Concorso per 80 commissari della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 80
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 07-09-2010
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO   (scad.  7 ottobre 2010) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-09-2010
Data Scadenza bando 07-10-2010
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO   (scad.  7 ottobre 2010)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di
  commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche  agli
ordinamenti del  personale  della  Pubblica  Sicurezza  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto l'articolo 40  della  legge  20  settembre  1980,  n.  574,
concernente l'unificazione ed il  riordinamento  dei  ruoli  normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante  l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione
mediante  copertura  dei  posti  disponibili  nelle   amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n.  230,  recante  nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza e modificata con la legge 2  agosto
2007, n. 130; 
    Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso  al  ruolo
dei  commissari  della  Polizia  di  Stato,  approvato  con   decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale  di  cui  devono  essere  in  possesso,  tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30  giugno
2003, n. 198; 
     Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 6 febbraio 2004, con il  quale,
in attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo dei commissari  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  25  novembre  2005  e  successive  integrazioni,
concernente   la   determinazione   della   laurea   magistrale    in
giurisprudenza; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  16  marzo  2007   e   successive   integrazioni,
concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del  9  luglio  2009  concernente  l'equiparazione  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  proprio  decreto,   in   data   4   agosto   2010   n.
333-C/9035/130, che ha determinato in 80 i posti per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da
coprire mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile  stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame; 
 
                               Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per  il  conferimento
di ottanta posti  di  commissario  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato. 
    Dei suddetti 80 posti, subordinatamente al possesso  degli  altri
requisiti prescritti: 
      A) venti sono riservati agli  orfani,  al  coniuge,  ovvero  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti del personale  della  Pubblica  Sicurezza,  dell'Arma  dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza,  nonche'  del  corrispondente
personale delle Forze Armate deceduto in  servizio  e  per  causa  di
servizio; la predetta riserva opera con priorita'  assoluta  rispetto
ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali  a
favore di particolari categorie di persone, ai sensi della  legge  20
dicembre 1966, n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni; 
    B) due sono riservati, ai sensi dell'articolo 40 della  legge  20
settembre 1980, n. 574, agli Ufficiali di Complemento  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza  demerito
la ferma biennale prevista nel primo  comma  dell'articolo  37  della
legge medesima, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata  ai  quali
si applicano le norme di stato giuridico  previste  dal  primo  comma
dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    C)due  sono  riservati   a   coloro   che   siano   in   possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 
    I posti riservati non coperti  per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai  candidati  che  hanno
superato le prove. 
    Il  Capo  della  Polizia -  Direttore  Generale  della   Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
adottare  provvedimenti  di  differimento   o   di   contingentamento
dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso  di
formazione. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per la partecipazione al concorso e' richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) essere cittadino italiano; 
      b) godere dei diritti politici; 
      c)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
      d) non aver compiuto i 32 anni di eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi.  Ai  sensi  del
decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a  limiti
di eta' la partecipazione al concorso  degli  appartenenti  ai  ruoli
degli agenti ed assistenti e  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando, nonche'
degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti requisiti.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli
dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi  restando  gli  altri
requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni; 
      e) titolo di studio. Ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide  le  seguenti
classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico: 
        1) laurea specialistica  conseguita  presso  una  Universita'
della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di   istruzione
universitario equiparato, appartenente ad una delle  seguenti  classi
di laurea, previste dal  decreto  interministeriale  del  6  febbraio
2004: 
          classe  delle  lauree  specialistiche   in   giurisprudenza
(22/S); 
          classe  delle  lauree  specialistiche  in   scienze   delle
pubbliche amministrazioni (71/S); 
          classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia
(64/S); 
          classe delle lauree specialistiche  in  teoria  e  tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); 
          classe   delle    lauree    specialistiche    in    scienze
economico-aziendali (84/S); 
          classe  delle  lauree  specialistiche  in   scienza   della
politica (70/S); 
        2)  oppure,   laurea   magistrale   conseguita   presso   una
Universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di
istruzione universitario equiparato, di seguito indicata: 
          a) laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01); 
          b)   laurea   magistrale   in   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); 
          c) laurea magistrale in scienze dell'economia (LM-56); 
          d)  laurea  magistrale   in   scienze   economico-aziendali
(LM-77); 
          e) laurea magistrale in scienze della politica (LM-62); 
        3)  oppure,  diploma  di   laurea   conseguito   presso   una
Universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di
istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e  delle  sue
disposizioni attuative, equiparato ad  una  delle  classi  di  laurea
specialistiche o magistrali di cui ai  punti  1)  e  2)  dal  decreto
interministeriale del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009.  Al  riguardo,  il
candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato  secondo  il
vecchio ordinamento che  trovi  corrispondenza  con  piu'  classi  di
lauree specialistiche o magistrali, dovra'  necessariamente  allegare
alla domanda  il  certificato  con  il  quale  l'Ateneo  che  gli  ha
conferito il diploma di laurea attesti a quale classe  e'  equiparato
il proprio titolo di studio; 
        4) sono fatti salvi, ai  sensi  del  suindicato  articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di
laurea in giurisprudenza  e  in  scienze  politiche  o  equipollenti,
conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o  presso
un  Istituto  di  istruzione  universitaria  equiparata,   rilasciati
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127
e delle sue disposizioni attuative; 
      f)  avere  l'idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale  30
giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e Il, ed in particolare: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
        4) visus corretto non inferiore a 10/10 per  ciascun  occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale  somma  complessiva
dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto   e
l'astigmatismo misto; 
        5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica. 
    I suddetti  requisiti  debbono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                   Casi particolari di esclusione 
 
 
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  sono  stati
dichiarati  «obiettori  di  coscienza»,  ovvero  ammessi  a  prestare
«servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi  dalle
Forze Armate, dai Corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici   uffici,   dispensati    dall'impiego    per    persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego  statale,  ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato condanna a pena detentiva per  reati  non  colposi  o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    Costituisce, inoltre, causa ostativa  per  la  partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 
    L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di  polizia,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    L'esclusione dal concorso per difetto  dei  prescritti  requisiti
sara' disposta in qualunque momento con  decreto  motivato  del  Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione al  concorso  saranno  raccolti  presso  il  Ministero
dell'Interno -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III -  Attivita'  concorsuali
per il personale che espleta funzioni di polizia - per  le  finalita'
di gestione del concorso medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico  -economica  del
candidato. 
    L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui  all'art.
7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'Interno -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -
Direzione Centrale per le Risorse Umane. 
    Il responsabile del trattamento e' il Dirigente dell' Ufficio III
- Attivita' concorsuali per il  personale  che  espleta  funzioni  di
polizia. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    Le  domande  di  partecipazione   al   concorso,   da   redigersi
sull'apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile
presso le Questure, dovranno essere presentate  alla  Questura  della
provincia in cui il  candidato  ha  la  propria  residenza  entro  il
termine perentorio di giorni trenta, a  decorrere  dalla  data  della
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Le domande anzidette si considereranno prodotte  in  tempo  utile
anche se spedite alla Questura competente, a  mezzo  di  raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il  termine  di  cui  al  precedente
comma. A tal fine fara' fede il timbro a  data  dell'Ufficio  postale
accettante. 
    I candidati che si trovano all'estero possono inviare la  domanda
alle Rappresentanze Diplomatiche o  agli  Uffici  Consolari,  che  ne
cureranno l'invio alla Questura della provincia di residenza o  nelle
cui liste elettorali  sono  iscritti;  le  Questure  provvederanno  a
tenere contatti diretti con le suddette  Rappresentanze  Diplomatiche
ed Uffici Consolari, per quanto necessario all'eventuale  istruttoria
delle pratiche concorsuali. I  soli  candidati  residenti  all'estero
dovranno spedire la domanda a mezzo di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  al  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali -
Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 - Roma - Italia. 
    I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      1 - il cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  devono
indicare il cognome da nubile); 
      2 - la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale; 
      3 - il possesso della cittadinanza italiana; 
      4 - il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,  ovvero
il motivo della non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      5 - di non aver riportato condanne  penali  o  applicazioni  di
pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale  e  di
non   avere   in   corso   procedimenti   penali   ne'   procedimenti
amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario dovranno indicare  le  condanne  e  i  procedimenti  a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      6 - a) il diploma di  laurea  specialistica  o  magistrale  con
l'indicazione dell'Universita' o Istituto che lo ha rilasciato, della
data di  conseguimento  e  del  codice  della  classe  di  laurea  di
appartenenza; 
      b)  ovvero,   il   diploma   di   laurea   rilasciato   secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo  adeguamento  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15  maggio  1997,  n.  127  e
delle sue disposizioni attuative, con l'indicazione  dell'Universita'
o Istituto  che  lo  ha  rilasciato,  della  data  di  conseguimento,
nonche', ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2,
lettera e), punto 3, la classe di laurea specialistica  o  magistrale
alla quale il diploma di laurea viene equiparato con  certificazione,
debitamente allegata, rilasciata dall'Ateneo che lo ha conferito; 
      7 - la lingua straniera  nella  quale  intendono  sostenere  la
prova di esame, di cui al successivo articolo 15 del presente  bando,
a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;  a  tal  fine  il
candidato dovra' utilizzare  lo  spazio  riservato  alle  annotazioni
integrative del modulo di domanda; 
      8 - di non essere stati dichiarati  «obiettori  di  coscienza»,
ovvero ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della  legge  8
luglio 1998, n. 230  oppure  avere  presentato  apposita  istanza  di
rinuncia allo status di obiettore, ai  sensi  della  legge  2  agosto
2007, n. 130; 
      9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso  le
pubbliche amministrazioni e le cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego. 
    Le domande dovranno, altresi', contenere la  precisa  indicazione
del recapito  presso  il  quale  si  desidera  che  l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al  presente  concorso.  Eventuali
successive  variazioni  del   predetto   recapito   dovranno   essere
comunicate  tempestivamente,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, presso il Ministero dell'Interno  -  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza  -  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane -
Ufficio III - Attivita' concorsuali  per  il  personale  che  espleta
funzioni di polizia - Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma. 
    Nelle domande dovra'  essere  indicato  l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Tale indicazione dovra' essere riportata  nello  spazio
riservato  alle  «ANNOTAZIONI  INTEGRATIVE»  del  citato  modulo   di
partecipazione. Qualora non espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale. 
    I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'articolo  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che intendono concorrere ai posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, secondo comma lettere A), B)  e  C),  dovranno  farne
richiesta nella domanda di partecipazione  al  concorso,  precisando,
nell'apposito spazio concernente le  «annotazioni  integrative»,  gli
estremi del titolo in base al quale concorrono, allegando ogni  utile
documentazione. 
    I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono concorrere  ai  posti  riservati  di  cui  all'articolo  1,
secondo comma lettera C), dovranno, altresi', specificare la  lingua,
italiana o tedesca, nella quale preferiscono  sostenere  le  previste
prove d'esame oltre ad allegare il relativo certificato. 
    Le domande di partecipazione, a pena di nullita', dovranno essere
sottoscritte dai candidati. 
    L'Amministrazione della  Pubblica  Sicurezza  non  assume  alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione   di   comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del  candidato  o  di  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato  nella  domanda,  ne'  di  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso  ai  ruoli
dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo  della  Polizia -
Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  e'  presieduta  da  un
consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato  dello  Stato
di qualifica corrispondente a consigliere  di  Stato,  ovvero  da  un
prefetto, ed e' composta da due funzionari dei  ruoli  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con  qualifica
non inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti  universitari
esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. 
    Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso   e   all'informatica,    la    Commissione    esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata  da
un esperto nelle lingue straniere e da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato esperto in informatica. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Nel caso in cui il numero delle  domande  di  partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi  a  concorso  e
non  sia  inferiore  a  cinquemila,  verra'  effettuata   una   prova
preselettiva,  volta  a  determinare  il  numero  dei  candidati   da
ammettere alle successive prove. 
    La prova e' articolata in quesiti a risposta a  scelta  multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale,  diritto  processuale   penale,   diritto   civile,   diritto
costituzionale e diritto amministrativo. 
    I  quesiti  concernenti  le  sopraindicate   discipline   saranno
pubblicati quarantacinque giorni prima della prova  preselettiva,  in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000. 
    Ciascun quesito viene elaborato  predisponendo  un'unica  domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla  natura  della  domanda  che  e'  rispettivamente   facile,   di
difficolta' media e difficile. 
    L'attribuzione   del   punteggio   alle   singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della
prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a  livello
regionale o interregionale. 
    In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede  di  espletamento  della
prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con  le  modalita'
di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La votazione  conseguita  non
concorre alla formazione del voto finale di merito. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                Svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    La prova preselettiva  e'  effettuata  per  gruppi  di  candidati
divisi per sedi,  nei  giorni  e  nell'ora  che  verranno  pubblicati
successivamente. 
    Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la  prova,
la  Commissione  esaminatrice   provvede   alla   distribuzione   dei
questionari gia' selezionati automaticamente. 
    I  questionari  sono  contenuti  in  confezioni   individualmente
sigillate, la cui apertura contestuale  da  parte  dei  candidati  e'
autorizzata dalla Commissione. 
    E' disposta l'esclusione dalla  prova  del  candidato  che  abbia
aperto il plico contenente il questionario prima  dell'autorizzazione
della Commissione. 
    I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi  natura  e
di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati. 
    A  ciascun  candidato   viene   somministrato   un   questionario
contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi,
vertenti sulle discipline indicate nell'articolo  7,  in  ragione  di
quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo  per  le
risposte di duecentodieci minuti. 
    I questionari  sono  formulati  come  domande  dirette  cui  deve
corrispondere una ed una sola delle cinque risposte. 
    I quesiti da sottoporre ai candidati  sono  individuati  mediante
procedura automatizzata, tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' delle domande. 
    A tal fine, le domande facili rappresentano il  30%  del  totale,
quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Diario prova preselettiva 
 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 4 febbraio 2011 verranno  pubblicati
i quesiti oggetto dell'eventuale prova preselettiva, nonche' la  data
ed il luogo di svolgimento della stessa. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La correzione  degli  elaborati  e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica. 
    Avvalendosi   del   sistema   automatizzato,    la    Commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione,  alle  risposte
dei candidati. 
    La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione  sul  sito
Internet della Polizia  di  Stato  (www.poliziadistato.it  alla  voce
«concorsi»). 
    Dell'approvazione  della  graduatoria  stessa  e'  data   notizia
mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie   speciale
«Concorsi ed esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
             Prove di efficienza fisica ed accertamenti 
                    psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    Ai fini dell'ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in
ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza
fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli
accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale,  nella
sede, nei giorni e nell'ora che saranno  preventivamente  comunicati,
un numero sufficiente di candidati  acche'  il  numero  degli  idonei
raggiunga le 400 unita', pari a 5 volte il numero dei posti  messi  a
concorso. 
    Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio  pari
all'ultimo  dei  candidati  riconosciuti  idonei   entro   i   limiti
dell'aliquota predetta saranno ammessi, in soprannumero, a  sostenere
le prove scritte. 
    Ai fini dell'accertamento delle prove  di  efficienza  fisica,  i
candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove,  da  parte  di
una Commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato
che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in
medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai  gruppi  sportivi
della Polizia di Stato - FF.OO. - con qualifica  di  coordinatore  di
«settore sportivo». 
    Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
di certificato di idoneita'  ad  attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  Medico  Sportiva  Italiana,  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che  esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina  dello
sport. 
    La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove  in  questione  e  la
conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta  con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti  ed  esclusione
dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo  della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    I concorrenti che avranno riportato giudizio di  idoneita'  nelle
prove  di  efficienza  fisica   saranno   sottoposti   a   successivi
accertamenti  psico-fisici,  a  cura  di  una  apposita   Commissione
nominata con decreto del  Capo  della  Polizia -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico  che
la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da  due
componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i  dirigenti
medici del Servizio sanitario nazionale. 
    A tal fine, il candidato sara' sottoposto  ad  un  esame  clinico
generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 
    Il giudizio di  idoneita'  o  di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione  medica  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di   non
idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    I candidati riconosciuti idonei alla  visita  fisica  e  psichica
verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una  Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza e composta da  un  funzionario  del
ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la  presiede,  da  quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo  dei
commissari della Polizia  di  Stato,  in  possesso  dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale. 
    Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine  del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'  di
polizia.  Consistono  in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  che
individuali, ed in un colloquio con un componente della  Commissione.
Su  richiesta  del  selettore  la  Commissione   puo'   disporre   la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in  cui  siano
risultati positivi i test e  sia  risultato  negativo  il  colloquio,
questo e' ripetuto in sede  collegiale.  L'esito  delle  prove  viene
valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'. 
    Con decreto del Capo della  Polizia -  Direttore  Generale  della
Pubblica Sicurezza sono approvati i  test,  predisposti  da  istituti
pubblici o privati specializzati,  differenziati  in  relazione  alle
funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre. 
    Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  riportato  in  tale
accertamento e' definitivo e comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica,  agli  accertamenti
fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove
scritte d'esame di cui all'articolo 15 del presente bando. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  18  marzo  2011   verra'   data
comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle  prove
scritte. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 
    Durante la prova preliminare e le prove scritte  d'esame  non  e'
permesso ai concorrenti di comunicare  tra  loro  verbalmente  o  per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri,  salvo  che  con
gli incaricati della vigilanza  o  con  i  membri  della  Commissione
esaminatrice. 
    E' vietato ai concorrenti di  portare  seco  carta  da  scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi  genere,  agende  elettroniche,
telefoni  cellulari,  ricetrasmettitori  e  strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 
    Gli elaborati relativi alle prove scritte d'esame debbono  essere
scritti, a pena di nullita',  esclusivamente  su  carta  portante  il
timbro  d'ufficio  e  la  firma  di  un  membro   della   Commissione
esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 
    Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti,  il  tutto
senza note ne' richiami dottrinali  o  giurisprudenziali,  nonche'  i
dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati  dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. 
    Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento  del  tema
e' escluso dal concorso. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                       Diario ulteriori prove 
 
 
    Nel caso non ricorrano le condizioni di cui  all'articolo  7  del
presente bando  e  non  abbia  luogo  la  prova  preselettiva,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami» dell' 8 marzo 2011 verranno resi noti la data  ed
il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in  ordine
agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                           Materie d'esame 
 
 
    Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. 
    Le prove scritte, della durata  massima  di  otto  ore  ciascuna,
vertono sulle seguenti materie: 
      diritto  costituzionale  congiuntamente  o   disgiuntamente   a
diritto amministrativo con eventuale  riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      diritto  penale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a   diritto
processuale penale. 
    Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto  delle  prove
scritte, sulle seguenti: 
      diritto civile; diritto del lavoro; diritto della  navigazione;
ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di
medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua  straniera
prescelta dal candidato  tra  quelle  indicate  nel  presente  bando;
informatica. 
    L'accertamento della conoscenza della lingua  straniera  consiste
in una traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed  in
una conversazione. La  prova  orale  di  informatica  e'  diretta  ad
accertare  il  possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un  livello
sufficiente di conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Ammissione alla prova orale 
 
 
    Le prove scritte si intendono superate dai candidati che  abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove. 
    La  Commissione,  qualora  abbia  attribuito  al  primo  dei  due
elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo  prescritto,
non procede all'esame dell'altro. 
    L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del  voto  riportato
nelle prove scritte, sara'  comunicata  al  candidato  almeno  trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 
    Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi. 
    Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    Al termine di ogni seduta, la Commissione  esaminatrice  formera'
l'elenco dei candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    L'elenco, sottoscritto dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in  apposito  albo  del
Ministero dell'Interno. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                     Esclusione dal concorso per 
                  mancata presentazione alle prove 
 
 
    La mancata presentazione del candidato nel luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere l'eventuale  prova  preliminare,  la
prova  di  efficienza  fisica,  gli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali, le prove scritte o la  prova  orale,  comporta  la  sua
esclusione di diritto dal concorso. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    I candidati che hanno superato le prove d'esame sono  invitati  a
far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
perentorio di venti giorni  dal  giorno  in  cui  hanno  ricevuto  il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso  dei  titoli  che
danno diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti  e  quelli  di
preferenza   nella   nomina,   gia'   indicati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove d'esame, la Commissione forma  la  graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data dalla somma della  media  dei  voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio. 
    La graduatoria del concorso  e  la  dichiarazione  dei  vincitori
saranno effettuate secondo le  norme  e  con  le  riserve  dei  posti
previste dall'articolo 1 del presente  decreto,  nonche'  secondo  le
disposizioni previste dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                      Approvazione graduatoria 
 
 
    La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del
Capo della Polizia - Direttore  Generale  della  Pubblica  Sicurezza,
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
    A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati  nella
graduatoria  saranno  invitati   a   far   pervenire   al   Ministero
dell'Interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane  -  Servizio  Dirigenti,  Direttivi  ed
Ispettori, entro il termine perentorio di  un  mese,  decorrente  dal
primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni  ovvero  le
relative dichiarazioni sostitutive  ai  sensi  dell'articolo  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali: 
      a) il non aver riportato condanne a pena  detentiva  per  reati
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e) il possesso del titolo di studio,  di  cui  all'articolo  2,
lett. e), del presente bando; 
      f)  per  i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti degli obblighi di leva. 
    Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c)  non  dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 
    I candidati utilmente collocati in graduatoria  saranno  nominati
Commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                     Termine consegna documenti 
 
 
    I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il  termine
stabilito dal precedente articolo 18 non saranno valutati ai fini del
presente concorso, anche se siano  stati  spediti  per  posta  o  con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 
    La mancata consegna della documentazione di rito entro  il  primo
mese di servizio, come  stabilito  dal  precedente  articolo  20,  il
mancato    completamento    della    documentazione    o     l'omessa
regolarizzazione della stessa, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                        Status dei vincitori 
 
 
    I  vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione   del
Ministero dell' Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento  civile
o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con  il
trattamento economico previsto  dagli  articoli  59  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 

        
      
                               Art. 23 
 
 
                   Pubblicazione della graduatoria 
 
 
    Il decreto di approvazione della graduatoria del  concorso  e  di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero  dell'Interno  e  di  tale  pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Dalla data della pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e  120,  per  il   ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso  al  Presidente  della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 24 
 
 
                  Corso di formazione iniziale per 
                l'immissione nel ruolo dei commissari 
 
 
    I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare  il  corso
di formazione della durata di due anni  di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  finalizzato  anche  al
conseguimento del Master universitario di Il livello ed articolato in
due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo. 
    Al termine del corso di  formazione  i  Commissari  capo  saranno
assegnati    ai    servizi    d'Istituto    presso     gli     uffici
dell'Amministrazione della Pubblica  Sicurezza  ad  esclusione  degli
Uffici Centrali del Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza  e  degli
uffici situati nelle province in cui risiedono alla data del presente
bando, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 55, comma
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
    L'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata
dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di  fine  corso,
nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. 
    I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati  di  cui  al
precedente articolo 1, secondo comma, lettera C), verranno  assegnati
come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali  del
predetto corso di formazione, ad uffici della  provincia  di  Bolzano
ovvero della provincia di Trento con competenza regionale. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 31 agosto 2010 
 
                                                Il capo della Polizia 
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                                           Manganelli