Concorso per 6 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 05-08-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  5 settembre 2011) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-08-2011
Data Scadenza bando 05-09-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  5 settembre 2011)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il  reclutamento  di
  sei sottotenenti in servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del
  Corpo sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei   decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti l'inidoneita' al servizio militare, nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso  straordinario  per
il reclutamento di sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 6 (sei) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva  di  1  (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze armate  (compresa  l'Arma  dei  carabinieri)  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    1. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero  dei  posti,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento   delle
attivita' previste dal concorso o l'ammissione al  corso  applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1possono  partecipare  i
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato nel  successivo  art.
3, comma 1: 
    a) non hanno superato il giorno di compimento  del  32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
applicano al limite di eta' sopraindicato; 
    b) sono cittadini italiani; 
    c) godono dei diritti civili e politici; 
    d) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    e) non  sono  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15,
punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (ora art. 636, comma 1  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) a meno che  decorsi  almeno
cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati  collocati  in  congedo,
secondo le norme previste per il servizio di leva,  hanno  presentato
apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo  status  di
obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio
civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
    f) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
    g) sono in possesso della laurea specialistica  in  psicologia  e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; 
    h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
    a) al possesso della idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale  al
servizio  militare  incondizionato  quali   ufficiali   in   servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Esercito,  da  accertarsi  con  le
modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10,  comunque  entro
la data di  approvazione  della  graduatoria  di  merito  di  cui  al
successivo art. 13; 
    b) all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, del possesso  del  requisito  della  condotta  e  delle
qualita'  morali  stabiliti  per  l'ammissione  ai   concorsi   nella
magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste  dalla
vigente normativa. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo,  ad
eccezione di quello di cui al comma  1,  lettera  a),  devono  essere
mantenuti  sino  alla  data  di  nomina  ad  ufficiale  in   servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso di  cui  all'allegato
A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  deve
essere: 
      a) compilata e inviata con modalita' on-line -  fatti  salvi  i
casi previsti dalla successiva lettera  b),  nonche'  dai  successivi
commi 2 e 3 - attraverso il sito  www.difesa.it/concorsi  e  il  sito
www.esercito.difesa.it entro il termine  perentorio  di  30  (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo  le
istruzioni per  la  compilazione  che  saranno  fornite  dal  sistema
automatizzato. Terminata la compilazione on-line  della  domanda,  il
candidato   ricevera'   automaticamente,   all'indirizzo   di   posta
elettronica indicato, la notifica di  acquisizione  della  stessa  da
parte del sistema informatico del Ministero della difesa. Le predette
domande compilate e  presentate  on-line  saranno  stampate  e  fatte
sottoscrivere a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto  concorsi  Accademia  e  Scuole  militari  il
giorno di effettuazione della prova scritta di cultura generale. 
    Il concorrente procedera' al confronto dei dati dichiarati  nella
domanda compilata con la procedura on-line con quelli contenuti nella
copia cartacea in suo  possesso  e,  in  caso  di  difformita'  degli
stessi, ai fini concorsuali, si terra' conto esclusivamente di quanto
dichiarato in quest'ultima domanda. Nel caso in cui non sia possibile
accedere alla procedura on-line, il sistema automatizzato provvedera'
ad informare  il  candidato  della  temporanea  indisponibilita'  del
servizio con l'invito a riprovare in un secondo momento; 
      b) compilata sul modulo di cui al citato allegato A, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici  ovvero  qualora  il  sistema
automatizzato  dia  informazione  di   un'avaria   permanente   della
procedura on-line. La domanda dovra' essere firmata  per  esteso  dal
candidato che, ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare
la copia di un documento di  identita'  in  corso  di  validita'.  La
domanda, cosi' perfezionata, dovra' essere spedita entro  il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale (a tal fine fa fede la data  apposta  dall'ufficio  postale
accettante),  esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  al  Centro  di  selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari -  viale
Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno. Se il trentesimo giorno e' festivo, il
termine di  scadenza  e'  prorogato  al  primo  giorno  seguente  non
festivo,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  155  del  codice   di
procedura civile. 
    2. I candidati residenti all'estero o che si  trovano  all'estero
per  motivi  diversi  possono  presentare  la  domanda,  in  caso  di
indisponibilita' di sistemi informatici  ovvero  qualora  il  sistema
automatizzato  dia  informazione  di   un'avaria   permanente   della
procedura on-line, entro i termini indicati nel precedente  comma  1,
lettera b), all'Autorita' diplomatica  o  consolare  che  ne  curera'
l'inoltro  al  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari  con  la
massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede la data di  assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare. 
    3.   I   militari   in   servizio   impiegati   all'estero,    se
impossibilitati ad inviare la domanda con procedura on-line di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono presentare, entro  gli  stessi
termini prima indicati nel precedente comma 1, lettera b), la domanda
di  partecipazione  al  comando  di  appartenenza   che   provvedera'
all'inoltro della  stessa  al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  -  Reparto  concorsi  Accademia  e   Scuole
militari entro il terzo giorno successivo con il mezzo  piu'  celere,
dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In  tal  caso
per  la  data  di  presentazione  fa  fede  quella  di  assunzione  a
protocollo del comando ricevente. 
    4. I concorrenti hanno, comunque, l'obbligo di consegnare, se  in
servizio, al comando di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o  ai  Dipartimenti
militari  marittimi/Capitanerie  di  porto  ovvero   alle   Direzioni
territoriali  del  personale  della  Regione  aerea  competenti   per
territorio o al Comando Aeronautica militare di  Roma,  in  relazione
alla Forza armata di appartenenza ed alla  propria  residenza,  entro
tre giorni dall'invio della domanda di  partecipazione  al  concorso,
copia del modello inoltrato on-line e stampato,  ovvero  copia  della
domanda spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
unitamente  alla   copia   della   relativa   ricevuta   postale   di
accettazione. Il comando provvedera'  agli  adempimenti  previsti  al
successivo art. 4. 
    5. Con l'invio della domanda on-line, o con la  sottoscrizione  e
l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo  raccomandata  con
avviso   di   ricevimento   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati  e'  obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la  responsabilita'  penale   ed   amministrativa   circa   eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6.  Le  variazioni  e/o  le  integrazioni  riguardanti   i   dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  saranno  ritenute  valide  solo  se
effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del  termine
di presentazione della stessa e, ferme restando le procedure previste
dal sistema di presentazione on-line (secondo le istruzioni  indicate
dal   sistema   automatizzato),   dovranno   essere   tempestivamente
comunicate  al  Centro  di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito  -  Reparto  concorsi  Accademia  e   Scuole   militari
all'indirizzo sopra indicato  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,     o      messaggio      di      posta      elettronica
(casegraccascumil@ceselna.difesa.it), ovvero a mezzo  fax  al  numero
0742/342208,  con  dichiarazione  sottoscritta   dall'interessato   e
corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in  corso
di  validita'.  Per  eventuali  problematiche  i  candidati  potranno
contattare l'utenza telefonica numero 0742/357814.  L'Amministrazione
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi  derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito,
da  ritardate  ricezioni  da  parte  dei  candidati  di   avvisi   di
convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili
a proprie inadempienze o a cause di  forza  maggiore.  Al  Centro  di
selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito  e'  riservata  la
facolta' di far regolarizzare le domande che, inoltrate nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) prova scritta di cultura generale; 
    b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
    c) valutazione dei titoli; 
    d) prove di efficienza fisica; 
    e) accertamenti sanitari; 
    d) accertamento attitudinale; 
    g) prova orale; 
    h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso
di validita'. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso cui partecipano  con  il  decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art.  13,  comma  2  (presumibilmente  entro  la  fine  di
dicembre 2011), tutti  i  concorrenti  -  compresi  quelli  di  sesso
femminile per i quali la positivita' del  test  di  gravidanza  abbia
comportato ai sensi dell'art. 580 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,   un   temporaneo   impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  psicofisica   -   dovranno   essere
risultati idonei in tutte le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti
previsti dal precedente comma 1. 
    3. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale  danneggiamento
o  perdita  di  oggetti  personali  che  i   concorrenti   lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al  comma  1
del  presente  articolo;  per  contro  provvedera'  ad  assicurare  i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante  il
periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento  delle  prove  e
degli accertamenti stessi. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
    a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la
valutazione dei titoli e  per  la  formazione  della  graduatoria  di
merito; 
    b) commissione per le prove di efficienza fisica; 
    c) commissione per gli accertamenti sanitari; 
    d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
    e) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
    a) un ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  brigadiere
generale in servizio, presidente; 
    b) un ufficiale  medico  in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro; 
    c) un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  in  servizio  permanente
laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale,
membro; 
    d) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    e) un capitano in servizio permanente, segretario  senza  diritto
di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
    a) un ufficiale in servizio permanente di grado non  inferiore  a
colonnello, presidente; 
    b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore  a
maggiore  qualificati  istruttori  militari  di  educazione   fisica,
membri; 
    c) un capitano in servizio permanente, segretario  senza  diritto
di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 
    4. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
    a) un ufficiale  medico  in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
    b) due ufficiali medici  in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a maggiore,  membri.  Detta  commissione  si  avvarra'  del
supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito  o  di  medici
specialisti esterni. 
    5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
    a) un ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  brigadiere
generale in servizio permanente, presidente; 
    b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e  di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo. 
    6. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
    a) un ufficiale in servizio permanente di grado non  inferiore  a
colonnello del ruolo normale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; 
    b) un  ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro; 
    c) un  ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
laureato in psicologia, membro; 
    d) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a
voto. 
    Tali ufficiali dovranno essere  diversi  da  quelli  che  avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2  e  4  del
presente articolo. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
    a) una prova scritta di cultura generale e  militare  consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata  volti  ad
accertare il grado di conoscenza  della  lingua  italiana  anche  sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di  attualita',  di
educazione civica, di storia,  di  geografia,  di  matematica,  della
lingua inglese, nonche' della  normativa  di  interesse  delle  Forze
armate,  il  cui  programma  e'  riportato   nell'allegato   B,   che
costituisce parte integrante del  presente  decreto.  Il  numero  dei
quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua
inglese - e il 50% di cultura militare) e  la  durata  massima  della
prova saranno  fissati  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente  art.  5,  comma  2  e  comunicati  ai  concorrenti  prima
dell'inizio della prova stessa; 
    b)  una   prova   scritta   di   cultura   tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei  ore,  di  un
tema su argomenti tratti dal  programma  riportato  nel  gia'  citato
allegato B al presente decreto. 
    2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima  delle
09.30,  presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti  n.  2  -
Foligno, secondo il seguente calendario: 
    a) 12 settembre 2011, prova scritta di cultura generale; 
    b)   13   settembre    2011,    prova    scritta    di    cultura
tecnico-professionale. 
    Eventuale modificazione della sede di svolgimento di dette  prove
sara' resa nota nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 6 settembre 2011. Nella medesima Gazzetta Ufficiale  -  4ª  serie
speciale - del 6 settembre  2011  tale  pubblicazione  potra'  essere
rinviata ad una data successiva. 
    I concorrenti, ai  quali  non  e'  stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti  a  presentarsi  presso  la  sede
prevista almeno un'ora prima di quella  fissata  per  l'inizio  della
prova nei giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o  di  altro
valido  documento  di  riconoscimento,   provvisto   di   fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia  della
domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  della  ricevuta   della
raccomandata se presentata con le  modalita'  previste  dall'art.  3,
comma 1, lettera  b)  del  presente  decreto.  Gli  stessi,  inoltre,
potranno consegnare alla commissione esaminatrice, anche sotto  forma
di autocertificazione, copia dei documenti attestanti il possesso dei
titoli di merito di cui all'art. 7 del bando, gia'  dichiarati  nella
domanda di partecipazione. 
    Essi dovranno avere con se'  una  penna  a  sfera  ad  inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento  della  prova  sara'
loro fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. La correzione  della  prova  scritta  di  cultura  generale  e
militare sara' effettuata subito dopo il  termine  della  stessa  con
l'ausilio di sistemi informatizzati. I risultati verranno  resi  noti
dalla commissione appena terminate le relative operazioni. 
    Ai  concorrenti  verra'  attribuito  un  punteggio  espresso   in
trentesimi in relazione al numero di  risposte  esatte  fornite.  Per
essere  ammessi   a   sostenere   la   prova   scritta   di   cultura
tecnico-professionale, di cui al precedente comma 1,  lettera  b),  i
concorrenti dovranno aver risposto correttamente  almeno  al  60  per
cento dei quesiti posti. In tal caso ad  essi  verra'  attribuito  il
punteggio di 18/30. 
    L'esito della prova scritta di cultura generale e militare  sara'
reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora  che  sara'  stata
indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di
esame verranno affissi in bacheca due elenchi:  uno  degli  idonei  e
l'altro degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito
dopo la comunicazione scritta  riportante  il  voto  conseguito  alla
prova, rilasciandone ricevuta. 
    Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca  costituira'
notifica dell'esito della prova. 
    4. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di  cultura
tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere,  ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto. I concorrenti
assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno  considerati
rinunciatari e quindi  esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore. 
    Anche per quanto concerne le modalita'  di  svolgimento  di  tale
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    5.  La  prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. Essi riceveranno  comunicazione  del  superamento  di  detta
prova. 
    I concorrenti che  non  avranno  superato  la  prova  scritta  di
cultura  tecnico-professionale  non  riceveranno  comunicazione   del
mancato  superamento  di  detta   prova,   ma   potranno   richiedere
informazioni sull'esito  della  stessa,  a  partire  dal  45°  giorno
successivo alla data di svolgimento della prova  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale per  il  personale  militare  -  Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143  Roma,
tel. 06/517051012 ovvero consultare il sito «www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, di  cui  al  precedente  art.  5,
comma 2, procedera' a valutare i titoli di merito dei concorrenti che
abbiano sostenuto la prova scritta di  cultura  tecnico-professionale
del  concorso,  sempreche'  detti  titoli,  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande,  siano  stati
dichiarati nelle domande  medesime  con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima
della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale
e  il  relativo  esito  sara'  comunicato  agli   interessati   prima
dell'effettuazione della prova orale. 
    2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
    a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell'ambito delle Forze armate o  Corpi  armati  dello  Stato:
fino ad un massimo di punti 2/30; 
    b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad  un  massimo  di
punti 2/30; 
    c)  laurea  specialistica  richiesta  per  la  partecipazione  al
concorso: 
    1) se conseguita con votazione compresa tra 106  e  110  e  lode:
punti 1/30; 
    2) se conseguita con votazione compresa  tra  100  e  105:  punti
0,5/30; 
    d) titoli accademici posseduti in aggiunta al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad  un  massimo  di
punti 1/30; 
    e)   corsi   post-lauream   di   formazione   in   tecniche    di
psicodiagnostica di durata biennale: fino  ad  un  massimo  di  punti
2/30; 
    f) corsi di formazione post-universitaria della durata di  almeno
un anno accademico, inerenti  alla  psicologia  del  lavoro  e  delle
organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2/30. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale  avranno   luogo,   presumibilmente   nel   periodo   di
ottobre-novembre 2011, presso il Centro di selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno  resi  noti
agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.  Al  fine  di
garantire l'economicita' e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail).
Coloro  che  non  si  presenteranno  nel  giorno   previsto   saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire
di  vitto  e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione  militare.  I
medesimi dovranno presentarsi presso il  predetto  Centro  muniti  di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
    a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica  di
tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in  tali  ambiti  in
qualita'  di  medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.   Il
documento dovra' avere validita' annuale  con  scadenza  31  dicembre
2011. La  mancata  presentazione  di  tale  certificato  determinera'
l'esclusione dal concorso; 
    b) certificato rilasciato in data non anteriore ai  tre  mesi  da
quella di convocazione agli accertamenti sanitari  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario  nazionale  attestante  la  recente  effettuazione
dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti
HBc e  anti  HCV.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
    c) qualora ne siano gia'  in  possesso,  esame  radiografico  del
torace in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i  sei
mesi precedenti la data fissata  per  gli  accertamenti  psico-fisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica,
l'esame  radiografico  verra'  effettuato   presso   il   Centro   di
selezione); 
    d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
    e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio  sanitario  nazionale,  da  non
oltre  tre  mesi  dalla  data  di  presentazione  agli   accertamenti
sanitari,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi  HIV.  La  mancata  presentazione  di  tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere  presentata  in  originale  o  in  copia  conforme.   I   soli
concorrenti risultati vincitori del concorso -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il  certificato
anamnestico delle vaccinazioni  effettuate  e  il  referto  analitico
attestante l'esito del dosaggio del glucosio  6-fosfato-deidrogenasi,
rilasciati da strutture sanitarie pubbliche. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
    a) referto  attestante  l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il Servizio sanitario  nazionale  entro  i  tre  mesi
precedenti la data di  presentazione.  La  mancata  presentazione  di
detto certificato determinera'  l'esclusione  della  concorrente  dal
concorso; 
    b) referto attestante l'esito del test di gravidanza  -  mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale entro i cinque giorni  lavorativi  precedenti  la  data  di
presentazione alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposti, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 9, comma 2 al  test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 9, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di  salto,  sia
per  i  concorrenti  di  sesso  maschile  sia  per  quelli  di  sesso
femminile, al fine di  rendere  piu'  omogeneo  l'andamento  di  tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle  stesse  e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato D contiene disposizioni circa i  comportamenti  che
dovranno tenere i' concorrenti, a pena di esclusione, per le  ipotesi
di esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza   fisica   senza
attribuzione  di  alcun  punteggio  incrementale.  In  tal   caso   i
concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli  esercizi
facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato
nel gia' citato allegato D al presente decreto. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
    a) verifichera' la validita' delle  certificazioni  di  volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale; 
    b) avviera' senza indugio alla  competente  commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione   del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3; 
    c)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
    d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il  punteggio  corrispondente  indicato  nel
gia' citato allegato D al presente decreto. Tale  punteggio,  che  in
ogni caso non potra'  superare  complessivamente  i  2  punti,  sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento  del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le  modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche  della  Direzione
generale della sanita' militare del  5  dicembre  2005  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  impartite  per   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare e per delineare il profilo sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. 
    Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei  seguenti  specifici  requisiti
fisici: 
    a) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile,  e  a  m
1,61, se di sesso femminile; 
    b) acutezza visiva uguale o superiore  complessivi  16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico  normale  accertato
mediante visita oculistica; 
    c) percezione uditiva della voce di  ordinaria  conversazione  ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una  distanza  non
inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei  metri  di
distanza da un orecchio e ad una  distanza  non  inferiore  a  cinque
metri dall'altro; 
    d) normale assetto della struttura della personalita'  nelle  sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
    a) visita cardiologica con E.C.G.; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; 
    d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica; 
    e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    f) analisi delle urine per la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici,  metadone,  benzodiazepine  ed
altri. In caso di positivita', disporra' sul medesimo  campione  test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
    g) analisi del sangue concernente: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i)  visita  medica  generale;  in  tale   sede   la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
    l) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di  laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta  utile  per
conseguire  l'adeguata  valutazione  clinica  e   medico-legale   del
concorrente. Nel caso in cui si  rendera'  necessario  sottoporre  il
concorrente   ad   indagini   radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato E. 
    4. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  3  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito  -  Reparto  concorsi  Accademia  e   Scuole   militari
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 5, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione  generale
per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera'
il  candidato  dal   concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: 
 
    

       PS   CO   AC   AR   AV   LS   LI   VS   AU
        2    2    2    2    2    2    2    2    2

    
 
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali  del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad   ogni
coefficiente 2 di ciascuna  delle  caratteristiche  somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,  il  punteggio  massimo  conseguibile  al   termine   degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
    a) affetti da disturbi della  parola  anche  se  in  forma  lieve
(dislalia o disartria); 
    b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso
di alcool, per l'uso,  anche  saltuario,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    c) affetti da  malattie  o  lesioni  acute  per  le  quali  siano
previsti tempi lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute  e  dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; 
    d) imperfezioni ed infermita' che seppur  non  contemplate  nelle
precedenti  lettere,  risultano   comunque   incompatibili   con   il
successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 
    7. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere  uno  dei  seguenti
giudizi: 
    a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente», con  indicazione  del  profilo
sanitario di cui al precedente comma 5; 
    b)  «inidoneo  quale  ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente»,  con  indicazione
della causa di inidoneita'. 
    I concorrenti, che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciare prevedere il possibile  recupero  dell'idoneita'  fisica  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica  per  verificare  il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l'accertamento attitudinale.  I  concorrenti  che
non avranno recuperato, al momento della nuova  visita,  la  prevista
idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi  dal  concorso.  Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi  potranno  tuttavia  far
pervenire  al  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari -  viale
Mezzetti n. 2 - 06034  Foligno,  improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero  0742/342208),  specifica  istanza,   corredata   da   idonea
documentazione   rilasciata   da   struttura   sanitaria    pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati. 
    La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti  all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di  cui  al  precedente
art. 5, comma 5 che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra'  gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere  il
giudizio definitivo. 
    9. In caso di mancato accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    10.  In  caso  di  accoglimento   dell'istanza,   i   concorrenti
riceveranno,  da  parte  del  Centro  di  selezione  e   reclutamento
nazionale dell'Esercito, la relativa comunicazione formale. 
    11. I concorrenti dichiarati «inidonei»  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti  o  che  ad  essi  avranno  rinunciato
saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  sanitari,   i   concorrenti
giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art.  9,
comma 8, saranno sottoposti ad un accertamento  attitudinale  per  il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo  speciale  del
Corpo sanitario dell'Esercito. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma  6,  secondo
le direttive tecniche impartite dallo Stato  maggiore  dell'Esercito,
attraverso una serie di prove (batteria  testologica  e  questionario
informativo) ed una intervista di selezione individuale valutera'  le
seguenti aree di indagine: 
    a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
    b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
    c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
    d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di  quello  attitudinale  saranno  disponibili  presso  il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -  Reparto
concorsi Accademia e Scuole militari, entro  il  terzo  giorno  dalla
data di conclusione degli stessi. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Saranno ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale. 
    2. La prova orale, vertente  sulle  materie  riportate  nel  gia'
citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede  e  nel
giorno  che  saranno  resi  noti   agli   interessati   con   lettera
raccomandata,   telegramma   o   messaggio   di   posta   elettronica
(presumibilmente nel periodo novembre-dicembre 2011). 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    5. I concorrenti idonei alla prova  orale,  sempreche'  lo  hanno
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale  facoltativa  di  lingua  straniera,  scelta  fra  la
francese, l'inglese, la spagnola  e  la  tedesca,  con  le  modalita'
riportate nel gia' citato  allegato  B.  Tale  prova  facoltativa  si
svolgera' contestualmente alla prova orale. 
    Ai concorrenti che sosterranno detta prova  di  lingua  straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
    b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; 
    c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; 
    d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; 
    e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; 
    f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; 
    g) da 28/30 a 30/30: punti 6. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art.  4  del  presente  decreto  (comprese
quelle  eventualmente  necessarie  per  completare  le   varie   fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso  le
relative  sedi  di  svolgimento,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 8,  comma  2  del  presente  decreto,  sono  a  carico  dei
concorrenti. 
    2.  I  concorrenti  se  militari  in  servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, sino a un  massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti  previsti  dal  precedente  art.  4  del  presente
decreto, nonche' quelli necessari per il  raggiungimento  della  sede
ove si svolgeranno e per il rientro in  sede.  In  particolare  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria  sara'  computata  in  licenza
ordinaria dell'anno in corso. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a  cura  della  commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
    a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; 
    b) l'eventuale punteggio attribuito  nelle  prove  di  efficienza
fisica; 
    c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
    d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
    e) il punteggio riportato nella prova orale; 
    f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale  facoltativa
di lingua straniera. La graduatoria di  merito  sara'  approvata  con
decreto dirigenziale. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
carabinieri) e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio di cui all'art.  645  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. A parita' di merito, si terra' conto dei titoli di
preferenza  posseduti  alla  data  di   scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle
domande di  partecipazione  al  concorso  in  apposita  dichiarazione
sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di   titoli   di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art.  3,  comma  7  della  legge  n.  127/1997,  come  integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2  -  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a  puro
titolo informativo, nel sito « www.persomil.difesa.it  ». 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  saranno  nominati  sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e'  subordinato  all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso  dei  requisiti  prescritti
per  la  nomina  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e  del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 
    3. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non inferiore a tre  mesi.  All'atto  della  presentazione  al
corso gli ufficiali dovranno contrarre  una  ferma  di  anni  cinque,
decorrente dalla data di inizio del corso medesimo  che  avra'  pieno
effetto,  tuttavia,  solo  all'atto   del   superamento   del   corso
applicativo. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. 
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  sottotenente  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.
1494 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio  al  corso
successivo. 
    4. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
    a)  se  provenienti   dal   personale   in   servizio   militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio; 
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    5.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art.  2  del  presente  decreto,  l'Amministrazione   provvedera'   a
richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti  la
conferma delle dichiarazioni rese  dai  vincitori  nella  domanda  di
partecipazione  e  nelle  dichiarazioni   sostitutive   eventualmente
prodotte. Inoltre  verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  del
casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la falsita' del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante
decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per il personale  militare  potra',  con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso   dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo  decaduto  dalla
nomina ad  ufficiale  in  servizio  permanente,  se  il  difetto  dei
requisiti viene accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti dal Centro  di  selezione  e  reclutamento  dell'Esercito  -
Reparto concorsi Accademia e Scuole  militari  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e'  obbligatoria  ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  Le  medesime
informazioni   potranno    essere    comunicate    unicamente    alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla  posizione  giuridico-economica  del  concorrente
nonche',  in  caso  di  esito  positivo,  ai  soggetti  di  carattere
previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore generale del personale militare, titolare  del  trattamento
che nomina, ognuno per  le  parti  di  competenza,  responsabile  del
trattamento dei dati personali: 
    a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito; 
    b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente  art.  3,
comma 4; 
    c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 22 luglio 2011 
 
                          Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio