Concorso per 500 magistrati ordinari (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 500
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 21-03-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI CONCORSO   (scad.  21 aprile 2008) Concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2 ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-04-2008
Data Scadenza bando 21-04-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
CONCORSO   (scad.  21 aprile 2008)
Concorso,  per esami, a 500 posti di magistrato ordinario indetto con
decreto ministeriale 27 febbraio 2008
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    Visto  il  regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
    Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n.  368,  recante  le  norme  per  la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  concernente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Vista  la  legge  24  marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente   norme   sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  del
Consiglio Superiore della Magistratura;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 settembre
1958,  n.  916,  e  successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva prolungata, e
successive modifiche;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta   di   bollo  per  le  domande  di  concorso  presso  le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del consiglio dei ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e   successive   modifiche,   concernente   il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Visto  il  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la   nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura  e  successive
modifiche;
    Vista  la  legge  30  luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
    Vista  la  delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 23 gennaio 2008;
Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
    E  'indetto  un  concorso,  per  esami, a 500 posti di magistrato
ordinario.

        
      
                               Art. 2.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
      a. sia  cittadino  italiano  (sono  equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
      c. sia di condotta incensurabile;
      d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
      e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
      f. non  sia  stato  dichiarato  per  tre  volte  non idoneo nel
concorso  per  esami  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda;
      g. rientri,  senza  possibilita'  di  cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
      g)  1) magistrati amministrativi e contabili;
      g)  2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
      g)  3)  i  dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti  ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto Ministeri, con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  che  abbiano
costituito  il  rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era  richiesto  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario di durata non inferiore a quattro anni e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      g)  4)  gli  appartenenti  al  personale universitario di ruolo
docente  di  materie  giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      g)  5)  i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti
alla  ex  area  direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici  a  carattere  nazionale  e  degli  enti locali, che abbiano
costituito  il  rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era  richiesto  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno  cinque  anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      g)  6)  gli  avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
      g)  7)  coloro  i  quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario  (giudice  di  pace,  giudice  onorario  di  tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
      g)  8)  i  laureati  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata non inferiore a
quattro   anni   e   del  diploma  conseguito  presso  le  scuole  di
specializzazione  per le professioni legali previste dall'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
      g)  9)   i   laureati   che   hanno  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza,  al  termine  di un corso universitario di durata non
inferiore  a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
      g) 10)   i   laureati   che   hanno  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso universitario di durata non
inferiore  a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed  hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
      g) 11)   i   laureati   che   hanno  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso universitario di durata non
inferiore  a  quattro  anni,  essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
      h) sia  in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
    Tutti  i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni  decorrenti  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale
"Concorsi ed esami".

        
      
                               Art. 3.
        Domanda di ammissione e termine per la presentazione
    La  domanda  di  partecipazione  al  concorso deve essere redatta
compilando     l'apposito     modulo    (modello    A)    predisposto
dall'amministrazione,   reperibile  presso  tutte  le  Procure  della
Repubblica,   e  sul  sito  internet  http://www.giustizia.it/   alla  rubrica
concorsi.
    La  domanda  di  partecipazione deve essere presentata o spedita,
esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, al
Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario
il  candidato  e'  residente,  entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrente  dalla  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
    Non  sono  ammessi  a  partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma precedente.
    I  candidati  aventi  dimora  fuori  del  territorio  dello Stato
possono  presentare la domanda all'autorita' consolare competente per
il successivo inoltro al Procuratore della Repubblica di Roma.
    Per  le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento   fa   fede   la   data  risultante  dal  timbro  apposto
dall'Ufficio postale accettante.
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
       1. il proprio cognome e nome;
       2. la data e il luogo di nascita;
       3. il   codice  fiscale,  allegando  fotocopia  della  tessera
rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
       4. di essere cittadini italiani;
       5. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (in caso
di  mancata  iscrizione  o  di  cancellazione  dalle  liste  medesime
l'aspirante  dovra'  compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al
modello B, allegando la fotocopia del suo documento di identita);
       6. di  non  aver  riportato  condanne penali e di non avere in
corso  procedimenti  penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure  di  sicurezza  o di prevenzione (in caso positivo l'aspirante
dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
       7. di  non  aver  precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel  casellario  giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  14  novembre  2002,  n. 313 (in caso positivo l'aspirante
dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
       8. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il modello
B con le modalita' previste al n. 5);
       9. di   non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  di  non  essere  stati dichiarati decaduti da un
impiego  statale  a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e'
stato  conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da  invalidita'  non  sanabile  (in  caso positivo l'aspirante dovra'
compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
      10. di  essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
      11. di  essere  fisicamente  idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
      12. se,  nel  caso  in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza,  ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n.  104,  di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in
caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita' di tempi aggiuntivi. Tali
richieste   sono   da   documentare   allegando   alla   domanda   di
partecipazione   apposita  certificazione  rilasciata  da  competente
struttura sanitaria;
      13. il   luogo   di   residenza   (indirizzo,  comune,  C.A.P.,
telefono);
      14. il  luogo  ove  desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative  al  concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza  di  tale  dichiarazione  le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza;
      15. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
      16. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g.,
nn. 1 - 11;
      17. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale,  scelta  dal  candidato  fra  le  seguenti: inglese, francese,
spagnolo e tedesco.
    In calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive di cui al
modello  B  l'aspirante  deve  apporre  la  propria firma per esteso,
dichiarando  di  essere  consapevole  delle  conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci.
    Alla  domanda  debbono  essere  allegate due fotografie recenti e
identiche  del candidato (formato tessera), di cui una deve essere, a
cura  del  candidato,  applicata  su apposito cartoncino, da ritirare
presso la Procura della Repubblica.
    Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto
e  la  firma  del  candidato, sul lato posteriore deve essere apposta
l'autenticazione.
    Il  candidato  che presenti personalmente la domanda alla Procura
della Repubblica, puo' far autenticare il cartoncino con generalita',
firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente.
    Per  coloro  che  inoltrano  la  domanda a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  l'autentica  posta  a tergo del cartoncino,
relativa alle generalita', alla firma ed alla fotografia, puo' essere
apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.
    Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
    L'altra  identica  fotografia  del  candidato deve riportare, sul
retro, il nome e cognome del candidato medesimo.
    I modelli A e B sono allegati al presente decreto.
    Il  modello B, ove prodotto, fa parte integrante della domanda di
partecipazione.
    Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero
della  Giustizia  - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio
III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
    L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
mancata  ricezione  della domanda o di altre comunicazioni dipendenti
da  inesatta  indicazione  del  recapito,  o  da  mancata  o  tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.
                  Cause di esclusione dal concorso
    Non sono ammessi al concorso:
      a) coloro  che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'art. 2 del presente decreto;
      b) coloro   le   cui   domande  di  partecipazione  sono  state
presentate  o spedite oltre il termine indicato nell'art. 3, comma 2,
del presente decreto;
      c) coloro  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo  la  dettatura  del  tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneita'.  Produce  inoltre  gli  stessi  effetti dell'inidoneita'
l'annullamento  di  un  lavoro da parte della commissione quando essa
abbia  accertato  che  il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte
copiato  da  quello  di  altro  candidato o da qualsiasi testo ovvero
quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
      d) coloro  che  per  le  informazioni  raccolte, non risultino,
secondo  il  giudizio  del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile;
      e) coloro  che  sono  esclusi  dall'elettorato politico attivo,
nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati,  ovvero
licenziati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero sono stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale  a  seguito  dell'accertamento che
l'impiego  stesso  e'  stato  conseguito  mediante  la  produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    Non  si  terra' conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo'  escludere  da  uno  o  piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti  fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad utilizzare
informazioni   non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti  che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
    L'ammissione  al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio    Superiore    della    Magistratura,   sotto   condizione
dell'accertamento   dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  in
magistratura   e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando  di
concorso.

        
      
                               Art. 5.
                          Prove concorsuali
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
    La  prova  scritta  consiste  nello  svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
      a. diritto civile;
      b. diritto penale;
      c. diritto amministrativo.
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
    La prova orale verte su:
      a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
      b. procedura civile;
      c. diritto penale;
      d. procedura penale;
      e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
      f. diritto commerciale e fallimentare;
      g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
      h. diritto comunitario;
      i. diritto internazionale pubblico e privato;
      l. elementi   di   informatica   giuridica   e  di  ordinamento
giudiziario;
      m. colloquio  su  una  lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, spagnolo, francese e tedesco.
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del  regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione  di  esame  e'  nominata con decreto del Ministro
della  Giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura,  nei  quindici  giorni antecedenti l'inizio della prova
scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la
sesta  valutazione  di  professionalita',  che  la presiede, da venti
magistrati  che  abbiano  conseguito  almeno  la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di  insegnamenti  nelle  materie  oggetto  di esame e da tre avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori.
    Non  possono  essere  nominati  componenti  della  commissione di
concorso  i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei  dieci  anni  precedenti  abbiano  prestato, a qualsiasi titolo e
modo,  attivita'  di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato ordinario.
    Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile raggiungere il numero dei
componenti   della   commissione,   il   Consiglio   Superiore  della
Magistratura  nomina  d'ufficio  magistrati che non hanno prestato il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
i  componenti  che abbiano fatto parte della commissione in uno degli
ultimi tre concorsi.
    Il  presidente  della  commissione e gli altri componenti possono
essere  nominati  anche  tra i magistrati a riposo da non piu' di due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che,  all'atto  della  cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.
    Con  decreto  del  Ministro  della Giustizia, previa delibera del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  terminata  la valutazione
degli  elaborati  scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale.
    Le   attivita'   di   segreteria   della   commissione   e  delle
sottocommissioni  sono esercitate da personale amministrativo di area
C,  in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate
dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.

        
      
                               Art. 7.
                     Diario delle prove scritte
    Le prove di esame si svolgeranno in Milano.
    Il  diario  contenente  la  disciplina  delle prove scritte sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 4ª serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 10 giugno 2008.
    Nella  stessa Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di eventuali
differimenti.
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    I  concorrenti  ammessi  alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza  alcun  preavviso,  nella  sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite  per  lo  svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime.

        
      
                               Art. 8.
  Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
    Sono  ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione,  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in  ciascuna  delle  materie  della  prova  orale,  e  un giudizio di
sufficienza   nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,  e
comunque  una  votazione  complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

        
      
                               Art. 9.
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza
    I  titoli  di  preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
essere  posseduti  non  oltre  la  data  di  scadenza  del termine di
presentazione   delle   domande  di  partecipazione  al  concorso:  i
documenti   comprovanti  il  possesso  o  le  relative  dichiarazioni
sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla
fotocopia   del   proprio   documento  di  identita',  devono  essere
presentate,  a  pena  di decadenza, da parte di ciascun candidato, al
Ministero   della   Giustizia   -   Dipartimento  dell'Organizzazione
Giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati  -  Ufficio  III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma,
entro il giorno in cui si sostiene la prova orale.

        
      
                              Art. 10.
              Titoli di preferenza a parita' di merito
                   ed a parita' di merito e titoli
    Ai  sensi  dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita'
di merito, i titoli di preferenza sono:
       1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
       2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
       3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
       4. i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
       5. gli orfani di guerra;
       6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
       7. gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
       8. i feriti in combattimento;
       9. gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12. i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13. i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14. i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15. i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16. coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare come
combattenti;
      17. coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
      18. i  coniugati  ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19. gli invalidi e i mutilati civili;
      20. i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a. dal numero dei figli a carico;
      b. dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
      c. dalla minore eta'.

        
      
                              Art. 11.
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
    I  concorrenti  dichiarati  idonei  sono  classificati secondo il
numero  totale  dei  punti  riportati,  con  l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
    La   commissione   esaminatrice   del   concorso  per  magistrato
ordinario,   terminati   i   lavori,  forma  la  graduatoria  che  e'
immediatamente  trasmessa  per  l'approvazione al Consiglio Superiore
della  Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
Giustizia.
    Il  Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e   delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni  dalla
ricezione.  I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina  dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
dieci  giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia  e  dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro   il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.  Gli
eventuali  provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro  il  termine  di  trenta  giorni, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.

        
      
                              Art. 12.
                    Nomina a magistrato ordinario
    I  concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono  classificati  secondo  il  numero totale dei punti riportati e,
nello   stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto  ministeriale,
magistrati  ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso.
    I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo.

        
      
                              Art. 13.
         Termini per la presentazione dei documenti di rito
    Entro  il  primo  mese  di  servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno  presentare  i  documenti  di  rito,  attestanti  il
possesso  dei  requisiti  stessi,  che  saranno  richiesti, anche con
riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il  Ministero  della  Giustizia  -  Dipartimento  dell'Organizzazione
Giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati  - Ufficio III Concorsi - per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    I  predetti  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del citato
decreto  legislativo  e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
artt. 8 e 9 del predetto decreto.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero   della   Giustizia   -   Dipartimento  dell'Organizzazione
Giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
    Il   responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
      Roma, 27 febbraio 2008
                                        Il Ministro: Luigi Scotti