Concorso per 1 geometra (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 17-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  16 aprile 2009) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-03-2009
Data Scadenza bando 16-04-2009
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  16 aprile 2009)
Sessione  degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di geometra

                        IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

   Vista   la   legge   8   dicembre   1956,  n.  1378  e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione
del  regolamento  sugli  esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
   Vista   la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  e  delle  relative prove per
l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina dei
relativi ordinamenti;
   Visto  in  particolare  l'art.  7 comma 2 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce che: «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e  di  laurea  specialistica  definiscono  anche, in conformita' alla
normativa  vigente,  la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
   Visto  il  decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del
regolamento  per  gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della  libera  professione  di  geometra  (modificato  con decreto 14
luglio  1987),  per  il  quale  gli  esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica  sessione  indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
                               Ordina:

                               Art. 1.


   E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato
per   l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  di
geometra.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   1.  Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore di geometra conseguito
presso   un  istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
    A)  completato un periodo di pratica biennale presso un geometra,
un  architetto  o  un  ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi
professionali  da  almeno  un  quinquennio (art. 2, comma 2, legge n.
75/1985);
    B)   completato   almeno   cinque   anni   di  attivita'  tecnica
subordinata,  anche  al  di fuori di uno studio tecnico professionale
(art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);
    C)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001). I collegi
provinciali   dei  geometri  accertano  la  sussistenza  della  detta
coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione  agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati agli
interessati.
   2.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
    D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
(art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
e relativa tabella A);
    E)  lauree,  comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella  D  allegata  (art.  55,  commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
   3.  Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

        
      
                               Art. 3.

                            Sedi di esame


   1.  Sono  sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri,
elencati  nella  tabella  A  allegata,  ubicati nelle citta' sedi dei
collegi  dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania,
Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi
ubicati  nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non
sono sedi di istituti tecnici per geometri; Montefiascone individuata
per il collegio ubicato nel comune di Viterbo per non utilizzabilita'
dell'ITIGS di Viterbo.
   2.   Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art.  10  del  regolamento,  possono essere costituite
commissioni  per  candidati  provenienti da diverse sedi di collegi o
piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
   3.  Qualora  gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
   4.  Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

        
      
                               Art. 4.

Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  - Termine -
                             Esclusioni


   1.  I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale   -   4^  serie  speciale,  presentare,  come  indicato  al
successivo  comma  4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai
documenti  di  rito  e  redatta  secondo  le  modalita' stabilite dal
successivo  art.  5,  all'istituto  indicato nella predetta tabella A
ubicato   nel   comune   sede  di  residenza  o  di  svolgimento  del
praticantato.
   2.  Nel  caso  in cui il comune sede di residenza o di svolgimento
del  praticantato  non  risulti  sede d'esame, la domanda deve essere
presentata  all'istituto  ubicato nella provincia sede di residenza o
di svolgimento del praticantato.
   3.  Nel  caso  in  cui  nella  provincia  sede  di  residenza o di
svolgimento   del   praticantato  vi  siano  piu'  circoscrizioni  di
collegio,  la  domanda  deve  essere  presentata all'istituto ubicato
nella   circoscrizione   sede  di  residenza  o  di  svolgimento  del
praticantato.
   4.  Le  domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico  sede  d'esame,  sede  prescelta  con  i  criteri  di  cui ai
precedenti  commi  1,  2  e  3,  ed  inviate  al  collegio  nella cui
circoscrizione  risulta  ubicato  il  detto  istituto, si considerano
prodotte  in  tempo  utile  purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
   5.  Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande  con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
   6.  L'esclusione  puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

        
      
                               Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto


   1.  Nella  domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con  marca  da  bollo  (euro  14,62) e corredata della documentazione
indicata  nel  successivo  art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita'  penali  per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000)  e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni   comporta  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica citato),
devono  dichiarare  (articoli  46  e  47 decreto del Presidente della
Repubblica citato):
    - il cognome ed il nome;
    - il luogo e la data di nascita;
    -  la  residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
    -   di  aver  conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore  di  geometra,  con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame;  dell'anno  scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto  che  ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto
sede  d'esame;  della data del diploma; del numero ed anno di stampa,
se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna  e  del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,   comunque,   in   possesso   dell'interessato,  precisare  tali
circostanze  ed  indicare  l'istituto  che  ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a  coloro  che  sono  in  possesso  di  uno  dei  requisiti di cui al
precedente  art.  2,  comma 2, lettere D ed E (diplomi universitari e
lauree);
    -  di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale o circoscrizionale;
    -  il  praticantato  svolto. La dichiarazione in argomento non e'
richiesta  a  coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui
al  precedente  art.  2,  commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS,
diplomi universitari e lauree);
    - di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente  art.  2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle prove d'esame.
    In  relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e
2,  lettere  C,  D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma  3,  occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS  e  le  lauree  occorre,  in  particolare, dichiarare l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
    -  di  non  aver  prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame.
   2.  Coloro  i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al collegio
competente.
   3.  I  candidati  diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.

        
      
                               Art. 6.

               Domande di ammissione - Documentazione


   1.  Alla  domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
    -  curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal candidato,
relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
ulteriori studi compiuti;
    - eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
    - ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
     della  tassa  di  ammissione  agli esami dovuta all'erario nella
misura  di  49,58  euro  (art.  2  -  capoverso  3  - del decreto del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre  1990).  Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando  il  modello  F23  (codice tributo: 729T; codice ufficio:
quello  dell'Agenzia  delle entrate “locale” in relazione
alla residenza anagrafica del candidato);
     del  contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere  all'istituto  gli  estremi  del  conto corrente postale da
utilizzare);
    fotocopia  non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
    elenco   in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

        
      
                               Art. 7.

                       Adempimenti dei collegi


   1.  Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano  al Ministero della Istruzione, Universita' e
Ricerca   entro  la  data  del  30  aprile  2009,  a  mezzo  fax  (n.
06/58492602),  il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai
fini  della  determinazione del numero delle commissioni da nominare.
Detta  comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non
sia  pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al consiglio nazionale.
   2.  Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12  maggio 2009, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati
in  possesso  dei requisiti per consentire al Ministero di provvedere
alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi provvedono a
formare  i  detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72
decreto   del   Presidente   della   Repubblica  n.  445/2000)  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  candidati  nelle  domande, con
riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel registro dei
praticanti  e  sia  al  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui al
precedente  art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun
candidato,  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di nascita,
nonche'  il  requisito  di ammissione posseduto, di cui al precedente
art.  2,  da  indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o
E).  Accanto  al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
apposta  anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
   3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
    «Il  Presidente  del collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli   6   e   7   del  regolamento  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreti
ministeriali  15  marzo  1986  e  14  luglio  1987), relativamente ai
candidati, in numero di …..., di cui all'elenco nominativo che
precede:
     l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2,
comma  2, legge n. 75/1985; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e
3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
    di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute
e  la  loro  utile  produzione  e  di  aver  compiuto  ogni opportuno
accertamento di competenza;
    di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
   4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto   elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
   5.  Entro  la  data del 13 ottobre 2009, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una  fotocopia  della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono  essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui  sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate  al  Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma  2).  Nel  caso  in  cui i candidati di un collegio siano stati
assegnati  a  piu'  commissioni,  con sede nello stesso istituto o in
istituti   diversi,   il   medesimo  collegio  allega,  per  ciascuna
commissione,  oltre  al  detto  elenco  generale,  specifica distinta
recante  indicazione  dei  candidati  assegnati  dal  Ministero  alla
singola commissione.
   6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro
e  non  oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle prove d'esame,
soltanto   alla   commissione  esaminatrice  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).

        
      
                               Art. 8.

                       Calendario degli esami


   1.  Gli  esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
    27   ottobre  2009,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici  e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento  ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
    28   ottobre   2009,   ore   8,30:  prosecuzione  della  riunione
preliminare;
    29   ottobre  2009,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritto-grafica;
    30  ottobre  2009,  ore  8,30:  svolgimento  della  seconda prova
scritto-grafica;
   2.  L'elenco  e  le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove  orali  ed  il  calendario  relativo  alle prove stesse vengono
notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
degli  elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto sede
degli  esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale
spetta,   in   ogni   caso,   di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, regolamento).

        
      
                               Art. 9.

                           Prove di esame


   1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e  tenendo  conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio
(art.  3,  comma  4),  alle  rispettive  sedi  di  esame nei giorni e
nell'ora  indicati  per  lo svolgimento delle prove scritto-grafiche,
muniti di valido documento di riconoscimento.
   2.  Gli  esami  hanno  carattere  specificatamente professionale e
consistono  in  due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti  che  possono  formare  oggetto  delle  prove di esame sono
indicati nella tabella B allegata.
   3.  Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle   due   prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in  calce  ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, regolamento).
   4.  Durante  le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (allegato A regolamento).
   5.  Non  sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati motivi sottoposti
tempestivamente  alla  valutazione  discrezionale  e definitiva della
commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di sostenere la prova
orale  nel  giorno  stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati  in  altra data solo a condizione che non si determini un
prolungamento  del  previsto  calendario  di esami (art. 12, comma 8,
regolamento).

        
      
                              Art. 10.

                               Rinvio


   1.  Per  quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
   La  presente  ordinanza  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 10 marzo 2009
                                         Il direttore generale: Dutto