Concorso per 1007 operai generici (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1007
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 29-02-2008
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO   (scad.  31 marzo 2008) Avviso di avvio della procedura volta alla stabilizzazione del personale operaio a tempo determinato, assunto dal Corpo forestale dello ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-03-2008
Data Scadenza bando 31-03-2008
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO   (scad.  31 marzo 2008)
Avviso  di  avvio  della  procedura  volta  alla  stabilizzazione del
personale  operaio  a  tempo determinato, assunto dal Corpo forestale
dello  Stato  in  base  alla  legge  5 aprile  1985, n. 124, ai sensi
dell'art. 1,  commi  519  e  521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007).
               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Vista  la legge 5 aprile 1985, n. 124 che autorizzava la gestione
conservativa  del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad assumere
personale  operaio  con  contratto  a  tempo  determinato  e  a tempo
indeterminato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  "Regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264    recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante "Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato" e in particolare l'art. 5, comma 1;
    Visti  gli  articoli 3,  comma  65  della legge 24 dicembre 2003,
n. 350   (legge  finanziaria  2004),  e  1,  comma  116  della  legge
30 dicembre   2004   n. 311   (legge  finanziaria  2005),  che  hanno
consentito al Corpo forestale dello Stato di mantenere la presenza in
servizio  del  personale  a  tempo determinato assunto ai sensi della
legge n. 124/85 confermando i limiti della spesa sostenuta negli anni
precedenti;
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)
ed   in  particolare  i  commi  da  237  a  252  dell'articolo  unico
riguardanti  l'avvio  di  procedure di reclutamento di un contingente
complessivo  non  superiore  a  7000  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato,  da  individuare  tra il personale a tempo determinato
delle amministrazioni richiamate nei commi da 237 a 242;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
la  cui  entrata  in  vigore  e'  fissata  al  1° gennaio  2007, e in
particolare i seguenti commi dell'art. 1:
      comma  519,  che stabilisce, tra l'altro, modalita' e requisiti
per  la  stabilizzazione  a domanda del personale a tempo determinato
delle pubbliche amministrazioni interessate;
      comma  521,  che prevede che "le modalita' di assunzione di cui
al  comma  519 trovano applicazione anche nei confronti del personale
di  cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,  in  possesso  dei  requisiti  previsti dal citato comma 519,
fermo  restando  il  relativo  onere  a  carico  del  fondo  previsto
dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
      comma 1077, in base al quale "al fine di assicurare la regolare
gestione  delle  aree  naturali  protette,  per  il personale operaio
forestale  di  cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del
presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del
fondo  ivi  previsto,  anche  in deroga alle disposizioni della legge
5 aprile 1985, n. 124".
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21 febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 123 del
29 maggio  2007, con il quale il Corpo forestale dello Stato e' stato
autorizzato  ad  avviare  procedure  di stabilizzazione del personale
assunto  a  tempo determinato ai sensi della legge n. 124/1985 per un
contingente pari a n. 1007 unita';
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 30 aprile 2007, a firma
del  Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nelle  pubbliche
amministrazioni,  relativa tra l'altro all'applicazione del comma 519
dell'art. 1   della   citata   legge   n. 296/2006   in   materia  di
stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato;
    Considerato  il  parere espresso dalla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento   della   funzione   pubblica   con  nota  n. 48451  del
14 dicembre  2007,  in  ordine  all'attuazione  da  parte  del  Corpo
forestale  dello  Stato  del disposto del comma 519 dell'art. 1 della
legge  n. 296/2006 nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del
personale  operaio  a  tempo determinato assunto ai sensi della legge
n. 124/1985;
    Ritenuto  di dover procedere alla emanazione dell'avviso di avvio
della  procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato
del  Corpo  forestale  dello  Stato  assunto  ai  sensi  della  legge
n. 124/1985   e   alla   definizione   delle  relative  modalita'  di
svolgimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Procedura di stabilizzazione
    1. E' avviata una procedura per la trasformazione del rapporto di
lavoro  da  tempo determinato a tempo indeterminato, nel limite di n.
1007  unita',  riservata  al  personale  operaio  a tempo determinato
assunto  dal  Corpo  forestale  dello  Stato  ai  sensi  della  legge
n. 124/1985  che,  in  possesso  dei requisiti richiesti dal presente
decreto, ne faccia specifica istanza.
    2. Il personale stabilizzato sara' assunto in qualita' di operaio
a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 124/1985 citata.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1.   Per  l'ammissione  alla  procedura  di  stabilizzazione,  ai
soggetti  di  cui  all'art. 1  e'  richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
      a) avere  sottoscritto  con  l'Amministrazione, nel quinquennio
1° gennaio  2002  -  31 dicembre  2006,  almeno  un contratto a tempo
determinato  all'anno  per  tre  anni  solari  differenti,  anche non
continuativi;
      b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
      c) condotta incensurabile;
      d) idoneita'   fisica  all'impiego,  da  attestare  tramite  la
certificazione  medica  di  cui  al  successivo  art. 6  del presente
decreto;
      e) non  essere  esclusi dall'elettorato attivo ne' essere stati
interdetti  dai pubblici uffici o essere stati destituiti, dispensati
o  licenziati  dall'impiego  pubblico, ovvero essere stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  pubblico  a  seguito dell'accertamento che
l'impiego  stesso  e'  stato  conseguito  mediante  la  produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    2.  Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione   alla   procedura   e   conservati   fino  alla  data  di
sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

        
      
                               Art. 3.
          Presentazione delle domande, termine e modalita'
    1.  La  domanda  di  ammissione  alla procedura, redatta in carta
semplice  secondo gli schemi allegati (Allegato A e Allegato A1), che
costituiscono   parte   integrante  del  presente  provvedimento,  va
presentata esclusivamente tramite spedizione a mezzo raccomandata con
Avviso  di  Ricevimento  indirizzata a: Corpo forestale dello Stato -
Ispettorato  generale - Ufficio per la biodiversita', via G. Carducci
n. 5 - 00187 Roma.
    2.  La  domanda  va spedita entro il termine perentorio di trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
    3.   Ai   fini   della  verifica  del  rispetto  del  termine  di
presentazione  della  domanda  fa  fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    4.  Gli interessati devono riportare sulla busta di spedizione la
seguente  dizione: "Procedura di stabilizzazione ai sensi della legge
finanziaria 2007 - Riservato non aprire".
    5. Unitamente allo schema di domanda (Allegato A) l'istante, pena
l'esclusione   dalla   procedura   di  stabilizzazione,  presenta  un
prospetto  per la dichiarazione del servizio prestato presso il Corpo
forestale  dello  Stato  in  qualita'  di operaio a tempo determinato
assunto  ai  sensi  della legge n. 124/85 (Allegato A1) in termini di
anni   di   servizio   e   di  giornate  contributive  rilevanti  per
l'attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 5, comma 1.
    6.  Il  suddetto Allegato A1, prima della spedizione, deve essere
convalidato,  per quanto riguarda i dati dichiarati dall'interessato,
dal   Capo  dell'Ufficio  territoriale  per  la  biodiversita/Ufficio
coordinamento logistico presso il quale il soggetto sia stato assunto
con l'ultimo contratto a tempo determinato sottoscritto.
    7.  Sono  ritenute  valide solo le domande redatte in conformita'
agli allegati al presente decreto.
    8.    Non    sono    ritenute   valide   le   domande   inoltrate
all'Amministrazione  prima  della  data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    9.  L'esclusione  dei  soggetti che risultino non in possesso dei
requisiti  previsti  dall'art. 2  del  presente decreto o che abbiano
trasmesso  l'istanza  oltre  il  termine sopra citato e' disposta con
provvedimento del Capo del Corpo.

        
      
                               Art. 4.
                      Nomina della commissione
    1. L'Amministrazione nomina una commissione per la verifica della
regolarita' delle domande e del possesso dei requisiti di ammissione,
nonche'  per  l'elaborazione  della  graduatoria di cui al successivo
art. 5.

        
      
                               Art. 5.
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
    1.  La  graduatoria e' redatta in base all'anzianita' di servizio
in qualita' di operaio a tempo determinato in termini di:
      a) numero  di  anni  di  servizio  complessivamente  prestati a
partire  dal  1985 fino al 31 dicembre 2006 - da intendersi come anni
in  cui  e'  stato  sottoscritto  almeno  un  contratto di lavoro con
l'Amministrazione,   indipendentemente   dal   numero   di   giornate
effettuate in ciascun anno solare - in qualita' di operaio assunto ai
sensi della legge n. 124/1985;
      b) numero  di  giornate  contributive prestate dal partecipante
nel   quinquennio   di   cui   al   precedente   art. 2   (1° gennaio
2002-31 dicembre  2006).  Le  giornate contributive devono intendersi
comprensive   di   quelle   trascorse  dal  lavoratore  in  malattia,
infortunio e maternita' (solo astensione obbligatoria per maternita).
    2.   Per   ciascuno   dei   suddetti   criteri   di   valutazione
dell'anzianita'  di  servizio  viene  attribuito  un  punteggio nella
seguente misura:
      a) punti:  1  -  per  ogni  anno  di  servizio  prestato presso
l'Amministrazione, a partire dal 1985 a tutto il 2006, in qualita' di
operaio  assunto  ai  sensi della legge 124/85, indipendentemente dal
numero  di  giornate  effettuate  in  ciascun anno solare, fino ad un
massimo di punti 22;
      b) punti: 1 - per ogni venti giornate contributive prestate nel
quinquennio  1° gennaio  2002-31 dicembre 2006, fino ad un massimo di
punti 78.
    3.  La  graduatoria  viene elaborata dalla commissione sulla base
della somma dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante in base ai
criteri  a)  e  b) in relazione ai dati dichiarati dal lavoratore nel
prospetto di cui all'art. 3, comma 5.
    4.  A  parita'  di punteggio ottenuto da piu' partecipanti, viene
data   preferenza  al  candidato  con  il  maggior  carico  familiare
dichiarato   nella   domanda,   attestato  da  stato  di  famiglia  e
determinato  secondo  le  modalita'  previste  per  la corresponsione
dell'assegno  per  il  nucleo familiare; in caso di ulteriore parita'
viene  data  preferenza  al  candidato  che  presenti una minore eta'
anagrafica.
    5.  Riconosciuta  la regolarita' della procedura, con decreto del
Capo  del Corpo forestale dello Stato e' approvata la graduatoria. Il
decreto  e'  inviato  agli organi di controllo per la registrazione e
pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e
di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
    6.  Dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine utile per eventuali impugnative.
    7.  Alla  graduatoria  non  si  applicano  le  disposizioni sulla
validita' e proroga, come previsto dalla Direttiva n. 7 del 30 aprile
2007 citata nelle premesse.
    8.  La stabilizzazione del personale collocato in posizione utile
all'interno  della  graduatoria  e'  effettuata nel livello e profilo
posseduti nell'ultimo contratto sottoscritto con l'Amministrazione.
    9.  I  soggetti stabilizzati sono chiamati dall'Amministrazione a
sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato di diritto
privato,  ai  sensi  della  legge  5 aprile 1985, n. 124. La suddetta
stabilizzazione  non comporta immissione degli stabilizzati nei ruoli
del personale del Corpo forestale dello Stato.
    10.  In relazione alle sedi, la stabilizzazione avviene secondo i
seguenti criteri:
      1) per  il  personale  che  risulti in servizio alla data della
pubblicazione del presente decreto, tramite conferma presso l'Ufficio
del Corpo forestale dello Stato ove presta la propria opera;
      2) per il personale cessato dal servizio da oltre tre anni alla
data  della pubblicazione del presente decreto, la stabilizzazione si
realizza  presso  l'Ufficio ove l'Amministrazione individui una utile
collocazione  anche  in  relazione  alla mansione svolta con l'ultimo
contratto sottoscritto.

        
      
                               Art. 6.
          Presentazione dei documenti. termine e modalita'
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione della graduatoria
nella  Gazzetta  Ufficiale,  gli stabilizzati sono tenuti ad inviare,
pena  la  decadenza  del  diritto alla sottoscrizione del contratto a
tempo  indeterminato,  all'indirizzo:  Corpo  forestale dello Stato -
Ispettorato  generale - Ufficio per la biodiversita', via G. Carducci
n. 5 - 00187 Roma la seguente documentazione:
      1) certificato  medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente  o  da  un medico militare, che attesti l'idoneita' fisica
allo  svolgimento  del servizio in qualita' di operaio nella mansione
posseduta  nell'ultimo contratto a tempo determinato sottoscritto con
l'Amministrazione.   Nel  caso  in  cui  il  soggetto  abbia  qualche
menomazione   il   certificato  medico  deve  contenere,  oltre  alla
descrizione   delle   condizioni  attuali,  risultanti  da  un  esame
obiettivo, anche la dichiarazione che il soggetto non ha perduto ogni
capacita'   lavorativa  e  che,  per  la  natura  e  il  grado  della
menomazione,  non  pu essere di danno alla salute e alla incolumita'
degli  altri  lavoratori e alla sicurezza degli impianti e che il suo
stato   fisico   e'   compatibile   con   le   mansioni  di  operaio.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta' di sottoporre
a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.
      2) stato di famiglia.

        
      
                               Art. 7.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati
personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso l'Ispettorato
Generale   del   Corpo   forestale  dello  Stato  -  Ufficio  per  la
biodiversita', e utilizzati ai fini della gestione della procedura di
cui al presente avviso.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione; il mancato assenso al
trattamento  dei  dati  comporta la non accettazione della domanda da
parte dell'Amministrazione.
      Roma, 18 febbraio 2008
                 Il capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone