Concorso per 1 ricercatore universitario (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 18-03-2011
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO   (scad.  18 aprile 2011) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale con il profilo di ricercatore in prova - III livello professional ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-03-2011
Data Scadenza bando 18-04-2011
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO   (scad.  18 aprile 2011)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami,  per  l'assunzione,  a  tempo
  indeterminato, di personale con il profilo di ricercatore in  prova
  - III livello professionale. 

 
 
                            IL DIRETTORE 
della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali 
 
    Vista la legge 20 marzo 1975, n.70; 
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419,  recante
riordinamento del sistema degli Enti Pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il  regolamento  di  organizzazione  dell'Istituto
Superiore  di  Sanita'  a  norma  dell'art.  9  del  citato   decreto
legislativo n. 419/1999; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni; 
    Vista la legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  concernente  norme
generali sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla  contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare  l'art.  39,  comma  1,  come
successivamente modificato ed integrato; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   in
particolare  l'art.  34/bis  del  decreto  medesimo,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006; 
    Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 13 maggio 2009  e  relativo  al
suddetto personale; 
    Visto il decreto del Presidente  dell'Istituto  3  ottobre  2002,
concernente il regolamento recante  norme  per  il  reclutamento  del
personale dell'Istituto Superiore di Sanita'  e  sulle  modalita'  di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto il decreto del Presidente dell'Istituto  24  gennaio  2003,
concernente  il  regolamento  recante  norme   per   l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti
dell'Istituto predetto, come modificato con  decreto  del  Presidente
dell'Istituto stesso 9 novembre 2005; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1. comma 519, della legge medesima; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.
3, comma 90 della legge medesima; 
    Vista la deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  8
allegata al verbale n. 96/2010; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre 2010, con cui  l'Istituto  Superiore  di  Sanita'  e'  stato
autorizzato, ai sensi dell'art.  35,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo  n.  165/2001,  ad  avviare,  tra  le  altre,   procedure
pubbliche concorsuali per complessivi n. 52 posti, di  Ricercatore  -
III livello professionale; 
    Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale  n.  98  del  26
gennaio 2011, con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione  del
predetto Istituto  ha  approvato  le  modalita'  di  indizione  e  di
svolgimento delle procedure concorsuali per la copertura dei suddetti
52 posti di Ricercatore; 
    Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ed  in
particolare l'art. 24, comma 1, del decreto medesimo; 
    Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge
3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, commi  10  e  11,
del decreto medesimo; 
    Ritenuto di  dare  esecuzione  alla  predetta  deliberazione  del
Consiglio di Amministrazione n. 2/2011; 
    Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. Sono indetti i sottoindicati pubblici concorsi, per titoli  ed
esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale  con  il
profilo  di  Ricercatore  in  prova  -  III   livello   professionale
dell'Istituto Superiore di Sanita': 
      a)  un  posto  per  il  Dipartimento  di  malattie   infettive,
parassitarie  e   immunomediate   -   area   scientifico-disciplinare
Parassitologia ed entomologia medica; 
      b) cinque posti per  il  Dipartimento  di  malattie  infettive,
parassitarie  e   immunomediate   -   area   scientifico-disciplinare
Batteriologia ed immunologia, di cui due  posti  riservati  ai  sensi
dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge  n.  78/2009  ed  un  posto
riservato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006; 
      c)  tre  posti  per  il  Dipartimento  di  malattie  infettive,
parassitarie  e   immunomediate   -   area   scientifico-disciplinare
Virologia ed epidemiologia,  di  cui  un  posto  riservato  ai  sensi
dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009; 
      d) cinque posti per il Dipartimento  di  biologia  cellulare  e
neuroscienze, di cui due posti riservati ai sensi dell'art. 17, comma
10, del decreto-legge n. 78/2009  ed  un  posto  riservato  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006; 
      e) due  posti  per  il  Dipartimento  di  ambiente  e  connessa
prevenzione primaria  -  area  scientifico-disciplinare  Contaminanti
ambientali e valutazione del rischio tossicologico, di cui  un  posto
riservato ai sensi dell'art.  17,  comma  10,  del  decreto-legge  n.
78/2009; 
      f) tre  posti  per  il  Dipartimento  di  ambiente  e  connessa
prevenzione primaria  -  area  scientifico-disciplinare  Contaminanti
ambientali e valutazione dell'esposizione  umana,  di  cui  un  posto
riservato ai sensi dell'art.  17,  comma  10,  del  decreto-legge  n.
78/2009 ed un posto riservato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL
7 aprile 2006; 
      g) tre posti per  il  Centro  Nazionale  per  la  patogenesi  e
vaccini contro HIV/AIDS, di cui un posto riservato ai sensi dell'art.
17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009; 
      h) due posti per il Dipartimento di tecnologie e salute -  area
scientifico-disciplinare  Biologia  dell'interazione  tra  radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti e sistemi  biologici,  di  cui  un  posto
riservato ai sensi dell'art.  17,  comma  10,  del  decreto-legge  n.
78/2009; 
      i) due posti per il Dipartimento di tecnologie e salute -  area
scientifico-disciplinare  Sviluppo  di  metodi  e  modelli  fisici  e
matematici in biologia e medicina, di cui un posto riservato ai sensi
dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009; 
      j) un posto per  il  Centro  nazionale  per  la  ricerca  e  la
valutazione dei prodotti immunobiologici; 
      k) cinque  posti  per  il  Centro  nazionale  di  epidemiologia
sorveglianza e promozione della salute, di cui due posti riservati ai
sensi dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  n.  78/2009  ed  un
posto riservato ai sensi dell'art. 5, comma  3,  del  CCNL  7  aprile
2006; 
      l) quattro posti per il Dipartimento di ematologia, oncologia e
medicina molecolare, di cui due posti riservati  ai  sensi  dell'art.
17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009; 
      m)  due  posti  per  il  Dipartimento   di   sanita'   pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare  -  area  scientifico-disciplinare
Rischio microbiologico in sanita' pubblica  veterinaria  e  sicurezza
alimentare, di cui un posto riservato ai sensi  dell'art.  17,  comma
10, del decreto-legge n. 78/2009; 
      n) quattro  posti  per  il  Dipartimento  di  sanita'  pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare  -  area  scientifico-disciplinare
Rischio  chimico  in  sanita'  pubblica   veterinaria   e   sicurezza
alimentare, di cui due posti riservati ai sensi dell'art.  17,  comma
10, del decreto-legge n. 78/2009; 
      o)  tre  posti  per  il  Dipartimento  del   farmaco   -   area
scientifico-disciplinare   Tossicologia   farmaceutica   e    aspetti
analitici delle tossicodipendenze, di cui un posto riservato ai sensi
dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge  n.  78/2009  ed  un  posto
riservato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006; 
      p) quattro  posti  per  il  Dipartimento  del  farmaco  -  area
scientifico-disciplinare Diffusione  delle  conoscenze  e  interventi
nella lotta alle dipendenze e alle esigenze  sanitarie,  di  cui  due
posti riservati ai sensi dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge n.
78/2009; 
      q)  un  posto  per  il  Dipartimento   del   farmaco   -   area
scientifico-disciplinare farmacologia antivirale; 
      r) due posti per il Centro nazionale delle  malattie  rare,  di
cui  un  posto  riservato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  10,  del
decreto-legge n. 78/2009. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Ciascun candidato potra' partecipare soltanto ad uno dei concorsi
di cui al precedente art. 1. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. Ai  suddetti  concorsi  possono  partecipare  i  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) eta' non superiore ai 65 anni; 
      b) cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione  Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
      c)  laurea  magistrale  rilasciata  da  una  Universita'  della
Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da Universita' di
altro  Stato   dell'Unione   Europea,   deve   esserne   riconosciuta
l'equiparazione alla laurea  magistrale  italiana  con  le  modalita'
prescritte dall'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
      d)  esperienza  maturata   svolgendo   attivita'   di   ricerca
scientifica nel settore della sanita' pubblica, per un triennio  post
lauream, (documentata da contratti  o  borse  di  studio  e  valutata
positivamente ai sensi dell'art. 20, comma 4 lettera a,  del  decreto
legislativo   n.   127/2003)    attinente    alle    attivita'    del
Dipartimento/Centro   per   il   quale    si    concorre    o    area
scientifico-disciplinare ove prevista (di cui al D.P. 24 gennaio 2003
e successive modificazioni), presso gli  Enti  ed  organismi  di  cui
all'art. 15, comma 4, del CCNL 7  aprile  2006  ovvero  dottorato  di
ricerca attinente  alle  suddette  attivita'.  Il  possesso  di  tale
requisito sara' accertato dalla Commissione esaminatrice, che  dovra'
darne tempestivamente notizia all'Ufficio  selezione  e  reclutamento
del personale e borse di studio dell'Istituto, al fine dell'eventuale
esclusione  dei  candidati  che  non  risultassero  in  possesso  del
requisito stesso; 
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      f) idoneita'  fisica  all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione Europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  Commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la prova scritta di cui al  successivo  art.
7. 
    3. Non possono essere ammessi ai concorsi: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. 
    5. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari
Generali. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di  qualsiasi  altro  mezzo,  indirizzata
all'Istituto Superiore di Sanita' - Ufficio Selezione e  reclutamento
del personale e borse di studio, Viale Regina Elena n. 299,  00161  -
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. Tale termine, qualora venga  a  scadere  in  giorno
festivo,  si  intendera'  protratto  al  primo  giorno  non   festivo
immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto Superiore di Sanita' www.iss.it. 
    5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
      1) il cognome ed il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la residenza; 
      4) il concorso  (un  solo  concorso)  per  il  quale  intendono
partecipare, tra quelli  indicati  all'art.  1  del  presente  bando,
specificando  lettera,  numero  di  posti,  dipartimento   o   centro
nazionale e area scientifico-disciplinare, se prevista; 
      5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale; 
      6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste  elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime; 
      7) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione  Europea,  di
godere dei diritti civili e politici nello Stato  di  appartenenza  o
provenienza, ovvero  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti
stessi; 
      8) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della  vigente  normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 
      9)  il  titolo  di  studio  di  cui  sono  in   possesso,   con
l'indicazione della data di conseguimento e  dell'universita'  presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio  conseguito
presso una universita' di altro Stato membro dell'Unione  Europea  il
candidato  dovra'  allegare,  a  pena  di   esclusione,   copia   del
provvedimento di equiparazione di cui al precedente art. 3, comma  1,
lettera c); 
      10)  il  possesso  dell'esperienza   triennale   post   lauream
(documentata da contratti  o  borse  di  studio)  maturata  svolgendo
attivita' di ricerca scientifica nel settore della  sanita'  pubblica
ed attinente alle attivita' del Dipartimento/Centro per il  quale  si
concorre o area scientifico-disciplinare ove prevista (di cui al D.P.
24 gennaio 2003  e  successive  modificazioni)  presso  gli  Enti  ed
organismi di cui all'art. 15, comma 4, del CCNL 7 aprile 2006, ovvero
il  possesso  di  dottorato  di  ricerca  attinente   alle   suddette
attivita',  con  l'indicazione  della   data   di   conseguimento   e
dell'universita' presso la quale e' stato conseguito; 
      11) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
      12)  i  servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
      13) di avere adeguata conoscenza della  lingua  italiana  (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea); 
      14) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 11, dei quali siano in possesso; 
      15) indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'Ufficio Selezione e  Reclutamento  del
personale e borse di studio dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'  le
eventuali variazioni del proprio recapito. 
    6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, 2° comma, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.16,  comma
1, della legge 12 marzo  1999,  n.68,  a  seconda  delle  situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle  prove
d'esame, per  consentire  ai  candidati  disabili  di  concorrere  in
effettiva condizione di parita' con gli altri candidati. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 
    9. Non sara' presa in considerazione  la  domanda  del  candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso, tra quelli
di cui all'art.1 del presente bando, a cui intenda partecipare ovvero
la domanda nella quale tale  indicazione  risulti  incompleta  e  non
consenta di individuare il concorso in modo inequivocabile. 
    10. La domanda con cui si chieda di partecipare a  piu'  concorsi
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso  indicato  per
primo nella domanda stessa. 
    11. Nel caso in cui vengano prodotte, da parte di  un  candidato,
piu' domande relative a concorsi indetti col  presente  bando,  sara'
presa in considerazione soltanto la domanda riferita al concorso che,
nell'art. 1 del bando stesso, precede gli altri concorsi ai quali  si
chieda di partecipare. 
    12. L'Istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    13. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio  Selezione  e
Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto  Superiore
di Sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore  dodici
dei  giorni  non  festivi,  escluso  il  sabato,  nonche'  dalle  ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n.196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti  e  trattati   presso
l'Istituto Superiore di Sanita' - Ufficio  Selezione  e  Reclutamento
del personale e borse di studio per  le  finalita'  di  gestione  del
procedimento concorsuale e per la formazione di  eventuali  ulteriori
atti  allo  stesso   connessi,   anche   con   l'uso   di   procedure
informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari  per  perseguire  tali
finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai  fini  della  valutazione  di  merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  Commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 90,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      Ctg. 1) Servizi ed attivita'  prestati  presso  istituzioni  di
ricerca nel settore della Sanita' Pubblica: fino a punti 54,00. 
    Saranno attribuiti punti  6,00  per  anno,  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi, al servizio  prestato  con  contratto  a  tempo
determinato presso l'Istituto Superiore di Sanita' dal  personale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  e  all'art.  3,  comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, alla data di  pubblicazione  del  bando  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Saranno attribuiti  punti  2,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi: 
        - al servizio prestato con contratto  a  tempo  indeterminato
presso l'Istituto Superiore di Sanita'; 
        - al servizio prestato  con  contratto  a  tempo  determinato
presso l'Istituto Superiore di Sanita' dal personale che  non  e'  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della  legge  n.
n. 296/2006 e all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007; 
        -  al  servizio  prestato  con  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa presso l'Istituto medesimo; 
        - ai servizi ed attivita' prestati presso  altre  istituzioni
di ricerca; 
      Ctg. 2) Pubblicazioni  e/o  attivita'  tecnico-scientifiche  di
servizio: fino a punti 30,00. 
    I candidati dovranno presentare ai  fini  della  valutazione  dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di  presentazione
di un numero superiore a 15, sia per  le  pubblicazioni  che  per  le
attivita' tecnico-scientifiche di servizio, la commissione  valutera'
esclusivamente   le   15   pubblicazioni   e    le    15    attivita'
tecnico-scientifiche piu' recenti. 
      Ctg.  3)  Specializzazioni,  borse  di  studio,  dottorati   di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche  selezioni  o  concorsi  ed  altri   titoli   culturali   e
professionali: fino a punti 6,00. Punteggio  massimo  attribuibile  a
ciascun titolo: punti 1,00. 
    4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero,
ai sensi dell' art.19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il  lavoro  stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno   presi   in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    5. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  copia  dichiarata   conforme   all'originale   mediante
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  E'  possibile,
altresi',  produrre,  in  luogo   del   titolo,   una   dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art.  46  del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 
    6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come  anche  quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendano  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 
    8. Le dichiarazioni mendaci o la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.76  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    9. L'Istituto procedera' a idonei controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    10. I titoli di cui al presente articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con  la  quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione. 
    11. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso  e  le  generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco. 
    12. I titoli indicati in elenco che non  risultino  allegati  non
saranno presi in considerazione. 
    13.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco  in
triplice  copia  degli  stessi,  dovranno  essere   accompagnati   da
un'apposita lettera di trasmissione. 
    14. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    15. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  la  prova
scritta e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relativi alla prova medesima. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti alla prova scritta. 
    16. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla Commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    17. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della  prova  orale  di  cui  al
successivo art. 7. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale. 
    2. La prova scritta consistera' nella redazione di  un  elaborato
su tematica attinente alle attivita' del Dipartimento/Centro  per  il
quale   si   concorre,   con   particolare    riferimento    all'area
scientifico-disciplinare, ove prevista. 
    3. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera'  sugli
stessi argomenti della  prova  scritta  e  tendera'  all'accertamento
delle  capacita'  professionali  del  candidato  in  relazione   alle
attivita' proprie  del  profilo  professionale  cui  il  concorso  si
riferisce, tenuto anche conto dei titoli  culturali,  di  servizio  e
professionali presentati. Il  colloquio  dovra'  anche  accertare  la
conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e della  relativa
terminologia scientifica, nonche' la capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature scientifiche in  uso  presso  il  Dipartimento/Centro
(qualora ve ne siano) e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 
    4.  Nella  prima  seduta  la  Commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    5.  Per  la  valutazione  della  prova  scritta  la   Commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
orale i candidati  che  avranno  riportato  nella  prova  scritta  un
punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    6. Per la prova orale la Commissione esaminatrice disporra',  per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a  punti  novanta.  Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un  punteggio  non
inferiore a punti sessantatre. 
    7. Le  prove  d'esame  avranno  luogo  in  Roma.  Nella  Gazzetta
Ufficiale -  IV  serie  speciale  del  15  luglio  2011  verra'  data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo  in  cui  i  candidati
dovranno  presentarsi  per   sostenere   la   prova   scritta.   Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le  prove
d'esame non potranno aver luogo nei  giorni  festivi  ne',  ai  sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'  religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    8. I candidati a cui non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora  indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    9.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. 
    10. La prova orale si svolgera' presso  l'Istituto  Superiore  di
Sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    11. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    12.  Per  sostenere  le  prove  d'esame  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    1. Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando
sara' nominata, con provvedimento del  Presidente  dell'Istituto,  la
relativa Commissione esaminatrice, che avra' la composizione prevista
dal D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 9. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto  riportato
nella prova scritta e il voto riportato nella prova orale. 
    2. Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente  bando,
in base  alle  votazioni  complessive  riportate  dai  candidati,  la
relativa Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni  e  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita'  di
merito, previsti dalla  vigente  normativa,  dovranno  far  pervenire
all'Istituto Superiore di Sanita', entro  il  termine  perentorio  di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il
possesso di tali titoli. I documenti  dovranno  attestare,  altresi',
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande. 
    2. La documentazione di cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti dell'Istituto Superiore di
Sanita' in servizio a tempo determinato o a tempo  indeterminato  ne'
per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in  cui
la documentazione stessa esista agli atti  del  fascicolo  personale.
Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione,  entro  il  termine
indicato nel suddetto comma, a pena  di  non  poter  beneficiare  dei
titoli di riserva e/o preferenza. 
    3. Le riserve sono le seguenti: 
      a)  riserva   a   favore   del   personale   non   dirigenziale
dell'Istituto Superiore di Sanita' in possesso dei requisiti  di  cui
all'art. 1, comma 519, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
all'art. 3, comma 90, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale
riserva, prevista dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed  applicata
nella misura del quaranta  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso
complessivamente con il presente bando,  e'  ripartita,  fra  i  vari
concorsi, come indicato nel precedente art. 1 del  bando  stesso.  La
riserva operera' nei confronti di coloro  che  siano  inseriti  nelle
liste  di  stabilizzazione  quale   ricercatore   presso   l'Istituto
Superiore di Sanita', avendone  fatta  apposita  istanza  e  che  non
risultino,  alla  data  di  scadenza  del  termine   utile   per   la
presentazione delle domande di  partecipazione  al  concorso,  ancora
stabilizzati e/o non abbiano preso servizio  con  contratto  a  tempo
indeterminato presso l'Istituto Superiore di Sanita' o  presso  altra
pubblica Amministrazione. I candidati che  abbiano  diritto  a  detta
riserva avranno priorita' rispetto ai candidati con diritto  ad  ogni
altra riserva; 
      b)  riserva  a  favore  del  personale  interno   dell'Istituto
Superiore di Sanita' ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. Tale riserva, applicata nella misura del  dieci
per cento dei posti messi a concorso complessivamente con il presente
bando, e' ripartita fra i vari concorsi come indicato all'art. 1  del
bando stesso. La riserva medesima e' destinata al personale  a  tempo
determinato dell'Istituto Superiore di  Sanita'  e  al  personale  di
ruolo appartenente  al  profilo  di  Collaboratore  tecnico  enti  di
ricerca dell'Istituto stesso. I candidati che abbiano diritto a  tale
riserva avranno priorita' rispetto  ai  candidati  con  diritto  alle
riserve sotto indicate; 
      c) riserva di posti a favore delle  persone  disabili  prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti  dall'art.
3, comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari  di  detta
riserva debbono produrre un certificato  rilasciato  dai  centri  per
l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art.4 del  decreto
legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  attestante   l'iscrizione
nell'apposito elenco di cui all'art.8 della citata legge n.  68/1999,
nonche' copia dello stato di disoccupazione  rilasciato  da  uno  dei
centri stessi; 
      d) riserva di posti,  ai  sensi  dell'art.18,  comma  2,  della
citata legge n. 68/99, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti
di coloro che siano deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  o  di
servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'
riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di  servizio  e  di
lavoro e  dei  profughi.  I  beneficiari  di  detta  riserva  debbono
produrre la stessa documentazione indicata nella  precedente  lettera
c) fatta eccezione dello stato di disoccupazione, in quanto ai  sensi
del combinato  disposto  dell'art.  3,  comma  123,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell'art.  1,  comma
2, della legge 23 novembre 1998, n.  407,  non  e'  richiesto  per  i
medesimi lo stato di disoccupazione; 
      e) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge  23
novembre 1998, n. 407, concernente le nuove  norme  in  favore  delle
vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'   organizzata.   I
beneficiari  di  detta  riserva  dovranno  produrre  un   certificato
rilasciato dalla Prefettura del luogo  di  residenza  comprovante  la
condizione di invalido civile a  causa  di  atti  di  terrorismo.  Il
coniuge o il figlio  superstite  ovvero  il  fratello  o  la  sorella
convivente e a carico  qualora  sia  unico  superstite,  di  soggetto
deceduto  o  reso  permanentemente  invalido,  oltre  il  certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima,  dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che  attesti  lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa; 
      f) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi  dell'art.  39,
comma 15, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  come
modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto  legislativo  8  maggio
2001, n. 215, e dall'art. 11, comma 1 lettera c), del Dlgs. 31 luglio
2003, n. 236, a favore dei  volontari  in  ferma  breve  o  in  ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze Armate, congedati
senza demerito anche al  termine  o  durante  le  eventuali  rafferme
contratte nonche' a favore degli ufficiali di  complemento  in  ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che  hanno  completato
senza demerito la ferma contratta. 
    4. Le riserve di cui alle lettere a) e b) del  presente  articolo
si applicano a ciascun concorso nei limiti indicati  all'art.  1  del
presente bando. 
    5. Le  restanti  riserve  saranno  applicate  ai  vari  concorsi,
qualora vi siano riservatari, secondo  l'ordine  cronologico  con  il
quale giungeranno a conclusione i lavori delle rispettive Commissioni
Esaminatrici  e  fino  a  saturazione  delle  percentuali  di  legge,
calcolate sui posti non riservati ai sensi della lettera a)  e  della
lettera b) del presente articolo. 
    6. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art.5, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n.487/1994 e successive modificazioni. 
    7. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    8. Il diritto alla riserva e/o preferenza  a  parita'  di  merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', a seconda dei casi. 
    9. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o  preferenza  a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    10. I documenti di cui al presente articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile an¬che se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    11. Ai documenti di cui al presente articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  delle  Commissioni
esaminatrici,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalle
commissioni medesime sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 11, con  decreto  del  Direttore  della  Direzione
Centrale  delle  Risorse  Umane  e  degli  Affari  Generali,  saranno
approvate le graduatorie di merito, una  per  ciascuno  dei  concorsi
indetti con il presente  bando,  e  verranno  dichiarati  i  relativi
vincitori. 
    2. Le graduatorie saranno  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Istituto Superiore di Sanita'. Di tale pubblicazione sara'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.
Dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori e' condizionata  all'autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei  Ministri -  Dipartimento
della Funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia  e
delle Finanze. 
    2.  I  candidati  dichiarati  vincitori  saranno  invitati,   nel
rispetto  della  normativa  vigente   e   previa   produzione   della
documentazione di cui al successivo art. 14, a  stipulare,  ai  sensi
dell'art.  3  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   del
personale delle Istituzioni ed  enti  di  Ricerca  e  Sperimentazione
sottoscritto il 7 aprile 2006, un  contratto  individuale  di  lavoro
finalizzato all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 
    3.  Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale  relativo  al  III   livello   professionale   (profilo   di
Ricercatore), previsto dal CCNL 13 maggio  2009,  oltre  gli  assegni
spettanti  ai  sensi   delle   vigenti   disposizioni   normative   e
contrattuali. 
    5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra'  durata
dimezzata  per  il  candidato   che   provenga   da   altro   profilo
dell'Istituto Superiore di Sanita' con rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, o che  presti  servizio  nell'Istituto  stesso,  senza
interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo di  ricercatore,
livello III o superiore, con contratto a tempo determinato. 
    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    7. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Ufficio indicato nel precedente  art.  4  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  1
del precedente art. 12, i seguenti documenti: 
      1)  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza, attuale  e  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso; 
        c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto; 
        d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti penali in corso; 
        e) il titolo di studio  posseduto,  con  l'indicazione  della
data di conseguimento e dell'universita' presso  la  quale  e'  stato
conseguito; 
        f) il titolo di dottore di ricerca posseduto,  se  dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso al fine  dell'ammissione,
con l'indicazione della  data  di  conseguimento  e  dell'universita'
presso la quale e' stato conseguito; 
        g) l'attivita' di ricerca scientifica post-lauream svolta, se
dichiarata nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  al  fine
dell'ammissione, con l'indicazione  del  periodo  e  della  struttura
presso cui e' stata svolta; 
        h) la posizione agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il
periodo di assolvimento. 
      2) Certificato  medico  (in  bollo)  rilasciato  da  un  medico
militare ovvero da un medico  legale  dell'Azienda  Unita'  Sanitaria
Locale o dall'ufficiale  sanitario,  dal  quale  risulti  l'idoneita'
fisica dell'aspirante  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il  presente  bando.  In  caso  di
eventuale invalidita', dovra' esserne data  notizia  nel  certificato
medico  con  l'indicazione  della  percentuale  di  riduzione   della
capacita' lavorativa e la  dichiarazione  che  l'aspirante  non  puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita'  dei  compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che  le  sue  condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre. 
      3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in  presenza
del dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  corredata  da  copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto  legislativo  n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
Superiore di Sanita'. 
    2. La dichiarazione di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  i  corrispondenti  documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
686/1957, dei  quali  e'  data  comunque  ai  candidati  facolta'  di
presentazione. 
    3.  L'Istituto  richiedera'  direttamente  alle   Amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art.  6
in caso di falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli  effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    5. L'impiegato appartenente ai ruoli  organici  di  una  pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con  la  dichiarazione
di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1,  tale  sua  condizione
nonche' quanto indicato alle lettera e), f) e g) della  dichiarazione
medesima; inoltre dovra' produrre il certificato  medico  di  cui  al
punto 2) e, ad esclusione del personale  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al
punto 3). 
    6. Le dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra  indicati
dovranno essere in data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di
ricevimento del relativo invito. 
    7. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto Superiore di Sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13. 
 
      Roma, 7 marzo 2011 
 
                                               Il direttore: Pasquali