Concorso per 275 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 275
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 22-04-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  23 maggio 2011) Concorso, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentosettantacinque giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-04-2011
Data Scadenza bando 23-05-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  23 maggio 2011)

Concorso,   per    esami,    per    l'ammissione    di    complessivi
  duecentosettantacinque  giovani  ai  licei  annessi   alle   Scuole
  militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla  Scuola
  militare aeronautica, per l'anno scolastico 2011-2012. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Vista la legge 28  marzo  2003,  n.  53,  concernente  delega  al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e
formazione professionale; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'   militare,   integrata   con   il   decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale della sanita' militare per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270; 
    Vista  la  legge  12  luglio  2010,  n.   109,   concernente   le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  armate
e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109  -  che  ha  modificato  le  due  direttive   tecniche
sopracitate, emanate dalla medesima  Direzione  generale  in  data  5
dicembre 2005; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in  Milano,  alla
Scuola navale militare "Francesco Morosini" in Venezia ed alla Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico
2011-2012; 
    Considerato che alla  Scuola  militare  "Teulie'"  di  Milano  e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al  liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo; 
    Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
nel concorso per l'ammissione alle Scuole  militari  "Nunziatella"  e
"Teulie'",  potranno  essere  ammessi  al   massimo   15   (quindici)
concorrenti di sesso femminile per ciascuna sede; 
    Ravvisata l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di  una
prova preliminare cui sottoporre tutti  i  partecipanti  ai  concorsi
indetti con il presente decreto, con riserva di  disporre  che  detta
prova non avra' luogo, per motivi di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per
uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto  compatibile
con le esigenze di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2011-2012  sono  indetti  i  seguenti
concorsi,  per   esami,   per   l'ammissione   di   complessivi   275
(duecentosettantacinque)  giovani  ai  licei  annessi   alle   Scuole
militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare  ed  alla  Scuola
militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per  Forza
armata, sede ed ordine di studi: 
      a)  posti  160  (centosessanta)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) "Nunziatella" di Napoli: 
          - 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); 
          - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola militare "Nunziatella" non piu' di 15  (quindici)  concorrenti
di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e  9  (nove)  al
liceo scientifico; 
        2) "Teulie'" di Milano: 
          1° liceo classico: posti 20 (venti); 
          3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta); 
          3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola militare "Teulie'" non piu' di 15  (quindici)  concorrenti  di
sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo classico, 8 (otto) al  liceo
scientifico e 4 (quattro) al liceo scientifico europeo; 
      b)  posti  75  (settantacinque)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alla  Scuola  navale  militare  "Francesco  Morosini",
cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 25 (venticinque); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 
      c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo  all'ammissione
alla Scuola militare aeronautica "Giulio Dohuet", cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti). 
    2. Se i posti per uno dei licei di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno
ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  idonei  nella  relativa
graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto  dell'ordine
di  graduatoria,  ad  ammettere  un  numero  superiore  di  candidati
vincitori di sesso femminile nelle rimanenti  graduatorie  senza  che
venga comunque superato il numero complessivo di 15 (quindici) unita'
per sede. Inoltre, i  posti  disponibili  per  il  liceo  scientifico
europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di  concorrenti
idonei potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei non vincitori
iscritti nella graduatoria per il liceo  scientifico,  sempreche'  lo
gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa. 
    3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 
    4. I posti riservati di cui al precedente comma  3  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o annullare  il  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il numero dei posti di  cui  al  precedente  comma  1,  di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza  dei  corsi,  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso  di  cui  al  precedente  articolo   1   possono
partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) al 5 settembre 2011, data di incorporazione, hanno  compiuto
il 15° anno di eta' e non superato il giorno di compimento  del  17°,
cioe' sono nati tra il 5 settembre  1994  ed  il  5  settembre  1996,
estremi compresi; 
      b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno  scolastico
2010-2011 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico  ovvero  al
3° liceo scientifico e, per il solo concorso  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1, lettera a), al 3° liceo scientifico europeo.  Se
hanno  conseguito  la  predetta   idoneita'   nel   precedente   anno
scolastico,  non  dovranno  aver  conseguito  al  termine   dell'anno
scolastico 2010-2011 l'idoneita' alla classe superiore; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui  all'articolo  15  del  regio  decreto  4
maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  fisica  quali
allievi delle  Scuole  militari.  Tale  requisito  verra'  verificato
nell'ambito  degli  accertamenti  fisio-psico-attitudinali   con   le
modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. I concorrenti potranno partecipare ad uno o piu'  concorsi  di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) compilando
la/le relativa/e domanda/e  di  partecipazione,  redatta/e  in  carta
semplice utilizzando i moduli riportati negli allegati A, B e  C  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
    2.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
indirizzata: 
      a) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera  a),  al  Centro  di  selezione  e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito -  Segreteria  concorsi  Accademia  militare  e  Scuole
militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno; 
      b) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b),  al  Comando  della  Scuola  navale  militare  "Francesco
Morosini" - Isola di S.Elena, viale Piave 30/A - 30132 Venezia; 
      c) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c), al Comando  della  Scuola  militare  aeronautica  "Giulio
Douhet" - Ufficio  concorsi  -  viale  dell'Aeronautica  14  -  50144
Firenze. 
    3. La domanda di partecipazione dovra'  essere  spedita  a  mezzo
raccomandata con  ricevuta  di  ritorno  agli  indirizzi  di  cui  al
precedente comma 2, a pena di  decadenza,  entro  il  termine  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Se il trentesimo  giorno  e'
festivo il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno  seguente
non festivo. A tal fine fara' fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio
postale accettante. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le
domande spedite o  presentate  oltre  il  termine  sopraindicato.  In
relazione al numero di domande pervenute, la Direzione  generale  per
il personale militare si riserva  di  prolungare,  eventualmente,  il
predetto termine di presentazione delle stesse. 
    4.  Alla  domanda  di  partecipazione  dovra'   essere   allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'
dei/del  genitori/genitore  ovvero  del  tutore  e  nella  stessa  il
concorrente dovra' indicare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la residenza e il recapito presso il quale desidera ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso, completo  di  codice  di
avviamento postale, di numero telefonico e, ove possibile,  indirizzo
di posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente
all'ente destinatario, a mezzo telegramma o fax o e-mail  (Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito: fax n. 0742/342208,
indirizzo              di              posta              elettronica
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it;  Comando  della   Scuola
navale militare "Francesco Morosini": fax n.  041/5221812,  indirizzo
di  posta  elettronica  mscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it;   Comando
della  Scuola  militare   aeronautica   "Giulio   Douhet":   fax   n.
055/2704804,       indirizzo       di        posta        elettronica
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it),  ogni   variazione   del
recapito indicato nella domanda  che  verra'  a  verificarsi  durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione militare non assumera'
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione  di  comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso  indicato  nella  domanda  ovvero  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      c)  il  corso  di  studi  prescelto  (liceo   classico,   liceo
scientifico o, per il solo concorso di cui al precedente articolo  1,
comma 1, lettera a), liceo scientifico europeo); 
      d) per il solo concorso di cui al precedente articolo 1,  comma
1, lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate,
in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra'  omessa
l'indicazione  della  seconda  Scuola,  questa   verra'   considerata
d'ufficio con priorita' 2; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo  scientifico
o, per il solo concorso di cui al precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera  a),  liceo  scientifico  europeo),  specificando  la  lingua
straniera studiata e l'istituto di provenienza.  I  concorrenti,  che
nell'anno scolastico in corso frequentano il 2° anno di un  corso  di
studi diverso (che dovra' essere espressamente  indicato,  unitamente
alla lingua straniera studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno
ammessi a partecipare al  concorso  con  riserva,  a  condizione  che
documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il  5  settembre
2011), di aver superato  presso  un  istituto  scolastico  statale  o
parificato   gli   esami    integrativi    conseguendo    l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare.  Detti
concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda di  partecipazione
al  concorso,  anche  sotto  forma   di   dichiarazione   sostitutiva
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  la  certificazione  che
attesti  l'avvenuta  presentazione  della   domanda   finalizzata   a
sostenere l'esame integrativo nelle materie  che  non  hanno  formato
oggetto di  studio  durante  il  biennio  frequentato.  Per  il  solo
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,  lettera  b)  tale
domanda  dovra'  riguardare  anche  l'esame  integrativo  in   lingua
inglese,  se  non  studiata.  La  mancata  presentazione   di   detta
certificazione con le modalita' sopraindicate determinera' il rigetto
della domanda; 
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto; 
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione.  Detti  titoli,
indicati nel successivo articolo 11, dovranno essere  posseduti  alla
data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande.  Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni  utili  a  consentire
all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza; 
      i)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      l) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    5. Le domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la  firma
dovra' essere vistata da entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
dal tutore. Se l'esercente la potesta' genitoriale e'  uno  solo  dei
genitori, il  medesimo  dovra'  espressamente  dichiararlo  sotto  la
propria  responsabilita'  in  calce   alla   domanda.   Detta   firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la  responsabilita'
della veridicita' delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a  sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle  prove  previsti  dal  successivo
articolo 4, comma 1, lettere b),  c)  e  d).  La  mancanza  di  dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  articolo
1, comma  1  e'  previsto  lo  svolgimento  delle  seguenti  prove  e
accertamenti: 
      a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo,  per  motivi
di economicita' e di speditezza  dell'azione  amministrativa,  se  il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di  studi
previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione); 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica; 
      e) prova di cultura generale. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1  saranno  previste  riconvocazioni  in
caso di concomitante svolgimento di prove  nell'ambito  dei  concorsi
medesimi. A tal fine  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  per
telegramma o fax o e-mail agli enti indicati al  precedente  articolo
3, comma 4, lettera b) un'istanza di  nuova  convocazione,  entro  le
1200 del giorno  antecedente  a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che  potra'
essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di  svolgimento
delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato  il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie  di
merito di cui al successivo articolo 12,  dovranno  essere  risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli  accertamenti  previsti  nel
precedente comma 1. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di  cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante
le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c),  d)
ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile,  a  carico
dell'Amministrazione militare. 
    5.  L'Amministrazione  militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove  e
degli accertamenti stessi. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  articolo
1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali,  le
seguenti commissioni composte da personale in servizio: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e scientifico (e scientifico europeo  per
il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)); 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a) le commissioni saranno  composte  dal  seguente  personale
dell'Esercito: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e  ai  licei  scientifico  e  scientifico
europeo: 
        -  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore   a   colonnello,
presidente; 
        - due ufficiali superiori, membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        - un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  colonnello,
presidente; 
        - due ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
        - un ufficiale psicologo, membro; 
        - un ufficiale di grado non inferiore a tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        - un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        -  due  ufficiali,   qualificati   istruttori   militari   di
educazione fisica, membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        - un brigadier generale medico, presidente; 
        - due ufficiali superiori medici, membri. 
    I componenti della presente commissione dovranno  essere  diversi
da quelli che  hanno  fatto  parte  della  commissione  di  cui  alla
precedente lettera b). 
    3. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera b) le commissioni saranno  composte  dal  seguente  personale
della Marina: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        - un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente; 
        - due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        - un ufficiale del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  di
grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
        - due ufficiali superiori medici, membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente; 
        -  due  ufficiali  specialisti  in  selezione   attitudinale,
membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  potra'  avvalere  del  supporto  di  ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        - un ufficiale superiore, presidente; 
        - due ufficiali, membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        - un ufficiale del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  di
grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
        - due ufficiali superiori medici, membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    I componenti della presente commissione dovranno  essere  diversi
da quelli che  hanno  fatto  parte  della  commissione  di  cui  alla
precedente lettera b). 
    4. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c) le commissioni saranno  composte  dal  seguente  personale
dell'Aeronautica: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        -  il   Comandante   della   Scuola   militare   aeronautica,
presidente; 
        - due ufficiali, membri; 
        -  un  ufficiale/sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei
marescialli, segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        - un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di  grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
        - due ufficiali superiori del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; 
        - due  ufficiali  dell'Arma  aeronautica  qualificati  perito
selettore, di cui uno adibito alle  selezioni  speciali,  membri.  In
alternativa, uno dei predetti membri  potra'  essere  un  funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della difesa; 
        -  un  ufficiale/sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei
marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di  ulteriori  ufficiali,
qualificati perito selettore e  di  sottufficiali  qualificati  aiuto
perito selettore; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        - un ufficiale superiore, presidente; 
        - due ufficiali, membri; 
        - un sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        - un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di  grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
        - due ufficiali superiori del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri, il meno anziano dei quali  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno  essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b). 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di  un
questionario contenente test intellettivi di  tipo  logico-deduttivo,
volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, e  si
svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13  e  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  Tale
prova avra' luogo, a cura delle  commissioni  di  cui  al  precedente
articolo 5, comma 1, lettera a) nelle date e nelle  sedi  di  seguito
elencate per ciascun concorso: 
      a)  il  7  giugno  2011  presso  il  Centro  di   selezione   e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti  2  -  Foligno,
con inizio non prima delle 1330, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a); 
      b) il 26 e 27 maggio 2011 presso il Centro di  selezione  della
Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio  non  prima
delle 0900, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b); 
      c)  il  6  giugno  2011   presso   il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di
Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle
1330, per il concorso di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c). 
    2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento  di
detta prova  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -  del  13  maggio  2011,  che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie  speciale  -
del 13 maggio 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata  ad  una
data successiva. 
    3. Se in relazione al  numero  dei  concorrenti  verra'  ritenuto
inopportuno effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei  corsi
di studi previsti per ciascuno dei  concorsi  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1,  il  relativo  avviso  verra'  pubblicato  nella
medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 maggio 2011,
ovvero in quella alla  quale  la  stessa  avra'  fatto  eventualmente
rinvio. Detta pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i  concorrenti.  Per  informazione  in  merito  i
concorrenti   potranno    consultare,    inoltre,    i    siti    web
www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it (per il  concorso  per
l'ammissione alle  Scuole  militari),  www.marina.difesa.it  (per  il
concorso   per   l'ammissione   alla   Scuola    navale    militare);
www.aeronautica.difesa.it (per  il  concorso  per  l'ammissione  alla
Scuola militare aeronautica). 
    4. I concorrenti ai quali non sara' stata comunicata l'esclusione
dal concorso, se la prova avra' luogo, saranno tenuti  a  presentarsi
senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio  della  stessa,
presso la sede indicata  al  precedente  comma  1,  muniti  di  carta
d'identita' o di  altro  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'amministrazione
dello Stato. Saranno esclusi  dal  concorso  i  concorrenti  che  non
saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che  siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    5.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti in ciascun concorso verranno  formate,  dalle  rispettive
commissioni di cui al precedente articolo 5,  comma  1,  lettera  a),
distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo  classico  ed  una
per il liceo scientifico (anche per il liceo scientifico europeo  per
il solo concorso di cui al precedente articolo 1,  comma  1,  lettera
a)) ovvero solo quella o quelle per il corso di studi per  cui  fosse
stata svolta la prova, in virtu' del punteggio  conseguito,  al  solo
scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove
concorsuali. 
    6. Saranno convocati a sostenere  i  successivi  accertamenti  di
ciascun  concorso  i  concorrenti   classificatisi   nelle   predette
graduatorie entro i seguenti limiti numerici: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    Scuole    militari
dell'Esercito: 
        - i primi 208 per il liceo classico, di cui non  piu'  di  36
aspiranti di sesso femminile; 
        - i primi 352 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 68
aspiranti di sesso femminile; 
        - i primi 80 per il liceo scientifico  europeo,  di  cui  non
piu' di 16 aspiranti di sesso femminile; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare: 
        - i primi 125 per il liceo classico; 
        - i primi 250 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica: 
        - i primi 80 per il liceo classico; 
        - i primi 80 per il liceo scientifico. 
    A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti  che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato  lo  stesso  punteggio
del   concorrente   classificatosi   all'ultimo   posto   utile   per
l'ammissione alle successive prove. 
    7.  I  concorrenti  classificatisi  oltre   i   limiti   numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione.  Essi,  tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Servizio relazioni con il pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -
00143 Roma (tel. 06/517051012 -  06/50231012)  ovvero  consultare,  a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla data  di  svolgimento
di detta prova, i siti web citati al precedente comma 3. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
ed avranno luogo,  presumibilmente,  nei  periodi  e  nelle  sedi  di
seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) dal 5 al 21 luglio 2011 presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti  2  -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 6 al 25 giugno 2011 presso il Centro di selezione  della
Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); 
      c) dal 7 al 9 giugno 2011 presso l'Istituto medico legale - via
Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera c). 
    2. I concorrenti, per ciascuno dei concorsi di cui al  precedente
articolo 1, comma 1, dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella  comunicazione  di  convocazione
ovvero nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel messaggio
di posta elettronica di convocazione ed essere muniti della  seguente
documentazione prodotta in originale o in copia conforme: 
      a) dichiarazione  di  consenso  informato  in  carta  semplice,
conforme  all'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal  genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o,  in  mancanza  di
essi, dal tutore; 
      b) certificato conforme all'allegato E, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dagli interessati che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra'  avere
una  data  di  rilascio  non  anteriore  a  sei  mesi  a  quella   di
presentazione; 
      c) referto rilasciato  da  non  oltre  tre  mesi  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata dei markers
virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      d) copia conforme di eventuali cartelle  cliniche  relative  ad
interventi chirurgici subiti o  a  ricoveri  in  strutture  sanitarie
(soltanto per il concorso di cui al precedente articolo 1,  comma  1,
lettera a)); 
      e)  analisi  completa  delle  urine  con  esame  del  sedimento
(soltanto per il concorso di cui al precedente articolo 1,  comma  1,
lettera b)); 
      f) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni,  con  relativo  referto  in  originale,
effettuato  da  non  oltre  sei  mesi  presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate  presso  il  Servizio
sanitario nazionale (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotto
anche  il  certificato  in  originale  attestante  che  trattasi   di
struttura  sanitaria  accreditata  presso   il   Servizio   sanitario
nazionale); 
      g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata  presso  il  Servizio  sanitario  nazionale,   attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per  anticorpi
per HIV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita; 
      h) referto, in originale o in copia conforme,  degli  esami  di
cui al sottostante elenco, effettuati in data non  anteriore  ai  tre
mesi precedenti la visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche  o
private  accreditate  presso  il  Servizio  sanitario  nazionale  (in
quest'ultimo caso dovra' essere  prodotto  anche  il  certificato  in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria  accreditata
presso il Servizio sanitario nazionale): 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alle
precedenti lettere a), b), c), e), g)  e  h)  ovvero  la  difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del concorrente dal  sostenere
gli  accertamenti  sanitari  e  la  sua  conseguente  esclusione  dal
concorso. 
    3. Inoltre, i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno  anche
consegnare, a pena di esclusione: 
      a) referto di ecografia pelvica eseguita presso  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata  accreditata,  entro  i
tre mesi precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari; 
      b) referto rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue  o  urine  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di  presentazione  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti  sanitari
e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,  a  mente  dell'articolo
580, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto,  nei  confronti  delle
concorrenti il cui stato di gravidanza  e'  stato  accertato  con  le
modalita' previste dal presente articolo, la Direzione  generale  per
il  personale  militare  procedera'  ad  una  nuova  convocazione  ai
predetti accertamenti in data compatibile con  la  definizione  delle
graduatorie di merito  di  cui  al  successivo  articolo  12.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
concorrente   dal   concorso   per   impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    4. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
la rispettiva commissione di cui al precedente articolo 5,  comma  1,
lettera b), prima di eseguire la visita  medica  generale,  disporra'
per tutti i  concorrenti  le  seguenti  visite  specialistiche  ed  i
seguenti  accertamenti  di  laboratorio  per  il  riconoscimento  del
possesso  dell'idoneita'  sanitaria  quali   allievi   delle   Scuole
militari: 
      a) visita cardiologica con ECG; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita  odontoiatrica  (solo  per  il  concorso  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettera b)); 
      d)   visita   otorinolaringoiatrica,   comprensiva   di   esame
audiometrico; 
      e) visita psichiatrica (anche psicologica per  il  concorso  di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)); 
      f) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera b)); 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (anche metadone e benzodiazepine
per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,  lettera
a)). In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test  di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      h) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      l)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto  della  presentazione
agli accertamenti sanitari, avra'  cura  di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso compilata  e  sottoscritta  in  conformita'
all'allegato  F,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici. 
    5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di  uno  dei
concorsi di cui al precedente  articolo  1,  comma  1  puo'  chiedere
all'ente in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al
precedente  comma  4,  con  istanza  conforme  all'allegato  G,   che
costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei
relativi  referti  di  analisi  da   utilizzare   nell'ambito   degli
accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i. 
    6.  La  commissione,  per  ciascun  concorso,  al  termine  degli
accertamenti  sanitari,  formulera'  per  ogni  concorrente  uno  dei
seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: 
      a) idoneo all'ammissione quale allievo: 
        1) alle Scuole militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); 
        2) alla Scuola navale militare "Francesco Morosini",  per  il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); 
        3) alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet",  per  il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c); 
      b) inidoneo all'ammissione quale allievo: 
        1) alle Scuole militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); 
        2) alla Scuola navale militare "Francesco Morosini",  per  il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); 
        3) alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet",  per  il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 
    In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera'  a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio,  mentre  la
relativa  motivazione  dovra'  essere  comunicata  per  iscritto   al
genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore,  secondo
i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: 
      a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le  vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio   militare   stabiliscono   l'attribuzione   del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  (ad
eccezione dei deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali  e'  prevista
l'attribuzione   di    coefficienti    3-4    nella    caratteristica
somato-funzionale CO del profilo  sanitario  e  -  ad  eccezione  dei
concorrenti del concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b)  -  delle  "note  di  introversione,  di  insicurezza,  di
iperemotivita'  del  carattere  ecc.   tali   da   non   pregiudicare
l'adattamento  a  normale  situazione  di  vita",  purche'   ritenute
utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti); 
      c) esenti da malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
previsti dal presente comma; 
      d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve,  tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; 
      e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive  o  abuso
di alcool. 
      8.  Inoltre,  saranno  giudicati  idonei  i   concorrenti   che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10  complessivi  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo  occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo  e  motilita'  oculare
normali. Senso cromatico normale accertato secondo  le  direttive  di
Forza armata. Integrita' dei  mezzi  diottrici  (ad  eccezione  degli
esiti  di  fotocheratoablazione  senza  disturbi  funzionali  e   con
integrita' del fondo oculare - escluso trattamento LASIK); 
        2) udito normale, valutato con esame audiometrico; 
      b) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale accertato secondo le  direttive  di  Forza  armata.
L'accertamento dello stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia  o  con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
        2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente. 
      c) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c) quelli stabiliti per la II classe di  visita  dal  decreto
ministeriale  15  settembre  1995  per  conseguire  e  mantenere   in
esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC - MED) relativamente
ai  singoli  organi  ed  apparati  se  piu'  restrittivi  di   quelli
individuati dalla direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo  dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata   dalla
Direzione generale della  sanita'  militare  il  5  dicembre  2005  e
successive integrazioni. 
    9.  Saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal   concorso   i
concorrenti  risultati  affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 7 o  privi  dei  requisiti  di  cui  al
precedente comma 8. 
    10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di
recente insorgenza e  di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per  verificare  l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque  non  oltre  le  date  di
seguito specificate: 
      a) 28 luglio  2011,  per  il  concorso  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1, lettera a); 
      b) 5 luglio 2011, per il concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera b); 
      c) 14 luglio  2011,  per  il  concorso  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1, lettera c). 
    11. Per ciascun concorso, di cui al precedente articolo 1,  comma
1, il giudizio riportato negli accertamenti sanitari  e'  definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove  concorsuali.  Questi  ultimi  potranno,
tuttavia,   spedire   una    specifica    istanza    di    revisione,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti  sanitari,  corredata  di   appropriata   documentazione
rilasciata da struttura sanitaria  pubblica  o  privata  accreditata,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'.  L'istanza,  firmata  dall'interessato,  dovra'   essere
vistata  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore   che   esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore,  spedita  con  lettera  raccomandata  agli  enti  di  cui  al
precedente articolo 3, comma  2  ed  anticipata  via  fax  ai  numeri
indicati al medesimo articolo 3, comma 4. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione   ovvero   spedite   oltre   i    termini    perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno apposita comunicazione a mezzo telegramma o fax o e-mail.
In  caso  di  mancato   accoglimento   dell'istanza,   invece,   essi
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'articolo
5, comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della  documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari  disposti.  Il  giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo  e  sara'  comunicato  ai
concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita'  sara'
comunicato con le modalita' gia' indicate nel  precedente  comma  6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
    13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non  dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. 
    14. I verbali degli accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  delle  commissioni
per gli  accertamenti  sanitari  e  per  gli  ulteriori  accertamenti
sanitari, di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettere  b)  ed  e),  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali  -  1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma e, per il concorso  di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), anche  al  Comando
della Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet". 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari
o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui al precedente articolo 5, comma  1,  lettera
c), agli accertamenti attitudinali, intesi a  valutarne  le  qualita'
attitudinali e caratterologiche. Detti accertamenti consisteranno  in
una serie di prove attitudinali, volte a valutare  oggettivamente  il
possesso delle caratteristiche  attitudinali  indispensabili  per  un
efficace e proficuo inserimento nella vita e  nelle  attivita'  delle
Scuole militari, secondo le  direttive  tecniche  di  ciascuna  Forza
armata. 
    2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo,  presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) dal 5 al 21 luglio 2011 presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti  2  -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 6 al 25 giugno 2011 presso il Centro di selezione  della
Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); 
      c) dal 27  giugno  al  1°  luglio  2011  presso  il  Centro  di
selezione dell'Aeronautica militare  presso  l'aeroporto  Barbieri  -
viale T.C. Di Trani (gia' via  Sauro  Rinaldi)  -  Guidonia,  per  il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera' nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare  all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione  dovra'
essere comunicata per iscritto  al  genitore  esercente  la  potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso. 
    4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre  quelli  idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
educazione fisica. 
    5. L'idoneita' conseguita  negli  accertamenti  attitudinali  non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. 
    6. I verbali degli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per gli accertamenti attitudinali, di cui all'articolo  5,  comma  1,
lettera c), al Ministero della difesa -  Direzione  generale  per  il
personale  militare  -  I  Reparto  reclutamento   -   1ª   Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine   degli   accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente articolo 5, comma 1, lettera d), alle prove di  educazione
fisica. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni   ed   avranno   luogo   successivamente   agli   accertamenti
attitudinali  nei  periodi  e  nelle  sedi  indicate  nel  precedente
articolo 8, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire il certificato di idoneita'  ad  attivita'  sportiva
agonistica di tipo B (in corso di validita' e non antecedente  ad  un
anno all'atto di presentazione  alle  prove  di  educazione  fisica),
rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale sanitario delle strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove  di  educazione
fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c), i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
esibire referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  accreditata  presso  il   Servizio   sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o  urine,  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica, a mente dell'articolo 580, comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione generale per il personale
militare procedera' ad una nuova convocazione alle predette prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui  al  successivo  articolo  12.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione ne dara' notizia alla predetta  Direzione  generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il  concorrente  dal  concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
le prove  di  educazione  fisica  consisteranno  nell'esecuzione  dei
seguenti esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina; 
      c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto; 
      b) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile); 
      c) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c): corsa veloce di 100 metri piani. 
    Nell'allegato H, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei  predetti  esercizi
con l'indicazione  dei  relativi  punteggi  e  con  le  modalita'  di
svolgimento degli esercizi indicati nel  precedente  comma  5  e  nel
presente comma. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della  prova,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'ufficiale  medico  presente  (per  il
concorso di cui al precedente articolo 1,  comma  1,  lettera  a)  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione  e  reclutamento  nazionale   dell'Esercito   od   il   suo
sostituto),  adottera'  le  conseguenti  determinazioni.  L'eventuale
riconvocazione verra' comunicata direttamente o a mezzo  raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio di posta elettronica
e non potra' essere in alcun caso successiva al  ventesimo  giorno  a
decorrere dal giorno seguente la data  originariamente  prevista  per
l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni  caso,  non
saranno  prese  in  considerazione  istanze  di  differimento  o   di
ripetizione della prova che perverranno da parte di  concorrenti  che
hanno portato comunque a compimento, con qualunque esito, la prova di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso  della  prova
intendono  ritirarsi  dovranno  rilasciare   apposita   dichiarazione
scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Nel citato allegato H sono indicati i punteggi  corrispondenti
alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun  esercizio  e  le
modalita'  di  effettuazione  degli  stessi.  La  commissione,  prima
dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6. 
    9. La prova di educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il  punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  nella  prova  di
educazione fisica sara' utile alla formazione  delle  graduatorie  di
merito di cui al successivo articolo 12. 
    10. I verbali degli accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per le prove di educazione fisica, di cui all'articolo  5,  comma  1,
lettera d), al Ministero della difesa -  Direzione  generale  per  il
personale  militare  -  I  Reparto  reclutamento   -   1ª   Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Prova di cultura generale 
 
 
    1. I concorrenti, che saranno giudicati idonei al  termine  degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle  prove
di educazione fisica, saranno convocati per  sostenere  la  prova  di
cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, nelle date e nelle
sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) il 2 e il 3 agosto 2011, rispettivamente per  gli  aspiranti
al liceo  classico  e  per  gli  aspiranti  al  liceo  scientifico  e
scientifico europeo, presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio  non
prime delle 0930, per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,
comma 1, lettera a); 
      b) il 22 luglio 2011 presso il Centro di selezione della Marina
militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio  non  prima  delle
0900, per il concorso di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera b); 
      c) il 29 giugno e il 1° luglio 2011,  rispettivamente  per  gli
aspiranti al liceo scientifico e per gli aspiranti al liceo classico,
presso  il  Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  presso
l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) -
Guidonia, con inizio non prima delle 0900, per il concorso di cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 
    Eventuali modifiche della sede o della  data  di  svolgimento  di
detta prova  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -  del  24  giugno  2011,  che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie  speciale  -
del 24 giugno 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata  ad  una
data successiva. 
    2. I concorrenti ai quali non sara' comunicata  l'esclusione  dal
concorso saranno tenuti a presentarsi senza  alcun  preavviso  almeno
un'ora  prima  dell'inizio  della  prova  medesima,  presso  la  sede
indicata al precedente comma 1, muniti  di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da  un'amministrazione  dello  Stato.  Saranno
esclusi dal concorso  i  concorrenti  che  non  saranno  presenti  al
momento  dell'inizio  della  prova,  quali  che  siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    3.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che  avranno  conseguito  la  promozione  alla  classe
superiore al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, anche  a
mezzo  fax  -  al  Centro  di  selezione  e  reclutamento   nazionale
dell'Esercito (fax  n.  0742/342208),  per  il  concorso  di  cui  al
precedente articolo 1,  comma  1,  lettera  a);  alla  Scuola  navale
militare "Francesco Morosini" (fax n. 041/5221812), per  il  concorso
di cui al precedente articolo 1, comma 1,  lettera  b);  alla  Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet"  (fax  n.  055/2704804)  per  il
concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,  lettera  c)  -
apposita  dichiarazione  sostitutiva,  sottoscritta  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente
l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di  assenza  dei
genitori,  da  cui  risulti  la  conseguita  promozione  al   termine
dell'anno scolastico 2010-2011 alla classe  superiore  per  la  quale
concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova di
cultura generale del concorso. 
    4.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che, al  termine  dell'anno  scolastico,  non  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione
di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una  o
piu' discipline,  dovranno  inviare,  anche  a  mezzo  fax,  apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 3, da cui risulti  la  sospensione  del
giudizio al termine dell'anno scolastico 2010-2011. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova di cultura  generale
del concorso in attesa del recupero delle carenze formative  per  cui
e' stato sospeso  il  giudizio,  ai  sensi  della  normativa  vigente
richiamata nelle premesse. 
    5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2°
anno di un corso di studi  diverso  da  quello  per  il  quale  hanno
chiesto di concorrere  ovvero  di  un  liceo  sperimentale,  dovranno
documentare,  a  scioglimento  della   riserva,   con   dichiarazione
sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti  indicati  nei
precedenti commi 3 e  4  -  anticipandola  a  mezzo  fax  -  di  aver
superato, presso un istituto scolastico statale o parificato, se gia'
sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non hanno  formato
oggetto  di  studio  durante  il  biennio   frequentato   conseguendo
l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto  di
partecipare. I concorrenti che  non  avranno  ancora  sostenuto  tali
esami integrativi saranno ammessi con riserva alla prova  di  cultura
generale del concorso  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al
precedente periodo dovra' essere presentata entro l'inizio dei corsi.
La  mancata  comunicazione  di  quanto  chiesto   entro   tale   data
costituira' implicita rinuncia da parte del concorrente al  concorso,
con la conseguente esclusione del medesimo. 
    6.   La   prova   di   cultura   generale    consistera'    nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': 
      a) per gli aspiranti  al  liceo  classico,  sulle  materie  del
ginnasio, secondo i programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle
materie italiano, greco, latino, lingua straniera (solo la francese o
la inglese, eccetto che per il concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera b): solo la  inglese),  matematica  e  storia.  I
principali argomenti d'esame  sono  riportati  nell'allegato  I,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
      b) per  gli  aspiranti  al  liceo  scientifico  (e  scientifico
europeo del concorso di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a)), sulle materie del 1° e del 2° anno di detto  liceo  (con
esclusione  del  disegno),  secondo  i  programmi   ministeriali   ed
essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua straniera (solo
la francese o la inglese, eccetto che  per  il  concorso  di  cui  al
precedente articolo  1,  comma  1,  lettera  b):  solo  la  inglese),
matematica, scienze e storia. I  principali  argomenti  d'esame  sono
riportati nel gia' citato allegato I al presente decreto. 
    7. La prova di  cultura  generale  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella  prova  di  cultura  generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo articolo 12. 
    8. I verbali della prova di cui  al  presente  articolo  dovranno
essere  inviati,  a  mezzo  corriere,  a   cura   della   commissione
esaminatrice,  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali  -  1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) figli dei  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
      c) figli di militari di carriera, di ufficiali e  sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato  e  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato; 
      d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla prima classe  del  liceo  classico  o
alla  terza  classe  del  liceo  scientifico;  tra  questi  hanno  la
precedenza i figli di ufficiali di complemento; 
      e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti  gli  accertamenti
di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi quelli di  cui  al
precedente  articolo  10,  commi  4  e  5  che  dovranno  documentare
tempestivamente, se possibile entro il 2 settembre  2011  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla
classe superiore, mediante dichiarazione  sostitutiva  da  presentare
anche a mezzo fax con  le  modalita'  e  dai  soggetti  indicati  nel
precedente articolo 10, comma  3)  saranno  iscritti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a),  in
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al  liceo  classico,  una
per gli aspiranti al liceo scientifico e, per il concorso di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettera a), una per gli aspiranti  al
liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato  dalla  media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova di  cultura  generale.  Tale
media ponderale verra'  calcolata  moltiplicando  il  voto  riportato
nelle prove di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella  prova  di  cultura  generale
moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il  coefficiente
1,2.  I  concorrenti  che  avranno  riportato  la  "sospensione   del
giudizio"  e  che,  sebbene  collocati  in  posizione   utile   nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno  ammessi  con  riserva  e  convocati  alla
frequenza dei corsi presso le  Scuole  militari  soltanto  dopo  aver
conseguito ed immediatamente comunicato  il  giudizio  definitivo  di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In  caso,  invece,
di esito negativo alla  valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi
saranno  esclusi  dal  concorso  per   difetto   del   requisito   di
partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   militari
dell'Esercito per: 
        1) il liceo classico: i primi 52  (cinquantadue)  concorrenti
idonei di cui non piu' di 9 (nove) di sesso femminile; 
        2) il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto)  concorrenti
idonei di cui non piu' di 17 (diciassette) di sesso femminile; 
        3)  il  liceo  scientifico  europeo:  i  primi   20   (venti)
concorrenti idonei di cui non piu' di 4 (quattro) di sesso femminile; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" per: 
        1) il liceo classico: i primi  25  (venticinque)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   militare
aeronautica "Giulio Dohuet" per: 
        1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei; 
        2) il liceo  scientifico:  i  primi  20  (venti)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), per i posti eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti idonei in una delle  graduatorie  di  cui  al  precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dal  medesimo  articolo
1, comma 2 del presente decreto. 
    4. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
c), se i posti disponibili per il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non saranno ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza  di  idonei  rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando  il  numero  totale  degli
ammessi. 
    5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti
gli elementi che hanno influito  sulla  loro  formazione  -  dovranno
essere  inviati,  a  mezzo  corriere,  a   cura   della   commissione
esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) al Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto reclutamento -  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. 
    6. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente articolo 1,  comma  3,  nonche'
dei  titoli  di  preferenza  dichiarati  dagli  interessati,  saranno
approvate  con  decreto  dirigenziale  e  pubblicate   nel   giornale
ufficiale del Ministero  della  difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
serie  speciale  -  e,  a  puro  titolo  informativo,  nei  siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso  per
l'ammissione      alle      Scuole      militari      dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per  l'ammissione  alla  Scuola
navale militare);  www.aeronautica.difesa.it  (per  il  concorso  per
l'ammissione alla Scuole militare aeronautica). 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. In ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma  1,
i concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui  al
precedente articolo 2 del presente decreto. La convocazione  avverra'
con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), i concorrenti (tenuto anche conto delle gia'  citate  limitazioni
numeriche previste per quelli di sesso femminile)  saranno  assegnati
alla sede indicata nella domanda con  priorita'  1  (Scuola  militare
"Nunziatella" ovvero  Scuola  militare  "Teulie'")  secondo  l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per  i  liceo
scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a  concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare "Teulie'". Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente  assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. 
    3. Le  rinunce  e  la  mancata  presentazione  di  vincitori  del
concorso alla Scuola  di  assegnazione  verificatesi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data  di  inizio  del  corso  consentiranno  alla
Direzione generale per il personale militare, per  il  tramite  degli
enti  delegati  di  Forza  armata,  di   disporre   l'ammissione   di
altrettanti concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria. Nel concorso di cui al precedente articolo 1,  comma  1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare  la  modifica  della  sede
provvisoriamente assegnata e del  corso  di  studi  (solo  tra  liceo
scientifico e liceo scientifico europeo),  nel  rispetto  dei  limiti
numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. Nel  medesimo
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), se  non  saranno
ricoperti  interamente  i  posti  messi  a  concorso  per  il   liceo
scientifico europeo, sara'  possibile  colmare  le  vacanze  con  gli
idonei non vincitori per il liceo scientifico,  secondo  la  relativa
graduatoria e  tenuto  conto  delle  piu'  volte  citate  limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento. 
    4. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare  di
assegnazione di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4  x  5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le  firme
dei dirigenti  delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere  autenticate  dal  Provveditore
agli studi; 
      d)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      e) tessera sanitaria; 
      f) atto di impegno,  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente  all'allegato  L,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      g) atto di assenso all'arruolamento, ai sensi dell'articolo 788
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato  nelle  premesse,
secondo lo schema riportato nell'allegato  M  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alle
precedenti lettere  f)  e  g)  ovvero  la  difformita'  della  stessa
determinera'  la  mancata  ammissione   alla   Scuola   militare   di
assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per  il
personale militare, per il  tramite  degli  enti  delegati  di  Forza
armata, provvedera' a  chiedere,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo. Fermo restando  quanto  previsto  in
materia di responsabilita' penale dall'articolo 76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  se  da  tale
controllo emergera' che  il  contenuto  delle  dichiarazioni  non  e'
veritiero,  il  dichiarante  decadra'  dai   benefici   eventualmente
conseguiti in virtu'  del  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari ed in generale di tutte quelle
spese   di   cui   l'allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'amministrazione della predetta Scuola. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'Amministrazione militare potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente  articolo
1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti
per l'ammissione alle Scuole militari, nonche' escludere il  medesimo
dalla frequenza del corso di studio,  se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato durante il corso stesso. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi  alle  Scuole
militari sono di ordine classico e scientifico (e scientifico europeo
presso la Scuola militare  dell'Esercito  "Teulie'"),  con  programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le  ultime  tre  classi  del  liceo  scientifico  e  del  liceo
scientifico  europeo.  Inoltre  vengono   insegnate   anche   materie
militari. 
    Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli allievi di ripetere piu' di  un  anno.  In  caso  diverso,  essi
cesseranno di appartenere alla Scuola militare. 
    2. Gli  allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico o  liceo  scientifico  europeo,  secondo  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo  15  aprile
2005, n. 76 e dall'articolo 28, comma 1 del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226. 
    3. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati anche in attitudine  militare,  per  la  valutazione  della
quale si terra' conto: 
      a)  del  senso  del  dovere,  della  responsabilita'  e   della
disciplina; 
      b) delle doti intellettive; 
      c) dell'attitudine fisica; 
      d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
    Per gli allievi della Scuola navale militare  la  valutazione  di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini  alla  vita  navale.
Gli allievi giudicati  inidonei  anche  per  uno  solo  dei  predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola militare. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi
che non vorranno assoggettarsi  al  prescritto  arruolamento  saranno
dimessi dalla Scuola militare. 
    2.  Gli  allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati
nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati - e  sempreche'  possano  riacquisirla  in  breve  tempo  -
potranno essere tenuti in esperimento,  previa  autorizzazione  della
Direzione generale per il personale militare,  su  proposta  motivata
del Comandante della  Scuola  militare.  In  caso  contrario,  potra'
essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico  in
corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  allievi  sara'  disposto,  su
proposta  motivata  del  Comandante  della  Scuola,   previo   parere
dell'organo collegiale,  con  provvedimento  a  carattere  definitivo
della Direzione generale per il personale militare  e  potra'  essere
adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  Scuole
militari; 
      e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta; 
      f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver   conseguito   un'ulteriore
promozione scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla Scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di  un  istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
indicate dal decreto del Ministero delle difesa 20 ottobre  2010,  al
momento in vigore. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi  ai  licei
annessi  alle  Scuole  militari  dell'Esercito,  alla  Scuola  navale
militare ed alla  Scuola  militare  aeronautica  le  spese  indicate,
rispettivamente, negli allegati N, O  e  P  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
    2. La retta annua a carico delle famiglie per  l'anno  scolastico
2011-2012 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni  o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti e  a  meno  di  un
aggiornamento da parte della  Direzione  generale  per  il  personale
militare - in relazione agli  accertati  redditi  annui  lordi  delle
famiglie stesse, da documentare con esibizione  dell'ultima  denuncia
dei redditi, ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi e con le modalita'  previste  dalle  disposizioni  del  gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
    3. Le famiglie degli allievi saranno altresi' tenute al  rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione  militare  per  le  spese
generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati  dagli
allievi individualmente o collettivamente. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   ufficiali   e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto  al  trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico (o 3° liceo
scientifico europeo), agli allievi  compresi  nei  primi  due  decimi
delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore agli 8/10; 
      b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi  che  al
termine degli  scrutini  dell'anno  scolastico  precedente  risultano
classificati,  nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito   (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei  promossi  al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva  non
inferiore agli 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insuccesso negli studi. Per  ottenere  il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato  nell'allegato  Q
che  costituisce  parte  integrante  del   presente   decreto.   Ogni
variazione  delle  condizioni  a  fondamento  della  concessione  del
beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione
militare. 
    5.  Se  il  titolo  che  da'  diritto  al   beneficio   maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola,  la  domanda
per la concessione del predetto beneficio  dovra'  essere  presentata
nel termine massimo di tre mesi  dalla  data  nella  quale  e'  stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In  tal
caso  il  beneficio  sara'  accordato,  se  spettante,  con   effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 
    6. Il Comando della  Scuola  militare  interessata,  ricevute  le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando  la  regolarita'  e  la
completezza della documentazione a ciascuna  allegata  chiedendo,  se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo  al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande  alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 
    7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le  modalita'  e  ai  sensi
delle disposizioni del  gia'  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
        1) copia dello stato di servizio  o  foglio  matricolare  del
genitore; 
        2) certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le  modalita'  e  ai  sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei motivi per i quali viene chiesto il  beneficio  di
dispensa. Inoltre: 
      a) per i figli di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore; 
      b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie  civili  dello
Stato: decreto di pensione del genitore. 
    9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7
e 8, i relativi  documenti  a  sostegno  dell'istanza  di  esenzione.
L'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo   al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del  presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione  generale  per  il
personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai  sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione  militare,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione  del
rapporto instaurato con l'Amministrazione militare stessa. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica del concorrente, nonche', in caso di esito  positivo  del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra  i  quali  il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali
diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del  Direttore
generale  per  il  personale  militare,  titolare  del   trattamento.
Responsabili del trattamento sono, per ciascun concorso, i Comandanti
degli enti indicati nel precedente articolo 3, comma 2. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 aprile 2011 
 
                       f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO) 

        
      
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato L 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato M 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato N 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato O 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato P 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato Q 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico