Concorso per 28 specialisti attivita' economico finanziaria (lazio) 32 specialisti giuridico amministrativi (lazio) 10 esperti economici statistici (lazio) 6 esperti discipline economico politiche (lazio) BANCA D'ITALIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 76
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 05-01-2018
Sintesi: BANCA D'ITALIA Concorso (Scad. 5 febbraio 2018) Bandi di concorso per l'assunzione di 76 Esperti. Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione ...
Ente: BANCA D'ITALIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-01-2018
Data Scadenza bando 05-02-2018
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BANCA D'ITALIA

Concorso (Scad. 5 febbraio 2018)

Bandi di concorso per l'assunzione di 76 Esperti.

 
                               Art. 1 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
    La  Banca  d'Italia  indice  i  seguenti  concorsi  pubblici  per
l'assunzione di: 
      A.   18   Esperti    con    orientamento    nelle    discipline
economico-aziendali, da destinare in via prevalente alle attivita' di
vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a  livello  centrale  e
territoriale, e di risoluzione e gestione delle  crisi  nonche'  alle
attivita' di prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del
terrorismo dell'Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia; 
      B.   10   Esperti    con    orientamento    nelle    discipline
economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle  attivita'
connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e  l'attuazione  della
politica monetaria; 
      C. 17 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; 
      D. 15 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche, per
le  esigenze  delle   Segreterie   tecniche   dell'Arbitro   Bancario
Finanziario, con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e
Palermo, e della struttura centrale di coordinamento (1) 
      E. 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche; 
      F.   6    Esperti    con    orientamento    nelle    discipline
economico-politiche, da destinare alle unita' di  Analisi  e  ricerca
economica territoriale della rete delle Filiali (1). 
    Sono richiesti i seguenti requisiti. 
    1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con  un  punteggio
di almeno 105/110 o votazione  equivalente,  in  una  delle  seguenti
classi: 
      scienze   economico-aziendali   (LM-77   o    84/S);    scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S);  finanza  (LM-16  o  19/S);  statistica
economica, finanziaria  ed  attuariale  (91/S);  scienze  statistiche
(LM-82);  scienze  statistiche  attuariali  e  finanziarie   (LM-83);
ingegneria gestionale (LM-31 o  34/S);  matematica  (LM-40  o  45/S);
fisica (LM-17 o 20/S);  giurisprudenza  (LMG-01  o  22/S);  relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
altra laurea equiparata ad uno  dei  suddetti  titoli  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009, 
    ovvero 
    diploma di laurea di "vecchio  ordinamento",  conseguito  con  un
punteggio di almeno 105/110 o votazione  equivalente,  in  una  delle
seguenti discipline: 
      economia   e   commercio;   economia   politica;    statistica;
matematica;  fisica;  giurisprudenza;  scienze   politiche;   scienze
dell'amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche;  scienze
strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equivalenti,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno   dei   titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici  concorsi.  La
domanda per l'equivalenza del titolo di studio deve essere presentata
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
Funzione Pubblica - entro  il  termine  per  la  presentazione  della
domanda. 
    2. Eta' non inferiore agli anni 18. 
    3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato  membro  dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto  previsto  dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4. Idoneita' fisica alle mansioni. 
    5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato  di
appartenenza o di provenienza. 
    6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. art. 8). 
    7. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti di cui ai  precedenti  punti  1  e  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione  della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato
durante le prove del concorso; l'equivalenza del titolo di  studio  e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. 
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso  e  all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando. Le  eventuali  difformita'  riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati  vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria. 

(1) Le caratteristiche del lavoro  e  l'importanza  dell'investimento
    formativo  rendono  necessaria  stabilita'  nella  residenza   di
    destinazione. 
                               Art. 2 
 
                     Domanda di partecipazione. 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 16,00 del  5  febbraio  2018  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca  d'Italia   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   seguendo   le
indicazioni ivi specificate. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Al  fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  previsto  dal  bando,  si
raccomanda  vivamente  di   formalizzare   per   tempo   la   propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario  per  completare
l'iter  di  registrazione  propedeutico  alla   presentazione   della
domanda. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale  la  Banca  d'Italia  inviera'  le  comunicazioni  inerenti  al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con  le  modalita'  di
cui agli articoli 3,  4,  5  e  7  (tramite  pubblicazione  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in  considerazione  l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Il giorno della prima  prova  i  candidati  verranno  chiamati  a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione     di     un'apposita     dichiarazione      all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un  documento  (cfr.  art.
6).  Le  dichiarazioni  rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di  ordine  penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
76 del suddetto decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  formalmente  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero  a  omessa  o  tardiva
segnalazione da parte del  candidato  del  cambiamento  dei  recapiti
stessi. 
    I nominativi dei  candidati  ammessi  alla  prima  prova  vengono
pubblicati   sul   sito   internet   della    Banca,    all'indirizzo
www.bancaditalia.it almeno 15 giorni prima  dello  svolgimento  della
stessa. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
richiesti dal bando. 
    I candidati che hanno necessita',  in  relazione  alla  specifica
condizione di disabilita', di  strumenti  di  ausilio  e/o  di  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle  prove  (ex  art.  20,  legge  n.
104/1992 e art.  16,  comma  1,  legge  n.  68/1999)  dovranno  farne
esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla
base di quanto  dichiarato  nel  «Quadro  A»  i  medici  della  Banca
d'Italia  valuteranno  la  sussistenza  delle   condizioni   per   la
concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o  tempi  aggiuntivi
esclusivamente  in  relazione  al  nesso  causale  tra  la  patologia
posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la
Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato  dal
candidato,  procedera'  all'annullamento  delle  prove  dallo  stesso
sostenute. 
    I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%,  che  non
sono tenuti  a  sostenere  l'eventuale  test  preselettivo  ai  sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, dovranno compilare
il «Quadro B» dell'applicazione. Al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni  per  l'esonero,  la  Banca  d'Italia  chiedera'  la
presentazione ai medici della Banca della documentazione  comprovante
il riconoscimento della suddetta  invalidita';  detta  documentazione
dovra'  pervenire  prima  della  data  fissata  per  lo   svolgimento
dell'eventuale test preselettivo, pena la decadenza dal beneficio. In
ogni   caso,   qualora   la   Banca   d'Italia    riscontri,    anche
successivamente,  la  non  veridicita'  di  quanto   dichiarato   dal
candidato, procedera' all'esclusione dal concorso. 
                               Art. 3 
 
                          Test preselettivo 
 
    La Banca d'Italia -  al  fine  di  assicurare  l'efficacia  e  la
celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto  un
numero di domande di partecipazione superiore alle 2.500 unita'. 
    Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che  riguardano
l'accertamento della conoscenza: 
    1. delle  materie  previste  per  la  prova  scritta  di  cui  ai
programmi allegati; 
    2. della lingua inglese. 
    Alla prima sezione viene attribuito fino  ad  un  massimo  di  65
punti; alla seconda fino ad un massimo di 35 punti. 
    Alla predisposizione e allo svolgimento  dei  test  sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d'Italia. 
    Il test preselettivo e' corretto in forma anonima  con  l'ausilio
di tecnologia informatica. I criteri di  attribuzione  del  punteggio
per ciascuna risposta esatta,  omessa  o  errata  vengono  comunicati
prima dell'inizio della prova. 
    I candidati sono classificati in ordine decrescente  in  base  al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma  dei  punteggi
conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere  la
prova scritta di cui all'art.  5  i  candidati  classificatisi  nelle
prime: 
    360 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera  A  -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a  360  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 
    200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera  B  -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a  200  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 
    340 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera  C  -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a  340  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 
    300 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera  D  -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a  300  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 
    200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera  E  -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a  200  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 
    120 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera  F  -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a  120  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    In occasione dello svolgimento del test sono comunicati: 
      il giorno a partire  dal  quale  vengono  pubblicati  sul  sito
internet  della  Banca  d'Italia  www.bancaditalia.it   i   risultati
conseguiti da ciascun candidato; 
      il giorno e il luogo di effettuazione della  prova  scritta  di
cui all'art. 5. 
    I  risultati   conseguiti   da   ciascun   candidato   nel   test
preselettivo, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla  prova
scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul  sito  internet  della
Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione  assume  valore
di notifica ad ogni effetto di legge. 
    Il punteggio conseguito nel test preselettivo non  concorre  alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della  graduatoria
di merito. 
                               Art. 4 
 
                            Convocazioni 
 
    Ai candidati ammessi viene data  notizia  del  calendario  e  del
luogo  di  effettuazione  del  test  tramite  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» di uno dei martedi' o venerdi' del mese di marzo 2018. Con  le
stesse modalita' e gli stessi tempi viene data notizia del calendario
e del luogo di effettuazione della prova scritta  nel  caso  in  cui,
secondo quanto previsto dall'art. 3, non  venga  effettuato  il  test
preselettivo per uno o piu' dei concorsi di cui all'art. 1. 
    Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora  per  motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data  e  luogo  di
svolgimento del test o, eventualmente, della prova  scritta  -  viene
indicata  la  Gazzetta  Ufficiale  sulla  quale  tale  avviso   viene
successivamente pubblicato. 
    Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento  della  prima  fase  di  selezione
(test o prova scritta)  dopo  la  pubblicazione  del  calendario,  la
notizia del rinvio e del nuovo calendario viene  prontamente  diffusa
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
    Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it La  Banca  d'Italia
non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di  informazioni
inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate. 
                               Art. 5 
 
                      Commissioni di concorso. 
                            Prove d'esame 
 
    La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui  all'art.  1
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. 
    Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in  una  prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si  svolgono  a
Roma. 
    La prova scritta prevede lo  svolgimento  di  quattro  quesiti  a
risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d'esame e  di
una prova in lingua inglese. 
    I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un  insieme  proposto
dalla Commissione con le modalita' specificamente indicate in ciascun
programma. La prova scritta di lingua inglese consiste  in  un  breve
elaborato su argomenti di attualita' sociale ed economica. La  durata
complessiva  della  prova  scritta  verra'  stabilita   da   ciascuna
Commissione fino a un massimo di quattro ore. 
    Nella valutazione degli elaborati  la  Commissione  verifica:  le
conoscenze  tecniche   (conoscenza   generale   della   problematica;
conoscenza specifica dell'argomento;  applicazione  delle  stesse  al
quesito);  la  capacita'  di  sintesi;   l'attinenza   alla   traccia
(pertinenza, organicita' e coerenza; procedimento logico e ordinato);
la  chiarezza   espressiva   (proprieta'   linguistica;   correttezza
espositiva); la capacita'  di  argomentare  (sviluppo  critico  delle
questioni; considerazioni/soluzioni proposte e sviluppate). La  prova
scritta di lingua inglese  e'  volta  a  verificarne  il  livello  di
conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento  di
lavoro. 
    Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  e'   consentita   la
consultazione  di  testi  normativi  non  commentati  ne'   annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non  e',  tuttavia,  consentita  la
consultazione delle disposizioni delle Autorita' di Vigilanza e della
UIF; non sono inoltre consentiti manuali o appunti  di  alcun  genere
ne' il vocabolario di  lingua  inglese;  il  giorno  della  prova  la
Commissione  potra'  indicare  eventuale  ulteriore   materiale   non
consentito in  relazione  ai  contenuti  dei  quesiti.  Parimenti,  a
discrezione della Commissione, potra'  essere  autorizzato  l'uso  di
calcolatrici elettroniche non programmabili. 
    La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Vengono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati  che  abbiano  svolto  tutti  e
quattro i quesiti, secondo le indicazioni del programma. 
    I quesiti sulle materie del programma sono  valutati  fino  a  un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno dei quattro elaborati  fino
a un massimo di 15 punti. La prova e' superata da  coloro  che  hanno
ottenuto un punteggio di almeno  9  punti  in  ciascuno  dei  quattro
quesiti sulle materie del programma;  sono,  tuttavia,  ammessi  alla
prova orale i candidati che  hanno  conseguito  in  uno  dei  quattro
quesiti sulle materie del programma un punteggio inferiore a 9  punti
ma pari almeno a  6  punti,  purche'  il  punteggio  complessivo  dei
quattro quesiti non sia inferiore a 36 punti. 
    La prova in lingua inglese e' corretta solo per i  candidati  che
hanno superato la prova scritta sulle materie  del  programma  ed  e'
valutata fino a un massimo di 4 punti. 
    La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla  somma
dei due punteggi utili (quesiti e lingua inglese). 
    I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova  scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e  della
data di convocazione,  vengono  pubblicati  esclusivamente  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale  pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    I concorrenti che superano la prova  scritta  vengono  ammessi  a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle  materie
indicate nei programmi e in  una  conversazione  in  lingua  inglese;
possono inoltre formare oggetto di colloquio l'argomento  della  tesi
di laurea e le esperienze professionali maturate. 
    Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le  conoscenze  tecniche;  la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni  tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione  in
lingua inglese e' volta a verificarne il  livello  di  conoscenza  in
relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. 
    La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che  conseguono  una
votazione di almeno 36 punti. 
    I risultati dei candidati che abbiano sostenuto  la  prova  orale
vengono  pubblicati  sul   sito   internet   della   Banca   d'Italia
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di  notifica  ad
ogni effetto di legge. 
                               Art. 6 
 
            Adempimenti per la partecipazione alle prove 
 
    Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
(Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa). Coloro  che  non  sono  in
possesso  della  cittadinanza  italiana  devono  essere   muniti   di
documento equipollente. 
    Il documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti. 
                               Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5,  commi  8  e
14. 
    Le  Commissioni  di  cui  all'art.  5  compilano  le   rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito; qualora piu' candidati  risultino  in
posizione di ex  aequo,  viene  data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in  tutto
o in parte,  i  posti  rimasti  vacanti  con  altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui  all'art.  1  entro  due  anni
dalle date di approvazione delle stesse. 
    Le  graduatorie  finali  sono  pubblicate   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di  notifica  ad
ogni effetto di legge. 
                               Art. 8 
 
                    Adempimenti per l'assunzione 
 
    Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie  finali  ai
fini dell'assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo  le  modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.  Ai
fini della verifica del possesso del requisito  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  punto  6  (compatibilita'  con  le  funzioni  da  svolgere
nell'Istituto), sara' richiesto  di  rendere  dichiarazioni  relative
all'eventuale  sussistenza  di  condanne  penali,  di   sentenze   di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a  misure  di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.  Sono  oggetto  di  valutazione
discrezionale  tutte  le  sentenze  di  condanna  anche  in  caso  di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena,  beneficio  della
non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti. 
                               Art. 9 
 
              Visita medica propedeutica all'assunzione 
 
    La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre  gli  elementi  da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito  di
cui all'art. 1, comma 2, punto 4. 
                               Art. 10 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nelle  graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non  abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della domanda  on-line  -  un
indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile  per
avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei  vincitori  che  non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in prova come  Esperto  -
1° livello stipendiale. 
    Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata  di
sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della  nomina
con  la  medesima  decorrenza  del   provvedimento   di   assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono prendere  servizio
presso  la  sede  di  lavoro  che  viene  loro   assegnata   all'atto
dell'assunzione, entro il  termine  che  sara'  stabilito.  Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede  di  lavoro
assegnata entro il prescritto termine  decadono  dalla  nomina,  come
previsto dalle vigenti disposizioni  del  Regolamento  del  Personale
della Banca d'Italia. 
                               Art. 11 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo  n.  196/2003,  in
materia di protezione dei dati  personali,  si  informa  che  i  dati
forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso  la  Banca  d'Italia,
Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per
le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in  forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per  coloro  che  saranno
assunti,  prosegue  anche   successivamente   all'instaurazione   del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In  caso
di rifiuto a fornire i  dati  richiesti  la  Banca  d'Italia  procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  dei  candidati  sono
trattati per l'adempimento degli obblighi  previsti  dalle  leggi  n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8  del  presente  bando
sono trattati allo scopo di accertare il possesso  del  requisito  di
assunzione  della  compatibilita'  dei  comportamenti  tenuti   dagli
interessati con le funzioni da espletare  nell'Istituto,  in  base  a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. 
    Le informazioni fornite possono essere comunicate  unicamente  ad
altre  amministrazioni  pubbliche  a  fini  di  verifica  di   quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi  e
regolamenti. 
    Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui  quello  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 -  Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il  Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al  responsabile  del  trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati,  in
qualita' di incaricati del  trattamento,  i  dipendenti  della  Banca
d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e  selezioni  esterne  del
Servizio Risorse umane. 
                               Art. 12 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e'  il  Capo
pro tempore di tale Servizio. 
      Roma, 21 dicembre 2017 
 
                                 Il vice direttore generale: Sannucci