Concorso per 9 orchestrali (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 22-06-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  23 luglio 2012) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arm ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-06-2012
Data Scadenza bando 23-07-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO   (scad.  23 luglio 2012)
Concorso, per titoli ed esami, per il  reclutamento  di  9  posti  di
  orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista il testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    Vista il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al servizio militare e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto dirigenziale 11  gennaio  2008  della  Direzione
generale della sanita' militare, con il quale  e'  stata  emanata  la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto  2007  e  20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice  dell'ordinamento   militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, l'art. 2186 che fa salva  l'efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari,  delle  direttive,  delle
istruzioni,  delle  circolari,  delle  determinazioni  generali   del
Ministero della difesa, dello  Stato  maggiore  della  difesa,  degli
Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto dirigenziale emanato  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il  9  agosto  2010  con  il  quale  e'  stata
diramata la direttiva applicativa della citata legge 12 luglio  2010,
n. 109; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il foglio n. 64/1-4-1 IS dell'8 luglio 2011 con il quale il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di programmazione del concorso di  orchestrali  del  ruolo  musicisti
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il foglio del 12 luglio 2011 con il quale lo Stato maggiore
della difesa ha rilasciato il prescritto nulla contro all'entita' dei
posti a concorso per orchestrali del ruolo  musicisti  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Considerato che, non si ritiene opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di  precedenti  analoghi  concorsi  in  quanto,  in
relazione  alle  peculiari   esigenze   operative   e   organizzative
dell'amministrazione difesa, il reclutamento del  personale  militare
esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di
idoneita' psico-attitudinale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed  esami,  a  9  posti  di
orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri, cosi'
suddivisi: 
      a) tre posti di maresciallo  aiutante,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti: 
        1) 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (1ª parte «A»); 
        2) 1° corno in Fa - Sib (1ª parte A); 
        3) 1° flicorno tenore in Sib (1ª parte A); 
      b) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti: 
        1) ottavino (con obbligo del flauto) (2ª parte A); 
        2) 2° saxofono contralto in Mib (2ª parte A); 
      c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti: 
        1) corno inglese (con obbligo dell'oboe) (2ª parte B); 
        2) 1° clarinetto soprano in Sib n. 8 (2ª parte B); 
        3) 2° clarinetto piccolo in Lab (con obbligo  del  clarinetto
piccolo in mib) (2ª parte B); 
      d) un posto di maresciallo ordinario per 3ª tromba in  Fa  (con
obbligo della tromba in Sib) (3ª parte B). 
    2.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o  annullare  il  presente
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,  di
modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso
di formazione per i vincitori che alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domanda non siano gia'  marescialli  dell'Arma
dei carabinieri, in ragione di esigenze  attualmente  non  valutabili
ne'  prevedibili,  nonche'  in  applicazione   di   disposizioni   di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte, assunzioni di personale per gli anni 2011 - 2012. In tal caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che: 
      a) abbiano  compiuto  il  18°  e  non  superato  il  giorno  di
compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine  di
presentazione delle domande. Tale limite e' elevato  di  cinque  anni
per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze  armate  e  dei
Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli allievi del centro
addestramento musicale, di cui all'art. 1509 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si prescinde dal limite di eta'. 
    Per  gli  orchestrali  della   banda   musicale   dell'Arma   dei
carabinieri che concorrono  per  una  parte  superiore  a  quella  di
appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto  per  l'accesso  all'universita'  dall'art.  1  della  legge
dell'11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni.   Il
concorrente che ha conseguito il titolo di studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza a quello richiesto per la  partecipazione
al concorso allegando alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso
idonea documentazione; 
      d) abbiano conseguito  in  un  conservatorio  statale  o  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per  il/i  quale/i  concorrono  o  in  uno  strumento
affine, come stabilito da  tabella  in  allegato  A  (art.  1517  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). L'ammissione dei candidati
che abbiano conseguito titoli di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo  a  quello  previsto.  In  proposito  gli
interessati dovranno allegare al titolo di studio  una  dichiarazione
di equipollenza rilasciata da un  provveditore  agli  studi  di  loro
scelta; 
      e) siano in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale
al servizio militare incondizionato; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g) non si trovino  in  situazioni  comunque  incompatibili  con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
      h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      j)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k)  abbiano  riportato   esito   negativo   agli   accertamenti
diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche di  saltuario  od
occasionale, di sostanze  stupefacenti,  nonche'  per  l'utilizzo  di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      l)  se  candidati  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge dell'8 luglio  1998,
n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato  apposita   dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la  dichiarazione  dovra'  essere  allegata
alla domanda di partecipazione al concorso. 
    2. I militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti  ed  al  ruolo  degli  appuntati  e  carabinieri,  gli
ispettori,  nonche'  gli  allievi  carabinieri,  oltre  ai  requisiti
indicati al comma 1, lettere a), c), d) ed e), dovranno: 
      a) essere idonei al servizio  militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino all'effettuazione degli  accertamenti  sanitari  di  cui
all'art. 7; 
      b) non aver riportato nell'ultimo biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna; 
      c) non aver riportato, nell'ultimo biennio  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
«nella   media»   ovvero,   in    rapporti    informativi,    giudizi
corrispondenti; 
      d)  non  essere  stati  giudicati,  se  appartenenti  al  ruolo
sovrintendenti  e  al  ruolo  appuntati   e   carabinieri,   inidonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. 
    3. La nomina ad orchestrale della banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri e' inoltre subordinata al riconoscimento del possesso: 
      a) dell'idoneita' psicofisica ed  attitudinale,  da  accertarsi
con le modalita' indicate negli articoli 7 e 8; 
      b) ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.  53,
dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per  l'ammissione  ai
concorsi  nella  magistratura   ordinaria   ed   all'astensione   dei
comportamenti di cui all'art. 635, comma 1, lettera l),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'accertamento  di  tale  requisito
sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato all'art. 3. Gli stessi e  quelli
di cui al comma  3  devono  essere  mantenuti  fino  alla  nomina  ad
orchestrale della banda  musicale  dell'Arma  dei  carabinieri,  pena
l'esclusione dal concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: 
      a) redatta esclusivamente in carta semplice secondo il  modello
riportato nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente   decreto,   disponibile    anche    sui    siti    internet
«www.persomil.difesa.it.» e «www.carabinieri.it»; 
      b)  firmata  per  esteso  dal  concorrente.  La   mancanza   di
sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile; 
      c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata, con  avviso  di
ricevimento alla Direzione generale per  il  personale  militare -  I
Reparto -  2ª  Divisione  reclutamento  sottufficiali -  2ª  sezione,
Casella  postale  n.  15318 -  Ufficio  Poste  Italiane  00143   Roma
Laurentino, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a  decorrere  dal
giorno successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta  Ufficiale.  I  militari  in  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri  potranno  presentare  la  domanda,  entro   il   termine
sopraindicato, al Comando/Reparto di appartenenza. I  Comandi/Reparti
che avranno ricevuto le domande di  partecipazione  al  concorso  del
proprio personale provvederanno a trasmettere le stesse alla predetta
Direzione generale per il personale militare, dopo avervi apposto  la
data  di  avvenuta  presentazione  e  il  numero  di   assunzione   a
protocollo. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande
che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine  perentorio
sopraindicato. 
    I candidati residenti all'estero potranno trasmettere la  domanda
per il tramite delle Autorita' diplomatiche  e  consolari,  entro  il
medesimo termine. In tale caso, per la data  di  presentazione  fara'
fede la data di  assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte
dell'Autorita' ricevente. 
    2. Nella domanda il concorrente,  consapevole  delle  conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) ed il codice fiscale; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da  allegare
alla domanda, la  seconda  cittadinanza  e  lo  Stato  nel  quale  e'
soggetto agli obblighi militari; 
      c) la residenza ed il comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano  residente  all'estero,il
concorrente dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia  della
famiglia e la data di espatrio; 
      d) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  tutte  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico e  dell'indirizzo  di
posta elettronica. L'Amministrazione della difesa non  assume  alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente,  ovvero  da  mancata   o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito indicato nella domanda; 
      e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera
raccomandata, telegramma  o  fax  al  n.  0650232766,  alla  predetta
Direzione  generale  per  il  personale  militare -  I  Reparto -  2ª
Divisione  reclutamento  sottufficiali,  eventuali   variazioni   del
recapito al quale desidera  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso; 
      f) i titoli di preferenza posseduti di cui all'art.  13,  comma
2; 
      g) i titoli di merito posseduti utili ai fini della valutazione
indicati al successivo  art.  11.  Gli  stessi  saranno  valutati  se
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e dichiarati nella stessa; 
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 
      i)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444  del  codice  di  procedura  penale,  di  non  avere   in   corso
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
sicurezza o di  prevenzione,  ne'  che  risultano  a  proprio  carico
provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicare le condanne  e  i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.
I candidati dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare alla predetta
Direzione  generale  per  il  personale  militare -  I  Reparto -  2ª
Divisione  reclutamento  sottufficiali  qualsiasi  variazione   della
posizione   giudiziaria   che   interverra'   successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino alla  nomina  ad  orchestrale  della
banda musicale dell'Arma dei carabinieri; 
      j) l'eventuale appartenenza all'Arma dei carabinieri o ad altre
Forze armate o di polizia; 
      k) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      l)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi provvedimenti del  Direttore  generale  per  il
personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le
seguenti commissioni: 
      a)  commissione  esaminatrice  preposta  alla  valutazione  dei
titoli, delle prove pratiche  di  esecuzione,  della  prova  teorica,
nonche' alla formazione della graduatoria finale; 
      b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
      c)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera a),  sara'  composta
da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata in
servizio  permanente  o  in  ausiliaria  da  non  oltre   tre   anni,
presidente; 
      b) il maestro direttore  della  banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri, membro; 
      c)  un  professore  di   strumentazione   per   banda   di   un
conservatorio statale o un maestro diplomato  in  strumentazione  per
banda, membro; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa della  terza
area funzionale, segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
colonnello, presidente; 
      b) un ufficiale superiore medico, membro; 
      c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Tale commissione si avvarra' del supporto di  medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri,  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Tale
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico?specialistico del
personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a)  accertamenti  sanitari  per  la   verifica   dell'idoneita'
psico-fisica; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) prove pratiche di esecuzione; 
      d) prova teorica; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1  i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento rilasciato da una  amministrazione  dello
Stato in corso di validita'. 
    3. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere  a),
b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it
e   www.persomil.difesa.it.   Inoltre   potranno    essere    chieste
informazioni  al  riguardo  al  Ministero  della  difesa,   Direzione
generale  per  il  personale  militare,  Sezione  relazioni  con   il
pubblico,  viale  dell'Esercito  n.  186  -  00143   Roma,   telefono
06517051012 e  al  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V
Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico,  piazza  Bligny  n.  2  -
00197  Roma,  telefono  0680982935.   Il   calendario   delle   prove
concorsuali e' il seguente: 
      accertamenti   sanitari,   per   la   verifica   dell'idoneita'
psico-fisica, ed attitudinali, presumibilmente dal 17 al 28 settembre
2012. 
    L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  con
le modalita' sopra indicate, a partire dal 31 agosto 2012; 
      prove pratiche di esecuzione da ottobre 2012 a gennaio 2013; 
      prova teorica da febbraio a maggio 2013. 
    Sara' cura della Direzione Generale  per  il  Personale  Militare
comunicare, ai candidati risultati idonei agli accertamenti  sanitari
ed attitudinali, il diario delle prove pratiche di esecuzione e della
prova teorica. 
    Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti  sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  I  candidati
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa e quelli che  non  siano
in possesso, alla data prevista per gli  accertamenti  sanitari,  dei
certificati e referti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d),
ed e) in  ragione  dei  tempi  necessari  per  il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale potranno chiedere  di
essere  riconvocati.  A  tal  fine  gli  interessati   dovranno   far
pervenire, a mezzo telegramma o fax, in caso di accertamenti sanitari
ed attitudinali, al Centro nazionale di selezione e reclutamento  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri (fax 06/33566948),  e,  in
caso di prove  pratiche  di  esecuzione  e  di  prova  teorica,  alla
Direzione generale  per  il  personale  militare  (fax  06/50232766),
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione,  inviando  documentazione  probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
diario di svolgimento del concorso, avverra' a mezzo  e-mail  (se  e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di
cui  all'art.  6,  comma  1,  lettere  b),  c),  d),  ed  e),   anche
successivamente  alla  richiesta  di   riconvocazione,   determinera'
l'impossibilita' per la commissione  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera b) di esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti
psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 
    4.  L'Amministrazione  militare   non   risponde   di   eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati abbiano
lasciato incustoditi nel corso delle prove e  degli  accertamenti  di
cui al comma 1. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                              Documenti 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  agli
accertamenti sanitari di  cui  all'art.  7,  dovranno  sottoscrivere,
all'atto della presentazione presso il citato Centro di selezione, la
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del  protocollo
diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato  C,  e  produrre  i
seguenti documenti in originale o in copia  conforme,  rilasciati  in
data non anteriore a tre  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo
diverse indicazioni: 
      a) qualora il  concorrente  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti sanitari; 
      b) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente
i sei mesi dalla data di presentazione; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) per i candidati di sesso  femminile,  referto  del  test  di
gravidanza (su sangue o urine) eseguito,  in  data  non  anteriore  a
cinque giorni precedenti la data di presentazione, per  le  finalita'
indicate nell'art. 7, comma 8, nonche' ecografia pelvica con relativo
referto; 
      f) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti,  se  militari  in
servizio nell'Arma dei carabinieri. 
    2. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione della struttura sanitaria  medesima  comprovante
detto accreditamento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati saranno sottoposti presso il Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153, Roma, a cura della  commissione  di  cui  all'art.  4,
comma 3, ad accertamenti per la verifica  dell'idoneita'  psicofisica
al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori  dell'Arma
dei carabinieri. Detti accertamenti saranno svolti con  le  modalita'
previste dalle direttive  tecniche  della  Direzione  generale  della
sanita' militare del 5 dicembre 2005 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  citate  nelle  premesse,  e  con  quelle  definite  in
apposito  provvedimento  del  Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari saranno resi  noti  con
le modalita' di cui all'art. 5, comma 3. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati  una  visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   sara'
effettuato   sul   medesimo   campione   il    test    di    conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT-GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile  per  consentire  una
adeguata  valutazione   clinica   e   medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario
sottoporre il concorrente ad  indagini  radiologiche,  indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui all'allegato E. 
    4. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) per i restanti candidati il possesso  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2. 
    Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici: 
      1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile,  e  a
cm. 161, se di sesso femminile; 
      2)  apparato  visivo  (VS)  2  con  acutezza  visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per la sola miopia, anche in un solo  occhio  e  non  superiore  a  3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione;
campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e'
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da: 
      a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 4, lettera b); 
      b) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislasia  e
disartria); 
      c) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  ed  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte quelle  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  maresciallo  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per la loro sede,
dimensione o natura siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro  della
persona o dell'uniforme o  siano  possibile  indice  di  personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici). 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    8. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
6, comma 1, lettera e), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica  datata  5
dicembre 2005 per l'applicazione  dell'elenco  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Le
candidate che si trovano in dette condizioni potranno essere  ammesse
con riserva a sostenere le  ulteriori  prove  concorsuali  e  saranno
nuovamente convocate  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in  una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art.
13.  Se  in  occasione  della  seconda  convocazione  il   temporaneo
impedimento perdura, la candidata  sara'  esclusa  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    9. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari  verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti  prescritti  in
tempi  compatibili  con  lo   svolgimento   del   concorso,   saranno
sottoposti, a cura della  stessa  commissione  medica,  in  una  data
compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito  di
cui all'art. 13, ad ulteriore valutazione  sanitaria  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita'  fisica.  Costoro,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con  riserva  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.  Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  che  risulteranno  idonei  al   termine   degli
accertamenti sanitari saranno sottoposti presso il  Centro  nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a  cura  della
commissione  di  cui  all'art.  4,  comma  3)  ad  accertamenti   per
verificare  il  possesso  del  profilo  attitudinale  prescritto  per
assolvere le funzioni di maresciallo del  ruolo  ispettori  dell'Arma
dei carabinieri. Gli accertamenti saranno  svolti  con  le  modalita'
definite in apposito provvedimento del Comandante generale  dell'Arma
dei carabinieri. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali saranno  resi  noti
con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
«idoneita'» o di «inidoneita'». Tale giudizio, che  sara'  comunicato
per iscritto seduta stante,  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei,  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le  ulteriori   prove
concorsuali. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Prove pratiche di esecuzione 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  di  cui  agli
articoli 7 e 8 saranno convocati per sostenere le prove  pratiche  di
seguito indicate: 
      a) per i candidati di tutte le parti: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di
un brano da concerto, scelto  dal  candidato,  e  di  uno  studio  di
adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione  esaminatrice
fra cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per  piu'  posti,
il candidato dovra' proporre alla commissione esaminatrice, per  ogni
posto,   un   programma   d'esame   diverso   (concerto   e   studi).
Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e
a proprie spese, il candidato puo' farsi accompagnare  al  pianoforte
da  persona  di  sua  fiducia.  I  candidati  dovranno  fornire  alla
commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma
d'esame; 
        2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione esaminatrice; 
      b) per i candidati delle  prime  e  seconde  parti:  esecuzione
nell'insieme della banda dell'Arma dei  carabinieri  di  uno  o  piu'
brani scelti  dalla  commissione,  tratti  dal  repertorio  lirico  o
sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso; 
      c) per i candidati delle prime parti:  direzione  di  un  pezzo
(marcia) eseguito dalla banda. 
    I candidati dovranno eseguire le  prove  del  concorso  al  quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando,  dei  quali  dovranno  essere
personalmente forniti. 
    2. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla  commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di  merito
- in ciascuna prova - fino ad un massimo di 50.  Il  concorrente  che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori  prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le  prove
pratiche si intendono  superate  se  il  concorrente  riportera'  una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica  dei  punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40. 
    3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati. 
    4. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione saranno resi noti
con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                            Prova teorica 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alle prove  pratiche  di  cui  al
precedente art. 9, saranno convocati per sostenere la seguente  prova
teorica: 
      a) per i candidati di tutte le parti, un colloquio vertente  su
nozioni relative alla struttura  fisico-acustica,  la  storia  ed  il
repertorio  specifico  dello  strumento  per  il  quale   concorrono.
Inoltre,  per  i  candidati  delle  prime  parti,  il  colloquio   si
estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono
la banda e del loro impiego, sia  in  banda  sia  in  altri  organici
strumentali; 
      b) per i soli candidati delle prime parti,  armonizzazione  per
pianoforte di un brano di musica (basso) proposto  dalla  commissione
(senza l'ausilio del pianoforte). 
    2. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere  la  prova  teorica  saranno  resi  noti  con  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 3. 
    3. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un  punteggio
di merito fino ad un massimo di 20 punti  sulla  valutazione  finale.
Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga  il
punteggio di 14. 
    4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali  per
i singoli strumenti a  concorso,  valutera',  per  i  soli  candidati
giudicati idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 10,  le
categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da
attribuire  a  ciascuna  categoria  elencata  nell'allegato  F,   che
costituisce parte integrante del presente  bando,  con  l'indicazione
del relativo punteggio. 
    La sopracitata  commissione  provvedera'  ad  individuare,  prima
dell'inizio delle prove d'esame, i  criteri  per  l'assegnazione  del
predetto punteggio ai titoli di merito. 
    2. I titoli di  merito  di  cui  al  citato  allegato  F  saranno
valutati solo se posseduti alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande. Gli stessi  dovranno  essere  dichiarati
nella domanda di partecipazione al  concorso  e  fatti  pervenire  in
originale o in copia conforme all'originale  esclusivamente  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  2ª
Divisione - 2ª Sezione, casella postale  n.  15318  -  Ufficio  poste
italiane, 00143 Roma, entro il termine perentorio  di  quindici  (15)
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto la prova teorica di cui all'art. 10. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dall'art. 5, comma 1, sono a carico dei candidati. 
    2.  I   candidati   militari   in   servizio   potranno   fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove/accertamenti di cui all'art.  5,  comma  1,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora
il concorrente non sostenga le prove e gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    3.  Tutti  i  candidati,  nel  periodo   di   svolgimento   degli
accertamenti sanitari ed attitudinali,  delle  prove  pratiche  e  di
quella teorica, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di  vita
interna di caserma e fruiranno del vitto (solo il primo ordinario)  a
carico  dell'Amministrazione  militare.  I  candidati   in   servizio
militare dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno
di presentazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
formera' distinte graduatorie finali di  merito  per  ciascuno  degli
strumenti di cui al precedente art. 1 dei candidati idonei  ai  sopra
citati accertamenti/ prove, sommando: 
      a) la media aritmetica dei voti riportati nelle  diverse  prove
pratiche di esecuzione di cui all'art. 9; 
      b) il punteggio ottenuto nella prova teorica  di  cui  all'art.
10; 
      c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei  titoli
di cui all'art. 11; 
    2. Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
punteggio complessivo, l'appartenenza  all'Arma  dei  carabinieri.  A
parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti  all'Arma  dei
carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al
centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado  e,
in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita'  di
servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati
non  appartenenti  all'Arma  dei   carabinieri,   si   osservano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso  di  ulteriore  parita'  e'
preferito l'aspirante piu' giovane di eta',  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei   saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui  delegata  e  saranno  pubblicate  nel
giornale ufficiale del Ministero della difesa  e  nei  siti  internet
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it.  Della   pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale. 
    4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un
candidato  e'  vincitore  per  piu'  strumenti,  allo  stesso  verra'
attribuito il posto  relativo  alla  parte  o  qualifica  di  valenza
superiore, con riferimento all'organizzazione strumentale della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.  146  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini  dell'accertamento  dei  requisiti  di  partecipazione
indicati nell'art. 2, la Direzione generale per il personale militare
si  riserva  di  verificare  quanto  dichiarato  nella   domanda   di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo,
ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo di  cui  al  precedente
comma   emerga   la   mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  con   il   provvedimento   emanato   sulla   base   della
dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione  della  difesa  puo',   con   provvedimento
motivato,  escludere  in  ogni   momento   dal   concorso   qualsiasi
concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei   requisiti
prescritti per la nomina ad orchestrale  dell'Arma  dei  carabinieri,
nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso,  qualora  il
difetto dei requisiti venisse accertato durante il  corso  stesso,  o
dichiararlo decaduto dalla nomina. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Nomina ad orchestrale 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
maresciallo aiutante, maresciallo capo  o  maresciallo  ordinario  in
servizio  permanente  del   ruolo   dei   musicisti   dell'Arma   dei
carabinieri,  a   seconda   che   debbano   essere   inseriti   nella
organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o  delle  terze
parti  della  banda  come  indicato  nell'art.   1515   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 2012, n. 20. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda non siano marescialli dell'Arma dei
carabinieri, verranno ammessi  ad  un  corso  di  formazione.  Luogo,
durata e modalita' di svolgimento di tale corso, nonche' i  programmi
di insegnamento saranno stabiliti con determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei  carabinieri.  I  vincitori  del  concorso  da
ammettere alla frequenza del corso di formazione, qualora non gia' in
servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione  presso
il reparto d'istruzione designato dovranno produrre la  dichiarazione
sostitutiva  delle  certificazioni  dei  seguenti   stati,   qualita'
personali e fatti, ai sensi dell'art. 40 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato  dall'art.
15, comma 2) lett. c) della legge n. 183 del 12 novembre 2011: 
      a) luogo e data di nascita; 
      b) possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si
e' incorsi in alcuna delle cause  che  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti ne impediscano il possesso; 
      d) di non essere in atto imputati in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      e) possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado; 
      f)  possesso  del  diploma  di  conservatorio   relativo   allo
strumento per il quale hanno concorso o strumento affine; 
      g) possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal  precedente
art. 2. 
    4.  I  candidati,  dovranno  altresi',  portare  al  seguito   la
sottonotata documentazione: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) analisi di laboratorio, concernente il  dosaggio  enzimatico
del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PDH)  eseguito  con  metodo
quantitativo; 
      c) certificato plurimo delle vaccinazioni; 
      d) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno ed il fattore Rh; 
    I militari in servizio nell'Arma compileranno  una  dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,  qualora  non
risultante dalla documentazione personale. 
    I diplomi e i certificati rilasciati  da  istituti  parificati  o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal  provveditore
agli studi (art. 32 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000). 
    5. I vincitori  del  concorso  provenienti  dal  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
    6. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il  Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 2^ Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica o di impiego del candidato, nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto  di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabile dei dati personali: 
      a) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 5; 
      b) il direttore della 2^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 12 giugno 2012 
 
                                    Il Gen. C. A. Francesco Tarricone