Concorso per 146 allievi corso-concorso di formazione dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 146
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 21-01-2011
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONCORSO   (scad.  21 febbraio 2011) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettiv ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-01-2011
Data Scadenza bando 21-02-2011
Condividi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


CONCORSO   (scad.  21 febbraio 2011)

Concorso pubblico, per esami, per  l'ammissione  di  centoquarantasei
  allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale  per
  il reclutamento di  centotredici  dirigenti  nelle  amministrazioni
  statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti  pubblici  non
  economici. 

  
                            IL PRESIDENTE

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche,  e  successive   modificazioni,   ed   in
particolare  l'art.  28  concernente  l'accesso  alla  qualifica   di
dirigente;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio   2004,   n.   118,   regolamento   recante   modalita'   di
individuazione delle posizioni professionali di  dipendenti  privati,
equivalenti a quelle di  dipendenti  pubblici,  per  l'ammissione  al
corso-concorso selettivo di formazione  dirigenziale,  bandito  dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi  dell'art.  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29
settembre  2004,   n.   295,   regolamento   recante   modalita'   di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione  dirigenziale,
ai sensi dell'art. 28, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio  2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo  il  vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree  specialistiche  (LS),  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia   didattica   degli   atenei
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 16  marzo  2007  recante  la  determinazione  delle
classi di laurea magistrale;
    Visti i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
novembre 2005 e 1° agosto 2007, con i quali sono stati approvati  gli
elenchi  dei  titoli  post-universitari   riconosciuti   idonei   per
l'ammissione al concorso per la frequenza del corso-concorso e  delle
istituzioni formative pubbliche o private abilitate a rilasciarli;
    Vista la circolare del Ministro per la funzione  pubblica  dell'8
novembre 2005, n. 4/05, recante indicazioni in materia di  titoli  di
studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;
    Visto il decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  18
aprile 2005, recante  adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche,  e  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera a);
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate, ed in particolare l'art. 20 concernente  prove  d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista la circolare del 24  luglio  1999  del  Dipartimento  della
funzione pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle
persone handicappate (legge n.  104/1992)  -  portatori  di  handicap
candidati ai concorsi pubblici;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa,   e
successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  Codice
dell'amministrazione digitale;
    Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  n.  12/2010,  riguardante  procedure  concorsuali   ed
informatizzazione;
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009,  n.  178,  recante
riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  19
novembre 2010, con  il  quale  la  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione
al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  dirigenziale  per   il
reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica  n.  272/2004  sopra  indicato,  sono  ammessi  alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il limite dei posti di dirigente disponibili  maggiorato  del  trenta
per cento, per un totale di centoquarantasette allievi;
    Considerato che una vincitrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso-concorso  di  formazione  dirigenziale  bandito   con   decreto
direttoriale 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
4ª  serie  speciale  «Concorsi»  n.  100  del   20   dicembre   2005,
impossibilitata alla frequenza, e' ammessa al corso-concorso  di  cui
al  presente  bando  per  effetto  del  diritto  acquisito  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272;
    Ritenuto, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte,  che
il numero degli allievi da  selezionare  con  la  presente  procedura
concorsuale deve essere fissato in centoquarantasei unita';
    Ritenuto  opportuno  specificare  che  ai  sensi  della   vigente
normativa:
    - la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di tre anni, previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.
509, e successive modificazioni;
    - la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito
in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni  dopo  la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni;  la
laurea specialistica (LS) e' ora denominata laurea magistrale (LM);
    -  la  laurea  magistrale  (LM),  che  ha  sostituito  la  laurea
specialistica (LS), e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di due  anni  dopo  la  laurea  (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270;
    - la laurea magistrale (LM) e', altresi',  il  titolo  accademico
conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di  cinque
o sei anni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del  decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
    - il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata non inferiore  a  quattro  anni,
previsto  dagli   ordinamenti   didattici   previgenti   al   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    - il diploma di specializzazione (DS) e' il titolo accademico  di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni, oppure  previsto  dagli  ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;
    - il dottorato di ricerca (DR) e' il  titolo  accademico  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.
509, e successive modificazioni, oppure  previsto  dagli  ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale, da svolgersi presso  le  sedi  stabilite  dalla  Scuola
superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata SSPA,
per  il  reclutamento  di  centotredici  dirigenti   nelle   seguenti
amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e   nei
seguenti enti pubblici non economici:
    Presidenza del Consiglio dei Ministri otto posti;
    Ministero dell'interno sei posti;
    Ministero dell'economia e delle finanze cinque posti;
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali cinque posti;
    Ministero della salute due posti;
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due posti;
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dieci
posti;
    Ministero della giustizia (Dipartimento  giustizia  minorile)  un
posto;
    Ministero   della    giustizia    (Dipartimento    organizzazione
giudiziaria) quindici posti;
    Ministero degli affari esteri due posti;
    Ministero della difesa sei posti;
    Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  un
posto;
    Consiglio di Stato due posti;
    Agenzia delle dogane diciassette posti;
    Agenzia del territorio otto posti;
    Agenzia delle entrate otto posti;
    INPS quindici posti.

       
                               Art. 2


                       Requisiti di ammissione


    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
requisiti di seguito indicati.
    a) Per quanto concerne il titolo di studio e' necessario  che  il
candidato si trovi in una delle condizioni  previste  dai  successivi
punti a1), a2), a3), a4), a5).
    a1) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea (L)  ed
inoltre di uno dei seguenti titoli:
    - laurea specialistica (LS) o laurea magistrale  (LM)  di  durata
normale di due anni;
    - diploma di specializzazione (DS);
    - dottorato di ricerca (DR);
    -  titoli  post-laurea  rilasciati  da  universita'  o   istituti
universitari italiani o stranieri all'esito di corsi di durata almeno
biennale  oppure  annuali  cumulabili  purche'  conseguiti  in   anni
diversi, conclusi con un esame  finale;  tali  titoli  devono  essere
stati conseguiti a seguito di corsi  su  classi  di  materie  oggetto
delle prove concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente
bando;
    - titoli post-laurea rilasciati da primarie istituzioni formative
pubbliche o private, costituite anche  in  consorzio,  a  seguito  di
corsi  di  studio  biennali,  oppure   annuali   cumulabili   purche'
conseguiti  in  anni  di  corso  diversi,  rispondenti  ai  requisiti
stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004,  n.  295;  i  titoli  e  le
istituzioni formative in questione sono quelli indicati negli elenchi
approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  7
novembre 2005 e 1° agosto 2007.
    a2) Sono  ammessi  al  concorso  i  candidati  muniti  di  laurea
magistrale (LM) conseguita in esito ad un corso di  studi  di  durata
normale di cinque o sei anni.
    a3) Sono ammessi al concorso i candidati  muniti  di  diploma  di
laurea (DL).
    a4) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di  laurea  (L),
dipendenti di ruolo di pubbliche  amministrazioni,  i  quali  abbiano
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, svolto in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso di laurea (L).
    a5) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di  laurea  (L),
dipendenti di strutture  private  i  quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di esperienza lavorativa svolta  nell'ambito  di  enti  o
strutture  disciplinati  dal  diritto  privato,  che   devono   avere
alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento
di attivita'  di  rilevante  entita',  oppure  devono  avere  elevata
specializzazione  e  qualificazione  nel  campo  economico,  sociale,
culturale e scientifico. Ai  fini  del  presente  bando  per  ente  o
struttura di medie dimensioni che ha per  oggetto  l'espletamento  di
attivita' di rilevante entita' si  intende  l'ente  o  struttura  con
almeno cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio  superiore  a  dieci  milioni  di  euro,  secondo  quanto
previsto dal decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  18
aprile 2005. Per ente  o  struttura  di  elevata  specializzazione  e
qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e  scientifico
si intende l'ente o struttura che abbia almeno dimensioni di  piccola
impresa ai sensi dell'art. 2, comma  3,  del  suindicato  decreto  18
aprile 2005, e che negli esercizi sociali relativi agli anni dal 2003
al 2010 abbia prodotto beni o servizi innovativi o di alta  qualita',
oppure abbia depositato o  detenga  brevetti  di  invenzione,  oppure
abbia svolto in via  continuativa  attivita'  di  particolare  valore
sociale, oppure abbia pubblicato studi originali,  documentazione  ed
ogni altro prodotto intellettuale direttamente correlati ad attivita'
di  studio,  ricerca  e  sviluppo  svolta  in  proprio  o  anche   in
collaborazione  con  universita'  o  centri  di  ricerca  pubblici  o
privati. L'esperienza lavorativa  del  candidato  deve  essere  stata
acquisita nello svolgimento abituale e continuativo  di  mansioni  di
natura  professionale  o  amministrativa,  comportanti  funzioni   di
direzione,  coordinamento  e  controllo,  aventi  rilevanza   esterna
all'organizzazione  ed  esercitate  in  posizione  di   autonomia   e
responsabilita'  nel  quadro  di  indirizzi  generali  impartiti  dai
vertici della struttura di appartenenza, anche per periodi  di  tempo
diversi  oppure  nell'ambito  di  diverse  strutture   organizzative,
purche' espletata in uno spazio di tempo non eccedente gli otto  anni
anteriori  alla  pubblicazione  del  presente  bando.  I  periodi  di
attivita' svolti presso strutture private possono essere cumulati con
periodi di attivita' presso strutture di natura  pubblica  svolti  in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso della laurea (L).  I  periodi  di  aspettativa,  di  congedo
oppure di assenza non  retribuiti  non  sono  validi  ai  fini  della
maturazione  dell'esperienza  lavorativa.  Una  commissione   tecnica
nominata dal presidente della SSPA avra' il compito di verificare  la
sussistenza   dei   requisiti   di   elevata    specializzazione    e
qualificazione  degli  enti  o  strutture  disciplinati  dal  diritto
privato  nonche'  la  congruita'   dell'esperienza   lavorativa   del
candidato in applicazione dei criteri di ammissione sopra  stabiliti.
Tale commissione tecnica sara' composta da docenti universitari e  da
esperti.
    b) Cittadinanza italiana.
    c) Idoneita' fisica alla  frequenza  del  corso-concorso  e  allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SSPA si  riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di  controllo  i  vincitori
del concorso in base alla normativa vigente.
    d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono  accedere
al concorso coloro che sono stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo,  nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento o licenziati da  altro  impiego  statale  ai
sensi della normativa contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
    2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita'  e
istituti di istruzione  universitaria  sono  considerati  validi  per
l'ammissione al concorso se  sono  stati  dichiarati  equipollenti  a
titoli  universitari  italiani  secondo  la  normativa  vigente.  Una
commissione tecnica nominata dal presidente della  SSPA  verifichera'
che i titoli  di  studio  post-laurea  rilasciati  da  universita'  o
istituti universitari italiani o  stranieri  siano  stati  conseguiti
all'esito  di  corsi  di  durata  almeno  biennale   oppure   annuali
cumulabili purche' conseguiti in anni diversi, conclusi con un  esame
finale,  e  riguardanti  classi  di  materie  oggetto   delle   prove
concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente bando. Tale
commissione tecnica sara'  composta  da  docenti  universitari  e  da
esperti.
    3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    4. Per difetto dei requisiti la SSPA puo' disporre  in  qualsiasi
momento l'esclusione del candidato  dal  concorso  con  provvedimento
motivato.

       
                               Art. 3


     Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione


    1. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente via internet,  attivando  un'applicazione  informatica
disponibile  all'indirizzo  http://concorso.sspa.it   e  seguendo   le
istruzioni ivi  specificate.  La  domanda  deve  pervenire  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª  serie speciale - Concorsi. Il termine per la presentazione  della
domanda, ove cada in giorno  festivo,  e'  prorogato  di  diritto  al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei  termini  la
domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno
utile. La data di presentazione della domanda  di  partecipazione  al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso  e
l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso che  il  candidato  deve  stampare  e
presentare  all'atto  dell'identificazione  il  giorno  della   prova
preselettiva o della prima prova  scritta  ove  la  preselezione  non
abbia luogo. Ai fini della  partecipazione  al  concorso,  si  terra'
conto unicamente della domanda con data di protocollo  piu'  recente.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio  della  domanda
di partecipazione al concorso.
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
    a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c) di essere cittadino italiano;
    d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice   di
avviamento postale), con l'impegno di far  conoscere  tempestivamente
le eventuali variazioni;
    e) il comune nelle cui liste elettorali  e'  iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    f) di essere in possesso  del  titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, del presente bando; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o  l'istituzione
che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;  se  il  titolo  di
studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare  gli
estremi del provvedimento con il quale  il  titolo  stesso  e'  stato
riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; inoltre,
in caso di titoli post-laurea rilasciati da  universita'  o  istituti
universitari italiani o stranieri il candidato  deve  dichiarare  per
ciascun titolo che lo stesso e'  stato  conseguito  all'esito  di  un
corso biennale, oppure di corsi annuali conseguiti in  anni  diversi,
conclusi con un esame finale, elencando gli esami sostenuti in classi
di materie oggetto delle prove concorsuali previste dagli articoli 5,
7 e 8 del presente bando; in caso di titoli post-laurea rilasciati da
primarie istituzioni formative pubbliche o  private,  rientranti  tra
quelli indicati negli elenchi approvati con i decreti del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 novembre  2005  e  1°  agosto  2007,  il
candidato  deve  indicare  per  ciascun  titolo   la   denominazione,
l'istituzione  formativa  che  lo  ha  rilasciato  e  la   data   del
conseguimento;
    g)  di  essere/non  essere  dipendente  di  ruolo   di   pubblica
amministrazione, nonche' la denominazione della stessa, la  posizione
funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti  in  tale
posizione, gli estremi dei  provvedimenti  interruttivi  del  computo
dell'effettivo servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza;
    h) di essere dipendente di struttura  privata,  se  requisito  di
ammissione, specificando la denominazione/ragione sociale, la  natura
giuridica, il domicilio  fiscale,  la  partita  I.V.A.  o  il  codice
fiscale, la sede principale dell'ente o della struttura presso cui ha
prestato servizio e  la  sussistenza  dei  requisiti  di  dimensione,
attivita' e specializzazione dello stesso ente o  struttura,  secondo
quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettera a5), del presente bando;
il candidato deve inoltre dichiarare la natura delle mansioni svolte,
la durata dell'esperienza  lavorativa  e  l'avvenuto  versamento  dei
contributi da parte  del  datore  di  lavoro  corrispondenti  a  tali
mansioni; tale dichiarazione si intende resa ai sensi degli  articoli
38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
    i) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso
e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
    l) le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;  tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso;
    m) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi;  in  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego;
    n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza; i titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della  domanda;  non  saranno  presi  in
considerazione titoli che non siano  stati  espressamente  dichiarati
nella domanda ancorche' gia' in possesso del candidato all'atto della
presentazione della domanda stessa;
    o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento  postale,  il
numero telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica  presso  cui
chiede  di  ricevere  le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
    p) se portatore di handicap, la propria condizione,  specificando
ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo  svolgimento
delle prove come risultanti da apposita certificazione rilasciata  da
una competente struttura sanitaria,  da  far  pervenire  alla  Scuola
superiore della pubblica amministrazione - Servizio concorsi, studi e
ricerca - via dei Robilant, 11 - 00135 - Roma, a  mezzo  raccomandata
entro i termini di scadenza per la  presentazione  della  domanda  di
concorso di cui al comma 1; e'  fatto  comunque  salvo  il  requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c)  del
presente bando;
    q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni e integrazioni.
    3. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  richieste  dal
presente bando.
    4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute  dalla  prova
preselettiva di cui  al  successivo  art.  5,  la  SSPA  verifica  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'hanno   superata.   La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa.
    5. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento  della  prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando,  e  avranno
altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato.
    6. La SSPA non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
proprie   comunicazioni   dipendente   da   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

       
     

                               Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, composta ai sensi dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
      

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
tre volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere  prevista
una prova preselettiva per  determinare  l'ammissione  dei  candidati
alle successive prove scritte. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale  -  «Concorsi»  dell'8  marzo
2011  e'  reso  noto  il  diario  dell'eventuale  prova  preselettiva
comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale  pubblicazione
ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti.  I  candidati  che  non
ricevono dalla SSPA comunicazione di  esclusione  dal  concorso  sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva  secondo  le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti  di  uno  dei  seguenti
documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita':   carta   di
identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino  di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche'  munita  di
fotografia e di timbro o di altra segnatura  equivalente,  rilasciata
da un'amministrazione  dello  Stato.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata  ed  a  qualsiasi
causa dovuta, comporta l'esclusione  dal  concorso.  Se,  a  giudizio
della commissione esaminatrice, non e'  possibile  l'espletamento  di
una  o  piu'  sessioni  della  prova  preselettiva   nella   giornata
programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti. 
    3. La prova  preselettiva  consiste  in  un  test  articolato  in
quesiti a risposta multipla, vertenti sulle seguenti materie: 
    - diritto amministrativo; 
    - diritto costituzionale; 
    - diritto comunitario e internazionale; 
    - diritto privato; 
    - diritto del lavoro pubblico e privato; 
    - economia (economia politica, politica economica e scienza delle
finanze); 
    - contabilita' pubblica; 
    - statistica; 
    - management  pubblico  (programmazione  e  pianificazione  nelle
pubbliche amministrazioni, strategia nelle pubbliche amministrazioni,
organizzazione   della   pubblica    amministrazione,    contabilita'
direzionale, controllo strategico e di gestione); 
    - lingua inglese. 
    4. Nell'avviso di cui al comma 2 saranno fornite istruzioni circa
le modalita' di svolgimento della prova  preselettiva  e  l'eventuale
pubblicazione dei quesiti di cui al comma 3. 
    5.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso  di
violazione di tali disposizioni  la  commissione  esaminatrice  o  il
comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Al termine della  correzione  di  tutti  i  test,  svolta  con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata  la  graduatoria
secondo l'ordine derivante dal  punteggio  riportato  dai  candidati.
Sono ammessi alle prove scritte  i  candidati  che  si  collocano  in
graduatoria nei primi quattrocento posti, ed anche tutti i  candidati
che riportano  lo  stesso  punteggio  del  candidato  collocatosi  al
quattrocentesimo  posto.   L'ammissione   alle   prove   scritte   e'
subordinata  alla  verifica  della  regolarita'  della   domanda   di
partecipazione al concorso e alla  verifica  dei  requisiti  previsti
all'art. 2 del presente bando. Tale ammissione non preclude alla SSPA
l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a  seguito  di
accertamenti  esperibili  in  qualunque   momento   della   procedura
concorsuale  relativamente  al  possesso   dei   requisiti   per   la
partecipazione al concorso. Nel medesimo avviso di cui al comma 2  e'
indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi», nella quale sara'  pubblicato  l'elenco
dei candidati ammessi  alle  prove  scritte;  tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1.  La  prima  prova  scritta  consiste  nella  redazione  di  un
elaborato su temi, anche interdisciplinari,  relativi  alle  seguenti
materie: 
    - diritto costituzionale; 
    - diritto amministrativo; 
    - diritto privato; 
    - diritto comunitario e internazionale; 
    - contabilita' pubblica. 
    2. La seconda  prova  scritta  consiste  nella  redazione  di  un
elaborato su temi, anche interdisciplinari,  relativi  alle  seguenti
materie: 
    - economia (economia politica, politica economica e scienza delle
finanze); 
    - management  pubblico  (programmazione  e  pianificazione  nelle
pubbliche amministrazioni, strategia nelle pubbliche amministrazioni,
organizzazione   della   pubblica    amministrazione,    contabilita'
direzionale, controllo strategico e di gestione); 
    - statistica. 
    3. La  terza  prova  scritta  consiste  in  una  composizione  da
svolgersi nella lingua inglese. 
    4. Le tre prove  scritte  si  svolgono  in  tre  diversi  giorni,
secondo un calendario reso noto con  il  medesimo  avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi», con  il  quale  viene  comunicato  l'elenco  dei
candidati che hanno superato la prova preselettiva.  Tale  avviso  e'
pubblicato almeno quindici giorni prima della data  di  inizio  delle
prove scritte, ed ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  I
candidati sono tenuti a presentarsi muniti di uno  dei  documenti  di
riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.  5,  comma  2,
del presente bando. La mancata presentazione,  comunque  giustificata
ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora  e  sede  stabiliti  per
ciascuna prova comporta l'esclusione dal concorso. 
    5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due
prove scritte, e di quattro  ore  per  la  terza.  Essi  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti, libri, pubblicazioni,  telefoni  portatili  e  strumenti
idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono
comunicare tra di loro. Durante la prima e la seconda  prova  scritta
possono essere consultati i  testi  di  legge  non  commentati  e  il
vocabolario della lingua italiana,  mentre  durante  la  terza  prova
scritta non e' consentito l'uso di alcun testo o vocabolario  nemmeno
di quello monolingua. In caso di violazione di tali  disposizioni  la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che riportano una votazione di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta. 
    7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma con
l'indicazione delle  votazioni  riportate  in  ciascuna  delle  prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato
ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi  devono
sostenerla. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio sulle medesime materie
oggetto delle tre prove scritte di cui all'art. 7, commi 1,  2  e  3,
del presente bando, ed inoltre sulle seguenti materie: 
    - diritto del lavoro pubblico e privato; 
    - diritto penale (limitatamente ai  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione); 
    - informatica. 
    2. L'accertamento della conoscenza della lingua  inglese  avviene
attraverso la lettura e  la  traduzione  di  un  testo  scelto  dalla
commissione esaminatrice ed una conversazione. 
    3.  L'accertamento  della  conoscenza  dell'informatica  riguarda
l'utilizzo del personal computer  e  dei  software  applicativi  piu'
diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in
rete e posta elettronica, da realizzarsi anche mediante una  verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare  la  conoscenza  delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    4. I candidati sostengono la prova orale dopo  aver  esibito  uno
dei documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando. 
    5. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  una
votazione di almeno settanta centesimi. 
    6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione  esaminatrice,  e'  affisso  nella  sede
d'esame. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Il punteggio da attribuire al candidato al termine delle prove
concorsuali e' determinato sommando  i  voti  riportati  in  ciascuna
delle tre prove scritte di cui all'art. 7 del presente  bando  ed  il
voto riportato nella prova orale di cui all'art. 8 del bando stesso. 
    2. La graduatoria di merito del  concorso  e'  predisposta  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato. Nella compilazione della
suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui  titoli
di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4  e  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e  dall'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
presidente della SSPA ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; di  tale  pubblicazione  viene
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  -  4ª
serie speciale «Concorsi». 
    4. Sono ammessi alla frequenza del  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale  i  candidati   che,   essendosi   utilmente
collocati   nei   primi   centoquarantasei   posti   della   suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
        Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza,  elencati  all'art.  11  del  presente  bando,   avendoli
espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al  concorso,
deve presentare o far pervenire, a  mezzo  raccomandata  postale  con
avviso  di  ricevimento,  alla  Scuola   superiore   della   pubblica
amministrazione - Servizio  concorsi,  studi  e  ricerca  -  via  dei
Robilant, 11 - 00135 - Roma, i relativi documenti in  carta  semplice
oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
accompagnate dalla copia  fotostatica  non  autenticata  di  uno  dei
documenti di riconoscimento in corso di validita'  indicati  all'art.
5, comma 2 del presente bando. Da tali documenti in carta semplice  o
dichiarazioni sostitutive  deve  risultare  il  possesso  dei  titoli
suddetti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
    a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    d) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    e) gli orfani di guerra; 
    f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    g) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    h) i feriti in combattimento; 
    i) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti; 
    m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato; 
    o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    r)  coloro  che   abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    s) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
    t) i coniugati ed i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
    v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 5, comma  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a  parita'  di  merito  e  di
titoli indicati al comma 1 del presente articolo,  la  preferenza  ai
fini della suddetta graduatoria e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16  giugno
1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1  e  2
del presente articolo  viene  preferito  il  candidato  piu'  giovane
d'eta'. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
 
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso   ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso.  Gli  stessi,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al Servizio concorsi,  studi  e  ricerca  della  SSPA  la
seguente documentazione: 
    a) dichiarazione, sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'
ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli  stati,
fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati
nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000,  la  SSPA  ha  facolta'  di  effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle  predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni
mendaci; 
    b) certificato rilasciato da un medico della  competente  azienda
sanitaria locale, o da un  medico  militare  in  servizio  permanente
effettivo, dal quale deve risultare l'idoneita' fisica alla frequenza
del corso-concorso e allo  svolgimento  delle  funzioni  proprie  del
dirigente. 
      

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso
la SSPA in via  dei  Robilant  11,  Roma.  Il  trattamento  dei  dati
avverra'  esclusivamente  per  le  finalita'  del  concorso   e   del
successivo  corso-concorso,  sara'  effettuato  anche  con  modalita'
informatiche e potra' essere affidato  dalla  SSPA  ad  una  societa'
specializzata. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena  l'esclusione
dal concorso. 
    3.  I  dati  personali  forniti  dai  candidati  possono   essere
comunicati  dalla  SSPA  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto  di
accesso  ai  dati  che  li  riguardano  e  il  diritto  di  ottenerne
l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o  raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto,  per  motivi
legittimi, di opporsi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti  possono
essere fatti valere nei confronti della  SSPA  -  Servizio  concorsi,
studi e ricerca - via dei Robilant, 11, 00135 -  Roma,  titolare  del
trattamento. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
 
    1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' indicate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272.
Gli ammessi alla frequenza che non si presentano  entro  otto  giorni
dall'inizio del  corso-concorso,  senza  giustificato  e  documentato
motivo, sono  esclusi  dal  corso  stesso.  Coloro  che  non  possono
iniziare o proseguire la frequenza del corso-concorso per maternita',
oppure per i gravi motivi previsti  dall'ordinamento  dei  dipendenti
civili   dello   Stato,   comprovati   tempestivamente   da    idonea
documentazione, possono chiedere di essere ammessi al  corso-concorso
successivo. 
    2. Il corso-concorso comprende dodici mesi di formazione  d'aula,
durante i quali gli allievi sono sottoposti a  valutazione  continua,
ed un successivo  semestre  di  applicazione  presso  amministrazioni
italiane  o  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,  aziende
pubbliche o private. 
    3. Al termine dei dodici mesi di formazione  d'aula  gli  allievi
che hanno ottenuto nella valutazione continua una media non inferiore
a settanta centesimi  sono  ammessi  a  sostenere  un  esame-concorso
intermedio. Superano  l'esame-concorso  intermedio  gli  allievi  che
riportano in ciascuna delle prove previste un punteggio non inferiore
a settanta centesimi. La graduatoria  di  merito  dell'esame-concorso
intermedio e' predisposta secondo l'ordine  derivante  dal  punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato e  ottenuto  sommando  le
votazioni riportate nelle singole  prove.  Nella  compilazione  della
suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui  titoli
di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4  e  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e  dall'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli
devono essere  posseduti  e  dichiarati  al  momento  dell'ammissione
all'esame-concorso  intermedio.  La  graduatoria  e'  approvata   con
decreto del presidente della SSPA ed  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Accedono  al
semestre di applicazione gli allievi che si  collocano  utilmente  in
graduatoria nel limite del numero  dei  posti  di  dirigente  di  cui
all'art. 1 del presente bando. 
    4. Al termine del semestre di applicazione gli allievi sostengono
un esame-concorso finale valutato in  centesimi.  La  graduatoria  di
merito conclusiva del corso-concorso  e'  predisposta  in  base  alla
somma  dei  punteggi  conseguiti  nell'esame-concorso  intermedio   e
nell'esame-concorso finale da ciascun candidato.  Nella  compilazione
della suddetta graduatoria trovano applicazione le  disposizioni  sui
titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli
devono essere  posseduti  e  dichiarati  all'atto  dello  svolgimento
dell'esame finale.  La  graduatoria  e'  approvata  con  decreto  del
presidente della SSPA. 
    5. La SSPA stabilisce le sedi di svolgimento del  corso-concorso,
le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti  opzionali,  i
piani  di  studio,  i  criteri  della  valutazione  continua   e   di
svolgimento   delle   prove    dell'esame-concorso    intermedio    e
dell'esame-concorso finale, nonche' le norme  che  gli  allievi  sono
tenuti ad osservare durante la frequenza del corso. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                 Trattamento economico degli allievi 
 
 
    1. Agli allievi del corso-concorso, non dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni, la SSPA assegna una borsa di studio nella misura del
settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti
di seconda fascia delle amministrazioni  statali,  da  corrispondersi
con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per il  pagamento
degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso. 
    2. Sull'ammontare  dei  ratei  della  borsa  di  studio  la  SSPA
effettua le ritenute erariali previste per legge. 
    3. I dipendenti pubblici ammessi  a  frequentare  il  corso  sono
collocati a disposizione della SSPA per la durata del corso,  con  il
riconoscimento dell'anzianita' di servizio a  tutti  gli  effetti  di
legge. 
    4. Ai predetti dipendenti pubblici  durante  lo  svolgimento  del
corso-concorso  e'  corrisposto,  a  cura   dell'amministrazione   di
appartenenza, il  trattamento  economico  in  godimento  senza  alcun
trattamento di missione, nonche', a carico della SSPA,  la  eventuale
differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli
allievi borsisti di cui al comma 1 del presente  articolo.  L'importo
cosi'   corrisposto   sara'   rimborsato   dall'amministrazione    di
destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato. 

        
                                     Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni, e le disposizioni  in  materia  di  accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. 
    Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio  del  bilancio  e
per  il  riscontro  di  regolarita'  amministrativo-contabile   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto  di  competenza  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi». 
      Roma, 5 gennaio 2011 
 
                                                  Il presidente: Tria