Concorso per 16 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' DI L'AQUILA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 16
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 11-11-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DELL'AQUILA CONCORSO   (scad.  23 novembre 2011) Secondo bando del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo - anno accademico 2011/2012. ...
Ente: UNIVERSITA' DI L'AQUILA
Regione: ABRUZZO
Provincia: L'AQUILA
Comune: L'AQUILA
Data di inserimento: 11-11-2011
Data Scadenza bando 23-11-2011
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UNIVERSITA' DELL'AQUILA

CONCORSO   (scad.  23 novembre 2011)
Secondo bando del concorso pubblico, per esami, per  l'ammissione  ai
  corsi di dottorato di  ricerca  -  XXVII ciclo  -  anno  accademico
  2011/2012. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  riguardante  l'istituzione
del  Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca   Scientifica   e
Tecnologica; 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme  in  materia
di borse di studio universitarie; 
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento,  disciplinino  l'istituzione
dei corsi di dottorato; 
    Visto l'art. 19, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010  recante
norme in materia di dottorato di ricerca ed in particolare la lettera
c), del comma 1 che consente la  frequenza  congiunta  del  corso  di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca; 
    Visto il  decreto  ministeriale  30  aprile  1999,  n.  224,  che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca; 
    Visti i DD. MM. n. 509/1999 e 270/2004 recanti norme  concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei; 
    Vista la circolare ministeriale n. 602 del 18 maggio 2011 recante
norme per l'accesso degli studenti stranieri  ai  corsi  universitari
per il triennio 2011-2014; 
    Visto  il  regolamento  dei  corsi  di   dottorato   di   ricerca
dell'Universita', emanato con  decreto  rettorale  9  agosto  2005  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2001; 
    Vista la relazione del  nucleo  di  valutazione  interna  del  20
luglio 2011; 
    Viste le delibere  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 29 luglio 2011, relative
all'istituzione del XXVII ciclo dei dottorati  di  ricerca  con  sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila; 
    Verificata la copertura finanziaria di n. 8 borse nell'ambito del
Progetto Speciale Multiasse "Reti per l'Alta  Formazione"  finanziato
interamente dalla Regione Abruzzo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Istituzione e attivazione 
 
 
    E' istituito ed attivato, per  l'anno  accademico  2011/2012,  il
XXVII ciclo dei seguenti dottorati di ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila: 
      1)   Archeologia   Medievale:   strutture    della    societa',
insediamenti e organizzazione del territorio, attivita' produttive; 
      2) Ingegneria Civile e del Territorio; 
      3) Medicina Sperimentale e Endocrinologia; 
      4)  Neurobiologia  delle  Malattie   Neurodegenerative,   della
Plasticita' e dello Sviluppo Neurale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                         Copertura dei posti 
 
 
    Sono indetti pubblici concorsi, per esami,  per  l'ammissione  ai
predetti corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, e per  i
quali si riportano di seguito: il numero dei posti messi a  concorso,
il numero delle borse di studio disponibili, le sedi  consorziate,  i
curricula, la struttura di afferenza, il nominativo del  coordinatore
e la data per lo svolgimento della prova scritta.
                               Art. 3 
 
 
         Requisiti per l'attivazione dei Corsi di Dottorato 
 
 
    Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di  dottorato  non
puo' essere inferiore a tre,  intendendo  per  "ammessi"  coloro  che
risultino  vincitori  del  concorso  di  ammissione  e  che   abbiano
regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al
corso. 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di   finanziamenti   di   soggetti    estranei    all'Amministrazione
universitaria, purche' resi noti dai finanziatori entro il termine di
scadenza del bando. L'eventuale aumento del  numero  delle  borse  di
studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici. 
    Il mancato perfezionamento delle convenzioni per il finanziamento
delle borse da parte  di  Enti  pubblici  e  privati  comportera'  la
riduzione del numero complessivo dei posti. 
    Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato
a  seguito  dell'approvazione  di  Progetti  di  Rilevante  Interesse
Nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione
di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando. 
    L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso, fermi restando  in  ogni  caso  i
termini di scadenza previsti dal presente bando per la  presentazione
delle domande di ammissione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Requisiti per l'accesso 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al dottorato di  ricerca,  senza  limitazioni  di  eta'  e
cittadinanza, coloro i quali siano in  possesso,  alla  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, di  diploma
di laurea specialistica/magistrale, di diploma di  laurea  conseguito
secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale n.  509/1999
ovvero  di  titolo   equipollente   conseguito   presso   universita'
straniere. 
    Coloro che sono  in  possesso  di  titolo  accademico  conseguito
all'estero che  non  sia  gia'  stato  dichiarato  equipollente  alla
laurea, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere - fare espressa richiesta di  equipollenza
nella domanda di partecipazione al concorso. 
    A tal fine alla domanda di partecipazione dovranno allegare: 
      copia del certificato di conseguimento del titolo con  l'elenco
degli esami  sostenuti  tradotti  in  italiano  a  cura  e  sotto  la
responsabilita' del candidato; 
      ogni altra documentazione ritenuta  utile  per  la  valutazione
dell'ammissibilita'  del  titolo   posseduto   (Diploma   Supplement,
dichiarazione  di  valore  in  loco  se  gia'  in  possesso,  ecc...)
necessari  al  collegio  dei  docenti   per   la   dichiarazione   di
equipollenza. 
    Possono inoltre presentare domanda  di  partecipazione,  pur  non
avendo diritto alla borsa di studio, coloro che: 
      a) sono iscritti ad una  scuola  di  specializzazione  di  area
medica; 
      b) sono gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca; 
    Possono infine presentare domanda di partecipazione anche  coloro
i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata  per
lo svolgimento della prova scritta. In tal caso  l'ammissione  verra'
disposta "con riserva" ed il candidato  sara'  tenuto  a  consegnare,
prima dell'inizio della  prova  scritta,  il  certificato  attestante
l'avvenuto conseguimento del  titolo  o  apposita  autocertificazione
direttamente ad uno dei membri della commissione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di ammissione, redatta in carta  semplice,  con  firma
autografa del candidato, secondo  il  modello  allegato  al  presente
bando, con indicato il domicilio eletto agli  effetti  del  concorso,
puo' essere presentata al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca,
Borse di studio, Tirocini di ricerca presso Reiss Romoli (3°  piano),
via Giovanni Falcone n. 25 - Coppito - L'Aquila  o  spedita  a  mezzo
raccomandata,  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'  degli  Studi
dell'Aquila - Settore II - Dottorati, Assegni di  Ricerca,  Borse  di
studio, Tirocini di ricerca, via  Giovanni  Falcone  n.  25  -  67100
L'Aquila - entro il termine perentorio del 23 novembre 2011. 
    Per il rispetto del termine predetto non fara' fede la  data  del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. 
    Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine di scadenza del bando. 
    La firma e'  obbligatoria,  pena  la  nullita'  della  domanda  e
l'esclusione dalla partecipazione al concorso. 
    Verranno esclusi dal concorso i  candidati  le  cui  domande  non
contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti  di
ammissione. 
    Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso  dovra'
dichiarare   con   chiarezza   e   precisione   sotto   la    propria
responsabilita': 
      a) le proprie generalita', la data e il luogo  di  nascita,  il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli  effetti  del
concorso  (specificando  il  codice  di  avviamento  postale  e,   se
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail). Possibilmente,
per quanto riguarda i cittadini comunitari ed  extra  comunitari,  un
recapito italiano o l'indicazione della propria  ambasciata/consolato
in Italia, eletta quale proprio domicilio; 
      b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende
partecipare; 
      c) di possedere un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana
(per i cittadini stranieri); 
      d) la propria cittadinanza. In caso di doppia  cittadinanza  di
cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana; 
      e) la  laurea  posseduta  o  che  si  conseguira',  la  data  e
l'Universita' presso cui e' stata o  si  presume  verra'  conseguita,
ovvero il  titolo  equipollente  conseguito  presso  una  Universita'
straniera, nonche' la data del decreto  rettorale  con  il  quale  e'
stato dichiarato il riconoscimento stesso; 
      f) di essere iscritto ad una scuola di specializzazione di area
medica; 
      g) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  collegio  dei
docenti; 
      h) di indicare la/le lingua/e straniera/e conosciuta/e; 
      i)  di  essere/non   essere   dipendente   di   amministrazioni
pubbliche; 
      j) di aver/non aver gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato; 
      k) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 
      l) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca. 
    Ai sensi  della  legge  n.  104/1992  i  candidati  portatori  di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno fare esplicita richiesta riguardo  gli  ausili  necessari  e
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi  per  poter  sostenere  le
prove. 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante  o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                Domanda di ammissione in soprannumero 
 
 
    Per i cittadini non comunitari, beneficiari di  borse  di  studio
assegnate dal Ministero degli affari Esteri o dal Governo  del  Paese
di provenienza o titolari di  borsa  di  studio  a  qualsiasi  titolo
conferita,  e'  prevista,  in  alternativa  al  precedente  comma  1,
dell'art. 4, l'ammissione al corso di dottorato in soprannumero. 
    L'ammissione al corso in soprannumero avverra' previa valutazione
dei titoli  ed  eventuale  colloquio  di  cui  all'ultimo  comma  del
successivo art. 7. 
    Pertanto i cittadini non comunitari che non intendono  concorrere
per la borsa di studio sono tenuti  ad  indicarlo  nella  domanda  di
partecipazione, presentata con le modalita'  indicate  al  precedente
art. 5. 
    I titolari di assegni di ricerca che non intendono concorrere per
la borsa di studio, ai sensi dell'art. 51 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 449/97, possono frequentare il corso di dottorato
di ricerca anche in deroga al numero  di  posti,  fermo  restando  il
superamento della prova di ammissione. 
    Al fine di essere ammessi in soprannumero, i  candidati  titolari
di assegni di ricerca sono  tenuti  ad  indicarlo  nella  domanda  di
partecipazione, presentata con le modalita'  indicate  al  precedente
art. 5. 
    Un eventuale conferimento di assegno di ricerca, successivo  alla
presentazione della domanda, deve essere comunicato al Settore  II  -
Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini  di  ricerca
con nota scritta. 
    I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso,  vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel  caso
in  cui  il  dottorato  prosegua  oltre  il  periodo   di   godimento
dell'assegno di ricerca. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                           Prove di Esame 
 
 
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. 
    Le prove d'esame sono intese ad  accertare  la  preparazione  del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e tecnologica e
la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    Al  candidato  e'  data  la  possibilita',  in  accordo  con   la
Commissione  giudicatrice  che  deve,   in   ogni   caso,   garantire
l'anonimato dell'elaborato scritto, di svolgere  le  prove  anche  in
lingua inglese. 
    Le prove d'esame si svolgeranno nel periodo  compreso  tra  il  3
ottobre e  il  28  ottobre  2011  secondo  il  calendario  che  sara'
pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 
    si  precisa  al  riguardo  che   nessun   ulteriore   avviso   di
convocazione verra' inviato agli interessati. 
    Eventuali  variazioni  verranno   rese   note   mediante   avviso
consultabile sul sito web dell'Ateneo. 
    La mancata presentazione alla  prova  scritta  sara'  considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa. 
    Prova orale: 
      la comunicazione  della  data  del  colloquio  (che  si  potra'
svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni  successivi  al  giorno
fissato per la prova scritta) avverra' in sede concorsuale  da  parte
della Commissione giudicatrice. 
    Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno  esibire  uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': 
    a) fotografia recente applicata in carta legale,  con  firma  del
candidato; 
    b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
    c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida  o
carta d'identita'. 
    Per i cittadini non  comunitari,  che  hanno  chiesto  di  essere
ammessi in soprannumero, l'ammissione sara' decisa dalla  commissione
giudicatrice previa valutazione  dei  titoli  presentati  e,  qualora
ritenuto necessario, il superamento di un esame  orale.  E'  facolta'
della commissione giudicatrice decidere di ammettere  oppure  di  non
ammettere il candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei
titoli senza dare luogo alla prova di esame orale. E' facolta'  della
commissione decidere che l'esame  orale  venga  sostenuto  in  lingua
inglese. Il giudizio della commissione giudicatrice e' insindacabile. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Commissioni giudicatrici - Valutazione delle prove e  graduatorie  di
                               merito 
 
 
    Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione  ai  corsi
di dottorato sono nominate con decreto del Rettore e sono composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. 
    Ogni  commissione  dispone,  per  la   valutazione   di   ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. 
    E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. 
    I risultati della prova  scritta  e  l'elenco  degli  ammessi  al
colloquio,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario   della
commissione, verranno resi pubblici mediante affissione all'Albo  del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. 
    Il colloquio si intende superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60. 
    Relativamente al colloquio,  la  commissione  giudicatrice,  alla
fine di ogni seduta  forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. 
    L'elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione  e'  affisso,   nel   medesimo   giorno,   all'albo   del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove  che  verra'  resa
pubblica a cura dell'Amministrazione mediante pubblicazione  all'Albo
ufficiale  e  sul  sito  web  dell'universita'   successivamente   al
controllo della regolarita' degli atti. 
    I candidati saranno ammessi ai corsi secondo  l'ordine  stabilito
nella graduatoria di merito fino  alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. 
    In caso di parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di
eta'. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di  merito,  il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                  Iscrizione ai corsi di dottorato 
 
 
    I concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire al Settore II - Dottorati, Assegni  di  Ricerca,  Borse  di
studio, Tirocini di ricerca dell'Universita', via Giovanni Falcone n.
25 - 67100 l'Aquila, entro il termine perentorio  di  giorni  15  che
decorrono dalla data di pubblicazione sul sito Internet di Ateneo del
provvedimento  di  nomina  dei  vincitori,   i   seguenti   documenti
utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell'Ateneo: 
    a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato per
l'A.A. 2011/2012, in carta legale; 
    b) autocertificazione di cittadinanza; 
    c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore; 
    d) autocertificazione del  diploma  di  laurea  con  la  relativa
votazione; 
    e) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 
    f) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale; 
    g) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini  non
comunitari); 
    h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445: 
        di non essere contemporaneamente  iscritto  ad  un  corso  di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di  specializzazione
(area  non  medica)  ovvero   di   perfezionamento,   perfezionamento
all'estero, master o ad un corso di altro dottorato di ricerca; 
        di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non  contemporanea  iscrizione  ad  un  corso  di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di  specializzazione
(area non  medica)  ovvero  di  perfezionamento,  di  perfezionamento
all'estero, master o ad un corso di altro dottorato di ricerca; 
        di essere iscritto al anno della scuola  di  specializzazione
in (area medica) presso l'Universita' degli Studi di; 
        di  impegnarsi  a  frequentare  continuativamente  tutte   le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti; 
        di impegnarsi  a  richiedere  al  collegio  dei  docenti  del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione  per  lo  svolgimento  di
attivita' lavorative esterne o  per  la  prosecuzione  dell'attivita'
lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al dottorato; 
      i) una fotografia formato tessera; 
      j) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo  studio  universitario  di  € 77,47  da  effettuarsi  sul  conto
corrente    bancario    della     CARISPAQ     -     Codice     IBAN:
IT-93-E-06040-03601-000000040909  -  intestato  all'Azienda  per   il
Diritto agli Studi Universitari. 
    I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti: 
      1) godere dei diritti civili e politici anche  negli  stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica Italiana. 
    Coloro che sono  in  possesso  di  titolo  accademico  conseguito
all'estero dovranno allegare, tradotti e legalizzati dalle competenti
Autorita' Diplomatiche italiane, la seguente documentazione: 
    originale del diploma di maturita' con relativa dichiarazione  di
valore; 
    originale del diploma di laurea  con  relativa  dichiarazione  di
valore; 
    certificato di laurea con indicati tutti gli esami sostenuti. 
    Coloro che si sono collocati in  posizione  utile  per  usufruire
della borsa di studio: 
    1) domanda per richiedere la borsa di studio; 
    2) dichiarazione di non aver usufruito  in  precedenza  di  altre
borse di studio di dottorato; 
    3) autocertificazione sul  reddito  personale  complessivo  annuo
lordo; 
    4) dichiarazione di impegno a restituire  i  ratei  di  borsa  di
studio percepiti nell'anno in cui si e' verificato il superamento del
limite di reddito. 
    Entro 15 giorni dalla  data  di  inizio  del  corso  i  candidati
vincitori di borsa devono  consegnare  al  Settore  II  -  Dottorati,
Assegni  di  Ricerca,  Borse  di  studio,  tirocini  di  ricerca  una
fotocopia della ricevuta rilasciata dall'INPS che attesta  l'avvenuta
costituzione della posizione contributiva alla gestione separata (per
le modalita' collegarsi al sito www.inps.it). 
    Coloro che non usufruiscono della borsa di studio: 
    1) ricevuta del versamento della prima rata  del  contributo  per
l'accesso e la frequenza del corso; 
    2)  autocertificazione   ai   fini   della   determinazione   dei
contributi. 
    I titolari di borse di  studio  finanziate  da  enti  pubblici  o
privati saranno eventualmente avvisati sulle modalita' di  versamento
del contributo per l'accesso e la frequenza del corso. 
    Gli assegnisti dovranno presentare documentazione che attesti  di
essere titolare di assegno di ricerca.  A  detta  certificazione  gli
interessati  provvederanno  con   certificato   dell'Universita'   di
appartenenza o con autocertificazione. 
    I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci  saranno
dichiarati decaduti, fatte salve le sanzioni  penali  previste  dalla
legge, e i posti vacanti saranno assegnati  ad  altri  aspiranti  che
seguono nella graduatoria generale di merito. 
    I candidati che intendano rinunciare all'immatricolazione  devono
darne immediata comunicazione scritta, preferibilmente tramite fax al
n.  0862/432033,  allegando  fotocopia  fronte  retro  di  un  valido
documento di identita'. 
    I candidati subentranti  dovranno  far  pervenire  l'accettazione
entro e non oltre tre giorni  dal  giorno  successivo  alla  data  di
ricevimento della e-mail di notifica. La documentazione richiesta dal
bando dovra' pervenire entro e non oltre dieci giorni dal termine  di
cui sopra. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                         Dipendente Pubblico 
 
 
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato  di  ricerca
e'   collocato   a   domanda,   compatibilmente   con   le   esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 
    In caso di ammissione ai corsi  di  dottorato  di  ricerca  senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di  quiescenza  in
godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la  quale  e'
instaurato il rapporto di lavoro. 
    Qualora, dopo il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca,  il
rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per  volonta'
del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la  ripetizione
degli importi corrisposti. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i dipendenti pubblici  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  dipendenti  pubblici  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca  per  almeno  un  anno
accademico, beneficiando di detto congedo. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                           Borse di Studio 
 
 
    Le borse di studio, il cui numero e' indicato per  ciascun  corso
di  dottorato  al  precedente  art.  2,  vengono  assegnate,   previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito  nelle
rispettive  graduatorie  di  merito   formulate   dalle   commissioni
giudicatrici. 
    A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento  della
borsa  di  studio,  la   valutazione   della   situazione   economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30.4.97 e successive modificazioni. L'importo annuale  della
borsa di studio e' di € 13.638,47 ed e'  assoggettato  al  contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno  2010,  e'
pari al 26,72%, di cui l'8,91% e' a  carico  del  beneficiario  della
borsa di studio. 
    I vincitori di borsa di studio finanziata da  enti  esterni  sono
tenuti  a  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa   su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  convenzione  con
l'ente finanziatore. 
    Le borse relative al "Fondo per il sostegno  dei  giovani  e  per
favorire la mobilita' degli studenti" decreto ministeriale n.  198/03
verranno assegnate ai vincitori  che  sceglieranno  un  argomento  di
ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti. 
    Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di studio, e' fissato  in  € 10.000,00.  Eventuali  aumenti  di  tale
limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse. 
    L'Amministrazione  Universitaria  provvedera'  al  controllo,   a
campione  o  in  toto,  della  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte dagli interessati presso i competenti Uffici  del  Ministero
delle Finanze. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate. 
    Lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato  e'
incompatibile con la fruizione di una borsa di studio. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Frequenza all'estero 
 
 
    Gli iscritti ai corsi di dottorato di  ricerca  possono  svolgere
periodi di formazione all'estero presso qualificati istituti. 
    Tali periodi formativi, che non possono in alcun caso superare la
meta' della durata dell'intero corso di dottorato, scaturiscono: 
    a) dal programma di studi in cui si articola il dottorato; 
    b) perche'  consigliato  dal  coordinatore  o  dal  collegio  dei
docenti; 
    c) perche' richiesto dallo stesso studente. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura  del  50%  limitatamente
alla loro durata. Tale maggiorazione sara' coperta con fondi messi  a
disposizione dai dipartimenti interessati. 
    La documentazione da inoltrare al Settore II - dottorati, Assegni
di Ricerca, Borse di studio,  Tirocini  di  ricerca  dell'Universita'
prima della partenza del dottorando consiste in: 
      autorizzazione  a  firma  del  coordinatore  per   periodi   di
frequenza  all'estero  inferiori  a  sei  mesi  oppure  delibera  del
Collegio dei Docenti per periodi di frequenza all'estero superiori  a
sei mesi; 
      nel caso in cui il dottorando sia borsista: 
        delibera  del  Consiglio  di   Dipartimento   relativa   alla
copertura finanziaria con l'impegno al trasferimento dei fondi. 
    La documentazione da  inoltrare  successivamente  al  rientro  in
Italia del dottorando: 
      attestazione di effettiva frequenza  all'estero,  a  firma  del
coordinatore; 
      nel caso in cui il dottorando sia borsista: 
        copia del mandato di trasferimento dei  fondi  da  parte  del
Dipartimento interessato. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di  dottorato
ammonta a € 104,00  annui  graduato  secondo  le  seguenti  fasce  di
condizione economica definite in  analogia  con  tasse  e  contributi
studenteschi: 
 
    

Indicatore della condizione economica      Importo contributi

   fino a € 25.306,39                            €  52,00
 superiore a € 25.306,39
e inferiore a € 51.645,69                        €  78,00
 superiore a € 51.645,69                         € 104,00

    
 
    Per indicatore della condizione economica si intende  il  reddito
equivalente  calcolato,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base della condizione  economica
riferita all'anno solare 2010. 
    Il versamento del contributo per  l'accesso  e  la  frequenza  ai
corsi e' suddiviso in due rate: 
      1ª rata: € 52,00 - all'atto dell'iscrizione; 
      2ª rata: parte rimanente, a seconda  della  fascia  in  cui  e'
inserito il dottorando, entro il 30 aprile 2012. 
    Le  modalita'  di  versamento  della  2ª  rata  saranno   inviate
all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di immatricolazione. 
    Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e  la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4,  comma
3, della  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  su  fondi  derivanti  da
convenzioni con enti pubblici o privati e i dottorandi non comunitari
borsisti del Governo italiano. 
    Tutti  i  dottorandi  sono  tenuti  al  versamento  della   tassa
regionale per il diritto allo  studio  universitario  da  effettuarsi
tramite bonifico bancario di € 77,47 a  favore  dell'Azienda  per  il
Diritto agli Studi Universitari, sul conto  corrente  bancario  della
CARISPAQ - Codice IBAN: IT-93-E-06040-03601-000000040909. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Diritti e doveri dei dottorandi 
 
 
    1. I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    2.  L'Universita'  garantisce  la  copertura   assicurativa   dei
dottorandi per responsabilita' civile  ed  infortunio,  per  l'intera
durata del corso, per le sole attivita' che si riferiscono  al  corso
di dottorato. 
    3. E' consentito l'esercizio di  eventuali  attivita'  lavorative
compatibili, previa autorizzazione del  collegio  dei  docenti.  Tali
attivita' anche di breve durata non devono in  alcun  modo  porsi  in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 
    4. Eventuali differimenti della data  di  inizio  o  interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che  si  trovino  nelle  condizioni
previste dal decreto legislativo 26  marzo  2001  n.  151  (tutela  e
sostegno della maternita' e della paternita'), oppure che si  trovino
nella condizione  di  malattia  grave  e  prolungata  o  di  servizio
militare. 
    5. Nel caso di assenza ingiustificata o  di  inadempimento  degli
obblighi, il collegio dei  docenti  proporra'  con  propria  delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il  dottorando  e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento  all'anno  in
questione, della borsa di  studio  oppure  delle  rate  eventualmente
riscosse. 
    6. Gli iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  con  sede
amministrativa presso  l'Universita'  degli  Studi  dell'Aquila  e  a
quelli di cui quest'ultima  e'  sede  consorziata,  possono  svolgere
limitata attivita' didattica  rivolta  agli  studenti  dei  corsi  di
laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione  effettuata  dal
collegio  dei  docenti,  d'intesa   con   la   Facolta'   interessata
dell'Universita' degli Studi dell'Aquila. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua  straniera  previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Per  comprovati  motivi  che
non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto,
il Rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato
agli esami previsti per il ciclo successivo. 
    Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga
non da' comunque diritto alla borsa di studio. 
    L'Universita',  a  richiesta  degli  interessati,  certifica   il
conseguimento del titolo e successivamente al rilascio  dello  stesso
cura il deposito di copia della tesi  finale  presso  le  biblioteche
nazionali di Roma e Firenze assicurando  la  pubblicita'  degli  atti
delle procedure di valutazione, ivi compresi i  giudizi  sui  singoli
candidati. 
    Le Commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno  formate  e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al  Regolamento
di Ateneo. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per tutto cio' che non e' previsto o  disciplinato  nel  presente
bando, si fa riferimento alla legge n. 210 del 3  luglio  1998,  alla
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, al decreto ministeriale 30  aprile
1999 e al "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca"  di  questo
Ateneo. 
    Il  presente  bando  di  concorso  e'   disponibile   sul   sito:
http://www.univaq.it/section.php?id=1411,   raggiungibile    altresi'
secondo il path Home » Ricerca » Formazione alla ricerca »  Dottorati
di ricerca » Bandi, commissioni e graduatorie » XXVII ciclo. 
    Ulteriori informazioni possono essere richieste  direttamente  al
Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini
di     ricerca      -      tel.      0862/432032/432061;      e-mail:
dottorato.ricerca@cc.univaq.it. 
      L'Aquila, 20 ottobre 2011 
 
                                                  Il rettore: di Orio
Per visualizzare il bando completo clicca qui.