Concorso per 3 consiglieri di stato (lazio) CONSIGLIO DI STATO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 13-05-2011
Sintesi: CONSIGLIO DI STATO CONCORSO   (scad.  13 giugno 2011) Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato. IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 26 giugno 1 ...
Ente: CONSIGLIO DI STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-05-2011
Data Scadenza bando 13-06-2011
Condividi Invia tramite Whatsapp

CONSIGLIO DI STATO

CONCORSO   (scad.  13 giugno 2011)
Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato.  

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
Testo  Unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n.  444,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato; 
    Visto il Testo Unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
    Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97; 
    Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge  27  aprile  1982,  n.
186; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio  1983
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273,  convertito  con
modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 e, in particolare,
l'art. 18, comma 2; 
    Viste le delibere del Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Amministrativa, adottate nelle riunioni del  9  novembre  2010  e  25
febbraio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' bandito un concorso,  per  titoli  ed  esami,  a  3  posti  di
Consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita'  nella  suddetta  qualifica  ovvero  nella   ex   carriera
direttiva, appartenenti a  carriere  per  l'accesso  alle  quali  sia
richiesta la laurea in giurisprudenza. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Le  domande  di  partecipazione  al  concorso   potranno   essere
consegnate,  in  plico  chiuso  e  indirizzate  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretariato Generale, U.S.R.I. -
Servizio Personale delle Magistrature, via dell'Impresa n. 91 - 00186
Roma, all'Ufficio  Accettazione  Corrispondenza  presso  il  suddetto
indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore  10,00  alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00  alle  ore  16,00  entro  il  termine  di
decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Si considerano presentate in tempo  utile  anche  le  domande  di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di  cui
al  precedente  comma,  a  mezzo  di  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento. 
    Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di
nascita ed il domicilio; debbono altresi'  dichiarare  l'appartenenza
ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3  della
legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in  numero
non superiore  a  due,  sulle  quali  intendano  sostenere  la  prova
facoltativa. 
    Alla domanda deve essere allegato  un  curriculum  indicando  gli
studi  compiuti,  gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,   gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica  o  didattica
esercitata.  Dovranno   comunque   essere   allegati   le   eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non  siano  gia'  acquisiti  ai  fascicoli  personali
dell'amministrazione cui il candidato appartiene. 
    I titoli devono essere  prodotti  in  carta  semplice  e  possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    I requisiti di ammissione al concorso  debbono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  richiedera'  i   fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Con provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza   della   Giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i  candidati  che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle  risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e  costante
rendimento. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del
Consiglio di Stato, da  un  Presidente  di  Sezione  della  Corte  di
Cassazione e da un professore ordinario di  diritto  privato  di  una
delle Universita' statali di Roma. 
    Per le prove facoltative di lingue straniere  la  commissione  e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    I componenti ed il segretario della Commissione saranno  nominati
con successivo provvedimento. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    La commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non  puo'  partecipare  alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  cinque  temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 
      1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti  al  diritto
romano; 
      2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato   e   diritto
dell'Unione Europea; 
      3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario; 
      4) diritto amministrativo (prova teorica); 
      5) diritto amministrativo (prova pratica). 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici,  leggi  e  di  altri  atti  normativi  in
edizione senza note, richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    Si applicano le norme relative al  concorso  per  l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della  Repubblica  7  febbraio  1949  n.  28.  per  quanto
concerne il raggruppamento in una unica busta delle buste  contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    Ai fini della valutazione delle prove  scritte  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte purche' in nessuna  di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie  delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del  lavoro,  sul  diritto  pubblico  dell'economia,  sul
diritto penale, sul  diritto  processuale  civile,  amministrativo  e
penale, sul diritto  della  navigazione,  sulla  storia  del  diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sulla economia politica e
sulla politica economica e finanziaria. 
    La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. 
    Nella prova orale  i  candidati  devono  riportare  non  meno  di
quaranta punti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    La votazione complessiva e'  costituita  dalla  somma  dei  punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e del  punteggio  ottenuto  nella  prova
orale. 
    Alla somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  di
esame la commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correntemente. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    Sono dichiarati vincitori del concorso i  primi  classificati  in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    A parita' di punteggio  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine  i  concorrenti  che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di 20
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione  i   documenti
prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati  idonei
e' approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione   alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare  nel  termine  di  20
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena   di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il  giorno  29  luglio  2011,
verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le
prove scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette
prove non sara' data comunicazione alcuna. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo n. 196  del  30  giugno  2003  e
successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e trattati per le  finalita'  di  gestione  della  procedura
concorsuale. Le  predette  informazioni  potranno  essere  comunicate
unicamente  ai  soggetti  direttamente  interessati  alla   posizione
giuridica del candidato. 
    Gli interessati possono far valere i diritti  loro  spettanti  ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i  quali
il diritto di accesso ai  dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    I responsabili del trattamento dei  dati  sono  individuati,  per
quanto di loro competenza, nel responsabile  del  Servizio  personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  nel
segretario della Commissione esaminatrice. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 29 aprile 2011 
 
                                               Il Presidente: de Lise