Concorso per 1 magistrato ordinario (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 27-04-2018
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 27 maggio 2018) Procedura di selezione per la nomina di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario presso la Corte di cassazione. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-04-2018
Data Scadenza bando 27-05-2018
Condividi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso (Scad. 27 maggio 2018)

Procedura di selezione per la nomina di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario presso la Corte di cassazione.

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Vista la legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  legge  di
bilancio per il 2018 e, in particolare, l'art. 1, commi da 961 a 981,
concernenti  misure  dirette  ad   agevolare   la   definizione   dei
procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di
cassazione; 
    Visto l'art. 1, commi 962 e 963, della medesima legge n. 205  del
2017, secondo cui, ai fini di quanto previsto dal citato  comma  961,
si procede alla nomina, in via straordinaria e  non  rinnovabile,  di
magistrati  ausiliari  nel  numero  massimo  di  cinquanta,  per   lo
svolgimento di servizio onorario, prevedendosi che  i  medesimi  sono
nominati  con  decreto   del   Ministro   della   giustizia,   previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta
formulata dal consiglio direttivo della  Corte  di  cassazione  nella
composizione integrata a norma dell'art. 16 del  decreto  legislativo
27 gennaio 2006, n. 25. 
    Visto l'art. 1, comma 968, della n. 205 del 2017, secondo cui  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore  della
magistratura, determina,  con  proprio  decreto,  le  modalita'  e  i
termini di presentazione della domanda; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  «Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il Codice in materia di protezione dei  dati  personali  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Sentito il Consiglio superiore della magistratura,  che  ha  reso
delibera nella seduta del 21 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente decreto, nel definire le modalita' e i termini  di
presentazione delle domande, regola la procedura di selezione per  la
nomina,  in  via  straordinaria  e  non  rinnovabile,  di  magistrati
ausiliari nel numero massimo di  cinquanta,  per  lo  svolgimento  di
servizio onorario presso la Corte di cassazione. 
    2. I giudici ausiliari sono assegnati all'ufficio del  massimario
e del  ruolo  della  Corte  per  essere  destinati  esclusivamente  a
comporre i collegi della sezione a cui sono devoluti  i  procedimenti
civili in materia tributaria. 
                               Art. 2 
 
                        Apertura dei termini 
 
    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alla  procedura  di  selezione  per  la  nomina  di
giudici ausiliari presso la Corte di cassazione, nel  numero  massimo
di cinquanta magistrati onorari. 
    2.  Ove  necessario,  potra'  procedersi  entro  sei  mesi  dalla
conclusione del presente interpello, ad un  secondo  interpello,  con
nuova  apertura  dei  termini,  secondo  le  modalita'  previste  dal
presente decreto. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
    1. Possono essere chiamati  all'ufficio  onorario  di  magistrato
ausiliario presso la  Corte  di  cassazione  i  magistrati  ordinari,
compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti  insigni,  a
riposo da non piu' di cinque anni al momento di  presentazione  della
domanda, che abbiano maturato un'anzianita' di servizio non inferiore
a venticinque anni. A tal  fine,  per  i  consiglieri  di  cassazione
nominati per meriti insigni, si tiene conto altresi'  dell'anzianita'
riconosciuta   al   momento   del   conferimento    delle    funzioni
giurisdizionali. 
    2. Per conseguire la nomina a  magistrato  ausiliario  presso  la
Corte di cassazione sono necessari i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadino italiano; 
      b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
      d) non essere stato sottoposto a misura  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
      e) avere idoneita' fisica e psichica; 
      f) non avere precedenti  disciplinari  diversi  dalla  sanzione
piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario. 
    3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda. 
    4. Al momento della scadenza del termine di cui all'art. 5, comma
1, il candidato non deve avere compiuto i settantatre anni di eta'. 
                               Art. 4 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di
avvocato per tutto il periodo del mandato. 
    2. Non possono essere nominati  magistrati  ausiliari  presso  la
Corte di cassazione coloro  che,  al  momento  della  domanda  e  nel
triennio precedente: 
      a) siano o siano  stati  membri  del  Parlamento  nazionale  ed
europeo,  deputati  o  consiglieri  regionali,  membri  del  Governo,
presidenti delle  regioni  e  delle  province,  membri  delle  giunte
regionali e provinciali; 
      b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
      c) coloro che  ricoprono  o  che  abbiano  ricoperto  incarichi
direttivi o esecutivi nei partiti politici. 
                               Art. 5 
 
 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura di  selezione  per
la nomina di magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione  deve
essere  presentata,  esclusivamente  in  forma  cartacea  e  con   le
modalita' di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. La domanda di partecipazione deve essere redatta  stampando  e
compilando l'allegato modulo. 
    3. Il candidato deve firmare il modulo di domanda  e,  unitamente
alla fotocopia di un documento di identita' in  corso  di  validita',
inviarlo a mezzo raccomandata A/R  ovvero  consegnarlo  al  Consiglio
Superiore della Magistratura - piazza dell'Indipendenza n. 6  - 00185
Roma. 
    4. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. Per le
domande spedite a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  fa
fede la data  risultante  dal  timbro  apposto  dall'ufficio  postale
accettante. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    6. Non sono ammessi a  partecipare  alla  presente  procedura  di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate. 
    7. L'aspirante deve dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  degli
articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; il
codice fiscale; 
      b)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      c) i numeri telefonici di reperibilita' e l'indirizzo di  posta
elettronica  ordinaria  presso  cui   desidera   ricevere   eventuali
comunicazioni relative alla procedura di selezione; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      g) di non avere riportato condanne per delitti non colposi e di
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
      h) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla  sanzione
piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario; 
      i) l'insussistenza  delle  cause  di  incompatibilita'  di  cui
all'art. 4, comma 2. 
      j) di non essere a  conoscenza  di  avere  procedimenti  penali
pendenti nei propri confronti. 
    8. L'aspirante nella domanda deve inoltre indicare  i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli elencati  al  successivo  art.  6,  autocertificandone  la
sussistenza, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. Alla domanda deve essere allegata, a pena  d'inammissibilita',
dichiarazione  con  cui   l'aspirante   si   impegna   ad   astenersi
dall'esercizio della  professione  forense  e  a  non  rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti in relazioni ai  quali
ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'allegato modulo. 
    10. L'inosservanza anche  di  una  soltanto  delle  modalita'  di
presentazione della domanda indicate nel presente articolo  determina
l'inammissibilita' della domanda. 
                               Art. 6 
 
            Titoli di preferenza e criteri di valutazione 
 
    1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: 
      a) il pregresso esercizio di funzioni di legittimita'; 
      b) la minore anzianita' anagrafica. 
      2. I titoli di preferenza sono  documentati  con  le  modalita'
previste dall'art. 5, comma 8. 
    3.  L'amministrazione  effettuera'  idonei  controlli   anche   a
campione e in tutti  i  casi  in  cui  sorgano  fondati  dubbi  sulla
veridicita' delle dichiarazioni  rese,  ai  sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. Il titolo di' preferenza di cui al comma 1, lettera  a),  deve
indicare  con  esattezza  le  date  di  effettivo  inizio  (presa  di
possesso) e di cessazione delle funzioni giudiziarie di legittimita',
escludendo eventuali periodi di interruzione. 
    5.  La  mancanza  di  tali  indicazioni  costituisce   causa   di
esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai  fini  della
formazione della graduatoria. 
      6. Ai fini dell'attribuzione del  punteggio  per  i  titoli  di
preferenza, 
      a)  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   legittimita'   sono
attribuiti: 
        punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a  sei
mesi di effettivo esercizio, anche cumulabili se riferiti  a  periodi
differenti, fino ad un massimo di punti: 10.00; 
      b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: 
        punti: 3.00 per  l'esercizio  esclusivo  o  prevalente  delle
funzioni di legittimita' in materia tributaria per piu' di due anni; 
        punti:  2.00  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   giudice
tributario, per almeno cinque anni. 
    7. Sono valutati i titoli di preferenza posseduti  dall'aspirante
non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione  della
domanda di nomina. 
                               Art. 7 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
    1. Il Consiglio superiore  della  magistratura  trasmette,  senza
ritardo, le domande dei candidati,  complete  di  ogni  allegato,  al
Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 
    2.  Il  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  nella
composizione integrata a norma dell'art. 16 del  decreto  legislativo
27 gennaio 2006, n. 25, acquisiti i documenti cui al comma 1, formula
le proposte motivate di nomina. 
    3. La motivazione  deve  in  particolare  riguardare  i  seguenti
punti: 
      a) il  possesso  da  parte  degli  aspiranti  alla  nomina  dei
requisiti previsti dall'art. 3; 
      b) l'inesistenza di cause di incompatibilita'; 
      c) la valutazione  sulla  eventuale  pendenza  di  procedimenti
penali a carico degli aspiranti; 
      d) l'idoneita' degli aspiranti a soddisfare con  assiduita'  ed
impegno le esigenze di servizio. 
    4. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile,  una  rosa
di nomi pari al doppio dei posti previsti. 
    5. Il Consiglio direttivo della  Corte  di  cassazione  invia  le
proposte  con  i  relativi  atti   al   Consiglio   superiore   della
magistratura, che procede alla designazione dei magistrati  ausiliari
in relazione ai posti da coprire. 
    6.  La  delibera  di  nomina  del   Consiglio   superiore   della
magistratura e' trasmessa sollecitamente al Ministro della  giustizia
per l'emanazione del decreto di nomina. 
    7.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'   essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente  vacanti.  In  ogni
caso l'incarico conferito mediante lo scorrimento  della  graduatoria
non puo' avere una durata superiore a tre anni  decorrenti,  a  norma
dell'art. 1, comma 968, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  dalla
scadenza del termine di sei mesi  dalla  pubblicazione  del  presente
interpello. 
                               Art. 8 
 
                          Presa di possesso 
 
    1.  Il  presidente  della  Corte  di  cassazione,  assegnato   il
magistrato ausiliario all'ufficio del massimario e  del  ruolo  della
Corte, lo destina esclusivamente a comporre i collegi della sezione a
cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria. 
    2. Il presidente della Corte di cassazione comunica al  Ministero
della  giustizia  ed  al  Consiglio  superiore   della   magistratura
l'avvenuta presa di  possesso,  mediante  trasmissione  del  relativo
verbale. 
                               Art. 9 
 
                        Regime previdenziale 
 
    Il rimborso spese forfettario attribuito ai magistrati  ausiliari
non costituisce reddito e non e' soggetto  a  ritenute  previdenziali
ne' assistenziali. 
                               Art. 10 
 
          Informazioni relative alla procedura di selezione 
 
    1.  Le  informazioni  relative  alle  fasi  della  procedura   di
selezione saranno disponibili  sul  portale  internet  del  Consiglio
superiore della magistratura «www.csm.it». 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. L'amministrazione non promuove ne' consente regolarizzazioni o
integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la  presentazione
della domanda. 
    2.  Entro  i  termini   di   presentazione   della   domanda   la
regolarizzazione  od  integrazione  della   domanda   e'   consentita
unicamente attraverso il procedimento di cui all'art. 5. 
      Roma, 29 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Orlando