Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 24-01-2012
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO   (scad.  31 luglio 2012) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni Regional ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-01-2012
Data Scadenza bando 31-07-2012
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CONCORSO   (scad.  31 luglio 2012)
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della
  professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni  Regionali
  del Lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari,  Campobasso,
  Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio
  Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione
  Sicilia - Ispettorato Regionale  del  Lavoro  di  Palermo  -  e  le
  Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro  -
  e Trento - Servizio lavoro. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro»; 
    Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 16  in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali; 
    Acquisito  il  concerto  con   i   Ministeri   della   giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  a  seguito  della
Conferenza dei servizi indetta con nota del 7  dicembre  2011,  prot.
32/0007198/14.06 - per il giorno 15 dicembre 2011 - ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90 -  ai  fini
dell'approvazione del presente decreto  direttoriale  contenente,  ex
art. 3, ultimo comma, legge n. 12/79,  le  modalita'  e  i  programmi
degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di Consulente del lavoro; 
    Visti  i  risultati  della   predetta   Conferenza   nonche'   le
osservazioni dei Ministeri concertanti; 
    Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero  del  lavoro   e   della   previdenza   sociale,   con   le
amministrazioni  e  gli  enti  interessati,  il  10  dicembre   1999,
convocata, ex art. 14, legge n. 241/90 e succ. mod. e int., con  nota
n. 5/28039/cons-99 del 23 novembre 1999, da cui risulta la  decisione
assunta dai partecipanti di attuare il decentramento  alle  Direzioni
regionali del lavoro della nomina  delle  commissioni  di  esame  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro; 
    Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999  con  cui,  ai
direttori delle Direzioni regionali del  lavoro,  a  decorrere  dalla
sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere  alla  nomina
dei componenti  delle  commissioni  esaminatrici  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    E' indetta per l'anno 2012 la sessione degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  Consulente  del
lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro  di:  Ancona,  Aosta,
Bari,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,  Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la  regione  Sicilia  -  Ispettorato
regionale del lavoro di Palermo - e le province autonome di Bolzano -
Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. 

        
      
                               Art. 2 
 
    L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale. 
    Le prove scritte sono due e consistono nello  svolgimento  di  un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione  sociale  e  di  una
prova  teorico-pratica   sul   diritto   tributario,   scelti   dalla
commissione. 
    La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3) diritto tributario; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare  riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio. 
    Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  sono  assegnate   al
candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati  possono
consultare i testi  di  legge  non  commentati  e  autorizzati  dalla
commissione e i dizionari. 

        
      
                               Art. 3 
 
    Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane,  presso
le sedi che saranno indicate dagli uffici  di  cui  all'art.  1,  nei
seguenti giorni: 
      diritto del lavoro e legislazione sociale: 19 novembre 2012; 
      prova teorico-pratica di diritto tributario: 20 novembre 2012; 
    Le sedi di  svolgimento  degli  esami  saranno  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -  del  19
ottobre 2012, nonche' sul sito  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it, sezione «avvisi  e  bandi»  fino
alla data di inizio degli esami stessi. 
    I candidati dovranno presentarsi muniti di  valido  documento  di
riconoscimento. 

        
      
                               Art. 4 
 
    Le domande di ammissione all'esame di Stato,  redatte  in  bollo,
secondo il fac-simile allegato al  presente  bando  (allegato  1),  e
debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il  termine
perentorio del 31 luglio 2012 alle  Direzioni  regionali  del  lavoro
territorialmente competenti, nonche'  presso  la  regione  Sicilia  -
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo - e le province  autonome
di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento -  Servizio
lavoro. 
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   entro   il   termine
sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante. 
    I candidati possono sostenere  l'esame  di  Stato  esclusivamente
nella Regione o nella Provincia Autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare: 
      1.a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
        b) residenza anagrafica; 
        c) recapito presso  il  quale  desidera  vengano  inviate  le
comunicazioni relative al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di  avviamento  postale,  nonche'  il  recapito  telefonico  e
l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 
    Il  candidato  e'  tenuto  a  comunicare   tempestivamente   ogni
variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  il  caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da  parte  del  candidato  o  di  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata; 
        d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe  di
cui all'art. 3, 2° comma, lett. a), della legge n. 12/79; 
      2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea   triennale   o   quinquennale   riconducibile    agli
insegnamenti delle  facolta'  di  giurisprudenza,  economia,  scienze
politiche,  ovvero  diploma  universitario  o  laurea  triennale   in
consulenza del lavoro o laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche e commerciali o in  scienze  politiche  nonche'  i
titoli conseguiti in ambito comunitario di cui sia stata riconosciuta
l'idoneita' ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29  del  25  gennaio
2006. 
    Sono considerati idonei, in quanto riconosciuti tali da parte del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   i
seguenti titoli  di  studio:  laurea  quadriennale  in  sociologia  e
laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione. 
    Oltre alle ipotesi sopra  menzionate,  sono  ammessi  coloro  che
abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di
studio da  parte  dell'organo  competente  (CUN)  cui  abbiano  fatto
specifica richiesta. 
    I soggetti che non siano in possesso dei titoli di laurea di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera d) della legge n. 12/79, come modificato
dall'art. 5-ter della legge n. 46/07, i quali, alla data  di  entrata
in vigore della citata legge n. 46/07 (12/04/07), abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica o  siano  iscritti  al  registro  dei
praticanti o abbiano presentato domanda  di  iscrizione  al  predetto
registro dei praticanti, possono sostenere  l'esame  di  abilitazione
entro e non oltre il 31 dicembre 2013, in base ai  titoli  di  studio
individuati nel decreto  direttoriale  15  gennaio  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n.
7 del 23 gennaio 2007, compresi  quelli  per  i  quali  l'interessato
dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore,
di ordinamento o sperimentale, il  cui  programma  didattico  preveda
l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda  a
connotazioni di largo interesse sociologico e persegua  un  obiettivo
formativo generale avendo a riferimento le «Humane scientiae» (parere
C. di Stato, Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998). 
    I candidati cittadini di Stati  membri  dell'Unione  Europea,  di
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  e  della
Confederazione elvetica, che siano in possesso di  titoli  di  studio
conseguiti  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia,  dovranno  produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti (ai sensi della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, art. 12),
utile ai fini del presente decreto; 
      3) di essere in possesso o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento del praticantato, che dovra' essere in ogni caso  prodotto
dal candidato entro e  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  prove
scritte. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda  di
ammissione agli esami. 
    Alla domanda devono essere allegati, a  pena  di  non  ammissione
all'esame: 
      a)  certificato  di  compimento  del  biennio  di  praticantato
rilasciato dal competente Consiglio provinciale, ovvero dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445; 
      b) ricevuta attestante il pagamento  della  tassa  di  € 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8  dicembre  1956,  n.  1378,
nonche' del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con  le  modalita'
di cui al d.lgs. n. 237/97, (codice tributo 729 T). 
    Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a  conoscenza
della responsabilita' penale a cui puo' andare incontro  in  caso  di
dichiarazioni mendaci  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti  a
verita' (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre  2000,  n.  445  e  art.  489
c.p.). 
    I candidati sono ammessi agli esami con riserva  di  accertamento
dei requisiti  dichiarati  da  parte  degli  Uffici  competenti  alla
ricezione delle domande, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 5 
 
    I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  allo  specifico
handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione
deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione  del
tipo di supporto richiesto. 
    Alla candidata che necessiti  di  un  periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari  al  periodo  stesso.  Tale  condizione  dovra'
essere tempestivamente rappresentata alla commissione. 

        
      
                               Art. 6 
 
    Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  osservano,  in
quanto applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio  1957,  n.
686,  (norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato)   e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal D.P.R. 9  maggio
1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi») e succ. mod. e int. 

        
      
                               Art. 7 
 
    Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta  e
per ogni materia o gruppo di materie della  prova  orale  e  dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato. 
    La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per  il  numero
dei  componenti  l'intera  commissione,  costituisce  il  punto   per
ciascuna prova scritta e per ciascuna materia  o  gruppo  di  materie
della prova orale. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno  sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. 

        
      
                               Art. 8 
 
    Con successivi decreti dei direttori  delle  Direzioni  regionali
del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali. 

        
      
                               Art. 9 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 11 gennaio 2012 
 
                                  Il direttore generale: Mastropietro
 
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