Concorso per 1 dottore di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 14-12-2012
Sintesi: UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA CONCORSO   (scad.  15 gennaio 2013) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze - XXVIII ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
Regione: ABRUZZO
Provincia: CHIETI
Comune: CHIETI
Data di inserimento: 14-12-2012
Data Scadenza bando 15-01-2013
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UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

CONCORSO   (scad.  15 gennaio 2013)
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze
  - XXVIII ciclo. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.  4
relativo ai Dottorati di ricerca; 
    Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999  «Regolamento  recante  norme  in
materia di Dottorato di Ricerca»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
    Visti il D.D. del MIUR n. 545 del 4 marzo 2011, la nota  MIUR  n.
640 del 14 marzo 2011 e  la  circolare  ministeriale  n.  15  del  22
febbraio 2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 194 del 10  gennaio  2008,  con  il
quale era stata istituita la Scuola Superiore «G.  d'Annunzio»  e  il
relativo Statuto; 
    Visto l'art. 57 del decreto rettorale n. 425 del 14  marzo  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012  con  cui
e' stato emanato il nuovo Statuto dell'Ateneo «G. d'Annunzio»; 
    Visto il Regolamento di Ateneo sul Dottorato di  Ricerca  emanato
con D.R. n. 639 del 26 maggio 2010; 
    Viste le proposte  di  istituzione  dei  Corsi  di  Dottorato  di
Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G.  d'Annunzio»
Chieti-Pescara avanzate dalle  strutture  preposte  all'attivita'  di
ricerca; 
    Vista la  proposta  del  Consiglio  della  Scuola  Superiore  «G.
d'Annunzio» del 6 giugno 2012; 
    Considerato il parere del Nucleo di Valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca per il
XXVIII ciclo assunto in data 11 giugno 2012; 
    Viste le  deliberazioni  assunte  dal  Senato  Accademico  e  dal
Consiglio d'Amministrazione, in data 19 giugno 2012 e 26 giugno  2012
relative all'approvazione dell'istituzione, attivazione,  definizione
del numero e dell'importo  delle  borse  di  studio,  contributi  per
l'accesso e la frequenza ai corsi  di  dottorato  di  ricerca  XXVIII
ciclo; 
    Visto il D.R. n. 964 del 10 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.55- 4ª Serie Speciale del 17 luglio 2012  con  cui  viene
bandito il  Concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca; 
    Visti gli esiti dei lavori  della  commissione  giudicatrice  del
Concorso di Ammissione al Corso di Dottorato di  Ricerca  in  Scienze
XXVIII ciclo (nominata con D.R. n. 1165 del 30 ottobre 2012); 
    Visto il D.R. n. 57 del 16 novembre  2012,  con  cui  sono  stati
approvati gli atti concorsuali di detto corso di dottorato di ricerca
e preso atto che, all'art. 3 del D.R. n. 57 del 16 novembre  2012  la
borsa di studio a tema vincolato dal titolo: «Progettazione,  analisi
e verifica di  sistemi,  reti  e  software»  nell'ambito  dell'ICT  e
componentistica     elettronica,     finanziata     dal     Ministero
dell'Universita' e Ricerca con il Fondo Sostegno  Giovani  rientrante
nei Grandi programmi strategici di cui all'art. 1 del D.M. 18  luglio
2005 non e' stata assegnata; 
    Viste le deliberazioni  assunte  dal  Senato  Accademico  del  20
novembre 2012 e dal Consiglio  di  Amministrazione  del  29  novembre
2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E'  indetto  concorso  pubblico  per  l'ammissione  al  Corso  di
Dottorato   di   ricerca   in   Scienze   XXVIII   ciclo,   istituito
dall'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara,  per  la
copertura di n. 1 posto con borsa di studio a tema vincolato, come di
seguito descritto: 
      Dottorato di Ricerca in Scienze: n. 1 posto con borsa di studio
a tema vincolato in «Progettazione, analisi e  verifica  di  sistemi,
reti e software» nell'ambito dell'ICT e componentistica  elettronica,
finanziata dal Ministero dell'Universita'  e  Ricerca  con  il  Fondo
Sostegno Giovani rientrante nei Grandi programmi  strategici  di  cui
all'art. 1 del D.M. 18 luglio 2005. 
    Detto corso, della durata triennale, decorre dal 1° gennaio  2013
e viene di  seguito  descritto  nell'Allegato  1,  di  cui  fa  parte
integrante, la denominazione, il dipartimento sede amministrativa del
dottorato,  il  coordinatore,  le  eventuali  sedi  consorziate,  gli
eventuali  enti  convenzionati   e   dipartimenti   concorrenti,   il
curriculum  a  tema  vincolato  del  dottorato   con   i   rispettivi
responsabili, i posti messi a concorso,  il  numero  delle  borse  di
studio  disponibili  e  gli  eventuali  posti  in  soprannumero,   le
caratteristiche della prova concorsuale nonche' data, ora e luogo  di
svolgimento. Sono, inoltre, riportati i  criteri  per  la  formazione
della graduatoria di merito e modalita' per  l'iscrizione  e  per  il
conseguimento del titolo,  secondo  la  legislazione  vigente  e  gli
indirizzi ministeriali. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Convocazione esame di ammissione 
 
 
    Il presente bando ha valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel caso di prova scritta e/o orale, presso la  sede,  nel  giorno  e
nell'ora indicati nella scheda del dottorato (Allegato 1).  L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso,  quale  ne
sia la causa. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di ammissione al Dottorato di ricerca,
senza limitazioni  di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  che  siano  in
possesso  di  diploma  di  laurea  conseguito   in   Italia   secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al D.M. n.
509/1999 ovvero diploma di laurea specialistica/magistrale (laurea di
secondo livello di cui al D.M. n. 509/99 e  D.M.  n.  270/04)  ovvero
analogo titolo  accademico  conseguito  presso  Universita',  estere,
riconosciuto equipollente ad  un  titolo  accademico  italiano  dalle
competenti autorita' accademiche. 
    I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari  in  possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato  dichiarato
equipollente a una laurea  italiana,  dovranno,  unicamente  ai  fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere
e  farne  espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso (vedi Allegato n. 2). 
    Al fine di consentire  al  Collegio  Docenti  il  rilascio  delle
dichiarazioni di  equipollenza,  dovra'  essere  prodotta  copia  del
titolo di studio straniero allegato alla  domanda  di  partecipazione
inviando il tutto per posta a: Scuola  Superiore  «G.  d'Annunzio»  -
Universita' degli Studi Chieti-Pescara - Via  dei  Vestini  n.  31  -
66013 Chieti Scalo (CH)- Italia, entro e non oltre  la  data  fissata
della scadenza del presente bando. (Allegato n. 2) 
    Gli atti e i documenti, di  cui  sopra,  ove  redatti  in  lingua
straniera,  devono  essere  tradotti  (ad  esclusione  di  quelli  in
inglese, francese, tedesco,  spagnolo  o  portoghese)  e  legalizzati
dalle competenti rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane
all'estero, secondo le disposizioni vigenti nello Stato stesso. 
    Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di  valore,
il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, con le  modalita'
sopra descritte, una propria dichiarazione debitamente  sottoscritta,
con la quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena
possibile. A seguito  dell'ammissione,  la  dichiarazione  di  valore
dovra' in ogni caso pervenire entro e non  oltre  l'inizio  ufficiale
del corso, pena decadenza dal Dottorato. 
    Gli esiti relativi al rilascio  dell'equipollenza  da  parte  del
Collegio  Docenti  verranno  comunicati   sull'indirizzo   di   posta
elettronica del candidato. 
    Possono presentare domanda di ammissione  anche  coloro  i  quali
conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non
oltre la data della prova concorsuale. 
    I candidati che conseguiranno il titolo di studio successivamente
alla data di scadenza del bando di concorso  dovranno  far  pervenire
via  fax  al  n.   0871.3556185   una   dichiarazione   di   avvenuto
conseguimento titolo entro la data della prova concorsuale. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    1) I  candidati  che  sono  in  possesso  del  titolo  accademico
italiano,  per  iscriversi  alla   selezione,   dovranno   utilizzare
ESCLUSIVAMENTE   la   procedura    ON-LINE    accedendo    al    sito
http://scuolasuperiore.unich.it/corsi/dottorato/ciclo_28
improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 15 gennaio 2013 seguendo
le modalita' indicate nella pagina web. 
    ATTENZIONE:  NON  VERRA'  ACCOLTA  ALCUNA  ALTRA   MODALITA'   DI
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE DIVERSA DA QUELLA ON-LINE. 
    La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del
candidato, l'indicazione  della  residenza,  dell'eventuale  recapito
comprensivo di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica  di
riferimento ai fini del concorso, nonche' della cittadinanza. 
    Nella medesima  domanda  ciascun  candidato  dichiara,  ai  sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 
      - l'Universita' presso la quale e'  stata/sara'  conseguita  la
Laurea 
      - il tipo di laurea conseguita/da conseguire 
      - l'anno accademico di conseguimento della laurea 
      - la votazione finale della laurea 
      - conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    I candidati portatori  di  handicap  dovranno  specificare  nella
domanda  di  partecipazione,  ai  sensi  della   vigente   normativa,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
prove di esame. 
    I candidati, al  fine  della  partecipazione  al  concorso,  sono
tenuti a versare un contributo  di  € 60,00,  utilizzando  una  delle
seguenti modalita': 
      a) carta di credito: seguendo le modalita' on-line indicate dal
programma 
        - causale di  versamento:  «Contributo  per  l'ammissione  al
concorso di dottorato di ricerca  in  .... (indicare  il  titolo  del
dottorato) XXVIII Ciclo». 
      b) bonifico bancario: 
        - beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara 
        - banca: Banca Popolare di Lanciano  e  Sulmona-  Filiale  di
Chieti 
        - codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138 
        - codice SWIFT: BPMO IT 22XXX 
        - causale di  versamento:  «Contributo  per  l'ammissione  al
concorso di dottorato di ricerca  in  .... (indicare  il  titolo  del
dottorato) XXVIII Ciclo». 
DETTO IMPORTO NON SARA IN ALCUN CASO RIMBORSATO. 
 
                             IMPORTANTE 
 
La stampa della domanda on line, dovra' essere debitamente firmata  e
  inviata per fax al n. 0871/3556185, unitamente all'attestazione  di
  avvenuto pagamento (fotocopia della ricevuta o bonifico  bancario),
  entro e non oltre il 15 gennaio 2013. 
    2)  I  cittadini  italiani,  comunitari  ed  extracomunitari   in
possesso di un titolo accademico straniero, che non  sia  gia'  stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana,  per  iscriversi  alla
selezione dovranno scaricare il modello di domanda, (Allegato  n.  2)
completarlo e firmarlo,  allegando  copia  del  titolo  straniero  ed
eventuale documenti utili ai fini  dell'ammissione  al  dottorato  di
ricerca al quale intendono concorrere, e inviare il tutto  per  posta
a: Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Via dei Vestini n. 31  -  66013
Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la data del 15  gennaio
2013 (fara' fede il timbro postale). 
    I candidati, al  fine  della  partecipazione  al  concorso,  sono
tenuti a versare un contributo  di  € 60,00,  utilizzando  una  delle
seguenti modalita': 
      - bonifico bancario: beneficiario: Universita' «G.  d'Annunzio»
Chieti-Pescara 
      - banca: Banca Popolare  di  Lanciano  e  Sulmona-  Filiale  di
Chieti 
      - codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138 
      - codice SWIFT: BPMO IT 22XXX 
      -  causale  di  versamento:  «Contributo  per  l'ammissione  al
concorso di dottorato di ricerca  in  ...  (indicare  il  titolo  del
dottorato) XXVIII Ciclo». 
DETTO IMPORTO NON SARA' IN ALCUN CASO RIMBORSATO. 
 
                             IMPORTANTE 
 
La domanda (Allegato 2) dovra' essere debitamente firmata  e  inviata
  per  posta  all'indirizzo  Scuola  Superiore  «G.   d'Annunzio»   -
  Universita' degli Studi Chieti-Pescara - Via dei Vestini  n.  31  -
  66013 Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la data del  15
  gennaio 2013, unitamente  all'attestazione  di  avvenuto  pagamento
  (ricevuta del versamento o del bonifico bancario) 
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza, del recapito da parte  dell'aspirante  e
dell'indirizzo  e-mail,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione   del
cambiamento degli stessi, ne'  per  eventuali  disguidi  postali  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
    L'esclusione dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  per   errata
compilazione on line, per mancata stampa della domanda e  invio  fax,
se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre
il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste  dal
presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Esame di ammissione 
 
 
    Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i  candidati
dovranno esibire uno dei seguenti  documenti  di  riconoscimento:  a)
porto d'armi; b) passaporto; c)  carta  d'identita';  d)  patente  di
guida. 
    L'esame di  ammissione,  le  cui  caratteristiche  sono  indicate
dettagliatamente nella scheda del dottorato dell'Allegato 1, consiste
in una prova attitudinale (scritta, scritta e colloquio, colloquio e,
se richiesto, invio di  eventuale  documentazione  da  far  pervenire
nelle modalita' di cui all'Allegato 1),  finalizzata  a  valutare  le
capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca,  la
cultura e la motivazione dei  candidati;  tale  prova  potra'  essere
svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta  dei  medesimi,  in
lingua inglese o altra lingua indicata nell'Allegato 1  del  presente
bando. 
    Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato  un  voto  in
cinquantesimi. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  ha
conseguito  una  votazione  di  almeno  30/50.  Il  candidato  dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    La Commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando  i
criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a  ciascun
candidato e la graduatoria di merito. In  caso  di  parita'  di  voti
prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge 16  giugno  1998,  n.  191.  In  caso  di  parita'  di
posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli  fini  del
conferimento della borsa di  studio,  prevale  la  valutazione  della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. 
    L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei  voti  da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente  e
dal  Segretario  della  commissione,   e'   affisso   nell'albo   del
Dipartimento presso cui si e' svolta la prova  e  inserito  nel  sito
Internet di Ateneo. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al  corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso,  ciascuna  commissione  giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di  ruolo
specificamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti  alle  aree
scientifiche a cui si riferisce  il  corso;  nel  caso  di  Dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione  puo'  essere  integrata
con un numero di componenti non superiore al  doppio  dei  curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due  esperti  scelti  nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di  cui  all'Art.  14
del D.M. n. 593/2000 e all'Art. 5 della legge n. 449/1997. In caso di
impedimento di uno o piu' membri della  Commissione,  successivamente
alla nomina, si provvede  alla  sostituzione  con  decreto  rettorale
urgente,  su  proposta  del  Direttore  della  Scuola.  Nel  caso  di
Dottorati  istituiti   a   seguito   di   accordi   di   cooperazione
interuniversitaria internazionale, la Commissione e' definita secondo
quanto previsto negli accordi stessi. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    Le prove di ammissione concludono inderogabilmente  entro  il  25
gennaio 2013. Nel caso le procedure di selezione non concludano entro
il termine indicato, il corso avra' inizio con l'a.a. successivo. 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del  numero  dei  posti
messi a concorso per il corso  di  dottorato.  Qualora,  esaurite  le
procedure di assegnazione, residuino borse vincolate a uno  specifico
tema, queste non vengono assegnate. 
    Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati. 
    I candidati classificatisi in posizione utile  nella  graduatoria
sono tenuti a presentare la domanda  di  iscrizione  alla  Segreteria
della Scuola Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita'  degli  Studi
di Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo  (CH),
entro il 31 gennaio 2013 alle ore 12. 
    La mancata  regolarizzazione  dell'iscrizione  entro  il  termine
sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti  vacanti
sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria generale di
merito, previa comunicazione agli interessati.  Non  saranno  inviate
comunicazioni a domicilio, ma esclusivamente via e-mail. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    La borsa di studio  messa  a  concorso  sara'  assegnata  secondo
l'ordine di  graduatoria  concorsuale.  E'  consentito  che  l'avente
titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del  corso  di  dottorato,
rinunzi alla borsa, perdendone tuttavia la titolarita'  per  l'intera
durata del corso medesimo; in tal  caso  la  borsa  e'  assegnata  al
candidato successivo secondo l'ordine di  graduatoria,  purche'  cio'
non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di
studi, rispetto ai posti messi a concorso. 
    La predetta borsa  di  studio  verra'  erogate  esclusivamente  a
coloro che non possiedono  un  reddito  personale  complessivo  annuo
lordo superiore  a  € 16.000,00  (escluso  quello  patrimoniale).  Il
superamento del limite di reddito determina la  perdita  del  diritto
alla borsa di studio per l'anno in cui si e'  verificato  e  comporta
l'obbligo  di  restituire  le  mensilita'   eventualmente   percepite
nell'anno accademico di riferimento. 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47  al
lordo  degli  oneri   previdenziali   a   carico   del   percipiente,
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Il pagamento della borsa  di  studio  viene  effettuato  in  rate
mensili posticipate. 
    I vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  Enti  esterni
(comprese le  borse  di  cui  all'art.  1,  All.  1)  sono  tenuti  a
informarsi, all'atto  dell'accettazione  della  borsa,  su  eventuali
particolari  condizioni  previste  dalla   convenzione   con   l'Ente
finanziatore. 
    Chi abbia usufruito in passato, anche parzialmente, di una  borsa
di studio di Dottorato non puo' fruirne una seconda volta. 
    Possono, invece, fruire di borsa di studio anche coloro che  sono
al momento iscritti e/o sono stati iscritti a un corso di  dottorato,
solamente se in precedenza non ne fruivano. 
    Non possono fruire di borsa di studio i gia' Dottori di  ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano. 
    La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca
e' incompatibile con la  fruizione  di  un  contratto  di  formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.  368
e con  la  fruizione  di  un  contratto  di  apprendistato  ai  sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003. 
    Il dottorando titolare di  borsa  di  studio  puo'  in  qualsiasi
momento rinunciare  alla  borsa  stessa  e  rinunciare  al  Dottorato
oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza
decadere  dal  Dottorato  stesso:  in  questo  caso,   deve   versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia  alla  borsa  e'  comunque  da
intendere per tutta la durata residua del dottorato. 
    Il dottorando titolare  di  borsa  di  studio  che  consegue  una
valutazione negativa da parte del Collegio, anche  in  corso  d'anno,
decade immediatamente dal Dottorato, con  perdita  contestuale  della
borsa stessa. 
    Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art.  8,  deve  restituire  le  rate
della borsa di studio percepite nell'anno di  riferimento  e  versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                       Indennita' di mobilita' 
 
 
    Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta  un'indennita'  di
mobilita' per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in  misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile  posticipata  dei  pagamenti.  Tale  periodo,  che  non  puo'
comunque essere superiore a 18  mesi  complessivi  nel  triennio  ne'
inferiore a  30  giorni  continuativi,  deve  essere  preventivamente
autorizzato dal Coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola. 
    I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita'  di
mobilita', a carico  dei  Dipartimenti  proponente/concorrenti  o  di
soggetti terzi convenzionati. Ai dottorandi titolari  di  borsa,  ove
non  residenti  in  Italia  alla  data  d'inizio  dei  corsi  stessi,
l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore  al
50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/concorrenti o
di soggetti terzi convenzionati. 
    L'indennita'  di  mobilita',  ove  erogata,  non  concorre   alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente articolo 8. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Modalita' per l'iscrizione 
 
 
    I concorrenti che risultano utilmente collocati nella graduatoria
di merito  devono  presentare  o  far  pervenire  all'Amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del  31
gennaio 2013 alle ore 12 presso la Segreteria  Tecnica  della  Scuola
Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' di  Chieti-Pescara  -  Via
dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (CH), domanda di iscrizione al
corso di dottorato, da compilarsi  su  apposito  modello  predisposto
dall'Amministrazione, contenente le seguenti dichiarazioni, ai  sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso:  a)  della
cittadinanza;  b)  del   diploma   di   laurea   conseguito   secondo
l'ordinamento precedente il  riordinamento  didattico  ovvero  laurea
specialistica/magistrale  oppure  del   relativo   titolo   straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione. 
    Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese  le  seguenti
dichiarazioni: 1) di non  essere  iscritto  e  di  impegnarsi  a  non
iscriversi ad altro corso di studio (corso di  laurea,  dottorato  di
ricerca, master, scuola di specializzazione) per tutta la durata  del
dottorato; 2) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere  attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non  iniziarle  senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Coordinatore. 
    Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a  dichiarare:  a)  di  non  aver  gia'
usufruito (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi
di dottorati di ricerca; b)  di  non  fruire  presumibilmente  di  un
reddito personale complessivo annuo di cui  all'art.  8;  c)  di  non
cumulare la borsa di  studio  con  altre  borse  a  qualsiasi  titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,  l'attivita'
di ricerca del dottorando. 
    Alla domanda di iscrizione gli  ammessi  al  corso  di  dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti: a) fotocopia di un  documento
di identita', debitamente firmata; b) n. 1 marca da bollo da € 14,62;
c)  ricevuta  del  versamento  del  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai  corsi  (ad  eccezione  degli  esonerati  ai  sensi  del
successivo art. 12) del presente bando); d) ricevuta  del  versamento
del premio di assicurazione (ad eccezione dei titolari  di  borsa  di
studio di cui al precedente art. 8); e) quietanza del pagamento della
Tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario   (ad
eccezione di degli esonerati ai sensi del  successivo  art.  13)  del
presente bando); - per i portatori di handicap con invalidita' pari o
superiore al 66%, documento che attesti il loro  status;  -  per  gli
studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno. 
    L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere  disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque  momento,  con  provvedimento
motivato del Rettore. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
 
    Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti  a
corrispondere  il   premio   di   assicurazione   per   infortuni   e
responsabilita' civile, determinato per  l'anno  accademico  2013  in
€ 20,00. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio  l'importo
verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita'  provvedera'
alla stipula della suddetta polizza assicurativa. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
               Contributo per l'accesso e la frequenza 
 
 
    All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando  deve  presentare
domanda di iscrizione  e  provvedere  all'eventuale  pagamento  delle
tasse. Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato e di compiere continuativamente ed a tempo pieno  attivita'
di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture  destinate  a  tal
fine, secondo le modalita'  che  saranno  fissate  dal  Collegio  dei
Docenti. L'articolazione didattica e i contenuti formativi dei  corsi
di dottorato sono  determinati  in  conformita'  con  il  Regolamento
dell'Universita' «G. d'Annunzio» in materia di dottorato. 
    Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato  di  ricerca
ammonta a € 874,68. 
    La  prima  rata  di  € 437,34  dovra'  essere  versata   all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla  Tassa  Regionale  entro  il  31
dicembre 2013; la seconda rata di  €  437,34  dovra'  essere  versata
entro l'8 aprile 2013; con le seguenti modalita': 
      bonifico bancario: 
        - beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara 
        - banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona  -  Filiale  di
Chieti 
        - codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138 
        - causale di versamento: «iscrizione al corso di dottorato di
ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII Ciclo». 
    Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo: 
      a) i titolari delle borse di studio di cui al  precedente  art.
8; 
      b) i portatori di handicap con  grado  di  invalidita'  pari  o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea; 
      c) i beneficiari  di  borsa  di  studio  concesse  dall'Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi Universitari. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
             Tassa regionale per il diritto allo studio 
 
 
    Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono  tenuti
al pagamento della  Tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio,
ammontante ad € 140,00 annui, da versarsi in unica soluzione all'atto
dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa Reg.le  Az.da
DSU Chieti - Universita' G. d'Annunzio  -  Dottorato  di  Ricerca  in
.......... XXVIII ciclo A.A 2013» e mediante la  seguente  modalita':
Intestato a: Azienda al Diritto agli Studi Universitari banca:  Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona - Filiale di Chieti Scalo (CH)  codice
IBAN: IT39X0555015501000000567625. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                         Pubblico dipendente 
 
 
    Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata  dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di  studio  o  che  rinunci  alla  borsa  medesima,   puo'   chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico,  previdenziale  e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il  quale
e' instaurato il rapporto di lavoro. 
    In ogni caso, si applica la legge n. 448/2001 art. 52, comma  57,
come interpretata  dalle  Circolari  del  Ministero  dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca n. 120/2002 e n. 15/2011. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un  corso
di formazione del III livello, comprensivo di  eventuali  periodi  di
studio  all'estero  e  stage  presso  soggetti  pubblici  e  privati,
finalizzato  all'acquisizione   delle   competenze   necessarie   per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Al dottorando
e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso formativo  e  di
ricerca  personalizzato,  previa  accordo  con  il  Coordinatore  del
Collegio. 
    Il dottorando deve maturare nel  triennio  180  CFU,  distribuiti
come previsto dal piano  di  studi  predisposto  da  ogni  Dottorato,
compresi  obbligatoriamente  12  crediti  specifici   attestanti   la
conoscenza della lingua inglese. 
    L'iscrizione a un corso di  Dottorato  e'  incompatibile  con  la
contemporanea  iscrizione  a   corsi   di   laurea,   triennale   e/o
specialistica,  corsi  di  master  universitari  italiani,  a  scuole
universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato,  nonche'  con
l'iscrizione a corsi  di  specializzazione  organizzati  da  Istituti
privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n.  127/1997
in Italia o all'Estero. 
    All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. 
    E'   consentita   la   frequenza   congiunta   del    corso    di
specializzazione medica e del corso di Dottorato di ricerca ai  sensi
dell'art. 19 comma 1 lettera c) della legge n. 240  del  30  dicembre
2010. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso e'  ridotta
ad un minimo di due anni. Tale disposizione si applica ai laureati in
Medicina  e   Chirurgia   titolari   di   contratti   di   formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368,
che si trovano alla frequenza dell'ultimo anno. 
    Ai sensi della legge  14  gennaio  1999  n.  4,  gli  ammessi  al
Dottorato di Ricerca presso le strutture della Facolta' di Medicina e
Chirurgia, a domanda e su  conforme  parere  della  struttura  a  cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale. 
    Il dottorando non puo' avere impegni professionali o  lavorativi,
a meno che questi gli permettano comunque di garantire la presenza  e
la  partecipazione  alle  attivita'  del   Dottorato   nella   misura
richiesta. Il Collegio valuta che tutte le condizioni  di  cui  sopra
siano soddisfatte e, in  caso  negativo,  propone  la  decadenza  dal
Dottorato, con perdita e restituzione della borsa  relativa  all'anno
in corso, ove concessa. 
    Ai  dottorandi  possono  essere   attribuiti   limitati   compiti
didattici sussidiari o integrativi  (quale  seminari,  esercitazioni,
assistenza di laboratorio e  tutorato,  comunque  con  esclusione  di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che  non  devono  in
ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla  ricerca,  e
comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio. 
    La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di  formazione/stage
del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani  e
stranieri, previa autorizzazione  del  Coordinatore  del  Collegio  e
della Scuola. 
    Alla fine di ciascun anno di corso  il  dottorando  e'  tenuto  a
presentare al Collegio  una  relazione  sulle  attivita'  di  ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal Dottorato in  caso  di  giudizio
negativo del  Collegio,  in  rapporto  alla  qualita'  dei  risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita'  nello  svolgimento  della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro  che  non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione  del  Coordinatore  del
Collegio. 
    Il Collegio dispone, entro  il  30  dicembre  di  ogni  anno,  il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale. 
    E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi esclusivamente
per maternita', paternita'  e  malattia,  previa  autorizzazione  del
Collegio. I periodi di sospensione devono essere  recuperati  con  le
modalita' stabilite dal Collegio. In caso di  sospensione  di  durata
superiore a trenta giorni,  non  puo'  essere  erogata  la  borsa  di
studio. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di Dottore di Ricerca - Ph.D., rilasciato  dal  Rettore
dell'Universita'  degli  studi  «G  d'Annunzio»  Chieti-Pescara,   si
consegue  alla  conclusione  del  ciclo  di  dottorato  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di  una
tesi, sulla quale la  Commissione  formula  un  articolato  giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal  Collegio  dei  docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola  volta,  nella  sessione
immediatamente successiva. La  tesi,  firmata  dal  Coordinatore  del
Collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta  anche  in  altra
lingua, previa  autorizzazione  del  Collegio.  Il  dottorando  viene
ammesso a sostenere l'esame finale solo se in  possesso  di  tutti  i
requisiti richiesti dal Regolamento, che includono, in particolare: 
      a) la maturazione di 180  CFU  distribuiti  come  previsto  dal
piano di  studi,  compresi  obbligatoriamente  12  crediti  specifici
attestanti la conoscenza della lingua inglese; 
      b) il giudizio  del  Collegio  dei  Docenti,  che  riguarda  la
congruita' e qualita'  della  tesi  e  della  produzione  scientifica
complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia  di  eventuali
periodi di studio e ricerca  all'estero  e/o  stage  presso  soggetti
pubblici e privati. 
    Coerentemente  con  il  giudizio  espresso,  il   Collegio   puo'
ammettere il dottorando a  sostenere  l'esame  finale,  eventualmente
concedendo un anno di proroga per il completamento della tesi, oppure
dichiarare il dottorando decaduto dal Dottorato. 
    Per l'esame  finale  verra'  nominata  dal  Rettore,  sentito  il
Collegio dei docenti, una apposita Commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo  specificamente  qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si  riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio
ne'  appartenere  a  Universita'  partecipanti   al   Dottorato.   La
Commissione comprende almeno  un  professore  di  I  fascia,  che  la
presiede, e puo'  essere  integrata  con  non  piu'  di  due  esperti
appartenenti a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private,  anche
straniere e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula,  con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui
almeno i due terzi non devono  essere  componenti  del  Collegio  ne'
appartenere a Universita' partecipanti  al  Dottorato.  Nel  caso  di
Dottorati  istituiti  a  seguito  di   accordi   internazionali,   la
Commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi, In caso di impedimento, successivo alla nomina, di uno o piu'
membri della Commissione, si provvede alla sostituzione  con  decreto
rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola. 
    I  dottorandi  sono  tenuti  a  consegnare  al  Coordinatore  del
Collegio copie della tesi, anche in formato  elettronico,  almeno  30
giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla  Commissione
giudicatrice. Il Coordinatore provvede,  tramite  la  Segreteria  del
Dipartimento proponente, a  inoltrare  copie  della  tesi  a  ciascun
componente della Commissione giudicatrice. Per comprovati motivi  che
non consentano la presentazione della tesi  nei  tempi  previsti,  il
Rettore, su proposta del Collegio  dei  docenti,  puo'  ammettere  il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale  d'Ateneo.  Sara'  cura  dell'Universita'
effettuare il  deposito  a  norma  di  legge  presso  le  Biblioteche
Nazionali. 
    Il titolo di Dottore di Ricerca e' abbreviato  con  le  diciture:
«Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.». La certificazione aggiuntiva di  Doctor
Europaeus potra'  essere  rilasciata  dall'Ateneo,  su  delibera  del
Collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'art. 12 comma
4 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (D.R. n. 639 del
26 maggio 2010). 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo n.  196/2003  i  dati  personali
forniti dai candidati  saranno  gestiti  presso  l'Universita'  degli
Studi «G. d'Annunzio» Chieti - Pescara e trattati in conformita' alle
previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla
successiva gestione delle attivita' procedurali correlate. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
            Responsabili del procedimento amministrativo 
 
 
    Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso   ai   documenti   amministrativi),   il   Responsabile   del
procedimento concorsuale e' il Prof. Mario Bressan e,  per  la  parte
informatica, la Dott.ssa Paola Mincucci. 
    I candidati hanno facolta' di esercitare il  diritto  di  accesso
agli atti del procedimento  concorsuale  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti dalla normativa vigente. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda  alla
normativa vigente in materia ed al Regolamento dell'Universita' degli
Studi «G. d'Annunzio» - Chieti-Pescara - concernente i  dottorati  di
ricerca. 
    Il presente bando di concorso unitamente all'All.  1,  l'All.  2,
nonche' la descrizione della procedura per la domanda  di  ammissione
on-line e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli  studi  di
«G. d'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it). 
    Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla
Segreteria Tecnica Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Universita'  di
Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 -  66100  Chieti  Scalo,  tel.
0871/3556077 - e mail scuolasuperiore@unich.it 
      Chieti, 5 dicembre 2012 
 
                                                  Il rettore: Di Ilio 
Visto, il direttore generale: Del Vecchio 

        
      
                                                           Allegato 1 
 
                     SEZIONE DI SCIENZE DI BASE 
 
 
                   Dottorato di Ricerca in Scienze 
                          (PhD in Sciences) 
 
    Coordinatore:   Prof.   Cristina   Caroli   Costantini;   e-mail:
costanti@sci.unich.it 
    Sede amministrativa: Dipartimento di  Economia,  indirizzo  Viale
Pindaro n. 42, Pescara 
    Sedi  di  ricerca:  Dipartimento  di  Economia,  Dipartimento  di
Ingegneria  e  Geologia,  Dipartimento   di   Scienze   Psicologiche,
Umanistiche e  del  Territorio,  International  Research  School  for
Planetary Sciences, Istituto Nazionale di Alta Matematica (unita'  di
Pescara), Universita' telematica «Leonardo da Vinci». 
    Convenzioni: ENEA ACS, Dipartimento  di  Informatica  Universita'
dell'Aquila, CRA OLI Citta' S. Angelo, IASI-CNR,  Gruppo  di  Ricerca
Europeo Franco-Italiano in GEometria Non  COmmutativa  (GREFI-GENCO);
Laboratoire de Probabilities et Modeles Aleatoires, Universite' Paris
VI. 
 
                       Posti a concorso n. 1: 
 
      n. 1 posto con borsa di studio finanziata  dal  Fondo  Sostegno
Giovani nell'ambito «ICT  e  componentistica  elettronica»  sul  tema
vincolato: «Progettazione, analisi e  verifica  di  sistemi,  reti  e
software (Design, analysis and verification of systems, networks  and
software).» 
 
                         Prova di ammissione 
 
    Colloquio: La prova di ammissione consiste in un colloquio che ha
luogo il 21 gennaio 2013, alle ore 10 presso la sede di viale Pindaro
n.  87,  Pescara  -  Dipartimento  di  Economia.  Il   colloquio   e'
finalizzato ad accertare le capacita',  le  conoscenze  scientifiche,
l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati.
Verra' accertata la conoscenza della lingua straniera prescelta. 
    Graduatoria finale: Qualora non risulti nessun idoneo la borsa di
studio a tema vincolato, non sara' assegnata.