Concorso per 291 segretari comunali (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 291
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 28-12-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Concorso (Scad. 28 gennaio 2019) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-01-2019
Data Scadenza bando 28-01-2019
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Concorso (Scad. 28 gennaio 2019)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.

 
 
                             IL PREFETTO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche  e  integrazioni,  contenente  il  Testo
Unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente «Nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni  in  materia
di  ordinamento  dei  segretari  comunali  e  provinciali,  a   norma
dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997,  n.  127»  ed  in
particolare l'art. 13; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica avente ad oggetto «Applicazione dell'art.  20
della legge quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di
handicap candidati ai concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005, n. 68, concernente il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  9   luglio   2009   adottato   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la circolare n. 12 del 3 settembre  2010  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  -
riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione
ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2012)» e, in particolare, il comma 45  dell'art.
4; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, contenente il «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole
pubbliche di formazione»; 
    Visto il decreto legislativo  14  maggio  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e relativo  decreto  legislativo  di
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali»; 
    Visto l'art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, con il quale e'  stata  prevista  la  soppressione  dell'Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali, e la successione  a  titolo  universale  alla  soppressa
Agenzia del Ministero dell'interno, con  il  correlato  trasferimento
delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito  nella
legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012» e, in particolare, l'art 10,  che  detta  disposizioni  per  la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali; 
    Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data  11  gennaio
2018 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali
e la conseguente indizione di un concorso pubblico  per  l'ammissione
di duecentonovantuno partecipanti al corso-concorso per l'accesso  in
carriera dei segretari comunali e provinciali; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
aprile 2018, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con cui l'Albo nazionale e' autorizzato, ai sensi  dell'art.
35,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  ad  avviare
procedure concorsuali relative al corso-concorso COA 6 e a  procedere
alle relative assunzioni per duecentoventiquattro unita' di segretari
comunali e provinciali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  23  luglio  2018
registrato dalla Corte dei conti al n. 1913 in data 28  agosto  2018,
con cui al Prefetto Roberta Preziotti e' stato  affidato  l'incarico,
nell'ambito del Dipartimento per gli Affari interni  e  territoriali,
di assicurare lo svolgimento delle funzioni gia'  facenti  capo  alla
soppressa Agenzia Autonoma per la gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali, nonche' l'ulteriore  incarico  relativo  allo
svolgimento  delle  attivita'  gestionali  della   soppressa   Scuola
Superiore per la  formazione  e  la  specializzazione  dei  dirigenti
dell'amministrazione  pubblica  locale,  in  raccordo  funzionale  ed
organizzativo con il Dipartimento  per  le  politiche  del  personale
dell'Amministrazione civile e per le  risorse  strumentali  -  Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Indizione del concorso 
 
 
    L'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (di seguito
denominato Albo nazionale) indice un concorso  pubblico,  per  esami,
per   l'ammissione   di   duecentonovantuno   borsisti    al    sesto
corso-concorso  selettivo  di   formazione   per   il   conseguimento
dell'abilitazione    richiesta    ai    fini    dell'iscrizione    di
duecentoventiquattro  segretari  comunali   nella   fascia   iniziale
dell'albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) idoneita' fisica all'impiego. A tal  fine  l'Albo  nazionale
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in  base  alla  normativa
vigente; 
      c) godimento dei diritti politici; 
      d) posizione regolare nei confronti  degli  obblighi  militari,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      e) diploma di laurea (DL) di durata  non  inferiore  a  quattro
anni conseguito  secondo  gli  ordinamenti  didattici  previgenti  al
decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,   ovvero   laurea
specialistica (LS) di  durata  quinquennale  (ora  denominata  laurea
magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o  economia  e
commercio o scienze politiche. Possono  presentare  domanda  anche  i
candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in  base
all'ordinamento  previgente  rispetto  al  decreto   ministeriale   3
novembre  1999,  n.  509,  nonche'  equiparato  in  base  al  decreto
interministeriale 9 luglio 2009. 
    I titoli di studio conseguiti presso universita'  straniere  sono
considerati validi se sono stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente
in materia. 
    Sara'  cura  del   candidato   specificare   nella   domanda   di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l'ente
che ne ha effettuato il riconoscimento,  ovvero  della  richiesta  di
equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero. 
    2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti, ovvero  licenziati  ai  sensi  della
vigente normativa di  legge  e/o  contrattuale,  oppure  siano  stati
interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 
    4. Resta ferma la facolta' dell'Albo  nazionale  di  disporre  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame ovvero  alla  formazione  della  graduatoria  finale  di  cui
all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
465/1997, l'esclusione dal concorso dei  candidati  per  difetto  dei
requisiti richiesti, nonche' per la mancata  osservanza  dei  termini
perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso  e'  disposta  con  provvedimento
motivato del  Prefetto  responsabile  della  gestione  dell'Albo  dei
segretari comunali e provinciali. 
    6. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione
accessibile all'indirizzo internet https://concorsiciv.interno.gov.it
mediante  registrazione  all'applicazione  stessa   o   utilizzo   di
credenziali SPID. 
    2. Al fine  della  compilazione  dei  campi  indicati,  l'accesso
all'applicazione avviene secondo una delle seguenti modalita': 
      a)  mediante  credenziali  SPID:  gli   utenti   che   accedono
all'applicazione utilizzando le  proprie  credenziali  SPID  (Sistema
pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione  della
domanda   di   partecipazione   seguendo   la   relativa    procedura
automatizzata di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo; 
      b) in alternativa, mediante un sistema di autenticazione custom
che prevede l'uso di codice utente, password ed  un  codice  OTP.  In
particolare,  l'utente  deve  effettuare  la  fase  di  registrazione
indicando i seguenti campi obbligatori: 
        nome; 
        cognome; 
        codice fiscale; 
        indirizzo e-mail; 
        cellulare; 
        data di nascita. 
    Al termine della fase di registrazione, l'utente conferma di  non
essere un robot utilizzando il codice captcha presente  nella  pagina
di registrazione. Il sistema di autenticazione custom  provvedera'  a
generare in modo automatico le credenziali (codice utente e  password
iniziale) che verranno inviate  alla  casella  di  posta  elettronica
ordinaria  indicata  dal  candidato  in  fase  di  registrazione.  La
password iniziale dovra' essere modificata al primo accesso. 
    Il candidato potra' infine accedere  al  portale  utilizzando  le
credenziali in suo possesso. Se  l'operazione  di  accesso  e'  stata
svolta  correttamente,  il  portale  visualizzera',  in   un'apposita
schermata, il numero di un'utenza telefonica gratuita  ed  un  codice
numerico casuale (OTP). Il candidato contatta il  numero  dell'utenza
visualizzata esclusivamente tramite il cellulare indicato in fase  di
registrazione e digita  il  codice  numerico  (OTP).  Tale  procedura
dovra' essere ripetuta ogni qual volta si accedera'  al  portale.  Il
sistema non riconosce numeri di cellulari diversi da quelli  indicati
in fase di registrazione. 
    Se l'operazione viene eseguita con successo, il candidato  potra'
accedere alla procedura di compilazione della domanda on-line. 
    3. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere  effettuata  entro  il  termine  perentorio,  a  pena  di
esclusione, di trenta giorni a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in  un  giorno
festivo, il termine sara' prorogato al primo  giorno  successivo  non
festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le
ore 23:59:59 di detto termine. 
    Per la presentazione della domanda i candidati devono  essere  in
possesso di un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
personalmente intestato al candidato. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu'  invii,  si  terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 
    5. In caso  di  avaria  temporanea  del  sistema  informatico  di
acquisizione  delle  domande,  l'Albo   nazionale   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti.  Dell'avvenuto  ripristino  e  dell'eventuale
proroga       verra'       data        notizia        sul        sito
https://concorsiciv.interno.gov.it   nonche'   sul   sito   dell'Albo
nazionale https://albosegretari.interno.gov.it 
    6. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i  dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della  domanda  che
sara' sottoscritta e consegnata, a  pena  di  esclusione,  il  giorno
stabilito per la prova preselettiva. 
    7. Nella domanda di  ammissione  il  candidato  deve  dichiarare,
sotto la propria  responsabilita'  e  consapevole  delle  conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 
      a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile)  e  il
nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il luogo di residenza; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti  penali  pendenti.  In  caso  contrario,  devono  essere
indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono, perdono giudiziale,  riabilitazione  e  sospensione
della pena e devono  essere  specificati  i  carichi  pendenti  (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 
      h) la posizione nei riguardi degli  obblighi  militari,  per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      j) il possesso, a pena di decadenza,  di  eventuali  titoli  di
preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9  del  presente
bando; 
      k) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non  essere  decaduto,
ovvero licenziato ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, dall'impiego stesso; 
      l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato; 
      m) il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera  e),
del presente bando, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo
e la data del conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio  sia
stato conseguito  presso  universita'  straniere  il  candidato  deve
indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza e  l'ente  che
ha  effettuato  il  riconoscimento,   ovvero   della   richiesta   di
equipollenza del titolo di studio conseguito; 
      n) di aver eseguito  il  bonifico  relativo  al  pagamento  dei
diritti di segreteria di cui al  successivo  comma  15  del  presente
articolo; 
      o) di autorizzare il Ministero dell'interno,  Dipartimento  per
gli affari interni  e  territoriali,  Albo  nazionale  dei  segretari
comunali e provinciali, al trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' di cui al presente bando, ai sensi del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE)  n.  2016/679  e
del relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10  agosto
2018. 
    8. Al fine di consentire all'Albo nazionale  di  predisporre  per
tempo  i  mezzi  e  gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare
partecipazione  al  concorso,  il   candidato   diversamente   abile,
nell'apposito spazio della domanda  on-line,  dovra'  fare  esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi  aggiuntivi  necessari
per l'espletamento delle prove  di  esame  in  relazione  al  proprio
handicap.   Quest'ultimo   andra'   opportunamente   esplicitato    e
documentato con apposita dichiarazione resa dalla commissione  medico
legale dell'ASL di  riferimento  o  da  struttura  equivalente.  Tale
dichiarazione  dovra'  esplicitare  le  limitazioni  che   l'handicap
determina in funzione delle procedure preselettive  e  selettive.  E'
fatto comunque  salvo  il  requisito  dell'idoneita'  fisica  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando. L'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi e'  concessa  ad  insindacabile  giudizio
della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione
esibita e sull'esame obiettivo  di  ogni  specifico  caso.  Tutta  la
documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul  proprio
handicap dovra' essere inoltrata a  mezzo  raccomandata  postale  con
avviso  di  ricevimento  indirizzata   al   Ministero   dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e  territoriali,  Albo  nazionale
dei segretari comunali e provinciali - Piazza Cavour n.  25  -  00193
Roma, oppure a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it, entro e non  oltre  i  venti
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, unitamente alla specifica autorizzazione all'Albo  nazionale
al trattamento dei dati sensibili. 
    9. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consentira'  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    10.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili  e/o  tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica  che
sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice. 
    11. Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle  prove  scritte,
previa  presentazione  con  le  medesime  suddette  modalita'  e  nei
medesimi termini di cui al precedente comma 8,  della  documentazione
comprovante  la  patologia  da  cui  e'  affetto  ed  il   grado   di
invalidita'.  A  tal  fine  il  candidato,  nella  domanda  compilata
on-line,  dovra'  dichiarare  di  volersi   avvalere   del   presente
beneficio. 
    12. Nella domanda occorre, altresi', inserire  il  domicilio  (se
diverso dalla residenza) unitamente a un recapito telefonico  e  agli
estremi  di  un  valido  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    Andranno indicati, inoltre: 
      un   indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   (PEC)
personalmente  intestato  al  candidato,  che  dovra'  essere  sempre
utilizzato  per  eventuali  comunicazioni  attinenti   la   procedura
concorsuale; 
      un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale il sistema
trasmettera', al termine della procedura di compilazione, la ricevuta
della domanda. 
    13. Eventuali variazioni di  indirizzo  e/o  di  recapito  devono
essere comunicate dal candidato a mezzo posta elettronica certificata
(PEC)  all'indirizzo  protocollo.albosegretari@pec.interno.it  avendo
cura di riportare nella comunicazione anche il numero  identificativo
certificato dal sistema che appare sulla domanda stampata. 
    14. L'Albo nazionale non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella  domanda  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili  a  colpa
dell'Albo nazionale stesso o cause di forza maggiore. 
    15. Per la partecipazione al  concorso,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un  diritto
di segreteria, quale contributo per la copertura  delle  spese  della
procedura. L'importo e' fissato in  10,00  (dieci)  euro  da  versare
mediante    bonifico    sul    conto    corrente    bancario     IBAN
IT23F0100003245348014244201 intestato alla Tesoreria  dello  Stato  -
Roma succursale,  con  la  causale  «Nome  Cognome  -  Partecipazione
concorso COA 6» e indicando il proprio codice fiscale. 
    16.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma  4,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  465/1997,  e'  nominata
successivamente con decreto del Prefetto responsabile della  gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
                               Art. 5 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Gli esami di ammissione al corso-concorso  consistono  in  tre
prove scritte ed una orale. 
    2. Gli esami sono preceduti da una preselezione. 
    3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati  che,
superata la prova preselettiva,  si  siano  utilmente  collocati  nei
primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero
delle iscrizioni all'albo da effettuare, fatto salvo quanto  previsto
dall'art. 6, comma 11, del presente bando. 
    4. Al termine delle  prove  di  cui  al  comma  1,  i  primi  291
(duecentonovantuno) classificati -  pari  ai  soggetti  da  iscrivere
all'albo incrementato di una percentuale del 30%  -  sono  ammessi  a
partecipare ad un corso-concorso della durata di nove  mesi,  seguito
da un tirocinio pratico di tre mesi presso una o piu' amministrazioni
locali. 
    5. Durante il corso e' prevista una verifica volta  ad  accertare
l'apprendimento. 
    Al  termine  del  corso  e  del  tirocinio  i  partecipanti  sono
sottoposti ad una  verifica  finale  dell'apprendimento,  consistente
nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base  della
quale si da' luogo alla predisposizione della graduatoria finale  del
corso-concorso. 
    6. In base alla graduatoria di cui al comma 5, si procede sia  al
rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni  da
effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia
alle assegnazioni negli albi  regionali  con  le  modalita'  previste
dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997. 
    7.  Coloro  che  conseguiranno  l'iscrizione  all'albo   dovranno
permanere almeno due anni, a decorrere  dall'assunzione  in  servizio
quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  465/1997.  In  tale  ultimo   caso
l'obbligo  di  permanenza  biennale  si  intende  riferito   all'albo
regionale in cui viene conseguita la prima nomina. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva consiste nella  soluzione  in  un  tempo
predeterminato di 70 quesiti a risposta multipla,  da  risolvere  nel
tempo massimo di 45 minuti,  attinenti  alle  materie  oggetto  delle
prove scritte ed orali  del  concorso,  ivi  compresa  la  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della  lingua  inglese,  nonche'  al  ragionamento  logico,
deduttivo e numerico. 
    2.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
attribuendo i seguenti punteggi: 
      1 punto per ogni risposta esatta; 
      0,75 punti per ogni risposta errata o multipla; 
      0,25 punti per ogni mancata risposta. 
    3. Della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento  della  prova
di preselezione sara' data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
del 28 maggio 2019 nonche'  sul  sito  internet  dell'Albo  nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it 
    Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge. 
    La prova potra' svolgersi anche in piu'  sessioni  e/o  localita'
qualora il numero dei candidati non renda  possibile  lo  svolgimento
contestuale della prova per tutti. 
    4.  I  candidati   che   non   abbiano   ricevuto   comunicazione
dell'esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva  e
sono tenuti a  presentarsi,  per  sostenere  la  prova  preselettiva,
presso la sede nel giorno ed ora indicati. 
    5.  L'assenza  per  qualsiasi  motivo  dalla  prova  preselettiva
comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso. 
    6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie  e  impreviste,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
preselettive o  di  quelle  scritte,  rinviarne  lo  svolgimento,  le
notizie relative al rinvio e al nuovo calendario  saranno  ugualmente
diffuse mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'  sul  sito
internet          dell'Albo          nazionale          all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it nella sezione dedicata. 
    7.  Eventuali  reclami  in  ordine  all'esclusione  dalla   prova
preselettiva possono essere inviati all'Albo nazionale  entro  e  non
oltre  sette  giorni  dalla  data  di   comunicazione   dell'avvenuta
esclusione   soltanto   tramite   posta    elettronica    certificata
all'indirizzo  protocollo.albosegretari@pec.interno.it  indicando  il
cognome, il nome, il codice fiscale del candidato  e  le  motivazioni
del reclamo. 
    8. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva  muniti
di un valido documento di riconoscimento in corso  di  validita'  tra
quelli  previsti  dall'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 nonche' della domanda stampata di cui all'art.
3, comma 6, del presente bando e della ricevuta del bonifico, di  cui
all'art. 3, comma 15, del medesimo bando, munita di  CRO  (Codice  di
riferimento operazione), attestante l'avvenuto pagamento dei  diritti
di segreteria. 
    9.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura e  di  telefoni  cellulari  e  altri  dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione  di  dati,  ne'
possono comunicare tra di loro. 
    10. La correzione degli elaborati e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati. 
    11. Sono ammessi a sostenere le  prove  scritte  del  concorso  i
candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati  entro
i primi seicentosettantadue posti,  corrispondenti  a  tre  volte  il
numero delle iscrizioni all'albo da effettuare. Sono comunque ammessi
i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu'  basso
risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    12. La valutazione della prova  preselettiva  non  concorre  alla
formazione del voto complessivo. 
    13. I nominativi degli ammessi alle prove scritte, con valore  di
notifica a tutti gli effetti  di  legge,  sono  pubblicati  sul  sito
internet          dell'Albo          nazionale          all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it 
    14.  La  banca  dati  dei  quesiti  che  saranno  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva,  sara'  pubblicata
almeno quindici giorni prima dell'inizio  della  medesima  prova  sul
sito           dell'Albo           nazionale            all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it 
                               Art. 7 
 
 
          Prove scritte per l'ammissione al corso-concorso 
 
 
    1. Le informazioni circa la pubblicazione del diario delle  prove
scritte  sono  fornite  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui all'art. 6,
comma 3, del presente  bando  nonche'  sul  sito  internet  dell'Albo
nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 
    2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove  scritte,  con
precisazione della sede, delle date e  dell'ora  di  convocazione  e'
reso noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di  cui
al comma precedente nonche' sul  sito  internet  dell'Albo  nazionale
all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it I candidati devono
presentarsi alle prove muniti, a pena di  esclusione,  di  un  valido
documento di riconoscimento tra  quelli  previsti  dall'art.  35  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La pubblicazione
ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. 
    3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione: 
      la  prima  prova  avra'  ad  oggetto  argomenti  di   carattere
giuridico, con specifico riferimento al  diritto  costituzionale  e/o
diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o  diritto
privato; 
      la seconda  prova  avra'  ad  oggetto  argomenti  di  carattere
economico e finanziario - contabile,  con  specifico  riferimento  ad
economia politica, scienza delle finanze e  diritto  finanziario  e/o
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
      la terza  prova  avra'  ad  oggetto  argomenti  concernenti  le
tecniche di direzione e/o organizzazione e  gestione  dei  servizi  e
delle risorse umane. 
    4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la  Commissione
assegna un punteggio espresso in decimi,  con  un  massimo  di  dieci
punti per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i  candidati  che
abbiano conseguito nelle tre prove scritte il  punteggio  complessivo
di 21/30, con un minimo di sei punti per ogni prova. 
    5. Durante le prove scritte i candidati  non  possono  introdurre
nella sede di esame carta da scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla  memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'   possono
comunicare tra di loro. Possono essere consultati i  testi  di  legge
non commentati e il vocabolario della lingua  italiana.  In  caso  di
violazione di tali disposizioni  la  commissione  esaminatrice  o  il
comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 8 
 
 
           Prova orale per l'ammissione al corso-concorso 
 
 
    1.      Sul      sito      internet      dell'Albo      nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it   sara'   pubblicato    l'elenco
alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale. 
    2. Il luogo, la data e l'ora di  svolgimento  della  prova  orale
sono comunicati  ai  candidati  ammessi  mediante  posta  elettronica
certificata, inviata all'indirizzo  indicato  nella  domanda,  almeno
venti giorni prima della data  in  cui  dovra'  essere  sostenuta  la
prova. 
    Il calendario sara', altresi', pubblicato con valore di  notifica
a tutti gli effetti di legge, sul sito internet  dell'Albo  nazionale
all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 
    3. La prova orale vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove  scritte,  su  argomenti  attinenti  alle   seguenti   materie:
legislazione amministrativa statale e regionale, diritto  del  lavoro
(con specifico riferimento al pubblico impiego), diritto  tributario,
ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di
bilancio, tecnica normativa,  scienza  dell'amministrazione,  diritto
penale (parte generale e delitti contro la pubblica amministrazione).
Formera' oggetto di tale prova anche  la  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e
della lingua inglese. 
    4. La Commissione predeterminera' i quesiti da porre ai candidati
nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della
prova orale di ogni  candidato,  i  quesiti  da  porre  al  candidato
medesimo saranno estratti per  sorteggio  tra  quelli  predeterminati
dalla Commissione, in modo da garantire l'imparzialita' delle prove. 
    5. La valutazione della prova orale viene espressa in  ventesimi.
L'esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio  non
inferiore ai 14/20. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella
sede degli esami. 
                               Art. 9 
 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it  o   a   mezzo   raccomandata
postale  con  avviso  di   ricevimento   indirizzata   al   Ministero
dell'interno, Dipartimento per gli  affari  interni  e  territoriali,
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali -  Piazza  Cavour
n. 25 - 00193 Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  accompagnate  dalla  copia  fotostatica  non
autenticata di uno  dei  documenti  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n.  445/2000.  Nella  dichiarazione  sostitutiva  il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma
1,  punto  18)  e  comma  3,  lettera  a)  del   presente   articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la  data  di  emissione.  Dalle  dichiarazioni
sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso. 
                               Art. 10 
 
 
                    Ammissione al corso-concorso 
 
 
    1. L'elenco degli ammessi  al  corso-concorso  di  formazione  e'
compilato dalla Commissione esaminatrice ed e' approvato con  decreto
del Prefetto responsabile  della  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali. Tale elenco e' redatto in ordine  decrescente
in base al punteggio finale conseguito  dai  candidati,  espresso  in
cinquantesimi, che risulta dalla  somma  dei  voti  delle  tre  prove
scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio si  tiene
conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del  presente  bando
dichiarati nella domanda  di  partecipazione  e  di  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    2. Sono ammessi a partecipare al corso-concorso di  formazione  i
candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei  primi
duecentonovantuno posti del suddetto elenco. 
    3. L'elenco degli  ammessi  al  corso-concorso,  con  i  relativi
punteggi,  e'  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Albo   nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it Della pubblicazione  viene  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Ai  candidati  ammessi  viene  data
comunicazione anche a mezzo posta  elettronica  certificata,  inviata
all'indirizzo indicato nella domanda. 
    4.  Eventuali  reclami   contro   l'elenco   degli   ammessi   al
corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre  il  termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
dell'avviso di cui al comma 3. Detti reclami devono  essere  avanzati
esclusivamente a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it  indicando  il  cognome,   il
nome, il codice fiscale del candidato e le  motivazioni  del  reclamo
stesso. 
    5. Entro quindici giorni dalla data di  ricevimento  della  posta
elettronica certificata di comunicazione dell'avvenuta ammissione,  i
candidati ammessi devono, a pena di decadenza: 
      confermare, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it l'impegno  a  partecipare  al
corso-concorso; 
      trasmettere una dichiarazione, sottoscritta  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti  e  qualita'  personali  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. 
    A norma degli articoli  71,  75  e  76  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Albo nazionale ha facolta'
di effettuare idonei controlli, anche a campione,  sulla  veridicita'
delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di
dichiarazioni mendaci. 
    6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso  rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti  ai  sensi
del precedente comma 5, subentrano i  primi  non  ammessi  risultanti
dall'elenco di cui al comma  1.  Sono,  inoltre,  esclusi  dal  corso
coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita'  formative
senza giustificato motivo. 
                               Art. 11 
 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
 
    1. Il corso-concorso  di  formazione  e'  organizzato  e  gestito
dall'Albo nazionale, che provvedera' a definirne lo  svolgimento,  le
articolazioni  e  i  contenuti  didattici  nonche'  le  modalita'  di
espletamento   dell'esame   finale   e   il   conseguente    rilascio
dell'abilitazione. 
    2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze
organizzative dell'Albo nazionale,  che  provvedera'  a  disporre  la
destinazione dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione  agli
stessi. 
    3. Gli enti locali presso  i  quali,  al  termine  del  corso,  i
partecipanti  svolgeranno  il  tirocinio  pratico  sono   individuati
dall'Albo nazionale in accordo  con  gli  organismi  associativi  dei
comuni e delle province. 
    4. L'approvazione della graduatoria finale del  corso-concorso  e
le conseguenti iscrizioni all'albo sono di  competenza  del  Prefetto
responsabile  della  gestione  dell'Albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali. 
                               Art. 12 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa  di
studio, il cui importo e' determinato dal Prefetto responsabile della
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nei limiti  e
secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
    2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede  di
segreteria o la mancata assunzione del servizio,  ovvero  il  mancato
completamento  del  corso-concorso  per  qualunque  motivo,  comporta
automaticamente la restituzione di una  percentuale  della  borsa  di
studio percepita, fissata dal Prefetto  responsabile  della  gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo le  modalita'
dallo stesso stabilite. La mancata accettazione  della  prima  nomina
presso una sede di segreteria o la mancata  assunzione  del  servizio
comportano anche la cancellazione dall'albo. 
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai  sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e del successivo corso-concorso. I  dati  personali  forniti
dai  candidati  sono,  altresi',   raccolti   presso   il   Ministero
dell'interno, Dipartimento per gli  affari  interni  e  territoriali,
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, e possono essere
comunicati  dallo   stesso   Albo   nazionale   esclusivamente   alle
amministrazioni    direttamente    interessate     alla     posizione
giuridico-economica del candidato. 
    2. La comunicazione  dei  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il trattamento dei dati  e'  effettuato  anche  con  modalita'
informatiche  e  puo'  essere  affidato  dall'Albo  nazionale  a  una
societa' specializzata. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE)  n.  2016/679.  Tali
diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali,  Piazza  Cavour  n.  25,  00193
Roma, titolare del trattamento. 
    5.      Sul      sito      internet      dell'Albo      nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it sono rese note  le  informazioni
previste dagli articoli 13 e  14  del  regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679. 
                               Art. 14 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul         sito         internet         dell'Albo         nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it 
 
      Roma, 18 dicembre 2018 
 
                                               Il Prefetto: Preziotti