Concorso per 29 borsisti (puglia) ISTITUTO TUMORI 'GIOVANNI PAOLO II' ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 29
Fonte: DIR N. 13 del 21-02-2013
Sintesi: ISTITUTO TUMORI 'GIOVANNI PAOLO II' ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Concorso (Scad. 1 marzo 2013) Avviso di pubblica selezione per n. 29 Borse di Studio per attività di ricerca. IL ...
Ente: ISTITUTO TUMORI 'GIOVANNI PAOLO II' ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: BARI
Data di inserimento: 21-02-2013
Data Scadenza bando 01-03-2013
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ISTITUTO TUMORI 'GIOVANNI PAOLO II' ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Concorso (Scad. 1 marzo 2013)

Avviso di pubblica selezione per n. 29 Borse di Studio per attività di ricerca.


IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione delle proprie deliberazioni n. 146 del 28/12/2012 così come rettificata con deliberazione n. 5 del 14.01.2013, indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 29 borse di studio della durata di mesi 12, rinnovabili fino ad un massimo di una volte e comunque per un periodo non superiore ai 24 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca nei Settori e per i temi specifici, indicati nell’elenco riportato in calce al presente bando.
Art. 1
Possono partecipare al concorso gli aspiranti che hanno una età non superiore ai 35 anni e che sono in possesso del titolo di studio indicato nell’allegato elenco, per ciascun tema specifico. Non possono partecipare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, coloro che alla data di scadenza del presenta bando, fossero già in godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca, conferiti da questo Istituto.
Art. 2
Scopo delle borse di studio è consentire la formazione e la specializzazione di ricercatori con espletamento di ricerche e lavori scientifici nei Settori interessati; pertanto i vincitori sono tenuti a frequentare il rispettivo settore per tutta la durata del godimento della borsa.
Art. 3
I concorrenti devono presentare domanda, redatta in carta semplice, spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento ed indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 Bari, entro il termine perentorio dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di spedizione della domanda è perentorio. Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano materialmente successivamente all’adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza.
2. La cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea.
3. Il non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate.
4. I titoli di studio posseduti.
5. di non essere già in godimento di altra borsa di studia o di contratto di ricerca conferiti dall’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
6. la disciplina, il Settore ed i temi di ricerca (indicati nell’elenco riportato in calce al presente avviso) per i quali il candidato intende concorrere. La domanda può essere presentata per una sola borsa di studio.
7. Il codice fiscale
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione inerente l’avviso di selezione.
In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza dichiarata in domanda.
Art. 4
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno allegare:
1. I documenti attestanti i requisiti specifici di ammissione.
2. Ogni certificazione che riterranno opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione, tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio, partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici ecc;
3. Curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato.
4. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000). La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso (si precisa che le autocertificazioni dei titoli presentati devono necessariamente riportare tutte le informazioni utili alla valutazione del titolo ed alla verifica di quanto dichiarato.)
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
- domanda spedita fuori termine;
- mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
- omissione della firma in calce alla domanda.
- Età superiore ai 35 anni.
Art.5
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti) provvede l’Amministrazione, alla valutazione dei titoli, alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria per ciascun tema specifico di ricerca, provvede, per ogni disciplina di ricerca e per i Progetti Operativi, apposita Commissione Giudicatrice, formalmente nominata con provvedimento del Direttore Generale.
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Giudicatrice che valuterà in termini comparativi i curricula dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio o sulla risoluzione di quesiti su scheda (anche relativi alla conoscenza della lingua inglese), a giudizio della Commissione, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività di ricerca. La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 7/10. La commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) prova d’esame punti 50;
b) pubblicazioni:punti 30
c) curriculum formativo/professionale:punti 20.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova d’esame.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale e la data dello svolgimento della prova d’esame verranno comunicati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento legale di riconoscimento.
Al termine dei lavori la Commissione di ogni disciplina di ricerca e dei Progetti operativi formula la graduatoria per ciascun tema specifico sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tali graduatorie verranno rese disponibili esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Le borse vengono attribuite secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle borse disponibili.
L’Amministrazione approva gli atti delle Commissioni Esaminatrici e procede alla dichiarazione dei vincitori, secondo le graduatorie formulate dalle Commissioni Giudicatrici.
Art. 6
Il vincitore deve comunicare, a pena di decadenza, la sua accettazione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferimento della borsa, che gli verrà notificata dall’Amministrazione dell’Istituto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Insieme alla comunicazione di accettazione il vincitore dovrà dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui successivo art.
Art. 7
La borsa di studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), rinnovabile fino ad un massimo di una volte e comunque per un periodo non superiore ai 24 mesi, e decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali, previa acquisizione di attestazione sottoscritta dal Responsabile del settore nonchè dal Responsabile della ricerca con cui il borsista collabora, di regolare svolgimento delle attività.
Art. 8
In caso di rinuncia o di decadenza di alcuno dei vincitori, anche dopo il parziale godimento della borsa, l’Amministrazione dell’Istituto ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Art. 9
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
Art. 10
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazione ai fini giuridici ed economici di carriera, nè a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
Art. 11
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca affidata, secondo le direttive del Responsabile del settore e nel rispetto delle norme organizzative interne dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione su proposta motivata del Direttore Scientifico, potrà deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto da parte del Responsabile del Settore nonchè del Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente nonchè del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto stabilito dal D.lgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività, attestata dal Responsabile del Settore di ricerca interessato.
Art. 12
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto di lavoro dipendente ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse dell’Istituto). E’ consentita la sola attività di guardia medica non rientrante nelle posizioni di cui all’art. 8 comma 1, lettera G del D.lgs 502/92, come modificato dal D.lgs 229/99, art. 8 comma 1 bis e s.m.i, purchè l’interessato documenti opportunamente le condizioni generali.
Art. 13
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del Direttore Generale.
Art. 14
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario, pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione ai concorsi saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’area del personale, nonché dai componenti la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta all’Ufficio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 15
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto - Viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari - 0805555149-148.
Il Direttore Generale
Prof. Antonio Quaranta