Concorso per 1 dottore di ricerca (lazio) UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 25-10-2011
Sintesi: UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA CONCORSO   (scad.  24 novembre 2011) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo, anno 2012 ...
Ente: UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-10-2011
Data Scadenza bando 24-11-2011
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UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

CONCORSO   (scad.  24 novembre 2011)
 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di  dottorato
                 di ricerca - XXVII ciclo, anno 2012 
 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vistolo statuto dell'Universita' campus bio-medico di Roma; 
    Visti l'art. 4 «Dottorato di ricerca» della legge 3 luglio  1998,
n. 210, contenente le «Norme per il reclutamento  dei  ricercatori  e
dei  professori   universitari   di   ruolo»,   nonche'   l'art.   19
«Disposizioni in materia di dottorato  di  ricerca»  della  legge  30
dicembre  2010,  n.  240,  contenente  le  «Norme   in   materia   di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  contenente
il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto  il  regolamento  dei  corsi  di   dottorato   di   ricerca
dell'Universita' campus bio-medico di Roma; 
    Visti i pareri del nucleo di valutazione dell'Universita'  campus
bio-medico di Roma espressi rispettivamente in data 6 luglio  2011  e
23 settembre 2011; 
    Vista la delibera adottata dal senato accademico dell'Universita'
campus bio-medico di Roma in data 21 settembre 2011 e successivamente
ratificata dal comitato di coordinamento in data 5 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E' istituito  per  l'anno  2012  il  XXVII  ciclo  dei  corsi  di
dottorato di ricerca aventi come  sede  amministrativa  l'Universita'
campus bio-medico di Roma. 
    E'  pertanto  indetto   pubblico   concorso,   per   esami,   per
l'ammissione ai corsi di dottorato rappresentati nell'allegato  A  al
presente bando di cui costituisce  parte  integrante  ed  in  cui  si
indicano  rispettivamente  i  settori   scientifico-disciplinari,   i
requisiti di ammissione, la durata, i posti  e  le  borse  di  studio
disponibili, le modalita' di svolgimento delle prove del concorso  di
ammissione e le date ed il luogo di svolgimento delle stesse. 
    Il numero di borse messe a concorso  nel  presente  bando  potra'
essere successivamente aumentato qualora se  ne  rendano  disponibili
ulteriori finanziate da altri enti. Quest'aumento verra' formalizzato
mediante decreto del rettore, che verra' pubblicato sul sito internet
dell'Ateneo, e contestualmente ne verranno notificati i beneficiari. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro i  quali
siano in possesso, alla data di scadenza  del  bando,  di  una  delle
lauree (ovvero di titolo equipollente conseguito  presso  universita'
straniere) indicate per ciascun corso  nell'allegato  A  al  presente
bando. 
    Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea dopo il termine  di  scadenza  del  bando  ma
entro la data di espletamento del concorso d'ammissione. In tal  caso
l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed  il  candidato
sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque  non  oltre  la
data dell'esame, il certificato o autocertificazione di conseguimento
della laurea richiesta, pena la decadenza dal concorso. 
    Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico  straniero,
non ancora riconosciuto equipollente da un  ateneo  italiano  ad  una
delle lauree italiane previste dai requisiti  di  ammissione  di  cui
all'allegato A, dovranno - ai soli fini dell'ammissione al  dottorato
prescelto - farne espressa richiesta nella domanda di  partecipazione
al concorso allegando alla domanda stessa tutti i documenti utili  al
fine di consentire al collegio dei docenti  del  dottorato  al  quale
intendono concorrere la  dichiarazione  di  equipollenza  in  parola.
Pertanto, dovranno essere allegati alla domanda: 
    copia del titolo di studio  conseguito,  tradotta  e  legalizzata
dalle competenti rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane
all'estero secondo le norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane; 
    «dichiarazione di valore in  loco»,  da  richiedere  alle  stesse
rappresentanze; 
    certificato con l'indicazione degli esami  sostenuti  e  relative
valutazioni,  anch'esso  tradotto  e  legalizzato  dalle   competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane  all'estero  secondo
le norme vigenti in materia di ammissione di  studenti  stranieri  ai
corsi di laurea delle universita' italiane. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione, redatta  in  carta  libera  utilizzando
esclusivamente  il  modulo  allegato  al  presente   bando   di   cui
costituisce parte integrante e scaricabile dal sito internet d'Ateneo
www.unicampus.it  (sezione  ricerca  -  dottorati  &  bandi  -  bando
dottorati di ricerca XXVII ciclo anno 2012), dovra'  essere  inviata,
con esclusione di qualsiasi altro  mezzo,  a  mezzo  di  raccomandata
postale con avviso di ricevimento  entro  il  termine  perentorio  di
trenta  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».  Qualora
il suddetto termine  coincida  con  un  giorno  festivo,  esso  sara'
automaticamente posticipato al primo giorno feriale utile  successivo
(per il rispetto del termine fara' fede esclusivamente  la  data  del
timbro dell'ufficio postale accettante). 
    La   domanda   di   ammissione    dovra'    essere    indirizzata
all'Universita' campus bio-medico  di  Roma,  servizio  ricerca,  via
Alvaro del Portillo n. 21 - 00128 Roma. 
    Nella domanda l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al  dottorato  di  ricerca  dichiarera'  con  chiarezza  e
precisione sotto la propria responsabilita': 
    a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere; 
    b) le proprie generalita', il codice fiscale, la data e il  luogo
di nascita, la residenza  e  il  recapito  eletto  agli  effetti  del
concorso  se  diverso  dalla  residenza   (specificando   il   numero
telefonico ed un indirizzo di posta elettronica). Per quanto riguarda
i cittadini stranieri, un  recapito  italiano  eletto  quale  proprio
domicilio; 
    c) la propria cittadinanza; 
    d) la laurea conseguita, il voto, la data e l'universita' in  cui
e' stata conseguita; oppure la laurea che conseguira' entro  la  data
fissata per l'esame di ammissione e di cui si impegna a presentare il
relativo certificato o autocertificazione prima dell'espletamento del
concorso d'ammissione; ovvero il titolo equipollente (con gli estremi
del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza
stessa) o  di  cui  si  richiede  l'equipollenza,  conseguito  presso
un'universita' straniera; 
    e) di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito. 
    Nel caso in cui il titolo  straniero  non  sia  stato  dichiarato
equipollente, l'aspirante alla partecipazione al  concorso,  ai  soli
fini dell'ammissione al dottorato,  dovra'  includere  nella  domanda
anche la documentazione indicata all'art. 2, comma 3. 
    I  candidati  sono  tenuti  a  versare,  mediante  bonifico,   un
contributo alle spese generali di espletamento del concorso  di  euro
52,00 sul c/c  bancario  n.  97791  intestato  a  Universita'  campus
bio-medico di Roma, presso la Banca  Popolare  di  Bergamo,  sede  di
Roma, via dei Crociferi n. 44 - 00187 Roma, codice  IBAN:  IT92  B054
2803 2000 0000 0097 791,  codice  SWIFT/BIC:  BEPOIT21111,  indicando
obbligatoriamente la causale: «Concorso dottorati di ricerca -  XXVII
ciclo anno 2012». Il predetto versamento  non  sara'  rimborsato  per
alcun motivo. 
    La ricevuta del versamento deve essere allegata alla  domanda  di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. 
    I candidati che intendano partecipare al concorso  di  ammissione
per piu' dottorati di ricerca devono presentare distinte domande (con
distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso  in
cui il candidato indichi in un'unica domanda  piu'  dottorati,  sara'
ammesso a partecipare solo al concorso di ammissione per il primo dei
dottorati indicati. 
    La   domanda   di   partecipazione   deve   essere    debitamente
sottoscritta, pena l'esclusione dal concorso. 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  la  dispersione  di   comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da  parte  dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Esame di ammissione e graduatoria 
 
 
    Il  concorso  di  ammissione  consistera'  nelle  prove   d'esame
rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell'allegato
A e sara' volto a garantire  un'idonea  valutazione  comparativa  dei
candidati e ad accertare l'attitudine alla  ricerca  scientifica  nei
settori scientifici interessati. 
    In ordine ai singoli dottorati si rimanda  all'allegato  A  anche
per quanto riguarda: 
    a) la data, la sede  e  l'orario  di  svolgimento  delle  singole
prove; 
    b) le modalita' di svolgimento delle prove stesse; 
    c)  i  criteri  di  valutazione  delle  prove   ed   i   punteggi
attribuibili. 
    Il presente articolo e l'allegato A hanno valore  di  notifica  a
tutti gli effetti di legge e pertanto valgono come convocazione  alle
prove, per cui non verra'  effettuata  alcuna  comunicazione  tramite
raccomandata  ai  candidati  i  quali  sono  invitati  a  presentarsi
direttamente alle sedi delle prove nei giorni ed  alle  ore  indicate
nell'allegato stesso. 
    I candidati dovranno presentarsi  alle  prove  muniti  di  idoneo
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    Le prove saranno svolte in lingua italiana o  in  lingua  inglese
laddove espressamente indicato. 
    La  commissione  d'esame  di  ciascun   dottorato,   al   termine
dell'espletamento delle prove concorsuali, redigera'  la  graduatoria
finale in base alla media dei voti  riportati  da  ciascun  candidato
nelle prove previste. 
    La graduatoria finale di ciascun dottorato  sara'  resa  pubblica
mediante affissione all'albo dell'Universita'  campus  bio-medico  di
Roma  e   mediante   pubblicazione   sul   sito   internet   d'Ateneo
www.unicampus.it  (sezione  ricerca  -  dottorati  &  bandi  -  bando
dottorati di ricerca XXVII ciclo anno 2012). 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
 
    Le commissioni d'esame incaricate della  valutazione  comparativa
dei candidati saranno nominate dal rettore  con  decreto  sentito  il
collegio dei docenti del dottorato. Esse sono composte da almeno  tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo  che
afferiscono ai settori scientifico-disciplinari  cui  si  riferiscono
rispettivamente i corsi. Delle commissioni possono far parte, oltre i
tre membri anzidetti, non piu' di due  esperti  anche  stranieri  che
appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    In caso di parita' di voti, ai fini dell'assegnazione di un posto
coperto da borsa di studio, prevarra' la valutazione della situazione
economica come determinata dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  9  aprile   2001   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di
un posto  non  coperto  da  borsa  di  studio,  saranno  preferiti  i
candidati che: 
    1) abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto; 
    2) a parita' di punteggio, saranno  preferiti  i  candidati  piu'
giovani. 
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro
e  non   oltre   quarantacinque   giorni   dall'inizio   del   corso,
subentreranno   altrettanti   candidati   secondo   l'ordine    della
graduatoria. In caso di utile collocamento in  piu'  graduatorie,  il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Gli  assegnisti  di  ricerca  risultati   idonei   all'esame   di
ammissione, laddove previsto potranno  essere  ammessi  al  corso  in
soprannumero senza borsa di studio e senza il beneficio  dell'esonero
dal pagamento dei contributi di cui all'art. 9, a condizione  che  il
dottorato riguardi  la  stessa  area  scientifico-disciplinare  della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                             Iscrizione 
 
 
    Ai fini dell'iscrizione, i candidati ammessi  ai  corsi  dovranno
presentare a pena  di  decadenza,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  del
ricevimento  della  comunicazione   riguardante   le   modalita'   di
iscrizione, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione ed eventuali ed ulteriori  documenti  richiesti  nella
comunicazione stessa. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso  di  dottorato,
secondo l'ordine definito  nelle  rispettive  graduatorie  e  fino  a
concorrenza delle disponibilita', una  borsa  di  studio  nel  numero
previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3). 
    L'importo annuale della borsa di studio e' di  euro  13.638,47  e
deve intendersi al lordo  degli  oneri  previdenziali  a  carico  del
dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio  e'  pari
all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della  borsa  di
studio e' mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella
misura del 50% per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero. 
    La borsa di studio non puo' essere cumulata con  altre  borse  di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del borsista. In tale  ultimo  caso
non si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio per  i
periodi di formazione all'estero. 
    La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero  il
provvedimento di esclusione  emanato  dal  rettore  su  proposta  del
collegio  dei  docenti  per  gravi  inadempienze  nello   svolgimento
dell'attivita' di ricerca,  comportano  la  revoca  della  borsa  con
obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi  all'anno
per il quale e' stato emesso  il  provvedimento  stesso  o  e'  stata
comunicata la rinuncia. 
    Nel caso di borse  di  studio  non  assegnate  ai  vincitori  del
concorso, le stesse verranno attribuite ai  candidati  idonei  aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. 
    Nel caso in cui, per mancanza  di  candidati  idonei,  non  venga
effettuata la  suddetta  riassegnazione,  i  fondi  previsti  saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                        Contributi ed esoneri 
 
 
    Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  sono  tenuti
al pagamento delle seguenti tasse: 
    tassa di iscrizione, dell'ammontare di € 200,00,  da  saldare  al
momento dell'immatricolazione o del  rinnovo  dell'iscrizione  (cioe'
entro il 31 marzo di ogni anno); 
    tasse universitarie per  l'accesso  e  la  frequenza  dei  corsi,
dell'ammontare di € 1.000,00, da saldare in  due  rate  di  €  500,00
ciascuna, la prima al momento  dell'immatricolazione  o  del  rinnovo
dell'iscrizione (cioe' entro il 31 marzo di ogni  anno),  la  seconda
entro il 30 giugno di ogni anno. 
    I  soli  dottorandi  titolari  di  borse  di   studio   conferite
dall'Universita'  campus  bio-medico  di  Roma  sono  esonerati   dal
pagamento delle tasse universitarie per l'accesso e la frequenza  dei
corsi ma non dal pagamento della tassa d'iscrizione. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                    Documenti in lingua straniera 
 
 
    Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono  essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  italiane  all'estero  e  devono   essere   conformi   alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti. Nello svolgimento delle
loro attivita', i dottorandi saranno affiancati da un tutore  che  il
collegio dei docenti assegnera' a ciascuno di essi. 
    Il dottorando, inoltre, dovra' presentare ogni anno  al  collegio
dei  docenti  una  relazione   scritta   sull'attivita'   svolta   ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
coordinatore e dal collegio stesso. Il  collegio,  sentito  anche  il
tutore,  con  motivata  delibera  procede   all'ammissione   all'anno
successivo  e  all'esame  finale  ovvero,  nel  caso   di   risultati
insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di
esclusione dalla prosecuzione del corso. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    A  seguito  della  positiva  valutazione  dell'esame  finale,  il
candidato conseguira' il titolo di dottore di ricerca. 
    L'esame finale consiste nella discussione  di  una  tesi  che  ha
luogo nell'Universita' campus bio-medico di Roma in lingua italiana o
in lingua inglese e al termine della quale e' conferito al  candidato
il titolo in questione. 
    Le tesi  di  dottorato  sono  presentate  all'Universita'  campus
bio-medico di Roma nelle forme previste dal regolamento dei dottorati
di ricerca. La domanda d'ammissione  all'esame  finale  e'  corredata
dalla delibera d'ammissione adottata dal  collegio  dei  docenti  dei
rispettivi corsi. 
    L'esame puo' essere ripetuto una sola volta. 
    La commissione d'esame di ciascun corso di dottorato e'  nominata
dal rettore con decreto ed e' composta da 3 membri, tra  i  quali  il
coordinatore del corso. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  196/2003  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice  in   materia   di
protezione dei dati personali», l'Universita' si impegna a rispettare
il carattere riservato  delle  informazioni  fornite  dai  candidati:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita'  connesse
e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del  rapporto  con
l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente  bando,
si richiamano le disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1998, n.
210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nella legge  30
dicembre 2010, n. 240 e nel  regolamento  di  Ateneo  in  materia  di
dottorato di ricerca. 
      Roma, 19 ottobre 2011 
 
                                               Il rettore: Lorenzelli