Concorso per 18 periti chimici (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 18
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 31-01-2012
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO   (scad.  1 marzo 2012) Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 18 borse di studio per periti chimici in possesso del d ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-01-2012
Data Scadenza bando 01-03-2012
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONCORSO   (scad.  1 marzo 2012)
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il  conferimento  di  18
  borse di studio per periti  chimici  in  possesso  del  diploma  di
  scuola  secondaria  di  secondo   grado   di   perito   industriale
  capotecnico, specializzazione chimico o  tecnologie  alimentari,  o
  diploma di  maturita'  professionale  di  tecnico  delle  industrie
  chimiche, o diploma di maturita' professionale di  tecnico  chimico
  biologico. 
 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
             dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi 
 
    Visto il decreto legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10  ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi
presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  2009,
n. 129 "regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero  delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali" che all'art.  1  determina
l'organizzazione del Ministero e all'art. 4 prevede per l'Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agro-alimentari
la denominazione  di  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari e l'acronimo "ICQRF" e ne definisce le competenze  in
materia  di  prevenzione  e  repressione   delle   infrazioni   nella
preparazione e nel commercio dei  prodotti  agro-alimentari  e  delle
sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle produzioni di
qualita'  registrata  che   discendono   da   normativa   comunitaria
nazionale; 
    Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, con il  quale  si
e'  provveduto  all'individuazione  degli  uffici  dirigenziali   non
generali, compresi gli uffici e laboratori a livello  periferico,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 221, concernente il  "Bilancio
di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  2011  e  per  il  triennio
2011-2013"; 
    Considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile  2010,
n. 61,  recante  "tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione  dell'art.  15  della
legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede, al comma 3, che i  proventi  del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti  al  Capo
17, capitolo di entrata 3373 del  Bilancio  dello  Stato,  denominato
"Sanzioni amministrative pecuniarie relative  alle  protezioni  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari", riassegnati ad  apposito  capitolo  di  spesa
dell'ICQRF,  siano  destinati  al  miglioramento  dell'efficienza   e
dell'efficacia delle  attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sui
prodotti a denominazione protetta; 
    Vista la disponibilita' finanziaria  iscritta  sulla  Missione  1
"Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca",  Programma   1.4
"Vigilanza, prevenzione e repressione  frodi  nel  settore  agricolo,
agroalimentare,  agroindustriale"  -  CDR  4  -  capitolo  2414  pari
all'importo  di  € 603.088,00  destinato  all'attuazione  di   quanto
previsto dal predetto art. 29, della legge n. 61/2010; 
    Considerato che per il perseguimento di una  maggiore  efficienza
ed efficacia dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  occorre
destinare la predetta somma per promuovere una attivita' di  ricerca,
studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle
tecniche  analitiche  di  controllo  sui   prodotti   a   indicazione
geografica, avvalendosi di borsisti in possesso di diploma  specifico
attinente l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato; 
    Ritenuto pertanto di procedere all'indizione  di  una  selezione,
per titoli ed esami, per l'attribuzione di 18  borse  di  studio  per
borsisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado
di  perito  industriale  capotecnico  -  specializzazione  chimico  o
tecnologie  alimentari,  o  diploma  di  maturita'  professionale  di
tecnico  delle   industrie   chimiche,   o   diploma   di   maturita'
professionale di tecnico chimico biologico; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Numero delle borse di studio 
            e sedi di svolgimento dell'attivita' ricerca 
 
 
    E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di n. 18 borse di studio per periti chimici, in possesso  di  diploma
di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  di   perito   industriale
capotecnico - specializzazione chimico  o  tecnologie  alimentari,  o
diploma  di  maturita'  professionale  di  tecnico  delle   industrie
chimiche, o diploma di maturita'  professionale  di  tecnico  chimico
biologico  da  destinarsi  presso  i  laboratori   del   Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF,  per
il completamento della  loro  formazione  scientifica  attraverso  la
frequenza degli stessi. 
    I vincitori saranno destinati  ad  una  delle  seguenti  sedi  di
laboratorio: 
      Conegliano: n. 3 borse; 
      Modena: n. 4 borse; 
      Perugia: n. 4 borse; 
      Salerno: n. 3 borse; 
      Catania: n. 3 borse; 
      Roma: n. 1 borsa. 
    Ciascun  borsista  verra'  affidato,  nel  laboratorio  ICQRF  di
assegnazione, ad un tutor per lo  svolgimento  di  una  attivita'  di
ricerca,  studio  e  di   accertamenti   analitici   finalizzata   al
miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui  prodotti  a
indicazione geografica; 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Durata trattamento economico e normativo 
 
 
    La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente
con le disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori  12  mesi,
con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF, sentito il parere
del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita'  di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato. La durata della borsa nonche'  la  concessione  e  la
durata della relativa proroga sono  in  ogni  caso  subordinate  alle
disponibilita' di bilancio. 
    L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in  € 15.000,00;
tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato  in
rate  mensili  posticipate.  Restano  a  carico  dell'Amministrazione
l'Imposta Regionale per le attivita' produttive, nonche' la copertura
assicurativa INAIL. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
    1) eta' non superiore ad anni 30; 
    2) diploma di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  di  perito
industriale  capotecnico  -  specializzazione  chimico  o  tecnologie
alimentari - o diploma di maturita' professionale  di  tecnico  delle
industrie chimiche o tecnico biologico; 
    3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea; 
      4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di  studio  e  ricerca
presso laboratori di analisi. 
    I requisiti ed i titoli debbono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   dal   presente   bando   per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
    In caso di titolo di studio conseguito all'estero  e'  necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge. 
    Non e' compatibile  con  la  fruizione  della  borsa  di  cui  al
presente bando: 
      1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 
      2)  la  contemporanea  esistenza  di  rapporti  di  lavoro,   a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Domanda e termine di presentazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al bando di  selezione,  redatta  in
carta semplice secondo lo schema allegato,  dovra'  essere  inoltrata
esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  A.  R.  al  Ministero   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  dell'
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione  frodi
dei prodotti agro-alimentari - Ufficio VICO IV, via Quintino Sella n.
42 - 00187 Roma,entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema  di  domanda
dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it). 
    Della data di inoltro fara' fede il timbro  postale.  Le  domande
inoltrate  dopo  il  termine  fissato  e  quelle   che   risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. Non  sara'  altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire  o  integrare  i
titoli o i documenti gia' presentati. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  casi  di
dispersione  di  comunicazioni  dovuti  ad  inesatta   o   incompleta
indicazione del recapito da parte  del/la  candidato/a  o  a  mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento  di  indirizzo  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o  forza  maggiore,  ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
    Nella domanda  di  ammissione  i  candidati  dovranno  dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le  comunicazioni  inerenti  la
procedura selettiva. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Nella domanda  il/la  candidato/a  dovra'  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita': 
    a) il cognome e nome, luogo e data di nascita,  la  residenza  il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando  il  codice  di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico); 
    b) la sede di laboratorio per la  quale  concorre;  e'  possibile
presentare domanda per un'unica sede; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno  degli  Stati
membri dell'Unione Europea; 
    d)  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (se
trattasi  di  candidato  appartenente  ad  uno  degli  Stati   membri
dell'Unione Europea); 
    e) il possesso del titolo di  studio  richiesto  all'art.  3  del
presente bando, indicando, altresi', la  data  di  conseguimento,  il
voto di diploma, e l'istituto dove e' stato conseguito; 
    f)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la  condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti); 
    g) di avere assolto agli obblighi di  leva  (solo  coloro  per  i
quali sussista tale obbligo); 
    h) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi; 
    i) di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  recapito  indicato   nella
domanda; 
      l) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della  borsa  di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando  l'Amministrazione  da
tale responsabilita'; 
      m) di autorizzare il trattamento dei dati personali,  ai  sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    Il/la candidato/a deve sottoscrivere di essere a  conoscenza  che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 
    Non saranno prese in considerazione le domande non  sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei  requisiti  sopra  richiesti  e
dell'indicazione della sede di laboratorio per la quale si  concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa,  dovessero  essere  prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                 Documenti da allegare alla domanda 
 
 
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
    1) fotocopia completa di un documento di identita'  in  corso  di
validita'; 
    2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato; 
    3) certificato di diploma di scuola secondaria di  secondo  grado
di  cui  all'art.  3  del  presente  bando,  recante   la   votazione
conseguita; 
    4)  eventuali  titoli  ed   attestati   relativi   all'esperienza
scientifica professionale  maturata  nell'attivita'  di  ricerca  e/o
analisi; 
    5) eventuali pubblicazioni; 
    6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni
presentati redatto in carta libera,datato e firmato. 
    I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale,  in  copia  autenticata  ovvero   in   copia   fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
di  atto  di   notorieta'   datata   e   sottoscritta,   riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di  verificarne  la  veridicita'  o  di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della  borsa
di studio. Il titolo di cui al punto 3) puo' essere  autocertificato,
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Modalita' di selezione 
 
 
    La  selezione  dei  candidati  sara'  effettuata  in   due   fasi
successive: 
      1) selezione preliminare, per  titoli,  mediante  redazione  di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio  previste
all'art. 1; 
      2) esame colloquio, al quale saranno ammessi: 
        i primi 24 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Conegliano; 
        i primi 32 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Modena; 
        i primi 32 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Perugia; 
        i primi 24 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Salerno; 
        i primi 24 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Catania; 
        i primi 8 classificatisi nella fase di selezione  preliminare
per la sede di Roma. 
    In  caso  di  ex-aequo,  sara'  data  priorita'  al   candidato/a
anagraficamente piu' giovane. 
    Le graduatorie relative alla  fase  preliminare  saranno  redatte
dalla commissione di cui  al  successivo  art.  8  ed  approvate  con
decreto dell'Ispettore Generale Capo. 
    Successivamente all'approvazione,  esse  saranno  pubblicate  nel
Bollettino  ufficiale  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali. Di tale  pubblicazione  verra'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami». 
    I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno  convocati
mediante raccomandata A/R per sostenere l'esame colloquio. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
          Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli 
 
 
    La Commissione di valutazione, unica per entrambe le  fasi  della
selezione, sara' nominata con provvedimento  dell'Ispettore  Generale
Capo. 
    La Commissione  formulera'  le  graduatorie  relative  alla  fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di laboratorio,  sulla  base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente  tabella,  per  ciascuno  dei  quali  verra'  assegnato   il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 10: 
      a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100 - punti 2; 
      b) abilitazione professionale post diploma - punti 2; 
      c) altri titoli attinenti attivita' di laboratorio - max  punti
4; 
      d) pubblicazioni attinenti attivita' di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o  forestale  -  max
punti 3. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Esame colloquio 
 
 
    I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio,  che
vertera' sulle seguenti materie: 
    nozioni   di   chimica   generale,   organica,    inorganica    e
bromatologica; 
    nozioni di tecnologie alimentari; 
    nozioni di analisi chimica strumentale; 
    cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi
chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario. 
    Ai  candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con   almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del  luogo  e  dell'ora  del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. 
    La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato,  per  ottenere  l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 12. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di laboratorio,
verranno redatte dalla  commissione  di  valutazione,  sommando,  per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase  preselettiva  ed  il
voto  ottenuto  nel  colloquio.  In  caso  di  ex-aequo,  sara'  data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane. 
    Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di
approvazione. 
    Le  suddette  graduatorie  saranno  pubblicate   nel   Bollettino
ufficiale  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  Speciale  «Concorsi  ed
Esami». 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                     Trasparenza amministrativa 
 
 
    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi  indicati  all'art.  8,  definisce  e  dichiara  nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui  alle
lettere c) e d), dell'art. 8. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                 Adempimenti a carico dei vincitori 
 
 
    A pena di decadenza, entro 15  giorni  dalla  data  di  ricezione
della   comunicazione   di   conferimento    della    borsa,    il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione: 
    1) dichiarazione di  accettazione,  senza  riserve,  della  borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando; 
    2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che
non usufruira', durante tutto il periodo di durata  dell'assegno,  di
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 
    3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi
derivante dall'attivita' di ricerca e studio da  svolgere  nel  corso
della borsa di studio; 
    4) certificato medico rilasciato  dall'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a  e'
fisicamente idoneo/a  allo  svolgimento  di  attivita'  di  studio  e
ricerca presso laboratori di analisi 
    In caso di rinuncia del  vincitore,  ciascuna  delle  graduatorie
finali potra' essere utilizzata per il conferimento  della  borsa  di
studio ai candidati utilmente collocati nella medesima. 
    In caso di successiva rinuncia di borsisti gia' in  attivita',  a
discrezione dell'amministrazione e compatibilmente con  la  durata  e
l'andamento  del  progetto,  la  graduatoria  finale  potra'   essere
utilizzata per il conferimento del periodo  residuo  della  borsa  di
studio, purche' questo non sia inferiore a  mesi  sei,  ai  candidati
utilmente collocati. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' 
 
 
    La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF. 
    L'assegnatario avra' l'obbligo di: 
    1) iniziare presso  la  sede  assegnata  ed  alla  data  indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive  impartite  dal  direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; 
    2) continuare l'attivita' regolarmente ed  ininterrottamente  per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere  giustificate
interruzioni nello svolgimento  dell'attivita',  purche'  le  assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo  della  loro  durata,
l'erogazione dell'importo della borsa di studio; 
      3)  osservare  le  norme  interne  che   regolano   l'attivita'
dell'ICQRF, ivi comprese  quelle  relative  all'orario  di  lavoro  e
quelle applicate dal laboratorio della  sede  assegnata  al  fine  di
realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di  sicurezza
dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
      4) osservare il  termine  di  preavviso  di  giorni  15,  salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Decadenza dalla borsa di studio 
 
 
    L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui  al
predetto art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente  attitudine  sara'
dichiarato  decaduto  dal  godimento  della  borsa  di   studio   con
provvedimento dell'Ispettore Generale Capo, su proposta motivata  del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal  caso,
come in caso di rinuncia susseguente  all'inizio  dell'attivita',  la
borsa di studio puo' essere conferita ad  altro  candidato  utilmente
collocato nella rispettiva graduatoria. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    L'Amministrazione non restituira'  la  documentazione  presentata
dai candidati. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le  domande  di
partecipazione alla selezione sono trattati,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per  le  finalita'
della  presente  selezione  e  degli   eventuali   procedimenti   per
l'attribuzione dell'assegno. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
partecipazione  alla  presente  procedura,  pena  l'esclusione  dalla
stessa. 
    Ogni candidato gode dei diritti di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196/2003. 
    Il titolare del trattamento e' individuato  nel  Ministero  delle
politiche   agricole    alimentari    e    forestali,    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro - alimentari. 
    Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio VICO
IV della Direzione generale della vigilanza  per  la  qualita'  e  la
tutela del consumatore. 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
      Roma, 23 dicembre 2011 
 
                                    L'Ispettore Generale Capo: Serino