Concorso per 11 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (lazio) CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 11
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 13-04-2012
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO   (scad.  14 maggio 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-04-2012
Data Scadenza bando 14-05-2012
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO   (scad.  14 maggio 2012)
 
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a   undici   posti   di
        referendario nel ruolo della carriera di magistratura 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n.1080 , le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare  l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008,  convertito  in
legge 6 agosto 2008 n.133, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge  24  dicembre  2007,  n.  244  ed  in  particolare
l'art.1, comma 355, sul  reclutamento,  tra  l'altro,  di  magistrati
contabili e di autorizzazione della relativa spesa; 
    Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti prot.
387 in data 9 marzo 2011 di richiesta al Dipartimento della  Funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di  autorizzazione  a
bandire  un  concorso  per  il  reclutamento  di  n.  27  unita'   di
referendari, 11 dei quali a valere sulle  disposizioni  di  cui  alla
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Considerato che, nelle more  della  definizione  della  procedura
autorizzativa di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001,
non e' ulteriormente procrastinabile l'adozione del bando di concorso
per il reclutamento delle undici unita' di personale gia' autorizzate
dalla legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  come  rilevato  anche  dal
Consiglio di Presidenza da ultimo nell'adunanza del  20  e  21  marzo
2011; 
    Ritenuto di  adeguare  le  prove  concorsuali  per  accertare  il
possesso di specifiche professionalita' da parte  dei  candidati,  in
coerenza con i nuovi compiti  e  funzioni  affidati  dall'ordinamento
alla Corte dei conti; 
    Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione
dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire  l'espletamento  del
concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti; 
    Sentito il Consiglio di Presidenza e visto  il  parere  formulato
con deliberazione del 25 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a undici posti di
referendario, di cui quattro riservati ai candidati appartenenti alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale 9  luglio
2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82). 
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare  sino  a
ventisette il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della
conclusione  della  procedura  concorsuale  intervenga   il   decreto
autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le  condizioni  di
cui al precedente periodo i posti riservati ai candidati appartenenti
alle categorie indicate  nell'art.  2  in  possesso,  oltre  che  del
diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di  laurea  in
scienze economico-aziendali o in scienze  dell'economia  o  di  altro
titolo di studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82) sono pari  a
dieci unita'. 
    3. I posti  riservati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  qualora  non
utilizzati, sono conferiti agli idonei. 
    4.  L'assunzione  in  servizio  dei  vincitori  del  concorso  e'
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    5. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  nelle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,  con
esclusione di quelle aventi sede in Roma,  e  devono  permanere,  per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
      b) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      c)  i  magistrati  militari  di  tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
      d) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
il personale docente di  ruolo  delle  universita'  e  i  ricercatori
confermati di materie giuridiche ed economiche, i dipendenti dei  due
rami del Parlamento e  del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica,  i  funzionari  ed  altri  agenti  degli  organismi
comunitari, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  e  muniti  della
laurea  in  giurisprudenza  conseguita  al  termine   di   un   corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica
dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con  almeno
cinque  anni  di  anzianita'  anche  complessiva  nella  qualifica  o
posizione funzionale. 
    2.  Le  anzianita'  di  cui  al  comma  1  sono  valutate   anche
cumulativamente, prendendo come  requisito  temporale  minimo  quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. Le  domande  di  ammissione  al  concorso,  redatte  su  carta
semplice secondo lo schema di  cui  all'allegato  A),  corredate  dei
documenti indicati all'art. 6, devono essere  rivolte  al  Presidente
della Corte dei conti - Segretariato  generale  -  Servizio  accessi,
mobilita' e dotazioni organiche - Via Antonio Baiamonti, 25  -  00195
Roma - e presentate al Segretariato generale della Corte dal  lunedi'
al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore  12,00,  entro  e  non  oltre  i
trenta giorni successivi  a  quello  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dell'avvenuta
consegna a mano della domanda verra' rilasciata ricevuta. 
    2.  Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  le  domande   di
ammissione spedite a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
entro il termine di cui al comma 1. 
    3. Non si tiene conto delle domande e dei documenti presentati  o
spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei
conti oltre i termini sopra indicati. 
    4. La data di presentazione delle  domande  e  dei  documenti  e'
stabilita dal timbro a data  apposto  dal  Segretariato  generale  al
momento della  consegna,  ad  eccezione  delle  domande  e  documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    5. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o  di  domicilio  indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di  ricevimento
della raccomandata. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) recapito presso cui  desiderano  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso; 
      d) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare  la  data  in  cui  e'  stato
superato  il  periodo  di  tirocinio  con  valutazione  positiva   di
idoneita'. L'ammissione al concorso non  e'  preclusa  dalla  mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data  di  presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio  del  requisito  per  i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 
    3. I candidati appartenenti alle categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono dichiarare: 
      a) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      c) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura. 
    4. I candidati in possesso, oltre che del diploma  di  laurea  in
giurisprudenza, anche di altra laurea,  devono  dichiarare  di  voler
usufruire della riserva prevista dall'art. 1, commi 1 e 2. 
    5. I candidati  devono  specificare  in  quale  lingua  intendono
sostenere  la  prova   orale   obbligatoria   e   l'eventuale   prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma. 
    6. I candidati devono dichiarare di essere disposti  in  caso  di
nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per  un
periodo non inferiore a cinque anni. 
    7. La firma in calce alla domanda e'  esente  dall'autentica,  ai
sensi dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare, il titolo di studio posseduto,  l'Universita'  presso  la
quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento  e  la  votazione
riportata nell'esame finale e di laurea. 
    2. I candidati appartenenti alle categorie di  cui  alle  lettere
a), b), c) ed e) dell'art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta
e l'anzianita' nella qualifica con riferimento ai requisiti richiesti
dal medesimo art. 2. 
    3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art.  2  devono  dichiarare  la  data  di  iscrizione   all'albo
professionale degli avvocati. 
    4. Alla domanda devono essere allegati: 
      a) il curriculum, nel quale sono indicati gli  studi  compiuti,
gli esami universitari superati e le  relative  votazioni,  i  titoli
conseguiti, i servizi prestati, le  funzioni  svolte,  gli  incarichi
ricoperti  ed   ogni   altra   attivita'   (scientifica,   didattica,
pubblicistica) eventualmente esercitata; 
      b) il prospetto di cui all'allegato B,  compilato  e  corredato
dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 9. 
    5. Le dichiarazioni di cui ai  precedenti  commi  sono  rese  dai
candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.  L'amministrazione  si
riserva  la  facolta'  di  procedere  ad   idonei   controlli   sulla
veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 
    6. I candidati possono esibire, in  un  numero  non  superiore  a
cinque, pubblicazioni che siano in  regola  con  le  norme  contenute
nella legge 22 aprile 1941, n.  633  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    7. I titoli, indicati nel prospetto  allegato  B  utili  ai  fini
della  valutazione  di  cui  all'art.  9  devono  essere   presentati
unitamente all'istanza di partecipazione ovvero autocertificati,  ove
consentito. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    1.  Nei  confronti  dei  concorrenti  utilmente  collocati  nella
graduatoria,  l'Amministrazione  acquisisce   d'ufficio,   ai   sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e  6  del  bando  in  possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati  sono  tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per  il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
    2. I concorrenti utilmente  collocati  nella  graduatoria  devono
presentare o spedire a mezzo raccomandata  alla  Corte  dei  conti  -
Segretariato generale  -  Servizio  accessi,  mobilita'  e  dotazioni
organiche - Via A. Baiamonti 25 - 00195 Roma, entro il termine di  20
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena   di
decadenza, il certificato rilasciato  dall'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio o da un medico militare attestante  che  il
candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera  a),
del regolamento per la carriera e la disciplina del  personale  della
Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12  ottobre  1933,  n.
1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961,  n.
1345. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un
membro supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
componente effettivo. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione con l'intervento, ove occorra,  di  un  professore  delle
lingue indicate dai candidati. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il prospetto relativo alle categorie di  titoli  ammissibili  di  cui
all'allegato B. 
    2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il  candidato
che non abbia ottenuto almeno  venticinque  punti  nella  valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti,  per
la valutazione del complesso dei titoli, per  un  massimo  totale  di
cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi  tra
le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente: 
      1ª ctg: - Doti di capacita' e rendimento: punti 19; 
      2ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4; 
      3ª ctg - Titoli di cultura: punti 22; 
      4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5. 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti nel prospetto allegato B.
I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il  relativo
punteggio sono specificati nel prospetto allegato B. 
    4.  La  Commissione,  previa   determinazione   degli   ulteriori
necessari criteri di massima, procede  preliminarmente,  per  ciascun
candidato,  all'esame  dei  titoli,  esclusivamente   ai   fini   del
conseguimento del punteggio  minimo  di  venticinque  punti  e  della
conseguente ammissione alle prove scritte. 
    5. La valutazione completa dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
inerenti  alle  prove  scritte,  prima  della  apertura  delle  buste
contenenti gli elaborati stessi. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del  12  giugno
2012 e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede  in  cui
avranno luogo le prove scritte. 
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno  venticinque  punti  nella  valutazione  dei  titoli
operata dalla Commissione esaminatrice, sono  tenuti  a  presentarsi,
nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta  Ufficiale  di  cui  al
secondo comma del presente articolo, presso  la  sede  di  esame  per
sostenere le prove scritte. 
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 4 debbono consegnare i testi, che desiderino consultare, presso
la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle  ore  10,00  del
giorno precedente l'inizio delle prove, curando che  sulla  copertina
di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare  visibile
il  titolo,  un  foglietto  contenente,   in   caratteri   leggibili,
l'indicazione del proprio nome e cognome.  I  testi  dovranno  essere
accompagnati da un elenco, nel quale sono indicate, oltre  ai  titoli
degli stessi, le generalita' del candidato e devono essere  collocati
in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti. 
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la  relativa  comunicazione,  con  l'indicazione  del  voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni  prima
di quello in cui devono sostenere la prova orale. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.  I
candidati  devono  conseguire   un   punteggio   non   inferiore   ai
trentacinque punti. 
    4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a  due  punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 
    5. Il risultato definitivo in base al quale  viene  formulata  la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella  valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte,  dei
punti ottenuti nella prova orale  e  del  punteggio  attribuito  alla
prova orale facoltativa di lingua. 
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti. 
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    1. La  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  e  quella  dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva  dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al  Presidente  della  Corte  dei  conti,  il  quale  decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5. 
    3. Coloro che al momento  della  nomina  risultino  residenti  da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o  piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio,
possono  esercitare  la  precedenza   nell'assegnazione   in   deroga
all'ordine di graduatoria, purche'  dichiarino  la  disponibilita'  a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5  anni.  La  precedenza  si  esercita  quando  nella  regione   sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
    1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono          disponibili           all'indirizzo           internet:
www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi 
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei  conti  il  provvedimento   di   indizione   del   concorso,   il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    3.  Per  qualsiasi   chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale,  i  candidati   possono   prendere   contatto   con   il
Segretariato Generale  -  Servizio  accessi,  mobilita'  e  dotazioni
organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle  ore  12,00
(tel. 06/38762248; 06/38762104; 06/38762103). 

        
      
                               Art. 15 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30  giugno  2003
n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche, per le finalita' di gestione del concorso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla  posizione  giuridico  economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003  n.196,  tra  i  quali  figura  quello  di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonche'  di  alcuni  diritti
complementari, tra cui il diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' del diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi illegittimi. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
    1. Il presente decreto  e'  comunicato  alla  Direzione  generale
programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
      Roma, 29 marzo 2012 
 
                                           Il Presidente: Giampaolino 

        
      
                                                             Allegato 
 
                         PROGRAMMA DI ESAME 
 
    Prove scritte: 
      1)  diritto  civile  e  diritto  commerciale,  con  particolare
riguardo  al  diritto  societario  e  con  riferimenti   al   diritto
processuale; 
      2)  diritto  costituzionale  e  diritto   amministrativo,   con
riferimento al diritto dell'economia; 
      3) scienza delle finanze e contabilita' pubblica ed economica; 
      4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. 
    Prova orale, l'esame verte sulle materie indicate  per  le  prove
scritte e sulle seguenti: 
      a. diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea; 
      b. diritto regionale e degli enti locali; 
      c. diritto finanziario; 
      d. diritto penale e diritto processuale penale; 
      e. politica economica; 
      f. programmazione economica e controllo delle aziende  e  delle
amministrazioni pubbliche; 
      g. economia ed organizzazione aziendale; 
      h. statistica economica; 
      i. lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese,  francese,
tedesco, spagnolo. 
    Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui  al  punto  i)
diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria.