Concorso per 134 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI MESSINA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 134
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 21-08-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI MESSINA CONCORSO   (scad.  20 settembre 2012) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti - XXVIII Ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MESSINA
Regione: SICILIA
Provincia: MESSINA
Comune: MESSINA
Data di inserimento: 28-08-2012
Data Scadenza bando 20-09-2012
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UNIVERSITA' DI MESSINA

CONCORSO   (scad.  20 settembre 2012)
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  alle  scuole  di
  dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad  esse  afferenti  -
  XXVIII Ciclo. 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
    Vista la legge n. 476 del 13 agosto1984, come integrata dall'art.
52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001 n. 448; 
    Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio1998  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 recante "norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai   documenti
amministrativi" e successive modifiche; 
    Visto il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia dei
dati personali"; 
    Visto il D.M. n. 224 del  30  aprile  1999,  che  regolamenta  la
materia del Dottorato di Ricerca; 
    Visto lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo, emanato  con  D.R.  n.
1244 del 14 maggio 2012 (pubblicato nella G.U. -  Serie  Generale  n.
116 del 19 maggio 2012); 
    Visto il Regolamento per la istituzione delle Scuole di Dottorato
e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, del  5  agosto  2009,  n.  12  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
    Vista la nota prot. n. 339 del 16 febbraio 2012 con la  quale  il
MIUR comunicava, fra l'altro, il  finanziamento  di  n.  6  borse  di
studio aggiuntive (Fondo  sostegno  giovani)  in  determinati  ambiti
disciplinari e per i Dottorati attivati nel XXVII ciclo; 
    Viste le deliberazioni in merito assunte dagli Organi  Accademici
rispettivamente nelle sedute del 20 marzo e del 27 aprile  2012,  con
le quali n. 1 borsa di cui sopra, relativa all'ambito n. 2 (corso  di
dottorato in Scienze chimiche) non e' stata attribuita  ed  e'  stata
congelata per il ciclo XXVIII, con  il  vincolo  di  attribuzione  al
sopra citato corso; 
    Visto   il   parere   espresso   del   Nucleo   di    Valutazione
dell'Universita' degli Studi di Messina nel luglio 2012; 
    Viste le deliberazioni del 2 e 3 agosto 2012, rispettivamente del
Senato Accademico  e  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  questo
Ateneo, con le quali sono stati approvati i  Corsi  di  Dottorato  di
Ricerca del XXVIII ciclo e attribuite le relative borse di studio; 
    Fatta  riserva  di   eventuali   e   successive   modifiche   e/o
integrazioni al bando che verranno pubblicizzate  sul  sito  internet
dell'Universita'    degli    Studi    di    Messina     all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
 
    E' istituito il XXVIII ciclo dei  Corsi  di  Dottorato  afferenti
alle Scuole di Dottorato di Ricerca con  sede  amministrativa  presso
l'Universita' degli Studi di Messina. 
    Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione  ai
Corsi di Dottorato, rappresentati negli allegati al presente  decreto
(all. A1 e A2) che costituiscono parte integrante del presente bando.
Per ciascun Corso di Dottorato  vengono  indicati  i  posti  messi  a
concorso, il numero degli stessi ricoperti da borsa di studio  ed  il
Docente coordinatore del Corso. 
    I Corsi di Dottorato di Ricerca  hanno  la  durata  di  tre  anni
solari. 
    Per ogni Corso di Dottorato, le borse di  studio  indicate  negli
all. A1 e A2 potranno essere aumentate prima dell'inizio dei Corsi, a
seguito di finanziamenti che  si  siano  resi  disponibili  da  altre
Universita' e da altri Enti pubblici e privati.  L'eventuale  aumento
delle  borse  potra'  determinare  l'incremento  dei  posti  messi  a
concorso su richiesta del Collegio dei Docenti del Corso interessato.
Di  tali  incrementi  sara'  data  comunicazione  sul  sito  internet
dell'Ateneo,                                            all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html 

        
      
                               Art. 2 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
    Sono ammessi alle selezioni,  senza  limitazioni  di  eta'  e  di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di  laurea
(vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o  magistrale  (nuovo
ordinamento) conseguito in Italia  o  di  analogo  titolo  accademico
conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge. 
    Sono ammessi alle selezioni, con riserva, coloro i quali siano in
possesso di analogo titolo accademico  conseguito  all'estero  e  non
gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana.  In  tal  caso  e'
necessario  richiederne  l'equipollenza  al  Collegio   dei   Docenti
interessato unicamente ai fini dell'ammissione al  Dottorato  ed,  al
fine di  consentire  opportunamente  la  valutazione  del  titolo  di
studio, dovra' essere prodotta anche una traduzione legalizzata dello
stesso in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. 
    Sono ammessi alle selezioni con riserva anche coloro che, pur non
essendo in possesso del diploma di laurea specialistica o  magistrale
al momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno  entro
il giorno  precedente  la  data  della  prova  scritta.  La  relativa
certificazione, in caso di ammissione alla prova orale, dovra' essere
presentata, pena esclusione, alla competente Commissione esaminatrice
in sede di colloquio. 

        
      
                               Art. 3 
 
              Domanda di partecipazione alla selezione 
 
    La domanda di partecipazione,  una  per  ogni  singolo  corso  di
dottorato prescelto, redatta in  carta  semplice  secondo  l'allegato
schema (all. B), indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' di
Messina - Settore Alta Formazione -  Piazza  Pugliatti  n.  1-  98122
Messina, dovra' essere inoltrata pena esclusione entro e non oltre 30
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4° Serie speciale, unicamente con spedizione postale (Racc. A.R.). 
    Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  della
domanda. 
    Per il rispetto del temine di scadenza fa fede la data del timbro
dell'Ufficio  Postale  accettante.  Ulteriori  informazioni  potranno
essere   richieste   direttamente   al   Settore   Alta    Formazione
telefonicamente ai numeri: 090/6768503 - 090/6768574. 
    Nella domanda, l'aspirante alla  selezione  per  l'ammissione  al
Corso di Dottorato di  Ricerca  dovra'  dichiarare  con  chiarezza  e
precisione sotto la propria responsabilita', ai sensi del  D.P.R.  n.
445/2000: 
      le proprie generalita', la data  e  il  luogo  di  nascita,  la
residenza e l'eventuale domicilio eletto agli effetti della selezione
(specificando  il  codice  di  avviamento   postale),   il   recapito
telefonico ed eventuale  indirizzo  e-mail;  i  cittadini  stranieri,
comunitari e non, devono indicare un domicilio italiano o l'indirizzo
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio; 
      l'esatta denominazione del Corso di Dottorato  cui  si  intende
partecipare; 
    a) la propria cittadinanza; 
    b) il titolo di studio posseduto, nonche' la data e l'Universita'
presso cui e' stato conseguito; ovvero  il  titolo,  gia'  dichiarato
equipollente, conseguito presso una Universita' straniera; ovvero  il
titolo  conseguito  presso  l'Universita'  straniera   e   non   gia'
dichiarato equipollente, con relativa richiesta di riconoscimento  ai
sensi dell'art. 2 del presente bando; ovvero l'iscrizione al corso di
laurea  (vecchio  ordinamento,  specialistica   o   magistrale)   con
l'indicazione dell'Universita' e  con  la  previsione  temporale  del
conseguimento del titolo ai sensi del sopra citato art. 2; 
    c) di impegnarsi a frequentare il Corso di Dottorato  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio  dei  Docenti,  assolvendo
agli eventuali oneri  finanziari  fissati  dagli  Organi  di  governo
dell'Universita' e con le modalita' stabilite dagli stessi; 
    d) le lingue straniere conosciute; 
    e) di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 
    f) i candidati diversamente abili dovranno, inoltre,  specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi  della  vigente  normativa,
l'ausilio  necessario  nonche'  l'eventuale   necessita'   di   tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 
    L'Amministrazione Universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  eventuali  comunicazioni  successive  ed
inerenti, dipendente  da  inesatte  o  incomplete  indicazioni  della
residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa. 
    L'inserimento  di   dati   non   veritieri   nella   domanda   di
partecipazione comportera' l'esclusione dalla graduatoria  finale  e,
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e  dalle  leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000),  l'automatica
decadenza d'ufficio dall'eventuale iscrizione. 

        
      
                               Art. 4 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    Le  Commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione ad ogni Corso di Dottorato di ricerca  saranno  formate  e
nominate in conformita' al Regolamento delle Scuole  di  Dottorato  e
dei Corsi di Dottorato  di  Ricerca  del  5  agosto  2009,  n.  12  e
successive modificazioni ed integrazioni. 

        
      
                               Art. 5 
 
                         Prove di ammissione 
 
    L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori scientifico-disciplinari di riferimento di ciascun  Corso  di
Dottorato (https://xanto.unime.it/corsidottorato/index.php). Le prove
sono  intese  ad   accertare   i   prerequisiti   culturali   nonche'
l'attitudine alla ricerca dei Candidati. 
    Il Candidato dovra' inoltre dimostrare  la  buona  conoscenza  di
almeno una lingua straniera. 
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi
di Messina, sede amministrativa del Dottorato. Il diario delle prove,
con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora  in  cui
le medesime avranno luogo, sara'  pubblicato  dopo  la  scadenza  del
bando nel sito internet dell'Universita'  di  Messina,  all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html  e  varra'  a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei Candidati. 
    Per sostenere le prove i Candidati  dovranno  esibire  un  valido
documento di riconoscimento. 
    Ogni  Commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  Candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso al
colloquio il Candidato che abbia superato la prova  scritta  con  una
votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato  se
il Candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 
    L'elenco dei Candidati con l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario   della
Commissione, e' affisso all'albo del Dipartimento presso cui si  sono
svolte le prove  entro  il  giorno  successivo  la  correzione  degli
elaborati, per quanto riguarda la prova scritta, nel medesimo  giorno
in cui la stessa si svolge, per quanto riguarda la prova orale. 
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria  finale  di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun Candidato nelle singole prove. 
    La graduatoria finale verra' pubblicata nel sito web  dell'Ateneo
all'indirizzo 
    http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html  e   tale
pubblicazione varra' a tutti gli effetti di legge come  notificazione
personale. 
    Nell'ipotesi di Candidati, gia' in possesso del titolo di Dottore
di Ricerca conseguito nell'ambito di Corsi di questo Ateneo che  sono
adesso di fatto curricula di Corsi di Dottorato piu' ampi,  l'accesso
sara'   consentito   soltanto   a   curricula   diversi   da   quello
precedentemente  frequentato  come  singolo  Corso  di  Dottorato   e
all'interno   del   quale   e'   stato    conseguito    il    titolo.
L'identificazione  del  singolo   Corso   di   Dottorato   non   piu'
autonomamente attivo si basa sulla composizione del Collegio  Docenti
(https://xanto.unime.it/corsidottorato/index.php). 

        
      
                               Art. 6 
 
                         Ammissione ai Corsi 
 
    La graduatoria finale di merito per ciascun Dottorato e' unica. I
Candidati saranno ammessi ai Corsi secondo  l'ordine  di  graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per  ogni
Corso di Dottorato e dovranno procedere all'iscrizione, nei  tempi  e
con le modalita' di cui al successivo art. 7. 
    In corrispondenza di eventuali  rinunce  e/o  mancate  iscrizioni
degli aventi diritto, entro il termine di cui al successivo  art.  7,
per ciascun Corso di Dottorato  subentreranno  altrettanti  Candidati
secondo l'ordine della graduatoria. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' Candidati, ai soli
fini del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza  in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
Ateneo.  A  parita'  di  punteggio,  per  i  posti  senza  borsa,  la
preferenza viene data al candidato piu' giovane di eta'. 
    I Candidati che siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di
Ricerca o abbiano gia'  frequentato  e  abbandonato  per  documentate
cause di forza maggiore lo stesso o altro Corso di Dottorato, in caso
di utile collocamento in graduatoria sono ammessi al Dottorato  senza
borsa di studio. 
    I Candidati gia' ammessi con  riserva  alle  prove  selettive  ai
sensi dell'art. 2 del presente bando, in caso di  utile  collocamento
in graduatoria, possono accedere al Corso rispettivamente: a)  previo
parere  favorevole  del   Collegio   dei   Docenti   in   merito   al
riconoscimento del titolo di studi conseguito all'estero;  b)  previo
effettivo  conseguimento  del  titolo  necessario  entro  il   giorno
antecedente la data fissata per la prova scritta. 
    I titolari di assegni di ricerca e i pubblici dipendenti ammessi,
con o senza borsa,  a  Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca  vi  possono
accedere ai sensi delle rispettive vigenti disposizioni in materia. 
    In caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  relative
all'accesso  a  diversi  Corsi  di  Dottorato,  il  Candidato  dovra'
esercitare l'opzione per un solo Corso tra quelli cui risulta ammesso
procedendo all'iscrizione come indicato nel successivo art. 7. 

        
      
                               Art. 7 
 
                         Iscrizione ai Corsi 
 
    E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea,  scuole
di specializzazione o  altro  corso  universitario  post-laurea  e  a
master di primo e secondo livello, fatte  salve  eventuali  possibili
sospensioni di questi ultimi ai sensi della relativa legislazione  in
materia. 
    I Candidati ammessi ai Corsi di Dottorato,  con  o  senza  borsa,
dovranno iscriversi entro il termine  perentorio  di  giorni  10  che
decorrono dalla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo  delle
relative graduatorie finali di merito. 
    La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come rinuncia al posto, con o senza borsa, che  verra'  assegnato  al
Candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria. 
    Il Candidato che ha partecipato a piu' selezioni, nell'ambito del
presente ciclo (XXVIII) di Dottorato, ove  collocatosi  in  posizione
utile in diverse  graduatorie,  deve  procedere  all'iscrizione,  per
ciascun Corso, nei termini e con le  modalita'  stabiliti  nei  commi
precedenti, dichiarando di riservarsi il diritto di opzione  per  uno
dei Corsi  di  Dottorato  entro  giorni  7  decorrenti  dall'avvenuta
pubblicazione delle graduatorie finali di tutti i Corsi di  Dottorato
ed, in tale ipotesi, il versamento della I rata (acconto) della tassa
di iscrizione al 1° anno, se dovuta, non dovra' essere  ripetuto  per
ciascuna iscrizione. In caso di  mancato  esercizio  del  diritto  di
opzione nei termini stabiliti, verra' confermata l'ultima  iscrizione
inoltrata, in ordine cronologico. 
    Fermo restando l'utile posizionamento nella graduatoria di merito
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita l'iscrizione  dei
titolari di assegno di ricerca e  dei  pubblici  dipendenti  a  norma
delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
    La domanda di iscrizione al Corso, redatta in  bollo  secondo  il
modulo predisposto dall'Amministrazione, reso  disponibile  sul  sito
dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito,
dovra' essere inoltrata entro il termine previsto pena esclusione, al
Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di  Messina  -  Piazza
Pugliatti 1 - 98122 Messina,  unicamente  tramite  Racc.  a.r.  Resta
esclusa  ogni  altra  modalita'  di  presentazione   della   suddetta
iscrizione. 
    Nella suddetta domanda di iscrizione il Candidato, oltre ai  dati
anagrafici  e  alla  esatta  denominazione  del  Corso  cui   intende
iscriversi, dovra' dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 
      a) la propria cittadinanza (se cittadino straniero il godimento
dei  diritti  civili  e  politici  nel  Paese   di   appartenenza   o
provenienza); 
      b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento,  la
durata del corso degli studi, la votazione ottenuta  e  l'Universita'
italiana presso la  quale  e'  stato  conseguito;  ovvero  il  titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche'  la
data  del  decreto  rettorale  con  il  quale  e'  stata   dichiarata
l'equipollenza stessa; ovvero il titolo di studio  conseguito  presso
una Universita' straniera  per  il  quale  e'  stata  gia'  richiesta
l'equipollenza, al fine di cui all'art. 2 del bando, con  indicazione
della data della deliberazione in  merito  da  parte  del  competente
Collegio dei Docenti; ovvero, per coloro gia'  iscritti  a  corsi  di
laurea, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, di  aver  conseguito
il titolo necessario con l'indicazione dell'Universita' e la data del
conseguimento e la votazione riportata; 
      c) di non essere iscritto ad altro corso di  laurea,  ad  altri
Corsi di Dottorato, a Scuole di specializzazione, nonche' a corsi  di
master di primo e secondo  livello.  Se  iscritto,  di  impegnarsi  a
sospenderne la frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata  del
Corso di Dottorato, fatto salvo il diritto  di  opzione  in  caso  di
ammissione a piu' corsi di dottorato; 
      d) di essere / non  essere  in  servizio  presso  una  Pubblica
Amministrazione  o  altro  ente  pubblico  o  privato,  e   in   caso
affermativo  indicarne  l'esatta  denominazione  e  la  tipologia  di
autorizzazione che  dovra'  essere  prodotta  prima  dell'inizio  dei
corsi; 
      e) di aver gia' conseguito un  titolo  di  Dottore  di  Ricerca
(specificare: denominazione, Universita' e  data  di  conseguimento),
ovvero di non aver conseguito alcun titolo di Dottore di Ricerca; 
      f) di non aver gia' frequentato lo  stesso  o  altro  Corso  di
Dottorato; ovvero di aver frequentato lo  stesso  o  altro  Corso  di
Dottorato  (specificare:  titolo  e  Universita')   abbandonato   per
documentate cause di forza maggiore (allegare documentazione). 
    Qualora il dichiarante risulti assegnatario di  borsa  di  studio
dovra' inoltre specificare: 
      di non cumulare la borsa stessa con altra  borsa  di  studio  a
qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse   da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del Dottorando; 
      di essere a conoscenza che  la  borsa  di  studio  puo'  essere
fruita esclusivamente da coloro che si trovino  nelle  condizioni  di
cui al successivo art. 8; 
      se   titolare   di   assegno   di   ricerca,   di    rinunciare
irrevocabilmente alla borsa di studio per tutta la durata  del  Corso
di Dottorato di Ricerca. 
    Alla domanda di iscrizione dovra'  essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
      1) fotocopia, firmata in  originale,  di  valido  documento  di
identita'; 
      2) fotocopia del codice fiscale ovvero di documento equivalente
se cittadino straniero; 
      3) ricevuta di versamento della I rata (acconto) della tassa di
iscrizione al I anno di Corso in caso di ammissione  senza  borsa  di
studio,  ovvero  fotocopia  della  stessa  nell'ipotesi  in  cui   il
Candidato abbia prodotto piu'  iscrizioni  ai  sensi  dei  precedenti
commi del presente articolo; 
      4) richiesta di  accreditamento  della  borsa  di  studio,  ove
assegnata; 
      5) copia della richiesta d'iscrizione  alla  gestione  separata
(INPS) in caso di assegnazione di borsa di studio. 
    Fermo restando il superamento delle previste prove di  ammissione
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita  l'iscrizione  in
soprannumero dei cittadini extracomunitari, in misura  non  eccedente
un terzo del numero totale dei posti attivati,  fatte  salve  deroghe
del  Senato  Accademico.  Gli  atti  e  i  documenti,  attestanti  le
dichiarazioni di cui  sopra  o  eventualmente  allegati,  redatti  in
lingua  straniera  devono  essere  tradotti   e   legalizzati   dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo
stato estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti. 
    L'Amministrazione Universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni,  dipendente  da  inesatte  o
incomplete indicazioni  della  residenza  o  del  recapito  da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento dagli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 
    L'inserimento di dati non veritieri nella domanda  di  iscrizione
comportera' l'esclusione dalla graduatoria finale e,  ferme  restando
le sanzioni previste dal codice penale  e  dalle  leggi  speciali  in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n.  445/2000),  l'automatica  decadenza
d'ufficio. L'Amministrazione Universitaria provvedera' in tal caso al
recupero degli eventuali benefici concessi, non  verranno  rimborsate
le tasse pagate  ed  infine,  la  dichiarazione  mendace  comportera'
l'esposizione  dell'azione  di  risarcimento  danni  da   parte   dei
controinteressati. 

        
      
                               Art. 8 
 
 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi 
 
    La borsa di studio di Dottorato di Ricerca e' pari ad un  importo
annuo di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del
Dottorando, erogata in rate  bimestrali  posticipate.  Per  usufruire
della borsa di studio il Dottorando non deve  godere  di  un  reddito
personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi,  giusta  delibera  del
Senato Accademico del 3 luglio 2002. 
    L'importo della borsa di studio e' elevatile del 50%, nel caso di
soggiorni all'estero, per un periodo non  superiore  alla  meta'  del
Corso di Dottorato e non inferiore a 15 giorni. 
    Le richieste di  soggiorno  di  studio  all'estero,  regolarmente
autorizzate  e  con  l'indicazione   della   localita',   periodo   e
motivazione, dovranno essere trasmesse dal Coordinatore del Corso  di
Dottorato all'Ufficio competente almeno 30 giorni  prima  dell'inizio
del soggiorno. 
    Gli ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca, che  non  fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelli versati dagli studenti  di
questa Universita' iscritti a corsi di laurea,  giuste  deliberazioni
degli Organi  Accademici  in  merito,  usufruendo  dell'equiparazione
della relativa disciplina inerente gli esoneri. 
    I candidati ammessi senza borsa di  studio  dovranno  versare  la
prima rata (acconto) della  tassa  di  iscrizione,  pari  a  € 375,16
comprensiva di tassa  regionale  di  diritto  allo  studio,  all'atto
dell'iscrizione nel I anno, e  negli  anni  successivi  entro  il  31
gennaio di ciascun anno di corso. La seconda rata (conguaglio) dovra'
essere versata entro il 30 settembre di ciascun anno. 
    Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente  al
Settore Alta Formazione  telefonicamente  ai  numeri:  090/6768502  -
090/6768575. 

        
      
                               Art. 9 
 
                 Frequenza e obblighi dei Dottorandi 
 
    I Dottorandi, con e  senza  borsa,  sono  tenuti  a  seguire  con
regolarita' le attivita' previste per il loro  corso  formativo  e  a
dedicarsi con pieno impegno e per il periodo richiesto  dal  Collegio
dei Docenti ai programmi di studio  individuale  e  guidato,  e  allo
svolgimento delle attivita'  di  ricerca  assegnate.  Entro  la  data
stabilita dal Collegio dei Docenti, ai fini dell'organizzazione delle
prove annuali di verifica, i Dottorandi sono tenuti a  presentare  al
Collegio una relazione scritta  riguardante  l'attivita'  di  ricerca
svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali  partecipazioni
a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente
alle eventuali pubblicazioni prodotte. 
    Alla fine di ciascun anno il Collegio dei  Docenti,  con  proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai  Dottorandi  e
certificata  la  frequenza,  ne   proporra'   l'ammissione   all'anno
successivo ovvero l'esclusione. Fatti salvi i casi di maternita' e di
grave e documentata malattia, l'esclusione dal Corso e'  disposta  su
motivata decisione del Collegio  dei  Docenti,  previa  verifica  dei
risultati conseguiti. In caso di sospensione di durata superiore a 30
giorni, ovvero di esclusione dal Corso, non puo'  essere  erogata  la
borsa di studio. 

        
      
                               Art. 10 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
    Il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una  apposita
Commissione  costituita  in  conformita'  del  "Regolamento  per   la
istituzione delle Scuole di Dottorato e dei  Corsi  di  Dottorato  di
Ricerca" dell'Ateneo di Messina del 5 agosto 2009, n. 12 e successive
modificazioni e integrazioni. 
    L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Il  titolo  e'   conferito   dal   Rettore   che,   a   richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. 
    I Corsi di Dottorato di Ricerca o i loro indirizzi che  rientrino
in accordi  di  cooperazione  interuniversitaria  seguono  i  dettami
stabiliti  dalle  singole  convenzioni,  stipulate  ai  sensi   della
normativa vigente. 

        
      
                               Art. 11 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi del d.lgs.  n.  196/2003,  l'Universita'  si  impegna  a
rispettare il carattere  riservato  delle  informazioni  fornite  dal
Candidato.  Tutti  i  dati  forniti  saranno  trattati  solo  per  le
finalita' connesse  e  strumentali  al  concorso  ed  alla  eventuale
gestione  della  carriera  del   Dottorando,   nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti. 

        
      
                               Art. 12 
 
                            Norme finali 
 
    Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel D.M. n.
224 del 30 aprile 1999, nella legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e nel
Regolamento dell'Universita' di  Messina  disciplinante  la  materia,
nonche' alle altre disposizioni vigenti. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Messina, 6 agosto 2012 
 
                                                Il rettore: Tomasello