Concorso per 1 funzionario amministrativo (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 05-08-2011
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO   (scad.  19 settembre 2011) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con il profilo di funzionario di amminist ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-08-2011
Data Scadenza bando 19-09-2011
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO   (scad.  19 settembre 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed  esami,  per  l'assunzione  a  tempo
  indeterminato  di  una  unita'  di  personale  con  il  profilo  di
  funzionario di amministrazione in prova - V livello professionale. 

 
 
                            IL DIRETTORE 
                      della direzione centrale 
             delle risorse umane e degli affari generali 
 
    Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419,  recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il  regolamento  di  organizzazione  dell'Istituto
superiore  di  sanita'  a  norma  dell'art.  9  del  citato   decreto
legislativo n. 419/1999; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni; 
    Vista la legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  concernente  norme
generali sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla  contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare  l'art.  39,  comma  1,  come
successivamente modificato ed integrato; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «Nuove norme
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   in
particolare  l'art.  34-bis  del  decreto  medesimo,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006; 
    Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 13 maggio 2009  e  relativo  al
suddetto personale; 
    Visto il decreto del Presidente  dell'Istituto  3  ottobre  2002,
concernente il regolamento recante  norme  per  il  reclutamento  del
personale dell'Istituto superiore di sanita'  e  sulle  modalita'  di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto il decreto del Presidente dell'Istituto  24  gennaio  2003,
concernente  il  regolamento  recante  norme   per   l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti
dell'Istituto predetto, come modificato con  decreto  del  Presidente
dell'Istituto stesso 9 novembre 2005; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 519, della legge medesima; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.
3, comma 90 della legge medesima; 
    Vista la deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  8
allegata al verbale n. 96/2010; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre 2010, con cui  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e'  stato
autorizzato, ai sensi dell'art.  35,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 165/2001, ad avviare,  tra  le  altre,  una  procedura
pubblica concorsuale ad un posto di funzionario di amministrazione  -
V livello professionale; 
    Vista la deliberazione n. 4/A, allegata al verbale n. 103  del  6
luglio 2011,  con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione  del
predetto  Istituto  ha  approvato,  tra  l'altro,  le  modalita'   di
indizione  e  di  svolgimento  della  procedura  concorsuale  per  la
copertura del suddetto posto di funzionario di amministrazione; 
    Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ed  in
particolare l'art. 24, comma 1, del decreto medesimo; 
    Visto il decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito,  in
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, commi 10  e
11, del decreto medesimo; 
    Ritenuto di  dare  esecuzione  alla  predetta  deliberazione  del
Consiglio di Amministrazione n. 2/2011; 
    Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di  personale  con
il profilo di funzionario di amministrazione in  prova  -  V  livello
professionale dell'Istituto superiore di sanita'. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1. Al  suddetto  concorso  possono  partecipare  i  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) eta' non superiore ai 65 anni; 
      b) cittadinanza italiana; 
      c) diploma di laurea magistrale rilasciata da  una  Universita'
della  Repubblica.  In  caso  di  titolo  accademico  rilasciato   da
universita' estera, deve esserne  riconosciuta  l'equiparazione  alla
laurea magistrale italiana con le  modalita'  prescritte  secondo  la
normativa vigente; 
      d)    esperienza    triennale     maturata     in     attivita'
contabili-amministrative; 
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      f) idoneita'  fisica  all'impiego;  l'istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
    3.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice,  dovra'  essere   spedita   esclusivamente   a   mezzo   di
raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  indirizzata  all'Istituto
superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento del personale
e borse di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma  o  tramite
equivalente      mezzo       informatico       (PEC)       indirizzo:
protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il termine  perentorio  di
giorni quarantacinque, che decorre dalla data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Tale
termine, qualora venga a scadere in  giorno  festivo,  si  intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto superiore di sanita' http://www.iss.it/ 
    5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
      1) il cognome ed il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la residenza; 
      4) il possesso della cittadinanza italiana; 
      5) di godere dei diritti civili e politici,  con  l'indicazione
del comune nelle cui liste elettorali  risultano  iscritti  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
      6) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della  vigente  normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 
      7)  il  titolo  di  studio  di  cui  sono  in   possesso,   con
l'indicazione della data di conseguimento e  dell'universita'  presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio  conseguito
presso una universita' estera il candidato dovra' allegare, a pena di
esclusione, copia  del  provvedimento  di  equiparazione  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettera c); 
      8) il possesso dell'esperienza triennale  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera d) del presente bando, indicando  l'ente  presso  il
quale l'attivita' e' stata svolta ed il relativo periodo; a tal  fine
il candidato dovra' produrre apposita documentazione, in originale  o
in   copia   dichiarata   conforme   all'originale   ovvero   tramite
dichiarazione  sostitutiva,  atta   a   comprovare   lo   svolgimento
dell'esperienza cui trattasi, in luogo di detta documentazione potra'
essere  prodotta  idonea  dichiarazione  sostitutiva  secondo  quanto
previsto dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000; 
      9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
      10)  i  servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
      11) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso; 
      12) indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'Ufficio selezione e  reclutamento  del
personale e borse di studio dell'Istituto  superiore  di  sanita'  le
eventuali variazioni del proprio recapito. 
    6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16,  comma
1, della legge 12 marzo 1999, n.  68,  a  seconda  delle  situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle  prove
d'esame, per  consentire  ai  candidati  disabili  di  concorrere  in
effettiva condizione di parita' con gli altri candidati. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 
    9. La domanda con cui si chieda di  partecipare  anche  ad  altri
concorsi indetti da questo Istituto  sara'  presa  in  considerazione
soltanto per il concorso indicato  per  primo  nella  domanda  stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione. 
    10. L'Istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    11. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio  selezione  e
reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto  superiore
di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore  dodici
dei  giorni  non  festivi,  escluso  il  sabato,  nonche'  dalle  ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti  e  trattati   presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio  selezione  e  reclutamento
del personale e borse di studio per  le  finalita'  di  gestione  del
procedimento concorsuale e per la formazione di  eventuali  ulteriori
atti  allo  stesso   connessi,   anche   con   l'uso   di   procedure
informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari  per  perseguire  tali
finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai  fini  della  valutazione  di  merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      Ctg. 1) Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni
di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. 
    Saranno attribuiti  punti  3,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi, al servizio  prestato  con  contratto  a  tempo
determinato presso l'Istituto superiore di sanita' dal  personale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  e  all'art.  3,  comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, alla data di  pubblicazione  del  bando  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Saranno attribuiti  punti  1,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi: 
      al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso
l'Istituto superiore di sanita'; 
      al servizio prestato con contratto a tempo  determinato  presso
l'Istituto superiore di sanita' dal personale che non e' in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e
all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007; 
      al servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa presso l'Istituto medesimo; 
      ai servizi ed attivita' prestati presso  altre  istituzioni  di
ricerca; 
      Ctg.  2)  Specializzazioni,  borse  di  studio,  dottorati   di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di  servizio
e  altri  titoli  culturali  e  professionali:  fino  a  punti  9,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50. 
    4.  Gli  elaborati  di  servizio  sono  i  lavori  originali  che
l'impiegato  ha  svolto  nelle  proprie  attribuzioni,  per  speciale
incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da
quella presso cui presta servizio e che  vertano  su  problemi  o  su
questioni   di   particolare   rilievo,    attinenti    ai    servizi
dell'amministrazione. 
    5. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio  dovranno  essere
prodotte in originale ovvero, ai sensi dell'art. 19 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  in  semplice  fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di  stampa,  eventualmente
presentati, saranno presi in considerazione soltanto se  accompagnati
dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o  in  copia
dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale  lettera,
da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa  ai  sensi
dell'art. 47 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, con la quale il candidato attesti  che  i  lavori  medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione  dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro,  il  nome  dei  relativi
autori, la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della  rivista
scientifica nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.  Non
saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati
o accettati per la pubblicazione. 
    6. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  copia  dichiarata   conforme   all'originale   mediante
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  E'  possibile,
altresi',  produrre,  in  luogo   del   titolo,   una   dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art.  46  del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 
    7. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    8. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come  anche  quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendano  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 
    9. Le dichiarazioni mendaci o la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    10. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    11. I titoli di cui al presente articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con  la  quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione. 
    12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso  e  le  generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco. 
    13. I titoli indicati in elenco che non  risultino  allegati  non
saranno presi in considerazione. 
    14.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco  in
triplice  copia  degli  stessi,  dovranno  essere   accompagnati   da
un'apposita lettera di trasmissione. 
    15. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    16. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  le  prove
scritte e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relativi alle prove medesime. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti alla seconda prova scritta. 
    17. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    18. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della  prova  orale  di  cui  al
successivo art. 6. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    1. Gli esami consteranno di due prove scritte ed una prova orale: 
      la prima  prova  scritta  vertera'  su:  argomenti  di  diritto
amministrativo,   contabilita'   di   Stato   o   materie   attinenti
all'Istituto superiore di sanita'; 
      la seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico) vertera'
su: argomenti di diritto  amministrativo,  contabilita'  di  Stato  o
materie attinenti all'Istituto superiore di sanita'; 
      la  prova  orale  consistera'  in  un  colloquio  tendente   ad
accertare le capacita' professionali del candidato in relazione  alle
attivita' proprie  del  profilo  professionale  cui  il  concorso  si
riferisce, tenuto anche conto dei titoli  culturali,  di  servizio  e
professionali presentati, che  vertera'  sulle  materie  delle  prove
scritte nonche' su diritto  civile,  amministrazione  e  contabilita'
degli enti pubblici, diritto sanitario con particolare riferimento ai
compiti dell'Istituto superiore di sanita'.  Il  colloquio  tendera',
altresi', ad accertare  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  la
capacita' di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    2.  Nella  prima  seduta  la  commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta  la  commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
orale i candidati che  avranno  riportato  in  ciascuna  delle  prove
scritte un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    4.  Per  la  valutazione  della  prova   orale   la   commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti novanta. Per  superare  detta  prova  il  candidato
dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    5. Le  prove  d'esame  avranno  luogo  in  Roma.  Nella  Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale -  del  14  ottobre  2011  verra'  data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo  in  cui  i  candidati
dovranno  presentarsi  per   sostenere   le   prove   scritte.   Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le  prove
d'esame non potranno aver luogo nei  giorni  festivi  ne',  ai  sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'  religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    6. I candidati a cui non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  le  prove  scritte,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora  indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    7.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte. 
    8. La prova orale si svolgera'  presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    9. Al termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    10.  Per  sostenere  le  prove  d'esame  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, nominata  con  provvedimento  del
direttore generale dell'Istituto, avra' la composizione prevista  dal
D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 19. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito  con
l'indicazione delle votazioni stesse. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni  e  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita'  di
merito, previsti dalla  vigente  normativa,  dovranno  far  pervenire
all'Istituto superiore di sanita', entro  il  termine  perentorio  di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il
possesso di tali titoli. I documenti  dovranno  attestare,  altresi',
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande. 
    2. Le riserve sono le seguenti: 
      a) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi  dell'art.  39,
comma 15, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  come
modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto  legislativo  8  maggio
2001, n. 215, e  dall'art.  11,  comma  1  lettera  c),  del  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari  in  ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre  Forze
Armate, congedati senza  demerito  anche  al  termine  o  durante  le
eventuali rafferme contratte nonche'  a  favore  degli  ufficiali  di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta.  Per  il
calcolo di tale riserva si tiene conto di quanto stabilito  dall'art.
18, comma7, del decreto legislativo n. 215/2001. 
    3. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    5. Il diritto alla riserva e/o preferenza  a  parita'  di  merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', a seconda dei casi. 
    6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o  preferenza  a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    7. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    8. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  delle  commissioni
esaminatrici,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalle
commissioni medesime sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, con  decreto  del  direttore  della  direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata
la  graduatoria  di  merito  del  concorso  e  verra'  dichiarato  il
vincitore del concorso medesimo. 
    2. La graduatoria del concorso sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    1. L'assunzione del vincitore e' condizionata  all'autorizzazione
da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della  documentazione  di
cui al successivo art. 13, a stipulare,  ai  sensi  dell'art.  3  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del   personale   delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  sottoscritto  il  7
aprile  2006,  un  contratto  individuale   di   lavoro   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
contestualmente ad assumere servizio. 
    3.  Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    4. Al nuovo assunto sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale relativo al V livello professionale (profilo di  funzionario
di amministrazione), previsto dal C.C.N.L. 13 maggio 2009, oltre  gli
assegni spettanti ai sensi delle  vigenti  disposizioni  normative  e
contrattuali. 
    5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un  periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra'  durata
dimezzata  per  il  candidato   che   provenga   da   altro   profilo
dell'Istituto superiore di sanita' con rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, o che  presti  servizio  nell'Istituto  stesso,  senza
interruzione,  da  almeno  dodici  mesi  nel  medesimo   profilo   di
funzionario di amministrazione, livello V o superiore, con  contratto
a tempo determinato. 
    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    7. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  dovra'  presentare  o  far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente  art.  3  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  2
del precedente art. 12, i seguenti documenti: 
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza, attuale  e  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso; 
        c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto; 
        d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti penali in corso; 
        e) il titolo di studio  posseduto,  con  l'indicazione  della
data di conseguimento e dell'universita' presso  la  quale  e'  stato
conseguito; 
        f)  l'attivita'  svolta,  se  dichiarata  nella  domanda   di
partecipazione al concorso al fine dell'ammissione, con l'indicazione
del periodo e dell'ente presso cui e' stata svolta; 
        g) la posizione agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il
periodo di assolvimento. 
      2) certificato  medico  (in  bollo)  rilasciato  da  un  medico
militare ovvero da un medico  legale  dell'Azienda  unita'  sanitaria
locale o dall'ufficiale  sanitario,  dal  quale  risulti  l'idoneita'
fisica dell'aspirante  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il  presente  bando.  In  caso  di
eventuale invalidita', dovra' esserne data  notizia  nel  certificato
medico  con  l'indicazione  della  percentuale  di  riduzione   della
capacita' lavorativa e la  dichiarazione  che  l'aspirante  non  puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita'  dei  compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che  le  sue  condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre; 
      3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in  presenza
del dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  corredata  da  copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto  legislativo  n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
superiore di sanita'. 
    2. La dichiarazione di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  i  corrispondenti  documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
686/1957, dei  quali  e'  data  comunque  ai  candidati  facolta'  di
presentazione. 
    3.  L'Istituto  richiedera'  direttamente  alle   amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art.  5
in caso di falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli  effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    5. L'impiegato appartenente ai ruoli  organici  di  una  pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con  la  dichiarazione
di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1,  tale  sua  condizione
nonche' quanto indicato alle lettera e), f) e g) della  dichiarazione
medesima; inoltre dovra' produrre il certificato  medico  di  cui  al
punto 2) e, ad esclusione del personale  dell'Istituto  superiore  di
sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al
punto 3). 
    6. Le dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra  indicati
dovranno essere in data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di
ricevimento del relativo invito. 
    7. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato  di
non poter dar luogo alla stipulazione del  contratto  individuale  di
cui al comma 2 del precedente art. 12. 
    Roma, 22 luglio 2011 
 
                             Il direttore della direzione centrale    
                          delle risorse umane e degli affari generali 
                                           Pasquali