Concorso per 344 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI MESSINA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 344
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 09-09-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI MESSINA CONCORSO   (scad.  9 ottobre 2008) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti - XXIV ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MESSINA
Regione: SICILIA
Provincia: MESSINA
Comune: MESSINA
Data di inserimento: 17-09-2008
Data Scadenza bando 09-10-2008
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UNIVERSITA' DI MESSINA
CONCORSO   (scad.  9 ottobre 2008)
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  alle  scuole  di
   dottorato  di  ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti -
   XXIV ciclo.
                             IL RETTORE
   Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
   Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 476 del 13
agosto  1984, integrato dall'art. 52 comma 57 della legge 28 dicembre
2001 n. 448;
   Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  224  del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
   Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato
con d.r. n.1435 del 6 ottobre 2006;
   Visto  il regolamento per la istituzione delle scuole di dottorato
e  dei  corsi  di  dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio 2007, e
successive modifiche;
   Sentito   il   parere   espresso   del   Nucleo   di   valutazione
dell'Universita' degli studi di Messina in data luglio 2008;
   Vista la nota prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con la quale il MUR
comunicava,  fra l'altro il finanziamento - ai sensi degli articoli 3
e  6  del  decreto ministeriale 23 ottobre 2004, n. 198 "fondo per il
sostegno  giovani  e  per  favorire la mobilita' degli studenti" - di
borse  di studio in determinati ambiti disciplinari e per determinati
dottorati; considerato che una borsa non e' stata attribuita nel XXII
Ciclo  ma  e' stata congelata per il Ciclo XXIV e precisamente per il
dottorato   in:  "Tecnologie  avanzate  per  l'optoelettronica  e  la
fotonica e modellizzazione elettromagnetica";
   Viste le delibere del 5 e 6 agosto 2008 rispettivamente del S.A. e
del  C.d.a.  con le quali sono state approvate le scuole e i corsi di
dottorato di ricerca del XXIV Ciclo e attribuite le relative borse di
studio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca
   E'  istituito  il  XXIV  ciclo  relativo  ai  corsi  di  dottorato
afferenti alle scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Messina.
   Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle
scuole  di  dottorato  di  ricerca  ed  ai corsi di dottorato ad esse
afferenti,  rappresentate  nell'allegato al presente decreto (all. A)
che  costituisce  parte  integrante  del presente bando. Per ciascuna
scuola  e  per  ciascun  corso  di dottorato vengono indicati i posti
messi  a  concorso  ed  il  numero degli stessi ricoperti da borsa di
studio ed il docente coordinatore del corso.
   I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  hanno  la durata di tre anni
solari.
   Per   ogni  corso  di  dottorato,  le  borse  di  studio  indicate
nell'allegato A potranno essere aumentate:
    prima  della  scadenza  del bando, a seguito di finanziamenti che
siano  resi  disponibili  da  altre  Universita' e da enti pubblici o
privati.   L'eventuale   aumento   del   numero  delle  borse  potra'
determinare   l'incremento  dei  posti  messi  a  concorso;  di  tali
incrementi  sara'  data comunicazione sul sito internet all'indirizzo
 http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html 
        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Sono   ammessi  ai  concorsi,  senza  limitazioni  di  eta'  e  di
cittadinanza,  coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(Vecchio  Ordinamento)  o di laurea specialistica o magistrale (Nuovo
Ordinamento) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. In
quest'ultimo  caso,  se  il  titolo  non  e'  gia'  stato  dichiarato
equipollente   alla   laurea   italiana,  e'  necessario  richiederne
l'equipollenza  unicamente  ai  fini dell'ammissione al dottorato. In
tal  caso,  al  fine  di  consentire  opportunamente  al Collegio dei
docenti  la  valutazione  del titolo di studio, di esso dovra' essere
prodotta   anche   una  traduzione  in  una  delle  lingue  ufficiali
dell'Unione  europea.  Il  titolo  sara'  valutato  dal  Collegio dei
docenti del corso di dottorato per il quale si intende concorrere.
   Per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti.
   E'  consentita  la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro  che,  pur  non  essendo  in  possesso  del  diploma di laurea
(Vecchio   Ordinamento)   o   specialistica   o   magistrale   (Nuovo
Ordinamento)   al  momento  della  presentazione  della  domanda,  lo
conseguiranno entro il giorno precedente la data della prova scritta.
Coloro  che  siano  in  possesso  del  titolo  di dottore di ricerca,
possono concorrere solo all'ammissione ad un posto di dottorato senza
borsa.

        
      
                               Art. 3.
                        Domande di ammissione
   La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta
semplice, secondo l'allegato schema, con indicato il domicilio eletto
agli   effetti  del  concorso  e  indirizzata  al  Magnifico  Rettore
dell'Universita' degli studi di Messina - Divisione II - Dottorati di
ricerca  -  piazza  Pugliatti,  l  -  98100  Messina,  dovra'  essere
recapitata,  pena  esclusione  dal concorso, entro e non oltre trenta
giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, con la seguente modalita':
    spedizione postale (posta celere, corriere espresso, raccomandata
a.r. o altro mezzo equivalente).
   Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'Ufficio  postale  accettante.  Ulteriori  informazioni  potranno
essere  richieste  direttamente  alla  divisione dottorati di ricerca
telefonicamente al numero 090/6764716.
   Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  corso  di dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
    a)  le  proprie  generalita',  la  data e il luogo di nascita, la
residenza   ed   il   recapito   eletto  agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il
numero  telefonico);  per  quanto  riguarda  i cittadini comunitari e
stranieri,  si  richiede  l'indicazione  di  un  recapito  italiano o
dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
    b)  l'esatta  denominazione della scuola e del corso di dottorato
cui si intende partecipare;
    c) la propria cittadinanza;
    d)  la  laurea  posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui  e'  stata  conseguita,  ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
    e)  di  impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita'  che  saranno  fissate dal Collegio dei docenti, assolvendo
agli  eventuali  oneri  finanziari  fissati  dagli  organi di governo
dell'Universita';
    f) di indicare le lingue straniere conosciute;
    g)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
    h)  i  candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda   di   partecipazione,  ai  sensi  della  vigente  normativa,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale  necessita'  di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove   di  esame.  L'amministrazione  universitaria  non  ha  alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione   del  cambiamento  dagli  stessi,  ne'  per  eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissioni giudicatrici
   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate    in   conformita'   alle   norme   regolamentari   vigenti
nell'Universita'  di  Messina,  come  da  regolamento delle scuole di
dottorato  e  dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio
2007 e successive modifiche.

        
      
                               Art. 5.
                         Prove di ammissione
   L'esame  di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  delle  scuole  di
dottorato o di ciascun corso di dottorato.
   Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche'
l'attitudine alla ricerca dei candidati.
   Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare  la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
   Le  prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede  amministrativa  del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
   Il  diario  delle  prove,  scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo,  del  giorno,  del  mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo,  sara' pubblicato dopo la scadenza del bando sul sito internet
dell'Universita'    di    Messina   -   www.unime.it   -   unitamente
all'affissione  all'albo dell'ateneo (piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati dovranno esibire un valido
documento  di riconoscimento. Ogni commissione, per la valutazione di
ciascun  candidato,  dispone di sessanta punti per ciascuna delle due
prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   Alla  fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova  orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti da ciascuno riportati nella
prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della  commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta o
lo  stesso  giorno  o  il giorno successivo, e per la prova orale nel
medesimo  giorno,  all'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui si sono svolte le prove.
   Espletate   le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   La  graduatoria  verra'  pubblicata  sul  sito  web  dell'ateneo -
www.unime.it  -  e  tale  pubblicazione varra' a tutti gli effetti di
legge come notificazione personale.

        
      
                               Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   La  graduatoria  finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  di  diversi dottorati, il
candidato  dovra' esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato
entro  e non oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo  l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima dell'inizio del
corso,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.
   In  caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
ateneo.
   Ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  398  del  1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
   Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
   Il  pubblico  dipendente  ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28  dicembre  2001,  n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
   Inoltre,  l'ammissione  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

        
      
                               Art. 7.
                         Iscrizione ai corsi
   E'  vietata  la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di  specializzazione  o  altro  corso  universitario  post-laurea e a
master  di  primo  e  secondo  livello.  Agli iscritti alle scuole di
specializzazione   che  siano  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
dottorato  di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino  alla  cessazione  della  frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione  non  si  applica  ai  laureati  in medicina e chirurgia
iscritti  alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.
   I  candidati  ammessi  ai  Corsi  di dottorato, con o senza borsa,
dovranno  iscriversi  entro  il  termine  perentorio di giorni 10 che
decorrono  dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web
dell'Ateneo.
   La  mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come  rinuncia  al  posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato  successivo, secondo l'ordine della graduatoria. La domanda
di   iscrizione   dovra'  essere  presentata,  compilando  il  modulo
predisposto  dall'amministrazione e reso disponibile sul sito insieme
alla  graduatoria,  alla  divisione  dottorati di questa universita',
piazza  Pugliatti  1,  98100  Messina,  corredata della sottoelencata
documentazione:
    1) dichiarazione dalla quale risulti:
     a)  il  titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata  del  corso degli studi, la votazione ottenuta e l'universita'
presso la quale e' stato conseguito, ovvero il titolo equipollente (o
di  cui  si  chiede  equipollenza)  conseguito presso una Universita'
straniera,  nonche'  la  data  del  decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
     b)  di  non  essere  iscritto  ad  altro corso di laurea vecchio
ordinamento  o  di laurea specialistica/magistrale, ad altri corsi di
dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e
secondo   livello.  Se  iscritto,  di  impegnarsi  a  sospenderne  la
frequenza  prima  dell'inizio  e  per  l'intera  durata  del corso di
dottorato;
     c)   di  essere/non  essere  in  servizio  presso  una  Pubblica
Amministrazione  o  altro  ente  pubblico  (se dipendente specificare
l'Amministrazione).
   Qualora sia assegnatario di borsa di studio:
    di  non  avere  gia'  usufruito  in  precedenza di altra borsa di
studio,  (anche  per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
    di  non  cumulare  la  borsa  stessa  con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
    di  essere  a  conoscenza  che  la  borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
   I  cittadini  stranieri  devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza.
   Gli  atti  e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  italiane  presso  lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
   I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e
privati, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente
collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato
di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del
corso,  l'iscrizione  in  soprannumero  al corso medesimo, nel limite
della  meta'  dei  posti  istituiti con arrotondamento all'unita' per
eccesso.
    2)  fotocopia  del  documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
    3) fotocopia del codice fiscale.

        
      
                               Art. 8.
 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
   Ai  vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di  €  13.638,47,  al  lordo  degli oneri previdenziali a carico
dello studente, in rate bimestrali.
   L'importo  della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni  all'estero,  per  un  periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
   Le  richieste  di  soggiorno  di  studio  all'estero, regolarmente
autorizzate   e   con   l'indicazione   della  localita',  periodo  e
motivazione,  dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato  all'ufficio  competente almeno 30 giorni prima dell'inizio
del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a 15 giorni.
   Per  usufruire  della borsa di studio il dottorando non deve avere
un  reddito  personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, come
da delibera del S.A. del 3 luglio 2002.
   Gli  ammessi  ai  corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso,  di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa  Universita'  iscritti  a  corsi di laurea o diploma. La prima
rata  dovra'  essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente
alla  tassa  regionale  pari  a  € 75,00. La seconda rata dovra'
essere pagata entro il mese di settembre 2009.

        
      
                               Art. 9.
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi
   I  dottorandi  sono  tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  loro  curricolo  formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  e  per  il  monte-ore  richiesto dal collegio dei docenti ai
programmi  di  studio  individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
   Entro  la  data  stabilita  dal  Collegio  dei  docenti,  ai  fini
dell'organizzazione  delle  prove  annuali  di verifica, i dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  Collegio  una  relazione  scritta
riguardante  l'attivita'  di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.
   Alla  fine  di  ciascun  anno il Collegio dei docenti, con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
   Non  e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
   In  caso  di  sospensione  di durata superiore a trenta giorni non
puo'  essere  erogata  la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.

        
      
                              Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il   titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del "Regolamento per
la  istituzione delle Scuole di dottorato e dei Corsi di dottorato di
ricerca"  dell'Ateneo  di  Messina  del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
   L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
   Il   titolo   e'   conferito   dal   Rettore   che,   a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. I Corsi di dottorato
di  ricerca o i loro indirizzi ammessi al cofinanziamento nell'ambito
del piano di internazionalizzazione del sistema universitario ex art.
10  D.M.  n.  115  dell'8  maggio  2001,  si  svolgeranno  secondo le
modalita'  stabilite  nelle  rispettive  convenzioni.  Il  titolo  di
dottore   di  ricerca,  che  si  consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame   finale,   sara'  riconosciuto  e  spendibile  nei  paesi
partecipanti al progetto.
   Le  disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente  alla  stipula  delle  convenzioni  con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.

        
      
                              Art. 11.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/2003,  l'Universita'  si
impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle  informazioni
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le  finalita'  connesse  e  strumentali al concorso ed alla eventuale
gestione   della   carriera   del   dottorando,  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 12.
                            Norme finali
   Per  quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento  alle  norme contenute nella legge n. 210/98, nel decreto
ministeriale n.   224   del   30   aprile   1999,   nel   Regolamento
dell'Universita'  di Messina, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                Il rettore: Tomasello