Concorso per 2 personale laureato (lazio) ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 15-03-2011
Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA CONCORSO   (scad.  14 aprile 2011) Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di due borse di studio presso l'istituto nazionale di statistica per lo ...
Ente: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-03-2011
Data Scadenza bando 14-04-2011
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA


CONCORSO   (scad.  14 aprile 2011)

Selezione  pubblica,  per  titoli  ed  eventuale  colloquio,  per  il
  conferimento di due borse di studio presso l'istituto nazionale  di
  statistica per lo svolgimento di studi in  metodologie  e  tecniche
  per il trattamento dei dati in serie storica e  di  studi  relativi
  alla  valorizzazione   di   fonti   documentate   per   la   storia
  contemporanea. 

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
2010, n. 166, con il quale e' stato adottato il «Regolamento  recante
il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»; 
    Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica,  approvato  con  d.P.C.M.  in  data  1°  agosto  2000   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visti gli atti organizzativi  generali  approvati  dal  Consiglio
dell'Istituto nelle sedute del  31  agosto  e  11  settembre  2000  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la deliberazione n. 30/DGEN del 7 marzo 2011 con  la  quale
e' stata disposta, nell'ambito delle iniziative per  la  celebrazione
dei 150 anni  dell'Unita'  d'Italia,  l'istituzione  della  borsa  di
studio per lo svolgimento di «studi relativi alla  valorizzazione  di
fonti documentarie per la storia contemporanea» della  durata  di  11
mesi,  eventualmente  rinnovabile,  da  svolgersi  presso  l'Istituto
Nazionale di Statistica; 
    Vista la deliberazione n. 31/DGEN del 7 marzo 2011 con  la  quale
e' stata disposta, nell'ambito delle iniziative per  la  celebrazione
dei 150 anni  dell'Unita'  d'Italia,  l'istituzione  della  borsa  di
studio per lo svolgimento di «studi in metodologie e tecniche per  il
trattamento dei dati in serie  storica»  della  durata  di  11  mesi,
eventualmente rinnovabile, da svolgersi presso  l'Istituto  Nazionale
di Statistica; 
    Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  concernente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
       Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, 
             per il conferimento di due borse di studio 
 
 
    E' indetta  una  selezione  pubblica  per  titoli,  eventualmente
integrata da colloquio secondo i criteri di cui al successivo art. 5,
per il conferimento di due borse di studio inerenti i seguenti ambiti
di ricerca: 
      A) Metodologie e tecniche per il trattamento dei dati in  serie
storica (codice 01/B/11/A), 
      B) Studi relativi alla valorizzazione di fonti documentarie per
la storia contemporanea (codice 01/B/11/B). 
    La durata delle borse di studio e' pari a 11 mesi,  eventualmente
rinnovabili al massimo di altri 11 mesi, secondo  quanto  specificato
nel successivo art. 2. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                 Importo e modalita' di svolgimento 
                        delle borse di studio 
 
 
    L'ammontare complessivo lordo di ciascuna borsa di studio e' pari
a 10.000,00 euro, comprensive delle spese di soggiorno e  di  viaggio
all'inizio e al termine del periodo di studio. 
    Sono a carico dell'Istituto  Nazionale  di  Statistica  eventuali
spese di missione per motivi inerenti la natura dell'attivita'  della
borsa. 
    Le  borse  non  sono  cumulabili  con  altre  borse,  assegni   o
sovvenzioni analoghe, ne' con stipendi o  retribuzioni  di  qualsiasi
natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. 
    Le borse di studio potranno  essere  rinnovate,  al  massimo  per
altri 11 mesi su richiesta degli assegnatari della borsa  di  studio,
che dovranno pervenire all'Istituto un  mese  prima  della  scadenza,
motivata dalla necessita',  non  imputabile  a  proprio  ritardo,  di
portare a compimento le attivita' intraprese. Le  richieste  dovranno
essere accompagnate dalla relazione sull'attivita' svolta di  cui  al
successivo art. 8. 
    In caso di rinnovo, gli assegnataci della borsa di studio,  prima
di  proseguire  l'attivita',  dovranno  osservare  un  intervallo  di
quattro settimane durante le  quali  non  avranno  diritto  ad  alcun
compenso. 
    L'attivita' connessa con le suddette borse di studio sara' svolta
presso le sedi di Roma dell'Istituto Nazionale di Statistica. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione alla selezione e' richiesto: 
      a) il possesso del diploma di laurea secondo quanto di  seguito
specificato: 
        A) borsa di studio inerente «Metodologie e  tecniche  per  il
trattamento dei dati in serie  storica»:  laurea  specialistica,  ora
denominata laurea  magistrale,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi: scienze statistiche, scienze dell'economia, o  altro
diploma di laurea equiparato alle suindicate classi di laurea, ovvero
diploma di  laurea  conseguito  secondo  il  vecchio  ordinamento  in
statistica, economia e commercio, ed equipollenti. 
    E' richiesta la conoscenza della lingua inglese e dei piu' comuni
software di elaborazione dei dati. 
    Costituiranno titoli preferenziali: studi post laurea, comprovata
esperienza di studio nell'ambito indicato. 
        B)  Borsa   di   studio   inerente   «Studi   relativi   alla
valorizzazione di fonti documentarie per  la  storia  contemporanea»:
laurea specialistica, ora  denominata  laurea  magistrale,  ai  sensi
dell'art. 3  del  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,
appartenente ad una delle seguenti  classi:  lettere,  scienze  della
politica, o altro diploma di laurea equiparato alle suindicate classi
di laurea, ovvero diploma di laurea  conseguito  secondo  il  vecchio
ordinamento in lettere, scienze politiche, ed equipollenti. 
    E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
    Costituiranno titoli preferenziali: studi post laurea, comprovata
esperienza nel riordino di fonti documentarie. 
    I candidati alla selezione che abbiano conseguito  un  titolo  di
studio  equivalente  alla  laurea  presso  un'universita'   straniera
devono, a pena di esclusione,  dimostrare  l'equivalenza  del  titolo
mediante la produzione del provvedimento  che  la  riconosca,  ovvero
della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, e che sono in  corso  le
relative procedure. 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) idoneita' fisica  al  lavoro  di  ricerca  connesso  con  il
godimento della borsa; 
      d) non aver superato il 30° anno di eta'. 
    I candidati in possesso della cittadinanza  di  uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani; 
      c)   avere   adeguata   conoscenza   della   lingua   italiana.
L'accertamento del possesso  di  tale  requisito  e'  demandato  alla
Commissione esaminatrice, in sede di eventuale colloquio. 
    Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito per rinvio  delle  domande  di
partecipazione alla selezione. 
    Con provvedimento motivato  saranno  esclusi  dalla  selezione  i
candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
         Termini e modalita' di presentazione della domanda 
 
 
a) Compilazione e  trasmissione  della  domanda  di  ammissione  alla
selezione. 
    La domanda di partecipazione alla selezione deve  essere  redatta
secondo lo schema  riportato  nello  specifico  modello  allegato  al
presente bando (allegato 1) e sottoscritta dal  candidato,  in  forma
autografa, a pena di esclusione. 
    La domanda, a pena di esclusione, deve essere trasmessa entro  il
termine di trenta giorni che decorrono da quello successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana per posta, a mezzo di raccomandata con avviso  di
ricevimento.  A  tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a   data   apposto
dall'ufficio postale accettante. 
    La domanda, debitamente compilata e tutti  gli  allegati,  devono
essere inviati  all'Istituto  Nazionale  di  Statistica  -  Direzione
centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e
contenzioso del lavoro - Ufficio Assunzioni  a  tempo  determinato  e
altre forme flessibili di lavoro -Via Cesare Balbo, 16 - 00184  Roma.
Sulla busta deve  essere  indicata  la  selezione  per  la  quale  si
concorre, il codice identificativo (01/B/11/A o 01/B/11B), il cognome
e il nome del candidato. 
    Nella domanda di ammissione i  candidati  debbono  esplicitamente
dichiarare l'ambito di ricerca per cui essi intendono concorrere, non
essendo consentita la partecipazione per entrambe le borse di studio.
L'inosservanza  di  tale  prescrizione  o  la   mancata   indicazione
dell'ambito di ricerca comporta l'esclusione dalla selezione. 
    La domanda di partecipazione deve essere  sottoscritta  in  forma
autografa. La mancata apposizione della firma  comporta  l'esclusione
dalla selezione. 
    I  candidati  diversamente  abili  devono  dichiarare  di  essere
portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al  fine  di
avvalersi dei  benefici  previsti  dall'articolo  20  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 16, comma  1,  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, devono richiedere  gli  ausili  necessari  per  lo
svolgimento dell'eventuale colloquio di cui  all'art.5  del  presente
bando; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda,  i
medesimi devono trasmettere idonea certificazione  medica  rilasciata
da  apposita  struttura  sanitaria,  che  specifichi   gli   elementi
essenziali  dell'handicap  e  giustifichi  quanto   richiesto   nella
domanda. Al fine di consentire all'Istituto di  predispone  in  tempo
utile i mezzi e gli strumenti  necessari,  la  certificazione  medica
deve pervenire entro un congruo termine e, comunque, almeno 10 giorni
prima dell'eventuale colloquio. 
    L'Istituto   nazionale   di   statistica   non   assume    alcuna
responsabilita' per  lo  smarrimento  di  comunicazioni  generato  da
inesatte  indicazioni  dell'indirizzo,   dalla   omessa   o   tardiva
comunicazione da parte del candidato del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  non
imputabili a colpa dell'Istituto stesso. 
    Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  al  Servizio
Assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro -  Ufficio
Assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di  lavoro  -
Via Cesare Balbo, 16 - Roma, nei  giorni  di  lunedi',  mercoledi'  e
venerdi', dalle 10,30 alle 12,30 - tel. 064673/2788-2431-2849-2749. 
b)  Documenti  da  allegare  alla  domanda  di  partecipazione   alla
selezione. 
    I partecipanti dovranno allegare alla domanda: 
      a) certificato di laurea in  carta  semplice  nel  quale  siano
indicate le votazioni  riportate  nei  singoli  esami,  la  votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; 
      b) un dettagliato curriculum vitae  et  studiorum,  debitamente
sottoscritto, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2); 
      c) i titoli e i documenti attinenti l'ambito di  studi  di  cui
all'art. 1 del presente bando; 
      d) le pubblicazioni ed i lavori, da sottoporre alla valutazione
della Commissione di cui all'art. 5, nel numero massimo di 5, che,  a
giudizio del candidato, siano piu'  rilevanti  con  riferimento  alle
borse di cui all'art. 1 del presente bando; 
      e) l'elenco dettagliato e sottoscritto dei titoli, dei  lavori,
delle pubblicazioni e dei documenti presentati. 
c) Modalita' di presentazione del curriculum, dei titoli, dei  lavori
e delle pubblicazioni. 
    I titoli  devono  essere  presentati  in  originale  o  in  copia
autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
ovvero,  anche  in  fotocopia,   purche',   in   quest'ultimo   caso,
accompagnati da dichiarazione di conformita' all'originale  ai  sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3 punto b). 
    Nel caso di presentazione del solo curriculum  vitae,  lo  stesso
dovra' essere compilato in modo tale che la Commissione  esaminatrice
disponga di tutti gli elementi utili per una  efficace  ed  esaustiva
valutazione. In tale  caso,  le  dichiarazioni  rese  avranno  valore
sostitutivo di certificazione e/o di atto di notorieta' ai sensi  del
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445.  Il  curriculum  dovra'  essere
sottoscritto e riportare, prima della firma,  l'espressa  annotazione
circa  la  consapevolezza  delle  sanzioni  penali  nelle  quali   il
candidato incorre per  dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  del  citato
decreto. L'omissione della firma comporta la mancata  valutazione  di
quanto dichiarato nel curriculum. 
    Le pubblicazioni  ed  i  lavori,  pertinenti  l'ambito  di  studi
prescelto, devono essere  prodotte  in  originale,  ovvero  in  copia
autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.
445; se prodotte in fotocopia, esse devono essere accompagnate da una
nota  con  la  quale  il  candidato  dichiara,   sotto   la   propria
responsabilita',  la  conformita'  all'originale  e   la   paternita'
dell'opera ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (allegato  3
punto c). 
    Per le pubblicazioni ed i lavori redatte in  collaborazione,  ove
non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli autori, il  candidato
dovra'  autodichiarare  quali  parti  di  esse  siano   da   riferire
esclusivamente a lui. In mancanza di detta specificazione  le  stesse
non saranno valutabili. 
    La sottoscrizione della dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', anche nel caso in  cui  questa  riguardi  la  conformita'
all'originale  di  copie  di  documenti  allegati  alla  domanda   di
partecipazione,  deve  essere  accompagnata  da   copia   fotostatica
leggibile, fronte-retro, di un documento di  identita'  in  corso  di
validita'   del   sottoscrittore,   rilasciato   da   una    pubblica
amministrazione; in  caso  contrario  la  documentazione  non  potra'
essere valutata. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La  Commissione  esaminatrice  sara'  nominata   dal   Presidente
dell'Istituto Nazionale di Statistica. 
    La Commissione dispone di un  punteggio  complessivo  pari  a  10
punti  per  la  valutazione  dei  titoli  di  ciascun  candidato;  la
valutazione sara' volta  a  verificare  l'attitudine  a  svolgere  in
genere  compiti  di  ricerca  scientifica  e  la  loro   preparazione
nell'ambito di ricerca prescelto dai candidati. 
    La Commissione provvede,  in  via  preliminare,  a  ripartire  il
punteggio a disposizione tra le seguenti categorie di titoli, in modo
che il punteggio massimo riservato a  ciascuna  categoria  non  abbia
valenza eccessiva su quello complessivo:  pubblicazioni,  formazione,
esperienza in attivita' di ricerca scientifica nell'ambito di ricerca
prescelto, giudizio complessivo sul profilo culturale del candidato. 
    Il punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneita' e' pari a
7/10. 
    Qualora sia ritenuto  utile  ai  fini  di  una  valutazione  piu'
esaustiva, la Commissione puo' stabilire, in via  preliminare,  se  i
candidati vadano sottoposti a colloquio. 
    In tal caso la Commissione avra' a disposizione un punteggio pari
a 10 punti per la valutazione del colloquio. 
    Il punteggio minimo che i candidati debbono aver conseguito nella
valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio e'
pari a 7/10. Il colloquio si intendera' superato  con  una  votazione
minima pari a 7/10  ed  in  tal  caso  il  punteggio  minimo  per  il
conseguimento dell'idoneita' all'assegnazione della borsa  di  studio
sara' pari a 14/20. 
    L'ammissione  all'eventuale   colloquio   sara'   comunicata   ai
candidati almeno venti giorni prima della  data  nella  quale  dovra'
essere sostenuto. Nella comunicazione  sara'  indicato  il  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Al termine dei lavori la  Commissione  esaminatrice  formera'  le
graduatorie di merito relative a ciascun  ambito  di  ricerca,  sulla
base della votazione complessiva  conseguita  da  ciascun  candidato.
Saranno considerati vincitori  coloro  che  nella  graduatoria  degli
idonei si troveranno collocati in posizione corrispondente al  numero
dei posti banditi. 
    Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Statistica,  con
propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del  procedimento,
approvera' le graduatorie finali di merito, previo accertamento delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio  rese
nel curriculum, ai sensi del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e
dichiarera' i vincitori assegnatari delle borse di studio. 
    A parita' di punteggio complessivo, la preferenza e'  determinata
dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio  e,  in
caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. 
    La graduatoria sara' affissa all'albo dell'Istituto  e  sul  sito
 www.istat.it  Di tale affissione verra' data notizia mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Le graduatorie resteranno valide per la durata di 36  mesi  dalla
data  di  affissione  all'albo  dell'Istituto,  salvo  necessita'  di
proroga dovuta a sopravvenute esigenze dell'Istituto stesso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
               Assegnazione e modalita' di svolgimento 
                        delle borse di studio 
 
 
    Gli assegnatari hanno l'obbligo  di  iniziare  puntualmente  alla
data indicata, presso l'Istituto Nazionale di Statistica, l'attivita'
di studio per cui la borsa e' stata assegnata, sotto la  supervisione
di un tutor, designato dall'Istituto, che avra' il  compito  di  dare
supporto alle attivita' stesse e di monitorarne i risultati. 
    Detta  attivita'  dovra'  essere  regolare  ed  ininterrotta  per
l'intero periodo di durata della stessa. 
    La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata  nel  caso
in cui l'assegnatario debba assentarsi per gravidanza e  puerperio  o
per malattia. 
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso in cui l'assegnatario  debba  assentarsi  per  gravidanza  e
puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. 
    I  motivi  di  rinvio  o  sospensione  devono   essere   comunque
debitamente comprovati. 
    L'assegnatario dovra' svolgere l'attivita' nell'arco  dell'orario
di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Statistica, salvo
modifiche da parte del tutor, in relazione ad eventuali,  particolari
necessita' legate allo svolgimento dell'attivita' di studio. 
    Possono essere giustificati  ritardi  dell'inizio  dell'attivita'
connessa alla borsa o sospensioni della stessa, non superiori  a  tre
mesi, soltanto se dovuti a  motivi  di  forza  maggiore,  debitamente
documentati, che saranno valutati dal  tutor  e  che,  comunque,  non
saranno retribuiti. 
    E' possibile un'eventuale sospensione - in coincidenza con i mesi
estivi - non superiore a quindici giorni, non retribuiti,  che  danno
luogo ad una proroga di altrettanti giorni. 
    L'assegnatario che, pur avendo iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la  prosegua  regolarmente  ed  ininterrottamente  per
l'intera durata della borsa, o  si  renda  responsabile  di  gravi  e
ripetute mancanze, ovvero dia  prova  di  non  possedere  sufficiente
attitudine alla ricerca,  sara'  dichiarato  decaduto,  con  motivato
provvedimento  del  Direttore  Generale  dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica, dall'ulteriore utilizzazione della borsa. 
    Il relativo provvedimento verra' adottato su proposta del  tutor,
udito l'interessato. 
    Le borse che resteranno disponibili per rinuncia o decadenza  dei
vincitori,  o  per  altro  motivo,  potranno  essere   assegnate   ai
successivi candidati idonei, secondo l'ordine delle graduatorie.  Non
saranno comunque riassegnate le borse  gia'  fluite  per  un  periodo
superiore a tre mesi. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                   Relazione attivita' scientifica 
 
 
    Entro un mese dalla scadenza della  borsa  l'assegnatario  dovra'
trasmettere al tutor una particolareggiata  relazione  sull'attivita'
scientifica svolta. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                   Pagamento della borsa di studio 
 
 
    Il pagamento della borsa sara' effettuato a rate mensili  con  le
modalita' stabilite all'atto dell'assegnazione della medesima. 
    La prima rata e' erogata dopo  che  il  tutor  ha  dichiarato  il
regolare inizio dell'attivita'. 
    Le rate successive sono erogate anticipatamente, a  meno  che  il
tutor non dichiari che si  siano  verificate  le  condizioni  di  cui
all'art. 7 del presente bando. 
    L'assegnatario che, una volta iniziata l'attivita' di studio, sia
incorso nella dichiarazione di  decadenza  o  abbia  rinunciato  alla
fruizione della borsa, e' tenuto a restituire l'importo anticipato  e
non maturato. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                            Assicurazione 
 
 
    L'assegnatario  e'  assicurato,  a  cura  dell'Istituto  per  gli
infortuni in cui  possa  incorrere  nell'espletamento  dell'attivita'
connessa con la fruizione della borsa stessa. 
    Tale assicurazione e' stipulata a cura dell'Istat alle condizioni
stabilite  dai  competenti   organi   dell'Istituto.   Il   massimale
individuale non puo' superare la misura massima dell'equo  indennizzo
spettante per le  infermita'  dipendenti  da  causa  di  servizio  ai
dipendenti   di   ruolo   dell'Istituto   Nazionale   di   Statistica
appartenenti al terzo livello professionale. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  i  dati
personali forniti dagli assegnatari sono raccolti presso la Direzione
centrale del personale dell'Istituto, per le  finalita'  di  gestione
della selezione e sono depositati presso una banca dati automatizzata
per  le  finalita'  inerenti   alla   selezione   e   alla   gestione
dell'eventuale rapporto conseguente. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione; il  mancato  assenso  al
trattamento dei dati comporta la non accettazione  della  domanda  da
parte del sistema. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi
unicamente per adempimenti di legge. L'interessato gode  dei  diritti
previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo. 
    Il responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore centrale
del personale. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                       Restituzione documenti 
 
 
    I candidati non idonei potranno richiedere  la  restituzione  dei
documenti presentati per la partecipazione  alla  presente  selezione
entro sei mesi dalla pubblicazione  delle  graduatorie.  La  relativa
domanda va inoltrata all'Istituto nazionale di statistica - Direzione
centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e
contenzioso del lavoro - Ufficio Assunzioni  a  tempo  determinato  e
altre forme flessibili di lavoro - Via Cesare Balbo, n.  16  -  00184
Roma. Trascorso inutilmente tale termine,  l'Istituto  procedera'  al
macero  del  materiale,  salvo  necessita'  connesse   ad   eventuali
procedure giurisdizionali. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                            Pubblicazione 
 
 
    Il presente bando di selezione sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, affisso  all'albo  dell'Istituto
nazionale di statistica e pubblicato sul sito www.istat.it . 
      Roma, 8 marzo 2011 
 
                                            Il presidente: Giovannini