Concorso per 1 consulente in proprieta' industriale - sezione brevetti (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2016
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Concorso (Scad. 29 febbraio 2016) Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-01-2016
Data Scadenza bando 29-02-2016
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concorso (Scad. 29 febbraio 2016)

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2015.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
    Visto il decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201
e seguenti; 
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto  il  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» convertito nella legge  24  marzo
2012, n. 27; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  7  agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della  riforma  degli  ordinamenti
professionali»; 
    Ritenuto di dover indire una sessione di  esami  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   consulente   in   proprieta'
industriale, in  materia  di  brevetti  per  invenzioni,  modelli  di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei
prodotti a semiconduttori per l'anno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta una sessione di esami per  l'iscrizione  all'albo  dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione  brevetti  -
ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30. 
                               Art. 2 
 
 
    L'esame di abilitazione consiste in: 
    1. una prova pratica di redazione di brevetto  per  invenzione  o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale; 
    2. una prova orale sulle seguenti materie: 
    a) nozioni di  diritto  pubblico  e  privato,  di  diritto  della
concorrenza,  di  procedura  civile;  di  chimica   o   meccanica   o
elettricita'; 
    b) diritto dei brevetti per  invenzione  e  per  modello  nonche'
normativa sull'ordinamento professionale e sul codice deontologico; 
    c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprieta'
industriale; 
    d)  elementi  di  diritto  comparato  in  materia  di  proprieta'
industriale; 
    e) almeno una lingua scelta a cura del candidato  fra  l'inglese,
il tedesco o il francese. 
                               Art. 3 
 
 
    La prova scritta si terra' l'8 giugno 2016 a  Milano,  presso  la
sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale a  ciascun  candidato,  con  un  preavviso  di
almeno quindici giorni. 
                               Art. 4 
 
 
    Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice,  dovranno  essere  presentate  al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta'  industriale,  via
Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di  cui  al
precedente comma:  a  tal  fine  fanno  fede  il  timbro  e  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata  (PEC)  del  candidato  all'indirizzo  PEC   dell'ordine:
ordine-brevetti@pec.it 
    La firma in calce alla domanda non necessita  di  autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande  prive  di
sottoscrizione. 
                               Art. 5 
 
 
    Le domande, a pena di inammissibilita', devono  essere  corredate
dalla  documentazione  comprovante  che  il  candidato   possieda   i
requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n.  30/2005,
e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i  seguenti  documenti  in
carta semplice: 
    1) diploma di  laurea  o  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un  paese  membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato  abbia
seguito con successo un  ciclo  di  studi  post-secondari  di  durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale,  in  una
universita' o in  istituto  d'istruzione  superiore  o  in  un  altro
istituto dello stesso livello di formazione, a  condizione,  in  tale
ultimo   caso,   che   il   ciclo   di    studi    abbia    indirizzo
tecnico-professionale  attinente  all'attivita'  di   consulente   in
proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e  modelli
industriali; 
    2)  il  certificato  rilasciato  dal   Consiglio   sul   positivo
completamento del tirocinio  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7,  del
Regolamento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell'Ordine  dei
consulenti            in            proprieta'            industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti).     Ove
tale certificato non fosse disponibile in quanto il  tirocinio  sara'
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e  la  data
di svolgimento della  prova  scritta,  ovvero  l'8  giugno  2016,  il
certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data  in
cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal  caso,
il  Consiglio,  dopo  le  verifiche   del   caso,   potra'   disporre
l'ammissione all'esame con riserva; 
    3) attestazione di bonifico di euro 120,00 per  contributo  esame
sul conto corrente bancario intestato al  Consiglio  dell'Ordine  dei
consulenti in proprieta' industriale, presso  Unicredit,  agenzia  1,
Milano, IBAN: IT 08 M  02008  09455  000100063500  (specificare  come
causale: contributo esame a nome ... .). 
    In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo'  essere
prodotta  autocertificazione  riferita,  al  diploma  o   al   titolo
conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana -  con
l'indicazione  della  data  e  dell'istituto  universitario  che   ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. 
    I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare  che  il  candidato  abbia  superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso  l'Ufficio
europeo dei brevetti. 
    Il   controllo   della   validita'   dei   titoli   che   vengono
autocertificati puo' essere  disposto  in  qualsiasi  momento,  anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. 
    In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che  il
candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso  viene
escluso  automaticamente  dalle  prove  d'esame,  con   comunicazione
inoltrata da parte dell'ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo
sufficiente a garantire il  ricevimento  della  comunicazione,  ferme
restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il
candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 
    Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,  i  dati  personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti
in proprieta'  industriale  e  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche  successivamente  per  le  finalita'  inerenti  alla   gestione
dell'eventuale iscrizione  nell'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale. 
                               Art. 6 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  avranno  riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto  la  votazione
di almeno 21/30. 
                               Art. 7 
 
 
    La data e il luogo  della  prova  orale  saranno  comunicati  per
iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura della
segreteria   dell'ordine,   su    indicazione    della    Commissione
esaminatrice. 
                               Art. 8 
 
 
    Coloro  che  avranno  superato  l'esame  di   abilitazione,   per
l'iscrizione nella sezione brevetti dell'Albo, dovranno presentare al
Consiglio  dell'Ordine  dei  consulenti  in  proprieta'   industriale
un'istanza  in  bollo  accompagnata  dai  documenti  comprovanti   il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto
legislativo n. 30/2005,  nonche'  gli  altri  documenti  che  saranno
richiesti dal Consiglio dell'Ordine. 
                               Art. 9 
 
 
    Con  successivo  decreto,  si  procedera'   alla   nomina   della
Commissione esaminatrice e alla determinazione delle  relative  spese
per il suo funzionamento. 
                               Art. 10 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 23 dicembre 2015 
 
                                        Il Direttore Generale: Gulino