Concorso per 2004 direttori (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2004
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 28-12-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 27 gennaio 2019) Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi ge ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-01-2019
Data Scadenza bando 27-01-2019
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 27 gennaio 2019)

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Visto l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2018-2020»,  il  quale
prevede che «E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, un  concorso  pubblico  per  l'assunzione  di
direttori dei servizi generali ed amministrativi,  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli  assistenti  amministrativi  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge,  hanno  maturato
almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto  nelle  mansioni
di  direttore  dei  servizi  generali   ed   amministrativi   possono
partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo  anche
in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del
Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007,  e  successive
modificazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  della  amministrazioni
pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il  reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni,  ove  al  comma  3  e'
consentito il ricorso, «All'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme  di  preselezione»,  e  l'art.  37,  che  ha
stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni  prevedano  l'accertamento  della  conoscenza   della
lingua inglese,  nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al  profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi»,
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, recante il regolamento per la disciplina in materia  di  accesso
ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
recante «Norme in favore dei privi della vista  per  l'ammissione  ai
concorsi   nonche'   alla   carriera   direttiva    nella    pubblica
amministrazione e negli enti  pubblici,  per  il  pensionamento,  per
l'assegnazione di sede e  la  mobilita'  del  personale  direttivo  e
docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista
per l'ammissione ai concorsi»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,    recante    «Legge-quadro    per
l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento  di  esecuzione  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,  n.
333; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica recante «Applicazione dell'art. 20  della  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di  handicap
candidati ai concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive
modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali  territoriali
della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile», e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  e  successive  modificazioni,  concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche» ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti, rispettivamente l'attuazione della direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, nonche'  il  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  in  attuazione  della  direttiva
2006/54/CE relativa al principio  delle  pari  opportunita'  e  della
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e
successive  modificazioni,  recante   «Attuazione   della   direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate  direttive
sulla libera circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di
Bulgaria e Romania»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n.  97,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013; 
    Visto il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  Codice
dell'ordinamento militare; 
    Visto l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di competitivita' economica»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   «Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali,
e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio  per  via  telematica
delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,   n.   509,   recante
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  28  novembre   2000,   e
successive modifiche ed integrazioni, recante  «Determinazione  delle
classi delle lauree universitarie specialistiche»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, recante  equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree  vecchio   ordinamento,   lauree   specialistiche   e   lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici,  e  in
particolare gli Allegati A e B; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007,  ed  in
particolare la tabella B, la quale prevede come  requisito  culturale
di accesso al profilo professionale di DSGA la  laurea  specialistica
in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative,  in
economia e  commercio  o  titoli  equipollenti  e  preso  atto  della
necessita' di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso
che dia conto del  profilo  professionale  richiesto  in  esito  alla
procedura; 
    Visto  il  C.C.N.L. -  Comparto  istruzione  e  ricerca  triennio
2016-2018 del 19 aprile 2018; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione  pubblica  contenente  le  «Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863  del  18  dicembre  2018,  recante  disposizioni
concernenti il concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'accesso  al
profilo  professionale  di   direttore   dei   servizi   generali   e
amministrativi (DSGA); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 864 del 18  dicembre  2018,  che  autorizza  l'avvio
delle procedure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro  unita'
di  personale  del  profilo  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi (area D); 
    Informate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per  il  reclutamento  dei  direttori   dei   servizi   generali   ed
amministrativi (D.S.G.A.); 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      d) USR: Ufficio scolastico regionale; 
      e) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
      g) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che  svolgono
la funzione ispettiva tecnica di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 
      h) D.M. o decreto  ministeriale:  il  decreto  n.  863  del  18
dicembre 2018, recante  disposizioni  concernenti  il  concorso,  per
titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di  direttore
dei servizi generali e amministrativi (DSGA); 
      i)  personale  ATA:   personale   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario del comparto scuola; 
      l) Tic: tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
                               Art. 2 
 
 
                          Concorso e posti 
 
 
    1. E' indetto il  concorso  ordinario,  per  titoli  e  esami,  a
duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale  di  DGSA
(area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione
primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e
scuole  speciali  statali,   inclusi   i   centri   provinciali   per
l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito  per  la  copertura
dei posti che si prevede risulteranno  vacanti  e  disponibili  negli
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 
    2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale  e  per
un numero di posti messi a  concorso  per  la  singola  regione  come
indicato al successivo comma 8. 
    3. Nel caso in cui i  posti  disponibili  in  una  regione  siano
esigui, si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici  ai  fini
dello svolgimento delle prove scritte,  della  prova  orale  e  della
valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie  di  merito
restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta
espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. 
    4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente
bando coloro che sono in possesso della cittadinanza  italiana  o  di
uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure cittadinanza di uno
Stato diverso da  quelli  appartenenti  all'Unione  europea,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6  agosto
2013, n.  97,  in  possesso  dei  diplomi  di  laurea,  delle  lauree
specialistiche e delle lauree magistrali di cui  all'Allegato  A  del
decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti  all'estero
considerati equipollenti  o  equivalenti  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
    5. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, in deroga ai requisiti di cui al  precedente  comma  4,  sono
ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi  che,
alla data di entrata in vigore della predetta legge,  hanno  maturato
almeno tre interi anni di servizio,  anche  non  continuativi,  sulla
base di incarichi annuali,  negli  ultimi  otto,  nelle  mansioni  di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche  in  mancanza
del requisito culturale di cui alla tabella B allegata  al  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  Comparto
scuola  sottoscritto  in  data  29  novembre   2007,   e   successive
modificazioni. 
    6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso  nella  singola
regione e' riservato al  personale  ATA  di  ruolo  in  possesso  dei
requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti,  sono  assegnati  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    8. Le procedure concorsuali sono espletate  a  livello  regionale
per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena  di
esclusione, puo' presentare domanda per una sola regione: 
      
 
  =================================================================
  |                             |  Numero posti   | Posti riserva |
  |            Sede             |    concorso     |      30%      |
  +=============================+=================+===============+
  |           Abruzzo           |       13        |       4       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |         Basilicata          |       11        |       3       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |          Calabria           |       33        |      10       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |          Campania           |       160       |      48       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |       Emilia-Romagna        |       209       |      63       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |Friuli-Venezia Giulia lingua |                 |               |
  |          italiana           |       64        |      19       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |Friuli-Venezia Giulia lingua |                 |               |
  |           slovena           |       10        |       3       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |            Lazio            |       162       |      49       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Liguria           |       53        |      16       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |          Lombardia          |       451       |      135      |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Marche            |       49        |      15       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Molise            |        3        |       1       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |          Piemonte           |       221       |      66       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Puglia            |       29        |       9       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |          Sardegna           |       45        |      13       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Sicilia           |       75        |      23       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Toscana           |       171       |      51       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Umbria            |       45        |      13       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |           Veneto            |       200       |      60       |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
 
    9. L'indizione del  concorso  non  riguarda  i  posti  vacanti  e
disponibili nelle Province di Trento e Bolzano e della Regione  Valle
d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa,
autonome procedure di reclutamento del personale. 
    10. Sono, altresi', destinati dieci posti alle scuole con  lingua
di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue  sloveno-italiano
della Regione autonoma del Friuli-Venezia  Giulia,  per  i  quali  il
competente dirigente dell'USR, anche  mediante  delega  al  dirigente
preposto all'ufficio di cui all'art. 13,  comma  1,  della  legge  23
febbraio 2001, n. 38, provvede  ad  indire  apposito  bando  in  base
all'art. 23. 
                               Art. 3 
 
 
                   Titoli di preferenza e riserva 
 
 
    1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza. 
    2. In particolare, si applicano le riserve  di  cui  all'art.  7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli
articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice  dell'ordinamento  militare.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione  della
legge n. 68/1999  e  che  non  possono  produrre  il  certificato  di
disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego  poiche'  occupati
con contratto a tempo determinato alla data di  scadenza  del  bando,
indicheranno la data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in
precedenza la certificazione richiesta. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei  posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    5.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione. 
    6. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
                               Art. 4 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il  possesso,  entro
il termine di scadenza per la presentazione della domanda di  cui  al
successivo art. 6, dei seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 
      b) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS)  e  laurea
magistrale (LM) di  cui  all'Allegato  A  del  decreto  ministeriale,
ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti
o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I  titoli  accademici
rilasciati dalle  universita'  straniere  saranno  considerati  utili
purche'  riconosciuti  equiparati  alle  lauree  suddette  ai   sensi
dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a  pena
di  esclusione,  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equiparazione al  corrispondente  titolo  di  studio  rilasciato
dalle universita' italiane in base alla  normativa  vigente  o  della
richiesta  di  riconoscimento  entro  la  data  del  termine  per  la
presentazione dell'istanza di partecipazione. E' fatta comunque salva
la possibilita' per gli assistenti amministrativi che, alla  data  di
entrata in vigore della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  abbiano
maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni  di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla
procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza  dei
predetti titoli di studio; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini del possesso  della  predetta  idoneita',
l'amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo gli aventi titolo  all'assunzione  in  base  alla
vigente normativa; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza  dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, l'ufficio  scolastico
regionale  dispone  in  qualsiasi  momento,   anche   successivamente
all'eventuale  stipula   del   contratto   individuale   di   lavoro,
l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
                               Art. 6 
 
 
           Domanda di partecipazione, modalita' e termini 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   puo'   essere
presentata per una sola regione unicamente  in  modalita'  telematica
attraverso l'applicazione Polis previa registrazione all'applicazione
stessa. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese
in   considerazione.   I   candidati,   collegandosi    all'indirizzo
www.miur.gov.it  accedono,  attraverso  la  fascia  «Mondo  Miur»   e
l'apposito banner «Concorso DSGA», alla sezione dedicata al  concorso
in cui, nello spazio denominato «Presentazione della  domanda»,  sono
disponibili tutte le informazioni utili alla registrazione al sistema
Polis e alla successiva compilazione della domanda. La  domanda  deve
essere presentata, a pena di esclusione, tramite Polis, entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
candidato  residente  all'estero,  o  ivi  stabilmente   domiciliato,
qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del  riconoscimento
prevista  dalla  procedura   informatica   Polis   presso   la   sede
dell'Autorita'   consolare   italiana.   Quest'ultima   attesta    la
veridicita' dei dati  anagrafici  all'USR  competente  a  gestire  la
relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del
candidato nel sistema Polis,  a  seguito  della  quale  il  candidato
riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione  telematica
della domanda nella successiva fase della procedura Polis. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato  estero  di
nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza  (via,  indirizzo,  numero  civico,
comune, codice di avviamento postale)  e  di  domicilio  (se  diverso
dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di  posta
elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere  le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato  si  impegna  a  far
conoscere tempestivamente le variazioni  tramite  il  sistema  Polis.
L'amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilita' per lo
smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da   mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato  circa  il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  ordinaria  e/o  certificata
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento   di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'  in  caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o
forza maggiore; 
      d)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici  nello  Stato  di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  le  ragioni  del   mancato
godimento dei diritti civili e politici; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      i) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      j) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e  titoli,  danno
luogo a preferenza; 
      k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art.  5,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487
ed in particolare l'appartenenza alle  categorie  destinatarie  delle
riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli  articoli
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66; 
      l) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste
devono  risultare  da  apposita   certificazione   rilasciata   dalla
competente struttura sanitaria da inviare, entro e non  oltre  trenta
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di partecipazione  al  concorso,  o  in  formato  elettronico
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo  del  competente
USR o a mezzo di  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento
indirizzata al medesimo USR; 
      m) la regione per cui si intende concorrere; 
      n) per i candidati di cui all'art. 2, comma  4,  il  titolo  di
studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di  ammissione,
all'art.  4,  comma   1,   punto   c),   con   l'esatta   indicazione
dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e'
stato conseguito, del voto riportato. Qualora il  titolo  di  accesso
sia stato conseguito  all'estero,  devono  essere  altresi'  indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del
titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del  termine
per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 
      o) per i candidati di cui all'art. 2, comma 5: 
        1) la sede e istituto di titolarita' e di servizio e la  data
di  nomina  in  ruolo  nel  profilo   professionale   di   assistente
amministrativo; 
        2) l'indicazione degli istituti  scolastici  presso  i  quali
hanno ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e  dei  periodi  di  servizio
prestato nelle suddette mansioni sulla base di incarichi annuali; 
      p) i titoli valutabili ai sensi  dell'Allegato  C  del  decreto
ministeriale: 
        1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve
indicare  l'universita'  o  l'istituto   universitario   italiano   o
straniero o l'istituzione o  le  istituzioni  formative  pubbliche  o
private che lo hanno rilasciato,  la  denominazione  e  la  data  del
conseguimento;  se  il  titolo  e'  stato  conseguito  all'estero  il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il
titolo  stesso  e'  stato   riconosciuto   o   della   richiesta   di
riconoscimento  entro  la  data  del  termine  per  la  presentazione
dell'istanza di partecipazione; 
        2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o
l'amministrazione presso la quale e' stato svolto  il  servizio,  con
l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 
      q) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni; 
      r) l'eventuale appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 2, comma 6, aventi diritto alla riserva del trenta per cento
dei posti; in tal  caso  il  candidato  dovra'  indicare  la  sede  e
l'istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo. 
    3. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    4. L'USR competente  provvede  alla  verifica  della  veridicita'
delle dichiarazioni rilasciate dai  partecipanti  alla  procedura,  i
quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto  il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false  o  mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova preselettiva e delle prove scritte,  da  personale  individuato
dal competente USR. 
    2.  Il  candidato  disabile,  che   richieda   l'assegnazione   e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione resa dalla commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   indirizzata   all'USR
competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec), entro
e non oltre trenta giorni successivi  alla  data  di  scadenza  della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente
alla  specifica  autorizzazione  all'USR  al  trattamento  dei   dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le  limitazioni  che
la disabilita' determina in funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei  termini
di cui al precedente comma 2,  della  documentazione  comprovante  la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A  tal  fine,
il candidato nella domanda compilata  on-line  dovra'  dichiarare  di
volersi avvalere del presente beneficio. 
    4.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (pec). 
                               Art. 8 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Con decreto del dirigente preposto all'USR per la  regione  di
competenza e' nominata  la  commissione  giudicatrice  del  concorso,
sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018,  n.  3.
Il   presidente   e   i   componenti   delle    commissioni,    delle
sottocommissioni,  ivi  compresi  i  membri  supplenti  e  i   membri
aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi
sul sito internet di ciascun USR. Gli  aspiranti  forniranno  formale
dichiarazione attestante il possesso  dei  requisiti  per  far  parte
delle  commissioni,  la  mancanza  di  cause  di  incompatibilita'  e
inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae. 
    2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un  presidente  e
due  membri  e  possono  comprendere  anche  soggetti  collocati   in
quiescenza da non piu' di tre anni alla  data  di  pubblicazione  del
bando. In sede di prova orale, la  commissione  e'  integrata  da  un
componente esperto in lingua inglese e  da  un  ulteriore  componente
esperto in informatica. 
    3. Il presidente e' scelto tra i consiglieri di Stato,  o  tra  i
magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o  tra
i dirigenti generali od equiparati. 
    4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici,  i
dirigenti  amministrativi  e  tecnici  dei   ruoli   del   Miur   con
un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra
i DSGA con una anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. 
    5.  I  componenti  aggregati  esperti  di  lingua  inglese   sono
designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 
    6. I componenti aggregati esperti di informatica  sono  designati
tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento  della  classe  di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di  servizio
specifico. 
    7. Per il presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente  e  i
componenti,  inclusi  i  membri  aggregati  e  i  supplenti,   devono
possedere i requisiti indicati dal presente bando. 
    8. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 
    9.  Salvo  i  casi  di  motivata  impossibilita',  e'   garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i componenti  delle  commissioni
siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. 
    10. Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le  prove
scritte superino le mille unita', con l'integrazione di un numero  di
componenti,  unico  restando  il  presidente,  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna  delle
sottocommissioni non puo' essere  assegnato  un  numero  inferiore  a
cinquecento. 
    11. Per  i  compensi  dei  componenti  delle  commissioni,  delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza  di  concorso
si applica il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122. 
                               Art. 9 
 
 
             Requisiti dei componenti delle commissioni 
 
 
    1. I dirigenti scolastici  ed  i  DSGA  che  aspirano  ad  essere
nominati  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  devono   aver
prestato servizio  nel  ruolo  per  almeno  cinque  anni  presso  una
istituzione scolastica. 
    2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli  del  Miur  che
aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per  almeno  cinque
anni. 
    3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti: 
      a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento  equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto  del
direttore generale per il  personale  della  scuola  31  marzo  2005;
attivita' di ricerca scientifica  sulla  base  di  assegni  ai  sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,  n.  230,  ovvero
dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      b. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di I o II livello con esame finale,  nell'ambito
delle materie oggetto d'esame. 
                               Art. 10 
 
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
  della commissione e delle sottocommissioni del concorso 
 
    1.  Sono  condizioni   ostative   all'incarico   di   presidente,
componente  e  componente  aggregato  della   commissione   e   delle
sottocommissioni del concorso: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali  per  i  quali  sia  stata  formalmente  iniziata
l'azione penale; 
      b. avere in corso  procedimenti  disciplinari  ai  sensi  delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
      c. essere incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    2. I presidenti, i componenti  e  i  componenti  aggregati  delle
commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: 
      a. non  possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali;  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
      b. non debbono essere parenti o affini entro  il  quarto  grado
con un concorrente, ne' esserne coniugi; 
      c. non debbono svolgere, o aver  svolto  nell'anno  antecedente
alla  data  di  indizione  del  concorso,  attivita'   o   corsi   di
preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.; 
      d.  non  debbono   essere   stati   destituiti   o   licenziati
dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni  di  salute  o  per
decadenza dall'impiego comunque determinata. 
                               Art. 11 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle prove scritte  di  cui  all'art.
13, nella prova orale di cui all'art.  14  e  nella  valutazione  dei
titoli di cui all'art. 15. 
    2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto  ministeriale,
ai fini  dell'ammissione  alle  prove  scritte,  i  candidati  devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il
territorio nazionale, inerente le discipline previste  per  le  prove
scritte indicate all'art. 5, comma 1  del  decreto  ministeriale.  La
prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 
    3. I programmi  concorsuali  sono  indicati  all'Allegato  B  del
decreto ministeriale. 
                               Art. 12 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, computer-based e  unica  per  tutto  il
territorio, si svolge nelle sedi individuate  dagli  USR  e  consiste
nella somministrazione di cento quesiti,  vertenti  sulle  discipline
previste per le  prove  scritte  indicate  nel  successivo  art.  13.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro  risposte,
delle  quali  solo  una  e'  esatta;  l'ordine  dei   cento   quesiti
somministrati e' diversificato per ciascun candidato. Lo  svolgimento
della prova preselettiva e' computerizzato;  i  candidati  ammessi  a
sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione  una  postazione
informatica. La prova ha una  durata  massima  di  cento  minuti,  al
termine dei quali il sistema interrompe  la  procedura  e  acquisisce
definitivamente  le  risposte  fornite  dal  candidato  fino  a  quel
momento.  Fino  all'acquisizione   definitiva   il   candidato   puo'
correggere le risposte gia' date. La prova si puo' svolgere  in  piu'
sessioni. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del  15
marzo 2019, negli albi e nei siti internet  degli  USR  competenti  a
gestire la procedura, nonche' sul sito  internet  del  Ministero,  e'
reso  noto  il  calendario  comprensivo  del  giorno  e  dell'ora  di
svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3.  L'elenco  delle  sedi  della  prova  preselettiva,   l'esatta
ubicazione,   l'indicazione   della   destinazione   dei    candidati
distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la
domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni  operative,  sono
comunicati almeno quindici giorni prima  della  data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero
e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    4.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.  I  quesiti  di
cui al precedente  comma  1  sono  estratti  da  una  banca  dati  di
quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet
del Ministero, almeno  venti  giorni  prima  dell'avvio  della  prova
preselettiva. 
    5.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
assegnando un punto a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva  e'
restituito al termine della stessa. 
    6. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il  numero  dei
posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2,  comma
8, del presente bando. Sono altresi' ammessi tutti  i  candidati  che
abbiano conseguito nella  prova  preselettiva  un  punteggio  pari  a
quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i
soggetti di cui all'art. 20, comma  2-bis,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. 
    7. Il  mancato  superamento  della  prova  preselettiva  comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito. 
    8. I candidati che non ricevono comunicazione di  esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  di
preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di  cui  al
comma 3, muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra  quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La  mancata
presentazione nel giorno, ora e sede  stabiliti,  a  qualsiasi  causa
dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,  per  cause  di
forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di  una
o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate  programmate,
ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale,
ai candidati presenti. 
    9. Durante lo svolgimento della prova  preselettiva  i  candidati
non possono introdurre nella sede di esame  carta  da  scrivere,  ne'
avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi  di  legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi  natura,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    10. E' fatto, altresi', divieto ai candidati  di  comunicare  tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. In caso di  violazione  e'
disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    11. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'  religiose
valdesi. 
                               Art. 13 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione  al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato
l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi,  con
decreto del competente direttore dell'USR, da  pubblicarsi  nel  sito
internet del Miur e degli USR competenti,  a  sostenere  le  seguenti
prove scritte: 
      a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta
a verificare la preparazione dei candidati  sugli  argomenti  di  cui
all'Allegato B del decreto ministeriale; 
      b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione  di
un caso concreto attraverso la redazione di un atto su  un  argomento
di cui all'Allegato B del decreto ministeriale. 
    2. La prova scritta si svolge nella stessa data in  ogni  regione
nelle sedi individuate dagli USR. 
    3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e'  pari
a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali  tempi  aggiuntivi
di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un
punteggio massimo di  trenta  punti  ciascuna.  A  ciascuno  dei  sei
quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1,  lettera  a),
la commissione assegna un punteggio compreso tra zero  e  cinque  che
sia multiplo intero di 0,5. Alla  prova  teorico-pratica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna  un  punteggio
compreso tra zero e trenta. La commissione procede  prioritariamente,
per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1,
lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un  punteggio  nella
predetta prova  inferiore  a  ventuno  punti,  non  si  procede  alla
correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova  orale  i
candidati  che  abbiano  conseguito,  in  ciascuna  delle  prove,  un
punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte  e'  dato
dalla media aritmetica dei  punteggi  conseguiti  in  ciascuna  delle
prove. 
    5. La griglia di valutazione della prova scritta  e'  predisposta
dal comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  8  del  decreto
ministeriale ed e' pubblicata sul sito internet del  Ministero  prima
dell'espletamento della prova scritta. 
    6. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  e  sul
sito internet del Ministero e degli USR competenti, e' reso  noto  il
giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte.  La  pubblicazione
di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    7. L'elenco delle sedi delle  prove  scritte,  individuate  dagli
USR,  l'esatta  ubicazione,  l'indicazione  della  destinazione   dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori  istruzioni
operative, sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul  sito  internet
del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    8. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e  del
codice fiscale. La mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede
stabiliti,  a  qualsiasi  causa  dovuta,  comporta  l'esclusione  dal
concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non  sia
possibile  l'espletamento  delle   prove   scritte   nelle   giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti. 
    9. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    10. I candidati possono  utilizzare  esclusivamente  leggi,  atti
aventi  forza  di  legge,  fonti  di  rango  secondario  e  contratti
collettivi nazionali del  lavoro  (ivi  compresi  codici  o  raccolte
normative),  purche'  non  commentati  o  annotati  con  dottrina   e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di  appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi  manuali,  circolari  ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo. 
    11. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata  dagli  USR
ai commissari di vigilanza scelti dai  medesimi  USR.  Anche  per  la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e  le
cause  di  incompatibilita'  o  di  inopportunita'  previsti  per   i
componenti della commissione esaminatrice  dal  precedente  art.  10.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR  istituiscono
per ciascun edificio un comitato di  vigilanza,  formato  secondo  le
specifiche istruzioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    12. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi  ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
                               Art. 14 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
    2.  La  prova  orale,   volta   a   accertare   la   preparazione
professionale del candidato, consiste in: 
      a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del
decreto ministeriale, che accerta la preparazione  professionale  del
candidato sulle medesime e  sulla  capacita'  di  risolvere  un  caso
riguardante la funzione di DSGA; 
      b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici  e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; 
      c.  una  verifica  della  conoscenza   della   lingua   inglese
attraverso  la  lettura  e  traduzione  di  un  testo  scelto   dalla
commissione. 
    3. La prova orale ha una durata  massima  complessiva  di  trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. La commissione assegna alla prova orale un  punteggio  massimo
complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 
    5. La griglia di valutazione della prova orale di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto ministeriale e' pubblicata sul sito internet del
Ministero prima dell'inizio della prova stessa. 
    6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet  del  Ministero  e
dell'USR competente almeno venti giorni prima dell'inizio della prova
orale e' resa nota la sede, la data  e  l'ora  di  svolgimento  della
prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati  ammessi  alla  prova  orale  ricevono
comunicazione,  esclusivamente   a   mezzo   di   posta   elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione  al  concorso,
del voto conseguito nelle prove scritte. 
    7.  La  commissione  e  le  eventuali   sottocommissioni,   prima
dell'inizio della prova orale, determinano  i  quesiti  da  porre  ai
singoli  candidati  per  ciascuna  delle  materie  di  esame  nonche'
scelgono i testi in  lingua  inglese  da  leggere  e  tradurre.  Tali
quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a  sorte.
Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a  una  verifica
complessiva delle materie d'esame. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
                               Art. 15 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato  C  del
decreto  ministeriale,  e  devono  essere  conseguiti,   o,   laddove
previsto,  riconosciuti,  entro  la  data  di  scadenza  del  termine
previsto  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione.  Il
punteggio massimo che puo' essere attribuito ai titoli  e'  di  dieci
punti. 
    2. La commissione giudicatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 8 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo
le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei  relativi
elaborati. 
    4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi  e
si ottiene dalla somma della media dei voti  conseguiti  nelle  prove
scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli. 
    5. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva  e
preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di
decadenza  dai  benefici,  all'USR  competente,  entro   il   termine
perentorio di giorni quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo  a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata  con
avviso di ricevimento oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata
(pec). Tale documentazione non e' richiesta nel  caso  in  cui  l'USR
competente ne sia gia' in possesso o ne possa disporre  richiedendola
ad  altre  pubbliche  amministrazioni  purche'  l'amministrazione   e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e'  depositata  siano
individuabili in base alle dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella
domanda. 
    6. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    7. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge. 
                               Art. 16 
 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
 
    1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13  sono  predisposte  a
livello nazionale dal  Ministero,  che  a  tal  fine  si  avvale  del
comitato  tecnico-scientifico,  di  cui  all'art.   8   del   decreto
ministeriale.  Il  comitato  tecnico-scientifico  valida  altresi'  i
quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione e'
curata dal Ministero che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  di  supporti
esterni. 
                               Art. 17 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione  giudicatrice,  dopo  aver  valutato  le  prove
scritte, la prova orale e i titoli, procede alla  compilazione  della
graduatoria regionale di merito, composta da un  numero  di  soggetti
pari, al massimo, ai  posti  messi  a  concorso  su  base  regionale,
determinato all'art. 2, comma 8 e aumentato  di  una  quota  pari  al
venti per cento dei posti messi a bando per la singola  regione,  con
arrotondamento all'unita' superiore. 
    2. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  del
dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito  internet  dell'USR,
nonche' sul sito internet del Ministero. 
    3.  Le  graduatorie   sono   utilizzate   annualmente   ai   fini
dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al  loro
esaurimento. 
    4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo,  al  periodo
di prova ai sensi  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro.  Sono  esonerati  dal  periodo  di  prova,  con  il  consenso
dell'interessato,  i  soggetti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel
medesimo profilo professionale oppure in  corrispondente  profilo  di
altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 
                               Art. 18 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art.  39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  il  candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con
la prescritta documentazione, e' invitato a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
direttore dei servizi generali  ed  amministrativi  ed  assegnato  ai
ruoli  provinciali  in  base  all'ordine  di  graduatoria   e   delle
preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria. 
    2. La costituzione del rapporto di lavoro, che  potra'  avvenire,
gradualmente, in ragione delle facolta'  assunzionali  maturate,  e',
comunque,  subordinata  all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto  di  lavoro
e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca. 
    4. Se l'avente titolo,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere
nella sede di prima assegnazione di titolarita' per  un  periodo  non
inferiore a quattro anni scolastici, oltre a  quello  dell'immissione
in ruolo. 
                               Art. 19 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. Gli aventi  titolo  all'immissione  in  ruolo  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 20 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  dell'accesso
al fine di assicurare la riservatezza dei lavori  della  commissione,
la  tutela  dell'anonimato   e   la   speditezza   delle   operazioni
concorsuali. 
                               Art. 21 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente   della   Repubblica   oppure   ricorso
giurisdizionale al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale,
rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all'interessato. 
                               Art. 22 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto  2018,  n.  101,  e  secondo  i  termini  e  le
modalita'  indicate  nell'informativa  sul   trattamento   dei   dati
personali. 
    2. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati  presso  la  banca  dati  automatizzata  a  cui  sono  state
indirizzate  le  domande  di  partecipazione  al  concorso   e   sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle  graduatorie
finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso  una
banca   dati    automatizzata    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, viale Trastevere n.  76/A  -  00153
Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro
da parte dei competenti USR. 
    3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il  candidato  ai
fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione.  Il  mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre strutture  dell'amministrazione  ed  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  o
alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    5. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. 
    6.  Tali  diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'ufficio  scolastico  regionale  competente  per   la   procedura
concorsuale cui l'interessato ha partecipato. 
                               Art. 23 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingua sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano 
 
    1. L'ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede  ad  indire  concorsi,  per  titoli  ed  esami,  presso   le
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena  e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e  secondo  le
modalita' indicate all'art. 2, comma 10. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione autonoma Valle D'Aosta  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano. 
                               Art. 24 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando,  si  applicano  le
disposizioni di cui al Testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 20 dicembre 2018 
 
                                       Il direttore generale: Novelli