Concorso per 5 consiglieri (lazio) CORTE COSTITUZIONALE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 26-09-2017
Sintesi: CORTE COSTITUZIONALE Concorso (Scad. 26 ottobre 2017) Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere. ...
Ente: CORTE COSTITUZIONALE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-09-2017
Data Scadenza bando 26-10-2017
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CORTE COSTITUZIONALE

Concorso (Scad. 26 ottobre 2017)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere.

 
              IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Visto l'art. 44 del Regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni; 
    Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto Regolamento; 
    Visto il Regolamento recante «Norme di attuazione in  materia  di
concorsi 8 gennaio 1996» e successive modificazioni; 
    Vista la delibera della Corte in sede non giurisdizionale in data
21 giugno 2017; 
    Su proposta del Segretario generale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti  di
ruolo della sesta  qualifica  funzionale,  profilo  professionale  di
consigliere, con lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico
stabiliti dal Regolamento dei servizi e  del  personale  della  Corte
costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 
                               Art. 2 
 
    1.  Al  concorso  possono  partecipare  i  dipendenti   a   tempo
indeterminato  delle  amministrazioni  pubbliche,  inquadrati   nella
posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale,
corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale o equivalente
dell'Amministrazione statale  o  equiparata,  nonche'  i  ricercatori
universitari di cui all'art. 58  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  e  successive  modificazioni.  I
concorrenti devono aver  prestato  lodevole  servizio  da  almeno  un
biennio. 
    2. Possono, altresi',  partecipare  al  concorso  i  titolari  di
rapporti di  lavoro  di  tipo  contrattuale  con  funzioni  direttive
stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio
per  almeno  cinque  anni,  anche  non  consecutivi,  e  che  abbiano
conseguito, anche  all'estero,  un  dottorato  di  ricerca  o  master
universitario di durata almeno triennale. 
    3. A norma dell'art. 32 del vigente Regolamento dei servizi e del
personale possono, altresi', partecipare al concorso gli impiegati di
ruolo  della  Corte  costituzionale   appartenenti   alla   qualifica
funzionale immediatamente inferiore a quella da conferire. 
    4. Uno dei posti messi a concorso e' riservato  al  personale  di
ruolo della Corte costituzionale ed un ulteriore posto ai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche  che  siano,  comunque,  in  servizio
presso la Corte costituzionale da almeno cinque anni. 
    5. I candidati devono essere in possesso del  diploma  di  laurea
specialistica o magistrale, oppure del diploma di  laurea  conseguito
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni, in giurisprudenza, in economia e commercio, in  scienze
politiche, o in scienze dell'amministrazione. 
    6. I candidati devono essere in  possesso  dell'idoneita'  fisica
all'impiego  valutata  in  relazione  ai  compiti   della   qualifica
funzionale dei posti messi a concorso. 
    7. La Corte ha la facolta' di far sottoporre a visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    8. I posti riservati non attribuibili  al  personale  di  cui  al
comma 4, sono conferiti ai  candidati  risultati  idonei  secondo  la
graduatoria di merito. 
    9. L'amministrazione puo' disporre in ogni  momento  l'esclusione
dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto  dei  requisiti
prescritti. 
    10. I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  commi,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione. 
                               Art. 3 
 
    1. Le domande di ammissione, redatte in carta  semplice,  secondo
lo schema allegato al bando,  scaricabile  dal  sito  internet  della
Corte  costituzionale,  devono  essere  indirizzate   al   Segretario
generale della Corte costituzionale, datate,  firmate,  acquisite  in
file compatibile con il formato «PDF» e trasmesse, unitamente a copia
di un documento di riconoscimento, esclusivamente a  mezzo  di  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
servizio.agp@cortecostituzionale.mailcert.it  da  un  indirizzo   PEC
intestato al candidato, le cui credenziali  di  accesso  siano  state
rilasciate  previa  identificazione  del   titolare   come   previsto
dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. La domanda in originale dovra' essere consegnata, nel giorno e
nell'orario   indicati   per   le   prove    di    esame,    all'atto
dell'identificazione. 
    3. Nelle  domande  di  ammissione,  debitamente  sottoscritte,  i
candidati devono dichiarare  sotto  la  propria  responsabilita',  ai
sensi di quanto disposto dal decreto Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni:  le  generalita'
(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza); lo stato  civile
e la situazione di  famiglia;  il  titolo  di  studio  posseduto;  il
godimento dei diritti civili e politici; se risultino a  loro  carico
condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di  legge
per cui siano state pronunciate  (questa  dichiarazione  deve  essere
effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono,
perdono giudiziale,  sospensione  della  pena,  beneficio  della  non
menzione, ecc.); se  abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro
carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge  per  cui
e'  avviato  il  procedimento;  l'amministrazione  in  cui   prestano
servizio, con l'indicazione dell'area o qualifica richiesta dall'art.
2, e di  aver  prestato  nell'ultimo  biennio  lodevole  servizio;  i
candidati titolari di rapporti di lavoro con funzioni  direttive  con
le pubbliche amministrazioni dovranno indicare i dati  identificativi
del rapporto, la durata, l'universita' e la materia in cui  e'  stato
conseguito il dottorato di ricerca o il master;  i  servizi  comunque
prestati presso pubbliche amministrazioni e  le  eventuali  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; il periodo in
cui  hanno  eventualmente   prestato   servizio   presso   la   Corte
costituzionale; la lingua, a scelta tra il francese e  l'inglese,  su
cui sostenere la prova scritta, nonche' la lingua,  o  le  lingue,  a
scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo,  su  cui
si intende sostenere il colloquio; il domicilio elettronico al  quale
devono  essere  fatte  le  comunicazioni  relative  al  concorso;  il
consenso al trattamento dei dati personali  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,   per   gli   adempimenti   connessi   alla   procedura
concorsuale. 
    4. Non si terra' conto delle domande che non contengono tutte  le
indicazioni sopra richiamate. 
                               Art. 4 
 
    1. I concorrenti sono tenuti a comunicare,  sempre  all'indirizzo
PEC indicato nel bando,  qualunque  cambiamento  del  loro  recapito,
compreso quello di posta  elettronica  certificata.  In  mancanza  le
comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda. 
    2.  L'amministrazione   non   assume   responsabilita'   per   la
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  informatici,  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
    1. Per essere ammessi a sostenere  tutte  le  prove  di  esame  i
candidati   dovranno   esibire   idoneo   documento   personale    di
riconoscimento, munito di fotografia. 
                               Art. 6 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta: 
      un  Giudice  costituzionale  in  carica,  ovvero  emerito,  con
funzioni di Presidente; 
      due  professori  di  ruolo  o  fuori  ruolo  delle  Universita'
statali, docenti in materie attinenti alle prove scritte; 
      il  Segretario  generale,  il  quale  puo'  delegare  il   Vice
Segretario generale o un Direttore di Servizio; 
      un consigliere della sesta  qualifica  funzionale  della  Corte
costituzionale, incaricato della funzione di direzione di Servizio. 
    Un consigliere  della  sesta  qualifica  funzionale  della  Corte
costituzionale svolge le funzioni di segretario. 
    2. Alla  commissione  esaminatrice  sono  aggregati  uno  o  piu'
docenti universitari per le prove di lingue straniere. 
                               Art. 7 
 
    1. Gli esami consistono in quattro prove  scritte  ed  una  prova
orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle
domande,  disporre  lo  svolgimento   di   una   prova   preselettiva
consistente in una serie di quesiti a risposta  multipla  su  materie
oggetto delle prove di concorso. Il punteggio riportato  nella  prova
preselettiva non concorre a  formare  il  punteggio  complessivo  del
candidato. 
    2. Le prove  scritte  concernono,  rispettivamente,  le  seguenti
materie: 
      diritto costituzionale; 
      diritto amministrativo; 
      diritto privato; 
      lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese.
La prova consiste nella sintesi, nella  lingua  straniera  prescelta,
senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere  giuridico,
nella medesima lingua. 
    3. Durante le prove scritte e'  consentita  la  consultazione  di
testi normativi e raccolte legislative non commentate. 
    4. Per ciascuna prova ogni commissario dispone  di  dieci  punti.
Sono ammessi a sostenere la  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito nelle prove scritte un punteggio  medio  non  inferiore  a
quarantadue sessantesimi con non meno di  trentasei  sessantesimi  in
ciascuna prova. Ai candidati che conseguono l'ammissione  alla  prova
orale verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti  riportati
nelle prove scritte. 
    5. La prova orale consiste in  un  colloquio  sulle  materie  che
hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: giustizia
costituzionale; procedura civile; elementi  di  diritto  e  procedura
penale;  contabilita'  pubblica;  diritto  tributario;  elementi   di
economia  politica  e  scienza  delle  finanze;  diritto  comunitario
(diritto dell'Unione europea). La prova  orale  di  lingua  straniera
consiste nella lettura e traduzione in italiano di un brano e in  una
breve conversazione. I  candidati  potranno,  altresi',  chiedere  di
sostenere una  prova  orale  facoltativa  concernente  anche  l'altra
lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua tedesca o
spagnola. 
    6. Sono considerati idonei i  candidati  che  nelle  prove  orali
conseguano un punteggio non inferiore a trentasei sessantesimi. 
                               Art. 8 
 
    1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il  giorno  e
l'ora di svolgimento, rispettivamente,  delle  prove  scritte,  della
prova orale e della eventuale prova preselettiva. 
    2. Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno  venti
giorni prima della data di svolgimento delle singole  prove,  tramite
comunicazione a mezzo PEC o tramite  comunicazione  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale. 
    3.  La  commissione  stabilisce,  altresi',   le   modalita'   di
svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame. 
                               Art. 9 
 
    1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 
    2. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 
    3. L'elenco sottoscritto dal Presidente e  dal  segretario  della
commissione e' affisso nel medesimo  giorno  nell'albo  in  cui  sono
pubblicate le delibere  della  Corte  costituzionale  in  materia  di
personale. 
                               Art. 10 
 
    1. La somma della media dei punti conseguiti  in  ciascuna  prova
scritta e dei punti  conseguiti  nella  prova  orale  costituisce  il
punteggio di  concorso  e  determina  il  posto  in  graduatoria  del
candidato. 
    2. A parita' di punteggio sono applicate  le  preferenze  di  cui
all'art. 5 del testo  unico  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni. 
    3. I candidati che abbiano superato  le  prove  di  esame  e  che
intendono far valere titoli di preferenza dovranno far  pervenire  al
Servizio Affari generali e personale, entro il termine perentorio  di
giorni  quindici,  decorrenti  da  quello  successivo  alla  data  di
comunicazione  dell'apposito  invito,  formulato  a  mezzo   PEC,   i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi. 
    4. La graduatoria del  concorso  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale, previa  delibera  dell'Ufficio
di Presidenza. 
                               Art. 11 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto  pena
di decadenza, entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo  PEC,  i  documenti
necessari per dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti. 
                               Art. 12 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  applicano  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di
attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della
Corte costituzionale 8 gennaio 1996. 
      Roma, 8 settembre 2017 
 
                                                Il Presidente: Grossi