Concorso per 5 allievi finanzieri ausiliari (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 18-11-2011
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  19 dicembre 2011) Procedura di selezione per il reclutamento di 5 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di polizia, ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-11-2011
Data Scadenza bando 19-12-2011
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO   (scad.  19 dicembre 2011)
Procedura di selezione per il reclutamento di 5  allievi  finanzieri,
  riservata ai  congiunti  del  personale  delle  Forze  di  polizia,
  deceduto o reso permanentemente invalido  per  causa  di  servizio.
  Anno 2011. 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale  sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato  14  dicembre  1995,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge15 maggio 1997, n.
127»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo, 2008 e successive modificazioni  e
integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita'  gerarchiche  del  Corpo,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti  per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2011, una  procedura  di  selezione,  a
domanda,  per  il  reclutamento  di  cinque  allievi  finanzieri  del
contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al  coniuge
ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle  sorelle,  qualora
unici superstiti, del personale delle Forze di  polizia,  deceduto  o
reso  permanentemente  invalido  al  servizio,  con  invalidita'  non
inferiore  all'ottanta  per  cento  della  capacita'  lavorativa,  in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi  richiamate  ovvero
per effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento  di
servizi di polizia o di soccorso pubblico. 
    2. Lo svolgimento della procedura comprende: 
      a) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) valutazione dei titoli. 
    3. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b)  alla  data  del  31  dicembre  2011,  abbiano  compiuto  il
diciottesimo anno di eta' e  non  superato  il  ventiseiesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 31  dicembre  1985  ed  il  31
dicembre 1993, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  e,
comunque non superiore a tre anni; 
      c) abbiano, se minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la  patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non  colposi  ne'  sottoposti  a  misura  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
      h) non siano stati espulsi  dalle  Forze  Armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici; 
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa; 
      m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni. 
    2. I suddetti requisiti, se  non  diversamente  indicato,  devono
essere posseduti alla scadenza del termine  ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dalla procedura. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via  della  Batteria
di Porta Furba,  n.  34  -  00181  Roma-Appio,  entro  trenta  giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente  determinazione
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale. 
    2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 
      a) idonea documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m); 
      b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione  del
foglio di congedo, per fruire dell'elevazione  del  limite  di  eta',
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); 
      c) se minorenni alla data di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura, atto di assenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca   l'assenso   dell'altro   genitore.   Sono   esonerati   dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti,  anche  se  minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi. 
    3. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e disponibile presso tutti i  Reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
internet http://www.gdf.gov.it/, nella sezione relativa ai concorsi. 
    4. Le domande di partecipazione  alla  procedura  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui  al  comma  1.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate  soltanto  se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine. 
    5. Non sono prese  in  considerazione  quelle  domande  che,  pur
inoltrate nei termini indicati,  dovessero  pervenire  al  Centro  di
Reclutamento oltre la data  di  inizio  delle  selezioni.  Le  stesse
verranno archiviate. 
    6. Le domande  di  partecipazione  alla  procedura  prodotte  nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune  delle
dichiarazioni   prescritte   all'art.   4,   sono   restituite   agli
interessati,  per   essere   successivamente   regolarizzate   ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per qualsiasi motivo, di rispettare  il  predetto  termine,  comporta
l'archiviazione dell'istanza. 
    7.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,   direttamente
archiviate. 
    8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai  sensi  del
presente articolo, sono  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di  codice  di  avviamento  postale  e,  ove  possibile,  del  numero
telefonico; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
      d) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione; 
      e) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      f) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      g) l'eventuale possesso dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni; 
      h) la posizione nei riguardi del servizio militare; 
      i) di non essere stato espulso dalle  Forze  armate  dai  corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituito  dai  pubblici
uffici; 
      l) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      m) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio; 
      n) l'indirizzo presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico; 
      o) di appartenere alle categorie di cui all'art.  6,  comma  2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni. 
    2.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo  stesso  Centro  di  Reclutamento,  inoltre,  non  assume   alcuna
responsabilita'  in  caso  di  ritardata  ricezione,  da  parte   dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o  ad
altre cause non imputabili  a  propria  inadempienza.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni variazione che dovesse  intervenire,  procedura  durante,  nella
posizione del candidato ai fini del servizio militare. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali  e  decade  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
 
    1. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi alla procedura,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'inizio  del
corso di formazione. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un  ufficiale
superiore del Corpo: 
      a)  sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della  graduatoria  finale  di  merito,  composta  da  due
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica preliminare,  composta
da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  due  ufficiali  medici,
membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due  ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici
della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,  comunque,
con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  b),  puo'  avvalersi,
altresi', durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio  di
psicologi. 
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    5.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di Reclutamento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la  carta  di
identita'  oppure  un  documento  di  riconoscimento  rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale  dei  candidati  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), e tende  a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per  ricoprire  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati,  la  citata  sottocommissione  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    5. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre  i  non
idonei sono esclusi dalla procedura. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),
mediante  visita  medica   preliminare,   comprensiva   degli   esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, in Roma. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui  all'art.
12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla  visita  medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione  e'  effettuata  non  prima  del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione  di  non  idoneita'
alla visita medica preliminare. 
    5.Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    6. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di  revisione,  ovvero  giudicato  non  idoneo,  e'  escluso  dalla
procedura di selezione. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che  rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali, rilasciato da una struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)  la  presenza/assenza  di  gravi  manifestazioni   immuno
allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
        b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
        2) campo visivo e motilita' oculare normali; 
        3) visione binoculare; 
        4) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) monolaterale: 35 dB; 
      b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    11. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati, che non raggiungono i requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e  12,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    18. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al  servizio  nel  Corpo.
Tali candidate sono, pertanto,  escluse  dalla  procedura,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  comunicata
all'atto della visita medica preliminare. 
    19. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
      Mancata presentazione del candidato alle prove selettive 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto  la  presente  procedura,  non  si
presenta,   nel   giorno   e   nell'ora   stabiliti   per   sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale    e    l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e  11  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle
succitate   fasi   selettive,   i   presidenti    delle    competenti
sottocommissioni hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri,  via  della
Batteria di  Porta  Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio,  deve  essere
anticipata, via fax, al n. 06/24290674. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della  Guardia  di  finanza
competente (ovvero del locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta),  a  richiedere  nei
confronti dei candidati: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale; 
    2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti  di
cui agli articoli 10  e  11  devono  presentare  direttamente  o  far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio  Concorsi,  Sezione
allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n.  34,  00181
Roma/Appio, entro la data comunicata  all'atto  della  visita  medica
preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono  i  titoli  preferenziali,  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  A  tal  fine,  fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    3. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  procede,  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato,  alla  formazione  della  graduatoria
finale di merito. 
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4. 
    3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    4.  La  graduatoria   finale   di   merito   e'   approvata   con
determinazione del Comandante Generale della Guardia  di  finanza  e,
successivamente, notificata a tutti gli effetti ai candidati iscritti
nella stessa. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati  vincitori  della
procedura concorsuale e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'
di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di  cui
all'art. 15, nei limiti dei posti previsti dalla  procedura,  secondo
l'ordine risultante dalla graduatoria  stessa  e  previo  superamento
della visita medica di  incorporamento  da  parte  del  Dirigente  il
Servizio Sanitario del Reparto di istruzione. 
    2. Entro venti giorni dall'inizio  del  corso,  l'Amministrazione
puo'  dichiarare  vincitore  della  procedura  di   selezione   altro
candidato idoneo, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire  posti
resisi,  comunque,  disponibili,  tra  i  candidati   precedentemente
dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti. 
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo  ricorso  secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il candidato, regolarmente  convocato  per  la  frequenza  del
corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite il competente Comando Provinciale della  Guardia
di finanza (ovvero il  locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
               Spese di partecipazione alla procedura 
 
 
    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
           Trattamento economico degli allievi finanzieri 
 
 
    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore. 
    2. Gli allievi finanzieri fruiscono del  vitto,  dell'alloggio  e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
      a) per la manutenzione del vestiario; 
      b) di carattere personale e straordinario. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  16,  i
finanzieri sono destinati nelle sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obbligo  di  permanenza  secondo   le
disposizioni interne del Corpo. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando   il    sito    internet    del    Corpo    all'indirizzo
http://www.gdf.gov.it/, nella sezione relativa ai concorsi. 
    2.  Parimenti,  e'  pubblicata  sul  citato  sito   internet   la
graduatoria finale. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' selettive e sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente interessate allo  svolgimento  della  procedura  o  alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito  positivo   della   selezione,   ai   soggetti   di   carattere
previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 11 novembre 2011 
 
                                                  Gen. C.A.: Di Paolo