Concorso per 1 dirigente scolastico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2386
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 15-07-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE CONCORSO   (scad.  16 agosto 2011) Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primar ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-07-2011
Data Scadenza bando 16-08-2011
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE


CONCORSO   (scad.  16 agosto 2011)

Concorso, per esami  e  titoli,  per  il  reclutamento  di  dirigenti
  scolastici per la  scuola  primaria,  secondaria  di  primo  grado,
  secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la   legge   10   giugno   1982,   n.   349,   riguardante
l'interpretazione autentica delle norme in materia  di  valutabilita'
dell'anno scolastico  e  dei  requisiti  di  ammissione  ai  concorsi
direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo  e
negli enti locali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  e  il  relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006,n.184; 
    Vista la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente  norme  a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista  la  legge  5  febbraio   1992,   n.   104   e   successive
modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive  modifiche  e
integrazioni, in particolare l'art.39; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  misure
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  relativo
alla riforma dell'organizzazione del Governo; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e del Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio  2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.),  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia   didattica   degli   atenei
approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e  della  Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e  del  Ministro  per  la  Pubblica  amministrazione  e
l'Innovazione 9 luglio 2009, recante  equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree  vecchio   ordinamento,   lauree   specialistiche   e   lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n.  388,  recante  «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale dello Stato»,  in  particolare
l'art. 93; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche, recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del  lavoro
alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  con  particolare
riferimento all'art. 25; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante  «Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione  dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della  Pubblica  Istruzione,  in  attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra le  persone,  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto  il  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di   Lavoro
dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola; 
    Visto il Decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  Codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio  2008,
n.  140,  concernente  «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi  dell'art.  1,  comma
618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
    Vista la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64  relativo  alle
«Disposizioni in materia di organizzazione scolastica»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  relativo
all'attuazione della  legge  4  marzo  2009,  n.  15  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  ed  in
particolare l'art. 51; 
    Vista la consistenza  delle  dotazioni  organiche  dei  dirigenti
scolastici articolate secondo la dimensione regionale; 
    Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo  del  sistema  informativo
del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca  in
ordine al numero dei posti da mettere a concorso; 
    Tenuto conto della rinnovazione della procedura  concorsuale  per
la Regione Sicilia di cui al di cui al D.D.G.  22.11.2004  secondo  i
criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno  2011,  con
il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35,  comma
4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni ad avviare  procedure  di  reclutamento
per dirigenti scolastici per 2.386 unita'; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale  della  pubblica
istruzione   nell'adunanza   del   13   luglio    2010    prot.    n.
MIURAOODGOS.5278, in relazione alla tabella di valutazione dei titoli
di servizio e professionali; 
    Informate le organizzazioni sindacali rappresentative; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento dei dirigenti scolastici; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Concorso e posti 
 
 
    1. In attuazione dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e' indetto un concorso per esami e
titoli  per   il   reclutamento,   nell'ambito   dell'amministrazione
scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei  ruoli  regionali.
Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo,  le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. 
    2. Il numero dei posti messi a concorso a livello  regionale,  in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica citato in premessa,  e'  determinato  in  n.  2.386  posti
complessivi come riportato nell'allegato 1, che e'  parte  integrante
del presente decreto. 
    3. Per i posti relativi alle scuole con  lingua  di  insegnamento
sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvedera' ad  indire
apposito bando. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Organizzazione del concorso 
 
 
    1. In applicazione dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge
in tutte le sue fasi a livello regionale. 
    2.  L'Ufficio  Scolastico   Regionale,   in   particolare,   cura
l'organizzazione del concorso, nomina  le  commissioni  giudicatrici,
vigila  sul  regolare  e  corretto   espletamento   della   procedura
concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle  varie
fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 6. 
    3. L'Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l'organizzazione
e  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  formazione  e  tirocinio   in
collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Al concorso di cui all'art. 1  e'  ammesso  a  partecipare  il
personale  docente  ed  educativo  in  servizio   nelle   istituzioni
scolastiche statali che sia in possesso  della  laurea  magistrale  o
titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base  al  precedente
ordinamento e che  abbia  maturato,  dopo  la  nomina  in  ruolo,  un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni  in  qualsiasi
ordine di scuola. 
    2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma
1, e' valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. 
    3.  Si  considera  valido  soltanto  il  servizio  effettivamente
prestato nelle scuole statali  a  partire  dalla  data  di  effettiva
assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei  periodi
di retrodatazione giuridica.  Non  si  considera  utile  il  servizio
effettuato nelle istituzioni  scolastiche  e  formative  paritarie  o
legalmente riconosciute o pareggiate. 
    4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso  i
servizi valutabili a tutti gli effetti  come  servizio  di  ruolo  ai
sensi delle disposizioni vigenti. 
    5. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
ammissione. 
    6. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
    7. L'Ufficio Scolastico Regionale puo' disporre l'esclusione  dei
candidati, per carenza  di  requisiti,  in  qualsiasi  momento  della
procedura concorsuale. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
         Termine e modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita  istanza  esclusivamente
con modalita' web conforme al codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le  modifiche  ed
integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010,  n.
235. Non saranno  prese  in  considerazione  istanze  presentate  con
modalita' diverse da quella telematica. 
    A tal fine, si indicano di seguito le modalita' e i  termini  per
l'utilizzo della citata funzionalita' web, per la cui attuazione sono
previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda: 
      a) registrazione : tale operazione, qualora non sia stata  gia'
compiuta in precedenza, puo' essere effettuata, secondo le  procedure
indicate  nell'apposita   sezione   dedicata,   «Istanze   online   -
registrazione», presente sull'homepage del sito  internet  di  questo
Ministero www.istruzione.it a decorrere dal 18 luglio 2011. 
    Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase di
riconoscimento fisico presso una  istituzione  scolastica  oppure  un
Ufficio  Scolastico  Regionale  o  provinciale,  ferma  restando   la
possibilita', per  i  candidati  impossibilitati  a  presentarsi,  di
ricorrere all'istituto della delega; 
      b) inserimento dell'istanza di partecipazione: detta operazione
viene effettuata nella sezione dedicata, "Istanze on line - accedi ai
servizi", che sara' presente sullo stesso sito  a  decorrere  dal  25
luglio 2011. 
    2. La domanda deve essere presentata, a pena di  esclusione,  per
una sola Regione a scelta del candidato  entro  e  non  oltre  trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione gli  aspiranti  devono  dichiarare
sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)   la   laurea    posseduta    con    l'esatta    indicazione
dell'Universita' che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui  e'
stata conseguita e del voto riportato; 
      d) la regione per la quale s'intende partecipare; 
      e) la cattedra e/o il posto di titolarita'; 
      f) la sede e istituto di titolarita' e di servizio  (i  docenti
in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati  o  collocati
fuori  ruolo,  poiche'  in  servizio  all'estero   o   presso   altre
amministrazioni  dello  Stato,  indicheranno   l'ultima   istituzione
scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio  presso
il quale prestano servizio e la data di inizio); 
      g) la data della prima nomina in ruolo; 
      h) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la nomina in ruolo; 
      i) gli eventuali periodi per  i  quali  e'  stato  adottato  un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio  (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 
      j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497  del
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297; 
      k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione  al
concorso in altra regione; 
      l) di autorizzare l'amministrazione scolastica  al  trattamento
dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati  relativi  agli
esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22. 
    2. Il candidato  e',  altresi',  tenuto  a  indicare  l'indirizzo
e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le  comunicazioni
relative al concorso. L'Amministrazione  non  assume  responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o  inesatte
indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del concorrente. 
    3.  Il  candidato  portatore   di   handicap   deve   specificare
l'eventuale ausilio necessario in relazione al  proprio  handicap  da
documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci  si  applicano  le  sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del  presente  bando  e  di
quelli generali per l'accesso agli impieghi  civili  delle  pubbliche
amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro  che  hanno
presentato domanda di ammissione al concorso per piu' regioni. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    1. La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  con  decreto  del
dirigente  generale  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale   competente
secondo le indicazioni contenute nel  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 luglio  2008,  n.  140,  art.  10  -  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008. 
    2.  Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni qualora i candidati superino complessivamente le 500
unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto.  A  ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore  a  100,  ai  sensi
dell'art.2, comma 7 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30 maggio 2001 n. 341. 
    3. Al fine di assicurare la pari opportunita' tra uomini e  donne
almeno  un  terzo  dei  posti  dei   componenti   delle   commissioni
esaminatrici deve essere riservato,  salvo  motivata  impossibilita',
alle donne. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Sono ammessi a sostenere le  prove  scritte  i  candidati  che
hanno  superato  la  prova  preselettiva  a  carattere  culturale   e
professionale effettuata mediante la somministrazione di un test  con
quesiti a risposta multipla. 
    2. La  prova  e'  diretta  all'accertamento  del  possesso  delle
conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale  in
relazione alle aree  tematiche  sottoelencate,  ivi  comprese  quelle
sull'uso,  a  livello  avanzato,  delle   apparecchiature   e   delle
applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  nonche'  sull'uso  di  una
lingua  straniera,  a  livello  B1  del  quadro  comune  europeo   di
riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo. 
    3. La prova e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge
nella medesima giornata  nelle  istituzioni  scolastiche  individuate
dagli Uffici Scolastici Regionali. 
    4. Con avviso da pubblicarsi  sulla  rete  INTRANET  e  sul  sito
INTERNET del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca, nonche' sul sito di ciascuno  Ufficio  Scolastico  Regionale
competente e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15  giorni  prima  dello
svolgimento  della  prova  e'  reso  noto  il  diario   della   prova
preselettiva comprensivo del giorno e dell' ora di svolgimento;  tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5.  Sulla  rete  INTRANET  e  sul  sito  INTERNET  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche'  sul  sito
di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente sara'  pubblicato
l'elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo svolgimento  della
prova con la ripartizione dei candidati; tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    6. I candidati che non ricevono dall'Ufficio Scolastico Regionale
comunicazione di esclusione dal concorso sono  tenuti  a  presentarsi
per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni  contenute
nei predetti avvisi, muniti di  un  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita'. La mancata presentazione nel giorno, ora  e  sede
stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso 
    7. I candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art.  20  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  circa   la
possibilita' di svolgere le prove di esame  con  l'uso  degli  ausili
necessari, devono specificare  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono
inoltre  inviare  al  competente  Ufficio  Scolastico  Regionale  una
specifica  istanza  dieci  giorni  prima  della  prova,  al  fine  di
concordare  con  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  le  modalita'   di
svolgimento della prova. L'istanza puo' essere inviata anche a  mezzo
fax  e  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto  l'Amministrazione
redige un sintetico verbale che invia all'interessato. 
    8. La prova preselettiva consiste  in  un  test  di  100  domande
articolato in quesiti a risposta multipla; la durata della  prova  e'
fissata in 100 minuti. La prova  preselettiva  assegna  un  punteggio
massimo di 100 punti corrispondente  ad  un  test  in  cui  tutte  le
risposte siano esatte; per ogni risposta  mancata  o  errata  non  e'
prevista alcuna decurtazione ma un  punteggio  pari  a  0;  per  ogni
domanda e' possibile barrare solo una casella risposta; la  prova  si
intende superata con il punteggio minimo di 80/100. 
    9. Essa verte sulle seguenti aree tematiche: 
      a) Unione Europea, le sue  politiche  e  i  suoi  Programmi  in
materia di  istruzione  e  formazione,  i  sistemi  formativi  e  gli
ordinamenti degli studi in Italia e nei  paesi  dell'Unione  europea,
con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie  scolastiche
e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto; 
      b)  Gestione  dell'istituzione  scolastica,  predisposizione  e
gestione del piano dell'offerta formativa nel  quadro  dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle  esigenze  formative
del territorio; 
      c) Area giuridico-amministrativo-finanziaria,  con  particolare
riferimento alla gestione integrata del piano dell'offerta  formativa
e del programma annuale; 
      d) Area socio-psicopedagogica, con particolare  riferimento  ai
processi di  apprendimento,  alla  valutazione  dell'apprendimento  e
dell'istituzione scolastica, alla motivazione,  alle  difficolta'  di
apprendimento,   all'uso    dei    nuovi    linguaggi    multimediali
nell'insegnamento e  alla  valutazione  del  servizio  offerto  dalle
istituzioni scolastiche; 
      e)  Area  organizzativa,  relazionale   e   comunicativa,   con
particolare riguardo alla integrazione interculturale  e  alle  varie
modalita' di comunicazione istituzionale; 
      f) Modalita' di conduzione  delle  organizzazioni  complesse  e
gestione dell'istituzione  scolastica,  con  particolare  riferimento
alle strategie di direzione ; 
      g)  Uso  a  livello  avanzato  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse; 
      h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello
B1 del quadro  comune  europeo  di  riferimento:  francese,  inglese,
tedesco, spagnolo. 
    10. Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e  sul
sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, nonche' sul sito di ciascuno  Ufficio  Scolastico  Regionale
competente viene data notizia della pubblicazione della batteria  dei
quesiti da cui saranno estrapolate le 100 domande  da  sottoporre  ai
candidati. 
    11. Durante lo svolgimento della prova i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra  loro.  In  caso  di
violazione di tali disposizioni e'  prevista  l'immediata  esclusione
dal concorso. 
    12. Al termine della correzione, svolta con l'ausilio di  sistemi
informatici,  viene  compilato  l'elenco  dei  candidati,  che  hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100, ammessi alla  fase
successiva. L'ammissione  alle  prove  scritte  e'  subordinata  alla
verifica  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso e  alla  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione.  Tale
ammissione non preclude all'Ufficio Scolastico Regionale di  adottare
provvedimenti di esclusione dal concorso a  seguito  di  accertamenti
esperibili  in  qualsiasi   momento   della   procedura   concorsuale
relativamente al possesso dei requisiti suddetti. 
    13. Il punteggio  conseguito  nella  prova  di  preselezione  non
concorre alla formazione del voto finale di merito. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. 
    Il concorso si articola in: 
      1. due prove scritte e una prova orale; 
      2. valutazione dei titoli; 
      3.  periodo  obbligatorio  di  formazione  e  tirocinio  per  i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito  e
dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1). 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Le due prove scritte accertano la preparazione  del  candidato
sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione
alla funzione di dirigente scolastico. 
    La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su una o piu' tra le aree tematiche di cui all'art. 8. 
    La seconda prova scritta consiste  nella  soluzione  di  un  caso
relativo alla gestione dell'istituzione  scolastica  con  particolare
riferimento alle strategie di direzione  in  rapporto  alle  esigenze
formative del territorio. 
    Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono  un  punteggio
non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta. 
    2. La prova orale  consiste  in  un  colloquio  interdisciplinare
sulle materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche
di  cui  all'art.8  e  accerta  la  preparazione  professionale   del
candidato  anche  con  eventuali  riferimenti  ai   contenuti   degli
elaborati scritti. La prova orale accerta, altresi', la capacita'  di
conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta
dal candidato. 
    Superano la prova orale coloro che  ottengono  un  punteggio  non
inferiore a 21/30. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le  date
nelle quali  si  terranno  le  prove  di  cui  all'art.  10  e  danno
comunicazione dello svolgimento delle stesse, almeno quindici  giorni
prima, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito  INTERNET
del Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
nonche' sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente. 
    2. Le date nelle quali si terranno le prove di  cui  all'art.  10
sono individuate dagli Uffici  Scolastici  Regionali  entro  un  arco
temporale di riferimento, prefissato e pubblicato, mediante  apposito
avviso, sulla  rete  Intranet  e  sul  sito  Internet  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 
    3. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale
viene affisso  l'elenco  delle  sedi  d'esame,  con  la  loro  esatta
ubicazione e  con  l'indicazione  della  destinazione  dei  candidati
distribuiti in ordine alfabetico. L'affissione e' comunicata  tramite
pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche'  sul  sito
di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente. 
    4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido,  si
devono presentare nelle rispettive sedi  di  esame  in  tempo  utile,
tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno
inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare  le  prove  scritte
con la necessaria tempestivita'. 
    5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    6. La vigilanza durante le prove scritte e' affidata dall'Ufficio
Scolastico   Regionale   agli   stessi   membri   della   commissione
esaminatrice,  cui  possono   essere   aggregati,   ove   necessario,
commissari  di  vigilanza  scelti  dal  medesimo  Ufficio  Scolastico
Regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono  i
motivi  di  incompatibilita'  previsti   per   i   componenti   della
commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte abbiano  luogo  in
piu' edifici, la medesima autorita' scolastica istituisce per ciascun
edificio un comitato di  vigilanza,  formato  secondo  le  specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
    7. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza
del comitato di vigilanza. 
    8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove d'esame  con
l'uso degli ausili  necessari,  i  candidati  portatori  di  handicap
devono  specificare  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso
l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono  inoltre
inviare alla competente autorita' scolastica regionale una  specifica
istanza dieci giorni prima della prova, al  fine  di  concordare  con
l'Ufficio le modalita' di svolgimento  della  prova.  L'istanza  puo'
essere inviata anche a mezzo fax e le modalita' di svolgimento  della
prova possono essere concordate anche  telefonicamente.  Dell'accordo
raggiunto l'amministrazione redige un  sintetico  verbale  che  invia
all'interessato. 
    9. Le prove del  concorso  non  possono  aver  luogo  nei  giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi (art. 6, comma  2,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). 
    10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili,
le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e  seguenti  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  686/1957  e  successive
modificazioni. 
    11. Per essere ammessi a  sostenere  tutte  le  prove  d'esame  i
concorrenti  dovranno  essere   muniti   di   valido   documento   di
riconoscimento. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva  di  cui
all'art.  8,  dichiarano  il  possesso  dei  titoli  suscettibili  di
valutazione. La  dichiarazione  viene  effettuata  in  modalita'  web
seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi. 
    2. I candidati, che  hanno  superato  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 10, comma 1, del presente  bando,  presentano  al  Direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici
giorni  decorrenti  dal   giorno   successivo   a   quello   in   cui
l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno  superato
le predette  prove,  i  titoli  valutabili  ai  sensi  della  tabella
allegata al presente bando; i titoli devono essere  conseguiti  entro
la data di scadenza del termine previsto per la  presentazione  della
domanda di ammissione. 
    3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti: 
      a) in originale o copia autenticata; 
      b)  in  fotocopia  accompagnata  da  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  attestante  la  conoscenza
del fatto che la copia e' conforme all'originale; 
      c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al  comma  2  (art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le
eventuali  dichiarazioni  errate   possono   essere   successivamente
regolarizzate  entro  i  termini  stabiliti  dal  competente  Ufficio
Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente  bando,
si attribuisce un  punteggio  complessivo  non  superiore  a  30.  La
tabella indica i  titoli  professionali  e  culturali  relativi  alla
funzione   dirigenziale   e   il   punteggio   massimo   attribuibile
singolarmente a ciascuno di essi.  Si  attribuisce  una  specifica  e
prevalente  valutazione  ai  master  di  secondo  livello  o   titoli
equivalenti  su  materie  inerenti  il  profilo   professionale   del
dirigente  scolastico  e  rilasciati   da   universita'   statali   o
equiparate. 
    6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in  centoventesimi
e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte,  del  voto
della prova orale e del punteggio  riportato  nella  valutazione  dei
titoli. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
         Termine per la produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. I titoli di preferenza elencati al successivo art.  14  devono
essere posseduti non  oltre  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e  i
relativi certificati  in  carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a
pena di decadenza, da parte dei candidati interessati  al  competente
Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la procedura concorsuale,
entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  a  quello  in
cui l'amministrazione  pubblica  l'elenco  dei  candidati  che  hanno
superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,  a
parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16) aver prestato servizio militare come combattenti; 
      17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno  di
un   anno,   alle   dipendenze   del    Ministero    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca senza demerito; 
      18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico; 
      b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni  pubbliche
senza demerito; 
      c) dalla minore eta'. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1.  Con  provvedimento  del   Dirigente   Generale   dell'Ufficio
Scolastico  Regionale  competente,  accertata  la  regolarita'  delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla  normativa  vigente
in caso di parita' di punteggio conseguito da  piu'  candidati,  sono
approvate le graduatorie generali di merito, formate secondo l'ordine
del voto finale di  merito  riportato  dai  candidati,  calcolato  in
centoventesimi e ottenuto  dalla  somma  dei  voti  delle  due  prove
scritte,del voto della prova orale  e  del  punteggio  attribuito  ai
titoli suscettibili di valutazione. 
    2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui  al  comma
precedente, e' pubblicato all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione  tramite
la rete INTRANET e sul sito INTERNET del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                       Vincitori del concorso 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati in graduatoria,  in  relazione
al numero dei posti messi a concorso,  sono  dichiarati  vincitori  e
sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui
al successivo all'art. 17. 
    2.  I  vincitori,  assunti  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e  tirocinio,
sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un  periodo
non inferiore a 6 anni.  Coloro  che  rifiutano  l'assegnazione  sono
depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime
autorizzatorio di cui  all'art.  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
    3. Le graduatorie hanno validita'  triennale  a  decorrere  dalla
data della pubblicazione. 
    4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene  conto  delle
specifiche esperienze professionali acquisite. 
    5. Le sedi aventi particolari finalita' di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31.10.1975,  n.  970  sono  assegnate  ai
vincitori  di  concorso  in   possesso   del   relativo   titolo   di
specializzazione, che dovra' essere prodotto con le modalita'  e  nei
termini previsti per i titoli di preferenza di cui all'art.14. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
      Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio 
 
 
    1. Il periodo di formazione  e  tirocinio  per  i  vincitori  del
concorso ha durata non superiore a  quattro  mesi  e,  comunque,  non
inferiore a tre. 
    2. L'attivita' di formazione si svolge parte in presenza e  parte
con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle
competenze relative all'analisi del  contesto  esterno  alla  scuola,
alla progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni  ed
esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi
compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici. 
    3. La durata  ed  i  contenuti  delle  attivita'  formative  sono
indicati nell'Allegato tecnico che e' parte integrante del bando. 
    4. Il periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento delle
competenze connesse alla funzione dirigenziale  e  si  svolge  presso
istituzioni  scolastiche  anche  in  collegamento  con   universita',
amministrazioni pubbliche, imprese. 
    5. Il periodo di formazione e tirocinio e' valido se le  assenze,
debitamente giustificate e documentate, non superano un  sesto  delle
ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e
documentate  superiori  al  limite  di  ore  stabilite,  il  corsista
partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In  caso  di
assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade  dalla
graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'art. 15. 
    6. Il periodo di formazione  e  tirocinio  si  conclude  con  una
relazione scritta nella quale il corsista illustra sinteticamente  il
percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. 
    7. Gli Uffici Scolastici Regionali,  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento dell'attivita' di formazione e  tirocinio,  si  avvalgono
della  collaborazione  dell'Agenzia   nazionale   per   lo   sviluppo
dell'autonomia scolastica. 
    8. L'Amministrazione rinvia a successive comunicazioni  ulteriori
informazioni relative allo svolgimento dell'attivita' di formazione e
tirocinio. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                Presentazione dei documenti di rito. 
 
 
    1. I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  devono
presentare o inviare  all'Ufficio  Scolastico  Regionale  competente,
entro il termine perentorio stabilito con apposita comunicazione  del
Direttore  generale  regionale  dello   stesso   Ufficio   Scolastico
Regionale, a pena di  decadenza  da  ogni  diritto  conseguente  alla
partecipazione  al  concorso,  il   certificato   medico   attestante
l'idoneita' fisica al nuovo impiego.  Detto  certificato,  rilasciato
dall'autorita' sanitaria competente per  territorio,  deve  attestare
che il candidato e' fisicamente idoneo al  servizio  continuativo  ed
incondizionato di dirigente scolastico. 
    2. Qualora il  candidato  sia  affetto  da  qualche  imperfezione
fisica, il certificato deve farne menzione con la  dichiarazione  che
l'imperfezione  stessa  non  e'   tale   da   menomare   l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro. 
    3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico  deve
essere  rilasciato  esclusivamente  dalla  A.S.L.   di   appartenenza
dell'aspirante e  contenere,  oltre  all'attestazione  che  e'  stato
eseguito  il  prescritto  accertamento  sierologico  ed  una   esatta
descrizione della natura e del  grado  di  invalidita',  nonche'  una
descrizione  delle  condizioni  attuali  risultanti   da   un   esame
obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non  ha  perduto  la
capacita' lavorativa e che il suo stato  fisico  e'  compatibile  con
l'esercizio delle funzioni da svolgere. 
    4. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta
documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualita'
di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel  limite  dei   posti   effettivamente   vacanti   e   disponibili
annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui
all'art.  17.  Le  assunzioni  sono  effettuate   nell'ordine   delle
graduatorie di cui  all'art.  15,  previa  stipulazione  di  apposito
contratto individuale di lavoro, a norma  del  vigente  C.C.N.L.  del
personale  con  qualifica  dirigenziale  dell'autonoma   Area   della
dirigenza scolastica del comparto scuola. 
    2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili  per  le
assunzioni dei vincitori e' determinato  prima  delle  assunzioni,  a
norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei  posti  riservati
alla  mobilita',  con  decreto  del  dirigente  preposto  all'Ufficio
Scolastico Regionale competente, da pubblicare all'albo  dell'Ufficio
medesimo. 
    3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti  al  periodo  di
prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma
1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito regionale per
un periodo di 6 anni. 
    4.  Ai  dirigenti  scolastici  assunti  in  servizio  compete  il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica  prevista  dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente. 
    5.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro 
 
 
    1. Il rifiuto della assunzione o la mancata  presentazione  senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del  contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo  diritto  con
depennamento dalla graduatoria. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante  assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data
di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati
personali da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione  e'  finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso  medesimo  ed  avverra'  con
l'utilizzo anche delle  procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in  caso
di comunicazione a terzi. I dati  resi  anonimi,  potranno,  inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la valutazione dei
titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  competente  Ufficio
Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. 

        
      
                               Art. 23 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in  quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  contenute
nel  testo  unico,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  e  successive  modifiche,  nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del  personale
con  qualifica  dirigenziale  dell'autonoma  area   della   dirigenza
scolastica del comparto scuola. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica - IV serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente). 
      Roma, 13 luglio 2011 
 
                                    Il direttore generale: Chiappetta