Concorso per UNIVERSITA' DI MILANO

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Nomina

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Tipologia Nomina
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 83 del 19-10-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI MILANO AVVISO Revoca della nomina di un componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MILANO
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MILANO
Comune: MILANO
Data di inserimento: 19-10-2010
Data Scadenza bando 17-12-2010
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UNIVERSITA' DI MILANO

AVVISO
Revoca della nomina di un componente della  Commissione  giudicatrice
  per  la  procedura  di  valutazione  comparativa  ad  un  posto  di
  ricercatore universitario per il  settore  scientifico-disciplinare
  L-ANT/01. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento di concorsi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge  3  luglio  1998  n.  210  recante  norme  per  il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n.
117; 
    Visto il D.R. n. 4059 del 16 dicembre 2009 con il quale e'  stata
indetta, fra le altre, laprocedura di  valutazione  comparativa  a un
posto    di    ricercatore    universitario    per     il     settore
scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e  Protostoria  presso
la Facolta' di Lettere e Filosofia di questo Ateneo; 
    Visto  l'avviso  di  bando  relativo  alla   suddetta   procedura
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.  99  del
29 dicembre 2009; 
    Visto il D.R. n. 4257 del 21 giugno 2010 con il  quale  e'  stata
costituita, fra le altre, la Commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa a un posto  di  ricercatore  universitario
per il  settore  scientifico-disciplinare  L-ANT/01  -  Preistoria  e
Protostoria  composta  dai  Professori:  Raffaele  Carlo  De  Marinis
dell'Universita' degli Studi di Milano, Paolo Biagi  dell'Universita'
degli Studi Ca' Foscari di Venezia,  Fabio  Martini  dell'Universita'
degli Studi di Firenze; 
    Visto  l'avviso  relativo  alla   costituzione   della   suddetta
Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 53 del 6 luglio 2010; 
    Visto l'art. 7 del bando della suddetta procedura valutativa,  in
base al quale l'istanza di ricusazione di un  commissario,  da  parte
dei candidati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  rettorale  di
nomina della commissione; 
    Visto l'art. 20  del  bando  che  rinvia  per  tutto  quanto  non
previsto specificamente dal bando stesso alle  norme  in  materia  di
accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione; 
    Visto l'art 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, richiamato espressamente
nelle premesse del bando, che stabilisce  che  i  componenti  di  una
commissione   di   concorso,   all'atto   dell'insediamento,   devono
sottoscrivere  una  dichiarazione  che  attesti  che  non  sussistono
situazioni di incompatibilita' tra essi e  i  concorrenti,  ai  sensi
degli artt. 51 e 52 del c.p.c.; 
    Viste le istanze del 28 luglio 2010 prot.  30402,  del  3  agosto
2010 prot. 31185, del 3 agosto 2010 prot. 31187 e del 4  agosto  2010
prot. 31378 con le quali quattro candidati segnalano  una  situazione
di incompatibilita' in cui verrebbe a trovarsi il Prof. Paolo  Biagi,
quale componente della commissione giudicatrice  della  procedura  di
valutazione comparativa a n.1 posto di ricercatore universitario  per
il   settore   scientifico-disciplinare   L-ANT/01-   Preistoria    e
Protostoria, e lo ricusano ai sensi dell'ad 7 del bando  della  sopra
citata procedura; 
    Viste le lettere raccomandate del 4 agosto 2010 e del  17  agosto
2010 con le quali questa Amministrazione chiede al Prof. Paolo  Biagi
le controdeduzioni in merito  alle  istanze  di  ricusazione  di  cui
sopra; 
    Viste le comunicazioni del 6 agosto 2010 e del 20 agosto 2010 con
le quali il Prof. Biagi ha presentato le  proprie  argomentazioni  in
merito; 
    Vista la nota prot. n. 23675 del 27  agosto  2010  con  la  quale
questo Ateneo ha comunicato al Prof.  Biagi  che  le  circostanze  di
fatto appurate nel corso dell'istruttoria sono idonee a far  emergere
la sussistenza di fondati motivi di  incompatibilita'  che  avrebbero
dovuto portare ad una sua spontanea astensione; 
    Vista la nota del 9 settembre 2010 con la quale  il  Prof.  Biagi
ribadisce le sue argomentazioni circa l'insussistenza di alcun motivo
di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.; 
    Considerato  che  gli  istituti  dell'astensione  e   ricusazione
disciplinati dall'art. 51 del c.p.c.  sono  preordinati  a  garantire
l'imparzialita' e indirettamente la terzieta'  del  giudicante  dalle
insidie che possano derivare  da  eventuali  rapporti  con  le  parti
(candidati); 
    Considerato altresi' che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51
del c.p.c., in presenza di gravi ragioni di convenienza  l'astensione
del giudice e' un atto dovuto; 
    Considerato che con nota del  4  ottobre  2010  prot.  37313  che
integra il presente decreto nella parte relativa alle motivazioni  e'
stato evidenziato quanto segue: 
      in  assenza  di  una  specifica  disciplina   dei   motivi   di
ricusazione, la giurisprudenza ammette pacificamente il  rinvio,  per
il principio costituzionale di imparzialita' (art. 97 Cost.) ai  casi
previsti dall'art. 51 c.p.c. che disciplina l'astensione del giudice; 
      la  normativa  generale  riguardante  l'accesso   ai   pubblici
impieghi (D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 richiamato nelle  premesse  del
decreto con il quale e'  stata  indetta  la  procedura  valutativa  e
nell'art.  20  del  bando)  rinvia  espressamente   agli   artt.   51
(astensione) e 52 (ricusazione) c.p.c. per  la  configurazione  delle
ipotesi di incompatibilita' tra componenti  della  commissione  ed  i
candidati; 
      le  previsioni  normative   e   il   consolidato   orientamento
giurisprudenziale  sanciscono   l'estensibilita'   delle   cause   di
incompatibilita'  previste   dall'art.   51   c.p.c.   alla   materia
concorsuale; 
      la giurisprudenza ha chiarito  che  le  ipotesi  di  astensione
disciplinate dall'art. 51, comma 1, c.p.c., tra  le  quali  figurano,
tra l'altro,  i  casi  in  cui  il  giudice  (e  per  estensione,  il
commissario di un commissione di concorso) abbia un  interesse  nella
causa o sia convivente o commensale  abituale  di  una  delle  parti,
costituiscono motivo di astensione obbligatoria  laddove  i  rapporti
tra esaminatore ed esaminando siano diversi e piu' intensi di  quelli
che di regola intercorrono fra maestro e allievo, o rivestano rilievo
e intensita' tali da far sorgere il sospetto che il  candidato  possa
essere giudicato non in base al risultato delle prove svolte,  bensi'
in virtu' delle conoscenze personali; 
      l'art. 51, comma II, c.p.c.  prevede  la  possibilita'  per  il
giudice (ma anche per il commissario di concorso) di chiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi "in ogni altro caso in cui
esistono gravi ragioni di convenienza"; 
      l'Amministrazione,  anche  al  di  fuori   delle   ipotesi   di
incompatibilita' dell'art. 51 c.p.c.,  dispone,  ai  sensi  dell'art.
21-quinques n. 241/1990, di un generale potere di revoca  dei  propri
provvedimenti (ivi compresi quelli con cui si dispone la nomina di un
componente di commissione di concorso)  per  sopravvenuti  motivi  di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della  situazione  di
fatto di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario  (Cons.
Stato Sez VI , 7 dicembre 2009 n. 7660); 
    Considerato che  le  circostanze  di  fatto  appurate  nel  corso
dell'istruttoria si appalesano non sono riconducibili alle situazioni
di incompatibilita' di cui all'art. 51 c.p.c.ma sono altresi'  idonee
a far  emergere  adeguate  ragioni  di  interesse  pubblico  tali  da
giustificare la revoca della nomina del prof. Paolo Biagi; 
 
                               Decreta 
 
    Per quanto indicato in premessa: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono accolte le istanze di ricusazione presentate  nei  confronti
del Prof. Paolo Biagi componente della Commissione giudicatrice della
procedura  di  valutazione  comparativa  a un  posto  di  ricercatore
universitario per  il  settore  scientifico-disciplinare  L-ANT/01  -
Preistoria e Protostoria presso la Facolta' di Lettere e Filosofia di
questo Ateneo di cui al decreto rettorale n. 4257 del 21 giugno 2010. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    E' revocata la nomina  del  Prof.  Paolo  BIAGI  dell'Universita'
degli Studi Ca' Foscari di Venezia da  componente  della  Commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di
ricercatore universitario  per  il  settore  scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria presso la Facolta' di  Lettere  e
Filosofia di questo Ateneo di cui al decreto rettorale n. 4257 del 21
giugno 2010. 
    Si  procedera'  alla  nomina  del  componente  in   sostituzione,
successivamente   alle    elezioni    suppletive    necessarie    per
l'integrazione delle commissioni incomplete. 
      Milano, 4 ottobre 2010 
 
                                                  Il rettore: Decleva