Concorso per 1 dottore di ricerca (lombardia) UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 54 del 09-07-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO   (scad.  8 ottobre 2010) Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXVI ciclo), afferenti alla Scuola di dottorato in "Scienze Mediche Sperimentali ...
Ente: UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MILANO
Comune: MILANO
Data di inserimento: 09-07-2010
Data Scadenza bando 08-10-2010
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA


CONCORSO   (scad.  8 ottobre 2010)

Concorsi pubblici  per l'ammissione ai corsi di dottorato di  ricerca
  (XXVI ciclo),  afferenti  alla  Scuola  di  dottorato  in  "Scienze
  Mediche Sperimentali e Cliniche" 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
"Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca"; 
    Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo
alle modifiche del regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 509/1999; 
    Visto il decreto rettorale n. 19346 del 16  luglio  2007  con  il
quale e' stata istituita la Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze
Mediche Sperimentali e Cliniche; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca nella  seduta  del  24
giugno 2008, relativa al contributo di ammissione  per  studenti  non
comunitari soggiornanti all'estero; 
    Visto  il  Regolamento  dei  Corsi  di   Dottorato   di   ricerca
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, emanato  con  decreto
rettorale n. 025436 del 4 maggio 2009; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di  Milano-Bicocca,
emanato con decreto  rettorale  n.  20723  del  19  dicembre  2007  e
pubblicato nel supplemento ordinario  n.  20,  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2008; 
    Vista la delibera del Senato  Accademico  dell'Universita'  degli
Studi di Milano-Bicocca nella seduta  del  12  aprile  2010  relativa
all'istituzione dei Corsi di Dottorato di  ricerca  -  XXVI  ciclo  -
avente  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli  Studi  di
Milano-Bicocca; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca nella  seduta  del  27
aprile 2010, relativa al finanziamento  delle  borse  di  studio  dei
Corsi di Dottorato di ricerca - XXVI ciclo; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca nella  seduta  del  27
aprile 2010, relativa a tasse e contributi per i Corsi  di  Dottorato
di ricerca per l'a.a. 2010/2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 0029130 del 30 aprile 2010  con  il
quale sono state attribuite ai Corsi di Dottorato di ricerca le borse
del Fondo Giovani 2009; 
    Visto il decreto rettorale n. 0029531 del 14 giugno 2010  con  il
quale sono istituiti i Corsi di Dottorato  di  ricerca  (XXVI  ciclo)
aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli  Studi  di
Milano-Bicocca; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indetti presso l'Universita' degli Studi  di  Milano-Bicocca
pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato  di
ricerca (XXVI ciclo), afferenti alla Scuola di Dottorato in  "Scienze
Mediche Sperimentali e Cliniche". 
    Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, il  numero
complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse  di  studio,
le modalita' di svolgimento  delle  prove  di  ammissione,  eventuali
posti  in  soprannumero  previsti  per  particolari   categorie,   la
possibilita' per i candidati di scegliere se sostenere  le  prove  in
lingua italiana o in un'altra lingua. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche'  le
comunicazioni relative pervengano entro la  data  della  prima  prova
d'esame.  L'aumento  delle   borse   di   studio   puo'   determinare
l'incremento dei posti  globalmente  messi  a  concorso.  Il  mancato
perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei  tempi
stabiliti, determina  la  mancata  attribuzione  delle  borse  e,  di
conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso. 
    Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2  del
Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca d'ateneo,  per  ciascun
Corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa non piu' di
due titolari di assegno di ricerca. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca coloro i quali  siano  in
possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi  degli  ordinamenti
previgenti   al   decreto   ministeriale   n.   509/1999   o   laurea
specialistica/magistrale  conseguita  in  Italia,  ovvero  di  titolo
accademico  conseguito  all'estero  e  preventivamente   riconosciuto
idoneo dal  Collegio  dei  Docenti.  Possono  presentare  domanda  di
ammissione anche coloro i quali conseguano i titoli accademici di cui
sopra, entro e non oltre la data di  svolgimento  della  prima  prova
d'esame. 
    I candidati laureandi sono ammessi al concorso  con  riserva;  il
mancato conseguimento del titolo entro la  data  della  prima  prova,
comportera' l'esclusione dalle prove e dalle graduatorie di merito. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    Per partecipare alla  prova  di  ammissione,  tutti  i  candidati
(italiani e stranieri), ad eccezione di coloro che  hanno  conseguito
il  titolo  di   studio   all'estero,   devono   presentare   domanda
esclusivamente per via telematica, tramite  internet  o  i  terminali
self-service dislocati nei locali  dell'Universita'  degli  Studi  di
Milano-Bicocca entro e non oltre il termine perentorio delle  ore  12
dell'8 ottobre 2010. 
    Il candidato deve procedere come segue: 
      Se utilizza un  terminale  self  -  selezionare:  accesso  alle
Segreterie on Line; 
      Se     utilizza     un     personal     computer,      digitare
 www.unimib.it/segreterieonline; 
      Se si tratta  del  primo  accesso  al  sistema,  effettuare  la
registrazione  dei  propri  dati  anagrafici,  seguendo  il  seguente
percorso: Area Riservata - Registrazione. 
    I  candidati,  seguendo  le  istruzioni,  devono  indicare:  dati
anagrafici, residenza, domicilio, recapito telefonico. 
    Per tutti gli utenti gia' registrati la procedura e' la seguente:
Area Riservata - Login. 
    Dopo aver effettuato la Login procedere come segue: 
      Area Registrato - Ammissione; 
      Concorso d'ammissione - Iscrizione; 
      Tipi di corso di studio - Corso di Dottorato. 
    Dopo aver effettuato la  selezione  del  Corso  di  Dottorato  di
ricerca d'interesse, selezionare: Iscriviti. 
    A conclusione della procedura, stampare con l'apposito  tasto  la
domanda di ammissione che sara' comprensiva  del  bollettino  di  MAV
elettronico di € 50,00 quale contributo spese,  pagabile  presso  gli
sportelli di tutti gli istituti bancari.  Il  pagamento  deve  essere
effettuato entro il 08/10/2010, pena esclusione dalle prove. In  caso
di  necessita'  sara'  possibile  stampare  nuovamente  la   ricevuta
ricollegandosi alle Segreterie on-line. 
    Tale  versamento  dovra'  essere  effettuato  per  ogni   domanda
presentata. Nel caso, ove concesso, che  si  presentino  domande  per
piu' di un curriculum dello stesso Corso di Dottorato  dovra'  essere
effettuato un solo versamento. 
    La ricevuta del  pagamento  dovra'  essere  conservata  con  cura
dall'interessato.  L'Amministrazione  universitaria  si  riserva   di
richiederne l'esibizione a riprova dell'avvenuto pagamento. 
    In caso di mancata partecipazione al concorso d'ammissione non e'
previsto il rimborso del sopraindicato contributo. 
    I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
devono presentare domanda secondo le modalita' di cui all'art. 4. 
    Il candidato portatore di handicap puo' ottenere, ai sensi  della
legge n. 104/1992 cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999, tempi
aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento della prova  concorsuale.  A
questo scopo e' necessario che, oltre  a  farne  esplicita  richiesta
nella domanda  di  ammissione,  trasmetta  la  certificazione  medica
attestante la validita' della richiesta. Tali  certificazioni  devono
pervenire entro la data di chiusura del bando  all'Ufficio  Dottorati
di ricerca della Segreteria Studenti, via Temolo, 3 - 20126 Milano. 
    Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  qualora  l'Amministrazione  riscontri,  sulla  base  di
idonei controlli, la non veridicita' del contenuto  di  dichiarazioni
rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici  eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'  in
caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente   da   inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da  parte  dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
        Norme per cittadini stranieri e/o laureati all'estero 
 
 
    I candidati, di qualunque nazionalita',  in  possesso  di  titolo
accademico conseguito all'estero di durata almeno quadriennale devono
presentare domanda di ammissione cartacea secondo lo schema  allegato
al presente bando. 
    Nella domanda dovra' essere specificato se si intenda  concorrere
per i  posti  ordinari  o  soprannumerari,  qualora  previsti  e  nel
rispetto dei requisiti richiesti. Non  e'  possibile  partecipare  ad
entrambe le modalita' selettive. 
    Se la laurea straniera e' gia' stata dichiarata equipollente alla
laurea italiana, i candidati devono dichiarare l'Universita' italiana
e la data del decreto rettorale con  il  quale  e'  stata  dichiarata
l'equipollenza stessa. 
    Se la laurea straniera non e' gia' stata dichiarata  equipollente
alla  laurea  italiana,  i  candidati  devono,  unicamente  ai   fini
dell'ammissione al Corso  di  Dottorato  prescelto,  farne  esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare  la
domanda stessa di: 
      copia autenticata del diploma di laurea, munito  di  traduzione
ufficiale in lingua italiana e di legalizzazione, 
      dichiarazione di valore in loco  a  cura  della  Rappresentanza
Diplomatica Italiana competente per territorio, 
      tutti i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola. 
    La dichiarazione di valore dovra' indicare  il  voto  finale  del
diploma e la scala di  valore  a  cui  il  voto  fa  riferimento.  In
mancanza di tali elementi, ai fini della graduatoria  di  merito,  il
punteggio verra' calcolato sulla votazione minima. 
    Dalla dichiarazione di valore dovra'  inoltre  risultare  che  il
titolo accademico posseduto e' valido nel paese di conseguimento  per
l'iscrizione a corso analogo al Dottorato di Ricerca. 
    I  candidati  che  non  possano  consegnare   la   documentazione
richiesta prima del concorso, saranno ammessi  con  riserva.  In  tal
caso la documentazione  prescritta  dovra'  essere  consegnata  prima
dell'immatricolazione al corso di Dottorato. 
    I candidati laureandi dovranno far pervenire, entro  la  data  di
chiusura del presente bando, un certificato riportante l'elenco degli
esami sostenuti pena la non ammissione all'esame. Il  certificato  di
diploma e la dichiarazione di valore in loco del  titolo  accademico,
dovranno pervenire entro il termine perentorio dell'immatricolazione,
pena esclusione dalla graduatoria di merito. 
    Tutti i documenti presentati potranno essere in lingua italiana o
inglese. I documenti ufficiali  devono  essere  accompagnati  da  una
traduzione giurata in lingua italiana e  dovranno  essere  muniti  di
legalizzazione da parte delle  competenti  autorita'  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero secondo le disposizioni  vigenti  nello
Stato stesso. 
    L'equivalenza del titolo accademico, ai soli fini dell'ammissione
al dottorato, sara' deliberata dal Collegio dei Docenti, in  caso  di
delibera negativa, il candidato sara' escluso  dalla  graduatoria  di
merito. 
    La domanda di ammissione e la  prescritta  documentazione  dovra'
essere presentata personalmente all'Ufficio Studenti Stranieri  della
Segreteria Studenti, via Temolo, 3 -  20126  Milano,  ovvero  tramite
raccomandata A/R, entro la data di chiusura del presente bando. 
    La domanda di ammissione si intende regolarizzata  solo  dopo  il
pagamento  del  contributo  di  partecipazione  al  concorso  di  cui
all'art. 3 tramite MAV fornito dall'Ufficio Studenti Stranieri. 
    Le domande dei cittadini non comunitari pervenute per il  tramite
delle Rappresentanze consolari sostituiscono la  procedura  ordinaria
di ammissione (domanda on line o domanda cartacea). 
    I cittadini extracomunitari non in possesso dei requisiti di  cui
all'art. 39 del decreto legislativo 30/7/1998 n. 286 come  modificato
dall'art. 26 della  legge  30/7/2002  n.  189  (non  soggiornanti  in
Italia) sono esonerati dal pagamento del contributo di partecipazione
al concorso di € 50,00. 
    Per  suddetta  categoria,  l'immatricolazione,  subordinata  alla
consegna del visto consolare per motivi di studio/universita', dovra'
avvenire  entro  i  termini  perentori  indicati  nella  notifica  di
ammissione, pena decadenza del diritto. 
    In caso di invio postale NON FA FEDE IL TIMBRO. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Prove di ammissione 
 
 
    L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita'  esplicitate
per ciascun corso all'art. 1. 
    All'esame  sono  riservati   complessivamente   60   punti.   Per
conseguire l'idoneita'  e'  necessario  riportare  nella  valutazione
complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida  in
due parti, sia alla prova scritta che alla prova orale sono riservati
fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneita'  per  ciascuna  parte  e'
data da un punteggio non inferiore a 20/30. 
    Laddove  previsto,  il   punteggio   dell'esame   potra'   essere
integrato, secondo quanto stabilito dal Collegio dei  docenti,  dalla
valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20  punti.
L'eventuale valutazione dei titoli e'  effettuata  dalla  Commissione
giudicatrice prima della prova orale  e,  se  preceduta  dalla  prova
scritta, prima della correzione della medesima. Il  punteggio  finale
e' dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti riportati nella  prova
scritta e nella prova orale o dai voti riportati nella singola  prova
qualora sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a  tale
votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e
il punteggio finale e' espresso in ottantesimi. 
    La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    Per sostenere le prove  i  candidati  dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento valido: 
      a) carta d'identita'; 
      b) passaporto; 
      c) patente di guida; 
      d) tessera postale; 
      e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale). 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                   Titoli: consegna e restituzione 
 
 
    Qualora la prova di ammissione preveda la valutazione di  titoli,
essi dovranno essere presentati in originale o in copia conforme. Gli
stessi dovranno essere consegnati, secondo le modalita' previste  per
ogni corso nell'art. 1, entro il termine perentorio di  chiusura  del
presente bando. In caso di invio postale il timbro non fa fede. 
    I  candidati  laureandi,  ammessi  al  concorso  sottocondizione,
potranno consegnare certificato  o  autocertificazione  di  laurea  e
copia della tesi il giorno stesso della prima prova. 
    I  titoli  saranno  restituiti,  a  richiesta   dell'interessato,
trascorsi 120 giorni dalla  pubblicazione  delle  graduatorie,  salvo
contenzioso in atto. I candidati provvederanno, a loro cura e  spese,
entro 6 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, al  recupero  dei
titoli; decorso tale termine l'Amministrazione non rispondera'  della
conservazione degli stessi. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le Commissioni per gli esami di ammissione ai Corsi di  Dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita'  alla  normativa
vigente. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                Graduatoria e modalita' d'iscrizione 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva  riportata
da  ciascun  candidato  e  pubblicata  all'Albo  Ufficiale   d'Ateneo
(Edificio U6 piazza  dell'Ateneo  Nuovo,  1  -  Milano)  e  sul  sito
internet www.unimib.it. 
    Le suddette modalita' di pubblicazione della  graduatoria  e  dei
termini di immatricolazione hanno valore di comunicazione ufficiale a
tutti  gli  effetti  e  non  sono  pertanto  previste   comunicazioni
personali ai partecipanti alle prove, se non in caso di copertura  di
posti vacanti. 
    I  candidati  sono  ammessi  al  Corso  secondo  l'ordine   della
graduatoria e fino alla concorrenza del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro  15
giorni dalla data di pubblicazione  della  graduatoria,  comporta  la
decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal  caso  i  posti
rimasti vacanti vengono assegnati a coloro  che  ricoprono  posizione
utile nella graduatoria di merito. 
    Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci al  Corso
entro due mesi dal suo inizio. Nel caso in cui il  rinunciatario  sia
beneficiario di borsa di studio non e' tenuto alla restituzione delle
mensilita' gia' percepite.  L'Ateneo  provvedera'  a  riassegnare  la
parte di borsa restante ad altro dottorando gia' iscritto  al  Corso,
sprovvisto  di  borsa,  secondo   l'ordine   della   graduatoria   di
ammissione. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Al fine di evitare l'esclusione, i  vincitori  devono  consegnare
all'Ufficio Dottorati  di  Ricerca  (sportello  18  della  Segreteria
Studenti, via Temolo, 3 - 20126 Milano, il lunedi'  dalle  ore  13,45
alle 15,45 e dal martedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore  12,00)
la seguente documentazione: 
      1) domanda di immatricolazione  stampata  dalle  Segreterie  on
Line; 
      2) una fotografia, formato tessera; 
      3) ricevuta del versamento di cui al successivo art.  10  (solo
per chi non e' titolare di borsa). 
    La consegna deve avvenire entro il termine perentorio indicato  a
margine della graduatoria. Gli ammessi che non si iscriveranno  entro
il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. 
    I posti eventualmente resisi vacanti, per decadenza dal diritto o
rinuncia, saranno messi a  disposizione  dei  candidati  classificati
successivamente in graduatoria, i  quali  saranno  convocati  tramite
telegramma dall'Ufficio Dottorati di Ricerca. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'Universita' attribuisce agli ammessi,  secondo  l'ordine  della
graduatoria, una borsa di studio di importo non  inferiore  a  quello
determinato  dalle  disposizioni  di  legge.  Per  l'anno  accademico
2010/2011 detto importo ammonta a € 13.638,47  annui  lordi  (a  tale
cifra sara'  detratto  l'8,91%  come  quota  I.N.P.S.  a  carico  del
borsista). 
    A parita' di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  9  aprile  2001.  In  caso  di  ulteriore
parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente. 
    Nel caso di borse di studio a ricerca finalizzata, l'assegnazione
sara' proposta dal Collegio dei Docenti che terra' conto,  oltre  che
della graduatoria di merito, delle eventuali  opzioni  del  candidato
del giudizio della Commissione  sulle  competenze  del  candidato  in
merito allo specifico tema di ricerca. 
    Qualora nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico
collegato a una borsa di studio oppure nessuno, a parere del Collegio
dei Docenti, sia in grado svolgerlo, la borsa non sara'  assegnata  e
il numero delle borse verra' conseguentemente diminuito. 
    L'importo della borsa di studio  e'  aumentato,  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%. 
    La borsa di studio  ha  decorrenza  dall'inizio  delle  attivita'
didattiche ed e' erogata in rate mensili posticipate. 
    Ai sensi dell'art. 12  comma  7  del  Regolamento  dei  Corsi  di
Dottorato  di  ricerca  il  godimento  della  borsa  di   studio   e'
compatibile con altri redditi  personali,  purche'  non  superino  il
tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di  Amministrazione.
Per l'anno solare 2011 il limite  di  reddito  e'  stato  fissato  in
€ 15.000,00. 
    Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio  a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. 
    Il pubblico dipendente, ammesso ai Corsi di Dottorato di ricerca,
che non goda di alcuna  borsa  di  studio  e  posto  in  aspettativa,
conserva il trattamento economico previdenziale e  di  quiescenza  in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la  quale  e'
instaurato il rapporto di lavoro. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                         Tasse e contributi 
 
 
    I Dottorandi, non titolari di borsa  di  studio,  sono  tenuti  a
versare un contributo, stabilito, per l'anno accademico 2010/2011  in
€ 885,00 da versarsi in 2 rate, nel seguente modo: 
      versamento    della    prima    rata    (€ 635,00)     all'atto
dell'immatricolazione; 
      versamento della seconda rata (€ 250,00)  entro  il  16  maggio
2011. 
    Per l'accesso e la frequenza ai Corsi, i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato,  per
l'anno accademico 2010/2011, in  € 6,96.  Per  coloro  che  non  sono
titolari di borsa di studio, l'importo e' compreso nel contributo  di
€ 885,00 da versare.  Ai  titolari  di  borsa  detto  importo  verra'
sottratto dal primo rateo di borsa. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione  del
Corso di Dottorato di ricerca, all'atto  del  superamento  dell'esame
finale, che e' subordinato alla presentazione  di  una  dissertazione
scritta (Tesi di Dottorato) che dia conto di una  ricerca  originale,
dalla quale emergano risultati scientifici rilevanti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per  quanto  non  previsto  nel   presente   bando   valgono   le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di  Dottorato  di
ricerca. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    Con riferimento alle disposizioni di cui decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali", concernente la tutela delle persone e di  altri  soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e,  in  particolare,  alle
disposizioni di  cui  all'art.  13,  i  dati  personali  forniti  dai
candidati  sono  raccolti  presso  l'Universita'   degli   Studi   di
Milano-Bicocca per le finalita'  di  gestione  del  concorso  e  sono
trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento  degli  stessi,
per gli ammessi al Corso, prosegue anche successivamente all'avvenuta
immatricolazione  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  della
carriera universitaria. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241  il  Responsabile  del
Procedimento di cui al presente bando e': Dott.ssa Ester  Tagliavini,
Area Segreterie Studenti, Capo Settore Post Lauream (Via Temolo, 3  -
20126 Milano). 
    I candidati hanno facolta' di  esercitare  il  diritto  d'accesso
agli atti del procedimento secondo la normativa vigente. 
    La  richiesta,  indirizzata  al  Responsabile  del  Procedimento,
dovra' essere inviata all'Ufficio  Protocollo  -  Piazza  dell'Ateneo
Nuovo, 1 - 20126 Milano. 
      Milano, 23 giugno 2010 
 
                                                Il Rettore: Fontanesi