Concorso per 8 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 23-11-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO   (scad.  7 dicembre 2012) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in «Metodi matematici e statistici per le scienze economiche e sociali» e in « ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 23-11-2012
Data Scadenza bando 07-12-2012
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UNIVERSITA' DI PERUGIA

CONCORSO   (scad.  7 dicembre 2012)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato  di  ricerca
  in «Metodi matematici e statistici  per  le  scienze  economiche  e
  sociali» e in «Teorie e ricerche sulla politica» - XXVIII  ciclo  -
  a.a. 2012/2013. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto lo Statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 889
del 28 maggio 2012; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi  di
dottorato  dell'Universita'  degli  Studi  di  Perugia,  emanato  con
decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008; 
    Visti   i   Regolamenti   delle   Scuole   di   dottorato   circa
l'articolazione delle prove di accesso ai corsi; 
    Visto, in particolare, il Regolamento della Scuola  di  dottorato
in «Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 in particolare l'art. 15; 
    Vista la delibera del Senato Accademico in data  4  luglio  2012,
relativa al riparto tra le Scuole di Dottorato  di  n.  56  borse  di
Dottorato finanziate sul bilancio di Ateneo  e  di  n.  13  borse  di
studio finanziate sul fondo giovani ricercatori; 
    Visto il decreto rettorale n. 1504 del 10 agosto  2012,  con  cui
sono state approvate le proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi  di
Dottorato di ricerca relativi all'a.a. 2012/2013 (XXVIII ciclo); 
    Visto  il  decreto  rettorale  n.  1669  del  4  settembre  2012,
concernente la copertura finanziaria triennale delle borse di  studio
di dottorato  XXVIII  ciclo  e  l'autorizzazione  all'emanazione  del
relativo bando di concorso; 
    Vista la delibera del Senato accademico in data 24  ottobre  2012
con cui e' stata condivisa la proposta  formulata  dalle  Commissioni
«Servizi  e  Risorse»  e  «Ricerca»  in  tema  di  «Destinazione  del
finanziamento regionale alle Borse di Dottorato  di  ricerca»,  nella
riunione svoltasi in data 22 ottobre u.s., ed e' stato  dato  mandato
al Rettore di procedere con  proprio  provvedimento  all'approvazione
della   ripartizione   delle   borse   tra   le    Scuole,    nonche'
all'autorizzazione  dell'avvio   delle   conseguenti   e   necessarie
procedure amministrative; 
    Visto il decreto rettorale n. 2018 del 24 ottobre 2012 con cui e'
stato destinato parte del finanziamento regionale all'attivazione  di
n. 18 borse di  dottorato  distribuite  tra  le  Scuole  in  «Scienze
agrarie,  veterinarie,  ambientali  ed   alimentari»,   «Ingegneria»,
«Scienze  biologiche,   biomediche   e   biotecnologiche»,   «Scienze
matematiche,   fisiche,   informatiche,   chimiche,   geologiche    e
farmaceutiche» e con cui e' stato richiesto alle suindicate Scuole di
mettere   a   disposizione   una    borsa    ciascuna,    comprensiva
dell'accantonamento per la maggiorazione del  soggiorno  estero,  tra
quelle attribuite loro dal  Senato  Accademico  nella  seduta  del  4
luglio u.s. a valere su fondi d'Ateneo, da destinare a  compensazione
per  le  Scuole  in  «Scienze  Umanistiche»  e  «Scienze  Giuridiche,
Economiche e Statistiche»; 
    Visti i verbali delle Scuole di dottorato di ricerca in  «Scienze
Umanistiche»  e  «Scienze  Giuridiche,  Economiche  e   Statistiche»,
pervenuti in data 8  novembre  2012,  con  cui  si  e'  provveduto  a
ripartire, tra i corsi di dottorato di rispettiva  competenza,  le  4
borse assegnate con decreto rettorale n. 2018 del 24 ottobre 2012; 
    Visto il decreto rettorale n. 1587 del 3 settembre 2012, con  cui
e' stato stabilito l'ammontare del contributo per la partecipazione a
prove d'accesso e sono state stabilite le  fasce  di  contributo  per
l'accesso, nonche' per la frequenza ai corsi di dottorato per  l'a.a.
2012/2013; 
    Visto il decreto  rettorale  n.  2189  dell'8  novembre  2012  di
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVIII  ciclo  -  ivi
riportati, aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli
Studi di Perugia - a.a. 2012/2013,  che  verra'  portato  a  ratifica
degli organi competenti. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Indizione 
 
 
    E' indetto presso l'Universita' degli Studi di  Perugia  pubblico
concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito
elencati: 

Per visualizzare il bando completo clicca qui
 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale  aumento  del  numero  delle
borse di  studio  sara'  determinato  con  decreto  rettorale,  prima
dell'espletamento delle prove di ammissione,  e  pubblicato  all'Albo
on-line dell'Ateneo e nel sito web dell'Universita'. 
    Per quanto riguarda l'ammissione di idonei  in  soprannumero,  si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2  punto  c,  dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3,  del  Regolamento  d'Ateneo  in
materia di Scuole e di corsi di dottorato. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione di cui al precedente articolo  coloro  i  quali  siano  in
possesso, alla data di scadenza del presente  bando,  di  diploma  di
laurea conseguito secondo  l'ordinamento  precedente  all'entrata  in
vigore del decreto ministeriale  n.  509/1999,  come  modificato  dal
decreto  ministeriale  n.  270/2004,  o  di  laurea  specialistica  o
magistrale, conseguita presso Universita' italiane, in conformita'  a
quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in  merito
alle lauree richieste per  l'ammissione,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico  conseguito  presso  Universita'  straniere,  riconosciuto
equipollente  o  di  cui  si  chiede  l'equipollenza  ai  soli   fini
dell'ammissione al corso. 
    I candidati con titolo di studio  conseguito  presso  Universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti  utili
a consentire al Consiglio della Scuola interessata  la  dichiarazione
di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di  laurea,  in
originale o copia autenticata, corredato di traduzione  ufficiale  in
lingua   italiana,   legalizzato   (ove   necessario)   e    relativa
dichiarazione di valore a cura  della  Rappresentanza  Diplomatica  o
Consolare  Italiana  competente   per   territorio   nel   Paese   di
conseguimento del titolo. 
    Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta  di  equipollenza),  che
fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi  in
essi richiesti. 
    L'efficacia  delle  procedure  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata alla  ratifica  del  decreto  rettorale  n.  2189  dell'8
novembre 2012 citato in premessa da parte degli organi competenti  di
questa Universita'. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta  semplice,
in forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione/atto  di
notorieta', ai sensi degli art. 46 e 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato  A
- Allegato A1 nel caso di  richiesta  di  equipollenza),  debitamente
sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione e corredata  di
tutta  la  relativa  documentazione,  dovra'  essere  indirizzata  al
Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di  Perugia  -  Piazza
dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia e  dovra'  pervenire  entro  il
termine perentorio del 7 dicembre 2012. 
    Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della  domanda
e della relativa documentazione: 
      consegna diretta presso il front-office della Portineria  della
Sede Centrale (Palazzo Murena) - P.zza Universita', 1 - Perugia - nei
giorni ed orari di apertura della stessa; 
      spedizione a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa  che  saranno  irricevibili  le   domande   e   la   relativa
documentazione che perverranno oltre il termine del 7  Dicembre  2012
sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso.  Sul  plico
contenente la  domanda  e  la  relativa  documentazione  deve  essere
riportata la dicitura: «Domanda di ammissione al corso  di  dottorato
di    ricerca    in     .............................................
dell'Universita' degli Studi di Perugia - XXVIII CICLO»,  nonche'  il
mittente; 
      trasmissione,  mediante  posta  elettronica   certificata   del
candidato, all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it dell'Allegato A
(nonche'  dell'eventuale  Allegato  A1  nel  caso  di  richiesta   di
equipollenza) debitamente compilato, sottoscritto con firma autografa
e  scannerizzato  in  formato  PDF,  ovvero  sottoscritto  con  firma
digitale, nonche' di tutta la relativa  documentazione,  sottoscritta
con firma autografa (ove richiesto) e scannerizzata in  formato  PDF,
ovvero sottoscritta con firma digitale; non sara' ritenuta valida  la
documentazione trasmessa da un indirizzo  di  posta  elettronica  non
certificata o da una PEC intestata a persona diversa  dal  candidato,
ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo;
non sara' altresi' ritenuta valida  la  documentazione  trasmessa  in
formato diverso dal formato PDF; nell'oggetto della mail deve  essere
inserito «D.R. n. ....... del ....... domanda  di  partecipazione  al
dottorato di ricerca n.  ........  XXVIII  ciclo  -  Candidato  dott.
............»; 
      trasmissione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 - 075/5852267. 
    Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio del 7
dicembre 2012 per la presentazione della domanda di partecipazione  e
della relativa documentazione, fara' fede solo il  timbro  di  arrivo
del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le  domande
e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine  del  7
dicembre 2012 sopraindicato. 
    Il  candidato  in  possesso  di  titolo  di   studio   conseguito
all'estero,  ove  non   produca   in   allegato   alla   domanda   la
documentazione richiesta ai  sensi  del  precedente  art.  2  per  la
verifica dell'equipollenza del titolo stesso, potra'  essere  ammesso
con riserva, fermo restando che, qualora risulti vincitore,  decadra'
dal diritto ad essere immatricolato, per carenza del titolo di studio
richiesto, ove tale documentazione non  pervenga  in  tempo  utile  a
consentire la verifica dell'equipollenza del titolo di studio  stesso
nei termini previsti per l'immatricolazione. 
    La domanda deve essere sottoscritta con  firma  autografa,  senza
necessita' di autenticazione, in  presenza  del  dipendente  addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata  unitamente  a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita',  pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in  corso  di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000,  dichiarare  in  calce  alla
fotocopia dello stesso che i dati  ivi  contenuti  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio. 
    Nella domanda l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000: 
      1. le proprie generalita', la data e il luogo  di  nascita,  la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero  telefonico,
il fax e l'indirizzo di posta elettronica,  con  espresso  impegno  a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto  riguarda
i cittadini stranieri  comunitari  ed  extracomunitari,  si  richiede
l'indicazione di un recapito italiano o della propria  Ambasciata  in
Italia, eletta quale proprio domicilio; 
      2.  indicazione  del  singolo  ed  esatto  nome  del  corso  di
dottorato,  per  il  quale  presenta  domanda  di  partecipazione  al
concorso per l'ammissione; 
      3. la propria cittadinanza; 
      4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari); 
      5. il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi  dell'art.
1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di  conseguimento  e
l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito
presso una Universita' straniera; 
      6. la/e lingua/e straniera/e la cui  conoscenza  sara'  oggetto
della prova di lingua in sede di prova orale; 
      7. la lingua in cui si chiede di sostenere tutte  le  prove  di
esame (se diversa da quella italiana); 
      8.  di  essere/non  essere  titolare  di  assegno  di   ricerca
universitario; 
      9. di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare  di
Borsa di studio M.A.E.; 
      10. di optare per la cittadinanza italiana nel caso  di  doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana; 
      11. solo per i portatori di handicap: l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (si dovra' produrre, in allegato alla domanda
di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia
autenticata, attestante la disabilita' che da'  diritto  ai  benefici
richiesti, a pena di decadenza dai benefici richiesti). 
      12.  di  acconsentire,  nel  caso  in  cui  all'Amministrazione
pervenga motivata  richiesta  di  accesso  agli  atti  relativa  alla
procedura ed il candidato rivesta la qualifica di  controinteressato,
l'invio  per  via  telematica  all'indirizzo  di  posta   elettronica
indicato  nella  domanda,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 184/2006, di copia della comunicazione
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilita' di
presentare motivata opposizione a  detta  richiesta,  anche  per  via
telematica, entro dieci giorni dal  ricevimento  della  comunicazione
stessa. 
      13. di accettare tutte le  previsioni  contenute  nel  presente
Bando. 
    N.B.: Ai fini della corretta  redazione  della  domanda  e  della
corretta produzione della documentazione richiesta  per  l'ammissione
al presente concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa  che
le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.  46
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  (con  cui
possono  essere  dichiarati  stati,  qualita'   personali   e   fatti
tassativamente elencati  nell'art.  46  citato)  e  le  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui  possono  essere
dichiarati stati, qualita'  personali,  fatti  che  siano  a  diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato  che  la
fotocopia di un atto, di un documento, di una  pubblicazione,  di  un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale)
possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai
cittadini dell'Unione europea; i cittadini di Stati non  appartenenti
all'Unione  europea  regolarmente  soggiornanti  in  Italia   possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai   fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti  pubblici  italiani,
salvo che le leggi o i regolamenti concernenti  l'immigrazione  e  la
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e  salvo  che
l'utilizzabilita'  delle  dichiarazioni  sostitutive   suddette   sia
consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese  di
provenienza, nei limiti di tali previsioni. 
    Le dichiarazioni sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'   sono   regolarmente   rese    se    sono    sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero  se  sono
sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia   fotostatica   non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3 comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia (viene allegato al
bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B). 
    L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000.  Qualora
dal  controllo  emerga  la  non  veridicita'  del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto  dall'art.  76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
    A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare: 
      fotocopia di un documento di identita'; 
      quietanza attestante il versamento di € 60,00 da effettuarsi su
apposito  modulo  (distinto   per   ogni   corso   di   dottorato   e
contraddistinto, oltre che dal nome del dottorato, anche  dal  numero
che il corso stesso ha come riferimento  nel  Bando)  scaricabile  al
sito web  all'indirizzo  www.unipg.it/studenti  alle  voci  «Dopo  la
laurea» - «Dottorati di ricerca» (in nessun  caso  si  procedera'  al
rimborso del sopra citato contributo); 
      titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme: 
        per i candidati che hanno conseguito il titolo di  studio  in
Italia: 
          titolo,  in  originale  o  copia   autenticata,   o   copia
dichiarata conforme all'originale redatta utilizzando  l'allegato  B,
ai sensi degli articoli 19 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000,  ovvero  autocertificazione  resa  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  redatta   utilizzando
l'allegato B, ai sensi dell'art. 46,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso del titolo  di  studio
posseduto,  richiesto  ai  sensi  dell'art.  1  quale  requisito   di
ammissione, nonche' la data di conseguimento, l'Universita' che lo ha
rilasciato e la relativa votazione (si rende noto che coloro  che  si
fossero laureati presso l'Ateneo  di  Perugia  potranno  direttamente
stampare la predetta autocertificazione dalla propria area  riservata
del portale studenti); 
          per i candidati che hanno conseguito il  titolo  di  studio
all'estero: il diploma di laurea in originale  o  copia  autenticata,
corredato di traduzione ufficiale  in  lingua  italiana,  legalizzato
(ove necessario) e relativa dichiarazione  di  valore  a  cura  della
Rappresentanza  Diplomatica  o  Consolare  Italiana  competente   per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonche' i documenti
utili  a  consentire  al  Consiglio  della  Scuola   interessata   la
dichiarazione di equipollenza (vedere N.B.); 
          i titoli valutabili in relazione al corso  di  dottorato  a
cui si fa domanda di ammissione (vedere art. 4 del  presente  Bando),
nel rispetto delle  forme  di  seguito  specificate  a  pena  di  non
valutazione: 
          originale o copia autenticata; 
          (limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.)
copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi  dell'art.  19  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,   mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.  47
dello stesso decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,
resa utilizzando l'Allegato B; 
          (limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.)
autocertificazione  del  possesso  dei  titoli,  effettuata  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'Allegato B; tale forma  di
presentazione del titolo non e' valida per  le  tesi  di  laurea,  le
pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono,  ai  fini
della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti; 
          ai titoli redatti in lingue  diverse  da  quelle  italiana,
francese, inglese, tedesca  e  spagnola,  deve  essere  allegata  una
traduzione,  in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al   testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi  in  cui
e' consentito (vedere  N.B.),  redatta  dal  candidato  e  dichiarata
conforme al testo originale  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  utilizzando
l'Allegato B. 
    Sono valutabili, ai fini del presente concorso, le  pubblicazioni
edite (ivi compresi gli estratti di stampa) e i testi  accettati  per
la pubblicazione entro  la  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, purche' prodotte  secondo  le  modalita'
indicate al presente articolo. 
    Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2
settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006),  devono  essere
stati adempiuti gli obblighi di cui  al  decreto  luogotenenziale  n.
660/1945; se stampate in Italia successivamente  a  tale  data,  deve
essere stato effettuato il deposito legale  nelle  forme  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006. 
    Per i testi  accettati  per  la  pubblicazione,  a  pena  di  non
valutazione, deve essere  allegata  alla  pubblicazione  la  relativa
lettera  di  accettazione  della  casa  editrice,  sottoscritta   dal
responsabile della stessa (o da un suo  delegato),  prodotta  in  una
delle  seguenti  modalita':  originale,  copia  autenticata   oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente  (cittadini  italiani  e   cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate  sub  N.B.),  in  fotocopia  corredata  da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato B) con la
quale, ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la  conformita'  all'originale  di
quanto presentato. 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    Non  saranno  prese   in   considerazione   le   domande   e   la
documentazione prevista dal presente articolo che non siano  prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto. 
    Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita'  di
presentazione delle  domande  possono  essere  richiesti  all'Ufficio
Concorsi (numeri telefonici 075/5852219  -  2045  -  2333  -  e-mail:
concorsi@unipg.it - rossana.ragni@unipg.it). 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'Amministrazione
universitaria,  inoltre,  non  assume  alcuna   responsabilita'   per
eventuale  mancato  oppure  tardivo  recapito   delle   comunicazioni
relative   al   concorso   per   cause   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione stessa, ma imputabili a  disguidi  postali  o  a
disguidi tecnici del mezzo di  trasmissione  prescelto,  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per  diversi
corsi di dottorato, dovra' presentare distinte  domande,  e  relativa
documentazione,  per  ognuno  di  essi.  Peraltro,  non  puo'  essere
garantita la possibilita' di partecipare  al  concorso  per  tutti  i
corsi per cui si e' presentata la domanda, stante la possibilita' che
le date delle prove  di  accesso  possano  coincidere.  Qualora  cio'
accada, la somma versata a titolo di contributo di partecipazione non
verra' rimborsata. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Selezioni per l'accesso 
 
 
    A] Corso di dottorato  afferente  alla  Scuola  di  Dottorato  in
«Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche» (dottorato n. 31): 
      Selezione per titoli ed esame, in cui: 
        sono titoli valutabili: 
          la tesi di laurea; 
          le pubblicazioni; 
          le esperienze professionali o altri titoli; 
          le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri; 
          la prova  d'esame  consiste  in  un  colloquio,  inteso  ad
accertare l'attitudine del candidato alla  ricerca  scientifica,  nel
settore o nei settori scientifici coinvolti nel  corso  di  dottorato
per cui il candidato ha presentato domanda di  ammissione.  La  prova
orale comprende anche la verifica della  conoscenza  di  una  o  piu'
lingue straniere, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate
nella domanda di partecipazione. 
    La Commissione dispone di un numero complessivo di 90  punti,  di
cui 30 punti riservati ai titoli e 60  punti  alla  prova  orale.  La
Commissione procede alla determinazione,  nella  seduta  preliminare,
dei criteri di valutazione dei titoli e della prova d'accesso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dalla  Commissione  prima
dello svolgimento della  prova  orale.  La  prova  orale  si  intende
superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 42/60. 
    La prova puo' essere espletata, a richiesta del candidato, in una
lingua  diversa  dall'italiano.  Tale  richiesta  del  candidato   e'
subordinata alla espressa accettazione  da  parte  della  Commissione
giudicatrice, che sara' comunicata  ai  candidati  prima  dell'inizio
della prova d'accesso. 
    Al termine di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale,  la
Commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. 
    Ultimata la prova orale, la  Commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
attribuito alla prova orale e alla valutazione dei titoli. 
    Diario prova. La prova d'esame si svolgera' come segue: 
      prova orale: venerdi' 14 dicembre 2012, ore 12,00; 
      sede: presso un'aula del Dipartimento  di  Economia  Finanza  e
Statistica, Sezione di Statistica, dell'Universita'  degli  Studi  di
Perugia, via A. Pascoli - Perugia. 
    Il presente diario ha valore di convocazione formale e, pertanto,
non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
    La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel
luogo  di  espletamento   delle   prove   sopraindicati   comportera'
l'esclusione del candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa. 
    B] Corso di dottorato  afferente  alla  Scuola  di  Dottorato  in
«Scienze Umanistiche» (dottorato n. 32): 
      Selezione per titoli ed esami, in cui: 
        sono titoli valutabili: 
        la tesi di laurea; 
        le pubblicazioni; 
        le esperienze professionali o altri titoli; 
        le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri; 
        le prove d'esame consistono in una prova  scritta  ed  in  un
colloquio,  intese  ad  accertare  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca    scientifica,     nel     settore     o     nei     settori
scientifico-disciplinari di riferimento del corso  di  dottorato  per
cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. 
    La prova orale comprende anche la verifica  della  conoscenza  di
una  o  piu'  lingue  straniere,  nel   rispetto   delle   competenze
linguistiche indicate nella domanda di partecipazione. 
    La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,  di
cui 30 punti riservati ai  titoli,  40  punti  riservati  alla  prova
scritta e 30 punti alla prova  orale.  La  Commissione  procede  alla
determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di  valutazione
dei titoli e delle prove d'accesso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dalla  Commissione  prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova  orale
soltanto i candidati che nella prova  scritta  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si  intende  superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 
    Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato,  in
una lingua diversa dall'italiano. Tale  richiesta  del  candidato  e'
subordinata alla espressa accettazione  da  parte  della  Commissione
giudicatrice, che sara' comunicata  ai  candidati  prima  dell'inizio
delle prove d'accesso. 
    Al termine di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale,  la
Commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. 
    Ultimata la prova orale, la  Commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli. 
    Diario prove. Le prove d'esame si svolgeranno come segue: 
      prova scritta: mercoledi' 12 dicembre 2012, ore 9,00; 
      prova orale: mercoledi' 12 dicembre 2012, ore 15,00; 
      sede: presso un'aula del Dipartimento Istituzioni  e  Societa',
Sezione Studi Sociali, dell'Universita' degli Studi di  Perugia,  via
Elce di sotto - Perugia. 
    Il presente diario ha valore di convocazione formale e, pertanto,
non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
    La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel
luogo  di  espletamento   delle   prove   sopraindicati   comportera'
l'esclusione del candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa. 
    In data 10 dicembre 2012 verra'  pubblicato  un  Avviso  all'Albo
on-line di questa Universita', che sara' reso disponibile  anche  sul
sito web  all'indirizzo  www.unipg.it/studenti  alle  voci  «Dopo  la
laurea» - «Dottorati di ricerca», avente ad oggetto la  conferma  dei
diari delle prove di esame di ciascuno dei dottorati di cui ai  punti
A] e B], o l'eventuale rinvio. 
    In entrambi i casi di cui ai punti A], B] del presente  articolo,
per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di  cui  al  presente
articolo, i candidati dovranno essere  muniti  di  uno  dei  seguenti
documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto,  patente
di  guida,  patente  nautica,  libretto  di  pensione,  patentino  di
abilitazione alla  conduzione  di  impianti  termici,  porto  d'armi,
tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o
di altra  segnatura  equivalente,  rilasciate  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    I predetti documenti non devono essere scaduti  per  decorso  del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi. 
    Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento   di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita',  gli  stati,
le qualita' personali e i fatti  in  esso  contenuti  possono  essere
comprovati mediante esibizione dello  stesso,  purche'  l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    I   verbali   delle    selezioni    devono    essere    trasmessi
all'Amministrazione    che    provvede    con    Decreto    rettorale
all'approvazione degli atti del  concorso,  ovvero  al  rinvio  degli
stessi   alla   Commissione   per   eventuali   regolarizzazioni   ed
integrazioni. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono  pubblicate
all'Albo on-line dell'Universita' e rese  disponibili  sul  sito  web
all'indirizzo www.unipg.it/studenti alle  voci  «Dopo  la  laurea»  -
«Dottorati di ricerca». 
    Ai candidati e' consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti
dalla legge n. 241/1990 e dal Regolamento di  Ateneo  in  materia  di
procedimento   amministrativo    e    di    diritto    di    accesso.
L'Amministrazione  puo'   rinviare   l'accesso   al   momento   della
conclusione del concorso. 
    Gli esiti  delle  procedure  di  cui  al  presente  decreto  sono
subordinati alla  ratifica  del  decreto  rettorale  n.  2189  dell'8
novembre 2012 citato in premessa da parte degli organi competenti  di
questa Universita'. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai  corsi
di dottorato di ricerca saranno formate  e  nominate  in  conformita'
alla normativa vigente presso l'Universita' degli Studi di Perugia. 
    Le Commissioni dovranno  espletare  tutte  le  prove  concorsuali
previste dal bando di concorso entro e  non  oltre  60  giorni  dalla
notifica della nomina. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine   della
graduatoria di merito, fino alla concorrenza  del  numero  dei  posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di  parita'  di
merito, ai fini della graduatoria prevale il candidato  piu'  giovane
di eta', ma per l'assegnazione  delle  borse  di  studio  prevale  la
valutazione della situazione economica  determinata  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    I candidati ammessi  al  corso  decadono  qualora  non  procedano
all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro il
termine  perentorio  del  31  dicembre  2012  (non  saranno   inviate
comunicazioni personali al riguardo).  In  tal  caso  subentra  altro
candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  Lo  stesso  accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Per quanto riguarda l'ammissione di idonei  in  soprannumero,  si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2  punto  c,  dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3,  del  Regolamento  d'Ateneo  in
materia di Scuole e di Corsi di dottorato. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Documenti per l'immatricolazione 
 
 
    I candidati ammessi al corso devono presentare, entro il  termine
perentorio del 31 dicembre 2012 (non  saranno  inviate  comunicazioni
personali  al  riguardo),  ovvero  a  quello  del  ricevimento  della
comunicazione da parte dell'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni  di
Ricerca in caso di scorrimento della graduatoria medesima, i seguenti
documenti: 
      a) domanda di iscrizione al corso contenente: 
        autocertificazione di cittadinanza; 
        autocertificazione del diploma  di  laurea  con  la  relativa
votazione; 
        in  caso  di  eventuale   iscrizione   ad   una   scuola   di
specializzazione o corso di laurea, l'impegno scritto  a  sospenderne
la frequenza; 
        dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato; 
      b) fotocopia del documento di identita' in corso di validita'. 
    I  cittadini  comunitari  ed  extracomunitari  devono  essere  in
possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della   cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica. 
    La documentazione necessaria all'immatricolazione e'  disponibile
presso l'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca e  in  rete
al sito http://www.unipg.it/it/ateneo/modulistica 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai sensi del decreto di attivazione dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente  bando,  l'importo  delle
borse non puo' essere inferiore a quanto determinato dall'art.  1,  1
comma, lettera a)  legge  n.  3  agosto  1998  n.  315  e  successive
modificazioni. Esso  e'  aumentato  del  50  per  cento  in  caso  di
soggiorno all'estero. Per le  borse  di  studio  finanziate  da  Enti
esterni,   l'eventuale   incremento   dell'importo   conseguente   ad
attuazioni  di  disposizioni  legislative  e/o  regolamentari,  sara'
corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva  erogazione  da
parte dell'Ente finanziatore. 
    Le borse sono assegnate dalla  commissione  giudicatrice  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale  la
valutazione della situazione economica  determinata  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    Ove un vincitore borsista, rinunci in corso  d'anno  alla  borsa,
questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte
residua. Nel caso di borsa finanziata  in  base  ad  un  accordo  con
soggetti pubblici e/o  privati,  in  cui  sia  stato  specificato  un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante  dovra'  accettare  di
proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia  alla  borsa  s'intende
definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il Corso. 
    L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un  Corso  e'  di
regola compatibile con altri  redditi,  nei  limiti  stabiliti  dalla
legge. 
    Se e' ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo trattamento
e' quello previsto dalle leggi in materia. 
    La borsa e' erogata per l'intera durata del Corso.  Il  pagamento
avviene al massimo ogni bimestre. 
    Ove una o piu' borse attribuite al  Corso  non  siano  assegnate,
esse,  su  richiesta  del  Consiglio  della  Scuola,  possono  essere
utilizzate per la stessa Scuola  nel  successivo  ciclo.  L'eventuale
importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione  di
un dottorando, che non sia stata assegnata ad  altro  dottorando  non
borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla
medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare
il residuo.  In  caso  contrario  l'importo  residuo  sara'  comunque
riassegnato l'anno successivo alla stessa Scuola. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
               Contributi per l'accesso e la frequenza 
 
 
    Ai sensi del decreto di attivazione dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando, l'ammontare  annuo
dei contributi per l'accesso ai corsi e' graduato  secondo  fasce  di
condizione economica definite come segue: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
    I dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono
di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art. 3,
comma 1, punto d) del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e  di
Corsi di dottorato (prima tabella), per poter ottenere  la  riduzione
dell'importo del contributo devono presentare ogni  anno  al  momento
dell'iscrizione la documentazione relativa  al  reddito  sui  modelli
disponibili presso l'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca
e  in  rete  al  sito  http://www.unipg.it/it/ateneo/modulistica  La
mancata  o  tardiva  presentazione  della   suddetta   documentazione
comportera' il collocamento  d'ufficio  nella  fascia  piu'  alta  di
reddito. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Attivita' dei dottorandi 
 
 
    Ai sensi del decreto di attivazione dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando,  i  diritti  ed  i
doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti delle Scuole. 
    In ogni caso il dottorando ha diritto: 
      a) ad essere seguito da un tutore; 
      b) alla verifica  annuale  del  suo  progetto  formativo  e  di
ricerca; 
      c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o  di
grave malattia. Se la sospensione  dura  piu'  di  trenta  giorni  e'
sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine
della sospensione. 
    In ogni caso il dottorando ha il dovere: 
      a) di svolgere il programma formativo stabilito; 
      b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del
Corso e comunque di rendere noto lo  svolgimento  di  ogni  ulteriore
attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza
del Corso; 
      c) di presentare al collegio dei docenti, al  termine  di  ogni
anno,  la  relazione  sulle  attivita'  svolte  e  sullo   stato   di
avanzamento della ricerca; 
      d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo  entro  il  31
dicembre di ogni anno; 
      e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' Corsi o  ad  una
Scuola di specializzazione; 
      f) di presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che
giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati; 
      g) di versare i contributi di cui all'art. 28  del  Regolamento
d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato. 
    Il dottorando e' escluso: 
      a) in caso  di  giudizio  negativo  del  collegio  dei  docenti
espresso a fine anno  o  per  gravi  inadempienze  nell'attivita'  di
formazione; 
      b) in caso di svolgimento di  attivita'  incompatibili  con  la
frequenza del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di  lavoro
non autorizzate dal collegio dei docenti; 
      c) per assenze ingiustificate; 
      d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali. 
    L'esclusione e' deliberata dal collegio dei  docenti  e  disposta
dal Direttore della  Scuola.  L'interessato  puo'  appellarsi,  entro
quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  al   Senato
Accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta  giorni
anche  eventualmente  per  mezzo  di  una  Commissione  appositamente
costituita. 
    L'esclusione comporta la revoca  della  borsa  con  l'obbligo  di
restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno  per  cui  e'
stato  emesso  il  provvedimento.  In   ogni   caso   il   dottorando
inadempiente non sara' ammesso a  sostenere  l'esame  finale  per  il
conseguimento del titolo. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Conferimento del titolo 
 
 
    Ai sensi del decreto di attivazione dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui  al  presente  bando,  il  titolo  di
dottore di ricerca e' conferito dal Rettore e si consegue  a  seguito
del superamento  dell'esame  finale,  consistente  nella  discussione
pubblica della tesi da tenersi entro il 28  febbraio  di  ogni  anno.
L'esame puo' essere ripetuto una  sola  volta,  senza  proroga  della
borsa di  studio.  La  tesi  puo'  essere  redatta  anche  in  lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. 
    Successivamente al rilascio del  titolo,  l'Universita'  cura  il
deposito di copia della tesi finale presso le  biblioteche  nazionali
di Roma e Firenze. 
    Gli  accordi  di  cooperazione  interuniversitari  internazionale
possono prevedere  specifiche  procedure  per  il  conseguimento  del
titolo. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data  di  pubblicazione   all'Albo   on-line   dell'Universita'   del
provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando
il  periodo  di  sospensione  dei  termini  giudiziari,  ed  entro  i
successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di  cui   sopra,
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le  finalita'  di  gestione
della presente procedura e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. 
    Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del procedimento di cui al presente  decreto  e'  la
dott.ssa  Rossana  Ragni  -  e-mail:   rossana.ragni@unipg.it,   tel.
075/5852219 - fax 075/5855168. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Verra' altresi' pubblicato all'Albo on  line  dell'Universita'  degli
Studi di Perugia e sul sito web  all'indirizzo  www.unipg.it/studenti
alle voci «Dopo la laurea» - «Dottorati di ricerca». 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per quanto non previsto  nel  presente  bando,  si  rimanda  alla
normativa vigente in materia di  dottorati  di  ricerca  e  a  quanto
stabilito dal Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di
Dottorato, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008. 
      Perugia, 8 novembre 2012 
 
                                                  Il rettore: Bistoni