Concorso per 300 allievi marescialli ruolo ispettore arma carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 300
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 21-10-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 20 novembre 2014) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi mare ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-10-2014
Data Scadenza bando 20-11-2014
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 20 novembre 2014)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.
574, recante "Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente dell Repubblica 9  ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti", e succesive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246",  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 4 aprile 2012 n. 35  e,  in  particolare,  l'articolo  8,
concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per  l'assunzione  nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016"; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   Marescialli   e
Brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  4  giugno  2014,   recante
"Direttiva tecnica riguardante l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati   idonei   al   servizio
militare"; 
    Vista la lettera n. 88/1-2 IS del 29 settembre 2014  con  cui  il
Comando Generale dell'Arma dei Carabineri ha trasmesso  gli  elementi
di  programmazione  per  il  5°  concorso   triennale   per   Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD 0122491 del 7  ottobre  2014  con  cui  lo
Stato Maggiore  della  Difesa  ha  rilasciato  il  prescritto  "nulla
contro" all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione  al  5°
concorso triennale di 300 Allievi  Marescialli  del  ruolo  Ispettori
dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per  l'ammissione  al  5°  corso  triennale  di  300
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  al  5°  corso  triennale  (2015-2018)  di  300  Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Dei 300 posti messi a concorso: 
    a) 12 sono riservati ai candidati  in  possesso,  all'atto  della
scadenza del termine di presentazione delle  domande,  dell'attestato
di bilinguismo  riferito  a  livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni; 
    b) 60 sono riservati: 
    - al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti  in  linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  e  delle  Forze  di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
    - ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della  Marina
e dell'Aeronautica; 
    - agli assistiti  dall'Opera  nazionale  di  assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina Militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in  possesso  dei  prescritti
requisiti; 
      c) 3 sono riservati ai candidati orfani o coniugi  di  deceduti
per causa di lavoro,  di  guerra  o  di  servizio  ovvero  di  grandi
invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti  agli  altri  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avviso     nei     siti     internet
"www.persomil.difesa.it/concorsi" e "www.carabinieri.it", definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
    1) siano idonei al servizio militare incondizionato.  Coloro  che
risultino temporaneamente  inidonei  sono  ammessi  al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo articolo 9; 
    2) abbiano conseguito il  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e'  bandito  il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per  l'accesso  alle  universita'  dall'articolo  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni; 
    3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30°  anno  di
eta'. Gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per  l'ammissione  ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi  di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 
    4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna; 
    5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 
    6) non siano stati giudicati inidonei  all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo biennio; 
    7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
    1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il  consenso  dei
genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se minorenni.  Per
coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma  obbligatoria  il  limite  massimo  di  eta'  e'
elevato a 28 anni. Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per  altri  pubblici  impieghi  non  trovano
applicazione; 
    2) godano dei diritti civili e politici; 
    3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   Maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri; 
    4) siano in possesso di  condotta  incensurabile  e  non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
    5) abbiano conseguito il  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive  modifiche  ed  iintegrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al
concorso,   consegnando   idonea   documentazione   all'atto    della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9; 
    6) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    8) se candidati di sesso maschile,  non  siano  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data  in  cui  sono  stati  collocati  in  congedo,   come   disposto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  In
tal caso, la  dichiarazione  dovra'  essere  esibita  all'atto  della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo  9,  nonche'
al  riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'   psico-fisica   ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 12. 
    4. I requisiti di cui al comma 1,  fatta  eccezione  per  l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo  articolo  3.  Gli
stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3 devono
essere mantenuti fino alla data di incorporamento  presso  la  Scuola
Marescialli e Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento  ed  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
Direttore Generale per il Personale Militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata  esclusivamente  on-line  seguendo  la  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il  candidato  a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
    a) casella di  posta  elettronica  certificata  di  tipo  CEC-PAC
(comunicazione  elettronica  certificata  tra  cittadino  e  Pubblica
Amministrazione) intestata al candidato. Il titolare di CEC-PAC  deve
compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale; 
    b) carta di tipo conforme agli standard  CIE  (carta  d'identita'
elettronica) e  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  candidato
titolare di questo tipo di smart card deve: 
    - compilare i campi con  i  propri  dati  anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    - identificarsi digitalmente mediante  l'utilizzo  della  propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato; 
    c)  firma  digitale  /  elettronica  qualificata.  Il   candidato
titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
    - compilare il  modulo  di  identificazione  con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
    -  sottoscriverlo  mediante   certificato   di   firma   digitale
(intestato al candidato); 
    - eseguire la procedura di  upload  per  caricare  il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
candidato,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati che si trovano  all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e  Contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scannerizzato ed inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    4. I candidati  minorenni,  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione,  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  al  precedente  comma  2,  identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC oppure tramite carta di  tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
Allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la potesta' genitoriale o,  in  mancanza,  dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    5.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole  delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni  non  veritiere,
di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare: 
    a) i propri dati anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
    b) il proprio stato civile; 
    c) la residenza e il  recapito  al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella di posta elettronica certificata di tipo  CEC-PAC,  tutte  le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica  /  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma  digitale  /
elettronica  qualificata  deve  indicare  un   indirizzo   di   posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una  casella  di  PEC  -
posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Dovra'  essere  segnalata,  altresi',  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo  cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto
Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento,  ogni  variazione  del
recapito    indicato.    L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
    d) il titolo di studio posseduto; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana.  In  caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
    f) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver  riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, di non  essere  attualmente  imputato  in
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione. In  caso  contrario  dovra'  indicare  le  condanne,  le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento  -  Ufficio  Concorsi  e  Contenzioso,  a  mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi  variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga  successivamente  alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola Marescialli e Brigadieri; 
    h) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
    i) il servizio militare eventualmente prestato,  con  indicazione
della durata e del grado rivestito; 
    j) di non essere stato dichiarato obiettore di  coscienza  ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato in congedo, come previsto  dall'articolo  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    k) l'eventuale possesso dell'attestato di bilinguismo riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
    l)  l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di   cui
all'articolo 645  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66
(coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea  collaterale  di
secondo grado qualora unici superstiti,  del  personale  delle  Forze
Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e  delle  Forze  di  Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio); 
    m) l'eventuale possesso del diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado conseguito presso una  Scuola  militare  dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica; 
    n) se e' assistito dall'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina Militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri; 
    o) se e' orfano o coniuge di deceduti per  causa  di  lavoro,  di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'articolo 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    p) l'eventuale possesso di  uno  o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo articolo 16, comma  2.  Il  candidato  dovra'
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
    q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei  titoli  di  preferenza
previsti dall'articolo 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, o dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovra'  fornire  tutte
le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti sui  suddetti  titoli,  che  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; 
    r) la  lingua  straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola, la tedesca, la russa, l'albanese, la turca  e
la cinese) nella quale intende  sostenere  la  prova  facoltativa  di
lingua; 
    s)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
    t) di prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta  dovra'  essere  esibita  dal   candidato   all'atto   della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    7.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. 
    8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con  le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli  per  fruire  delle  riserve  di
posti, dei titoli di merito, di studio e/o di  preferenza  posseduti.
Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso   e   dichiarati   nella   domanda   stessa.   La   relativa
documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 11. 
    9. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  Generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di   Selezione   e
Reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    10. I militari in  servizio  nell'Arma  dei  Carabinieri  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a)  dovranno,  altresi',  consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente  presso  cui
sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze  di
cui al successivo articolo 4. 
                               Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova  scritta  di  cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: 
    a) segnalare al Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  -  Ufficio  Concorsi  e
Contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); 
    b) trasmettere al suddetto Centro: 
    -  copia  della  documentazione  matricolare  e   caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
    - specchio  dimostrativo  del  servizio  effettivamente  prestato
presso  reparti  dell'Arma  dei  Carabinieri,  incluso   il   periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in  qualita'  di
Allievo. 
    La trasmissione della documentazione di cui alla  lettera  b)  al
Comando Generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di
Selezione    e    Reclutamento,    potra'    avvenire     avvalendosi
dell'applicativo  Ge.Do.P.A.  (Gestione  Documentale   Personale   in
Avanzamento). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per
il  Personale  Militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
    a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare,  per  la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa  di  lingua  straniera  e  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
    b) commissione per  la  valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
    c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
    d)   commissione   per   lo   svolgimento   degli    accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Generale  di  Brigata,
presidente; 
    b) un Ufficiale superiore, membro; 
    c) un docente di materie letterarie, membro; 
    d) un Mar. A. s. UPS o Luogotenente, segretario senza diritto  al
voto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  Ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    Se il numero dei candidati risultera' superiore  a  1000  (mille)
unita', per  ogni  gruppo  di  almeno  500  candidati  potra'  essere
nominata, con provvedimento  del  Direttore  Generale  del  Personale
Militare o di autorita' da lui delegata,  apposita  sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il  presidente.  Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di  lingua  straniera
fosse rilevante. In tal  caso  i  candidati  saranno  assegnati  alla
commissione  ed   alle   sottocommissioni   mediante   sorteggio   da
effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a) un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
    b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
    c) un Ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a)  un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   Tenente
Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale superiore medico, membro; 
    c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale,
in servizio presso il Centro Nazionale di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
    a) un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
    b) un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro; 
    c) un Ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
altro personale. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse particolarmente elevato potranno  essere  nominate
piu' commissioni. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
    a) prova preliminare; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c)  accertamenti  sanitari   per   la   verifica   dell'idoneita'
psico-fisica; 
    d) prova scritta per  accertare  il  grado  di  conoscenza  della
lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui  alla  riserva  del
precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che  hanno  chiesto  nella
domanda di  partecipazione  di  svolgere  la  prova  in  quest'ultima
lingua; 
    e) accertamenti attitudinali; 
    f) prova orale; 
    g) prova facoltativa di lingua straniera. 
    2. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati saranno sottoposti -con  riserva  di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso- a una prova preliminare, che avra' luogo presso  il  Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
Viale Tor di Quinto, 119 - 00191 ROMA Tor  di  Quinto  n.  153,  Roma
raggiungibile dalle fermate: 
    - "Ottaviano - San Pietro" della Metropolitana - linea A, con  la
linea Bus ATAC n. 32; 
    - "Stazione Tor di Quinto" della linea ferroviaria Roma  -  Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
"Roma Flaminia" della Metropolitana - linea A. 
    La prova avra' inizio indicativamente a partire dal  26  novembre
2014, dalle 10.30 di ciascun  giorno  di  convocazione.  Contenuto  e
modalita' della prova sono  indicati  nell'Allegato  B  del  presente
decreto. 
    2. La presentazione dei candidati  dovra'  avvenire  dalle  08.30
alle 10.00, tenendo conto che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verra' effettuata la prova; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede  d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. 
    La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e'
sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al
seguito. 
    3. L'ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede  di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 17  novembre
2014, mediante avviso consultabile nei siti web  "www.carabinieri.it"
e "www.persomil.difesa.it", che avra' valore di notifica a tutti  gli
effetti e per tutti i candidati,  ovvero  chiedendo  informazioni  al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale  per  il
Personale Militare -  Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  -  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.  Con  le  stesse
modalita' sara' data notizia del  mancato  svolgimento  della  prova,
qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto  opportuno
effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere  di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame,  senza
attendere alcuna convocazione,  nel  giorno  previsto  almeno  un'ora
prima  di  quella  di  inizio  della  prova,  muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di penna  a  sfera
ad inchiostro indelebile nero e di un documento d'identita' provvisto
di fotografia e in corso di validita'. 
    5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Se  per  lo
svolgimento della  prova  e'  necessario  ricorrere  a  piu'  di  una
sessione, non  saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione  dei
candidati  interessati  alla  concomitante  partecipazione  a   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
Nazionale  di  Selezione  e   Reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    Se la prova verra'  svolta  in  una  sola  sessione  non  saranno
possibili riconvocazioni. 
    6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione  e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni  contenute
in  apposite  norme  tecniche,  approvate   con   provvedimento   del
Comandante  Generale  dell'Arma  dei   Carabinieri   e,   in   quanto
applicabili, le disposizioni  previste  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche  saranno
rese  disponibili,  prima  della  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    7. In base all'esito della correzione e valutazione  della  prova
preliminare  verra'  formata  una  graduatoria,  al  solo   fine   di
individuare  i  candidati  da  ammettere  alle  successive  prove  di
efficienza fisica, di  cui  al  successivo  articolo  9,  alle  quali
saranno  ammessi  i  primi  1300  candidati  compresi  nella   citata
graduatoria, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio
dell'ultimo candidato ammesso. 
    8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le  modalita'
di convocazione  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  candidati,
indicativamente  a  partire  dal  22  dicembre  2014,  nei  siti  web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186,  00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    9. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova preliminare, potra' prendere  visione,  nella
pagina  del  sito  www.carabinieri.it  dedicata  al   concorso,   del
questionario somministratogli, della  griglia  di  correzione  e  del
proprio modulo risposta test. 
                               Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro Nazionale di  Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti
sanitari  e  attitudinali,  all'atto  della  presentazione   dovranno
produrre i seguenti documenti  in  originale  o  in  copia  conforme,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
    a) atto di assenso, in carta semplice, conforme  all'Allegato  A,
che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore (solo per i candidati
ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro  per  le
prove di  efficienza  fisica).  La  mancata  presentazione  di  detto
documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne; 
    b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica  per
l'atletica leggera, in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 1° dicembre  2014  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 30 novembre 2015; 
    c)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in   possesso,   esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti sanitari; 
    d) referto attestante l'effettuazione  dei  markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    e) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV; 
    f) certificato, conforme al modello  riportato  nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' essere rilasciato in data non  antecedente  i  sei
mesi dalla data di presentazione; 
    g) per i candidati di sesso femminile: 
    - referto del test di gravidanza mediante  analisi  su  sangue  o
urine, eseguito in data non anteriore a quattro  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione per lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo articolo 10, comma 9; 
    - ecografia pelvica con relativo referto; 
    h) per i militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri, specchio
riepilogativo  delle  vicende  sanitarie  pregresse   e/o   in   atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
    i) per i candidati ancora minorenni all'atto della  presentazione
agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all'allegato D al
bando, sottoscritta da chi esercita la potesta' genitoriale. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo
indicativamente a partire  dalla  seconda  decade  di  gennaio  2015,
saranno  svolte  secondo  le   modalita'   e   i   criteri   indicati
nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, nonche' osservando le  disposizioni  contenute  in  apposite
norme  tecniche,  approvate  con   provvedimento   dirigenziale   del
Comandante Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  che  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano in possesso, alla data prevista per le  predette  prove,  della
documentazione sanitaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere  d),
e), f) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in
ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di  tali  documenti  da
parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate  con  il
servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire        a        mezzo         e-mail         (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro  Nazionale   di
Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13.00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso). La mancata presentazione del certificato
di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera
in corso di validita', non consentira' l'ammissione  a  sostenere  le
prove  di  efficienza  fisica,  con  la  conseguente  esclusione  dal
concorso. Non saranno accolte  richieste  di  nuove  convocazioni.  I
candidati convocati dovranno  presentarsi  indossando  idonea  tenuta
ginnica (con giacca a vento al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  b)  e  quindi
l'esclusione dal concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti,  utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16. 
                               Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui  al
precedente articolo 5, comma 1, lettera c), ad  accertamenti  per  la
verifica  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
Maresciallo del ruolo  Ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri.  Detti
accertamenti  saranno  svolti  secondo   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, con  le  modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche
approvate con decreto ministeriale del 4 giugno  2014,  citate  nelle
premesse, nonche' secondo le modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche  saranno
rese  disponibili,  prima  della  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  sanitari,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da  segnalare  con  le
modalita' di cui al  precedente  articolo  9,  comma  2.  La  mancata
esibizione, all'atto della presentazione  per  lo  svolgimento  delle
prove di efficienza fisica di cui al  precedente  articolo  9,  della
documentazione sanitaria di cui al precedente articolo  8,  comma  1,
lettere d), e) ed f) e, per i soli candidati di sesso femminile,  del
referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di
riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la  commissione  di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c)  di  esprimersi  in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati  una  visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
    a) cardiologico con ECG; 
    b) oculistico; 
    c) odontoiatrico; 
    d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
    e) psichiatrico; 
    f) analisi completa  delle  urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   sara'
effettuato   sul   medesimo   campione   il    test    di    conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    g) analisi del sangue concernenti: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i) visita medica generale; 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato D sottoscritta dai genitori o da chi  esercita  la  potesta'
genitoriale.   La   mancata   esibizione   di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i  minorenni  agli  esami
radiologici. 
    4. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
    a) per i candidatiti in servizio nell'Arma  dei  Carabinieri,  ad
eccezione  degli  Allievi  Carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera  e)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) per i restanti candidati, il  possesso  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o  parziale,  dell'enzima  G6PDH  non  puo'  essere
motivo di esclusione, ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  109/2010
richiamata  in  premessa);  apparato  locomotore  superiore  (LS)  2;
apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2. 
    Tutti i candidati al momento della  verifica  degli  accertamenti
sanitari devono presentare il  referto  di  analisi  di  laboratorio,
rilasciato da struttura pubblica, concernente il dosaggio  enzimatico
del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PDH)  eseguito  con   metodo
quantitativo. 
    5. Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici: 
    a) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm.
161, se di sesso femminile; 
    b) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita'  oculare  normali,  senso  cromatico  normale  (e'
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
candidato l'esito della visita  medica,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
    a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario; 
    b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati: 
    a) risultati affetti da: 
    1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4, lettera b); 
    2) disturbi della parola anche se  in  forma  lieve  (dislasia  e
disartria); 
    3) positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  ed  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
    4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
    5) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate  dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale  Maresciallo  del  ruolo  Ispettori
dell'Arma dei Carabinieri. 
      b) che presentino tatuaggi: 
    1) visibili con ogni tipo di uniforme,  compresa  quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
    2)  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente articolo 8, comma 1, la commissione non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  Decreto
Ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si  trovano  in
dette condizioni saranno  nuovamente  convocate  presso  il  predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  per  essere  sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite  specialistiche  e  agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in  una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo articolo 16. Le stesse potranno essere ammesse con riserva
a sostenere le ulteriori prove concorsuali.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata,
con  provvedimento  motivato,  sara'   esclusa   dal   concorso   per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  articolo  16.  Costoro,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con  riserva  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    11. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno  indossare  idonea
tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita  interna
di  caserma.  Gli  stessi,  qualora  le  attivita'   concorsuali   si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il  primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione. 
                               Art. 11 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 10, dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della  prova  sono
indicati nell'Allegato B del presente decreto. 
    2.  Detta  prova  avra'  luogo  presso  il  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento dell'Arma  dei  Carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153, Roma, il 24 febbraio 2015,  con  inizio  dalle  09.30.
Eventuali modifiche della data di  svolgimento  della  prova  saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
candidati, con avviso consultabile, a partire dal 16  febbraio  2015,
nei  siti  internet  www.carabinieri.it   e   www.persomil.difesa.it,
nonche' presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale  per  il
Personale  Militare,  Ufficio  Relazioni  con  il   Pubblico,   viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. 
    3. I candidati ammessi alla  prova  scritta  per  aver  riportato
giudizio di idoneita' agli  accertamenti  sanitari,  senza  attendere
alcuna convocazione, sono tenuti  a  presentarsi  nella  sede  e  nel
giorno previsti, dalle 08.30  alle  09.30,  portando  al  seguito  un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
ed una penna a sfera ad inchiostro  indelebile  nero,  tenendo  conto
che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verra' effettuata la prova; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede  d'esame
portando al seguito borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,  telefoni
cellulari, computer, appunti,  carta  per  scrivere  e  pubblicazioni
varie. 
    Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste
riconvocazioni. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487. 
    6. La prova scritta si intendera' superata se il candidato  avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. 
    Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di
cui all'articolo 16. I candidati che non  supereranno  la  prova  non
saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 
    7. L'esito della prova scritta, il calendario e le  modalita'  di
convocazione dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti
attitudinali e la prova orale di cui ai successivi articoli 12 e  13,
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 3 aprile 2015,
nei siti web  www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'
presso il Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale
militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui  al
precedente  articolo  11   saranno   sottoposti   agli   accertamenti
attitudinali, indicativamente, a partire dal 13 aprile 2015. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente articolo 9, comma 2. 
    3. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati a cura  della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,  lettera  d)  e
consisteranno  nello  svolgimento  di  una  serie  di  prove   (test,
questionari, eventuali prove di perfomance,  intervista  attitudinale
di selezione, colloquio di  verifica  con  la  commissione)  volte  a
valutare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  delle  qualita'
indispensabili all'espletamento delle  mansioni  di  Maresciallo  del
ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.Tali  accertamenti  saranno
svolti  con  le  modalita'  definite  in  apposite  norme   tecniche,
approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati. 
    4. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
"idoneita'" o "inidoneita'". Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'Amministrazione. 
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale  e  convocati
con le modalita' di cui al precedente articolo 11, comma 7. La  prova
avra' luogo indicativamente a partire dal 14 aprile 2015  e  vertera'
sulle materie di cui al programma riportato nel citato Allegato B del
presente decreto. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a  eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente articolo 9, comma 2. 
    3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio  di  almeno  18/30.  Tale  punteggio  sara'  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16. 
                               Art. 14 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda  di  partecipazione  al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alla  prova
orale di cui al precedente articolo  13,  consistera'  in  una  prova
scritta in non piu' di una lingua scelta tra le seguenti: l'albanese,
l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la
tedesca e  la  turca.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a)  non
potranno scegliere per la prova facoltativa  la  lingua  tedesca.  Il
superamento della prova scritta (voto minimo  18/30)  permettera'  di
sostenere  la  successiva  prova  orale  di  lingua.  Tali  prove  si
svolgeranno indicativamente a partire dal  28  maggio  2015,  con  le
modalita' e secondo i programmi stabiliti nel citato Allegato  B  del
bando. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera ed il calendario di convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 21 maggio 2015, nei  siti  web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186,  00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono  0680982935.  Non  saranno  ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnato
un voto finale in trentesimi pari  alla  media  dei  voti  conseguiti
nella  prova  scritta  ed  in  quella  orale.   A   detta   votazione
corrispondera',  per   ciascuna   lingua,   il   seguente   punteggio
incrementale, utile per la formazione della  graduatoria  di  cui  al
successivo articolo 16: 
      a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca: 
    1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    2) da 18/30 a 21/30: 0,20; 
    3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40; 
    4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60; 
    5) da 26,01/30 a 28/30: 1; 
    6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50. 
      b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca: 
    7) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    8) da 18/30 a 21/30: 0,50; 
    9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50; 
    10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50; 
    11) da 26,01/30 a 28/30: 4; 
    12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50. 
                               Art. 15 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6,  comma
1, nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 16 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente articolo 6, saranno iscritti dalla  commissione  di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), nella  graduatoria
finale di merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta ed  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per  la  valutazione  dei  seguenti
titoli di merito: 
    a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti; 
    b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti; 
    c) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri,  in  altra  Forza
Armata o di Polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti. 
    3. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione  dei  relativi
criteri, i titoli di  merito  dei  soli  candidati  che  risulteranno
idonei alla prova scritta. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    4. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti  validi
solo  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. 
    5. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma  5  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra'  conto,  ai  fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu'  dei  seguenti  titoli  di  preferenza:  orfani  di  guerra   ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito,  al  valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli  di  vittime
del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto  dei  titoli
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sara' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma  7  della  legge  15
maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    6. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire  con  immediatezza  i  previsti  controlli.  La  relativa
documentazione probatoria potra'  essere  consegnata,  quale  termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente articolo 3, comma 8. 
    7. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore  Generale  per
il Personale Militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
Ufficiale  della  Difesa  e  nei  siti   web   www.carabinieri.it   e
www.persomil.difesa.it.  Della  pubblicazione  sara'   data   notizia
mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. Tale comunicazione avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    8. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza  del  5°  corso  triennale  Allievi  Marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente articolo 1, commi 2 e 3. 
                               Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 16, commi  2
e 4  del  presente  decreto,  il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  dell'Arma  dei   Carabinieri   potra'   chiedere   alle
Amministrazioni Pubbliche ed agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali  dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte   dai   candidati
risultati  vincitori  del   concorso   medesimo,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la non veridicita' del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  armato
dello Stato. 
                               Art. 18 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  Allievi   Marescialli,   se
provenienti: 
    a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da  quello  degli  Appuntati  e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
    b)  dagli  Allievi  Carabinieri,  conseguono  la   promozione   a
carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei Carabinieri; 
    c) dagli Allievi Ufficiali  in  ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
    d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con  il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado; 
    e)  dai  militari  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  Armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
Generale dell'Arma dei  Carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di Allievo. 
    3. I frequentatori del 5°  corso  triennale  Allievi  Marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione,  al  corso  di
laurea previsto  dal  piano  di  studi  della  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri. I  frequentatori,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con  l'iscrizione  all'universita',
pena l'esclusione dal corso. 
                               Art. 19 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il 5° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2015  presso
la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma  dei  Carabinieri  e  si
svolgera'  secondo  i  programmi  stabiliti  dal   Comando   Generale
dell'Arma dei Carabinieri  e  le  norme  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha  facolta'  di  convocare  i  candidati  a
decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso,  al
fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa  la  visita
medica di controllo per accertare se, in relazione  al  disposto  del
precedente articolo 10, siano ancora  in  possesso  della  prescritta
idoneita' psicofisica. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza  della
citata idoneita', i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
Carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea  inidoneita'
che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per  la
presentazione  comporteranno   l'esclusione   dal   concorso   e   la
sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 
    3.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso  la  citata  Scuola  nella
data e con le modalita' che saranno  rese  note  con  avviso,  avente
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  che
sara'  pubblicato  a  partire  dal  30  agosto  2015  nei  siti   web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  numero
0680982935. 
    4. All'atto della presentazione: 
      a) coloro che non  sono  militari  in  servizio  nell'Arma  dei
Carabinieri  dovranno  compilare  una  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  relativa  al  possesso/mantenimento   dei   requisiti
previsti e consegnare i seguenti documenti: 
    1) certificato plurimo delle vaccinazioni; 
    2)  certificato  rilasciato  da  struttura   sanitaria   pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; 
      b) i candidati di sesso femminile dovranno  consegnare  referto
attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su
sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il servizio sanitario  nazionale,  entro  i
quattro giorni calendariali precedenti la data di  presentazione.  In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli Allievi Marescialli, a richiesta del comando  della
citata  Scuola  Marescialli  e  Brigadieri,  i   vincitori   dovranno
sottoscrivere una  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso  del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e di  non  essere  iscritto
presso alcuna universita'. 
    6. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
citata Scuola Marescialli e Brigadieri nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura  della  predetta  Scuola
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti  previste.
Gli aspiranti, per  comprovati  gravi  motivi  -da  rendere  noti  in
anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari  in  servizio  nell'Arma-  potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino  al  10°  giorno
dalla data fissata. 
    7. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
                               Art. 20 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli Allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina  a  Maresciallo,  ai  sensi  dell'articolo  772  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara'  sospesa  per  coloro
che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in  una
delle seguenti condizioni: 
    a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  delitto
non colposo; 
    b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui  possa  derivare
una sanzione di stato; 
    c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
    d) in  aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai  candidati  saranno  raccolti
presso  il  Ministero  della  Difesa  -  Direzione  generale  per  il
Personale militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento  Ufficiali
-  Sottufficiali  e  presso  il  Comando   generale   dell'Arma   dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica o di impiego del candidato, nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,  completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
    a) i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 4; 
    b) i presidenti delle commissioni di cui al  precedente  articolo
5; 
    c) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'articolo 1055 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
      
      Roma, 15 ottobre 2014 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone