Concorso per 190 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 190
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 04-12-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO   (scad.  8 gennaio 2013) Concorso per l'ammissione al XIV Ciclo - Nuova Serie delle Scuole di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli ...
Ente: UNIVERSITA' DI SALERNO
Regione: CAMPANIA
Provincia: SALERNO
Comune: SALERNO
Data di inserimento: 04-12-2012
Data Scadenza bando 08-01-2013
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UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO   (scad.  8 gennaio 2013)
Concorso per l'ammissione al XIV Ciclo - Nuova Serie delle Scuole  di
  Dottorato   di   Ricerca   aventi   sede   amministrativa    presso
  l'Universita' degli studi di Salerno. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visti gli artt. 17 e  39  dello  Statuto  dell'Universita'  degli
Studi di Salerno, emanato  con  D.R.  2  ottobre  1996,  n.  4649,  e
pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n.  242,  modificato
con D.R.  12  dicembre  1997,  n.  5353,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana -  Serie  Generale -  del   23
dicembre 1997, n. 298, con D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale -
dell'8 novembre 2000,  n.  261,  con  D.R.  4  marzo  2003,  n.  922,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale - del 3 aprile 2003, n. 78, con D.R. 30  dicembre  2008,  n.
4522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - del 9 gennaio 2009, n. 6, con D.R. 3 agosto 2010, n.
2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - del 16 agosto 2010, n. 190, e  con  D.R.  12  giugno
2012, n. 1396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - Serie Generale - del 26 giugno 2012, n. 147; 
    Visto l'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo,  emanato  con
D.R. 1° aprile 2008, Rep. n. 1043, Prot. n. 19161; 
    Visto il D.R. 2 luglio 2009, n. 3260,  Prot.  n.  34003,  con  il
quale e' stato emanato il Regolamento Studenti; 
    Visto l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, che  demanda  alle
Universita' il compito  di  disciplinare,  con  proprio  Regolamento,
l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di  accesso  e  di
conseguimento del titolo, gli  obiettivi  formativi  ed  il  relativo
programma di studi, la durata,  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento  e  l'importo  delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L.  3  agosto  1998,  n.
315; 
    Visto il D.M. 30 aprile 1999, n.  224,  con  il  quale  e'  stato
emanato il  Regolamento  Ministeriale  in  materia  di  Dottorato  di
Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'
delle sedi, conferendo  agli  Atenei  il  compito  di  istituire  con
Decreto  Rettorale  i  corsi  previa  valutazione  dei  requisiti  di
idoneita' delle sedi, di determinare  gli  obiettivi  formativi  e  i
programmi di studio, di disciplinare  le  modalita'  di  accesso,  la
durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per  l'accesso  e
la frequenza; 
    Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile  1990  che
fissa il limite  del  reddito  personale  complessivo  lordo  per  la
fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre  1989,  n.
398; 
    Vista la delibera con la quale il Consiglio  di  Amministrazione,
nella  seduta  del  15  febbraio  2001,  ha  commisurato  il   limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della  borsa  di  studio
all'ammontare della stessa; 
    Visto il  D.P.C.M.  9  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n. 172; 
    Visto il D.M. 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti  in
data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n.  62,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 ottobre 2008,  n.
241; 
    Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il
quale e' stato emanato, in attuazione  delle  disposizioni  normative
contenute nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e nel  D.M.  30
aprile 1999, n° 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato
di Ricerca; 
    Visto il D.R. 14 settembre 2011, Rep. n. 2268,  Prot.  n.  35622,
con il quale e' stata nominata una Commissione Mista S.A./CdA, con il
compito di provvedere alla valutazione delle proposte di  istituzione
avanzate  dalle  strutture  dipartimentali  e   di   procedere   alla
ripartizione delle borse di studio; 
    Vista  la  deliberazione   con   la   quale   il   Consiglio   di
Amministrazione, nella  seduta  del  12  gennaio  2012,  in  sede  di
approvazione del bilancio preventivo gestionale per l'anno  2012,  ha
determinato, anche tenuto conto dell'adesione dell'Ateneo al Progetto
Regionale finanziato  nell'ambito  del  POR  Campania  FSE  2007/2013
denominato "Dottorati in Azienda", le  risorse  economico-finanziarie
da destinare alle predette Scuole prevedendone la relativa spesa; 
    Considerato che, ai sensi  dell'art.  18,  comma  8,  del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 31 maggio 2012, n.  126),  l'importo  della
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario  per  l'anno
accademico 2012/2013 e' stabilito in € 140,00; 
    Vista  la  deliberazione   con   la   quale   il   Consiglio   di
Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 2012, ha  approvato,  per
l'anno accademico 2012/2013, la Guida al pagamento delle tasse e  dei
contributi universitari per Corsi di Dottorato di Ricerca; 
    Considerate le proposte avanzate dalle  strutture  dipartimentali
relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di  Ricerca  e  delle
Scuole Dottorali  di  afferenza  aventi  sede  amministrativa  presso
l'Universita' degli Studi di Salerno; 
    Acquisito il parere espresso dal  Nucleo  di  Valutazione,  nella
seduta del 5 novembre 2012, in ordine alla verifica dei requisiti  di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti; 
    Acquisito il verbale, in data 13 novembre 2012, dei lavori  della
Commissione Mista S.A./CdA; 
    Vista la deliberazione con la quale il Senato  Accademico,  nella
seduta del 20 novembre  2012,  ha  approvato  l'istituzione  del  XIV
Ciclo - Nuova Serie (XXVIII  ciclo)  delle  Scuole  di  Dottorato  di
Ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi  di
Salerno; 
    Visto il D.R. 26 novembre 2012, Rep. n. 2691, Prot. n. 46695, con
il quale, e' stata autorizzata, in assenza di una seduta tematica del
Consiglio di Amministrazione ed  al  fine  di  garantire  l'immediata
istituzione   del   suddetto   ciclo,   la   spesa   complessiva   di
€ 3.781.440,00, mediante utilizzo della disponibilita' esistente  sul
capitolo di spesa AF.01.05.03  "Borse  di  studio  per  dottorati  di
ricerca", per il finanziamento di n. 78 borse  di  studio  di  durata
triennale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E' istituito il XIV Ciclo - Nuova Serie delle Scuole di Dottorato
di Ricerca aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli
Studi di Salerno. 
    Sono indetti pubblici concorsi, per esami,  per  l'ammissione  ai
Corsi di Dottorato di Ricerca  afferenti  alle  Scuole  Dottorali  di
seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata  del
Corso, la Scuola di afferenza, i posti messi a concorso e  il  numero
delle borse di studio, le sedi consorziate). 
    Le attivita'  formative  di  studio  e  di  ricerca  relative  ai
suddetti Corsi avranno decorrenza a far data dal 1°  gennaio  2013  e
sino al 31 dicembre 2015. 
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti pubblici  di
ricerca o da qualificate strutture produttive private. 
    Le borse di studio finanziate nell'ambito  di  Progetti  Speciali
saranno sottoposte, sia con riferimento alla gestione della  carriera
degli studenti che con riferimento alla rendicontazione contabile  ed
amministrativa, alla normativa specifica del Progetto di riferimento. 
 
                               Art. 2 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n. 398,
"le borse di studio universitarie non  possono  essere  cumulate  con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  tranne  che  con
quelle assegnate  da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo'  usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo. 
    Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11  luglio  1980,  n.  382,  "le
borse di studio comunque utilizzate non  danno  luogo  a  trattamenti
previdenziali ne' a valutazioni ai fini  di  carriere  giuridiche  ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali". 
    Alle borse di studio universitarie si applicano  le  agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476". 
    Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, come  modificato  dall'art.  19,  comma  3,
lett. a) della L. 30 dicembre 2010, n° 240, "il  pubblico  dipendente
ammesso a Corsi di Dottorato  di  Ricerca  e'  collocato  a  domanda,
compatibilmente con  le  esigenze  dell'amministrazione,  in  congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per  il  periodo  di
durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. In caso di ammissione a Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca
senza borsa di studio, o  di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in
aspettativa conserva il trattamento  economico,  previdenziale  e  di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato  il  rapporto  di  lavoro.  Qualora,  dopo  il
conseguimento del dottorato di ricerca, il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei  due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  pubblici  dipendenti  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno  accademico,
beneficiando di detto congedo". 
    Ai sensi dell'art. 4, u.c., della L. 3 luglio 1998,  n.  210,  "i
dottorandi  possono  esercitare  una  limitata  attivita'   didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La  collaborazione  didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato,  e  non  da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'". 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
               a Corsi/Scuole di Dottorato di Ricerca 
 
 
    Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza  limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che siano  in  possesso  di  laurea
specialistica/magistrale o di diploma di  laurea  conseguito  secondo
l'ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004,  n.  270,  coerenti
con le  attivita'  previste,  ovvero  di  analogo  titolo  accademico
conseguito all'estero. 
    In   particolare,   i   cittadini    italiani,    comunitari    o
extracomunitari  in  possesso  di  un  titolo  accademico  conseguito
all'estero che non sia gia'  stato  dichiarato  equipollente  ad  una
laurea  italiana  dovranno,   ai   soli   fini   dell'ammissione   al
Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca, richiedere l'equipollenza nella
domanda di ammissione al concorso. 
    A tal fine, la domanda  dovra'  essere  corredata  dei  documenti
utili a consentire alla Commissione Esaminatrice di cui al successivo
articolo  7  di  pronunziarsi  sulla  richiesta  di  equipollenza.  I
predetti documenti  dovranno  essere  tradotti  e  legalizzati  dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia  di
ammissione  degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea   delle
Universita' italiane. 
    Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i  quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al  comma  1  entro  e  non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di  ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva"  e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire,  a  pena  di
decadenza, entro e non  oltre  quindici  giorni  dalla  scadenza  del
predetto termine, la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,
resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445,  che
attesti il conseguimento del diploma di laurea. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
        Termine di presentazione delle domande di ammissione 
 
 
    La presentazione della  domanda  di  ammissione  ai  concorsi  e'
articolata nelle fasi di seguito indicate: 
 
                             PRIMA FASE 
                            REGISTRAZIONE 
 
    In generale, ciascun  candidato  dovra'  registrarsi  al  sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito internet alla voce: http://www.unisa.it/. 
    Al riguardo, la procedura di registrazione al sistema informatico
di Ateneo puo' essere effettuata una sola volta ed e' sempre  valida:
conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo,  fossero  gia'
registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che  abbiano
conseguito presso l'Universita' degli  Studi  di  Salerno  un  titolo
accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono
utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la  coppia  di
codici in  possesso  o  da  richiedere  all'Ufficio  Formazione  Post
Laurea. 
    Viceversa,  coloro  che  non  risultino  registrati  al   sistema
informatico di Ateneo dovranno: 
      1. munirsi del proprio codice fiscale; 
      2.  collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it/;
selezionare dal menu alla sinistra della pagina il link: STUDENTI  e,
successivamente, accedere alla sezione "Segreterie Studenti e Servizi
on-line" e cliccare su "Area utente"; 
      3. selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
"Registrazione" e compilare in ogni sua parte il  modulo  che  verra'
proposto; 
      4. completata la procedura informatizzata, il sistema generera'
un Nome Utente ed una Password che dovra' essere modificata al  primo
accesso. Tali credenziali di accesso verranno anche spedite  a  mezzo
posta elettronica  all'indirizzo  e-mail  indicato  nel  corso  della
registrazione. 
 
                            SECONDA FASE 
                       ISCRIZIONE AL CONCORSO 
     (DOMANDA DI AMMISSIONE + CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE) 
 
    Una  volta  effettuata  la  procedura  di   "registrazione",   il
candidato  dovra'  iscriversi  al  concorso,   compilando   per   via
telematica la relativa domanda di ammissione e pagando il  Contributo
per la  partecipazione  a  concorsi  pubblici.  A  tal  fine,  dovra'
collegarsi al sito internet di Ateneo: http://www.unisa.it/ - servizi
studenti on line - area riservata di ciascuno studente, alla quale si
ha  accesso  utilizzando  la  coppia  di  codici  ("nome  utente"   e
"password") ottenuti con la registrazione. 
    In particolare dovra': 
      1.  collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare dal menu alla sinistra della pagina il link: STUDENTI  e,
successivamente, dall'Area Utente, selezionare  il  link:  accedi  ai
servizi studenti on line; 
      2. selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
"Login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire  la
predetta coppia di codici; 
      3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina,  verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che  e'  possibile
effettuare: selezionare "Test per corsi  ad  accesso  programmato"  e
compilare la domanda di ammissione  seguendo  le  istruzioni  fornite
dalla procedura. Sara' richiesto, tra l'altro, di inserire i dati del
proprio documento di riconoscimento, che dovra' essere lo stesso  che
sara' portato in sede di concorso per l'identificazione; 
      4. terminato l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
domanda di ammissione al concorso compilata on line e completarne  la
compilazione,  nonche'  il  bollettino  di  pagamento   interbancario
"Freccia" relativo al Contributo per  la  partecipazione  a  concorsi
pubblici per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca, per un importo  di
€ 25,00. Al riguardo, si precisa che la predetta  somma  deve  essere
corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata. 
      5.  pagare  il  predetto  Contributo,  previa  esibizione   del
bollettino di pagamento interbancario "Freccia", presso uno sportello
di UNICREDIT s.p.a. o di un qualsiasi altro Istituto  Bancario  entro
il termine perentorio di seguito indicato. Conseguentemente, non sono
consentite altre modalita' di pagamento. 
    Il Contributo per la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  non
verra' restituito in nessun caso. 
    L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via  telematica
della domanda  di  ammissione  e  pagamento  del  Contributo  per  la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai  Dottorati  di
Ricerca, dovra'  essere  perfezionata  entro  il  termine  perentorio
dell'8 gennaio 2013. A tal fine, la procedura informatizzata  di  cui
al presente articolo sara' improrogabilmente chiusa entro il  termine
perentorio di cui al presente comma. 
    Si precisa che la domanda di ammissione al  concorso  di  cui  al
presente articolo non da' diritto a sostenere le  prove  concorsuali,
se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del Contributo per
la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione  ai  Dottorati
di  Ricerca  entro  il  termine  perentorio  previsto  dal   presente
articolo. 
    Inoltre,  la  domanda  di  ammissione  al  concorso,  debitamente
compilata e sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del  Contributo
per  la  partecipazione  a  concorsi  pubblici  per  l'ammissione  ai
Dottorati di  Ricerca  non  dovranno  essere  consegnate  all'Ufficio
Formazione  Post-Laurea  dell'Ateneo,  ma  conservate  a   cura   del
candidato ed esibite, se richieste, alla Commissione Esaminatrice  di
cui al seguente articolo 7. 
    Al riguardo, la Commissione Esaminatrice  ammettera'  alla  prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco
degli  ammessi  predisposto  dall'Ufficio  Formazione  Post-Laurea  e
pubblicato      nel      sito      dell'Ateneo       alla       voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index 
    Si precisa infine che,  per  la  partecipazione  ai  concorsi,  i
candidati stranieri non sono tenuti alla  registrazione  nel  sistema
informatico  di  Ateneo  ne'  al  pagamento  del  Contributo  per  la
partecipazione a  concorsi  pubblici  per  l'ammissione  a  Corsi  di
Dottorato  di   Ricerca,   ma   sono   tenuti   esclusivamente   alla
presentazione  della  sola  domanda  di   ammissione   al   concorso,
reperibile    nel    sito    Internet    dell'Ateneo    alla    voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index entro il termine perentorio entro
il termine perentorio dell'8 gennaio 2013. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
       Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione 
 
 
    Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la  procedura
informatizzata di cui al precedente articolo 4, il  candidato  dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) la propria cittadinanza; 
      d)  l'esatta  denominazione  del  concorso  al  quale   intende
partecipare; 
      e)  il  titolo   di   studio   posseduto,   con   l'indicazione
dell'Istituzione universitaria  che  lo  ha  rilasciato  e  dell'Anno
Accademico in cui e' stato conseguito; 
      f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto  ovvero  il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) le lingue straniere conosciute; 
      h) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  Corso  di
Dottorato di Ricerca secondo le modalita'  che  saranno  fissate  dal
relativo Collegio dei Docenti. 
    Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano  effettuate  eventuali  comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare  tempestivamente  le
variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio  necessario  e  a  indicare  gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
    L'esclusione dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  per  domanda
compilata  oltre  il  termine  stabilito   o   priva   della   esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. 
    Le prove d'esame sono intese ad  accertare  la  preparazione  del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera. 
    Gli argomenti  delle  prove  concorsuali,  ove  comunicati,  sono
reperibili   nella   pagina   internet   dell'Ufficio   alla    voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index 
    Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun  Corso,  secondo  il
seguente calendario: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La comunicazione delle date e della sede delle prove  concorsuali
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    Per sostenere le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno  esibire
alternativamente uno dei seguenti  documenti  di  riconoscimento,  in
corso di validita': 
      a) carta d'identita', patente  di  guida,  passaporto,  tessera
postale o porto d'armi; 
      b) tessera di riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
      c) fotografia recente applicata su carta legale, con  la  firma
del candidato. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
Commissioni Esaminatrici, valutazione delle prove  e  graduatorie  di
                               merito 
 
 
    Le   Commissioni   Esaminatrici   dei   concorsi   pubblici   per
l'ammissione ai Corsi/Scuole di Dottorato di  Ricerca  sono  nominate
con Decreto del Rettore e sono composte  da  tre  membri  scelti  tra
professori e ricercatori universitari di ruolo. 
    Ad essi possono essere aggiunti non piu' di  due  esperti,  anche
stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture  pubbliche
e private di ricerca. 
    Ogni  Commissione  dispone,  per  la   valutazione   di   ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. 
    E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. 
    Il colloquio si intende superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60. 
    Relativamente al colloquio,  la  Commissione  Esaminatrice,  alla
fine di ogni seduta, forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. 
    L'elenco, sottoscritto dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione,  e'  affisso,  il   medesimo   giorno,   nell'Albo   del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 
    In caso di parita' di voti: 
      ai soli  fini  dell'assegnazione  della  borsa  di  studio,  la
preferenza tra i candidati viene  determinata  con  riferimento  alla
loro situazione  economica,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
D.P.C.M. 9 aprile 2001; 
      ai soli fini dell'assegnazione dei posti senza borsa di  studio
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta', nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
             Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
 
 
    I candidati saranno ammessi ai  Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca
afferenti alla  relativa  Scuola  secondo  l'ordine  stabilito  nella
relativa graduatoria finale di  merito,  sino  alla  concorrenza  del
numero dei posti messi a concorso per ogni  Corso.  A  tal  fine,  la
graduatoria finale di merito e' unica per ciascun Corso di  Dottorato
di Ricerca afferente alla relativa Scuola Dottorale. 
    In caso di utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  finali  di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo  Corso  di
Dottorato di Ricerca. 
    Nel caso in cui il numero di vincitori sia inferiore rispetto  al
numero delle borse di studio assegnate al singolo Corso di  Dottorato
di Ricerca, il Consiglio della Scuola potra' decidere a  quale  altro
Corso di Dottorato di Ricerca afferente  alla  stessa  attribuire  le
borse di studio non assegnate. 
    L'ammissione e la frequenza ai Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca,
senza borsa di studio,  e'  compatibile,  previa  autorizzazione  del
Collegio dei Docenti, con i rapporti di  impiego,  sia  pubblico  che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. 
    I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame  sono
ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca,  in  sovrannumero  e  senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti  messi  a  concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
          Immatricolazione ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
 
 
    Le graduatorie finali di  merito  relative  ai  singoli  concorsi
verranno rese pubbliche a mezzo pubblicazione delle stesse  nel  sito
internet             di             Ateneo             all'indirizzo:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index. 
    La pubblicazione costituira' notifica ufficiale ai vincitori  dei
risultati  concorsuali;  conseguentemente,   non   verranno   inviate
comunicazioni personali. 
    I candidati che risultino utilmente collocati  nelle  graduatorie
finali di merito dovranno presentare domanda di  immatricolazione,  a
pena di decadenza, entro il termine  perentorio  di  10  giorni,  che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui  al
precedente  comma  1,   utilizzando   esclusivamente   la   procedura
informatizzata, attivata previo accesso al sito internet  di  Ateneo:
http://www.unisa.it/ - servizi on line  studenti  -  area  utente  di
ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome  utente"
e "password") ottenuti con la registrazione. 
    In particolare, dovranno: 
      1.  collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente,  dall'Area  Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line; 
      2. selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
"Login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire  la
predetta coppia di codici; 
      3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina,  verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che  e'  possibile
effettuare: selezionare "Immatricolazione",  compilando  la  relativa
domanda  avvalendosi  delle  istruzioni   fornite   dalla   procedura
informatizzata. Tale procedura chiede, preliminarmente,  di  indicare
se si intendono inserire i dati dell'attestazione  I.S.E.E.  relativa
alla situazione economica dell'anno 2011, al fine di  determinare  la
propria fascia di reddito: in caso positivo, selezionare la  relativa
opzione.  L'inserimento   dei   dati   I.S.E.E.   non   puo'   essere
procrastinato a momenti successivi. Se si appartiene alla  fascia  di
contribuzione piu' elevata, non e'  necessario  inserire  i  predetti
dati I.S.E.E; selezionare, quindi, la relativa opzione. 
      Qualora, si sia optato per l'inserimento dei dati I.S.E.E, dopo
aver cliccato su < prosegui >  ,  si  aprira'  una  maschera  in  cui
procedere  all'inserimento.  Dopo   aver   completato   l'operazione,
cliccare sul bottone OK:verra' visualizzata la maschera  con  i  dati
inseriti e con la fascia di reddito risultante. 
    Se i dati sono corretti, cliccare sul bottone < conferma  i  dati
inseriti > per confermarli; altrimenti, qualora si intenda modificare
qualche dato, cliccare sul bottone < Modifica i dati inseriti > . 
      4. terminato l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
domanda di immatricolazione corredata dai  bollettini  di  versamento
della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e,  se
dovuto, del Contributo per l'accesso  e  la  frequenza  ai  Corsi  di
Dottorato di Ricerca, personalizzati  in  base  ai  dati  immessi  in
precedenza. Al riguardo, si precisa  che  il  pagamento  deve  essere
effettuato  utilizzando  esclusivamente   i   moduli   di   pagamento
"Bollettini   Freccia"   scaricati   a    mezzo    della    procedura
informatizzata, presso uno sportello di  UNICREDIT  s.p.a.  o  di  un
qualsiasi  altro  Istituto  Bancario.  Conseguentemente,   non   sono
consentite altre modalita' di pagamento. 
    Il Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di  Dottorato
di Ricerca non verra' restituito in nessun caso. 
    Il pagamento delle predette  tasse  universitarie  dovra'  essere
effettuato, a  pena  di  decadenza  dall'immatricolazione,  entro  il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo. 
    Con  la  compilazione  per  via  telematica  della   domanda   di
immatricolazione, i candidati che risultino utilmente collocati nelle
graduatorie  finali  di   merito   attesteranno,   sotto   forma   di
dichiarazione sostitutiva di  certificazione,  resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
      il titolo di studio di cui al precedente articolo 3, comma 1; 
      il  non  essere  iscritto/a  e  l'impegno  a  non   iscriversi,
contestualmente, ad altro Corso di Dottorato di Ricerca; 
      il non essere iscritto/a ad una Scuola di  Specializzazione  e,
in caso affermativo,  l'impegno  a  sospenderne  la  frequenza  prima
dell'inizio del Corso di Dottorato di Ricerca; 
      l'impegno, qualora  intenda  intraprendere  attivita'  esterne,
anche occasionali e di breve durata,  a  darne  previa  comunicazione
all'Amministrazione  Universitaria  e  a  non  iniziare  le  predette
attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del
Collegio dei Docenti. 
    Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
fruirne attesteranno, altresi': 
      di non avere gia' usufruito in precedenza (anche  per  un  solo
anno) di altre borse di studio per Corsi di Dottorato di Ricerca; 
      di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a qualsiasi titolo conferite, ad  eccezione  di  quelle  concesse  da
Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; 
      di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa  di
studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo  superore  ad
€ 13.638,47. Ai fini della determinazione del reddito,  concorrono  i
redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti  di  qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con  esclusione  di  quelli
aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del  servizio
militare di leva o del servizio civile sostitutivo. 
    La  domanda  di   immatricolazione   dovra'   essere   presentata
personalmente o  fatta  pervenire  all'Amministrazione  Universitaria
unitamente  alla  fotocopia  di  un   documento   di   riconoscimento
debitamente sottoscritta. 
    Gli studenti portatori  di  handicap  con  invalidita'  uguale  o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura  di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente  portatore
di handicap. 
    I predetti sono tenuti al solo pagamento  della  Tassa  Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario, pari ad  € 140,00,  il  cui
bollettino  di  pagamento  interbancario  "Freccia"  sara'   stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una  marca  da  bollo  da  €  14,62.  Il  pagamento  dovra'
effettuarsi presso uno sportello della Banca Unicredit s.p.a. o di un
qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si  precisa  che  non
sono consentite altre modalita' di pagamento. 
    La  domanda  di   immatricolazione   dovra'   essere   presentate
personalmente o  fatta  pervenire  all'Amministrazione  Universitaria
unitamente alla seguente documentazione: 
      1.  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento   debitamente
sottoscritta; 
      2. certificazione attestante l'invalidita'. 
    Sulla domanda di immatricolazione e sul  relativo  bollettino  di
versamento verra'  riportato  il  numero  di  matricola  assegnato  a
ciascuno studente. 
    I  cittadini  stranieri,  sono  tenuti,  infine,   a   presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai  sensi  dell'art.  46
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: 
      a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza; 
      b) il possesso, ad eccezione della  cittadinanza  italiana,  di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
      c) una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Coloro che non avranno  provveduto  ad  immatricolarsi  entro  il
termine  di  cui  al   precedente   comma   2   saranno   considerati
rinunziatari, e coloro che avranno rilasciato  dichiarazioni  mendaci
saranno dichiarati decaduti. 
    I posti resisi vacanti entro e non oltre l'inizio delle attivita'
di ricerca saranno assegnati ad altri candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria finale di merito. 
    In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto  alla  borsa
di studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                         Tasse universitarie 
 
 
    I dottorandi di ricerca sono  tenuti  al  pagamento  della  Tassa
Regionale per il Diritto allo  Studio  Universitario  e  delle  Tasse
universitarie come determinate dall'Amministrazione Universitaria. 
    I  dottorandi  di  ricerca  titolari  di  borsa  di  studio  sono
esonerati dal pagamento delle Tasse universitarie  e  devono  versare
esclusivamente  la  Tassa  Regionale  per  il  Diritto  allo   Studio
Universitario. 
    Le modalita' di pagamento ed  i  termini  entro  cui  gli  stessi
dovranno essere effettuati  sono  descritti  nell'apposita  Guida  al
pagamento delle Tasse  Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca  per  l'anno
accademico 2012/2013, consultabile nel sito Internet dell'Ateneo alla
voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/guidealpagamentodelletasse 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto  secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. 
    A  parita'  di  merito,  la  preferenza   viene   stabilita   con
riferimento alla situazione economica dei candidati,  determinata  ai
sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
    L'importo  annuo  di  ciascuna  borsa  di   studio   ammonta   ad
€ 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli  oneri  previdenziali  a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso di
Dottorato di Ricerca. 
    Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo,  salva  motivata  delibera  contraria  del  Collegio  dei
Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca. 
    L'importo delle borse e'  aumentato,  per  eventuali  periodi  di
soggiorno  all'estero,  subordinatamente   alla   sussistenza   della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita  del
Paese in cui si svolge il  soggiorno.  In  particolare,  l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. 
    Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti  la  coerenza  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di  ricerca  del
Corso. 
    La   corresponsione   dell'incremento   e'    subordinata    alla
presentazione da parte del dottorando di una  dettagliata  relazione,
controfirmata dal Coordinatore del  Corso,  ed  accompagnata  da  una
dichiarazione del Direttore  dell'Istituzione  estera  ospitante  che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. 
    Il  pagamento  delle  borse  verra'  corrisposto   in   soluzioni
bimestrali posticipate. 
    Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  relativi  ratei,  il
Coordinatore provvedera' a  trasmettere  al  Rettore,  all'inizio  di
ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando. 
    Il  Coordinatore  dovra',  altresi',  attestare  ogni   eventuale
interruzione o sospensione della frequenza,  al  fine  di  consentire
l'interruzione dei pagamenti. 
    In caso di rinunzia alla borsa di studio,  il  dottorando  dovra'
darne comunicazione al Rettore ed  al  Coordinatore  del  Corso,  con
almeno 30 giorni di preavviso. 
    In caso di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per  ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa  verra'
cumulata con le rate successive. 
    Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili  al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca  della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate  eventualmente
gia' corrisposte. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
Obbligo di frequenza,  differimento  inizio  corso,  interruzioni  ed
                             esclusioni 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di  Dottorato
di Ricerca e di compiere  continuativamente  attivita'  formative  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a  cio'  destinate  e
secondo le modalita' fissate dal relativo Collegio dei Docenti e  dal
Consiglio della Scuola Dottorale. 
    I dottorandi possono compiere  periodi  di  soggiorno  all'estero
presso Universita' e/o Istituti di Ricerca;  in  tal  caso  l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al  precedente
articolo 10, comma 5. 
    Al termine di ciascun anno di Corso,  il  Collegio  dei  Docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca  svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'   l'ammissione
all'anno successivo e  la  conferma  della  borsa  di  studio  ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso. 
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  del   corso   o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: 
      a)  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste   dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di  tutela  e  sostegno
della maternita' e della paternita'; 
      b)  che  si  assentino  per  malattia   grave   e   prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica. 
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti obblighi, il  Collegio  dei  Docenti  propone,  con  propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno  di  riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
           Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
 
 
    Il titolo  accademico  di  Dottore  di  Ricerca  e'  conferito  a
conclusione  del  Corso  dal  Rettore  e  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che  puo'  essere  ripetuto  una  sola
volta. 
    Le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  gli
adempimenti a carico dei dottorandi e del Collegio dei  Docenti  sono
descritti negli artt. 12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorato di Ricerca. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
Divieto di contemporanea iscrizione, sospensione  della  carriera  ed
                          incompatibilita' 
 
 
    Ai sensi del  combinato  disposto  degli  articoli  3  e  16  del
Regolamento Studenti, non e' consentita l'iscrizione contemporanea  a
piu' Corsi di  Laurea,  di  Laurea  Specialistica  e  Magistrale,  di
Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master.  Tuttavia,  lo
studente iscritto a un corso di studio puo' chiedere  la  sospensione
della carriera  per  uno  o  piu'  anni  accademici  qualora  intenda
iscriversi  ad  una  Scuola  di   Specializzazione,   a   un   Master
Universitario, a un Dottorato di Ricerca o per frequentare  corsi  di
studio presso Universita' estere o presso Accademie Militari. 
    Gli studenti che risultino gia' iscritti ad un Corso di Dottorato
di Ricerca senza diritto  alla  borsa  di  studio  possono  accedere,
previo superamento  del  relativo  concorso,  ad  un  Corso  diverso,
purche' rinunzino al Dottorato di Ricerca precedente  ed  inizino  il
nuovo Corso dal primo anno. Parimenti,  gli  studenti  che  risultino
gia' iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca  con  diritto  alla
borsa di studio, possono accedere, previo  superamento  del  relativo
concorso, ad un Corso diverso, ma senza borsa di studio,  rinunciando
al Dottorato di Ricerca precedente ed iniziando il  nuovo  Corso  dal
primo anno. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 30 novembre  1989,  n.
398, "agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che siano ammessi
a frequentare  un  Corso  di  Dottorato  di  Ricerca  si  applica  la
sospensione  del  corso  degli  studi  sino  alla  cessazione   della
frequenza del Corso di  Dottorato.  L'iscrizione  all'anno  di  corso
spettante in base al precedente curriculum  puo'  avvenire  anche  in
sovrannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della Scuola". 
    Ai sensi dell'art.  19,  comma  1,  lettera  c),  della legge  30
dicembre 2010, n. 240, "e'  consentita  la  frequenza  congiunta  del
Corso di Specializzazione Medica e del Corso di Dottorato di Ricerca.
In caso di frequenza congiunta, la durata del Corso di  Dottorato  e'
ridotta ad un minimo di due anni". 
    Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, "la titolarita' di un assegno di ricerca non e' compatibile  con
la  partecipazione  a  corsi  di  laurea,  laurea   specialistica   o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica,
in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa per
il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
 
    L'Universita' degli studi di Salerno  garantisce  ai  dottorandi,
per tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca,  la  copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita'  civile  durante  ed  in
occasione della frequenza di  attivita'  didattiche,  durante  ed  in
occasione dell'espletamento di  attivita'  formative  di  studio,  di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di  Dottorato
di Ricerca. 
    La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante  ed  in
occasione di visite  d'istruzione  svolte  al  di  fuori  dei  locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali  periodi  di
soggiorno all'estero, purche' tali  attivita'  siano  preventivamente
autorizzate dal Coordinatore del Corso. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
               Riservatezza e proprieta' dei risultati 
 
 
    Il  dottorando  e'  tenuto  a  mantenere   riservate   tutte   le
informazioni di cui verra' in possesso per effetto dell'attivita'  di
ricerca scientifica e/o di formazione svolta; restano escluse solo le
informazioni di  carattere  generale  e  quelle  di  provato  dominio
pubblico. L'obbligo di riservatezza  dovra'  essere  mantenuto  anche
dopo il conseguimento del titolo accademico di dottore di ricerca. 
    Il dottorando conserva il diritto  esclusivo  al  brevetto  o  ad
altro titolo di  protezione  relativo  ad  innovazioni  realizzate  a
seguito dell'attivita'  di  ricerca  scientifica  e/o  di  formazione
svolta  utilizzando  strutture  o  mezzi  finanziari  imputabili   al
bilancio dell'Ateneo. Puo', pertanto, procedere alle  formalita'  che
siano necessarie alla protezione,  dandone  preventiva  comunicazione
all'Amministrazione Universitaria. 
    Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,qualora
il dottorando o i suoi  aventi  causa  non  ne  abbiano  iniziato  lo
sfruttamento industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da  cause
indipendenti   dalla   loro   volonta',   l'Universita'    acquisisce
automaticamente il diritto, non esclusivo, di sfruttare  l'invenzione
e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di  farli  sfruttare  da
terzi.  Al  dottorando  spettano,  comunque,  il  diritto  di  essere
riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi  secondo
le disposizioni del Regolamento di Ateneo. 
    Nel caso in cui il dottorando non intenda tutelare  autonomamente
l'invenzione conseguita, depositando apposita domanda di  brevetto  o
titolo   assimilabile,   questi   potra'    cedere    volontariamente
all'Universita' i diritti di titolarita' sull'invenzione  stessa.  Al
dottorando spettano, comunque,  il  diritto  di  essere  riconosciuto
autore  dell'invenzione  e  i  diritti  sui   proventi   secondo   le
disposizioni del Regolamento di Ateneo. 
    Nell'ipotesi di cui al comma 2 o qualora l'Universita' decida  di
non procedere all'acquisizione dei diritti brevettuali,  alla  stessa
compete il 30% dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del
brevetto,  dedotte  le  spese   sostenute   dall'inventore   per   il
conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore.  Di  tali
competenze il 20% sara'  trasferito  al  Dipartimento  dell'autore  e
l'80% all'Ateneo per le attivita' di brevettazione e di trasferimento
tecnologico. 
    Per quanto non espressamente previsto in materia brevettuale  nel
presente articolo, valgono le disposizioni interne all'Ateneo di  cui
il dottorando e' chiamato a prendere a conoscenza. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente bando di concorso ed il fac-simile della  domanda  di
ammissione per i soli candidati stranieri sono  pubblicati  nell'Albo
Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla
voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30  giugno
2003, n° 196, l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che  il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali, nonche' della  dignita'  dei  candidati,
con  particolare   riferimento   alla   riservatezza,   all'identita'
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. 
    Al riguardo, secondo quanto previsto  dall'art.  13  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i  dati  personali  forniti
dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita'  di  cui
all'art.  11  del decreto  legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,
esclusivamente per le finalita' connesse e  strumentali  al  presente
bando  di  concorso  ed  all'eventuale  gestione  del  rapporto   con
l'Ateneo. In particolare, il  trattamento  sara'  effettuato  con  le
seguenti modalita': informatizzato e  cartaceo.  Il  conferimento  e'
obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al
presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della  carriera
accademica dello studente; conseguentemente,  l'eventuale  rifiuto  a
fornire  i  dati  non  consentira'  lo  svolgimento  della   predetta
procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati  a  soggetti  pubblici  o  privati,  anche
mediante inserimento nel sito internet  di  Ateneo,  per  adempimenti
imposti da disposizioni di legge; a tal fine,  il  trattamento  sara'
curato da personale dell'Ateneo. 
    Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, l'Universita' degli  Studi  di  Salerno  raccoglie,  utilizza  e
tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza. 
    Ai sensi degli artt.  7,  8,  9  e10  del decreto  legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in  ogni
momento i seguenti diritti: ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati  nonche'  della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati  in  violazione   del   codice   nonche'   l'aggiornamento,   la
rettificazione o, se vi e' interesse,  l'integrazione  degli  stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'Ente. 
    Responsabile  amministrativo  del  procedimento,  secondo  quanto
previsto dagli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e'  il
dott.   Giovanni   Salzano,   -   Ufficio   Formazione    Post-Laurea
dell'Universita' degli Studi di  Salerno -  via  Ponte  don  Melillo,
84084  Fisciano  (Sa) -  tel.  089/966242,  fax  089/969892,  e-mail:
gsalzano@unisa.it 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente  bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994,  n.
487, nell'art. 4 della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  nell'art.  19
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel D.M.  30  aprile  1999,  n.
224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di  Ateneo
in materia di Dottorato di Ricerca. 
 
      Fisciano, 26 novembre 2012 
 
                                                 Il Rettore: Pasquino