Concorso per 1 professore universitario 1^ fascia (lazio) 1 professore universitario 2^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 02-08-2016
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 6 aprile 2018) Indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universi ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-08-2016
Data Scadenza bando 01-09-2016
Condividi

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 6 aprile 2018)

Indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per la programmazione, il coordinamento 
   e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, e  successive  modificazioni,  recante  «Riordinamento  della
docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione   nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente  «Istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  luglio   2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la  struttura  ed  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
    Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
    Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,  recante  proroga
di termini previsti da disposizioni  legislative,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma  5,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240,  il  termine  per  l'emanazione  dei  decreti  previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a),  della  medesima  legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori  scientifico
disciplinari e  definizione  delle  relative  declaratorie  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione  dei
macrosettori e dei settori concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016,  n.  494,  recante  Rettifica  relativa
all'Allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011,  n.  222  concernente  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante  criteri  e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini  dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  alla  prima  e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di  accertamento  della  qualificazione  dei  commissari,  ai   sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 19 giugno 2012, con il  quale  e'  stato  approvato  lo
Statuto del Consorzio CINECA; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato tecnico per  la  validazione  delle  procedure
informatiche da  utilizzare  ai  fini  dell'abilitazione  scientifica
nazionale; 
    Visto l'esito delle riunioni del 15, 22  e  29  luglio  2016  del
predetto  Comitato  tecnico,  nelle  quali  e'  stata  effettuata  la
validazione delle menzionate procedure informatiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  «Testo  Unico  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 luglio 2016, n.  602,  recante  «Determinazione  dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C,  D  ed  E  del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»; 
    Vista la nota direttoriale del 14 giugno 2016, con  la  quale  la
direzione generale per  la  programmazione,  il  coordinamento  e  il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore ha chiesto
alla Conferenza dei rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI)  di
provvedere alla formulazione della proposta della lista degli  atenei
idonei ad ospitare i lavori delle commissioni di abilitazione; 
    Vista la nota della CRUI del 27 luglio 2016, avente ad oggetto la
proposta delle universita' da sorteggiare quali sedi per le procedure
di abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 28 luglio 2016  al
fine  di  individuare  le  Universita'  sedi  per  le  procedure   di
abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto il decreto direttoriale n. 1531 del 29 luglio 2016, con  il
quale  e'  stata  avviata  la  procedura  per  la  formazione   delle
commissioni   nazionali   per   il   conferimento   dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di  professore  universitario  di
prima e seconda fascia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto della procedura 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per  il  conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni  di  professore
universitario  di  prima  e  seconda  fascia,  per  ciascun   settore
concorsuale di cui al decreto ministeriale 855/2015 come da  Allegato
1 al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione   alla   procedura   di   cui
all'articolo 1, a pena di esclusione,  e'  presentata,  ai  sensi  di
quanto  disposto  dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 95/2016, durante tutto l'anno e secondo  i  termini  di
seguito indicati: 
    a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le ore
15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016; 
    b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016  ed  entro  e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017; 
    c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017; 
    d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e  non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017; 
    e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018. 
    2. La domanda di partecipazione di cui al  comma  1  deve  essere
presentata esclusivamente mediante la procedura  telematica  validata
dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,  accessibile  dal  sito
http://abilitazione.miur.it.  La  domanda  e'  compilata  in   lingua
italiana o in  lingua  inglese  ed  e'  presentata  con  le  seguenti
modalita': 
    a)  per  i  professori  e  ricercatori  in  servizio  presso   le
universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel  «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi'
utilizzate le informazioni gia' presenti con  riferimento  a  ciascun
candidato; 
    b) per i soggetti non ricompresi  nella  categoria  di  cui  alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 
    3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: 
    a) nome e cognome; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) codice fiscale; 
    d) indirizzo di residenza; 
    e)  indirizzo  di  posta  elettronica  prescelto  ai  fini  delle
comunicazioni relative alla presente procedura; 
    f) per  i  professori  e  i  ricercatori  in  servizio presso  le
universita' italiane il settore concorsuale e il settore  scientifico
disciplinare di afferenza; 
    g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di  quelli  di
cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei professori
universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione. 
    4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi: 
    a) indicazione di eventuali periodi di congedo  obbligatorio  con
la relativa certificazione; 
    b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla  valutazione  ai
sensi degli articoli 4 e 7 del  D.M.  120/2016,  nel  numero  massimo
previsto all'Allegato B del medesimo decreto, riportato  all'Allegato
2 del presente  decreto,  con  l'indicazione  di  quelle  soggette  a
copyright ; le pubblicazioni, a pena  di  esclusione,  devono  essere
caricate in formato elettronico (.pdf); 
    c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione
dell'impatto  della  produzione  scientifica  (Allegato  A  del  D.M.
120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui
agli  Allegati  C  e  D  del  D.M.   120/2016   e   con   riferimento
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti,  tenuto  conto
che: 
    i. per i  settori  concorsuali  bibliometrici,  l'elenco  include
esclusivamente   le   pubblicazioni   correttamente    associate    e
convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
associazione; 
    ii. per i settori concorsuali non  bibliometrici,  l'elenco  deve
essere  integrato  dalla  copia  anastatica   caricata   in   formato
elettronico (.pdf)  delle  pagine  della  pubblicazione  o  di  altra
documentazione (es. scheda OPAC)  attestanti,  per  gli  articoli  su
rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione  e  il  codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le  curatele)
l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN;  non  sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
attestazione. 
    d) elenco dei titoli posseduti di cui  all'Allegato  A  del  D.M.
120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente  integrato
dalla documentazione attestante gli stessi, da  caricare  in  formato
elettronico (.pdf); 
    e) a pena di esclusione, dal consenso  al  trattamento  dei  dati
personali e alla pubblicazione sul sito  del  Ministero  nella  parte
riservata alle procedure di abilitazione  dell'elenco  dei  titoli  e
delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla  procedura
di abilitazione, del giudizio collegiale e  dei  giudizi  individuali
espressi dalla  competente  commissione  nazionale,  dei  pareri  pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto,  nel  rispetto
del decreto legislativo n.  196  del  2003;  dalla  dichiarazione  di
essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di   accertamento   da   parte
dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati  in
domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,  il  candidato  potra'
essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e  l'abilitazione
eventualmente conferita potra' essere revocata. 
    5. La presentazione della domanda di partecipazione  deve  essere
perfezionata attraverso l'invio della  relativa  scheda  di  sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf)  dal  sistema  telematico,  in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per  coloro
che optano per la compilazione  della  domanda  in  lingua  inglese),
secondo una delle seguenti modalita': 
    a) mediante firma digitale del candidato,  utilizzando  specifico
software in grado di supportare tale modalita';  in  questo  caso  la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi  caricata  per
l'invio elettronico in  formato  «.p7m»  tramite  l'apposita  sezione
della procedura telematica; 
    b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della  domanda
da parte del candidato, cui deve essere  allegata  copia  in  formato
elettronico (.pdf) del proprio documento  di  identita';  entrambi  i
documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione
della procedura telematica. 
    Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande  siano
state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. 
    6. Le dichiarazioni rese nella  domanda  e  nella  documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445  del  2000.  Il
Ministero si riserva la facolta'  di  verificare  la  correttezza  di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 
    7. Coloro che intendono presentare  la  propria  candidatura  per
piu' di una  fascia  e  di  un  settore  concorsuale  sono  tenuti  a
presentare una  domanda  distintamente  per  ogni  fascia  e  settore
concorsuale. 
    8. Dalla scadenza del termine  di  ciascun  quadrimestre  per  la
presentazione delle domande, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  decorre  il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto  conto  esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4,  lettera  c),
sono calcolati i valori degli indicatori  dell'attivita'  scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso  del
quadrimestre  e  che  sono  resi  noti  ai  candidati  attraverso  la
pubblicazione  sul  sito  docente  (https://loginmiur.cineca.it/)  di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a  collegarsi  al  predetto
sito  docente  con  le   stesse   credenziali   utilizzate   per   la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine  di  prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della  produzione
scientifica. Nessun  avviso  sara'  inviato  dall'Amministrazione  al
candidato. I  suindicati  indicatori  relativi  a  ciascun  candidato
devono essere confrontati con i  valori-soglia  riferiti  al  settore
concorsuale per il quale e' stata  presentata  domanda,  fatto  salvo
quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto. 
    9.  Il  candidato   puo'   ritirare   la   propria   domanda   di
partecipazione entro e non oltre i dieci giorni  dalla  pubblicazione
degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della  domanda
puo' essere presentato dal candidato  esclusivamente  con  le  stesse
modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa. 
    10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'articolo 7,  comma
6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016  per  la
presentazione, da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine  sono  inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari. 
                               Art. 3 
 
 
Prodotti ammissibili e  calcolo  degli  indicatori  per  i  candidati
               all'abilitazione scientifica nazionale 
 
 
    1.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C,  comma
2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori  concorsuali
bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali
e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1,  e  4,  comma  1,
lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 
    2.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'Allegato D,  comma
2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori  concorsuali
non bibliometrici,  si  applicano  le  disposizioni,  gli  intervalli
temporali e le definizioni indicati agli articoli  2,  comma  2 e  4,
comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 
    3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui  ai  commi  1  e  2  si
applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 602/2016. 
                               Art. 4 
 
 
                        Sedi delle procedure 
 
 
    1. Le universita'  sedi  delle  procedure  per  il  conseguimento
dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016,  sono  indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della Commissione  e  compatibilmente  con  il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura. 
    2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure. 
    3. Per ciascuna procedura di abilitazione  l'universita'  nomina,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento  (RUP)  che  ne
assicura  il  regolare  svolgimento  nel  rispetto  della   normativa
vigente, ivi comprese le forme  di  pubblicita'  relative  alle  fasi
della procedura successiva alla scelta della sede. 
    4. Gli oneri relativi al funzionamento  di  ciascuna  commissione
sono posti a carico dell'ateneo  ove  si  espleta  la  procedura  per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
statali e del  contributo  di  funzionamento  delle  Universita'  non
statali legalmente riconosciute. 
                               Art. 5 
 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
 
    1. Ciascuna commissione si  insedia  entro  quindici  giorni  dal
decreto di  nomina  presso  l'universita'  in  cui  si  espletano  le
procedure di abilitazione, ed  elegge  tra  i  propri  componenti  il
presidente e il segretario. Nella stessa  riunione,  la  commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le  modalita'
organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei
titoli per l'espletamento delle procedure di  abilitazione,  distinte
per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal  D.M.  120/2016.
In particolare,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto  decreto,  la
commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione  alla
specificita' del settore concorsuale e distintamente per la  prima  e
per  la  seconda  fascia,  almeno  sei  titoli  tra  quelli  di   cui
all'allegato A, del  D.M.  120/2016,  ai  numeri  da  2  a  11  e  ne
definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha
validita' per l'intera durata dei lavori della commissione, anche nel
caso in cui uno o piu' commissari  siano  sostituiti  e  puo'  essere
rivista solo nel caso in cui la commissione  decada  per  il  mancato
rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei  candidati.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo  di  due
giorni al responsabile unico del procedimento  individuato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, il quale,  coaudiuvato  dal  Ministero,  ne
assicura  la  pubblicita'  sul  sito  dedicato  alle   procedure   di
abilitazione  per  tutta  la   durata   dei   lavori.   La   predetta
pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro cinque giorni  dalla
comunicazione  al   responsabile   unico   del   procedimento   delle
determinazioni deliberate dalla commissione. 
    2. Espletati gli adempimenti di cui  al  comma  1  e  scaduto  il
termine  del  quadrimestre  di  presentazione   delle   domande,   la
commissione accede per via  telematica  alle  domande  dei  candidati
contenenti l'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo
2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso  avviene  tramite
codici di accesso attribuiti e comunicati dal  Ministero  a  ciascuno
dei commissari. In ogni caso  la  consultazione  delle  pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei  commissari  avviene  nel  rispetto
della normativa vigente a  tutela  dell'attivita'  editoriale  e  del
diritto d'autore. 
    3. Con riferimento ai candidati che presentano  domanda  per  una
fascia e un settore concorsuale per i quali  sono  stati  individuati
valori-soglia  differenziati  a  livello   di   settore   scientifico
disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del  D.M.  602/2016,
si prevede: 
    a) per i candidati afferenti al settore scientifico  disciplinare
per  cui  sono   stati   individuati   valori-soglia   differenziati,
l'applicazione di tali valori-soglia; 
    b) per i candidati afferenti al  settore  concorsuale  ma  ad  un
settore  scientifico  disciplinare  per  il  quale  non  sono   stati
individuati   valori-soglia   differenziati,    l'applicazione    dei
valori-soglia del settore concorsuale; 
    c) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del
settore concorsuale ovvero dei  valori-soglia  differenziati  di  cui
alla lettera a) nel caso in cui  il  candidato  presenti  un  profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone  sintetica  motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione  degli
indicatori di cui all'articolo 2, comma 8. 
    4. La commissione, nello svolgimento dei lavori,  puo'  avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da  parte  di
esperti revisori ai sensi dell'articolo  16,  comma  3,  lettera  i),
della legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata,  su  proposta
di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso  in  cui  si  proceda
alla   valutazione   di   candidati   afferenti   ad    un    settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della procedura,  non  e'  rappresentato  nella  commissione.
Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto  dal  comma
2, ultimo periodo. 
    5.  La  commissione  attribuisce  l'abilitazione   con   motivato
giudizio espresso sulla  base  di  criteri,  parametri  e  indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016,  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,  e
fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle  pubblicazioni
scientifiche  pubblicate  fino  alla  data  di  presentazione   della
domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle
attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera
a), del D.M. 120/2016 e' prescritta  come  condizione  necessaria  la
valutazione  positiva  dell'impatto  della  produzione   scientifica,
attestata dal possesso da parte del  candidato  di  parametri  almeno
pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la  commissione  puo'
motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale
requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro  veritate  di  cui  al
comma 4 e' adeguatamente motivato. 
    6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre  voti
favorevoli su cinque. 
    7. La commissione  e'  tenuta  a  concludere  la  valutazione  di
ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti  dalla  scadenza  di  ogni
singolo  quadrimestre  nel  corso  del   quale   e'   presentata   la
candidatura.  Decorso  tale  termine,  e'  avviata  la  procedura  di
sostituzione della commissione, con le modalita' di cui  all'articolo
7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  95/2016  e  fermi
restando gli atti compiuti ai  sensi  dell'articolo  6  dello  stesso
decreto del Presidente  della  Repubblica,  con  l'assegnazione  alla
nuova commissione di un termine non  superiore  a  tre  mesi  per  la
conclusione dei lavori. E' facolta' della  nuova  commissione,  nella
prima riunione successiva alla  sostituzione,  fare  salvi  con  atto
motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi
di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati
possono ritirare la propria candidatura nei dieci  giorni  successivi
alla pubblicazione dei nuovi criteri. 
    8. La Commissione si avvale di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i  verbali  delle  singole  riunioni  contenenti
tutti gli atti.  I  giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori,  ove
acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la
relazione  riassuntiva  dei   lavori   svolti   costituiscono   parte
integrante  e  necessaria  dei  verbali.  Entro  dieci  giorni  dalla
conclusione dei  lavori,  i  verbali  redatti  e  sottoscritti  dalla
Commissione  sono  trasmessi  tramite  procedura  informatizzata   al
Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi
venti giorni e comunque non oltre il  termine  di  cui  all'art.  16,
comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010. 
    9. Gli atti relativi alla procedura di  abilitazione,  i  giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri  pro  veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per  un  periodo  di  sessanta
giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati  abilitati  per  settore
concorsuale e per fascia restano pubblicati  sul  medesimo  sito  per
l'intera durata dell'abilitazione. 
    10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge  n.  240  del
2010 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 3, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,  la  durata
dell'abilitazione e'  pari  a  sei  anni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione dei risultati. 
    11.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta   la
preclusione a presentare una nuova  domanda  per  lo  stesso  settore
concorsuale e per la stessa fascia o per  la  fascia  superiore,  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  data  di  presentazione  della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione  e'  preclusa  la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore  e  per  la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa. 
                               Art. 6 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  sono
titolari del trattamento dei dati  personali  forniti  dai  candidati
all'abilitazione il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  -  Direzione  generale  per  la  programmazione,   il
coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della  formazione
superiore, via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma, e  le  universita'
sedi delle procedure di Abilitazione, come individuate  dall'Allegato
1. Tali dati sono  raccolti,  per  le  finalita'  di  gestione  delle
procedure di abilitazione, dai titolari del trattamento,  secondo  le
modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio
CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033, Casalecchio di Reno,  Bologna.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel
direttore del CINECA. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio  per  la  valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure. 
    3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei  casi
e secondo le modalita' previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016. 
    4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n.  196  del  2003  nei  confronti  dei
soggetti di cui al comma 1. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana nonche' sui siti del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di  tutte  le
Universita' italiane. 
      Roma, 29 luglio 2016 
 
                                         Il direttore generale: Livon 
                                                           Allegato 1 
 
Elenco  dei  Settori  Concorsuali  e  delle  Universita'  sedi  delle
                      procedure di Abilitazione 
 

                                                           Allegato 2 
 
Numero massimo di pubblicazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,
lettera b) del presente decreto che  possono  essere  presentate  dal
candidato  ai  fini  della  valutazione  nella   procedura   per   il
conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima  e
per  la  seconda  fascia  dei  professori  universitari,   ai   sensi
               dell'articolo 7, del D.M. n. 120/2016.