Concorso per 10 allievo ufficiale pilota di complemento (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 27-06-2017
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 27 luglio 2017) Bando unico dei concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-06-2017
Data Scadenza bando 27-07-2017
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 27 luglio 2017)

Bando unico dei concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell'Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi ventisette Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze  armate,
nelle forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22  agosto  2016
dello  Stato  Maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno  2017  e  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2017-2019 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 0011148 del 1° febbraio  2017  con
la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare  ha  chiesto  di
indire per l'anno 2017 un concorso, per esami, per il reclutamento di
complessivi   dieci   allievi   ufficiali   piloti   di   complemento
dell'Aeronautica Militare; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 0025738 del 7 marzo  2017  con  la
quale lo Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  Militare  ha  chiesto  di
indire per l'anno 2017 un concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento  di  complessivi  trenta  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  e  del  ruolo  speciale,
dell'Aeronautica Militare; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 0057396 del 26 maggio 2017 con  la
quale  lo  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  Militare,  a   parziale
modifica della citata lettera n. M_D ARM001 0025738 del 7 marzo 2017,
ha chiesto di ridurre i posti a concorso da trenta a ventisette; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre  2014,  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore  generale  per
il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato presso la Corte dei  conti  il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per  l'ammissione
di   dieci   allievi   ufficiali   piloti   di   complemento   (AUPC)
dell'Aeronautica Militare al  124°  corso  di  pilotaggio  aereo  con
obbligo di  ferma  di  anni  dodici  e,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione di complessivi ventisette  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del  ruolo  speciale
dell'Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP, con il numero dei  posti
di seguito indicati: 
      a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, dieci posti; 
      b) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata: 
        1) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del   Corpo   sanitario   aeronautico
(C.S.A.r.n.); 
        2) dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.); 
        3) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato (C.C.r.s.); 
        4) sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  Genio   Aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          uno per la categoria Costruzioni aeronautiche; 
          due per la categoria Elettronica; 
          due per la categoria Infrastrutture e impianti; 
          uno per la categoria Fisica; 
          uno per la categoria Motorizzazione. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati  di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data  di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei  dieci  posti  per  l'ammissione  al  124°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), uno e' riservato al coniuge e  ai  figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle forze armate e delle forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico,  di  cui
all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  punto  1,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    3. Dei dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  delle  Armi  dell'Aeronautica,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  punto  2,  tre  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    4. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato,  di  cui
all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  punto  3,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    5. Dei sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  punto  4,  due  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non  hanno  superato  il
giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande,  qualora  si
partecipi  al  concorso  per  l'ammissione  al  124°  corso   allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non  hanno  superato  il
giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande,  qualora  si
partecipi al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b). Eventuali aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai  pubblici  impieghi
non trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica Militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  124°
corso allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): non  sono  stati  espulsi  da
corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di  una  delle  forze
armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei  Corpi  armati  dello  Stato
perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi  per  mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea  o  per  motivi
psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), punto 1, laurea magistrale LM-41 (classe delle lauree  magistrali
in  medicina  e  chirurgia)  con  abilitazione  all'esercizio   della
professione di medico chirurgo; 
        3) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
punto 2: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari; 
        4) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), punto 3: diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari; 
        5) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b),
punto 4: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari, tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: 
          categoria  Costruzioni  aeronautiche:  diploma  di   perito
industriale a indirizzo specializzato per  costruzioni  aeronautiche,
per  industrie  metalmeccaniche,  per  meccanica,  per  meccanica  di
precisione, o diploma  di  maturita'  professionale  equipollente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1970,  n.
253; 
          categoria Elettronica:  diploma  di  perito  industriale  a
indirizzo specializzato  per  elettronica  industriale,  per  energia
nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita'  professionale
equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  19
marzo 1970, n. 253; 
          categoria Infrastrutture e impianti: diploma di geometra  o
perito  industriale  a  indirizzo  specializzato  per  edilizia,  per
termotecnica, o diploma di maturita'  professionale  equipollente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1970,  n.
253; 
          categoria  Fisica:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale  previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910  e  successive  modifiche  e  integrazioni  per
l'ammissione ai corsi universitari; 
          categoria Motorizzazione: diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale  previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910  e  successive  modifiche  e  integrazioni  per
l'ammissione ai corsi universitari. 
      Saranno altresi' ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa  documentazione  probante.  Inoltre,  saranno
ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equipollenti, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti  in  Italia.  A  tal  fine  i  concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione: 
        per la laurea magistrale, una dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
        per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado  o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di  equipollenza  rilasciata  da  un  Ufficio  scolastico   regionale
nell'ambito provinciale di  loro  scelta,  ovvero  una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; 
      m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali  ausiliari  in  ferma  prefissata,
qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in  possesso  dei
requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio  aereo  per  allievi
ufficiali piloti  di  complemento  dell'Aeronautica  Militare.  Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare  per   la   nomina   a   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica Militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina    a    sottotenente    pilota    di    complemento     ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata. 
                               Art. 4 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti  di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche  di  futura  pubblicazione  -  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a) accedendo al portale dei  concorsi  utilizzando  le  proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da  un  gestore  riconosciuto  e  con  le  modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); 
      b)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      c) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al
proprio profilo nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello  stesso
comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei
requisiti rispettivamente previsti, un  solo  altro  ruolo/Corpo  tra
quelli elencati alla lettera b) della medesima disposizione  ai  fini
dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato  nell'allegato  «A»   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al  precedente  comma  1.)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   13,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio  posseduto,  qualora  conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali files il  nome  corrispondente
al  certificato/attestazione  nello   stesso   contenute   (ad   es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,        equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  13  del
presente decreto. 
    5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.
Qualora il candidato non riceva il  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta  acquisizione  puo'  comunque   constatare   l'avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla  propria
area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta  della
stessa e, nella sezione «le mie notifiche»  copia  del  messaggio  di
acquisizione. 
    6. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.persomil.difesa.it e  www.aeronautica.difesa.it  secondo
quanto previsto dal successivo art. 6. In tal  caso,  resta  comunque
invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    11.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 6 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in  un'area  pubblica  relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it hanno  valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Le eventuali comunicazioni di  carattere  personale  potranno  essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative  o  modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,  nonche'
eventuali  ulteriori  comunicazioni,  mediante  messaggi   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo:   aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it   indicando   il
concorso al quale partecipano e allegando copia  per  immagine  (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della  posta  in  ingresso  all'Accademia  Aeronautica,
l'oggetto di tutte le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'
essere preceduto dal codice «124°_AUPC_AM_2017» qualora si  partecipi
al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal codice
«9°_AUFP_AM_2017», qualora si partecipi al concorso di  cui  all'art.
1, comma 1., lettera b). 
                               Art. 7 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c)  accertamento  attitudinale,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      d) tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      e) valutazione dei titoli di merito, solo per i partecipanti al
concorso per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente entro il mese  di  dicembre  2017  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),
indicativamente entro il mese di dicembre 2017 - tutti i concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto  e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento,  ad  esclusione  del  tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese  di  cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei  concorrenti.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai  giorni  di  svolgimento  di
tali  fasi,  nonche'  al  tempo  strettamente   necessario   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per  il  rientro  alla
sede di servizio. 
    5.  L'amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c)   la   commissione   per   il   tirocinio   attitudinale   e
comportamentale e  per  la  prova  di  lingua  inglese,  solo  per  i
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  124°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  9°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b). 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      un  colonnello   dell'Aeronautica   in   servizio   permanente,
presidente; 
      un  ufficiale  superiore  dell'Arma  Aeronautica  in   servizio
permanente pilota, membro; 
      un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo  delle  Armi
in servizio permanente pilota, membro; 
      un ufficiale superiore  del  Corpo  del  Genio  Aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      un ufficiale superiore del Corpo di  Commissariato  Aeronautico
in servizio permanente, membro; 
      un ufficiale  superiore  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      un ufficiale inferiore  dell'Aeronautica  Militare,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      due ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      un sottufficiale dell'Aeronautica  Militare,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Aeronautica Militare o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per il tirocinio attitudinale e comportamentale
e per la prova di lingua  inglese  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera c) sara' composta da: 
      comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un  ufficiale  di
grado  non  inferiore  a  generale  di  brigata  aerea  in   servizio
permanente, presidente; 
      comandante del corso, membro; 
      un ufficiale superiore  in  servizio  permanente,  laureato  in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'Arma  Aeronautica  qualificato  per  le  «selezioni
speciali», membro; 
      un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica,
capo gruppo osservazione comportamentale, membro; 
      uno  o  piu'  ufficiali  superiori   in   servizio   permanente
dell'Aeronautica Militare, ovvero docenti civili, o funzionari  delle
amministrazioni pubbliche o estranei  alle  medesime,  esperti  della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua; 
      un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica Militare e
un  insegnante  di  educazione  fisica  ovvero   istruttore   ginnico
sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito
sportivo; 
      un ufficiale inferiore in servizio permanente  dell'Aeronautica
Militare, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      un ufficiale dell'Aeronautica Militare, di grado non  inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      due ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare,  qualificati
«periti in  materia  di  selezione  attitudinale»,  ovvero  psicologi
civili  dell'Amministrazione  della  difesa,  appartenenti   all'area
funzionale «III», membri; 
      un ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione  attitudinale  e  di  sottufficiali  qualificati
aiuto  perito  selettore  dell'Aeronautica   Militare,   nonche'   di
personale in servizio presso il Centro di selezione  dell'Aeronautica
Militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica. 
    6. I verbali redatti dalle commissioni del  presente  articolo  e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma
1., lettere a), b), c), d) ed e) dovranno  essere  inviati,  a  mezzo
corriere, alla Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1^  Divisione   reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3^  Sezione  al  termine  dei  lavori  di
effettuazione della relativa prova o accertamento. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una  prova  scritta  a  cura  della
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera  a),  che  avra'  luogo  presso  il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia  (Roma)  -
ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente
dal 18 al 22 settembre 2017, sia per i concorrenti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), secondo  un  calendario  che  verra'  reso  noto  con  le
modalita' indicate al precedente art. 6 del presente decreto. 
    2. Tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e
b)  e  che  non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dovranno
presentarsi nel giorno  previsto,  almeno  un'ora  prima  dell'inizio
della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di  avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia  della  stessa  ottenuta  dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5  del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato,  nonche'
portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13. 
    3. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  dovranno  portare  al
seguito  e  consegnare  alla  commissione  esaminatrice,  a  pena  di
esclusione dal predetto concorso, il referto rilasciato da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale,  in  data  non  anteriore  a  due  mesi
rispetto a quella  di  svolgimento  della  prova,  delle  analisi  di
laboratorio  concernente  il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed  espresso  in
percentuale  di  attivita'  enzimatica,  al   fine   di   determinare
l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza  che  alla
luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di  non
idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea.  Tale  referto  sara'
sottoposto dalla commissione esaminatrice alla verifica di  personale
medico appositamente designato. 
    4. I concorrenti di cui al precedente comma 3,  che  risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non  presentassero  il
referto ivi previsto, saranno ammessi,  previa  comunicazione,  prima
dell'inizio della prova scritta da  parte  della  stessa  commissione
esaminatrice,   alla   procedura   concorsuale   relativa   all'altro
ruolo/Corpo indicato nei termini di cui al precedente art.  5,  comma
2. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    6. La  prova  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di 60 quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi: 
      per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
        italiano n. 11, matematica n. 8, inglese  n.  7,  anatomia  e
scienze naturali n. 4, storia n. 4, geografia n. 4, educazione civica
n. 4, logico deduttivi n. 18; 
      per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3: 
        lingua inglese  n.  15,  matematica  n.  10,  storia  n.  10,
geografia n. 10, educazione civica n. 15; 
      per i restanti concorrenti: lingua inglese n. 20, matematica n.
10, storia n. 10, geografia n. 10, educazione civica n. 10. 
    I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante  la  prova
saranno  estratti  dalla  banca  dati  dell'Aeronautica  Militare   e
pubblicati,  ad  eccezione  di  quelli  logico-deduttivi,  nel   sito
www.aeronautica.difesa.it indicativamente a partire da tre  settimane
prima dello svolgimento della prova stessa. 
    7. La prova si svolgera' secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento.  Prima
dell'inizio della prova la commissione esaminatrice rendera' note  ai
concorrenti i  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova
medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di  60
punti attribuibili con le seguenti modalita': 
      a) 1 per ogni risposta esatta; 
      b) - 0,25 per ogni risposta errata o multipla; 
      c) 0 per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14. 
    8. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative  alla
sola prova scritta distinte per concorso,  ruolo  e  Corpo,  al  solo
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai  successivi
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  di  cui  ai  successivi
articoli 10, 11 e 12 del presente  decreto,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria nei limiti numerici di seguito indicati: 
      a) allievi ufficiali piloti di complemento: 120 concorrenti; 
      b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.): 16 concorrenti; 
      c) allievi ufficiali in ferma  prefissata  del  ruolo  speciale
delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): 48 concorrenti; 
      d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): 16 concorrenti; 
      e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): 28 concorrenti, di cui: 
        4 per la categoria Costruzioni aeronautiche; 
        8 per la categoria Elettronica; 
        8 per la categoria Infrastrutture e impianti; 
        4 per la categoria Fisica; 
        4 per la categoria Motorizzazione. 
    Saranno inoltre ammessi a  sostenere  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  i  concorrenti  che  nella  rispettiva
graduatoria hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  del  concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per  l'ammissione  ai  predetti
accertamenti. 
    9. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione agli accertamenti di cui  al  successivo  art.  10  del
presente decreto, saranno resi noti  con  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazione del  portale  dei  concorsi  che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti.  Tale  avviso  sara'  inoltre  consultabile   nel   sito
www.persomil.difesa.it 
    10. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico    (tel.    06/517051012;    fax    06/517052779;    e-mail:
urp@persomil.difesa.it). 
    11. La commissione esaminatrice, al termine  dei  lavori,  dovra'
inviare,  per  il  tramite  dell'Accademia  Aeronautica,  i  relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 9,  comma  8,  saranno
convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
Militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti,  a
cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  b),  agli
accertamenti psico-fisici indicativamente: 
      a) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), orientativamente nel  mese
di ottobre 2017; 
      b) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), orientativamente nel mese  di
novembre 2017; 
nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione  di  cui  al  gia'
citato art. 9, comma 10. 
    Solo i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a)  saranno  sottoposti  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l'idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea per piloti. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione  presso  l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare di  Roma  dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a)  ai  soli  fini  dell'eventuale   successivo   impiego   dei
partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  9°  corso  allievi
ufficiali in  ferma  prefissata,  referto,  rilasciato  da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale, di analisi di  laboratorio  concernente
il dosaggio enzimatico  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),
espresso  in  percentuale  di  attivita'  enzimatica,  in  data   non
anteriore ai due  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
      b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche  militare  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei  mesi  precedenti  la
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia
conforme del referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso  una  struttura  sanitaria  militare.  Il  concorrente  ancora
minorenne   all'atto   della    presentazione    agli    accertamenti
psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare  al  seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in  conformita'
al modello riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto,  per  l'eventuale  effettuazione  del  predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di  detta  dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici; 
      c) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuate
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  in  data   non
anteriore ai sessanta giorni rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici: 
        1) determinazione degli anticorpi HIV; 
        2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc  e  anti
HCV; 
        3) emocromo con formula leucocitaria; 
        4) VES; 
        5) glicemia; 
        6) creatininemia; 
        7) ALT, AST, GGT; 
        8) bilirubina totale e frazionata; 
        9) colesterolemia totale; 
        10) trigliceridemia; 
        11) esame delle urine; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno. 
      E'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia   resa
conforme secondo le  modalita'  previste  dalla  legge,  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      d) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio  non  anteriore  ai  sei  mesi   rispetto   alla   data   di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      e) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita' (non  antecedente  a  un
anno all'atto della presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici),
rilasciato da medici appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva
italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; 
      f) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore ai cinque giorni  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data  non  anteriore  ai  tre
mesi  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      g) inoltre, i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124°
corso allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno presentare: 
        1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo  di  referto  e
immagini  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2)  esame  radiografico  del  tratto  lombo-sacrale  in   due
proiezioni, qualora gia' in possesso, con relativo referto; 
        3) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto  cartaceo,  comprensivo  di  referto,  effettuato  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data  non  anteriore  ai  tre
mesi  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a),  b),  e  g),  n.  2.  In
particolare, per i soli partecipanti al concorso per l'ammissione  al
9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il referto di analisi
di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera a), concernente
il dosaggio enzimatico  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),
dovra' comunque essere presentato dai concorrenti, qualora vincitori,
all'atto dell'incorporamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  del  candidato  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente   articolo,   l'Accademia   aeronautica   procedera'    alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  8,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Accademia aeronautica  che
escludera'  il  candidato  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando; 
      c) disporra', quindi, per tutti i  concorrenti,  tranne  quelli
per cui ricorre il caso  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  del
presente comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9;  in  tale  sede  la  commissione,  giudichera'  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura,  siano
deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg  di
base; 
        3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva,
del  senso   cromatico,   della   visione   binoculare,   del   senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore,  esame  della  motilita'
oculare; 
        4)  visita  otorinolaringoiatrica:   rinoscopia,   otoscopia,
faringoscopia,   controllo   apparato   masticatorio,    audiometria,
timpanogramma,   valutazione   della   funzione   vestibolare,   test
foniatrici; 
        5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
        6)  visita  psichiatrica:  test  (MMPI  -  CRDA  completo  di
allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali; 
        7) eventuale ricerca dei cataboliti  urinari  delle  sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope  a  scopo  non  terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; 
        8) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni    ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compresi, (se non consegnati  dal  concorrente)  in  caso  di  dubbio
diagnostico,  eventuali  esami  radiografici  del   torace   in   due
proiezioni, per i partecipanti al concorso per l'ammissione  al  124°
corso allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a). Nel caso in cui  si  rendera'
necessario  sottoporre  il  concorrente  a   indagini   radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui al gia' citato  allegato
«B», che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'allegato «D»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  della  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  misure
antropometriche: 
        1) distanza vertice-glutei  non  superiore  a  centimetri  98
(novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque); 
        2) distanza glutei-ginocchia non superiore  a  centimetri  65
(sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei); 
        3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
(novanta) e/o  non  inferiore  a  centimetri  74,5   (settantaquattro
virgola cinque). 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di  una  procedura  di  reclutamento  per  l'Aeronautica
Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la  data
di presentazione agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
c), d) e f) - solo per i concorrenti di sesso femminile. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera  c),  numeri  1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo  di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i
soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 124°
corso allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1., lettera a), la Commissione provvedera' a
verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7., lettera e),
se non precedentemente misurati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio  incondizionato  quali  ufficiali  piloti   di   complemento
dell'Aeronautica   Militare   o   ufficiali   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica  Militare.  La   commissione,   al   termine   degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti,  sulla
base  delle  risultanze  della  visita  medica   generale   e   degli
accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che  terra'  conto  delle
caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici  requisiti
psico-fisici suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a),  ritenuti  altresi'  non
affetti  da  alcuna  delle   imperfezioni   o   infermita'   previste
dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' ai servizi di navigazione aerea di cui all'art.  586  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  dal
decreto del Ministero della difesa del 16 settembre 2003; 
      c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS)  1;  costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato  respiratorio
(AR)  2;  apparati  vari  (AV)  2;   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI)  2;
apparato  visivo  (VS)  2;  apparato   uditivo   (AU)   2.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso sistematico di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17  e  18
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale; 
        ufficiale in ferma prefissata  dell'Aeronautica  Militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD); 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). 
    12.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) i partecipanti al concorso per l'ammissione  al  124°  corso
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        «idoneo  quale  allievo  ufficiale  pilota   di   complemento
dell'Aeronautica Militare», con indicazione del profilo sanitario; 
        «inidoneo  quale  allievo  ufficiale  pilota  di  complemento
dell'Aeronautica Militare», con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  di  idoneita'  verra'  espresso  con   riserva   di
effettuazione di  ulteriori  indagini  strumentali,  cui  i  medesimi
verranno sottoposti  successivamente  all'eventuale  superamento  del
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, di cui  al  successivo
art. 12, finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea  secondo  quanto  previsto  dall'art.  586  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    Per tali finalita' i predetti concorrenti  saranno  sottoposti  a
cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella sede
che verra' comunicata ai candidati  mediante  avviso  pubblicato  nel
portale - ai seguenti accertamenti: 
      angio-risonanza magnetica cerebrale; 
      risonanza magnetica nucleare del rachide in toto. 
    All'esito dei  predetti  accertamenti,  la  commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
      idoneo  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al   pilotaggio
militare; 
      inidoneo ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare, con indicazione del motivo. 
    Tale  giudizio,  che  verra'  comunicato  agli  interessati,   e'
definitivo e non suscettibile di riesame; 
      b) i partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  9°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        «idoneo  quale  allievo   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica Militare», con indicazione del profilo sanitario; 
        «inidoneo  quale  allievo  ufficiale  in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica Militare», con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   psico-fisici   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  9°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b), giudicati idonei saranno sottoposti - presso  il
Centro di selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia  (Roma),  a
cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,  lettera
d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello  svolgimento  di
una serie di prove (esercizi  fisici,  test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per  la  selezione  psicoattitudinale  dei  candidati
partecipanti ai  concorsi  dell'Aeronautica  Militare»,  emanate  dal
Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^  Regione  Aerea,  vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti -  si  articola  nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      efficienza fisica: 
        verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito
sportivo,  necessaria  allo  svolgimento   delle   future   attivita'
addestrative  previste  nella  carriera  di  Ufficiale   tramite   lo
svolgimento dei seguenti esercizi: 
          a) corsa piana di 800 metri; 
          b) addominali; 
          c) trazioni alla sbarra; 
      efficienza intellettiva: 
        verra' valutata tramite la  somministrazione  individuale  (o
collettiva) di uno  o  piu'  test  intellettivi  e/o  attitudinali  a
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione,
tra  le  seguenti:  abilita'   matematica;   ragionamento   astratto;
efficienza  mentale;   ragionamento   numerico/matematico;   abilita'
visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento  verbale.  La
prova  potra'  essere  somministrata  in  maniera  informatizzata   e
includere test di tipo adattivo; 
      giudizio psicoattitudinale: 
        verra' effettuato tramite un colloquio individuale  e  una  o
piu'  prove  di  gruppo   (intervista/conferenza)   integrati   dalle
risultanze di eventuali questionari di personalita'. 
    Le modalita' di dettaglio  circa  la  presentazione  al  suddetto
Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione
e i comportamenti da tenere in  caso  di  infortunio  sono  riportate
nell'allegato  F  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
    2. La  commissione,  sulla  scorta  dei  criteri  di  valutazione
indicati  nell'allegato  F  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun  concorrente
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
        «idoneo  quale  allievo   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica Militare»; 
        «non idoneo  quale  allievo  ufficiale  in  ferma  prefissata
dell'Aeronautica Militare» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
 
            Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale 
                      e prova di lingua inglese 
 
 
    1. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
al 124°  corso  allievi  ufficiali  piloti  di  complemento,  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  l'idoneita'  sotto  il  profilo
psicoattitudinale   e   comportamentale,   sara'   accertata    dalla
commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,  lettera  c),  ai
sensi delle «Norme per la selezione psicoattitudinale  dei  candidati
partecipanti  ai  concorsi  dell'Aeronautica  Militare»  emanate  dal
Comando  Scuole  dell'Aeronautica  Militare/3^   Regione   Aerea.   I
candidati saranno convocati al tirocinio  a  essi  riservato,  presso
l'Accademia Aeronautica,  orientativamente  dal  19  novembre  al  1°
dicembre 2017, secondo le modalita' di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 1. 
    2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro   i   cinque   giorni
calendariali antecedenti alla  data  di  presentazione  al  tirocinio
psicoattitudinale e  comportamentale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della   idoneita'   psicofisica   precedentemente
riconosciuta,  per  eventi  frattanto   verificatisi,   e'   facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere  medico-legale  circa
la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia Aeronautica; 
      b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di  carattere  e  delle
qualita' richieste dall'art. 646 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale  pilota  di  complemento
dell'Aeronautica Militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio; 
      d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza  della
lingua inglese a cura del Centro di Formazione  Aviation  English  di
Loreto che consistera' in: 
        un test di reading di 40 quesiti a risposta multipla. Il test
si intendera' superato al  raggiungimento  del  punteggio  minimo  di
60/100 (24  risposte  esatte  su  40).  A  ciascuna  risposta  esatta
corrispondera'  un  punteggio  positivo  +  2,5)  mentre  a  ciascuna
risposta  errata  (o  multipla)   e   alla   mancata   risposta   non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei  per
il  mancato  raggiungimento  del  punteggio  minimo  sopra   indicato
(60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso; 
        un test orale con valutazione di listening e speaking; 
        un test di writing. 
    La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test  e
il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La
prova  di  inglese  si  intendera'  superata  al  raggiungimento  del
punteggio totale minimo di 60/100. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nel citato allegato G; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
obbligatorie indicate nel predetto allegato G; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
                               Art. 13 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1.  Per  i  soli  concorrenti  partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione al  9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),  la
Commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera  a)  provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di   merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10 e 11, assegnando  ai  medesimi  dei  punteggi  per  il
possesso dei titoli specificatamente di seguito elencati: 
      a) per gli ausiliari del ruolo normale, fino a un massimo di  5
punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio: 
          corsi master e/o dottorati  di  ricerca  svolti  presso  le
facolta' di medicina di istituti universitari statali  o  equiparati,
in Italia o  all'estero,  frequentati  dopo  il  conseguimento  della
laurea in medicina e chirurgia e attinenti alla professione di medico
chirurgo, punti 1; 
          corsi  di  specializzazione  presso  istituti  universitari
statali o equiparati, in Italia o  all'estero,  frequentati  dopo  il
conseguimento della laurea suddetta, punti 1,5; 
          pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico  attinenti
alla professione di medico chirurgo, punti 0,5; 
          lauree  possedute  oltre  a   quella   richiesta   per   la
partecipazione al concorso, punti 0,5; 
        2) altri titoli: 
          semestri di servizio prestati alle  dipendenze  di  servizi
pubblici   di   emergenza   e   accettazione   sanitaria    (servizio
urgenza/emergenza 118), punti 1; 
          semestri di servizio prestati alle dipendenze di  strutture
del Servizio sanitario nazionale, punti 0,5; 
      b) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7: 
          per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora  la  laurea  e  la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); 
          per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; 
          per il possesso di master universitario di I livello, punti
1; 
          per il possesso di  master  universitario  di  II  livello,
punti 1; 
        2) altri titoli, massimo punti 3: 
          per il possesso del brevetto di  pilota  d'aeroplano  o  di
aliante, punti 1; 
          per il possesso del diploma  conseguito  presso  l'istituto
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1; 
          per  il  corso  di  cultura  e   meteorologia   aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione  con  l'I.T.S.N.
«Carnaro», se conseguito  fino  a  dicembre  2009  o  rilasciato  dal
Centro/Gruppo di volo a Vela, se conseguito dal gennaio  2010,  punti
0,5. 
    Inoltre, solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): 
      per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; 
      per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; 
      per il possesso del brevetto di paracadutista  militare,  punti
1; 
      per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti
0,5. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 4  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 9, comma 2 del presente decreto. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del   Corpo   sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1); 
      c) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma  Aeronautica,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
      d) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3); 
      e) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno  formulate
come di seguito specificato: 
      a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la graduatoria di
merito  sara'  formata  dalla  media  dei  punteggi  conseguiti   dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) prova di lingua inglese; 
      b) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la graduatoria di
merito  sara'  formata  dalla  media  dei  punteggi  conseguiti   dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale  per  il  personale  militare  e  pubblicate  nel   Giornale
ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale  dei
concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it 
    5. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e  categorie,  la
Direzione generale per il personale militare si riserva  la  facolta'
di devolvere in  tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altro  ruolo,
Arma/Corpo  e  categoria,  su  indicazione   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica. 
                               Art. 15 
 
 
Svolgimento del 124° corso allievi ufficiali  piloti  di  complemento
                           (AUPC) e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio  aereo  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia
Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere  concessa  una
proroga  della  data  di  presentazione  che,  comunque,  non  potra'
superare i sette giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi  quindici  giorni
di corso, dovra' fornire alle competenti  divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2018,  si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,  capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed  ai  regolamenti
militari,  con  il  grado  di  Aviere  Allievo  Ufficiale  Pilota  di
Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una  ferma  di
dodici anni, decorrente dalla data  di  inizio  del  corso  suddetto.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo  e  rinviati
dall'Accademia   Aeronautica   al   proprio   domicilio   ovvero   al
Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio; 
    b) gli stessi saranno promossi Aviere scelto  al  compimento  del
terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto  del
conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; 
    c) al termine dei corsi, i sergenti  pilota  di  complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado,  la  nomina  a  sottotenente  pilota  di
complemento conferita  con  decreto  di  nomina  del  Ministro  della
difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze  dell'Amministrazione
della difesa con  particolare  priorita'  per  l'alimentazione  delle
linee di volo APR. 
    6. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per  mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota  di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
sottotenente pilota di complemento, rientreranno nella  categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione. 
                               Art. 16 
 
 
Svolgimento del 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
                              e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere  b),  c),  d)  ed  e),
saranno ammessi al  corso,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per  assumere
servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata.  In  caso   di
impossibilita' a ottemperare tempestivamente  alla  convocazione  per
causa di  forza  maggiore,  comunicata  entro  la  data  di  prevista
presentazione presso l'Accademia  Aeronautica  e  riconosciuta  dalla
stessa,  potra'  essere  concessa   una   proroga   della   data   di
presentazione che, in nessun caso sara' successivo  alla  conclusione
della prima settimana di corso. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria, nonche' del referto di cui al
precedente art. 10, comma 2, lettera a)  qualora  non  presentato  in
sede di accertamenti psico-fisici. Gli stessi  saranno  sottoposti  a
visita di incorporamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
all'atto    dell'incorporamento,    allo     scopo     di     evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in  servizio
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma  prefissata  ausiliari  del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare. 
    Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni  della  Direzione
generale per il personale militare,  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo di gennaio  2018,
si svolgera' con le modalita' previste dal  decreto  ministeriale  26
settembre 2002, citato nelle premesse gli  ammessi  conseguiranno  la
qualifica di allievi ufficiali in  ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o  dei  ruoli  speciali
delle   Armi   dell'Arma   Aeronautica   dei   Corpi   e    categorie
dell'Aeronautica  Militare.  Essi  dovranno   contrarre   una   ferma
volontaria di trenta mesi a  decorrere,  per  tutti,  dalla  data  di
inizio del corso e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle
leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati  rinunciatari  all'ammissione  al  corso  e
rinviati dall'Istituto di formazione. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia Aeronautica, ovvero gli assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione. 
    7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico; 
      b)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica; 
      c)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del Genio Aeronautico; 
      d)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico. 
    9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
forze armate o corpi armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e  nel  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale senza partecipazione a ulteriore concorso sia previsto il
transito nel servizio permanente. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il  personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio
nazionale. 
    12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato  Maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le forze  di  Polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    13.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Durante il periodo di frequenza del corso agli  allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione. 
                               Art. 17 
 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del  concorso  medesimo,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma  emerge  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento  nell'Aeronautica  Militare
per coloro che sono in servizio presso altra  forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
                               Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica Militare e  allievi  ufficiali
in ferma prefissata dell'Aeronautica  Militare  saranno  esclusi  con
provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
 
   Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento 
 
 
    1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver  maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art.  1243  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 
                               Art. 20 
 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
 
    1. I  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali  delle  Armi  dell'Aeronautica,  dei   Corpi   e   categorie
dell'Aeronautica  Militare  sono  valutati   per   l'avanzamento   ad
anzianita' al grado superiore  al  compimento  del  secondo  anno  di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli ufficiali in  ferma  prefissata  possono  partecipare,  in
relazione al titolo di studio posseduto e se  sono  in  possesso  dei
requisiti  indicati  dal  relativo  bando,   ai   concorsi   per   il
reclutamento di: 
      a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce  titolo  valutabile  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento  ufficiali
e sottufficiali per le  finalita'  di  gestione  del  reclutamento  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo  del  concorso,  agli
enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali  il  diritto
di accesso ai dati che lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    4. I dati sensibili e giudiziari saranno,  inoltre,  trattati  ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. 
    5. Sono nominati, ognuno per quanto di  competenza,  responsabili
del trattamento dei dati personali: 
      a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8; 
      b) il comandante dell'Accademia Aeronautica. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
                                      Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta