Concorso per 13 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 13
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 22-06-2012
Sintesi: UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA CONCORSO   (scad.  20 settembre 2012) Istituzione del XXVIII Ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. IL RETTORE Visto l'art. ...
Ente: UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-06-2012
Data Scadenza bando 20-09-2012
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UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

CONCORSO   (scad.  20 settembre 2012)
Istituzione del XXVIII Ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210 che  demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di  accesso  e  di
conseguimento del titolo, gli  obiettivi  formativi  ed  il  relativo
programma di studi, la durata,  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento  e  l'importo  delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  30  aprile  1999,  n.  224
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999 n. 162  con  il
quale e' stato emanato il regolamento recante  norme  in  materia  di
dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  9
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001 n.
172; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' Europea di Roma  approvato  con
decreto  ministeriale  4  maggio  2005,  pubblicato  sul  Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005  -  Serie
Generale ed emanato con Decreto Rettorale  n.  14-ter  del  4  Agosto
2006; 
    Visto il Regolamento Didattico  d'Ateneo  approvato  con  decreto
ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 -  Serie  Generale  -  e
modificato con i Decreti Rettorali n. 14-bis del 04 Agosto  2006,  n.
29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007, n. 08-09 del 05  marzo  2009,  n.
230-09 del 3 novembre 2009 e n. 50-10 del 7 maggio 2010; 
    Visti gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento del  Dipartimento  di
Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell´Universita' degli  Studi
Europea di Roma, emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  116/07  del  4
Settembre 2007; 
    Visto il decreto ministeriale 18  giugno  2008  che  ha  disposto
l'aumento dell'importo annuo lordo delle borse di studio di Dottorato
di Ricerca; 
    Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 13, 14 e 15 del  Regolamento  del
Centro Dipartimentale  della  Ricerca  dell´Universita'  degli  Studi
Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 36/08 del 25 giugno
2008; 
    Visto il Regolamento  delle  Scuole  dottorali  e  dei  corsi  di
dottorato, emanato con decreto rettorale n.28/10 del 16 aprile  2010,
e successive modifiche; 
    Visto il Regolamento attuativo ex art. 5  del  Regolamento  delle
Scuole dottorali e dei corsi di dottorato emanato con D.R.328/10  del
4 ottobre 2010, e successive modifiche; 
    Visto l'art.  19  della  legge  del  30  dicembre  2010  n.  240,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  14
gennaio 2011 n.10; 
    Preso atto delle proposte di istituzione dei Corsi  di  Dottorato
di Ricerca XXVIII ciclo con sede amministrativa presso  l'Universita'
Europea di Roma; 
    Vista la  delibera  con  la  quale  il  Comitato  Ordinatore,  in
funzione di Senato Accademico e di Dipartimento  di  Didattica  e  di
Ricerca in Scienze Umane,  anche  nelle  articolazioni  dei  relativi
Consigli di Ambito, nella seduta n.  03/12  del  9  maggio  2012,  ha
espresso parere favorevole in relazione  all'istituzione  del  XXVIII
ciclo  dei  corsi  di  dottorato  con  sede   amministrativa   presso
l'Universita' Europea di Roma e l'emanazione del relativo bando; 
    Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Interna; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Istituzione del XXVIII ciclo 
 
 
    Presso la Scuola  dottorale  in  Scienze  Umane  dell'Universita'
Europea di Roma e' istituito il XXVIII ciclo dei corsi  di  dottorato
di ricerca in: 
      1. Categorie giuridiche e tecnologia; 
      2. Storia della civilta' europea. Radici, cultura, identita'; 
      3. Psicologia cognitiva e valutazione clinica; 
      4. Statistica applicata. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Selezioni 
 
 
    Sono indetti pubblici concorsi, per  curriculum  universitario  e
prove di selezione, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
di cui al precedente art. 1. 
    Profili e caratteristiche essenziali di  ciascun  dottorato  sono
riportati negli allegati numeri 1-4 al  presente  decreto  del  quale
formano parte integrante e sostanziale. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono accedere al Dottorato di ricerca,  senza  limitazioni  di
eta' e cittadinanza, coloro i quali siano  in  possesso  di  uno  dei
seguenti titoli di studio: 
      laurea magistrale conseguita ai sensi del del D.M 270/2004 
      laurea  specialistica   conseguita   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 509/1999 
      laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici
il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale 
      titolo accademico equipollente  conseguito  presso  Universita'
straniere. 
    In quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia'  stato  dichiarato
equipollente  ad  uno  dei  titoli  di  studio  italiani   richiesti,
l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo,
ai soli fini dell'ammissione al corso,  da  parte  del  Collegio  dei
docenti del Dottorato di Ricerca. 
    I candidati dovranno allegare alla domanda i  documenti  utili  a
consentire al Collegio dei Docenti il riconoscimento del titolo; tali
documenti dovranno essere tradotti  e  legalizzati  dalle  competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa  vigente  in
materia di ammissione degli studenti stranieri  ai  corsi  di  laurea
delle universita' italiane. 
    Possono, inoltre, partecipare  agli  esami  di  ammissione  anche
coloro i quali conseguano il  titolo  di  studio  richiesto  dopo  la
presentazione della domanda, ma prima della data di espletamento  del
concorso di ammissione. In tal  caso,  l'ammissione  verra'  disposta
"con riserva" ed il candidato sara' tenuto  a  produrre,  a  pena  di
decadenza l'autocertificazione attestante il conseguimento del titolo
di studio entro l'espletamento della prova scritta. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
              Domanda di partecipazione alla selezione 
 
 
    Le domande di partecipazione al concorso, da  redigere  in  carta
libera secondo lo schema allegato (All.  n.  5)  al  presente  bando,
devono essere dirette al Rettore dell'Universita' Europea di  Roma  -
Ufficio Concorsi - via degli Aldobrandeschi, 190 -  00163  Roma  -  e
pervenire, a pena di esclusione, entro e  non  oltre  il  90°  giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando di  concorso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Qualora  il
termine per la ricezione delle domande di selezione coincida  con  un
giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno  feriale
utile. 
    La documentazione, inoltrata tramite servizio  postale  con  sola
raccomandata A.R., dovra' essere contenuta  in  un  plico  sul  quale
dovra' essere apposta la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE SELEZIONE
AMMISSIONE DOTTORATO DI RICERCA IN ..."seguito dall'indicazione della
denominazione del corso di dottorato a cui si intende partecipare. 
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro
il termine di scadenza previsto dal bando. In tal  caso  fa  fede  il
timbro postale di spedizione. 
    Eventuali  integrazioni  alle  domande  di  partecipazione   alla
selezione potranno essere spedite con le stesse modalita' ed entro lo
stesso termine di scadenza del presente bando.  Pertanto,  non  sara'
tenuto conto di integrazioni documentali spedite oltre tale  scadenza
e/o trasmessi con modalita' diverse da quelle previste per  l'inoltro
delle domande, salvo quanto disposto per  i  candidati  ammessi  "con
riserva". 
    Nel caso in cui si intenda concorrere a piu'  dottorati  dovranno
essere redatte altrettante domande. 
    La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato e  redatta  in
carta libera in lingua italiana con chiarezza e precisione  sotto  la
responsabilita' del candidato  stesso,  deve  contenere  le  seguenti
dichiarazioni: 
      a) il cognome (cognome da nubile per le  donne  coniugate),  il
nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e
il codice fiscale; 
      b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; 
      c) di concorrere  ai  posti  in  soprannumero  senza  borsa  di
studio, con  la  sola  valutazione  del  curriculum  da  parte  della
Commissione Giudicatrice (solo per i cittadini extra-comunitari,  che
non intendono partecipare alle prove concorsuali); 
      d) di possedere un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri); 
      e) l'esatta denominazione del titolo di studio  posseduto,  con
l'indicazione della data  di  conseguimento,  della  media  dei  voti
riportati nel corso  degli  esami  previsti  dalla  propria  carriera
universitaria, del voto finale, della  durata  del  corso  di  studi,
dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero il  titolo  equipollente
conseguito presso una Universita'  straniera,  nonche'  la  data  del
decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Se il
titolo non e' gia' stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di
studio italiani richiesti, l'ammissione al concorso e' subordinata al
riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso,  da
parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. I  candidati
non ancora in possesso del  titolo  di  studio  saranno  ammessi  con
"riserva" e saranno tenuti a presentare,  a  pena  di  decadenza,  il
relativo  certificato  di  conseguimento   titolo   o   dichiarazione
sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta. 
      f) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  collegio  dei
docenti; 
      g) le lingue straniere conosciute e la lingua straniera  scelta
per la prova orale; 
      h)  di  essere/non   essere   dipendente   di   Amministrazioni
Pubbliche; 
      i) di avere/non avere gia' usufruito  in  precedenza  di  altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; 
      j) di aver preso visione del bando di concorso; 
      k) il recapito eletto ai  fini  del  concorso  specificando  il
codice di avviamento postale, il numero telefonico e  l'indirizzo  di
posta elettronica con espressa menzione  dell'impegno  di  comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso. 
    Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri,  indicare
un recapito italiano o  l'indicazione  della  propria  Ambasciata  in
Italia, eletta quale domicilio. 
    Alla domanda di partecipazione al concorso deve  essere  allegata
pena l'esclusione: 
      fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
      fotocopia del codice fiscale; 
      curriculum vitae; 
      autocertificazione del titolo  di  studio  conseguito  e  degli
esami sostenuti; 
      autocertificazione di  eventuali  ulteriori  titoli  di  studio
conseguiti con l'indicazione del numero di crediti attribuiti; 
      eventuali pubblicazioni in formato cartaceo; 
      il  titolo  equipollente  conseguito  presso  una   Universita'
straniera 
      titolo straniero tradotto,  legalizzato  e  accompagnato  dalla
dichiarazione di valore ivi compresa la  dichiarazione  di  validita'
rilasciata dalla competente rappresentanza  diplomatica  o  consolare
italiana, secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di
studenti stranieri ai corsi  di  studio  nelle  Universita'  italiane
(solo  per  i  possessori  di  titolo  di   studio   non   dichiarato
equipollente) 
    I candidati con disabilita' dovranno specificare nella domanda di
partecipazione,  ai  sensi   della   vigente   normativa,   l'ausilio
necessario in relazione alla propria disabilita' nonche'  l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi  per  l'espletamento  delle  prove  di
esame. 
    Non saranno ammessi a  partecipare  al  concorso  coloro  le  cui
domande non riportino: 
      il cognome ed il nome; 
      la  residenza  e  il  recapito  ove  si  intende  ricevere   le
comunicazioni relative al concorso; 
      la denominazione  del  dottorato  di  ricerca  cui  si  intende
partecipare; 
      l'esatta denominazione del  titolo  di  studio  posseduto,  con
l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso  di
studi,  dell'Universita'  che  lo  ha  rilasciato  ovvero  il  titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche'  la
data del decreto con il  quale  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza
stessa; 
    Saranno, inoltre,  esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  non
conseguiranno il titolo di studio richiesto  prima  dell'espletamento
della prova scritta. 
    L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   il
mancato recapito della domanda di  ammissione  dipendente  da  errore
attribuibile al  candidato,  ovvero  da  eventuali  disguidi  postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
 Domanda di ammissione in soprannumero di cittadini extracomunitari 
 
 
    Per i cittadini  extracomunitari  e'  prevista,  in  alternativa,
l'ammissione  in  soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti
istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto. 
    Pertanto i cittadini extracomunitari che non intendono concorrere
per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base
del proprio curriculum. A tal fine i candidati, dovranno: 
      indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere  in
soprannumero; 
      inviare il proprio curriculum 
      inviare il titolo  accademico  equipollente  conseguito  presso
Universita' straniere indicando la data del decreto ministeriale  con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. 
      Inviare eventuali pubblicazioni in formato cartaceo; 
    I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato  equipollente  ad  uno  dei  titoli  italiani   richiesti,
dovranno allegare alla domanda i  documenti  utili  a  consentire  al
Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza. 
    Si  precisa  che  tali  documenti  dovranno  essere  tradotti   e
legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze  italiane  all'estero,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli  studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    In  seguito  alla  valutazione  del  curriculum,   il   candidato
ricevera'  comunicazione  effettuata   mediante   posta   elettronica
certificata  PEC,  ovvero  a  mezzo  raccomandata   a/r,   da   parte
dell'Ateneo  che   conferma   la   sua   ammissione   al   colloquio.
Successivamente, la commissione compila la  graduatoria  generale  di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nel colloquio e nella valutazione del curriculum universitario e  dei
titoli. 
    Si precisa, inoltre, che i candidati extra-comunitari in possesso
di titolo di  studio  italiano  non  possono  accedere  ai  posti  in
soprannumero ma dovranno sostenere le prove concorsuali  al  fine  di
essere ammessi al corso di dottorato. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Prove di selezione 
 
 
    Le prove di selezione sono dirette ad accertare  la  preparazione
del candidato, la  sua  attitudine  alla  ricerca  scientifica  e  la
conoscenza di una o piu' lingue straniere. 
    L'esame di ammissione al corso  consiste  nella  valutazione  del
curriculum universitario e dei titoli, in una prova scritta e  in  un
colloquio. 
    La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di
100 punti per ciascun candidato, dei quali  20  sono  riservati  alla
valutazione  del  curriculum  universitario,   post-universitario   e
professionale ed alle eventuali pubblicazioni,  40  alla  valutazione
della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale. 
    La valutazione dei titoli avviene prima  della  correzione  della
prova  scritta  e  per  i  soli  candidati  che  abbiano   consegnato
l'elaborato di tale prova. 
    Non sono ammessi alla prova orale i candidati  che  riportino  un
punteggio inferiore a 24/40 nella prova scritta.  I  risultati  della
valutazione dei titoli e della prova scritta sono resi pubblici prima
della prova  orale  mediante  affissione  all'Albo  di  Ateneo  e  la
pubblicazione       sul       sito        web        dell'Universita'
www.universitaeuropeadiroma.it, nella sezione Ricerca,  Dottorati  di
ricerca. 
    Sono ritenuti idonei i candidati che alla prova orale  conseguano
un punteggio di almeno 24/40. 
    Il candidato dovra' inoltre dimostrare  la  buona  conoscenza  di
almeno una lingua straniera. 
    Il curriculum universitario e i titoli vengono  valutati  secondo
le seguenti modalita': 
      a) voto di laurea o di diploma in centodecimi fino a 10 punti: 
        10 punti 110 e lode 
        9 punti da 109 a 110 
        8 punti 108 
        7 punti 107 
        6 punti 106 
        5 punti 105 
        4 punti 104 
        3 punti 103 
        2 punti 102 
        1 punto 101 
      b) media degli esami fino a 7 punti: 
        7 punti da 29.50 a 30 
        6 punti da 29.00 a 29.49 
        5 punti da 28.50 a 28.99 
        4 punti da 28.00 a 28.49 
        3 punti da 27.50 a 27.99 
        2 punti da 27.00 a 27.49 
        1 punto da 26.50 a 26.99 
      c) diploma di Master o corso equiparato da 0 a 1 punto 
      d) Pubblicazioni ai sensi e  secondo  i  criteri  dell'art.  3,
decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 da 0 a 2 punti. 
    Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, della data e
dell'ora verra' reso  pubblico  con  almeno  15  giorni  di  anticipo
mediante affissione all'Albo di Ateneo e la  pubblicazione  sul  sito
web dell'Universita'  www.universitaeuropeadiroma.it,  nella  sezione
Ricerca, Dottorati di ricerca. Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
 
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca  saranno  formate  e
nominate dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti  di  ruolo
del Centro dipartimentale per  la  ricerca.  Ogni  commissione  sara'
composta da tre docenti di ruolo, cui  possono  essere  aggiunti  non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca;  la  nomina  di  tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole
e medie imprese. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole   prove   e   nella
valutazione del curriculum universitario e dei titoli. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  sara'  formulata  secondo   l'ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun  candidato
e approvata con Decreto Rettorale. 
    Le borse di studio messe a concorso verranno attribuite ai  primi
candidati risultati idonei, e a seguire verranno attribuiti  i  posti
senza borsa di studio. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o  piu'  candidati  avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta'. 
    In caso di mancata  accettazione  entro  il  termine  di  cui  al
successivo art. 10, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei
corsi, subentreranno altrettanti  candidati  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 
 
 
    I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta e  a  proprie
spese,   alla   restituzione   da   parte   dell'Universita'    delle
pubblicazioni e dei documenti presentati  decorso  il  termine  utile
previsto dalla legge per proporre impugnazione, ed entro i successivi
tre mesi. Decorso tale ultimo termine, l'Universita' disporra'  della
documentazione secondo le proprie esigenze, senza che da  cio'  possa
derivare alcuna responsabilita'  in  ordine  alla  conservazione  del
materiale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Immatricolazione dei vincitori 
 
 
    I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli
concorsi di dottorato, emanati  entro  30  giorni  dalla  conclusione
della procedura di valutazione, saranno affissi all'Albo  di  Ateneo,
nonche'    resi    noti    sul    sito     internet     di     Ateneo
www.universitaeuropeadiroma.it. 
    I vincitori, entro e non oltre 15 giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  Decreto  Rettorale  di
approvazione delle graduatorie, pena  la  decadenza  dal  diritto  di
iscrizione, dovranno ottemperare a quanto segue: 
      1. registrarsi  nel  sito  www.universiaeuropeadiroma.it  nella
sezione "Studenti". La  registrazione  permette  la  creazione  delle
credenziali (Username e Password). 
      2. compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo,  con
le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo; 
      3. effettuare il versamento della tassa di iscrizione  e  della
tassa regionale, pari a € 1000 (118,00  euro  di  tassa  regionale  +
882,00 tassa di iscrizione) mediante MAV ON-LINE (Pagamento  Mediante
Avviso),  scaricabile  accedendo,  con  le  proprie  credenziali,  al
sistema informatico di Ateneo; 
    La domanda di immatricolazione,  cosi'  prodotta,  dovra'  essere
presentata  presso  la  Segreteria  Generale  dell'Ateneo,  pena   la
decadenza dal diritto di iscrizione, corredata da una marca da  bollo
di euro 14.62 euro e dai seguenti documenti: 
      due copie recenti di fotografia formato  tessera,  di  cui  una
applicata alla domanda di' immatricolazione; 
      fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. Qualora il documento di identita'  non  sia  in  corso  di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  445/2000,  dichiarare  in  calce  alla
fotocopia dello stesso che i dati  ivi  contenuti  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio; 
      fotocopia del codice fiscale; 
      autocertificazione del titolo universitario  con  date  e  voti
degli esami; 
      dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorieta',
resa ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000 da cui risulti  che  il  reddito
personale annuo lordo  non  supera  l'importo  di  20.000,00  euro  e
l'impegno a comunicare tempestivamente  l'eventuale  superamento  del
limite del reddito. 
      per i soli cittadini non comunitari: permesso di  soggiorno  in
corso di validita' o copia  dell'avvenuta  richiesta  alle  autorita'
competenti. 
    Coloro  che  si  saranno  collocati  in  posizione  utile   nelle
graduatorie di merito e che non ottempereranno a quanto  sopra  entro
il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. I posti resisi
vacanti saranno messi a  disposizione  dei  candidati  classificatisi
successivamente   nella   graduatoria   di   merito,   che   dovranno
perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro i  sei  giorni
successivi al ricevimento della comunicazione  effettuata  con  posta
elettronica certificata PEC, ovvero  a  mezzo  raccomandata  a/r,  da
parte dell'Ateneo. 
    La seconda rata di € 1.000,00 dovra' essere versata entro  il  15
luglio 2013. 
    Qualora il dottorando non provveda  al  pagamento  della  seconda
rata entro la scadenza prevista, verra' applicata una  indennita'  di
mora pari ad euro 50,00. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio, il cui numero e' indicato per  ciascun  corso
di dottorato nell'allegato corrispondente, pari ad un importo, per il
primo anno di corso, di  € 13.638,47  (assoggettabile  al  contributo
previdenziale I.N.P.S. a  gestione  separata)  cosi'  come  stabilito
dall'art. 1 del decreto  ministeriale  18.06.08,  vengono  assegnate,
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito  formulate  dalle  Commissioni
giudicatrici. 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche'  le
relative   convenzioni   siano   stipulate   in   data    antecedente
l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione. 
    L'aumento del numero delle borse di studio puo', previa  delibera
degli   Organi   di   Governo   dell'Ateneo   da   assumersi    prima
dell'espletamento delle prove scritte, determinare  l'incremento  dei
posti globalmente messi a concorso. L'eventuale  aumento  del  numero
delle borse di studio e dei posti messi a concorso  sara'  reso  noto
esclusivamente tramite avviso sul sito web dell'Ateneo. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti e fermo restando  le
limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca  del  dottorando.  L'importo  della
borsa di studio e'  aumentato  per  eventuali  periodi  di  soggiorno
all'estero nella misura del 50%, ove sussista la  relativa  copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.  La  richiesta  ai  fini
dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del
Collegio  dei  docenti  al  Rettore  e  deve  essere   corredata   da
attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'  del
dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi
e di ricerca a suo tempo formulati. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate,  previa  attestazione  di   frequenza   rilasciata   dal
Coordinatore del collegio dei docenti; per la fruizione della  stessa
il limite di  reddito  personale  complessivo  annuo  e'  fissato  in
€ 20.000,00 lordi. Alla determinazione  di  tale  reddito  concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente con esclusione  di  quelli  aventi
natura occasionale. 
    In caso di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per  ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta. 
    Coloro  i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare all'atto dell'iscrizione  una  dichiarazione  relativa  al
reddito personale complessivo lordo ed  all'assenza  delle  cause  di
incompatibilita' contenute nel presente paragrafo. Tale dichiarazione
deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno di  frequenza
del corso. I  fruitori  delle  borse  di  studio  dovranno,  inoltre,
provvedere alla costituzione  di  una  posizione  contributiva  INPS,
iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                         Dipendenti pubblici 
 
 
    Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente  ammesso
ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca   e'   collocato   a   domanda,
compatibilmente con  le  esigenze  dell'amministrazione,  in  congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per  il  periodo  di
durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di  dottorato  di
ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,  l'interessato
in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e  di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato  il  rapporto  di  lavoro.  Qualora,  dopo  il
conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o
di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica  per  volonta'  del
dipendente nei due anni successivi, e' dovuta  la  ripetizione  degli
importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non  hanno  diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici  dipendenti
che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di  ricerca,  ne'  i
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.  I  congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    All'inizio di ogni anno accademico ogni dottorando definisce, col
concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al
Collegio dei  docenti  del  Dottorato  che  lo  approva,  richiedendo
eventualmente allo studente opportune modifiche. 
    Entro il primo anno di corso  ogni  dottorando  deve  frequentare
tutti i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di
corso ogni  dottorando  deve  partecipare  attivamente  ai  cicli  di
seminari  previsti  dal  suo  piano  di  studi.  La  frequenza   agli
insegnamenti ed ai seminari e' obbligatoria. 
    Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il
piano di studi personalizzato e deve  redigere  una  relazione  sullo
stato d'avanzamento della tesi. 
    Il terzo anno e' interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve
essere prodotta entro  la  fine  del  terzo  anno  e  deve  contenere
risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di
livello internazionale. 
    Al termine di ognuno  dei  tre  anni  di  corso  ogni  dottorando
presenta una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte al  Collegio  dei  docenti  del  Dottorato,  che  ne  cura  la
conservazione. 
    E'  consentito  l'esercizio  di  attivita'  compatibili,   previa
autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita'  esterne  non
devono in alcun modo porsi in conflitto con  l'attivita'  svolta  dal
dottorando. 
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino  di  trovarsi  nelle
condizioni previste dalla legge  30.12.1971,  n.  1204  e  successive
modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella  condizione  di
malattia grave e prolungata. 
    Nel caso di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  degli
obblighi, il Collegio dei  docenti  proporra'  con  propria  delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il  dottorando  e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento  all'anno  in
questione, della borsa di  studio  oppure  delle  rate  eventualmente
riscosse. 
    Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca   con   sede
amministrativa presso l'Universita' Europea di Roma possono  svolgere
limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei  corsi  di
laurea e/o di diploma, nell'ambito  della  programmazione  effettuata
dal  Collegio  dei  Docenti,  secondo  le   modalita'   fissate   dal
Regolamento di Ateneo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Titolo di Dottore di Ricerca 
 
 
    Il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, al termine della durata del  corso  di
dottorato. Il rilascio della  certificazione  del  conseguimento  del
titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa
sottoscrizione di apposita  dichiarazione  di  non  compromettere  in
alcun modo i  diritti  di  terzi,  della  tesi  finale  nell'archivio
istituzionale d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne  garantira'  la
conservazione e la pubblica consultabilita'. 
    Il titolo di Dottore di Ricerca e' conferito  a  conclusione  del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del  superamento  dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno  formate  e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al  Regolamento
di Ateneo. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Il responsabile del procedimento amministrativo per la  procedura
di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai  sensi  degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n.  241  e  dell'art.  2,
comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  2000
n. 117, e' la dott.ssa Anisa Bruci tel. (+39) 06.66543804, fax  (+39)
06.66543933, e-mail: ricerca@unier.it 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    L'amministrazione universitaria con riferimento al d.lgs  n.  196
del 30.06.03  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante
disposizioni sulla tutela delle  persone  e  di  altri  soggetti,  si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito WEB  dell'Universita'  Europea  di
Roma www.universitaeuropeadiroma.it 
      Roma, 8 giugno 2012 
 
                                                Il rettore: Scarafoni