Concorso per 10 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 12-06-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 12 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l'accesso al ruolo dei Vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco Fiamme Ro ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-06-2018
Data Scadenza bando 12-07-2018
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 12 luglio 2018)

Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l'accesso al ruolo dei Vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco Fiamme Rosse.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge  30  settembre  2004,  n.  252»  ed  in
particolare gli articoli 145, 146 e 147  che  prevedono  disposizioni
relative al personale del gruppo sportivo del medesimo corpo; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n.  78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, ai sensi degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119  e
126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente il  regolamento  in  materia  di  parametri
fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il  reclutamento -  tra
l'altro - nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61,
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico, di cui all'art. 145  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco  in
qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,  n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina  del  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo  13
ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  8  ottobre  2012,  n.
197, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici  di  accesso
ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.
Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88,  98,  109,  119  e  126  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  21  ottobre  2013,
recante «Istituzione del gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme
Rosse»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; 
    Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
512, recante «Disposizioni  urgenti  concernenti  l'incremento  e  il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del  personale  nei
servizi d'istituto», convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609; 
    Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5  aprile  2002,  n.  77,
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»; 
    Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante «Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze  di  Polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
ottobre 2017, con cui il Ministero  dell'interno -  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  e'
stato autorizzato ad  avviare,  tra  l'altro,  la  procedura  per  il
reclutamento di dieci unita' di vigili del  fuoco,  da  destinare  ai
Gruppi sportivi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 64,  concernente  il  «Regolamento  di  servizio  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.  140  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto dipartimentale del 4 dicembre 2014, n. 351,  con
cui e' stato approvato lo statuto  del  Gruppo  sportivo  vigili  del
fuoco Fiamme Rosse; 
    Considerato quanto comunicato dall'Ufficio attivita' sportive con
le note n. 22614 e n. 7893 rispettivamente del 28 novembre 2017 e del
27 aprile 2018, relativamente ai posti da mettere a  concorso  ed  ai
criteri di valutazione dei titoli; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli,  a dieci  posti  per
l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in  qualita'  di  atleta  del
Gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse, cosi' suddivisi: 
      un atleta   di   sesso   femminile,   disciplina   canottaggio,
specialita' quattro senza; 
      un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria
pesi leggeri, specialita' quattro di coppia; 
      un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita'  200
stile libero; 
      un atleta di sesso maschile, disciplina lotta junior, categoria
kg 74 stile libero; 
      un atleta di sesso maschile,  disciplina  pesistica,  categoria
kg. 77; 
      un atleta di sesso femminile, disciplina  pesistica,  categoria
kg. 48; 
      due atleti di sesso femminile, disciplina scherma,  specialita'
sciabola giovani; 
      un atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria 68
kg; 
      un atleta  di  sesso  femminile,  disciplina   tiro   a   volo,
specialita' fossa olimpica categoria junior lady. 
    Per ciascuna  delle  discipline  sopraindicate,  sara'  formulata
apposita  graduatoria,  nella  quale   si   terra'   conto,   qualora
applicabili, delle riserve previste dall'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
    I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  una  o  piu'   delle
discipline sopraindicate saranno attribuiti ai candidati piu' giovani
di eta' che compaiano  come  idonei  nelle  graduatorie  delle  altre
discipline.  
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana; 
      2) godimento dei diritti politici; 
      3) eta' non inferiore ad anni diciassette e  non  superiore  ad
anni trentacinque ai sensi dell'art. 28 della legge 4 novembre  2010,
n. 183; 
      4)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,  secondo   i
requisiti stabiliti dal decreto del Ministro  dell'interno  11  marzo
2008, n. 78 e dall'art. 2, comma 2, del decreto 13  aprile  2015,  n.
61, eccezion fatta per le deroghe relative ai parametri  fissati  nei
seguenti  requisiti:  statura   (art.   1,   comma   1, del   decreto
ministeriale n. 78/2008), peso corporeo, senso luminoso e  cromatico,
acutezza visiva e capacita' uditiva (art. 1 del decreto del  Ministro
dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, comma 1, lettere c, d , f,  g),  i
cui parametri non si applicano perche' cosi'  previsto  dall'art.  2,
lettera b), del decreto 13 aprile 2015, n. 61. Con  riferimento  alle
cause di non idoneita' per l'accesso alla  qualifica  di  vigile  del
fuoco in qualita' di atleta dei vigili del fuoco, ed  in  particolare
alla  presenza  di  sostanze  proibite,  si  applicano  anche  quelle
individuate  dalla  «Prohibited  List  del  World  Anti-Doping  Code,
pubblicata annualmente dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA)»; 
      5) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
      6) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      7)  essere  riconosciuti  atleti  di  interesse  nazionale  dal
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle  federazioni
sportive nazionali; 
      8) detenere almeno uno dei titoli sportivi di cui alla  tabella
A - categoria I del decreto 13 aprile 2015, n. 61. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi  ovvero
siano stati sottoposti a misura di  prevenzione  nonche'  coloro  che
siano stati destituiti da pubblici uffici o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento ovvero siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle  domande  di  partecipazione,  ad  eccezione  dei
requisiti  di  idoneita'  fisica  e  psichica,  che  dovranno  essere
posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla  Commissione
medica e conservati fino alla data di immissione in ruolo. A tal fine
l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  alla  verifica
della conservazione di tali requisiti. 
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 
    L'amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
 
                               Titoli 
 
 
    I criteri di valutazione e  i  punteggi  massimi  attribuibili  a
ciascuno dei titoli sportivi, nei limiti indicati nella tabella A del
decreto del  Ministro  dell'interno  13  aprile  2015,  n.  61,  sono
specificati  nell'allegato  1  del  presente  bando.  Per  tutte   le
discipline sportive il punteggio minimo richiesto  per  l'inserimento
in graduatoria,  considerando  unicamente  il  punteggio  dei  titoli
sportivi, e' di 12 punti. 
    Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al  comma  1
sono presi in considerazione solo  quelli  certificati  dal  Comitato
olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali  e
relativi alla sola specialita' per la quale si concorre, acquisiti  a
partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal
bando come termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
    Solo nel caso di manifestazioni con  cadenza  pluriennale,  quali
Olimpiadi,  Campionati  mondiali  ed   europei,   si   terra'   conto
esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto
luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato. 
    Tutti i predetti titoli devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza fissata per la presentazione  delle  domande  dal  bando  di
concorso. 
    I titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione, anche se
dichiarati successivamente, non saranno presi  in  considerazione  ai
fini della valutazione. 
    Sulla  base  del  punteggio  riportato  nei  titoli  sportivi   e
culturali, la  commissione  formula  le  graduatorie  di  merito  per
ciascuna disciplina messa a concorso. 
      
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata  e
inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata  (PEC),
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre  dal  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    L'interessato, prima di iniziare la  procedura  di  presentazione
della domanda, provvedera' a dotarsi di casella di posta  elettronica
certificata  intestata  allo  stesso,  ovvero  ne   utilizzera'   una
intestata  a  colui  che  esercita  la  potesta'  genitoriale  per  i
candidati che non hanno compiuto il 18° anno di  eta'.  Acquisita  la
casella di posta elettronica certificata dovra' compilare  il  modulo
per  la  presentazione  della  domanda  (allegato  2)  ed  inoltrarlo
all'indirizzo   concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it    tramite
posta elettronica certificata. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione. 
    Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo  art.
75. 
    I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in
atti e dichiarazioni mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del  predetto
decreto. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) la residenza anagrafica; 
      d) il codice fiscale; 
      e) l'indirizzo di posta elettronica certificata; 
      f) il possesso della cittadinanza italiana; 
      g) di godere dei diritti politici; 
      h) di essere riconosciuti atleti  di  interesse  nazionale  dal
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle  federazioni
sportive nazionali; 
      i) di  detenere  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  ammessi  a
valutazione ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2015 n. 61; 
      j) il posto per cui intendono concorrere, barrando la  relativa
casella; 
      k) i titoli di cui all'art. 4 del  presente  bando  elencandoli
singolarmente; 
      l) di non essere stati espulsi dalle forze armate e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione
per  persistente  insufficiente  rendimento,  di  non  essere   stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
      m) di non avere riportato condanne a pena detentiva  per  reati
non colposi; 
      n) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      o) l'eventuale possesso dello specifico titolo preferenziale di
cui al punto 13 della tabella A del gia' citato decreto n. 61/2015  e
degli altri titoli preferenziali di cui  all'art.  5,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali  variazioni   di   domicilio,   esclusivamente   attraverso
l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare al seguente
indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi comunque imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 13 aprile 2015, n. 61. 
                               Art. 7 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La commissione  forma  le  graduatorie  di  merito  per  ciascuna
disciplina  sulla  base  dei  punteggi  complessivi   attribuiti   ai
candidati in sede di valutazione dei titoli sportivi e culturali. 
    Sulla base delle graduatorie di merito, l'amministrazione  redige
le graduatorie finali del concorso per disciplina,  tenuto  conto,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione; non saranno presi  in  considerazione  i  titoli  non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di possedere titoli di  preferenza,  dovranno  trasmettere
dichiarazioni sostitutive comprensive degli  elementi  indispensabili
per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. 
    Tali  dichiarazioni   sostitutive   dovranno   essere   trasmesse
esclusivamente a  mezzo  posta  elettronica  certificata  da  inviare
all'indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it entro e  non
oltre il termine perentorio di  quindici  giorni  che  decorre  dalla
richiesta dell'amministrazione. 
    A tal fine fara' fede la data di invio on-line del  messaggio  di
posta certificata.  
                               Art. 8 
 
 
        Approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali 
 
 
    Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile sono approvate le graduatorie
finali del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria. 
    Detto  decreto  e'  pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   del
Personale del Ministero dell'interno sul sito  del  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
http://www.vigilfuoco.it  con  avviso   della   pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge e nei confronti di tutti gli interessati. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.  
                               Art. 9 
 
 
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 
 
 
     Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui  al  precedente
art. 8, i  candidati  saranno  convocati  per  l'effettuazione  degli
accertamenti relativi all'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto,  sino  alla
copertura dei posti messi a concorso. 
    I  candidati  sono  sottoposti,  ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti psico-fisici ed  attitudinali,  stabiliti  dalla  normativa
vigente, ad un esame clinico  generale,  a  prove  strumentali  e  di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con  eventuali  esami  o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'
dell'amministrazione  richiedere  che  i  candidati  esibiscano,   al
momento della visita  di  accertamento,  l'esito  di  visite  mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di  laboratorio
necessari. 
    Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati  da
una commissione nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  ai
sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  18
settembre 2008, n. 163. 
    Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal
concorso.  
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali, i  dati  personali  forniti
dai candidati  sono  raccolti  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali -  Ufficio
II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la  gestione  dei
concorsi d'accesso - via Cavour 5 -  00184  Roma  e  trattati,  anche
attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del
concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli  di  cui  al
presente bando. Le medesime informazioni  possono  essere  comunicate
unicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
del candidato. 
    I diritti di cui al citato  decreto  legislativo  possono  essere
fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -
Direzione centrale per gli affari  generali  -  Ufficio  II -  Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio  per  la  gestione  dei  concorsi
d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma. 
    Il responsabile del procedimento concorsuale  e  del  trattamento
dei dati e' il dirigente dell'Ufficio per la  gestione  dei  concorsi
d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali  e  contenzioso  della
Direzione centrale per gli affari generali. 
                               Art. 11 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 
      Roma, 15 maggio 2018 
 
                                       Il Capo Dipartimento: Frattasi