'espletamento del concorso unico di  cui
al presente bando per duemilatrecentoventinove  unita'  di  personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare  nell'area  III,
fascia economica F1, nei ruoli  del  personale  del  Ministero  della
giustizia; 
    Preso atto  della  dichiarata  sussistenza  di  idonea  copertura
finanziaria da parte del Ministero  della  giustizia  nella  nota  di
conferimento della delega citata; 
    Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel ruolo  dell'Amministrazione  giudiziaria  e,  nella
specie, quelle  relative  al  profilo  professionale  di  funzionario
giudiziario, funzionario contabile e funzionario tecnico; 
    Ritenuto  che,  in  ragione  di  esigenze   di   economicita'   e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere
secondo le modalita' semplificate previste in deroga dalle  normative
sopra citate; 
    Ritenuto  che  occorre  valorizzare  quali  specifici  titoli  di
preferenza nelle procedure concorsuali  indette  dall'Amministrazione
della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia  9  novembre  2017
recante la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2-octies,   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161»; 
    Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196,  secondo  cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli  periferici  delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle  d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito  concorso  per  la
copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta  e
prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della  lingua
francese»; 
    Vista la nota prot. n. 131798 del 16 luglio  2019  del  Ministero
della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale  si  chiede
di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilita'  di  cui
all'art. 34-bis del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare,  con  riferimento  alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. 47408  del  17  luglio  2019  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  comunica  che,  alla  predetta  data,  nell'elenco  del
personale  in  disponibilita',  non  sono  iscritte,   negli   ambiti
territoriali di riferimento, unita' che rispondono al  fabbisogno  di
professionalita' ricercato, fermo  restando  che  la  verifica  delle
possibilita'   di   assegnazione   del   personale    collocato    in
disponibilita'  e  l'adozione  degli  atti  conseguenziali   dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive  duemilatrecentoventinove   unita'   di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato per  il  profilo  di
funzionario,  da  inquadrare  nell'area  funzionale   terza,   fascia
economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della  giustizia,
ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, di cui: 
      Codice F/MG: 
        duemiladuecentoquarantadue funzionari  giudiziari  nei  ruoli
nell'Amministrazione giudiziaria; 
        trentanove   funzionari   amministrativi   nei   ruoli    del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; 
        venti funzionari dell'organizzazione e  delle  relazioni  nei
ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; 
      Codice FO/MG: 
        ventotto  funzionari  dell'organizzazione   nei   ruoli   del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto  della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al  successivo
art. 11 nel limite massimo del cinquanta per  cento  del  totale  dei
posti di ciascun profilo di cui al presente articolo. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 essere in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) possesso, nelle classi indicate con riferimento  a  ciascuno
dei profili messi a concorso, della  laurea  (L)  o  del  diploma  di
laurea (DL)  o  della  laurea  specialistica  (LS)  o,  della  laurea
magistrale (LM)  o  titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la
normativa vigente. 
 
Profilo              funzionario              giudiziario/funzionario
                     amministrativo/funzionario 
                dell'organizzazione e delle relazioni 
                            (Codice F/MG) 
 
    Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi  giuridici;  L-18 Scienze
dell'economia e della gestione  aziendale;  L-33 Scienze  economiche;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
ovvero 
    diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e  commercio;
scienze politiche; 
ovvero 
    laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 64/S Scienze
dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali;  57/S Programmazione
e gestione delle politiche  e  dei  servizi  sociali;  60/S Relazioni
internazionali;  70/S Scienze  della  politica;  71/S Scienze   delle
pubbliche amministrazioni;  88/S Scienze  per  la  cooperazione  allo
sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; 
ovvero 
    laurea magistrale (LM) in:  LMG/01 Giurisprudenza;  LM-77 Scienze
economico-aziendali;  LM-87 Servizio  sociale  e  politiche  sociali;
LM-52 Relazioni    internazionali;    LM-56 Scienze    dell'economia;
LM-62 Scienze   della   politica;   LM-63 Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni; LM-81 Scienze per  la  cooperazione  allo  sviluppo;
LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; 
ovvero  titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la   normativa
vigente. 
 
               Profilo funzionario dell'organizzazione 
                           (Codice FO/MG) 
 
    Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi  giuridici;  L-36 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali; L-33 Scienze  economiche;
L-9 Ingegneria   industriale;    L-40 Sociologia;    L-41 Statistica;
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-24 Scienze e
tecniche   psicologiche   indirizzo   psicologia   del    lavoro    e
dell'organizzazione del lavoro; 
ovvero 
    diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e  commercio;
scienze politiche; sociologia; scienze  statistiche  e  demografiche;
ingegneria gestionale; psicologia indirizzo psicologia del  lavoro  e
dell'organizzazione del lavoro; 
ovvero 
    laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 64/S Scienze
dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 49/S Metodi  per  la
ricerca empirica nelle scienze sociali; 90/S Statistica demografica e
sociale; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della  politica;
71/S Scienze delle pubbliche  amministrazioni;  88/S Scienze  per  la
cooperazione  allo  sviluppo;  89/S Sociologia;  99/S Studi  europei;
34/S Ingegneria gestionale: 58/S Psicologia indirizzo psicologia  del
lavoro e dell'organizzazione del lavoro; 
ovvero 
    laurea magistrale (LM) in:  LMG/01 Giurisprudenza;  LM-56 Scienze
dell'economia;  LM-77 Scienze   economico-aziendali;   LM-87 Servizio
sociale  e   politiche   sociali;   LM-52 Relazioni   internazionali;
LM-56 Scienze   dell'economia;    LM-62 Scienze    della    politica;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze  per  la
cooperazione  allo  sviluppo;  LM-88 Sociologia  e  ricerca  sociale;
LM-90 Studi  europei;  LM-82 Scienze  statistiche;   LM-31 Ingegneria
gestionale;  LM-51 Psicologia  indirizzo  psicologia  del  lavoro   e
dell'organizzazione del lavoro; 
ovvero  titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la   normativa
vigente. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso,  in  attesa  dell'emanazione  di  tale  provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it.  La  procedura  di  equivalenza
puo' essere attivata dopo lo svolgimento  della  prova  preselettiva,
ove  superata,  e  l'effettiva  attivazione  deve   comunque   essere
comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento
delle prove orali; 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce; 
      e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  Testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      i) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva  secondo
la vigente normativa italiana. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto  dall'art.  15  del  presente
bando. 
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di precedenti  contratti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  buona  condotta  e
delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto  dall'art.  15,
comma 4. 
                               Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui  all'art.  2  del  decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. 
    2. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze
della commissione esaminatrice, si avvarra' di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai  fini  dell'ammissione  alla  prova  scritta,  comune  ai  profili
professionali  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  che   la
Commissione RIPAM si  riserva  di  svolgere  qualora  il  numero  dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a
concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art.  1,
comma 1,  riservata  ai  candidati  che  avranno  superato  la  prova
preselettiva di cui alla precedente lettera a); 
      c) una prova orale, secondo  la  disciplina  dell'art.  8,  per
ciascuno dei profili professionali di cui al precedente art. 1, comma
1 che dovra' essere sostenuta dai candidati che avranno  superato  la
prova scritta di cui alla precedente lettera b). 
    4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le  modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a  concorso,
redigera', la graduatoria definitiva di merito  sommando  i  punteggi
conseguiti nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e  nella
prova orale. I primi classificati nelle due graduatorie di merito, in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori  e  assegnati  al
Ministero della giustizia. 
                               Art. 4 
 
 
               Pubblicazione del bando e presentazione 
                 della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Sara'     altresi'      consultabile      all'indirizzo      internet
http://riqualificazione.formez.it e sul sito ufficiale del  Ministero
della giustizia, www.giustizia.it 
    2. Il candidato  dovra'  inviare  la  domanda  di  ammissione  al
concorso esclusivamente per via telematica, compilando il  modulo  on
line  sul  sito  https://concorsipersonale.giustizia.it,   entro   il
termine perentorio di quarantacinque  giorni  decorrenti  dal  giorno
della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Al termine della registrazione,  il  sistema  restituira'  una
ricevuta di invio, completa del numero identificativo della  domanda,
data ed ora  di  presentazione,  che  il  candidato  dovra'  salvare,
stampare, conservare ed esibire quale titolo  per  la  partecipazione
alla prova scritta o alla prova preselettiva. 
    4. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    5. Alla scadenza del termine ultimo per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    7.  Il  candidato,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti
richiesti, puo' presentare domanda di partecipazione per ciascuno dei
profili professionali relativi ai codici di concorso di cui  all'art.
1, comma 1. Il candidato, fermo restando il  possesso  dei  requisiti
richiesti per quanto attiene al titolo di studio  prescritto,  potra'
presentare  una  singola  domanda  per  uno  solo  dei  due   profili
disciplinati dal presente bando, come indicati all'art. 1,  comma  1,
lettere a) e b), ovvero due distinte domande per entrambi. 
    8. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro dieci sul c.c.p. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601  03200
001008403527  -  BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX  per  bonifici   dall'estero)
intestato a Formez PA - RIPAM, viale Marx n. 15  -  00137  Roma,  con
specificazione  della  causale  «Concorso   RIPAM   Ministero   della
giustizia,  Codice  F/MG»  ovvero  «Concorso  RIPAM  Ministero  della
giustizia,  Codice  FO/MG».  Il  contributo  di  ammissione  non   e'
rimborsabile. Qualora il  candidato  intenda  presentare  domanda  di
partecipazione per entrambi i profili suddetti, il  versamento  della
quota di partecipazione dovra' essere effettuato per ciascun profilo. 
    9. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza (indirizzo, comune,  provincia,  C.A.P.)  e  un
recapito telefonico (telefono fisso, telefono cellulare); 
      e) un recapito di posta elettronica  ordinaria  ovvero,  se  in
possesso, un recapito di posta elettronica certificata; 
      f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno  degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera  a)  del  presente
bando; 
      g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso  il  quale
e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; 
      h)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      i) il godimento dei diritti civili e politici; 
      j) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      k) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione,
di cui al successivo art. 9; 
      n)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; 
      o) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      p) l'eventuale diritto all'esenzione dalla  prova  preselettiva
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104; 
      q) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile  nati  entro
il 31 dicembre 1985; 
      r)  gli  estremi  della  ricevuta  di  pagamento,   a   riprova
dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione. 
    I soggetti di cui all'art. 38 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    10. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. 
    11. I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare,  in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la  richiesta  di
ausili e/o tempi aggiuntivi in  funzione  del  proprio  handicap  che
andra'  opportunamente  documentato  ed  esplicitato   con   apposita
dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico-legale  dell'ASL   di
riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta  dichiarazione
dovra'  contenere  esplicito   riferimento   alle   limitazioni   che
l'handicap determina  in  funzione  delle  procedure  preselettive  e
selettive. La  concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi  sara'  determinata   a   insindacabile   giudizio   della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni  caso,  i  tempi
aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato
per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla  dichiarazione
resa sul proprio handicap, dovra'  essere  inoltrata  a  mezzo  posta
elettronica all'indirizzo concorsi@pec.formez.it almeno trenta giorni
prima lo svolgimento della  prova  scritta,  unitamente  all'apposito
modulo compilato  e  sottoscritto  che  si  rendera'  automaticamente
disponibile on line  e  con  il  quale  si  autorizza  Formez  PA  al
trattamento  dei  dati  sensibili.  Il  mancato   inoltro   di   tale
documentazione non consentira' a Formez PA di  fornire  adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    12.   Eventuali   gravi   limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate  con  certificazione  medica,
che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice, la  cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    13. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di  effettuare  controlli  a   campione   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese dal candidato. Qualora  il  controllo  accerti  la
falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  candidato  sara'
escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    14. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla  prova
scritta non costituisce, in ogni caso,  garanzia  della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    15.  La  Commissione  RIPAM  non  e'  responsabile  in  caso   di
smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate
al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il proprio  recapito,  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali
disguidi imputabili a  fatto  di  terzo,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
                         e sottocommissioni 
 
 
    1. La  Commissione  RIPAM  nomina  una  commissione  esaminatrice
competente per tutti i profili di cui all'art. 1, comma 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso  di  cui  ai  successivi
articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi  dell'art.
9. Alla commissione  esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera
e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere la  commissione  esaminatrice  a
partire dalla fase di espletamento  delle  prove  orali.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di  cui
all'art. 1, comma 1, consistera' in un test, composto  da  quesiti  a
risposta multipla, di cui una  parte  attitudinali  per  la  verifica
delle capacita' logico-matematiche e una parte diretta  a  verificare
la  conoscenza  delle  seguenti  materie:  diritto  amministrativo  e
diritto costituzionale. 
    2.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    3. Sul sito  http://riqualificazione.formez.it  e  sul  sito  del
Ministero  della  giustizia,  almeno  venti  giorni  prima  del   suo
svolgimento, sara' pubblicato il diario con l'indicazione della  sede
e dell'ora in cui si svolgera' la prova, il  numero  di  quesiti,  la
durata della prova, i criteri di attribuzione dei  punteggi,  nonche'
l'indicazione delle modalita' di successiva pubblicazione dell'elenco
dei candidati ammessi alla prova scritta e le  informazioni  relative
alle modalita' del suo svolgimento. Tale pubblicazione  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario  della
prova sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  il  primo  giorno
utile  successivo  alla   pubblicazione   dello   stesso   sul   sito
http://riqualificazione.formez.it e  sul  sito  del  Ministero  della
giustizia. 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    6. I candidati regolarmente iscritti on  line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione  dell'esclusione  dal  concorso,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere  la  prova  preselettiva  nella  sede,  nel
giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato  sui  suddetti  siti
internet e segnalato  mediante  l'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». I candidati dovranno presentarsi con un valido  documento  di
riconoscimento  e  la   ricevuta   rilasciata,   al   momento   della
compilazione on line della domanda, dal sistema informatico. All'atto
della presentazione a sostenere la prova  preselettiva,  i  candidati
dovranno  altresi'  sottoscrivere  una  dichiarazione   nella   quale
attesteranno, sotto la propria  responsabilita',  la  veridicita'  di
quanto indicato nel format telematico utilizzato per la  trasmissione
on line della domanda di partecipazione al concorso. 
    7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta  nella
data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    8. Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in
forma anonima, saranno custoditi in busta  sigillata.  La  correzione
degli stessi e il successivo abbinamento con  i  nomi  dei  candidati
avverranno pubblicamente. 
    9. La Commissione RIPAM,  avvalendosi  del  supporto  tecnico  di
Formez PA,  ricorrera'  all'uso  di  sistemi  informatizzati  per  la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. 
    10. Il numero dei quesiti, eventuali  indicazioni  specifiche  in
ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalita', il tempo
di svolgimento delle prove concesso  ai  candidati  e  i  criteri  di
valutazione  saranno  fissati  dalla   commissione   esaminatrice   e
comunicati mediante il sito  http://riqualificazione.formez.it  e  il
sito del Ministero della giustizia almeno venti  giorni  prima  dalla
data di svolgimento della prova. 
    11.  La  prova  preselettiva  sara'  superata  da  un  numero  di
candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a  concorso  per
ogni profilo.  Tale  numero  potra'  essere  superiore,  in  caso  di
candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile  in  ordine  di
graduatoria. 
    12. Sara' predisposto, sulla base del  punteggio  conseguito,  un
elenco  alfabetico  dei  candidati  ammessi  alla   successiva   fase
selettiva scritta. 
    13. I candidati che avranno superato la prova resteranno  anonimi
fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento  di  tutti  gli
elaborati sempre mediante lettura ottica. 
    14. L'elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta, con  il
diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui
si svolgeranno, nonche' le indicazioni in merito al loro svolgimento,
saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it  e  sul
sito del Ministero della giustizia. L'avviso di convocazione  per  la
prova scritta sara' pubblicato almeno  quindici  giorni  prima  dello
svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica. 
    Della summenzionata pubblicazione e' data notizia nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. La fase selettiva scritta, consistente  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla, si articola, come segue: 
      I.  una  parte  volta  a  verificare  le  conoscenze  rilevanti
direttamente riferite  al  profilo  professionale  messo  a  concorso
afferenti i seguenti contenuti e  consistente  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla nelle materie: 
        per   il   profilo   professionale   Codice   F/MG:   diritto
amministrativo,  diritto  processuale  civile,  diritto   processuale
penale,  ordinamento  penitenziario  (legge  354/1975,  decreto   del
Presidente della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 121/2018); 
        per  il   profilo   professionale   Codice   FO/MG:   diritto
amministrativo,  diritto   del   lavoro,   contabilita'   di   Stato,
ordinamento penitenziario (legge 354/1975),  decreto  del  Presidente
della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 121/2018); 
      II. una parte volta a verificare le  conoscenze  relative  alle
tecnologie informatiche; 
      III. una parte volta a verificare la  conoscenza  della  lingua
inglese. 
    2. Alla suddetta prova per l'ammissione alla fase selettiva orale
sara' assegnato un punteggio  complessivo  massimo  di  trenta  punti
cosi' articolato: 
      fino ad un massimo di venti punti  per  la  prima  parte  della
prova; 
      fino ad un massimo di cinque punti per la seconda  parte  della
prova; 
      fino ad un massimo di cinque punti per  la  terza  parte  della
prova. 
    3. La prova, che sara' gestita con  procedura  analoga  a  quella
della prova  preselettiva,  si  intende  superata  se  saranno  stati
raggiunti i seguenti punteggi minimi: 
      14/20 per la prima parte della prova; 
      3,5/5 per la seconda parte della prova; 
      3,5/5 per la terza parte della prova. 
    4. I candidati dovranno  presentarsi  all'ora  stabilita  con  un
valido documento di  riconoscimento  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico al  momento  della  compilazione  on  line  della
domanda. Nel caso in cui non sia stata svolta la prova  preselettiva,
i candidati dovranno inoltre sottoscrivere  una  dichiarazione  nella
quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita'  di
quanto indicato nel format elettronico,  reso  disponibile  sul  sito
istituzionale di Formez PA, utilizzato per la  trasmissione  on  line
della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella  data  e
nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    6. Il numero dei quesiti,  eventuali  indicazioni  specifiche  in
ordine agli ambiti disciplinari delle  materie,  le  modalita'  e  il
tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati sara'  fissato
dalla  commissione  esaminatrice  e  comunicato  mediante   il   sito
http://riqualificazione.formez.it  e  il  sito  del  Ministero  della
giustizia. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
relativi alla prova scritta prima del loro svolgimento. 
    8. La prova scritta sara' corretta in forma anonima. 
    9. L'elenco alfabetico dei candidati  ammessi  alle  prove  orali
sara' pubblicato sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e  sul
sito del Ministero della giustizia. 
    10. L'avviso di convocazione per la prova orale sara'  pubblicato
sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito  del  Ministero
della giustizia almeno venti giorni prima del suo  svolgimento.  Tale
avviso avra' valore di notifica. 
    11. Il candidato  ammesso  alle  prove  selettive  si  impegna  a
presentare, entro e non oltre la data prevista per le  prove  stesse,
al Formez PA la documentazione e/o le dichiarazioni  sostitutive,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, comprovanti il possesso dei titoli o il diritto alla  riserva
dei posti di cui  agli  articoli  1,  9,  10,  seguendo  le  apposite
indicazioni      che      saranno      pubblicate      sul       sito
http://riqualificazione.formez.it e  sul  sito  del  Ministero  della
giustizia, unitamente al suindicato diario delle prove. 
                               Art. 8 
 
 
                        Prova orale e stesura 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    1. La prova orale consistera', per ciascun profilo  professionale
di cui all'art. 1, comma 1, in un colloquio  interdisciplinare  volto
ad  accertare  la  preparazione  e  la  capacita'  professionale  dei
candidati sulle seguenti materie: 
      per   il   profilo   professionale   Codice    F/MG:    diritto
amministrativo,  diritto  processuale  civile,  diritto   processuale
penale,  ordinamento  penitenziario  (legge 354/1975,   decreto   del
Presidente della Repubblica 230/2000, decreto  legislativo 121/2018),
elementi di diritto civile, elementi di diritto penale,  elementi  di
ordinamento giudiziario, elementi di legislazione in  materia  penale
minorile; 
      per   il   profilo   professionale   Codice   FO/MG:    diritto
amministrativo,  diritto   del   lavoro,   contabilita'   di   Stato,
ordinamento penitenziario  (legge 354/1975,  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 230/2000,  decreto  legislativo 121/2018),  scienza
dell'organizzazione,  elementi  di  legislazione  in  materia  penale
minorile. 
    2. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto  tecnico  di  Formez  PA,  si  riserva  di
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito  del
Ministero  della  giustizia,   contestualmente   alla   pubblicazione
dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni
di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    3. Alla prova orale  sara'  assegnato  un  punteggio  massimo  di
trenta punti, e la stessa  si  intendera'  superata  se  sara'  stato
raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 
    4.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale,  la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valutera' e autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei
titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei. 
    5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera',
per ciascuno dei profili di cui all'art.  1,  comma  1,  la  relativa
graduatoria  di  merito,  sulla  base   del   punteggio   complessivo
conseguito nella prova scritta, nella prova  orale  e  del  punteggio
attribuito in base  ai  titoli.  Le  graduatorie  di  merito  saranno
trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 9 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione esaminatrice assegnera' un punteggio aggiuntivo
sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: 
      a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi dell'art.  16-octies,  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage  presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      c)  punti  1,00  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo, il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  ai
sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    2. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati. 
    3. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    4. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
                               Art. 10 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art.  73,  comma
14,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  e   dell'art.
16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: 
      i. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      v. gli orfani di guerra; 
      vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      viii. i feriti in combattimento; 
      ix. gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      x.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      xii. i figli dei mutilati e degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      xvi. coloro che abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      xviii. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero
dei figli a carico; 
      xix. gli invalidi e i mutilati civili; 
      xx. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
      ii. l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      iii. l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      iii. dall'eta' minore rispetto agli altri candidati. 
    4. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli per poter essere oggetto di
valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del  temine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  ed
espressamente menzionati nella stessa. 
                               Art. 11 
 
 
    Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
               e comunicazione dell'esito del concorso 
 
 
    1.  Le  graduatorie  finali  di  merito  saranno  validate  dalla
Commissione RIPAM e trasmesse al Ministero della  giustizia  ai  fini
dell'approvazione. 
    2. L'avviso relativo alla avvenuta  approvazione  delle  predette
graduatorie         sara'         pubblicato         sul         sito
http://riqualificazione.formez.it,  sul  sito  del  Ministero   della
giustizia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante    pubblicazione    di    specifici    avvisi    sul    sito
http://riqualificazione.formez.it, nonche'  sul  sito  del  Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    4. Le sedi per i diversi contingenti  messi  a  concorso  con  il
presente bando saranno  conferite  ai  vincitori  con  modalita'  che
verranno comunicate mediante pubblicazione  sul  sito  del  Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art.  14,  comma
3. 
                               Art. 12 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito sistema  telematico  «atti  on  line»
disponibile  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on line con le  proprie  credenziali  i  candidati  sono
tenuti a versare sul c/c Ripam di cui all'art. 4, la  quota  prevista
dal «Regolamento per l'accesso ai documenti  formati  o  detenuti  da
Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it. All'atto del versamento occorrera'
indicare la causale «accesso agli atti concorso RIPAM-Ministero della
giustizia».  La  ricevuta  dell'avvenuto  versamento  dovra'   essere
esibita al momento della presentazione presso la sede di Formez PA di
Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del procedimento  e'  l'area  produzione
preposta alle attivita' RIPAM. 
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono al Formez PA, alla Commissione  interministeriale  RIPAM  e
alla commissione esaminatrice in  ordine  alle  procedure  selettive,
nonche'  per  adempiere  a  specifici  obblighi  imposti  da   leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez  PA,  con  sede
legale e amministrativa  in  viale  Marx  n.  15  -  00137  Roma;  il
responsabile del trattamento e'  il  dirigente  dell'«Area  Obiettivo
RIPAM». Incaricati del trattamento  sono  le  persone  preposte  alla
procedura di selezione individuate da  Formez  PA  nell'ambito  della
procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza    e     non     eccedenza,     attraverso     il     sito
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 14 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni ed, in particolare, dall'art. 1,  comma  307,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo  la  disciplina
prevista dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art.  1
nel personale del Ministero della giustizia, area  funzionale  terza,
fascia economica F1. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno ai sensi dell'art. 1 del presente bando, sulla base della
preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle  graduatorie
finali di merito di cui all'art. 11. 
    4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei  vincitori,  o
di  dichiarazione  di  decadenza  dei   medesimi,   subentreranno   i
successivi candidati utilmente collocati in  ordine  di  graduatoria,
qualora non siano stati gia' nominati  vincitori  per  effetto  della
previsione di cui all'art. 1, comma 3. 
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' della uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35,  comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  -  la  disciplina
regolamentare in materia di concorsi del Ministero della giustizia. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. L'amministrazione delle giustizia si riserva analoga facolta',
disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima,
in  caso  di  accertata  mancanza,  originaria  o  sopravvenuta,  dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 
 
      Roma, 17 luglio 2019 
 
                         p. il Dipartimento 
                       della funzione pubblica 
                               Barila' 
 
                    p. il Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. il Ministero dell'interno 
                              Perrotta