Concorso per 5 allievi corsi (toscana) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2015
Sintesi: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI STUDIO Concorso (Scad. 11 giugno 2015) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di c ...
Ente: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE
Regione: TOSCANA
Provincia: FIRENZE
Comune: FIRENZE
Data di inserimento: 12-05-2015
Data Scadenza bando 11-06-2015
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI STUDIO

Concorso (Scad. 11 giugno 2015)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 27° corso quinquennale, per l'anno accademico 2015-2016

 
                          IL SOPRINTENDENTE 
 
    Visti: 
    il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del  testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore» e in particolare  l'art.
142 che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario; 
    la legge 20 gennaio 1992, n.  57  «Istituzione  della  Scuola  di
restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze»; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante norme
per lo svolgimento di pubblici concorsi»; 
    la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive  modificazioni  ed
integrazioni «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate»; 
    il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali» e  in  particolare  l'art.  9  che  ribadisce
l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, e successive modificazioni ed integrazioni  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
    il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Codice in materia  di  protezione  dei
dati personali»; 
    il decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; 
    il decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della  sicurezza
nei luoghi di lavoro»; 
    il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni  in
materia di organizzazione dell'Opificio delle pietre dure di Firenze»
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento; 
    il  decreto  ministeriale  26  maggio  2009,  n.  86,   attuativo
dell'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la  definizione  dei  profili  di
competenza dei restauratori [omissis ...]»; 
    il decreto interministeriale 26 maggio  2009,  n.  87,  attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, recante il «Regolamento  concernente  la  definizione  dei
criteri e livelli  di  qualita'  cui  si  adegua  l'insegnamento  del
restauro [omissis ...]»; 
    il decreto interministeriale  2  marzo  2011  «Definizione  della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02»; 
    il  decreto  soprintendentizio  14  aprile  2011,  n.   1355,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  «Regolamento
della Scuola di alta  formazione  e  di  studio  dell'Opificio  delle
pietre dure di Firenze»; 
    il parere di conformita' espresso, dalla commissione  tecnica  di
cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio  2009,  n.
87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione  e  dell'attivazione
dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; 
    il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che  autorizza,  per
Opificio delle pietre dure,  all'istituzione  e  all'attivazione  del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato  alla
laurea, LMR/02, in Conservazione e restauro dei beni culturali; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Mibact, degli  uffici
della  diretta   collaborazione   del   Ministro   e   dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
    il   decreto   ministeriale   27   novembre   2014    concernente
«Articolazione interna  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale del Mibact»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2015-2016,   un   concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 27°  corso
quinquennale  della  Scuola  di   alta   formazione   e   di   studio
dell'Opificio delle pietre dure di  Firenze,  nel  seguente  Percorso
formativo professionalizzante (da ora PFP): 
      PFP2  -  Manufatti  dipinti  su  supporto  ligneo  e   tessile.
Manufatti  scolpiti  in  legno.  Manufatti  in  materiali   sintetici
lavorati, assemblati e/o dipinti: cinque posti. 
                               Art. 2 
 
     Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza 
 
 
    1. Il corso,  quinquennale  a  ciclo  unico,  articolato  in  300
crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi  previsti  dal
vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a  quanto
previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87,  e  dal
decreto soprintendentizio 14  aprile  2011,  n.  1355,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    A conclusione  del  corso  in  esito  al  superamento  dell'esame
finale, avente valore di esame di stato abilitante  alla  professione
di  restauratore  di  beni  culturali,  viene  conferito  il  diploma
equiparato alla laurea magistrale in conservazione e restauro di beni
culturali, classe LMR/02. 
    2. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti  a  versare
all'Opificio delle pietre dure una tassa di iscrizione  e  una  quota
pro capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a  coprire
in parte le spese dell'attivita' didattica e comprensiva degli  oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per  la
responsabilita' civile degli  allievi.  Gli  studenti  sono  altresi'
tenuti a versare la tassa regionale per il Diritto allo studio  (DSU)
direttamente all'Azienda per il DSU della regione Toscana. 
    Gli importi e le modalita'  di  pagamento  di  dette  somme  sono
indicati         sul         sito          web          dell'Istituto
(http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione. 
                               Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti soggettivi: 
    a) diploma di  istruzione  secondaria  superiore  quinquennale  o
quadriennale  piu'  anno  integrativo  o   titolo   equipollente   se
conseguito all'estero. Il presente requisito  deve  essere  posseduto
prima dell'inizio dei corsi; 
    b) cittadinanza italiana o di altro  Stato  dell'Unione  europea.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di Stati
extracomunitari; 
    c) idoneita' fisica alle  attivita'  che  il  percorso  formativo
professionalizzante comporta; 
    d) godimento dei diritti politici; 
    e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana. 
    2. I requisiti soprindicati,  ad  eccezione  di  quello  previsto
dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data  di
scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione. 
    3. E' garantita la partecipazione alla selezione  preliminare  di
candidati disabili. Nella domanda di  concorso  il  candidato  dovra'
specificare l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    4. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Opificio delle  pietre
dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati. 
                               Art. 4 
 
    Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita' 
 
 
    1. Le domande di ammissione, redatte su carta libera  secondo  lo
schema allegato al presente bando, devono essere  fatte  pervenire  a
mezzo di raccomandata A.R. alla Scuola di alta formazione e di studio
dell'Opificio delle pietre dure - via degli  Alfani  n.  78  -  50121
Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    2. La validita' delle domande,  ai  fini  della  scadenza,  sara'
stabilita unicamente dal timbro dell'ufficio postale accettante. 
    3. Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea, la domanda va integrata  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5. 
    4. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto  la  propria
responsabilita', consapevoli delle  conseguenze  penali  in  caso  di
dichiarazioni mendaci: 
    a) cognome e nome; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) codice fiscale; 
    d) luogo di residenza e di domicilio,  completi  di  indirizzo  e
codice di avviamento postale; 
    e) recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare e
indirizzo e-mail; 
    f) il PFP per il quale concorrono; 
    g) di quale cittadinanza sono in possesso; 
    h) di godere dei diritti politici; 
    i) di non avere riportato condanne penali e di non avere  carichi
penali pendenti (in caso  contrario  specificare  gli  estremi  delle
relative  sentenze,  nonche'  i  procedimenti  penali   eventualmente
pendenti); 
    j)  il  possesso  del  diploma  istruzione  secondaria  superiore
quinquennale  o  quadriennale  piu'   anno   integrativo   o   titolo
equipollente se conseguito all'estero. Per i candidati non ancora  in
possesso  del  relativo  titolo  di  studio  e'  fatto   obbligo   di
dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell'ultimo
anno di corso della scuola di istruzione secondaria superiore; 
    k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i  quali  si
veda il comma 6 del presente articolo; 
    l) il possesso dell'idoneita' fisica alle attivita'  che  il  PFP
comporta; 
    m) l'indicazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n.  104/1992,
in relazione al proprio handicap,  dell'ausilio  occorrente,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
    n) l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti. 
    5.  Eventuali  variazioni  di   dichiarazioni   gia'   rilasciate
nell'istanza di partecipazione al concorso dovranno essere  trasmesse
entro  il  termine  di  scadenza  del  bando,  ad   eccezione   delle
informazioni di cui ai punti d), e),  g)  del  precedente  comma  4),
informazioni il cui aggiornamento sara' sempre  possibile  fino  alla
conclusione delle attivita' concorsuali. 
    6. Nella  domanda  di  cui  sopra  dovra'  essere  dichiarato  il
possesso   di   eventuali   requisiti   che   conferiscano    diritti
preferenziali, a parita' di merito, per l'ammissione al  corso.  Tali
diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso dell'idoneita'
conseguita al concorso di ammissione presso le  scuole  dell'Opificio
delle pietre dure; dell'Istituto superiore per la conservazione e  il
restauro; dell'Istituto centrale per il restauro e  la  conservazione
del patrimonio archivistico e librario. 
    7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta  tutte
le condizioni del presente bando. 
    8. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci  si  applicano  le  sanzioni
previste dal capo VI, art. 75 e art. 76 del citato decreto. 
    9. La dichiarazione generica di essere in  possesso  di  tutti  i
requisiti non sara' ritenuta valida. 
    10. La mancata apposizione della firma autografa  in  calce  alla
domanda comporta l'esclusione dal concorso. 
    11. L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.
71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
sulla veridicita' del contenuto della dichiarazione. 
    12. Non saranno considerate valide le  domande  inviate  oltre  i
termini di scadenza e fatte pervenire in maniera  difforme  a  quanto
stabilito al comma 1, oppure  incomplete  di  una  qualunque  fra  le
dichiarazioni richieste al comma 4 di questo stesso articolo. 
    13. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela  delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali,  si  dichiara  che  i  dati  forniti  verranno  utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali. 
    14.   L'Opificio   delle   pietre   dure   non   assume    alcuna
responsabilita' per la dispersione di  comunicazioni,  dipendente  da
inesatta o incompleta indicazione del recapito  postale  fornito  dai
candidati o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di
indirizzo  menzionato  nella  domanda  di  ammissione,  neppure   per
eventuali disguidi postali non imputabili all'Opificio  delle  pietre
dure. 
                               Art. 5 
 
    Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini 
            di Stati non appartenenti all'Unione europea 
 
 
    1. Per  l'ammissione  al  concorso  i  cittadini  non  comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati  dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 1, 2. 
    2. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che  hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno: 
    a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma
1 dell'art. 3, conseguito all'estero, legalizzarlo e  dichiararne  il
valore «in  loco»,  indicando  gli  anni  complessivi  di  scolarita'
necessari per il suo conseguimento; 
    b) provvedere, per i candidati privi di residenza  anagrafica  in
Italia,  all'inoltro  della  documentazione  di  cui  al   punto   a)
direttamente all'Opificio delle pietre  dure  di  Firenze,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  bando
nella Gazzetta Ufficiale o, per i candidati non  ancora  in  possesso
del titolo  di  studio  alla  data  di  scadenza  dei  termini  della
presentazione della domanda di ammissione, entro l'inizio dei  corsi.
Fara'  fede  la  data  di  protocollo  di   partenza   delle   citate
rappresentanze diplomatiche. 
                               Art. 6 
 
                  Prove d'esame - Oneri - Modalita' 
 
 
    1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove: 
    a) un colloquio preliminare  in  lingua  italiana,  riservato  ai
candidati cittadini non italiani; 
    b) una prova grafica; 
    c) un test attitudinale pratico-percettivo; 
    d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta  delle
opere  d'arte  e  la  capacita'  di  mettere  in  relazione  i   dati
storico-artistici e quelli tecnici nonche'  una  conoscenza  di  base
delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze  della  terra,
fisica). 
    La prova orale sara'  sostenuta  in  lingua  italiana  anche  dai
cittadini stranieri. I  candidati  dovranno  altresi'  dimostrare  la
conoscenza della lingua inglese. 
    Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c),  i  candidati
saranno tenuti a versare all'Opificio delle pietre  dure  di  Firenze
una quota pro capite di  euro  70,00  a  titolo  di  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate nel sito web  dell'Istituto  alla  voce
formazione (http://www.opificiodellepietredure.it). 
    La suddetta quota non e' in nessun caso rimborsabile. 
    Prova  grafica:  consiste  nella  trasposizione  grafica  di   un
manufatto artistico o parte di  esso,  bidimensionale,  condotta  per
mezzo di una riproduzione fotografica. 
    Il disegno dovra' essere eseguito con matita in grafite  nera,  a
tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in  scala  2:1
rispetto al formato della fotografia. 
    Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la  sintesi
critica del manufatto per mezzo di  un  tratto  essenziale  nitido  e
opportunamente   modulato,   teso   a   restituire   la   definizione
volumetrica, le proporzioni e la  particolare  tecnica  esecutiva  in
esame. 
    La prova ha durata di sei ore consecutive. 
    Per l'esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale:  matite  in  grafite,  gomme,
temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili. 
    I fogli da disegno saranno  forniti  dall'Opificio  delle  pietre
dure. 
    E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale
da parte dei candidati. 
    Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro  che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi). 
      
    Test attitudinale pratico-percettivo: per il  «PFP  2»  la  prova
consiste nella riproduzione a tempera, su un supporto  in  cartoncino
gessato di 25 cm per 30 cm, di una campionatura  policroma  di  forma
geometrica,  fornita  a  ciascun  candidato  in  copia   fotografica.
L'elaborato  dovra'  riprodurre  esattamente,  in  scala  1:1  e  con
campitura e stesura uniforme, il campione di policromia fornito. 
    Per  tale  prova  i  candidati  dovranno  portare   il   seguente
materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite,  righe,  squadre,
colori a tempera, pennelli e tavolozza. 
    Ogni altro materiale occorrente sara' fornito dall'Opificio delle
pietre dure. 
    E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale
da parte dei candidati. 
    La prova si svolgera' in due giorni consecutivi per  sei  ore  al
giorno. 
    Sono ammessi a sostenere la  prova  successiva  solo  coloro  che
avranno riportato nella prova pratica la  votazione  di  almeno  7/10
(sette decimi). 
    Prova orale: nella prova orale i candidati devono  dimostrare  di
possedere: 
    a) conoscenza di elementi di storia dell'arte antica, medievale e
moderna; 
    b) conoscenza  dei  materiali  e  delle  tecniche  di  produzione
artistica relative al PFP 2; 
    c)  conoscenza,  a  livello  manualistico  di  scuola  secondaria
superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e
della fisica; 
    d) conoscenza di base della lingua inglese attraverso la  lettura
e la traduzione  di  un  brano  di  carattere  storico-artistico  e/o
tecnico-scientifico. 
    La  prova  s'intende  superata  se  il  candidato  raggiunge   il
punteggio di almeno 7/10 (sette decimi). 
    2.  Indicazioni  piu'  ampie  e  dettagliate  sui  temi  e  sugli
argomenti d'esame nonche' suggerimenti di orientamento  bibliografico
saranno reperibili nel sito web dell'Opificio delle pietre dure, alla
voce Formazione, e presso la  segreteria  della  Scuola,  contattando
l'indirizzo e-mail: opd.saf@beniculturali.it. 
                               Art. 7 
 
            Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni 
 
 
    1. I candidati esclusi  dal  concorso  riceveranno  comunicazione
scritta  da   parte   dell'Opificio   delle   pietre   dure   tramite
raccomandata. 
    2. Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d'esame, di cui al suddetto art. 6, e  tutte  le  comunicazioni
relative agli  esiti  delle  prove  d'esame,  saranno  comunicate  ai
candidati esclusivamente  tramite  avvisi  pubblicati  sul  sito  web
dell'Istituto   (http://www.opificiodellepietredure.it)   alla   voce
Formazione. 
    3.  A  partire  dal  decimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del bando, sul sito istituzionale  verranno  pubblicate
la  data,  la  sede  e  l'orario  in  cui  si  terra'  la  prova   di
conversazione  in  lingua  italiana,  riservata  ai  soli   candidati
cittadini non italiani; dal  giorno  successivo  all'espletamento  di
detta prova, verra' pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere  la
prima prova (prova grafica). 
    4. Per le prove successive i candidati ammessi saranno  convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito  web  dell'Opificio
delle pietre dure (http://www.opificiodellepietredure.it)  alla  voce
Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei  luoghi
ivi indicati muniti di documento di riconoscimento valido. 
    5. I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell'Istituto, tramite raccomandata. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice  del  presente  concorso  sara'
composta ai sensi dell'art. 7 del regolamento della  Scuola  di  alta
formazione e di studio dell'Opificio delle pietre dure di Firenze. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla  somma  aritmetica  di
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame nonche', nel caso  di
candidati a parita'  di  merito,  dalla  valutazione  dei  titoli  di
preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il  candidato  di
eta'  inferiore.  Se  uno  o  piu'  candidati  vincitori   rinunciano
all'ammissione, questa puo' essere  consentita  agli  idonei  secondo
l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima. 
    2.  La  graduatoria  verra'   pubblicata   sul   sito   ufficiale
dell'Istituto,  affissa  all'albo  dell'OPD  e  trasmessa,  per   gli
adempimenti di  competenza,  alla  Direzione  generale  educazione  e
ricerca del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
                               Art. 10 
 
               Ammissione ai corsi e documenti di rito 
 
 
    1.  I  candidati  che  saranno  dichiarati  vincitori  e  avranno
ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine  di  trenta
giorni dalla data di ricezione  della  comunicazione  in  tal  senso,
sotto pena di decadenza, far pervenire all'Opificio delle pietre dure
conferma   scritta   di   accettazione   dell'ammissione   al   corso
quinquennale accompagnata dai seguenti documenti: 
    a) una fototessera nel formato 4×5 cm; 
    b) copia del documento di identita' indicante  il  cognome  e  il
nome, il luogo e data di nascita; 
    c) copia conforme all'originale del titolo di studio. 
    I  concorrenti  con   cittadinanza   extracomunitaria,   dovranno
allegare  alla  lettera  di  accettazione,  oltre  la  documentazione
summenzionata, anche i seguenti documenti: 
    a) dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  del  permesso  di
soggiorno; 
    b) certificato di nascita; 
    c) certificato di cittadinanza; 
    d)  documento  che  comprovi  la  buona   condotta   secondo   le
disposizioni dei rispettivi Stati. 
    I documenti di cui alle lettere b), c) e d),  conformemente  alla
circolare congiunta Ministero interni - Pubblica amministrazione,  n.
3  del  2012,  devono  essere  prodotti  dai  Paesi  di  provenienza,
legalizzati e tradotti all'estero nei termini di legge. 
    I documenti di cui alle lettere  c)  e  d)  devono  essere  stati
rilasciati in data non anteriore a sei mesi  rispetto  alla  data  di
comunicazione dell'ammissione. 
    Il possesso del permesso di soggiorno,  rilasciato  dagli  organi
competenti, e' condizione indispensabile affinche'  i  candidati  con
cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati
dell'Unione europea possano essere ammessi a frequentare il corso. 
    2. I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a  corsi
universitari o altri corsi di alta formazione. 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del  contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  delle  dichiarazioni
non veritiere. 
    Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni,  di  cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali  e'
il Direttore della Scuola di alta formazione e di studio. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Firenze, 14 aprile 2015 
 
                                            Il Soprintendente: Ciatti