Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 19-07-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso Procedura di reclutamento per l'ammissione al 3° corso triennale di 340 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Ca ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-07-2013
Data Scadenza bando 17-09-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso

Procedura di reclutamento per l'ammissione al 3° corso triennale di 340 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 2° corso triennale Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
     Visto  il  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle  imprese  del  settore  bancario»,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto
2012, n. 135; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2013)», e in particolare l'art. 1,  commi  89  e
ss.; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  229,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2013  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015»; 
    Visto il decreto dirigenziale  n.  133  emanato  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare il 13 settembre  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 74 del  16  settembre
2011, con il quale e' stato bandito il concorso pubblico, per esami e
titoli, per  l'ammissione  al  2°  corso  triennale  di  490  allievi
marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto dirigenziale  n.  163  emanato  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare il 20 settembre 2012 con il  quale
e' stata approvata la graduatoria finale di  merito  del  sopracitato
concorso e contestualmente ridotti i posti messi a concorso da 490  a
150; 
    Visto il decreto dirigenziale  n.  176  emanato  dalla  Direzione
Generale l'8 ottobre 2012 con il quale e' stata integrata la suddetta
graduatoria finale di merito; 
    Rilevato che l'ultimo dei  candidati  effettivamente  incorporato
risulta essere  Tessitore  Emanuele,  posizionato  al  n.  143  della
graduatoria finale di merito, stante le riserve dei posti previste  e
le rinunce di alcuni vincitori del concorso, come previsto  dall'art.
19, comma 6 del bando; 
    Vista la nota M_DSSMD0061339 dell'8 luglio 2013 con cui lo  Stato
Maggiore della Difesa ha  rilasciato  il  prescritto  "nulla  contro"
nella considerazione che le 340 unita' da reclutare sono previste nel
Piano delle assunzioni 2013 e trovano adeguata copertura finanziaria; 
    Vista la lettera n. 81/7-2-1-2011 del 27 giugno 2013 con la quale
il  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  ha  rappresentato
l'esigenza di disporre, con immediatezza, di 340 Allievi Marescialli,
senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine
una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un  concorso
pubblico; 
    Visto l'art. 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n.  66,  concernente  la  possibilita'  di  prorogare  i  termini  di
validita' della graduatoria  dei  concorsi  per  il  reclutamento  di
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori,  in  caso  di  successivi  e
analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa; 
    Tenuto  conto  dei  principi   di   economicita'   e   speditezza
dell'azione amministrativa e della necessita' di  contenere  i  costi
gravanti sull'Amministrazione per  la  gestione  delle  procedure  di
reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il  1°  marzo  2013,  registro  n.  1,foglio  n.  390
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                Avvio della procedura di reclutamento 
 
 
    1.  In  applicazione  dell'art.  688,  comma   7,   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  avviata  la  procedura  per  il
reclutamento, per l'anno 2013, di 340 Allievi Marescialli  del  ruolo
Ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri,  mediante  scorrimento  della
graduatoria finale di merito del  concorso  per  l'ammissione  al  2°
corso  triennale  Allievi  Marescialli  dell'Arma  dei   Carabinieri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale, n. 74, del 16  settembre  2011,  il  cui  termine  di
validita' e' prorogato dal 20 settembre 2012 al 20 marzo 2014, per le
motivazioni esposte in premessa. 
    2. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66 resta impregiudicata, per l'Amministrazione  della  Difesa,  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o  annullare
il presente decreto, di  sospenderne  o  rinviarne  l'attuazione,  di
modificare il  numero  dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
convocati  alla  frequenza  del  corso,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di  disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che impedissero  o  limitassero  le
assunzioni   di   personale   per   l'anno   2013.   In   tal   caso,
l'Amministrazione  della   Difesa   provvedera'   a   darne   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni della  presente
procedura di reclutamento. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. I concorrenti che, nella  graduatoria  finale  di  merito  del
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 sono classificati: 
      a) dalla posizione n. 144 (AUDI Carmela) alla posizione n.  497
(LEONE Paolo), previo scorporo dei posti riservati  e  dei  candidati
rinunciatari, saranno convocati presso il Comando Generale  dell'Arma
dei Carabinieri - Centro Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  e
sottoposti  ad  accertamenti  per  la   verifica   del   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica, da svolgere con  le  modalita'  previste
dalle direttive  tecniche  della  Direzione  Generale  della  Sanita'
Militare  datate  5  dicembre  2005  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, e con quelle definite in apposite norme  approvate  con
provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri,  che
sara'   reso   disponibile   mediante    pubblicazione    sul    sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti gli interessati; 
      b) dalla posizione n. 498 (TEVERE Emanuele) alla  posizione  n.
576  (PASSAMONTI  Elena),   costituiranno   riserva   per   procedere
all'ulteriore scorrimento della graduatoria. 
    2. Nelle more della  verifica  del  mantenimento  dei  requisiti,
tutti i concorrenti  partecipano  "con  riserva"  alla  procedura  di
reclutamento. L'Amministrazione puo' disporre,  in  ogni  momento  ed
anche a seguito di verifiche successive, con  provvedimento  motivato
del Direttore Generale per il Personale Militare o  di  autorita'  da
lui  delegata,  l'esclusione  del  concorrente  dalla  procedura   di
reclutamento o dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti
e' accertato durante il corso stesso, o  dichiararlo  decaduto  dalla
nomina, per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente decreto o per il difetto dei requisiti prescritti all'art. 2
del bando di concorso citato in premessa, che devono essere mantenuti
fino alla  data  d'incorporamento  presso  la  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri, fatta eccezione per l'eta'. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  Armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
                               Art. 3 
 
 
Accertamenti  per  la  verifica   del   mantenimento   dell'idoneita'
                            psico-fisica 
 
 
    1.  Gli   accertamenti   per   la   verifica   del   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica avranno luogo indicativamente  a  partire
dal 22 luglio 2013. Il calendario e le modalita' di convocazione  dei
concorrenti saranno resi noti indicativamente a partire dal 19 luglio
2013, con valore di notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati,   mediante   avviso   pubblicato   nei   siti   internet
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186,  00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari,  sara'
considerato  rinunciatario  e  quindi  escluso  dalla  procedura   di
reclutamento, quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste
riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti   interessati   al
concomitante svolgimento di prove  nell'ambito  di  concorsi  indetti
dall'Amministrazione Difesa ai quali  gli  stessi  hanno  chiesto  di
partecipare. A tal fine gli interessati  dovranno  far  pervenire  al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail
all'indirizzo  cgcnsrconcmar@carabinieri.it,  un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art.
1,  comma  1).  I  concorrenti  rinunciatari  e/o   esclusi   saranno
sostituiti con  altrettanti  concorrenti  idonei,  nell'ordine  della
graduatoria. 
    3.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  Nazionale   di
Selezione  e  Reclutamento  del  Comando   Generale   dell'Arma   dei
Carabinieri, all'atto della presentazione dovranno esibire  la  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Se  militari
in servizio, dovranno portare al  seguito  ?in  busta  chiusa?  copia
aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. 
    4. Gli accertamenti saranno svolti da una commissione  che  sara'
nominata con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare
o di autorita' da lui delegata, cosi' composta: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   Tenente
Colonnello, presidente; 
      un ufficiale superiore medico, membro; 
      un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del  supporto  di   medici
specialisti, anche esterni. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita medica generale e anamnestica; 
      b) analisi delle urine, per la ricerca di cataboliti urinari di
sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,  cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici  e  benzodiazepine.  In  caso  di
positivita' si disporra' sul medesimo campione test di conferma; 
      c) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      d) per i concorrenti di sesso femminile,  test  di  gravidanza,
mediante analisi delle urine. 
    La commissione potra', inoltre,  disporre  l'esecuzione  di  ogni
ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire  una   adeguata
valutazione clinica e medico-legale. Nel  caso  in  cui  si  rendesse
necessario  sottoporre  il  concorrente  ad  indagini   radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso e, in caso di
rifiuto, sara' escluso dalla procedura di reclutamento. 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo»; 
      «inidoneo», con l'indicazione del motivo. 
    Il giudizio di inidoneita' e' definitivo e  non  suscettibile  di
riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti  risultati  affetti
da: 
      a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di non  idoneita'
al servizio militare o che determinino l'attribuzione di  un  profilo
sanitario inferiore a quello minimo previsto,  secondo  la  normativa
vigente; 
      b) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislasia  e
disartria); 
      c) positivita' ai cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti
e/o  psicotrope  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per   l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte quelle  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate
dalle lettere precedenti, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Maresciallo  del  ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per la loro sede,
dimensione o natura siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro  della
persona o dell'uniforme o  siano  possibile  indice  di  personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici). 
    8. In caso di positivita' del test di gravidanza, la  commissione
non potra' in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  e  dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,
secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le  concorrenti
che si trovassero in dette condizioni  saranno  nuovamente  convocate
presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento  per
essere sottoposte agli accertamenti di cui al presente  articolo,  in
una  data  compatibile  con  la  definizione   della   procedura   di
reclutamento.  Se,  in  occasione  della  seconda  convocazione,   il
temporaneo  impedimento  perdura,  la  candidata  sara'  esclusa  per
impossibilita' di procedere agli accertamenti  per  la  verifica  del
mantenimento dell'idoneita' psico-fisica, e rinviata  d'ufficio  alla
prima procedura di reclutamento utile. 
    9.  I  candidati  che,  all'atto  degli   accertamenti,   saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi  compatibili  con  il  termine  delle  convocazioni   per   gli
accertamenti sanitari, saranno sottoposti  ad  ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero  dell'idoneita'  fisica.  I  candidati  che,  al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed  esclusi  dalla
procedura di reclutamento.  Tale  giudizio  sara'  comunicato  seduta
stante agli interessati. 
    10. I concorrenti  giudicati  "inidonei"  saranno  esclusi  dalla
procedura di reclutamento e sostituiti con  altrettanti  concorrenti,
nell'ordine della graduatoria di merito. 
                               Art. 4 
 
 
               Presentazione al corso e incorporamento 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei all'esito degli accertamenti  e
delle verifiche di cui ai  precedenti  articoli  2  e  3,  fino  alla
concorrenza dei  posti  disponibili,  dovranno  presentarsi  -  senza
attendere ulteriori comunicazioni - presso la  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri, nella data e con  le  modalita'
che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli  effetti  e
per tutti gli interessati, indicativamente a partire dal 10 settembre
2013, con avviso pubblicato nei siti  internet  www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it
 , nonche' presso il Comando Generale  dell'Arma
dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935. 
    2. Il 3° Corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2013 e sara'
svolto secondo i programmi  e  le  modalita'  stabilite  dal  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    3. I frequentatori del corso saranno iscritti,  a  cura  e  spese
dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di  studi
della Scuola Marescialli e Brigadieri. I frequentatori, pertanto, non
dovranno  trovarsi   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'iscrizione  all'Universita',  pena  l'esclusione   dal   corso.   A
richiesta del Comando della citata Scuola Marescialli e Brigadieri, i
frequentatori,  ai  fini  dell'iscrizione  al  corso   universitario,
dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva,  rilasciata  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  di  essere  in  possesso  del
diploma d'istruzione secondaria di secondo  grado  e  di  non  essere
iscritti presso alcuna Universita'. 
    4. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti prima
della data d'inizio del corso, al fine  di  espletare  le  operazioni
d'incorporamento, ivi compresa la  visita  medica  di  controllo  per
verificare il mantenimento della  prescritta  idoneita'  psicofisica.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute,
i candidati saranno rinviati  al  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei Carabinieri. I provvedimenti di inidoneita'  o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la presentazione, comporteranno  l'esclusione  dalla
procedura di reclutamento. Il giudizio di inidoneita' e'  definitivo.
I concorrenti giudicati inidonei saranno sostituiti con le  modalita'
di cui al precedente art. 3, commi 2 e 10. 
    5.  All'atto  della  presentazione   alla   citata   Scuola   per
l'incorporamento, coloro che non sono militari in servizio  nell'Arma
dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  relativa  al  possesso/mantenimento   dei   requisiti
previsti e consegnare i seguenti documenti: 
      a) un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate; 
      b) un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
    Se di sesso femminile, dovranno altresi' consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)  effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  accreditata
presso il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro  i  quattro  giorni
calendariali  precedenti  la  data  di  presentazione.  In  caso   di
positivita' del test di gravidanza  la  visita  medica  di  controllo
sara' sospesa ai  sensi  dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    6. I concorrenti che non si presenteranno alla Scuola Marescialli
e Brigadieri entro il  termine  fissato  nella  convocazione  saranno
considerati   irrevocabilmente   rinunciatari   e   potranno   essere
sostituiti   con   altrettanti   concorrenti,    nell'ordine    della
graduatoria, risultati idonei agli accertamenti di cui al  precedente
art. 3. La  Scuola  potra',  comunque,  autorizzare,  per  comprovati
motivi da comunicare  anticipatamente  tramite  il  Comando  Stazione
Carabinieri  competente  per  territorio,   il   differimento   della
presentazione fino al decimo giorno dalla data  d'inizio  del  corso.
Potra' altresi' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine  della
medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari  a  quello
di eventuali rinunciatari e/o esclusi, per qualsiasi motivo, all'atto
dell'incorporamento o durante i primi venti giorni di corso. 
    7.  I  concorrenti  ammessi  al  corso  Allievi  Marescialli,  se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli  Appuntati  e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  Allievi  Carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei Carabinieri; 
      c) dagli Allievi Ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di Carabiniere, previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  Armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    8. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
Generale dell'Arma dei  Carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di Allievo. 
                               Art. 5 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per la sede  degli  accertamenti  e
per la presentazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri sono a
carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, limitata  ai  giorni  di  svolgimento  degli
accertamenti,  nonche'  al  tempo  strettamente  necessario  per   il
raggiungimento della sede ove gli stessi  si  svolgeranno  e  per  il
rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente  non  sostenga
gli accertamenti per cause dipendenti  dalla  sua  volonta'  o  venga
espulso dagli stessi, la licenza  straordinaria  sara'  computata  in
detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione degli accertamenti dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma e dovranno  indossare
la  tenuta  ginnica.  Gli  stessi  fruiranno  del  pranzo  a   carico
dell'Amministrazione  militare  solo  qualora  gli  accertamenti   si
protraggano in orario pomeridiano. 
                               Art. 6 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli Allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro  che,  pur
se giudicati idonei al termine del corso, si  trovano  in  una  delle
seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
 
      Roma, 9 luglio 2013 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone