Concorso per 1 revisore contabile (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 21-12-2012
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI CONCORSO   (scad.  21 gennaio 2013) Avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-12-2012
Data Scadenza bando 21-01-2013
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CONCORSO   (scad.  21 gennaio 2013)
Avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione  nell'elenco  dei
  revisori dei conti degli enti locali  e  per  la  presentazione  di
  nuove domande di iscrizione. 
 
    Si rende noto che,  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti
gia' iscritti nell'elenco dei revisori dei conti  degli  enti  locali
formato in sede di prima applicazione del regolamento  approvato  con
decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del  20  marzo  2012,  sono  tenuti  a
dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del  citato
regolamento, a pena di cancellazione dall'elenco. 
    Dalla  stessa  data   e'   possibile   presentare   domanda   per
l'inserimento nel predetto elenco dei revisori dei conti  degli  enti
locali da parte di soggetti non iscritti e  che  siano  in  possesso,
alla data di  scadenza  del  termine  utile  appresso  indicato,  dei
requisiti previsti dallo stesso art. 3 del predetto regolamento. 
    Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti
interessati che  siano  residenti  nel  territorio  delle  regioni  a
statuto ordinario e della regione Sardegna. 
1. Termine utile per la presentazione delle domande. 
    Il  termine  utile  per  la  presentazione   delle   domande   di
iscrizione, nonche' delle domande dirette  a  mantenere  l'iscrizione
nell'elenco e' fissato  perentoriamente  entro  e  non  oltre  trenta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  A  tal  fine,  si  fa
riferimento alla  data  di  trasmissione  della  domanda  che  dovra'
avvenire per posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma
digitale con le  modalita'  di  seguito  indicate.  Ove  il  predetto
termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso e'  prorogato
al giorno seguente non festivo. 
2. Requisiti per la presentazione. 
    Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall'art. 3  del
regolamento; in proposito si rammenta che: 
    la citata disposizione regolamentare non richiede piu' l'avvenuta
presentazione di aver avanzato precedentemente richiesta di  svolgere
l'incarico di revisore dei conti di un ente  locale;  tale  richiesta
era necessaria solo nella fase di prima applicazione del regolamento; 
    i crediti formativi validi sono  quelli  che  hanno  ricevuto  la
condivisione  dei  programmi  formativi  da   parte   del   Ministero
dell'interno; 
    il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di
revisore dei conti presso enti locali,  richiesto  per  l'inserimento
nelle fasce 2 e 3 dell'elenco, deve  riferirsi  ad  incarichi  svolti
presso enti locali, come individuati ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso  comuni,
province, comunita' montane e unioni di comuni. 
    In caso di soggetto iscritto sia al registro dei revisori  legali
che all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili,
si terra'  conto,  ai  fini  del  possesso  del  relativo  requisito,
dell'iscrizione con maggiore anzianita'. 
3. Modalita' di presentazione. 
    Le  domande  vanno  presentate  al   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per
via telematica con la compilazione di apposito modello  contenente  i
dati anagrafici  e  la  dichiarazione  del  possesso  dei  prescritti
requisiti. 
    La compilazione del modello deve avvenire con accesso  alla  home
page del sito Internet della Direzione centrale della finanza  locale
all'indirizzo:   http://finanzalocale.interno.it,    attraverso    la
selezione del  link  denominato  :  «Elenco  revisori  enti  locali»,
acquisendo  preliminarmente  la  password  per  poter  accedere  alla
compilazione del  modello  (fase  di  registrazione  al  sistema).  I
soggetti che sono in possesso della password  acquisita  in  sede  di
precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la  password
gia' in possesso. 
    I soggetti che  hanno  gia'  ottenuto  iscrizione,  ai  fini  del
mantenimento  nell'elenco,  dovranno  comprovare  il  permanere   dei
requisiti previsti dall'art. 3 del citato regolamento ivi compreso il
conseguimento, nel periodo  1°  gennaio  2012-30  novembre  2012,  di
almeno dieci crediti  formativi  previsti  dalla  normativa,  nonche'
aggiornare altri dati gia'  precedentemente  inseriti  qualora  siano
intervenute variazione,  attraverso  l'invio  della  domanda  con  le
modalita' suddette. 
    Una  volta  conclusa  la  compilazione  del  modello   nei   dati
richiesti, sara' possibile generare un file contenente i  dati  della
domanda, in formato xml, che il richiedente dovra' sottoscrivere  con
firma digitale e  trasmettere  dalla  casella  di  posta  elettronica
certificata indicata al momento dell'accesso al sistema. 
    Dopo l'avvenuta trasmissione  i  richiedenti  riceveranno,  oltre
alle ordinarie ricevute di  accettazione  e  consegna  proprie  della
posta  elettronica  certificata,  una  terza  mail   proveniente   da
finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione circa  il  buon  esito
dell'acquisizione  delle  domanda  o  dell'eventuale   non   avvenuta
acquisizione con relativo messaggio di errore. Nel  consegue  che  la
sola ricevuta di consegna della domanda,  tramite  posta  elettronica
certificata,  non   e'   sufficiente   a   comprovare   la   regolare
trasmissione, per la quale e' necessario aver  ricevuto  la  predetta
comunicazione di buon esito della stessa. 
    Nella compilazione della domanda sara' richiesto di dichiarare il
possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilita'  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con  la  consapevolezza  delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni  mendaci  e  dei  poteri  di
controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e  71
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
    Per  ulteriori  dettagli,  si  rimanda  alla  istruzioni  guidate
presenti sul predetto indirizzo Internet anche in forma audio-video. 
4. Verifiche e  iscrizione  nell'elenco,  estrazione  dei  nominativi
dall'elenco. 
    La corretta presentazione delle  domande  (anche  di  quelle  dei
soggetti gia'  iscritti  in  precedenza  nell'elenco)  e'  condizione
necessaria ma non sufficiente per  l'iscrizione,  la  quale  avverra'
solo a seguito delle  verifiche  circa  la  conformita'  di  tutti  i
requisiti richiesti dalla normativa. 
    Dall'elenco cosi' formato, verranno estratti i  nominativi  degli
organi  di  revisione  economico-finanziaria.  Per  ogni   componente
verranno, in particolare, estratti tre nominativi, di cui il primo in
ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in  ordine
di estrazione,  per  eventuali  rinunce  o  impedimenti  ad  assumere
l'incarico da parte del nominativo designato per nomina. 
    Nel caso di organo collegiale, i primi  tre  nominativi  estratti
sono designati per la nomina, mentre gli altri  nominativi  estratti,
potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o  impedimento  dei
predetti, nell'ordine generale di estrazione,  ossia  dal  quarto  al
nono. 
    I nominativi estratti successivamente a quelli designati  per  la
nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti  ad
assumere l'incarico da parte dei  primi  nominativi  designati,  solo
nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del  consiglio
dell'ente. In altri termini, si viene a determinare  una  graduatoria
che ha  efficacia  limitata  fino  al  momento  della  nomina  e  non
successivamente. 
    Ne consegue che  per  sostituzioni  di  componenti  dello  stesso
organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si
provvedera' a nuova estrazione. 
    I nominativi che verranno estratti per il rinnovo dell'organo  di
revisione di un ente locale, sia quelli designati per la  nomina  che
quelli   estratti   successivamente   per   eventuali   sostituzioni,
concorreranno  all'estrazione   dei   nominativi   per   il   rinnovo
dell'organo di revisione di altro ente locale che  dovesse  svolgersi
nella stessa seduta. 
5. Contributo annuo. 
    Si rammenta che l'art. 4-bis  ,  comma  2  del  decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazione,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, ha  previsto  il  versamento  di  un  contributo
annuale pari a  25  euro  da  parte  dei  soggetti  che  risulteranno
iscritti  nell'elenco.  In  ordine  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
versamento  del  predetto  contributo  saranno   fornite   successive
comunicazioni. 
 
      Roma, 17 dicembre 2012 
 
                                Il Direttore della Direzione centrale 
                                         della finanza locale         
                                                Verde