Concorso per 10 tecnici area tecnico scentifica, addetti elaborazione dati (toscana) UNIVERSITA' DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 09-09-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI SIENA CONCORSO   (scad.  9 ottobre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di categoria C - posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione ...
Ente: UNIVERSITA' DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 17-09-2008
Data Scadenza bando 09-10-2008
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UNIVERSITA' DI SIENA
CONCORSO   (scad.  9 ottobre 2008)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per la copertura di dieci
   posti  di  categoria  C  -  posizione  economica C1, area tecnica,
   tecnico-scientifica  ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
   a  tempo  indeterminato,  riservato  ai  disabili  iscritti  negli
   elenchi  di  cui  all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
   attivita' inerenti il decentramento delle attivita' amministrative
   derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro.
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia
universitaria;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimenti amministrativi;
   Visto  il decreto rettorale n. 1037 del 30 maggio 2007, pubblicato
nel  Bollettino  ufficiale  n.  69,  con il quale e' stato emanato il
regolamento dell'Universita' degli studi di Siena in attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la  legge  n. 125 del 10 aprile 1991, relativa alle «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»;
   Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con il quale
e'  stato emanato il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giungo 1992,
n. 352, relativo alle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione
del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5
con  cui  sono  state  definite  le  dotazioni  organiche dei singoli
Atenei;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
   Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni,    in    merito    allo    snellimento   dell'attivita'
amministrativa dei procedimenti di controllo e decisione;
   Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n.  230 recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
   Vista  la  legge  12  marzo 1999, n. 68 contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 16, comma 3;
   Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 448, ed in particolare l'art.
20, comma 3, relativo alle assunzioni di personale;
   Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, inerente la disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000,
n.  445,  recante disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare gli articoli 4 e 57;
   Visto  il  decreto  rettoriale  n.  418 del 24 aprile 2001, con il
quale e' stato emanato il regolamento disciplinante i procedimenti di
selezione   ed   assunzione   del  personale  tecnico  amministrativo
dell'Universita' degli studi di Siena;
   Visti  i  Contratti  collettivi  nazionali  di lavoro del comparto
Universita';
   Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale
e' stato emanato il codice di protezione dei dati personali;
   Vista la legge n. 106 del 15 aprile 2004 recante norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 252 del 3
maggio  2006  con  cui e' emanato il regolamento ai sensi dell'art. 5
della legge 15 aprile 2004, n. 106;
   Vista  la  legge 31 marzo 2005, n. 43 relativa alla disciplina del
Servizio civile nazionale;
   Vista  la  legge  n.  244  del  24 dicembre 2007 ed in particolare
l'art.  3,  comma  87, che stabilisce che le graduatorie dei concorsi
per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono   vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di
pubblicazione;
   Vista  la  Convenzione  quadro  per  il  programma  di inserimento
lavorativo  mirato dei disabili nella pubblica amministrazione (legge
12  marzo  1999,  n.  68)  stipulata tra l'Universita' degli studi di
Siena e l'Amministrazione provinciale di Siena il 22 febbraio 2007;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in
particolare l'art. 3, comma 79, che sostituisce l'art. 36 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  art.  36,  prevedendo che «le
pubbliche  amministrazioni  assumono  esclusivamente con contratti di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e non possono avvalersi
delle  forme  contrattuali  di  lavoro flessibile previste dal codice
civile  e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
se  non  per  esigenze  stagionali  o per periodi non superiori a tre
mesi»;
   Ritenuto pertanto necessario modificare le linee applicative della
suddetta  convenzione,  prevedendo  esclusivamente assunzioni a tempo
indeterminato;
   Vista  la  nota  rettorale  n. 23686 del 28 aprile 2008 inviata al
Centro  per  l'impiego  di  Siena  contenente la proposta di modifica
della convenzione quadro;
   Vista  la  nota  del  7  maggio  2008,  prot. n. 95917, con cui il
Servizio  formazione  e  lavoro  della Provincia di Siena accoglie la
suddetta proposta di modifica;
   Visto  l'Addendum  alla  Convenzione  quadro  per  il programma di
inserimento   lavorativo   mirato   dei   disabili   nella   pubblica
amministrazione   (legge   12  marzo  1999,  n.  68),  stipulato  tra
l'Universita' degli studi di Siena e l'Amministrazione provinciale di
Siena il 10 giugno 2008;
   Vista  la  nota  del  21  aprile  2008,  prot.  n. 686, con cui il
Ministero  dell'universita'  e  della ricerca comunica il rispetto da
parte  di  questo  Ateneo  del  rapporto  tra assegni fissi e FFO per
l'esercizio  finanziario  2007,  di  cui  all'art. 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   Vista  la  delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella
seduta  del  14  luglio 2008 in ordine alla pianta organica di Ateneo
del  personale  tecnico ed amministrativo, ed ai limiti alla spesa da
essa derivanti;
   Nel rispetto di tali limiti;
   Visto l'art. 66 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge
il  5  agosto  2008  con  cui  viene precisato che le previste future
limitazioni   in   ordine  alle  assunzioni  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette;
   Valutata  l'esigenza  di personale in possesso di professionalita'
informatica  da  destinare  a  sostenere il processo di decentramento
delle  procedure  avviato  nei  confronti  dei  centri  di spesa, con
particolare  riferimento ai centri servizi amministrativi di supporto
alle facolta';
                              Dispone:
                               Art. 1.
                          Oggetto del bando
   E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, per la
copertura  di dieci posti categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica,  tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato, riservato ai disabili iscritti negli
elenchi  di  cui  all'art.  8  della  legge 12 marzo 1999, n. 68, per
attivita'  inerenti  il  decentramento delle attivita' amministrative
derivanti  dalla  nuova  organizzazione  del  lavoro dell'Universita'
degli studi di Siena.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
   Per  l'ammissione  al  presente concorso sono richiesti i seguenti
requisiti:
    1)  essere  iscritti nelle liste di cui all'art. 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68;
    2)  essere in possesso diploma di scuola secondaria superiore; in
caso  di  titolo  di studio conseguito all'estero il candidato dovra'
allegare il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente
rappresentanza   diplomatica   o   consolare   italiana,   attestante
l'avvenuta  equiparazione  del  proprio  titolo  di studio con quello
italiano;
    3) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea
(ai  fini  del  presente  concorso sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
    4)  essere  in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva,  per  i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il
1985;
    5) godere dei diritti civili e politici;
    6)  avere  adeguata  conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini stranieri).
   Non   possono  accedere  al  concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
   I  suddetti  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
   Per  difetto  dei  requisiti  prescritti  l'Amministrazione potra'
disporre,   in   qualsiasi  momento  e  con  provvedimento  motivato,
l'esclusione dal concorso.

        
      
                               Art. 3.
                 Domande e termini di presentazione
   La  domanda  di  ammissione al concorso, redatta in carta semplice
dovra'     essere    indirizzata    al    Direttore    amministrativo
dell'Universita'  degli  studi di Siena - Via Banchi di Sotto n. 55 -
53100 Siena, e puo' essere presentata direttamente, spedita per posta
a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, o inviata per via
telematica (fax: 0577/232227) o posta elettronica: concorsi@unisi.it,
entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Per  le  domande  presentate  direttamente  fa  fede  la  ricevuta
rilasciata dall'Ufficio concorsi dell'Universita', per quelle inviate
per   posta,  fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante   e  per  quelle  inviate  tramite  fax  e  tramite  posta
elettronica,  la  data  del  terminale  di  questa Universita' che le
riceve. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' per la mancata
ricezione  delle  domande  derivante da responsabilita' di terzi o da
cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Per essere
certi  della  effettiva  ricezione  e della correttezza della propria
domanda, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio
concorsi  di  questo Ateneo (tel. 0577/232303 - in orario di ufficio:
lunedi'  e  mercoledi'  10  -  13  e 15 - 16,30, martedi', giovedi' e
venerdi'  10 - 13). Si evidenzia che alle domande inviate per posta o
per  via  telematica dovra' essere allegata, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, copia di un documento di
identita' dell'interessato.
   Nella   domanda  di  ammissione,  redatta  secondo  il  fac-simile
allegato  (allegato A), i concorrenti, pena l'esclusione dal concorso
dovranno dichiarare:
    a) il cognome, il nome ed il codice fiscale;
    b) la data e il luogo di nascita;
    c) eventuale indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito
telefonico;
    d) la cittadinanza posseduta;
    e)  il  comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione,  per  i  cittadini italiani, o la
dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello stato
di  appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  i  motivi  del mancato
godimento, per i cittadini stranieri;
    f)  di  non  aver  riportato  condanne penali ovvero le eventuali
condanne  riportate  (anche  se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto  o  perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
    g)  di  essere iscritti nelle liste di cui all'art. 8 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
    h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2;
    i)  la  posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli
cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
    j)   l'indirizzo   presso  il  quale  devono  essere  inviate  le
comunicazioni  relative  al concorso, e l'impegno di far conoscere le
eventuali successive variazioni;
    k)  di  non  essere  stati  destituiti  o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  di  non  essere  stati dichiarati decaduti da un
impiego  statale per aver conseguito lo stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
    l)  l'eventuale  possesso di titoli di preferenza o precedenza di
cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
487/1994  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, che verranno
presi  in  considerazione  nel  caso  di  parita' di merito con altri
candidati (allegato B);
    m)  di  avere  adeguata  conoscenza  della lingua italiana, per i
cittadini stranieri.
   I  candidati in situazioni di handicap, ai sensi della legge del 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno precisare nella domanda, in relazione
alle  proprie esigenze, la natura e le caratteristiche dell'eventuale
ausilio   necessario,   nonche'   l'eventuale   necessita'  di  tempi
aggiuntivi,  per  poter  sostenere le prove di esame specificate agli
artt. 5 e 6 del presente bando.
   Alla domanda dovra' essere allegata un'autocertificazione relativa
ai  titoli  posseduti,  fra  quelli  elencati  al  successivo  art. 4
(allegato   C),  dalla  quale  sia  possibile  desumere  con  estrema
chiarezza   gli   elementi  necessari  per  la  valutazione.  Non  e'
consentito  il  riferimento  generico a documenti e titoli presentati
presso   questa   Amministrazione   allegati   ad  altre  domande  di
partecipazione a concorsi.
   Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione.
   Per   i   lavori   stampati   in   Italia  occorre  l'attestazione
dell'avvenuto  deposito  legale  nelle  forme previste dalla legge n.
106/2004   e   dal  relativo  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 252/2006 citati in premessa.
   Per  i  documenti,  i  titoli e le pubblicazioni scientifiche, non
presentate  in  originale  o  in copia autenticata, il candidato deve
presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta'
(allegato  C)  ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000, da cui risulti che e' a conoscenza del fatto
che  le  stesse sono conformi agli originali. Tale dichiarazione deve
essere  sottoscritta  dall'interessato  in  presenza  del  dipendente
addetto;  se  inviata  per  posta  o  per  via telematica deve essere
allegata, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, copia di un documento di identita' del sottoscrittore.
   Le  pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine
e,  se  diversa  da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle
seguenti  lingue:  italiana,  inglese, francese, tedesca, spagnola. I
testi  tradotti  devono  essere  presentati  in copia dattiloscritta,
dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme
vigenti in materia.
   Ai  documenti  e  titoli  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   I   cittadini   di   Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea
regolarmente   soggiornanti   in   Italia,   possono   utilizzare  le
dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente
agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai  fatti certificabili o
attestabili  da  parte  di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali   disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei  regolamenti
concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e la condizione dello
straniero.  Al  di  fuori  dei suddetti casi i cittadini di Stati non
appartenenti   all'Unione   europea  autorizzati  a  soggiornare  nel
territorio   dello   Stato   possono   utilizzare   le  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  agli  articoli  46  e  47  nei  casi  in cui la
produzione  delle  stesse  avvenga  in  applicazione  di  convenzioni
internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante
(allegato C).
   L'Amministrazione   non   assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.
                     Titoli e servizi valutabili
   Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio totale superiore
a  1/3  di  quello  complessivo  a  disposizione della commissione, e
quindi  nel  caso  del  presente  concorso,  fino ad un massimo di 45
punti.  Saranno  valutati i titoli appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
Titoli di servizio: fino ad un massimo di 15 punti.
   Saranno  valutate le attivita' di lavoro subordinato svolte presso
pubbliche  amministrazioni,  ed in particolare presso amministrazioni
universitarie,   sulla  base  della  natura,  della  durata  e  della
pertinenza  con  il  posto  messo  a  concorso,  se  desumibili dalla
documentazione   presentata.   Sara'  inoltre  valutato  il  servizio
militare, il servizio civile ed il servizio civile nazionale.
   Le  frazioni  di  mese  di  quindici  giorni  o  superiore saranno
considerate  come un mese intero. Non saranno valutate le frazioni di
mese  inferiori  a  quindici giorni, che saranno tuttavia sommate tra
loro, ove rientranti in una stessa categoria tipologica.
   I  periodi  di  servizio indicati con solo il mese e anno, saranno
conteggiati dal secondo al penultimo mese indicato.
   In  caso  di sovrapposizione temporale fra titoli, verra' valutato
quello piu' favorevole e, in caso di parita', il piu' lungo.
   Nel  caso  di  servizi svolti in regime di part-time, il punteggio
sara' ridotto in modo proporzionale.
   Saranno  considerati  servizi  «ad  alta  pertinenza» quelli per i
quali emerge, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta, lo
svolgimento  di  attivita' in una posizione assimilabile a quella per
la quale e' stato bandito il concorso e che presuppone una formazione
universitaria.
   Saranno   considerati   servizi   «a   media   pertinenza»  quelli
presupponenti  formazione  universitaria  ma  svolti  in  altra  area
rispetto  a  quella  oggetto  del concorso oppure svolti nella stessa
area  ma  riferiti  a  posizioni  non  presupponenti  una  formazione
universitaria.
   I  servizi  diversi da quelli suindicati saranno valutati «a bassa
pertinenza».
   Nel  caso  in  cui  la  somma del punteggio attribuibile derivante
dalla  valutazione  dei titoli di cui alla presente categoria dovesse
essere  superiore  al  massimo  previsto, saranno comunque attribuiti
solo 15 punti.
Titoli di studio: fino a un massimo di 10 punti.
   Sara'  valutato  il  titolo  di studio necessario ai candidati per
l'ammissione al concorso limitatamente al voto conseguito, e comunque
solo  se superiore al punteggio minimo richiesto per il conseguimento
del titolo stesso.
   Saranno  inoltre  valutati i titoli di studio ulteriori rispetto a
quello  previsto per l'accesso dell'esterno, tenendo conto della loro
tipologia,   attinenza   e   votazione  conseguita,  secondo  criteri
preventivamente stabiliti dalla commissione.
   Nel  caso  in  cui  la  somma del punteggio attribuibile derivante
dalla  valutazione  dei titoli di cui alla presente categoria dovesse
essere  superiore  al  massimo  previsto, saranno comunque attribuiti
solo 10 punti.
Altri titoli: fino ad un massimo di 20 punti.
   Tenuto  conto  della specificita' del profilo richiesto dal bando,
saranno   valutati  ulteriori  titoli  di  servizio  e  altri  titoli
eventualmente  presentati e non ricompresi nelle precedenti categorie
e  ritenuti  pertinenti  dalla  commissione  con  il  posto  messo  a
concorso.
   Nel  caso  in  cui  la  somma del punteggio attribuibile derivante
dalla  valutazione  dei titoli di cui alla presente categoria dovesse
essere  superiore  al  massimo  previsto, saranno comunque attribuiti
solo 20 punti.
   N.  B.  Nel  caso in cui il mancato inserimento delle informazioni
richieste  nel fac-simile renda impossibile alla commissione valutare
la  pertinenza  dei  titoli,  e  comunque nel caso in cui il grado di
pertinenza  non sia desumibile dalle informazioni inserite, il titolo
sara'  valutato  al  valore  minimo dell'intervallo previsto per ogni
singola tipologia di titoli.
   I  criteri  per  la valutazione dei titoli saranno preliminarmente
fissati  dalla  commissione  nel  corso  della  prima  riunione  e la
valutazione  sara'  effettuata,  solo  per  i  candidati  che si sono
presentati  a  tutte  le  prove  scritte o pratiche previste, dopo le
prove  stesse  e  prima  che  si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
   Per  ogni  candidato  la  commissione  dovra'  redigere una scheda
riepilogativa,  che  fara'  parte integrante del verbale, nella quale
vengano  menzionati  analiticamente  i  titoli  ricondotti alle varie
categorie ed i corrispondenti punteggi.
   Il  risultato  della  valutazione dei titoli deve essere reso noto
agli interessati prima del colloquio.
   L'esito  finale  del  concorso e' determinato dalla somma dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  o pratiche previste e nel colloquio
(massimo  90  punti)  e dal punteggio derivante dalla valutazione dei
titoli (massimo 45 punti).

        
      
                               Art. 5.
                         Prova preselettiva
   Qualora  il  numero  delle  domande  di partecipazione al concorso
risultasse  superiore  a  50, si procedera' ad una prova preselettiva
per determinare l'ammissione dei candidati al concorso stesso.
   La  prova  preselettiva  consistera'  in  una  serie  di 30 test a
risposta multipla, di cui una sola esatta, sui seguenti argomenti:
    concetti fondamentali delle tecnologie dell'informazione (ICT);
    concetti  di base della struttura di un personal computer sia dal
punto di vista hardware che software.
   Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale.
   Per   la  valutazione  della  suddetta  prova  saranno  tenuti  in
considerazione i seguenti criteri:
    per ogni risposta esatta sara' assegnato un punto;
    per ogni risposta sbagliata sara' detratto mezzo punto;
    le risposte omesse non verranno considerate;
    se per un quesito vengono contrassegnate piu' risposte, o vengono
operate cancellature, lo stesso verra' considerato sbagliato e quindi
verra' detratto mezzo punto.
   La data della prova preselettiva, con l'indicazione dell'ora e del
luogo  dove  verra'  espletata,  sara'  pubblicata  nelle  pagine web
dell'Ufficio                  concorsi                 all'indirizzo:
http://www.unisi.it/ateneo/concorsi a decorrere dal 15 ottobre 2008 e
comunque almeno quindici giorni prima del suo svolgimento.
   Saranno  ammessi  al  concorso i candidati che si collocheranno in
graduatoria nei primi cinquanta posti.
   In  caso  di  parita'  di  punteggio  si  applicano,  in ordine di
priorita', i seguenti criteri di precedenza:
    voto  piu'  alto  a livello di titolo di studio richiesto ai fini
dell'ammissione al concorso;
    possesso  di  titolo  di  studio  di  grado  superiore  a  quello
richiesto  ai fini dell'ammissione al concorso, anche con riferimento
al voto riportato;
    minore eta'.

        
      
                               Art. 6.
                           Prove di esame
   L'esame  consistera'  in  una  prova  scritta,  una pratica ed una
orale.
   Prima  prova:  la  prima  prova  sara' scritta e consistera' in un
elaborato  o in una serie di domande a risposta aperta o in una serie
di  30 quiz a risposta multipla, di cui una sola esatta, sui seguenti
argomenti:
    sicurezza  dei  dati: privacy, credenziali di accesso, sistemi di
riconoscimento, back up di dati;
    sicurezza informatica sui personal computer: virus e antivirus;
    reti informatiche: internet, intranet, World Wide Web, LAN.
   Seconda  prova:  la  seconda  prova  sara'  pratica  e consistera'
nell'utilizzazione   di   un   software   applicativo  fornito  dalla
commissione  per verificare la capacita' del candidato in ordine alla
immissione, ricerca e stampa dei dati.
   Prova  orale:  la  prova  orale  consistera' in un colloquio sulle
materie   oggetto   delle   precedenti   prove   e   su  legislazione
universitaria.  Sara'  inoltre  accertata  la conoscenza della lingua
inglese.
   Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova precedente almeno il punteggio di 21/30.
   La  prova  orale  non  si  intende  superata  se  i  candidati non
otterranno la votazione di almeno 21/30.
   Le  date  delle  prime due prove, con l'indicazione dell'ora e del
luogo  dove  verranno  espletate, saranno pubblicate nelle pagine web
dell'Ufficio                  concorsi                 all'indirizzo:
 http://www.unisi.it/ateneo/concorsi   a decorrere dal 10 novembre 2008
e comunque almeno quindici giorni prima del suo svolgimento.
   L'eventuale  ammissione  alla  prova  orale, con l'indicazione del
punteggio  attribuito  ai  titoli  e  delle votazioni riportate nelle
prime  due  prove,  sara'  comunicata  ai  singoli candidati, a mezzo
telegramma, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento.
   E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i
candidati  presentatisi  alle  precedenti due prove esprimano il loro
esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
   La prova orale e' pubblica.
   Per  sostenere  le prove suddette i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento.
   I  candidati  che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le
prove  d'esame saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche
se  la  mancata  presentazione  fosse  dipendente  da  cause di forza
maggiore.
   Per   la  valutazione  delle  suddette  prove  saranno  tenuti  in
considerazione i seguenti criteri:
   Prima prova:
    in caso di elaborato o domande a risposta aperta:
     conoscenza degli argomenti;
     chiarezza espositiva ed appropriata terminologia;
     logicita',  capacita'  critiche  e  di argomentazione nonche' di
sintesi nell'esposizione;
     approfondimento del tema specifico assegnato.
    in caso di quiz a risposta multipla:
     per ogni risposta esatta sara' assegnato un punto;
     per ogni risposta sbagliata sara' detratto mezzo punto;
     le risposte omesse non verranno considerate;
     se  per  un  quesito  vengono  contrassegnate  piu'  risposte, o
vengono  operate cancellature, lo stesso verra' considerato sbagliato
e quindi verra' detratto mezzo punto.
   Seconda prova:
    comprensione del compito assegnato;
    correttezza dell'esecuzione della prova.
   Prova orale:
    conoscenza degli argomenti;
    chiarezza espositiva ed appropriata terminologia;
    logicita',  capacita'  critiche  e  di  argomentazione nonche' di
sintesi nell'esposizione.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissione giudicatrice
   La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 13, comma
2,  lettera  b)  del  regolamento  disciplinante  i  procedimenti  di
selezione  ed  assunzione  del  personale  tecnico  ed amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di Siena, sara' nominata con atto del
direttore amministrativo.
   Alla  prima  riunione la commissione prendera' visione dell'elenco
dei  partecipanti,  dichiarera'  di  non  trovarsi  in  situazioni di
incompatibilita'  ai sensi dell'art. 51 del C.P.C. ed, in particolare
in  rapporto di parentela o di affinita' fino al quarto grado incluso
fra  di  loro  o con i candidati, e dell'art. 35, comma 3, lettera e)
del   decreto   legislativo  n.  165/2001,  dopodiche'  nominera'  il
Presidente.  La  commissione,  in  conformita'  a quanto previsto dal
regolamento  disciplinante  i procedimenti di selezione ed assunzione
del  personale tecnico amministrativo dell'Universita' degli studi di
Siena,   citato  nelle  premesse,  stabilira'  quindi,  nella  stessa
riunione,  i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle
prove  da  formalizzare  nei  relativi verbali, al fine di motivare i
punteggi attribuiti ai candidati.
   Il  verbale della prima riunione, contenente i criteri, sara' reso
pubblico          sul          sito          web         dell'Ateneo:
 http://www.unisi.it/ateneo/concorsi .
   Al termine della prima prova la commissione provvedera' ad apporre
sulle  buste  contenenti  gli  elaborati  dei candidati l'indicazione
«prima prova».
   La  commissione effettuera' la correzione della seconda prova solo
per  i  candidati  che  nella  prima avranno ottenuto il punteggio di
almeno 21/30.

        
      
                               Art. 8.
                             Graduatoria
   Espletato  il  concorso, la commissione formera' la graduatoria di
merito  dei  candidati,  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio
finale  costituito  dalla  somma  dei  voti  conseguiti  nelle  prove
scritte,   nella   prova   orale  e  dal  punteggio  derivante  dalla
valutazione dei titoli.
   Dopo  aver  tenuto conto dei titoli di preferenza o precedenza, di
cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
487/1994  e  successive modificazioni ed integrazioni, la graduatoria
sara' approvata con atto del direttore amministrativo.
   La  graduatoria  sara'  immediatamente efficace e sara' pubblicata
nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena. Dalla
data   di   pubblicazione   decorre   il  termine  per  le  eventuali
impugnative.  Sara' inoltre resa pubblica per via telematica sul sito
Internet dell'Universita' http://www.unisi.it/ateneo/concorsi .
   Per  la  copertura  di  ulteriori  esigenze  relative  alla stessa
categoria   e   per   la   medesima  professionalita'  richiesta,  la
graduatoria  rimarra' efficace per un periodo di trentasei mesi dalla
data del provvedimento di approvazione della graduatoria medesima.

        
      
                               Art. 9.
                             Assunzione
   L'assunzione   e'   subordinata   all'accertamento  dei  requisiti
necessari presso i competenti centri per l'impiego.
   I   candidati  risultati  vincitori  verranno  invitati,  a  mezzo
telegramma,  a  stipulare  un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato,   conformemente   a   quanto  previsto  dal  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro del Comparto universita' vigente, e
saranno  assunti  in  via provvisoria con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
   Entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto, i vincitori,
dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in
base alla normativa vigente in materia.
   I  concorrenti  che  abbiano  superato la prova orale dovranno far
pervenire  all'Ufficio  concorsi,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici  giorni,  decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui
hanno   sostenuto   il  colloquio,  i  documenti  in  carta  semplice
attestanti   il   possesso   dei  titoli  di  riserva,  preferenza  e
precedenza.
   Il  personale assunto sara' collocato nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
   Il  vincitore  che  senza  giustificato motivo non assuma servizio
entro  il  termine  stabilito  decade  dal  diritto  di  stipula  del
contratto   individuale   di   lavoro.  Qualora  il  vincitore  venga
autorizzato  ad  assumere  servizio,  per  giustificati  motivi,  con
ritardo  sul  termine  prefissatogli, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa servizio.
   Il  periodo  di  prova,  il  trattamento  economico,  la eventuale
rescissione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quant'altro
riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto collettivo
nazionale   di   lavoro  -  Comparto  universita',  oltre  che  dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.

        
      
                              Art. 10.
                     Trattamento dati personali
   Ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita'
degli  studi  di  Siena  -  Ufficio  concorsi  -  per le finalita' di
gestione  della  selezione  e  saranno trattati presso una banca dati
automatizzata  anche successivamente alla eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
   L'interessato  gode  dei  diritti  previsti dall'art. 7 del citato
decreto  legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano.
   Tali   diritti   potranno   essere   fatti  valere  nei  confronti
dell'Universita'  degli  studi di Siena - Via Banchi di Sotto n. 55 -
Siena, titolare del trattamento.

        
      
                              Art. 11.
       Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
   Per  quanto  non  previsto  dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni previste dal regolamento disciplinante i
procedimenti   di  selezione  ed  assunzione  del  personale  tecnico
amministrativo  dell'Universita'  degli  studi  di Siena, emanato con
decreto rettoriale n. 418 del 24 aprile 2001.
   Per le finalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile dei procedimenti inerenti il concorso di cui al presente
bando e' individuato nel responsabile dell'Ufficio concorsi di questa
Universita'.
   I  candidati  avranno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
    Siena, 19 agosto 2008
                                          Il direttore amministrativo