Concorso per UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 10-04-2012
Sintesi: UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA CONCORSO   (scad.  10 maggio 2012) Ammissione al corso di dottorato XXVII ciclo a.a. 2011/2012 IL RETTORE ...
Ente: UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-04-2012
Data Scadenza bando 10-05-2012
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UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA

CONCORSO   (scad.  10 maggio 2012)
 
     Ammissione al corso di dottorato XXVII ciclo a.a. 2011/2012 
 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo statuto dell'Universita' Telematica San Raffaele; 
    Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede  che  le
Universita' con proprio regolamento  disciplinino  l'istituzione  dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le  modalita'  di
conferimento  e  l'importo  delle  borse  di   studio,   nonche'   le
convenzioni con  soggetti  pubblici  e  privati,  in  conformita'  ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati
con decreto del Ministro; 
    Visto l'art. 19 della  legge  240/10  con  il  quale  sono  state
emanate nuove disposizioni relative al dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 30/4/1999 con cui e' stato  emanato
il Regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
    Visto il «Regolamento per l'istituzione  e  l'organizzazione  del
Dottorato di ricerca», in attuazione delle norme previste dall'art. 4
della legge 3.7.1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30.4.99; 
    Vista la nota ministeriale prot n. 640  del  14/03/2011,  con  la
quale sono stati indicati i criteri generali  per  l'attivazione  dei
corsi  di  dottorato  nelle  more  dell'emanazione  del   regolamento
ministeriale attuativo della legge 240/10; 
    Viste le pervenute proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato
di Ricerca con sede amministrativa  presso  l'Universita'  Telematica
San Raffaele; 
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  14
settembre 2011 con cui viene approvato il finanziamento di due  borse
di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Attivazione dei corsi 
 
 
    E' attivato per l'a.a. 2011/2012 - XXVII  ciclo  -  il  corso  di
dottorato di ricerca in "Sport and Nutrition Sciences" articolato nei
seguenti curricula: 
      1. Scienze dello sport; 
      2. Scienze della nutrizione. 
    Settori Scientifico-disciplinari: Tutti. 
    Posti totali a concorso: 4. 
    Borse: 2. 
    Durata: 3 anni. 
    Coordinatore: Prof. Giuseppe Rotilio. 
    Facolta': Scienze Motorie; Agraria. 
    Modalita' di accesso: Prova scritta e colloquio. 
    Lauree per l'accesso al dottorato: Tutte. 
    Vecchio ordinamento: Tutte le lauree. 
    Nuovo Ordinamento: Tutte le lauree specialistiche. 
    Lingua/e straniera colloquio: Inglese. 
    Data di scadenza per la presentazione delle  domande:  trentesimo
giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale; 
    Sede: Universita' Telematica San Raffaele Roma, via Val  Cannuta,
247, 00166 Roma. 
    Telefono:            06/52252552            -             e-mail:
emanuela.mililli@unisanraffaele.gov.it 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di ammissione al concorso  di  cui  al
precedente bando, coloro i quali siano  in  possesso  di  diploma  di
laurea conseguito secondo  l'ordinamento  precedente  all'entrata  in
vigore del decreto ministeriale  n.  509/1999,  come  modificato  dal
decreto  ministeriale  n.  270/2004,  o  di   laurea   specialistica,
conseguita presso universita'  italiane,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico  conseguito  presso  universita'  straniere,  riconosciuto
equipollente  o  di  cui  si  chiede  l'equipollenza  ai  soli   fini
dell'ammissione al corso. 
    I candidati con titolo di studio  conseguito  presso  universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti  utili
a consentire al senato accademico la dichiarazione di equipollenza  e
dovranno  allegare  alla  domanda  il  diploma  di  laurea  o   copia
autenticata corredato di traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana,
legalizzato (ove necessario) e dichiarato  di  valore  a  cura  della
rappresentanza  diplomatica   consolare   italiana   competente   per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo. 
    Le  domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide. 
    I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo  di  euro
100,00 a titolo di spese di segreteria sul c/c bancario n. 1192488  -
Monte dei Paschi di Siena Agenzia  01203  (intestato  a:  Universita'
Telematica  San  Raffaele  Roma)  -  (IBAN):  IT  31  W  01030  01635
000001192488  -  indicando  la  seguente  causale:  «Contributo   per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze dello sport-
XXVII ciclo». Il suddetto contributo non verra' rimborsato in  nessun
caso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    La domanda  di  ammissione  al  concorso,  intestata  al  Rettore
dell'Universita'  Telematica  San  Raffaele  Roma  dovra'   pervenire
tramite raccomandata oppure dovra' essere presentata a mano presso la
sede di via di Val Cannuta 247,  00166,  Roma,  pena  di  esclusione,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a  quello  della
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del   presente   bando   di
concorso.  Non  verranno  prese  in  considerazione  le  istanze  che
perverranno oltre tale termine. In caso di spedizione fara'  fede  il
timbro di ricevimento dell'ufficio dottorati di ricerca e non la data
di spedizione della domanda. Non verranno inoltre  accettate  domande
presentate tramite fax o  copie  fotostatiche.  L'omessa  apposizione
della firma autografa, a sottoscrizione della domanda, e'  motivo  di
tassativa esclusione dal concorso.  Nella  domanda  l'aspirante  alla
partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve
dichiarare   con   chiarezza   e   precisione   sotto   la    propria
responsabilita': 
      1) le proprie generalita', la data e il luogo  di  nascita,  la
residenza  e  il  recapito   eletto   agli   effetti   del   concorso
(specificando il codice di avviamento postale) e,  se  possibile,  il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi  a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 
      2) la propria cittadinanza; 
      3) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari); 
      4) la laurea posseduta, nonche'  la  data  di  conseguimento  e
l'universita' presso cui e' stata  conseguita  o  si  presume  verra'
conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente  (o
di cui si chiede l'equipollenza) conseguito  presso  una  universita'
straniera; 
      5) le lingue straniere conosciute; 
      6) la lingua in cui  si  vuole  sostenere  le  prove  di  esame
(italiano o inglese); 
      7) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della  propria  residenza  o  del  recapito  eletto  agli
effetti del concorso; 
      8) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 
      9) di essere/non essere cittadino straniero; 
      10)   di   essere/non   essere   dipendente   della    pubblica
amministrazione, indicando l'Ente datore di lavoro; 
      11) di optare per la cittadinanza italiana nel caso  di  doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana. 
    Documenti da allegare alla domanda: curriculum  vitae;  fotocopia
di un documento di identita' in corso di validita';  certificato  del
diploma di  laurea  con  la  votazione  finale  o  autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata  conforme
all'originale dal candidato  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta', resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; eventuali  altri  titoli  in
carta libera o autocertificazione mediante dichiarazione  sostitutiva
di  certificazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; elenco in carta  semplice  delle
eventuali pubblicazioni e dei  titoli  presentati  in  allegato  alla
domanda; ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato  all'Ateneo
di euro 100,00 quale  contributo  per  spese  di  segreteria  di  cui
all'art. 2. 
    Saranno presi in considerazione solo i titoli e le  pubblicazioni
prodotti, come sopra descritto, unitamente  alla  domanda,  entro  il
termine utile per la presentazione delle domande. 
    La mancata  produzione  dei  titoli  attestanti  i  requisiti  di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso. 
    I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e  a
indicare gli eventuali  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle
prove.  L'Amministrazione  universitaria   non   si   assume   alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni,  dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da  parte  del
concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione medesima. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    L'esame di ammissione al concorso consiste in  una  prova  orale,
intesa ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica, nel  settore  scientifico  o  nei
settori scientifici-disciplinari di  riferimento  del  dottorato.  La
prova orale comprende anche la verifica della  conoscenza  di  una  o
piu' lingue straniere mediante apposito colloquio. 
    Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno  espletate,  sara'  reso  noto  con
almeno 15 giorni di anticipo e sara' consultabile sul  sito  Internet
dell'Atene nella sezione dedicata al dottorato.  Tale  pubblicazione,
che sara' comunicata via  e-mail  ai  candidati,  vale  a  tutti  gli
effetti come notifica di convocazione. I  candidati  al  concorso  di
ammissione sono tenuti a presentarsi nel giorno e  nell'ora  indicati
senza attendere ulteriore convocazione. 
    Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito. 
    Per sostenere la prova  i  candidati  dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento: 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro   o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate    da
un'Amministrazione dello Stato; 
      e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Cittadini stranieri 
 
 
    I cittadini stranieri che non concorrono alla borsa di  studio  e
che vogliono essere ammessi in soprannumero al  corso  di  dottorato,
potranno essere valutati sulla base dei titoli  trasmessi  e  di  una
prova decisa dalla commissione giudicatrice. Per partecipare dovranno
presentare la domanda seguendo la stessa  procedura  prevista  per  i
cittadini italiani. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    La commissione per gli esami di ammissione al corso di  dottorato
di ricerca sara' nominata con decreto rettorale. La commissione entro
e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina,  dovra'  espletare
tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso. 
    La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,  di
cui 20 riservati ai titoli, 80 alla prova orale. La  valutazione  dei
titoli,  previa  indicazione  dei  criteri,  sara'  effettuata  dalla
commissione prima dello svolgimento della prova.  Sono  ammessi  alla
prova orale tutti i candidati. 
    Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato,  in
inglese o italiano. 
    Tale possibilita' dovra'  essere  subordinata  ad  un'espressa  e
motivata determinazione  assunta  dalla  commissione  giudicatrice  e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. 
    Ultimata la prova orale, la  commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito 
    Gli atti dei concorsi sono pubblici. 
    Ai candidati e' consentito l'accesso  nei  modi  stabiliti  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'amministrazione  puo'   rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In  caso
di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno gli altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, purche'  abbiano  presentato  nei  termini  la
domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.  Il  collegio
dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture  di  ricerca,
puo'  ammettere  in  soprannumero  i  candidati   che   ne   facciano
espressamente richiesta e che rientrino nelle seguenti situazioni: 
      a) idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di
assegni di ricerca ai sensi della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
art. 51; 
      b) cittadini stranieri, idonei nella  graduatoria  generale  di
merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio; 
      c) dipendenti di pubbliche  amministrazioni  dichiarati  idonei
nella   graduatoria   generale   di   merito   che   non   concorrano
all'assegnazione di borse di studio. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
       Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza 
 
 
    Dopo l'accertamento della regolarita' degli atti concorsuali,  le
relative  graduatorie  saranno  rese  note  esclusivamente   mediante
pubblicazione  sul  sito  dell'Ateneo.  Le   graduatorie   pubblicate
riporteranno  anche  le  modalita'  e  i  tempi  per   procedere   al
perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i candidati che non
avranno  ottemperato   a   quanto   richiesto   saranno   considerati
rinunciatari e si procedera' secondo l'ordine  della  graduatoria  al
subentro di altro candidato. I dottorandi titolari di borse di studio
conferite dall'Universita', nonche' quelli che conseguano  una  borsa
erogata per l'intera durata del ciclo da  qualsiasi  ente  privato  o
pubblico anche estero,  sono  esonerati  dal  pagamento  delle  tasse
universitarie. 
    Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque
tenuti al versamento del premio  assicurativo  per  la  copertura  di
infortuni  e  per  responsabilita'  civile   contro   terzi   fissato
annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo. Tutti  gli  iscritti
non vincitori di borsa di studio dovranno versare un contributo annuo
di 300  Euro.  L'esonero  (totale  o  parziale)  dal  contributo  per
l'accesso  e  la  frequenza  puo'  essere  annualmente  disposto  dal
Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del merito e,  in
caso di parita' di merito, in base alla valutazione della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive  integrazioni
e modificazioni. In particolare, l'esonero  parziale  del  contributo
per l'accesso e la frequenza puo' essere disposto  per  gli  anni  di
corso successivo al primo per i dottorandi che intendano  frequentare
il corso a tempo parziale. Per  gli  anni  accademici  successivi  al
primo, i dottorandi sono tenuti ad effettuare l'iscrizione  entro  15
giorni  dalla   comunicazione   di   avvenuta   ammissione   all'anno
successivo, da parte del collegio dei docenti. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio il cui numero e' indicato al  precedente  art.
1, vengono assegnate, previa valutazione  comparativa  del  merito  e
secondo l'ordine definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito
formulate dalle commissioni  giudicatrici,  per  un  importo  pari  a
quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno  2008,
corrispondente ad € 13.638,47, al lordo degli oneri  previdenziali  a
carico del  percipiente,  assoggettato  al  contributo  previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata. I casi  di  incompatibilita'  totale  o
parziale per la fruizione della borsa di studio  sono  fissati  dalla
normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilita', i  ratei
della borsa di studio relativi al periodo per  il  quale  sono  stati
indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si
riferisce all'anno accademico o sua frazione. A  parita'  di  merito,
per tutti coloro  utilmente  collocati  in  graduatoria,  prevale  la
valutazione della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  e
successive modificazioni. 
    Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa  rinunci  nel
corso dell'anno alla borsa di  studio,  questa  verra'  assegnata  al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla  borsa
di studio si intende definitiva, anche se il  dottorando  continua  a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.  La  durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera  durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita'  le  attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita'  di  ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti  frequentando  tutte
le attivita' per loro previste, con  pieno  impegno,  dedicandosi  ai
programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio  stesso,
al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le  ricerche
svolte,  nonche'  alla  fine  del  corso  una  tesi  di  ricerca  con
contributi originali. 
    Ai  dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata   attivita'
didattica sussidiaria o integrativa,  previo  parere  favorevole  del
collegio  dei  docenti;  tale  attivita'  non  deve  in   ogni   caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' senza  oneri
per il bilancio dell'Ateneo e non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'. 
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso  di
dottorato. Il provvedimento  di  esclusione  per  gravi  inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita' stabilite dal collegio  dei  docenti,  comporta  la  revoca
della borsa con obbligo di  restituzione  dei  ratei  gia'  percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso  il  provvedimento  stesso,
qualora  l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione   all'anno
successivo. 
    La maternita' e le  assenze  per  grave  e  documentata  malattia
possono comportare la sospensione dal  corso,  previa  autorizzazione
del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata  superiore
a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa  di  studio,
che verra' ripresa al termine della sospensione. 
    E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata  del
dottorato, di contemporanea iscrizione  ai  seguenti  corsi:  laurea;
altro dottorato; master universitario; scuole di specializzazione. 
    E' fatta salva la possibilita'  di  partecipare  a  corsi  presso
universita' straniere nel caso che  cio'  sia  previsto  in  sede  di
convenzione con le universita' stesse. 
    E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre borse  di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni  italiane  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei dottorandi. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non  puo'
usufruirne una seconda volta. 
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di  durata  del  corso.  In
caso di ammissione a corsi di dottorato di  ricerca  senza  borsa  di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in  godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'  instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento  del  dottorato
di ricerca, il rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione  pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'  dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca e' conferito  dal  rettore  e  si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Nelle more della
consegna  del   diploma   originale   e'   rilasciata   la   relativa
certificazione.  L'Universita',  successivamente  al   rilascio   del
titolo, cura il deposito della  tesi  finale  presso  le  biblioteche
nazionali di Roma e Firenze. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                     Restituzione dei documenti 
 
 
    I candidati  interessati  dovranno  provvedere  entro  30  giorni
dall'espletamento del concorso, e con  gli  eventuali  oneri  a  loro
carico,  al  recupero  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni   inviate
all'Ateneo.   Trascorso   il   periodo   indicato   l'amministrazione
procedera'  all'eliminazione  dei  suddetti  documenti   dai   propri
archivi. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Informativa sulla privacy 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali),  i  dati  personali
forniti dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l'Ateneo,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca dati  automatizzata  anche  successivamente  alla  vincita  del
concorso medesimo. Il conferimento di tali dati  e'  obbligatorio  ai
fini  della  valutazione  dei  requisiti  di   partecipazione,   pena
l'esclusione dal concorso. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Il responsabile del procedimento amministrativo  e'  la  dott.ssa
Emanuela Mililli. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per quanto non  previsto  nel  presente  bando  si  rimanda  alla
normativa vigente in materia di  dottorati  di  ricerca  e  a  quanto
stabilito  dal  regolamento  per  i  corsi  di  dottorato  di  questo
Ateneo,emanato con decreto rettorale. 
    Roma, 5 marzo 2012 
 
                                                  Il Rettore: Rotilio