Concorso per 160 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 160
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 20-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  20 aprile 2009) Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'esercito per l'anno scolastico 2009-2010. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-03-2009
Data Scadenza bando 20-04-2009
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MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  20 aprile 2009)

Concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di centosessanta giovani ai
   licei  annessi  alle  Scuole  militari  dell'esercito  per  l'anno
   scolastico 2009-2010.

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n.   950,   sull'ordinamento   delle  Scuole  militari  e  successive
modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   Amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  interministeriale  12 luglio 1995, concernente
adeguamento  della  retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n.  249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
   Vista  la  legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
   Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di inidoneita';
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali e successive
modificazioni;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale della sanita' militare tesa a delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80  del  3  ottobre 2007 del
Ministero  della  pubblica  istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
   Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  92  del  5 novembre 2007 del
Ministero  della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati   al   recupero   dei  debiti  formativi  durante  l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della  sanita'  militare,  con il quale e' stata emanata la
direttiva  applicativa  dei  decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare,   per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento  e
l'impiego  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  del personale in
servizio  permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti da
«deficit di G6PD»;
   Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami,  per
l'ammissione  di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo  annessi  alle Scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» in
Napoli  (soltanto per il liceo classico e scientifico) e «Teulie'» in
Milano, per l'anno scolastico 2009-2010;
   Considerato  che  alla  Scuola  militare  «Teulie'»  di  Milano e'
possibile  ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
   Ravvisata  l'opportunita' di consentire la partecipazione anche di
concorrenti  di  sesso  femminile,  a  modifica delle limitazioni dei
precedenti concorsi;
   Considerato,   altresi',   che   per  problematiche  di  carattere
infrastrutturale,  le concorrenti potranno risultare vincitrici di un
massimo di 15 (quindici) posti a concorso per ciascuna delle due sedi
di Milano e di Napoli;
   Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere che i posti eventualmente
non  ricoperti  dagli  aspiranti  al  liceo  scientifico  europeo per
insufficienza  di  idonei  possano  essere  ricoperti dai concorrenti
idonei  compresi  nella graduatoria per il liceo scientifico, secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
   Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova
preliminare  di  cultura generale cui sottoporre tutti i partecipanti
al  concorso indetto con il presente decreto, con riserva di disporre
che  detta  prova  non  abbia  luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza   dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle
domande  presentate  per  uno  o  piu' degli ordini di studi previsti
(liceo  classico,  liceo scientifico e liceo scientifico europeo) sia
ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
   Ritenuto  che,  qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove concorsuali di concorrenti in misura pari a quattro
volte  quello  dei  posti  a  concorso  per  ciascun  ordine di studi
offrira' adeguata garanzia di selezione;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

   1.  Per  l'anno  scolastico  2009-2010 e' indetto un concorso, per
esami,  per  l'ammissione  di  160  (centosessanta)  giovani ai licei
annessi   alle   Scuole   militari  dell'Esercito,  con  la  seguente
ripartizione di posti per sede ed ordine di studi:
    a) Scuola militare «Nunziatella» di Napoli:
     1) 1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
     2) 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
   Potranno  essere  ammessi  alla  Scuola militare «Nunziatella» non
piu'  di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei)
al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico:
    b) Scuola militare «Teulie'» di Milano:
     1) 1° liceo classico: posti 20 (venti);
     2) 3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta);
     3) 3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti).
   Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Teulie'» non piu' di
15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo
classico,  8  (otto)  al  liceo  scientifico  e  4 (quattro) al liceo
scientifico europeo.
   2. Qualora i posti per uno dei licei, disponibili per vincitori di
sesso   femminile,   non   fossero  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  nella  relativa graduatoria di merito, si potra'
procedere,  nel  rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un
numero  superiore  di  candidati  idonei  di  sesso  femminile  nelle
rimanenti  graduatorie  senza  che  venga comunque superato il numero
complessivo  di  15  (quindici)  unita'  per  sede.  Inoltre, i posti
disponibili  per  il  liceo  scientifico  europeo  eventualmente  non
ricoperti  per  insufficienza  di  concorrenti idonei potranno essere
ricoperti  dai  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria per il
liceo  scientifico,  sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della
graduatoria medesima, e viceversa.
   3.  Dei  posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che   siano  orfani  di  guerra  (o  equiparati)  ovvero  orfani  dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
   4.  I  posti  riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli altri
concorrenti idonei.
   5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  dei  corsi,  in  ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. Qualora l'Amministrazione
si   avvalesse   di   tale  facolta',  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ª Serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che:
    a)  abbiano,  al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di eta' e
non  superato  il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il
31 dicembre 1994, estremi compresi;
    b)     siano     riconosciuti    in    possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale   quali   allievi   delle   Scuole  militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7, 8 e 9;
    c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
    d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653 e successive modificazioni;
    e)  siano  in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2008-2009  l'idoneita'  alla  ammissione  al 1° liceo classico (terzo
anno)  ovvero  al  3°  liceo  scientifico o liceo scientifico europeo
(terzo  anno).  Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani
che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti.
   2.  I  requisiti  per  l'ammissione  al  concorso, ad eccezione di
quelli  indicati  nel  precedente  comma  1,  lettere  a),  b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  La  domanda  di  partecipazione  al concorso, redatta in carta
semplice  in  conformita'  allo  schema  riportato  in allegato A che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto, dovra' essere
indirizzata   al   Centro   di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito  -  Segreteria  concorsi  Accademia  militare  e Scuole
militari  -  viale  Mezzetti  2  -  06034  Foligno  e spedita a mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  oppure presentata a mano al
medesimo  indirizzo,  a  pena  di  decadenza,  entro il termine di 30
(trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana  -  4ª  Serie speciale. A tal fine fara' fede il
timbro  a data dell'Ufficio postale accettante per le domande spedite
a  mezzo  lettera  raccomandata ovvero il timbro a data del Centro di
selezione   e   reclutamento   nazionale   dell'Esercito  per  quelle
presentate  a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le
domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato.
   2. Nella domanda i concorrenti dovranno indicare:
    a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c)  la  residenza.  Ogni  variazione  dell'indirizzo  che dovesse
verificarsi   durante   l'espletamento  del  concorso  dovra'  essere
segnalata  direttamente e nel modo piu' celere al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito;
    d) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo scientifico
o liceo scientifico europeo);
    e)  il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico o
liceo  scientifico  europeo)  specificando,  se  frequentatori del 2°
liceo  scientifico o liceo scientifico europeo, la lingua straniera -
francese   o   inglese  -  studiata.  I  concorrenti,  che  nell'anno
scolastico  in  corso  frequentino  il  2°  anno di un corso di studi
diverso  (che  dovra'  essere espressamente indicato, unitamente alla
lingua  straniera  studiata)  ovvero  un  liceo sperimentale, saranno
ammessi  a  partecipare  al  concorso  con  riserva, a condizione che
documentino,    prima    dell'inizio    dei   corsi   (che   avverra'
presumibilmente  nella  prima  decade  di  settembre  2009),  di aver
superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami
integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la
quale  intendono  partecipare.  Detti  concorrenti  dovranno  inoltre
allegare  alla  domanda  di  partecipazione  al concorso, anche sotto
forma   di   dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  certificazione  che attesti l'avvenuta presentazione
della  domanda  finalizzata  a  sostenere  l'esame  integrativo nelle
materie  che  non  hanno formato oggetto di studio durante il biennio
frequentato.  La mancata presentazione di detta certificazione con le
modalita' sopraindicate determinera' il rigetto della domanda;
    f)  la  Scuola  militare  prescelta  (salvo  che venga chiesta la
partecipazione  per  i  posti  per  il  liceo  scientifico  europeo).
Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le
Scuole.  Qualora  venisse  omessa l'indicazione della seconda Scuola,
questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2;
    g)  l'eventuale  appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto;
    h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parita'  di  merito,  nella  graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati  nel  successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
    i)   il   recapito   al   quale   desiderano  ricevere  tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale  e, se possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non
assume   alcuna   responsabilita'   per  l'eventuale  dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda, ne' per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
    l)   di   prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    m)   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
   3.  Le  domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la firma
dovra'  essere  vistata  da  entrambi  i  genitori o dal genitore che
esercita  legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal  tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei  genitori,  il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria   responsabilita'   in   calce   alla  domanda.  Detta  firma
comportera',  da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della  veridicita'  delle  dichiarazioni  contenute  nella domanda di
partecipazione  al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il  giovane  alla  prova ed agli accertamenti previsti dal successivo
articolo  4,  comma  1,  lettere  b),  c)  e d). La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.

        
      
                               Art. 4.

                      Svolgimento del concorso


   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a) prova preliminare di cultura generale;
    b) prova di educazione fisica;
    c) accertamenti sanitari;
    d) accertamento attitudinale;
    e) prova orale di cultura generale.
   Alle  prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta  di  identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia,  in  corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
   2.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114 i concorrenti, all'atto della formazione della
graduatoria  di  cui  al  successivo  articolo  12, comma 1, dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
   3.   Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti  di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti.
   4.   L'Amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciati incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

        
      
                               Art. 5.

                             Commissioni


   1.   Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
    a)  commissione per la prova preliminare di cultura generale, per
la  prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti
al liceo classico;
    b)  commissione per la prova preliminare di cultura generale, per
la  prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti
al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
    c) commissione per la prova di educazione fisica;
    d) commissione per gli accertamenti sanitari;
    e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    f) commissione per l'accertamento attitudinale.
   2.  Le  commissioni  di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
saranno composte, ciascuna, da:
    a)   un   ufficiale   di   grado   non   inferiore  a  Colonnello
dell'Esercito, presidente;
    b) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
    c)   cinque   docenti   di   scuola   media  superiore  abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
    d)   un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
   3. La commissione per la prova di educazione fisica sara' composta
da:
    a)  un  ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
    b)  due  ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari
di educazione fisica, membri;
    c)   un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
   La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di
personale   del   Centro   di   selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito,   fra   cui   un   ufficiale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito.
   4. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  dell'Esercito di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
    b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
   La  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.
   5.  La  commissione  per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
    a) un Brigadier Generale medico dell'Esercito, presidente;
    b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
   I  componenti  della commissione di cui al presente comma dovranno
essere  diversi  da quelli che hanno fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 4.
   6.  La  commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
    a)  un  ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
    b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
    c) un ufficiale psicologo dell'Esercito, membro;
    d)  un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
   La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di
ufficiali  del  Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia,
nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

        
      
                               Art. 6.

                Prova preliminare di cultura generale


   1.  La  prova  preliminare di cultura generale, della durata di 75
minuti,   consistera'   nella  somministrazione  di  un  questionario
contenente  test  volti  ad  accertare le abilita' ortogrammaticali e
sintattiche,  nonche'  la  conoscenza  di argomenti di attualita', di
educazione  civica,  di  cultura  generale, di storia e geografia, di
matematica,  logica  e  comprensione di brani. Tale prova preliminare
avra'  luogo,  a cura delle commissioni di cui al precedente articolo
5, comma 1, lettere a) e b), il 27 aprile 2009, in sede unica, presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti  2  -  Foligno, con inizio non prima delle 14,00. Per quanto
riguarda  le  modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
per  quanto  applicabili,  le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   2.  Eventuali  modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta  prova  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale - 4ª Serie speciale del 14 aprile 2009, che avra'
valore  di  notifica  a  tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella  stessa  Gazzetta  ufficiale  - 4ª Serie speciale del 14 aprile
2009   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.
   3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse ritenuto
non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per
uno  o  piu'  degli  ordini  di  studi  previsti  nell'articolo 1 del
presente  decreto,  nella  medesima  Gazzetta  ufficiale  -  4ª Serie
speciale  del  14  aprile 2009, ovvero in quella alla quale la stessa
avesse  fatto  eventualmente  rinvio,  verra'  pubblicato il relativo
avviso.  Detta  pubblicazione  avra'  valore  di notifica a tutti gli
effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  Per informazione in merito i
concorrenti    potranno    consultare,    inoltre,    i    siti   web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it .
   4.  I  concorrenti  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal   concorso,   qualora  la  prova  avesse  luogo,  sono  tenuti  a
presentarsi  senza  alcun  preavviso  presso  il predetto Centro, per
sostenere  la  prova  medesima,  entro  le 13,00 del giorno previsto,
muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in
corso   di   validita',   provvisto   di  fotografia,  rilasciato  da
un'Amministrazione  dello  Stato.  Saranno  esclusi  dal  concorso  i
concorrenti  che,  qualunque  sia  la  causa, non saranno presenti al
momento dell'inizio della prova.
   5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti
verranno  formate,  dalle rispettive commissioni di cui al precedente
articolo   5,   comma  1,  lettere  a)  e  b),  distinte  graduatorie
provvisorie,  una per il liceo classico, una per il liceo scientifico
ed  una per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle
per il corso di studi per cui fosse stata svolta la prova), in virtu'
del  punteggio conseguito, al solo scopo di individuare i concorrenti
da ammettere alle successive prove concorsuali.
   6. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso i
concorrenti   classificatisi   nelle  predette  graduatorie  entro  i
seguenti limiti numerici:
    a) i  primi  208  per  il  liceo  classico, di cui non piu' di 36
aspiranti di sesso femminile;
    b)  i  primi  352 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 68
aspiranti di sesso femminile;
    c)  i  primi 80 per il liceo scientifico europeo, di cui non piu'
di 16 aspiranti di sesso femminile.
   A  tali  prove  saranno, altresi', ammessi i concorrenti che nella
rispettiva  graduatoria  abbiano  riportato  lo  stesso punteggio del
concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto utile per l'ammissione
alle successive prove.
   7.   I   concorrenti   classificatisi   oltre  i  limiti  numerici
sopraindicati  non  riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno  chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma  (tel.  06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare i siti web
www.persomil.difesa.it   e   www.esercito.difesa.it ,  a  partire  dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di svolgimento di detta
prova.

        
      
                               Art. 7.

                     Prova di educazione fisica


   1.  La  prova  di  educazione  fisica, gli accertamenti sanitari e
l'accertamento   attitudinale  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 -
Foligno, presumibilmente nel periodo intercorrente tra il 20 maggio e
l'8  giugno  2009  ed avranno la durata complessiva di 4/5 giorni per
ciascun concorrente.
   2.  I  concorrenti  dovranno  presentarsi  al predetto Centro, nel
giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di
tenuta  ginnica  e  dovranno  esibire  il certificato di idoneita' ad
attivita'  sportiva  agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da
medici  della  Federazione  medico-sportiva  italiana o dal personale
sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate
che  esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina  dello  sport.  La mancata presentazione di tale certificato
comportera'  l'esclusione dalla prova di educazione fisica e, quindi,
dal  concorso.  I  concorrenti  che,  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo  all'effettuazione  della  prova  preliminare  di  cultura
generale,  non  avessero  ricevuto  l'invito  a  presentarsi  a detti
accertamenti   -   avendo  in  precedenza  acquisito,  attraverso  la
consultazione       dei       siti      www.persomil.difesa.it      e
 www.esercito.difesa.it ,   notizia   dell'avvenuta   ammissione   alle
successive  prove  concorsuali  -  potranno  chiedere informazioni al
predetto  Centro  telefonando  al numero 0742/353466. Il concorrente,
regolarmente  convocato,  che  non  si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  la  prova  di  educazione  fisica,  sara' considerato
rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,  salva  valida  e
documentata   giustificazione,   da   trasmettere  a  mezzo  fax  (n.
0742/342208)  al  predetto  Centro  entro il giorno di presentazione,
unitamente   ad  apposita  istanza  di  riconvocazione.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere disposta purche' ricadente nel periodo
previsto di svolgimento delle prove di cui al precedente comma 1.
   3.  I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire il
referto  del  test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato  in data non anteriore a cinque giorni dalla presentazione
alla prova presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata  convenzionata.  In caso di positivita' al test di gravidanza
non  si  potra' procedere all'effettuazione della prova di educazione
fisica,  a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  secondo  il  quale  lo  stato  di gravidanza
costituisce un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita'
al servizio militare.
   4.  La  prova  di educazione fisica, valutata dalla commissione di
cui  al  precedente  articolo  5,  comma  1,  lettera c), consistera'
nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi:
    a) corsa veloce di 100 metri piani;
    b) piegamenti sulle braccia;
    c) salto in alto;
    d) flessioni del busto dalla posizione supina.
   Nell'allegato  B,  che  costituisce  parte integrante del presente
decreto,  sono  riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi
con  l'indicazione  dei  relativi  punteggi.  Al fine di rendere piu'
omogeneo  l'andamento  della  prova,  ridurre  le  cause di incidente
nell'esecuzione  della stessa e consentire una preparazione mirata da
parte  dei  concorrenti, tale allegato contiene anche le modalita' di
svolgimento  degli  esercizi  indicati  nelle lettere b), c) e d) del
presente comma.
   6. La prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I
concorrenti  che  lamentassero  postumi  di infortuni precedentemente
subiti  potranno  portare  al  seguito  ed esibire, prima dell'inizio
della  prova,  idonea  certificazione medica che sara' valutata dalla
competente    commissione   ai   fini   dell'eventuale   differimento
dell'effettuazione  della  prova  ad  altra data. Allo stesso modo, i
concorrenti   che,   prima   dell'inizio   della  prova,  accusassero
un'indisposizione  o  che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione
di  uno  degli  esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione  la quale, sentito l'ufficiale medico presente, adottera'
le  conseguenti  determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione  potra'
essere disposta solo se compatibile con l'inizio della prova orale di
cultura  generale di cui al successivo articolo 10. In ogni caso, non
saranno   prese  in  considerazione  istanze  di  differimento  o  di
ripetizione  della prova che pervenissero da parte di concorrenti che
abbiano  portato  comunque a compimento, anche se con esito negativo,
la  prova  di educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso
della   prova   intendano   ritirarsi  dovranno  rilasciare  apposita
dichiarazione  scritta  e  verranno esclusi dal prosieguo delle prove
concorsuali.
   7.   Per   la   valutazione  della  prova  ogni  componente  della
commissione  disporra'  di  10  punti.  Nel  citato  allegato  B sono
indicati  i  punteggi  corrispondenti  alle  prestazioni  fornite dai
concorrenti  in  ciascun esercizio. La commissione, prima dell'inizio
della  prova,  provvedera' a fissare in apposito verbale le modalita'
di effettuazione di ciascun esercizio.
   8.  La  prova  di  educazione  fisica  si  riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il  punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  nella  prova  di
educazione  fisica  sara'  utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo articolo 12.

        
      
                               Art. 8.

                        Accertamenti sanitari


   1.  I  concorrenti  che  avranno  superato  la prova di educazione
fisica  secondo  quanto  indicato  nel  precedente articolo 7 saranno
sottoposti,  a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera  d)  ad  accertamenti  sanitari  volti  al riconoscimento del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  quali  allievi  delle  Scuole
militari.
   2.   Detti  concorrenti  dovranno  essere  muniti  della  seguente
documentazione prodotta in originale o in copia conforme:
    a)  certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da  non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite
B  e  C,  sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di
detto certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
    b)  referto  attestante  esame  radiografico  del  torace  in due
proiezioni,  per  coloro  che  siano  stati  sottoposti  a tale esame
strumentale  entro  i  tre mesi precedenti la data degli accertamenti
sanitari  presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare, o
privata  convenzionata. I concorrenti che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, a cura della citata commissione, all'accertamento
di  cui  al  successivo  comma  3, lettera a). I concorrenti di sesso
femminile  che  non esibiranno la documentazione di cui alla presente
lettera,  ai  fini  dell'effettuazione  in piena sicurezza dell'esame
radiografico,  dovranno  produrre  il  referto del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni
precedenti  gli  accertamenti  presso  struttura  sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata,  che escluda lo stato di
gravidanza.  In assenza di entrambi i citati referti, dovranno essere
sottoposti, ai fini sopra indicati, al test di gravidanza;
    c)   dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione  degli  esami
radiologici, conforme all'allegato C che costituisce parte integrante
del  presente  decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta',  o in
mancanza  di  essi,  dal  tutore  (solo  se  non forniti del relativo
referto  di  cui  alla  precedente lettera b) del presente comma). La
mancata    presentazione    di   detta   dichiarazione   determinera'
l'impossibilita'  di  sottoporre  il concorrente minorenne agli esami
radiologici;
    d)  copia  conforme  di  eventuali  cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie;
    e)  certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da  non  oltre  sei  mesi)  dell'accertamento  strumentale  del G6PD
(metodo   quantitativo).   I   concorrenti   affetti  da  deficit  di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD)  dovranno,  inoltre,  produrre
certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dai   genitori   o   dal   genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'
genitoriale  o  dal  tutore, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza   di   deficit   di   G6PD  ed  eventuali  pregresse
manifestazioni  emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio  non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra',
altresi',  essere  conforme  all'allegato  D,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto;
    f)  per  i  soli  concorrenti  di  sesso  femminile,  referto  di
ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  convenzionata,  entro i tre mesi precedenti la
presentazione per gli accertamenti sanitari.
   3.  La  commissione,  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    a)  esame  radiografico del torace in due proiezioni - al fine di
escludere  la  sussistenza  di  patologie  misconosciute  che possono
essere   di  pregiudizio  per  la  salute  dell'interessato  e  della
comunita'  militare  nella  quale  sara'  inserito  - solo qualora il
concorrente  non  produca  il  relativo  referto,  come  indicato nel
precedente  comma  2,  lettera  b). Il concorrente che dovesse essere
sottoposto  a  detto esame dovra' portare al seguito la dichiarazione
di  consenso  compilata  e sottoscritta in conformita' al gia' citato
allegato C;
    b) cardiologico con ECG;
    c) oculistico;
    d) otorinolaringoiatrico, comprensivo di esame audiometrico;
    e) psicologico/psichiatrico;
    f) analisi delle urine;
    g)  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di alcool, per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
    h) analisi del sangue concernente:
     1) emocromo completo;
     2) glicemia;
     3) creatininemia;
     4) transaminasemia (ALT-AST);
     5) bilirubinemia totale e frazionata;
     6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
   4.  La  commissione  potra', comunque, disporre l'effettuazione di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli  di approfondimento diagnostico. Inoltre, al termine degli
accertamenti  sanitari,  formulera'  per  ciascun concorrente uno dei
seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
    a)  «idoneo»  all'ammissione  quale  allievo alle Scuole militari
dell'Esercito;
    b) «non idoneo» all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito.
   In  caso  di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare  all'interessato  esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa   motivazione  dovra'  essere  comunicata  per  iscritto  al
genitore  esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo
i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
   5. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che risulteranno:
    a)  esenti  da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
    b)  esenti  da  imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei   al   servizio   militare   stabiliscono  l'attribuzione  del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  (ad
eccezione  dei  deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali e' prevista
l'attribuzione    di    coefficienti    3-4    nella   caratteristica
somato-funzionale   CO   del  profilo  sanitario  e  delle  «note  di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita»,
purche'  ritenute  utilmente  migliorabili tenuto conto dell'eta' dei
soggetti);
    c)  esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal
presente comma;
    d)   esenti  da  disturbi  della  parola  anche  in  forma  lieve
(dislalia, disartria);
    e) in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
     1)  acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
     2) campo visivo e motilita' oculare normali;
     3) senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
     4)  integrita'  dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di
fotocheratoablazione  non  complicata, compatibili con il giudizio di
idoneita');
     5) udito normale, valutato con esame audiometrico.
   Saranno   giudicati   «non  idonei»  ed  esclusi  dal  concorso  i
concorrenti  risultati  affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal presente comma.
   6.   Il   giudizio   riportato   negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno  ammessi  a  sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi
ultimi potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Centro
di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito - Segreteria
concorsi  Accademia  militare  e Scuole militari - viale Mezzetti 2 -
06034  Foligno,  improrogabilmente  entro il decimo giorno successivo
alla  data  degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata
di  appropriata  documentazione  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica  o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze dovranno essere
anticipate  al  predetto  Centro  a  mezzo  fax (n. 0742/342208). Non
saranno   prese   in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione    ovvero    spedite   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.  In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dal medesimo Centro la relativa comunicazione. In caso di
mancato   accoglimento   dell'istanza,   invece,   essi   riceveranno
comunicazione  che  il  giudizio  di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
   7.  Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente  comma  6  -  in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e)
a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori  accertamenti  ovvero,  qualora  necessario,  a  seguito di
ulteriori  accertamenti  sanitari  disposti.  Il giudizio espresso da
detta  commissione  e'  definitivo  e sara' comunicato ai concorrenti
seduta  stante  (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato
con  le  modalita' gia' indicate nel precedente comma 4). Pertanto, i
concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della valutazione
sanitaria  o  degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli  che  abbiano  rinunciato  ai  medesimi,  saranno  esclusi dal
concorso.
   8.      Il      concorrente      affetto     da     deficit     di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi,  se giudicato idoneo al termine degli
accertamenti sanitari, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o
al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in
caso  di  assenza  dei  genitori,  apposita dichiarazione di ricevuta
informazione  e  di  responsabilizzazione conforme all'allegato E che
costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, coloro
che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti
sanitari  di  cui al presente articolo, abbiano portato al seguito il
certificato  medico  conforme  al  gia'  citato  allegato D, dovranno
sostenere  detti accertamenti sanitari in presenza del/dei genitore/i
ovvero del tutore, come sopra indicato.

        
      
                               Art. 9.

                      Accertamento attitudinale


   1.  I  concorrenti  giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari  saranno  sottoposti,  a  cura  della  commissione di cui al
precedente   articolo   5,  comma  1,  lettera  f),  all'accertamento
attitudinale,   inteso   a   valutarne  le  qualita'  attitudinali  e
caratterologiche.  Detto  accertamento  consistera'  in  una serie di
prove  attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare,
saranno   valutate   le   potenzialita'   adattive,   le  aspettative
professionali  e  gli  aspetti  motivazionali  dei  concorrenti  agli
effetti  del  loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle
attivita'  della Scuola militare, secondo le direttive tecniche dello
Stato maggiore dell'Esercito.
   2.   Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
esprimera'  nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio di
idoneita'  o  di  inidoneita',  che  e' definitivo e sara' comunicato
seduta  stante.  In  caso  di giudizio di inidoneita', la commissione
provvedera'   a   comunicare   all'interessato  esclusivamente  detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto  al  genitore  esercente  la  potesta' genitoriale ovvero al
tutore,  secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al
concorso.
   3.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  saranno  esclusi dal
concorso,  mentre  quelli idonei saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura generale.

        
      
                              Art. 10.

                   Prova orale di cultura generale


   1.  I  concorrenti,  che saranno stati giudicati idonei al termine
della  prova  di  educazione  fisica,  degli  accertamenti sanitari e
dell'accertamento attitudinale, saranno convocati presso il Centro di
selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito per sostenere la
prova  orale  di cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, a
partire dall'ultima decade di giugno 2009.
   2.  I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che avranno
conseguito  la  promozione alla classe superiore al termine dell'anno
scolastico, dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742/342208, apposita
dichiarazione  sostitutiva,  sottoscritta ai sensi delle disposizioni
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  unitamente  ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva
potesta'  genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da
cui  risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico
2008-2009  alla  classe  superiore  per  la  quale  concorrono. Detti
concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
   3.  I  concorrenti  risultati  idonei  in tutte le prove e che, al
termine  dell'anno  scolastico,  non avranno conseguito la promozione
alla  classe  superiore  bensi'  la  «sospensione di giudizio» per il
mancato  conseguimento  della  sufficienza  in una o piu' discipline,
dovranno   inviare,   anche   a   mezzo   fax  0742/342208,  apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati  nel  precedente  comma 2, da cui risulti la sospensione del
giudizio al termine dell'anno scolastico 2008-2009. Detti concorrenti
saranno  ammessi  con riserva a sostenere la prova orale del concorso
in  attesa  dell'accertamento  per  il recupero dei debiti per cui e'
stato   sospeso   il  giudizio,  ai  sensi  della  normativa  vigente
richiamata nelle premesse.
   4. I concorrenti che siano stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2°
anno  di  un  corso  di  studi  diverso  da quello per il quale hanno
chiesto  di  concorrere  ovvero  di  un  liceo sperimentale, dovranno
documentare,   a   scioglimento   della  riserva,  con  dichiarazione
sostitutiva  rilasciata  con le modalita' e dai soggetti indicati nei
precedenti commi 2 e 3 - anticipandola a mezzo fax (n. 0742/342208) -
di aver superato, presso un istituto scolastico statale o parificato,
qualora  gia'  sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  durante  il  biennio frequentato
conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno
chiesto   di  partecipare.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ancora
sostenuto  tali  esami  integrativi  saranno ammessi con riserva alla
prova  orale  del  concorso  e la dichiarazione sostitutiva di cui al
precedente  periodo  dovra'  essere  presentata  entro il 4 settembre
2009.  La  mancata  comunicazione  di  quanto chiesto entro tale data
costituira'  implicita rinuncia da parte del concorrente al concorso,
con la conseguente esclusione del medesimo.
   5. La prova orale di cultura generale vertera':
    a)  per  gli  aspiranti  al  liceo  classico,  sulle  materie del
ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino,
matematica  e  storia.  I principali argomenti d'esame sono riportati
nell'allegato   F  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
    b)  per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico
europeo,  sulle  materie  del  1°  e  del 2° anno di detto liceo (con
esclusione   del   disegno),  secondo  i  programmi  ministeriali  ed
essenzialmente  sulle  materie italiano, latino, matematica, storia e
lingua  straniera  (solo  inglese o francese). I principali argomenti
d'esame   sono   riportati  nell'allegato  G  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
   6.  Ciascun  concorrente,  sia  del  liceo  classico che del liceo
scientifico,  potra' portare al seguito i testi degli autori studiati
(greci,  italiani, latini e stranieri), riferiti alle materie oggetto
d'esame ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verra'
interrogato   sugli  argomenti  contenuti  nei  programmi  riportati,
rispettivamente, nei gia' citati allegati F e G.
   7.  La  prova  orale  si riterra' superata se il concorrente avra'
riportato la votazione minima di 6/10.

        
      
                              Art. 11.

                        Titoli di preferenza


   1.  A  parita'  di  merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo  12,  si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
    a)  i  figli  dei  decorati  dell'Ordine  militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
    b)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
    c)  i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato,  abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di  dipendenti  civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
   I  suddetti  titoli  di  preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
   2.  In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
integrato  dall'articolo  2,  comma  9 della legge 16 giugno 1998, n.
191.

        
      
                              Art. 12.

                        Graduatorie di merito


   1.  I  concorrenti  idonei  in  tutte  le  prove  ed  in tutti gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo  4, comma 1 (compresi
quelli  di  cui  al  precedente articolo 10, commi 3 e 4 che dovranno
documentare tempestivamente, se possibile entro il 4 settembre 2009 e
comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico  prevista  per  l'istituto  di  provenienza, la conseguita
ammissione  alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva
da  presentare anche a mezzo fax 0742/342208) saranno iscritti in tre
distinte  graduatorie,  una  per gli aspiranti al liceo classico, una
per  gli  aspiranti  al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al
liceo  scientifico  europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale  del  voto  riportato da ciascuno nella prova di educazione
fisica  e  di quello riportato nella prova orale di cultura generale.
Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nella  prova  di  educazione  fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra'  aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato per
il   coefficiente   1,  tutto  diviso  per  il  coefficiente  1,2.  I
concorrenti  che  abbiano  riportato  la «sospensione del giudizio» e
che,  sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria di
merito,   non  abbiano  ancora  conseguito  l'idoneita'  alla  classe
successiva,  saranno  ammessi  con riserva e convocati alla frequenza
dei  corsi  presso  le  Scuole  militari  soltanto dopo che sia stato
conseguito  ed  immediatamente  comunicato  il giudizio definitivo di
ammissione  alla  frequenza della classe successiva. Qualora, invece,
gli  stessi  riportino  esito  negativo  alla  valutazione scolastica
finale,  saranno  esclusi  dal  concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
   2.  In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
    a)  per  il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti
idonei di cui 9 (nove) aspiranti di sesso femminile;
    b)  per il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti
idonei di cui 17 (diciassette) aspiranti di sesso femminile;
    c)   per  il  liceo  scientifico  europeo:  i  primi  20  (venti)
concorrenti idonei di cui 4 (quattro) aspiranti di sesso femminile.
   3.  Per  i  posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti  idonei  in  una  delle  graduatorie di cui al precedente
comma,  si applicheranno le procedure disposte dall'articolo 1, comma
2 del presente decreto.
   4.  Il  Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
trasmettera'  alla  Direzione generale per il personale militare, per
l'approvazione,   le   graduatorie   fornite   dai  presidenti  delle
commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b)
con  l'indicazione,  per  ogni concorrente, di tutti gli elementi che
hanno influito sulla loro formazione.
   5.  Le  graduatorie  di  merito  degli  idonei, tenuto conto della
riserva  di  posti  di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche'
dei  titoli  di  preferenza  dichiarati  dagli  interessati,  saranno
approvate   con   decreto  dirigenziale  e  pubblicate  nel  Giornale
ufficiale  del  Ministero  della  difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª
Serie   speciale   e,   a  puro  titolo  informativo,  nei  siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it .

        
      
                              Art. 13.

                       Ammissione alle Scuole


   1.  I  concorrenti  idonei,  compresi nel numero dei posti messi a
concorso  e  tenuto  conto  delle  gia'  citate limitazioni numeriche
previste per i concorrenti di sesso femminile, saranno assegnati alla
sede   indicata  nella  domanda  con  priorita'  1  (Scuola  militare
«Nunziatella»  ovvero  Scuola  militare  «Teulie'»)  secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre  i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo
scientifico  europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie'». Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in  posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati
alla  sede  indicata  nella  domanda con priorita' 2. Le rinunce e la
mancata  presentazione  di  vincitori  del  concorso  alla  Scuola di
assegnazione  verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di
presentazione  consentiranno alla Direzione generale per il personale
militare,  tramite  il  Centro  di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito,  di  disporre  l'ammissione di altrettanti concorrenti
idonei  secondo  l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile
modifica  della  sede (solo liceo classico e liceo scientifico) e del
corso  di  studi  (solo  tra  liceo  scientifico  e liceo scientifico
europeo) provvisoriamente assegnati, nel rispetto dei limiti numerici
previsti  per  i  concorrenti di sesso femminile. Qualora non fossero
ricoperti   interamente  i  posti  messi  a  concorso  per  il  liceo
scientifico  europeo,  sara'  possibile  colmare  le  vacanze con gli
idonei  non  vincitori  per il liceo scientifico, secondo la relativa
graduatoria  e  tenuto  conto  delle  piu'  volte  citate limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento.
   2.  Saranno  considerati  rinunciatari  all'ammissione, e pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece,  che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare di
assegnazione  di  non  potersi  presentare  per  giustificato motivo,
producendo   la   relativa  documentazione  giustificativa,  potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
   3.  All'atto  della  presentazione  alla  Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire, a pena di decadenza:
    a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione
leggibile  di  cognome,  nome  e  data  di nascita. Non e' necessaria
alcuna autenticazione;
    b)  pagella  scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del  liceo  per  il  quale  hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per  il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme
dei  dirigenti  delle  Scuole  parificate  o  legalmente riconosciute
apposte  sulle  pagelle  dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli studi;
    c)  certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative
alle   vaccinazioni   antitetaniche   e   antitifiche   eventualmente
praticate,   nonche'   eventuale   dichiarazione   di   allergie  e/o
intolleranze a medicinali;
    d) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che  esercita  legittimamente  l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi,  dal  tutore, redatto conformemente all'allegato H del presente
decreto;
    e)  atto  di assenso all'arruolamento (solo per i concorrenti che
alla  data  di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno
di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto.
   4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
   5.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo   2   del   presente  decreto,  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere, ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  alle  Amministrazioni  pubbliche  ed  enti
competenti   la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
sottoscritte   dai   concorrenti  risultati  vincitori  del  concorso
medesimo.    Fermo   restando   quanto   previsto   in   materia   di
responsabilita'  penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da tale controllo
emergesse  che  il contenuto delle dichiarazioni non e' veritiero, il
dichiarante  decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

        
      
                              Art. 14.

                             Esclusioni


   1.  L'Amministrazione  puo', con provvedimento motivato, escludere
in  ogni  momento  dal concorso qualsiasi concorrente che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
Scuole  militari  dell'Esercito,  nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza  del  corso  di  studio,  qualora  il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.

        
      
                              Art. 15.

                       Ordinamento degli studi


   1. La Scuola militare «Nunziatella» e la Scuola militare «Teulie'»
sono  istituti  d'istruzione  che  perseguono lo scopo di preparare i
futuri  allievi  delle  Accademie militari. I corsi di studio seguiti
presso i licei annessi a tali Scuole militari sono di ordine:
    a)  classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per il 1°, 2° e 3° liceo classico e per il 3°, 4° e 5° liceo
scientifico;
    b) scientifico europeo, con materie ed orario settimanale come da
scheda  in  allegato L, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
   In  tali  licei  sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e
delle  letterature  straniere,  le  cattedre  di  francese, inglese e
spagnolo,  quest'ultima  limitatamente al corso del liceo scientifico
europeo.
   2.  Le classi che si formeranno nelle due predette Scuole militari
saranno:
    a) per la Scuola militare «Nunziatella» una per il liceo classico
e quattro per il liceo scientifico;
    b)  per  la  Scuola militare «Teulie'» una per il liceo classico,
due per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo.
   Durante  l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli  allievi  ripetere  piu'  di  un  anno.  In  caso  diverso, essi
cesseranno di appartenere alla Scuola.
   3.   Gli   allievi   non  sono  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3°  liceo  scientifico  o  liceo  scientifico europeo, secondo quanto
disposto  dall'articolo  1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile
2005,  n.  76  e dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
   4.  Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati  anche  sotto  l'aspetto  della  disciplina militare, della
condotta,  del  carattere,  delle  qualita'  morali,  delle  qualita'
fisiche  e  della  loro  idoneita'  alla vita militare. Pertanto, gli
allievi  non giudicati idonei anche per uno solo dei predetti aspetti
saranno rinviati d'autorita'.

        
      
                              Art. 16.

                 Arruolamento e obblighi di servizio


   1.  Gli  allievi,  appena  compiuto  il 16° anno di eta', dovranno
contrarre  uno  speciale  arruolamento  volontario di tre anni per la
frequenza  del  corso  di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte  successive  rafferme  di  un  anno.  Gli  allievi  che  al
compimento  del  16°  anno  non  vorranno assoggettarsi al prescritto
arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare.
   2.  Gli  allievi  che,  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica di cui al comma 5 dell'articolo 8 del presente decreto, non si
troveranno   nelle   condizioni  volute  per  essere  arruolati  -  e
sempreche'  possano  acquisire in breve tempo la prescritta idoneita'
fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare, su proposta
motivata  del  Comandante  della  Scuola militare. In caso contrario,
potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli  studi  nell'anno
scolastico  in  corso, al termine del quale saranno allontanati dalla
Scuola.
   3.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno impartite
apposite  istruzioni  militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli  allievi  che  non  avranno  tratto  profitto  da tali istruzioni
potranno  essere  rinviati  in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
   4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su proposta
motivata  del  Comandante della Scuola, con provvedimento a carattere
definitivo  della  Direzione  generale  per  il  personale militare e
potra' essere adottato per:
    a) votazione insufficiente in attitudine militare;
    b)   reiterate   gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare;
    c)  perdita  dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
    d)  mancato  pagamento  della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia.
   Il  rinvio  in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento
della  Direzione  generale  per  il  personale militare, a seguito di
condanna   penale   per  delitti  non  colposi  anche  in  seguito  a
patteggiamento.
   5. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo stesso,
qualora   maggiorenne,   potranno   ottenere,  in  qualunque  momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
   6.  All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai  sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia o
al  quale  sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
   7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola,  sara'  consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta
per  il  trasferimento  ad  un'analoga  classe di un istituto statale
dello stesso ordine.

        
      
                              Art. 17.

                    Spese a carico delle famiglie


   1. Saranno a carico delle famiglie:
    a) una retta annua;
    b) il premio di assicurazione infortuni;
    c) le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno.
   2.  La  retta  annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2009-2010  e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni  delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati  redditi  annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con  esibizione dell'ultima denuncia dei redditi, ovvero con apposita
dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  e con le modalita'
previste  dalle  disposizioni  del gia' citato decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso
indicati:
    a)  €  309,87  per  reddito  familiare annuo lordo di €
7.746,85;
    b)  €  619,75  per  reddito familiare annuo lordo tra €
7.746,86 e € 15.493,71;
    c)  €  929,62  per  reddito familiare annuo lordo tra €
15.493,72 e € 30.987,41;
    d)  € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a
€ 30.987,41.
   Detta  retta  dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate,  coincidenti con la data di presentazione, il 1° febbraio
2010  ed  il  1° giugno 2010, con le modalita' indicate al successivo
comma 7.
   3.  L'ammontare del premio di assicurazione contro gli infortuni e
la  responsabilita'  civile  (obbligatorio  per  gli  allievi che non
abbiano  ancora  contratto l'arruolamento volontario triennale, cioe'
che,  alla data di presentazione alla Scuola, non abbiano compiuto il
16° anno di eta') e' pari a:
    a) € 90,00 per coloro che hanno compiuto il 16° anno di eta'
entro il 31 dicembre 2008;
    b)  €  135,00  per coloro che compiranno il 16° anno di eta'
entro il 31 marzo 2009;
    c)  €  180,00  per coloro che compiranno il 16° anno di eta'
dopo il 31 marzo 2009.
   L'assicurazione   e'   obbligatoria  per  fornire  la  piu'  ampia
copertura  contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che  possano  colpire  gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni  fuori  sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
Scuola. Il premio della polizza dovra' essere corrisposto in un'unica
soluzione  all'atto  della  presentazione  dell'allievo  alla  Scuola
militare  con  versamento  sul  conto corrente postale dell'istituto,
indicando  come  causale il numero di corso frequentato, il cognome e
nome dell'allievo e la dicitura «assicurazione infortuni». La polizza
prevede i seguenti massimali di rimborso:
    a) fino a € 25,00 diaria di gesso;
    b) fino a € 25,00 diaria di ricovero;
    c) fino a € 5.000,00 per rimborso spese infortuni;
    d) fino a € 150.000,00 per invalidita' permanente;
    e) fino a € 150.000,00 per morte.
   4.  All'atto  dell'ammissione,  pertanto,  gli  allievi,  salvo le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare:
    a)  l'importo  della  retta  annua  o  la  prima rata della retta
stessa;
    b) l'importo spettante del premio di assicurazione;
    c)  la  somma  di  € 650,00 per le spese per libri di testo,
oggetti di cancelleria e disegno.
   I  giovani  che,  all'atto  della presentazione, non comprovino di
aver  eseguito  tali versamenti, non saranno ammessi all'istituto. Il
Comandante  della  Scuola,  tuttavia, qualora dai documenti di cui al
successivo  articolo  18,  presentati  dalle famiglie, possa ricavare
sufficienti  elementi  per  ritenere che un giovane abbia titolo alla
concessione  della  dispensa  totale  o  parziale dalla retta, potra'
ammettere  l'allievo  in attesa della decisione ministeriale circa il
riconoscimento del titolo ai benefici.
   5.  La Scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' alla famiglia un
avviso  con  l'indicazione  dei  pagamenti da effettuare. Le famiglie
sono   tenute,   inoltre,   al   rimborso   di  somme  che  venissero
eventualmente  anticipate all'allievo per spese di carattere generale
straordinario   strettamente  indispensabili  o  per  far  fronte  ad
eventuali danni.
   6.  Tutti  i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno essere
effettuati  mediante  versamenti sui seguenti conti correnti postali,
indicando, nella causale, il cognome e nome dell'allievo:
    a)  per  gli  ammessi  alla  Scuola  militare  di  Napoli: c/c n.
G.A.16134801, intestato alla Scuola militare «Nunziatella»;
    b)  per  gli  ammessi  alla  Scuola  militare  di  Milano: c/c n.
37199205, intestato alla Scuola militare «Teulie'».

        
      
                              Art. 18.

               Dispensa totale o parziale dalla retta


   1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
    a) agli orfani di guerra (o equiparati);
    b)  agli  orfani  di  dipendenti  militari  e  civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
   2.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
    a)  ai  figli  dei  decorati  dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
    b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
    c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato,  abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di  dipendenti  civili  di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
   I  titoli  di  dispensa  per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di  chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il giovane
risulti a carico.
   3.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
    a) nel 1° liceo classico, nel 3° liceo scientifico e nel 3° liceo
scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie  di  merito  dei  concorrenti  ammessi,  purche'  abbiano
superato  gli  esami  di  ammissione  con  una  media complessiva non
inferiore agli 8/10;
    b)  negli  anni  scolastici  successivi,  agli  allievi che negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
   4.  Potranno  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di  mezze  rette,  l'una  per  benemerenze  di famiglia e l'altra per
merito  personale.  Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante  il  tempo  in  cui  l'allievo  ripete  l'anno  di  corso per
insuccesso  negli  studi.  Per  ottenere  il beneficio della dispensa
dalla  retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi  commi  7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato M
che costituisce parte integrante del presente decreto.
   5. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare
successivamente  all'ammissione  dell'allievo alla Scuola, la domanda
per  la  concessione  del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel  termine  massimo  di  tre  mesi dalla data nella quale sia stato
accertato  il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal
caso   il  beneficio  sara'  accordato,  se  spettante,  con  effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
   6.  Il  Comando  della  Scuola  militare  interessata, ricevute le
domande,  ne  curera'  l'istruttoria,  accertando la regolarita' e la
completezza  della  documentazione  a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio  chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
   7.  Per  ottenere  la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del  presente  articolo,  alla  domanda  dovranno  essere allegate le
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle  disposizioni  del  gia'  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
    a) per gli orfani di guerra o equiparati:
     1)  copia  dello  stato  di  servizio  o  foglio matricolare del
genitore;
     2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
    b)  per  gli  orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
     1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
     2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
   8.  Per  ottenere  la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del  presente  articolo,  alla  domanda  dovranno  essere allegate le
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
    a)  per  i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di concessione
o stato di servizio militare da cui risultino le concessioni;
    b)  per  i  figli  di  mutilati  ed  invalidi di guerra: stato di
servizio  militare  del  genitore  o  decreto  concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
    c)   per  i  figli  di  ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
    d)  per  i  figli  di  ufficiali  di  complemento,  richiamati in
temporaneo  servizio,  che per il servizio prestato abbiano acquisito
il  diritto  al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del genitore;
    e)  per  i  figli  di  dipendenti  civili  di  ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
    f)  per  i  figli  di  titolari  di  pensioni  ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
   9.  I  concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in
luogo  delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7 e
8,  i  relativi  documenti  a  sostegno dell'istanza di esenzione. La
dispensa  dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma  3  del  presente  articolo  sara'  accordata  d'ufficio  dalla
Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi
delle Scuole militari.

        
      
                              Art. 19.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, i dati personali forniti dai
concorrenti  saranno  raccolti dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una  banca  dati  automatizzata,  anche
successivamente   all'eventuale   ammissione   alle  Scuole,  per  le
finalita'   concernenti  la  gestione  del  rapporto  instaurato  con
l'Amministrazione militare.
   2.  Tali  dati  verranno  trattati  ai  fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate  unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche direttamente
interessate  allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
-  economica  del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento  per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere   nei  confronti  del  Direttore  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Comandante  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento nazionale
dell'Esercito.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente  normativa,  sara'  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2009

                          Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio