Concorso per 8 dottori di ricerca (toscana) UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 13-07-2010
Sintesi: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA CONCORSO   (scad.  12 agosto 2010) Bando di selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca per l'anno accademico 2010/2011.    & ...
Ente: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 14-07-2010
Data Scadenza bando 12-08-2010
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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA


CONCORSO   (scad.  12 agosto 2010)

Bando di selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di Dottorato
  di Ricerca per l'anno accademico 2010/2011. 

  
                             IL RETTORE

    Viste le Leggi sull'Istruzione universitaria;
    Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena;
    Vista  la  legge  n.  476  del  13  agosto  1984   e   successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 ed in particolare  gli
articoli 6 e 8;
    Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4;
    Visto il decreto ministeriale n. 224/99;
    Visto  il  Regolamento  in  materia  di  Dottorato   di   Ricerca
dell'Universita'  per  Stranieri  di  Siena,  emanato   con   decreto
rettorale n. 115/99 e successive modificazioni e/o integrazioni;
    Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
    Visto  il  «Regolamento  in  materia  di   tasse   universitarie,
contributi, riduzioni ed esoneri» emanato con  decreto  rettorale  n.
311/2005;
    Visto il decreto  rettorale  n.  205/2006  di  istituzione  della
Scuola di Dottorato;
    Visto il Regolamento per  la  Scuola  di  Dottorato  emanato  con
decreto  rettorale  n.  77/2007  e   successive   modificazioni   e/o
integrazioni;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  16
dicembre 2008;
    Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008;
    Visto il decreto rettorale n. 215/2009;
    Vista la proposta di rinnovo del XXVI ciclo avanzata dal Collegio
di Indirizzo in Linguistica  e  didattica  della  lingua  italiana  a
stranieri del 16 febbraio 2010;
    Vista la proposta di rinnovo del XXVI ciclo avanzata dal Collegio
di Indirizzo in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana
del 2 marzo 2010;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  Direttivo  della  Scuola  di
Dottorato del 2 marzo 2010;
    Viste le delibere del Consiglio Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione del 22 aprile 2010;
    Preso atto della valutazione positiva del Nucleo  di  Valutazione
d'Ateneo;
    Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la  disponibilita'  di  risorse  umane   e   finanziarie   necessarie
all'attivazione;

                              Decreta:


                               Art. 1


                  Oggetto dell'avviso di selezione


    E' indetta una selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di
Dottorato di Ricerca dell'Universita'  per  Stranieri  di  Siena  per
l'anno accademico 2010/2011 relativamente agli indirizzi  di  seguito
elencati:

      Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri


SSD:  L-LIN/01,  L-LIN/02,  L-FIL-LET/12,   L-FIL-LET/13,   M-FIL/05,
                              M-PED/01

    Durata del corso: 3 anni
    Posti: 4
    Borse di studio da assegnare: n. 1 con fondi  MIUR  e  n.  1  con
fondi non MIUR (previa valutazione comparativa del merito  e  secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria.  A  parita'  di  merito
prevale la valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9  aprile
2001). Il numero delle borse di  studio  potra'  essere  aumentato  a
seguito di finanziamenti da parte di  soggetti  pubblici  e  privati.
L'aumento delle stesse determinera' l'incremento dei  posti  messi  a
concorso con e senza borsa.
    Importo delle borse di studio: pari  al  minimo  determinato  per
legge.

        Letteratura, storia della lingua e filologia italiana


SSD:   L-FIL-LET/08,   L-FIL-LET/10,   L-FIL-LET/11,    L-FIL-LET/12,
                        L-FIL-LET/14, SPS-02

    Durata del corso: 3 anni
    Posti: 4
    Borse di studio da assegnare: n. 1 con fondi  MIUR  e  n.  1  con
fondi non MIUR (previa valutazione comparativa del merito  e  secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria.  A  parita'  di  merito
prevale la valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri
9.04.2001). Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a
seguito di finanziamenti da parte di  soggetti  pubblici  e  privati.
L'aumento delle stesse determinera' l'incremento dei  posti  messi  a
concorso con e senza borsa.
    Importo delle borse di studio: pari  al  minimo  determinato  per
legge.

       
     

                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui  al  precedente
articolo, senza limiti di eta' e di  cittadinanza,  coloro  i  quali,
alla scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      laurea  specialistica   conseguita   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 509/1999; 
      laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto  ministeriale
270/2004; 
      diploma  di  laurea  conseguito   ai   sensi   dei   precedenti
ordinamenti didattici,  il  cui  corso  legale  abbia  durata  almeno
quadriennale; 
      titolo accademico equipollente  conseguito  presso  Universita'
straniere. 
    Possono altresi' partecipare agli esami di ammissione coloro  che
conseguiranno uno dei suddetti titoli di  studio  entro  la  data  di
espletamento  della  prova  scritta.  In  tal  caso  l'ammissione  al
concorso sara' disposta con riserva ed il candidato  sara'  tenuto  a
presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della  prova
scritta, il relativo certificato che attesti il possesso del titolo o
autocertificazione, pena la decadenza dal concorso. 
    I cittadini italiani e stranieri che  siano  in  possesso  di  un
titolo straniero che non sia gia' stato  dichiarato  equipollente  ad
una  laurea   italiana,   dovranno   fare   espressa   richiesta   di
equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al Dottorato  di  ricerca,
al Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato. 
    In tal  caso  i  candidati  dovranno  allegare  alla  domanda  di
partecipazione  al  concorso  i  documenti  utili  a  consentire   al
Consiglio Direttivo della Scuola di  Dottorato  la  dichiarazione  di
equipollenza di  cui  sopra,  tradotti  e  legalizzati  e  muniti  di
dichiarazione di valore rilasciata  dalle  competenti  rappresentanze
italiane del paese nel quale il titolo e' stato conseguito. 
    Possono essere ammessi in  soprannumero,  nel  limite  dei  posti
stabiliti dal Consiglio Accademico, senza borsa di  studio  e  previo
parere  del  Consiglio  Direttivo  della  Scuola   in   merito   alla
sussistenza  dei  requisiti  di  accoglienza  e  successivamente   al
superamento dell'esame di ammissione: 
      a) i candidati non comunitari; 
      b) i borsisti del Ministero Affari Esteri; 
      c) gli iscritti provenienti da Atenei stranieri  in  regime  di
co-tutela di tesi; 
      d) gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri  di
Siena. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione, con indicato il domicilio  eletto  agli
effetti del concorso, indirizzata  al  Rettore  dell'Universita'  per
Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema  allegato  al  presente
bando, dovra' essere inviata entro 30 giorni a decorrere  dal  giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando  di  concorso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  tramite  servizio
postale al seguente indirizzo: Universita' per Stranieri di  Siena  -
Divisione dei Servizi agli Studenti - Piazza Carlo Rosselli, 27/28  -
53100 Siena. 
    Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la  data  del
timbro dell'ufficio postale. 
    Nella domanda l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca dovra' dichiarare  con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita': 
      a) cognome e nome; luogo e data  di  nascita;  codice  fiscale,
residenza e recapito eletto agli effetti del  concorso  (specificando
sempre il codice di avviamento postale e,  se  possibile,  il  numero
telefonico), indirizzo e-mail. Possibilmente, per quanto  riguarda  i
cittadini  comunitari   e   stranieri,   un   recapito   italiano   o
l'indicazione della  relativa  Ambasciata  in  Italia,  eletta  quale
proprio domicilio; 
      b) la cittadinanza; 
      c) l'esatta denominazione del concorso e dell'indirizzo per  il
quale viene inoltrata la domanda; 
      d)  il   diploma   di   laurea   quadriennale   o   la   laurea
specialistica/magistrale posseduta o che si conseguira' entro la data
prevista per la prima prova di ammissione al corso, nonche' la data e
l'Universita'  presso  la  quale  e'  stata  o  si   presume   verra'
conseguita, ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso  una
Universita' straniera, nonche' la data del Decreto Rettorale  con  il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; 
      e) di essere/non essere dipendente pubblico; 
      f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale Universita'); 
      g) le lingue straniere conosciute; 
      h) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
Dottorato secondo le modalita' che saranno fissate  dal  Collegio  di
Indirizzo; 
      i) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della residenza o del recapito. 
      j) ai sensi della legge 104/92, art. 20,  nonche'  della  legge
68/99, art. 16 comma 1, i candidati  in  situazione  di  handicap  j)
dovranno fare esplicita richiesta, nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, riguardo  l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi  eventualmente
necessari per poter sostenere la  prova.  A  tale  riguardo,  i  dati
sensibili saranno custoditi e trattati con la  riservatezza  prevista
dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di  protezione  dei
dati personali". 
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'  in
caso  di  dispersione  di  comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante  o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Prove di ammissione 
 
 
    L'esame di ammissione al corso  consiste  in  una  prova  scritta
(unica) e in un colloquio. 
    Le prove di esame sono destinate ad  accertare  l'attitudine  del
candidato alla ricerca  scientifica  e  le  conoscenze  negli  ambiti
disciplinari relativi all'indirizzo prescelto.  Il  candidato  dovra'
inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera
scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno,  del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15
giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per  la
prova orale avverra' ugualmente  a  mezzo  lettera  raccomandata  che
verra' inviata a coloro che avranno  superato  la  prova  scritta  20
giorni prima della data fissata per  la  prova,  ovvero  a  mezzo  di
comunicazione  in  sede  concorsuale  da  parte   della   commissione
giudicatrice. 
    Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un  documento
di riconoscimento valido. 
    Ogni commissione incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati, nominata con Decreto Rettorale, dispone di sessanta  punti
per ognuna delle due prove. 
    E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore  a  40/60.  Il  colloquio  si
intende superato se il candidato  ottiene  una  votazione  di  almeno
40/60. 
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Ammissione ai Corsi 
 
 
    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso per  ogni  indirizzo  di  dottorato.  In  corrispondenza  di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio  del  corso,
subentreranno   altrettanti   candidati   secondo   l'ordine    della
graduatoria. In caso di utile collocamento in  piu'  graduatorie,  il
candidato  dovra'  esercitare  opzione  per  un  solo  indirizzo   di
Dottorato. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Iscrizione ai Corsi 
 
 
    I  concorrenti  ammessi  dovranno  presentare  o  far   pervenire
all'amministrazione universitaria, entro  il  termine  perentorio  di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: 
      a) n. 2 fotografie formato tessera; 
      b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 
      c) per gli assegnatari di borsa di studio  conferita  su  fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,  della
legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della tassa regionale  per  il
diritto allo studio ai sensi della legge Regionale n. 4 del 3 gennaio
2005 e  dichiarazione  per  inquadramento  fiscale,  previdenziale  e
assicurativo; 
      d) per i non assegnatari di borsa di studio conferita su  fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,  della
legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della I  rata  dei  contributi
per l'accesso e la frequenza e  ricevuta  di  pagamento  della  tassa
regionale per il diritto allo studio ai sensi della  legge  Regionale
n. 4 del 3 gennaio 2005; 
      e) n. 1 marca da bollo da € 14,62; 
      f) autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
      g) autocertificazione attestante: 
        i dati anagrafici, 
        la cittadinanza, 
        il titolo accademico posseduto, 
        l'eventuale  iscrizione  ad   altro   corso   di   laurea   o
post-lauream presso l'Universita' per Stranieri di Siena o presso  un
altro Ateneo e, in caso affermativo, l'impegno scritto a  sospenderne
la frequenza, 
        dichiarazione da parte dei  dottorandi  che  fruiranno  della
borsa di studio, di cui al presente bando, di non aver  usufruito  in
precedenza di altre borse di studio  erogate  per  seguire  corsi  di
dottorati di ricerca. 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato  di  Ricerca
e' collocato, a domanda,  in  congedo  straordinario  per  motivi  di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio  ove  ricorrano  le  condizioni  richieste.  Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della  progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.  In  caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,
o di rinuncia a questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
 Tassa Regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi  sono  costituite
da: 
      a) Tassa Regionale per il diritto  allo  studio  universitario,
attualmente stabilita in € 98,00 ai sensi della legge regionale del 3
gennaio 2005, n. 4. 
    Tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca  sono  tenuti
al pagamento della Tassa Regionale. 
      b)  Contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di
dottorato ai sensi della legge del 3 luglio 1998 n. 210, a carico  di
coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio conferite
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4,  comma
3, della legge n. 210/98, pari a € 1.800,00 pagabile in due rate.  La
prima  rata   di   €   800,00,   dovra'   essere   versata   all'atto
dell'iscrizione. La seconda rata, graduata secondo i criteri  di  cui
alle disposizioni vigenti, dovra' essere versata entro il 30  aprile.
La domanda di riduzione sulla II rata  dovra'  essere  presentata  al
momento dell'iscrizione allegando  la  certificazione  ISEE  ed  ISPE
relativa  ai  redditi  prodotti  nell'anno  precedente   dal   nucleo
familiare dello studente. 
    Gli  studenti  beneficiari  di  borse  di   studio   dell'Azienda
Regionale del Diritto allo Studio, gli idonei  ed  i  beneficiari  di
prestiti d'onore sono esonerati  totalmente  dalla  tassa  regionale,
dalla tassa di iscrizione e  dai  contributi  universitari  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 aprile 2001. Gli studenti che presentino domanda di  borsa
di studio e/o  di  prestito  d'onore  all'Azienda  Regionale  per  il
Diritto allo Studio  sono  temporaneamente  esonerati  dal  pagamento
della I rata, in attesa dell'esito del concorso. In caso  di  mancata
concessione della borsa di studio o prestito d'onore, i dottorandi in
questione saranno tenuti al versamento della tassa  regionale  e  dei
contributi dovuti. 
    Gli studenti diversamente abili con invalidita' pari o  superiore
al 66% sono esonerati totalmente dalla tassa regionale,  dalla  tassa
di iscrizione e dai contributi universitari. Per ottenere  l'esonero,
tali studenti dovranno presentare, all'atto  dell'iscrizione,  idonea
documentazione dalla quale  risulti  la  percentuale  di  invalidita'
riconosciuta  (art.  8,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9/4/01). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                           Borsa di Studio 
 
 
    L'importo annuale della borsa di  studio,  determinato  ai  sensi
dell'art. 1 del  decreto  ministeriale  18  giugno  2008  e'  pari  a
€ 13.638,47  al  lordo  degli  oneri  previdenziali  a   carico   del
percipiente. 
    Le borse verranno assegnate previa  valutazione  comparativa  del
merito, come e' indicato all'art. 1 del  presente  bando,  e  secondo
l'ordine delle graduatorie. La durata della borsa di studio  e'  pari
all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno, a proseguire il dottorato  di  ricerca,  l'Amministrazione
non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi  nei  quali
il dottorando ha effettivamente  frequentato  i  corsi  e  svolto  le
attivita'  stabilite  dal  Consiglio  Direttivo   della   Scuola   di
Dottorato. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali. 
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  del
borsista. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                 Frequenza e Obblighi dei Dottorandi 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  Dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che  saranno  fissate  dal  Consiglio  Direttivo  della   Scuola   di
Dottorato. 
    Alla fine di ciascun anno gli  iscritti  ai  corsi  di  Dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio di Indirizzo, che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso  di  Dottorato
di Ricerca. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
              Conferimento titolo di Dottore di Ricerca 
 
 
    Il titolo di Dottore di Ricerca verra'  conferito  a  conclusione
del corso a  chi  avra'  conseguito  risultati  di  rilevante  valore
scientifico  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta   e
accertati da una apposita commissione. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei Dati Personali 
 
 
    Ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.   196,
l'Universita' si impegna a rispettare il  carattere  riservato  delle
informazioni fornite dai candidati:  tutti  i  dati  forniti  saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al  concorso  e
all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita',  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                            Norme Finali 
 
 
    Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento  al
Regolamento della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Universita' per
Stranieri di Siena. 
      Siena, 28 giugno 2010 
 
                                                Il rettore: Vedovelli